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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1879/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 10 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1879/2020
R.G., promossa da rappresentata e difesa dall'avv. L. Bentivegna Parte_1
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
CP_1
resistente Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2020 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con nota del 30 gennaio 2020, notificata in data 27 febbraio 2020, l' le comunicava che era stata pagata CP_1
una quota in più sulla sua pensione e pertanto richiedeva la somma di € 24.960,00; si informava inoltre della possibilità di esperire ricorso amministrativo per impugnare il presente provvedimento,
entro 90 giorni.
Premettendo che la pensione di cui trattasi era intestata alla sorella , denunciava di avere CP_2
rinunciato all'eredità della de cuius, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' tra l'altro per intervenuta rinuncia dell'eredità, per CP_3
intrasmissibilità del debito e per irripetibilità dell'indebito pensionistico essendo l'indebito
CP_ imputabile ad un errore dell'
CP_ Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza comparivano i procuratori delle parti che, riportatosi ai propri scritti difensivi,
discutevano a causa che veniva decisa come da sentenza della quale veniva data pubblica lettura.
*******
Il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo facente leva sulla irripetibilità dell'indebito pensionistico e restando assorbito alla luce del principio della ragione più liquida ogni altro motivo.
La disciplina del cosiddetto indebito previdenziale si caratterizza per la successione nel tempo di vari interventi legislativi.
Gli artt. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e 13 della legge 30
dicembre 1991 n. 412 hanno delineato un vero e proprio sottosistema in cui “diversamente dalla regola codicistica dell'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola,
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta” (Corte
cost. sent. del 24 maggio 1996 n. 166 e dell'1 dicembre 1993 n. 431).
In sostanza, il sistema si caratterizzava per negare la ripetibilità di quanto corrisposto dall' CP_1
nonostante la conoscibilità da parte dello stesso degli elementi rilevanti per addivenire alla esatta determinazione della prestazione dovuta, sancendo la sostanziale irripetibilità dell'indebito in ogni caso di errore da parte dell' . Tuttavia, si escludeva che la suddetta conseguenza si producesse CP_1
immediatamente all'avverarsi di tale condizione, consentendo invece, attraverso l'attribuzione di un congruo spatium deliberandi, l'osservanza dei necessari tempi tecnici perché i dati disponibili fossero effettivamente acquisiti dall' ed immessi nei circuiti delle verifiche contabili. CP_3
La ripetibilità dell'indebito tornava regola in tutti quei casi in cui l'errore dell' fosse imputabile CP_1
a dolo dell'assicurato, come espressamente sancito dalle disposizioni richiamate;
anzi, l'art. 13 l. n.
412 del 1991 subordinava specificamente lo ius retentionis del percipiente alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione con limitazione,
peraltro, ai soli fatti che non fossero già di per sé conosciuti dall'Ente erogante.
L'assetto in precedenza descritto è stato modificato dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre
1996 n. 662 che, in luogo del criterio soggettivo della non addebitabilità del pagamento non dovuto,
all'art. 1 co. 260 e ss. pone, invece, una regola di carattere oggettivo: l'indebito formatosi per il periodo anteriore al primo gennaio 1996 relativo a pensioni o quote di pensione, ovvero assegni di famiglia, non può essere recuperato ove l'ammontare del reddito del pensionato, imponibile ai fini
IRPEF per l'anno 1995, sia di importo pari o inferiore a sedici milioni di lire, mentre è recuperabile nel limite dei tre quarti ove il reddito sia superiore a detto ammontare1.
Anche la nuova disciplina fa salva, comunque, l'eccezione relativa al dolo del pensionato: invero, il comma 265 della art. 1 cit. stabilisce che “qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti , INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai CP_1
commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma”.
Esaminando nel dettaglio la disciplina normativa della materia in oggetto si ha che ai sensi dell'art
52 sopra cit.:
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative
della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi
erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l' indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
La suddetta disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art 13 della legge 412/1991 invocato dalla parte ricorrente che recita:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione
sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente
competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Lo stesso legislatore ha dunque equiparato al dolo del pensionato l'ipotesi di omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Ebbene, nella fattispecie posta all'attenzione del Tribunale, l' pretende di ripetere parte delle CP_1
rate della pensione di reversibilità erogate alla de cuius di guisa che senz'altro si verte in tema di preteso indebito previdenziale soggetto alla disciplina sopra citata.
Ancora, rappresenta l' in memoria che Tale indebito deriva dal fatto che, come comunicato dal CP_1
CP_ competente Ufficio della sede di Enna, a seguito della domanda di pensione di reversibilità della
CP_ predetta a seguito del decesso del proprio de cuius , l' aveva CP_2 Persona_1
liquidato alla figlia di questi, appunto , totalmente inabile, la pensione di reversibilità CP_2
nella misura del 70%. Tuttavia, nel 2018, il coniuge superstite di , Persona_2 [...]
, ha a sua volta presentato domanda di reversibilità. Pertanto, la predetta pensione di Persona_3
reversibilità doveva essere ripartita tra il coniuge superstite, , e la figlia Persona_3
inabile, , nella misura, rispettivamente, del 60% e del 20%. CP_2
Di conseguenza, non aveva diritto alla liquidazione ab origine della pensione di CP_2
reversibilità nella misura del 70%, con la conseguente formazione dell'indebito e il conseguente
CP_ diritto dell' alla relativa ripetizione.
CP_ L' costituendosi in giudizio, non ha dedotto, tanto meno provato, né una condotta dolosa della de cuius, né un'omissione ( o incompleta segnalazione) da parte della stessa, nei termini richiesti dalla normativa sopra richiamata.
Anche ad escludere l'errore dell' previdenziale, quel che emerge incontrovertibilmente dagli CP_3
atti è la mancanza della prova ( a carico dell'ente) dell'esistenza di una delle cause escludenti la irripetibilità dell'indebito.
Pertanto, si esula ( non essendosi dato riscontro) dal campo di applicazione della eccezione alla regola della generale irripetibilità dell'indebito previdenziale posto che nessun dolo o omissione del contribuente/ pensionato è allegato e dimostrato nella fattispecie. Ne discende che l'unica norma che può trovare applicazione è quella invocata dal ricorrente e racchiusa nell'art 13 della L. n.412 del 30.12.1991 che trova applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 01.01.2001.
Esclusa pertanto la sussistenza, nella fattispecie, di dolo o colpevoli omissioni da parte dell'assicurato,
ostativi al divieto di ripetizione dell'indebito previdenziale, non può che trovare applicazione la disciplina generale in materia di ripetizione dell'indebito previdenziale.
Né il relativo onere potrebbe addossarsi sul ricorrente trattandosi all'evidenza della prova di un fatto negativo (assenza di dolo).
Non vale poi invocare trend giurisprudenziale che pone a carico del pensionato l'onere della prova
(In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri
ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia
ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico - Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010 - ), giacchè
nel caso in oggetto non si controverte della spettanza degli importi illo tempore erogati. Infatti nel caso sub iudice la ricorrente non si duole del mancato riconoscimento del suo buon diritto a ricevere le somme pretese in ripetizione, venendo in considerazione un caso affatto diverso, ossia quello in cui sia stato erogato un importo maggiore al dovuto a cagione di un presumibile errore imputabile all' . CP_3
La pacifica ( in assenza di contestazione) sussistenza dell'indebito, induce comunque a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'irripetibilità degli indebiti pensionistici in oggetto, annullando il provvedimento avversato, teso al recupero dei relativi importi
Compensa le spese. Enna, 10.12.2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 10 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1879/2020
R.G., promossa da rappresentata e difesa dall'avv. L. Bentivegna Parte_1
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
CP_1
resistente Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2020 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con nota del 30 gennaio 2020, notificata in data 27 febbraio 2020, l' le comunicava che era stata pagata CP_1
una quota in più sulla sua pensione e pertanto richiedeva la somma di € 24.960,00; si informava inoltre della possibilità di esperire ricorso amministrativo per impugnare il presente provvedimento,
entro 90 giorni.
Premettendo che la pensione di cui trattasi era intestata alla sorella , denunciava di avere CP_2
rinunciato all'eredità della de cuius, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' tra l'altro per intervenuta rinuncia dell'eredità, per CP_3
intrasmissibilità del debito e per irripetibilità dell'indebito pensionistico essendo l'indebito
CP_ imputabile ad un errore dell'
CP_ Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza comparivano i procuratori delle parti che, riportatosi ai propri scritti difensivi,
discutevano a causa che veniva decisa come da sentenza della quale veniva data pubblica lettura.
*******
Il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo facente leva sulla irripetibilità dell'indebito pensionistico e restando assorbito alla luce del principio della ragione più liquida ogni altro motivo.
La disciplina del cosiddetto indebito previdenziale si caratterizza per la successione nel tempo di vari interventi legislativi.
Gli artt. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e 13 della legge 30
dicembre 1991 n. 412 hanno delineato un vero e proprio sottosistema in cui “diversamente dalla regola codicistica dell'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola,
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta” (Corte
cost. sent. del 24 maggio 1996 n. 166 e dell'1 dicembre 1993 n. 431).
In sostanza, il sistema si caratterizzava per negare la ripetibilità di quanto corrisposto dall' CP_1
nonostante la conoscibilità da parte dello stesso degli elementi rilevanti per addivenire alla esatta determinazione della prestazione dovuta, sancendo la sostanziale irripetibilità dell'indebito in ogni caso di errore da parte dell' . Tuttavia, si escludeva che la suddetta conseguenza si producesse CP_1
immediatamente all'avverarsi di tale condizione, consentendo invece, attraverso l'attribuzione di un congruo spatium deliberandi, l'osservanza dei necessari tempi tecnici perché i dati disponibili fossero effettivamente acquisiti dall' ed immessi nei circuiti delle verifiche contabili. CP_3
La ripetibilità dell'indebito tornava regola in tutti quei casi in cui l'errore dell' fosse imputabile CP_1
a dolo dell'assicurato, come espressamente sancito dalle disposizioni richiamate;
anzi, l'art. 13 l. n.
412 del 1991 subordinava specificamente lo ius retentionis del percipiente alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione con limitazione,
peraltro, ai soli fatti che non fossero già di per sé conosciuti dall'Ente erogante.
L'assetto in precedenza descritto è stato modificato dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre
1996 n. 662 che, in luogo del criterio soggettivo della non addebitabilità del pagamento non dovuto,
all'art. 1 co. 260 e ss. pone, invece, una regola di carattere oggettivo: l'indebito formatosi per il periodo anteriore al primo gennaio 1996 relativo a pensioni o quote di pensione, ovvero assegni di famiglia, non può essere recuperato ove l'ammontare del reddito del pensionato, imponibile ai fini
IRPEF per l'anno 1995, sia di importo pari o inferiore a sedici milioni di lire, mentre è recuperabile nel limite dei tre quarti ove il reddito sia superiore a detto ammontare1.
Anche la nuova disciplina fa salva, comunque, l'eccezione relativa al dolo del pensionato: invero, il comma 265 della art. 1 cit. stabilisce che “qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti , INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai CP_1
commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma”.
Esaminando nel dettaglio la disciplina normativa della materia in oggetto si ha che ai sensi dell'art
52 sopra cit.:
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative
della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi
erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l' indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
La suddetta disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art 13 della legge 412/1991 invocato dalla parte ricorrente che recita:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione
sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente
competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Lo stesso legislatore ha dunque equiparato al dolo del pensionato l'ipotesi di omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Ebbene, nella fattispecie posta all'attenzione del Tribunale, l' pretende di ripetere parte delle CP_1
rate della pensione di reversibilità erogate alla de cuius di guisa che senz'altro si verte in tema di preteso indebito previdenziale soggetto alla disciplina sopra citata.
Ancora, rappresenta l' in memoria che Tale indebito deriva dal fatto che, come comunicato dal CP_1
CP_ competente Ufficio della sede di Enna, a seguito della domanda di pensione di reversibilità della
CP_ predetta a seguito del decesso del proprio de cuius , l' aveva CP_2 Persona_1
liquidato alla figlia di questi, appunto , totalmente inabile, la pensione di reversibilità CP_2
nella misura del 70%. Tuttavia, nel 2018, il coniuge superstite di , Persona_2 [...]
, ha a sua volta presentato domanda di reversibilità. Pertanto, la predetta pensione di Persona_3
reversibilità doveva essere ripartita tra il coniuge superstite, , e la figlia Persona_3
inabile, , nella misura, rispettivamente, del 60% e del 20%. CP_2
Di conseguenza, non aveva diritto alla liquidazione ab origine della pensione di CP_2
reversibilità nella misura del 70%, con la conseguente formazione dell'indebito e il conseguente
CP_ diritto dell' alla relativa ripetizione.
CP_ L' costituendosi in giudizio, non ha dedotto, tanto meno provato, né una condotta dolosa della de cuius, né un'omissione ( o incompleta segnalazione) da parte della stessa, nei termini richiesti dalla normativa sopra richiamata.
Anche ad escludere l'errore dell' previdenziale, quel che emerge incontrovertibilmente dagli CP_3
atti è la mancanza della prova ( a carico dell'ente) dell'esistenza di una delle cause escludenti la irripetibilità dell'indebito.
Pertanto, si esula ( non essendosi dato riscontro) dal campo di applicazione della eccezione alla regola della generale irripetibilità dell'indebito previdenziale posto che nessun dolo o omissione del contribuente/ pensionato è allegato e dimostrato nella fattispecie. Ne discende che l'unica norma che può trovare applicazione è quella invocata dal ricorrente e racchiusa nell'art 13 della L. n.412 del 30.12.1991 che trova applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 01.01.2001.
Esclusa pertanto la sussistenza, nella fattispecie, di dolo o colpevoli omissioni da parte dell'assicurato,
ostativi al divieto di ripetizione dell'indebito previdenziale, non può che trovare applicazione la disciplina generale in materia di ripetizione dell'indebito previdenziale.
Né il relativo onere potrebbe addossarsi sul ricorrente trattandosi all'evidenza della prova di un fatto negativo (assenza di dolo).
Non vale poi invocare trend giurisprudenziale che pone a carico del pensionato l'onere della prova
(In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri
ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia
ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico - Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010 - ), giacchè
nel caso in oggetto non si controverte della spettanza degli importi illo tempore erogati. Infatti nel caso sub iudice la ricorrente non si duole del mancato riconoscimento del suo buon diritto a ricevere le somme pretese in ripetizione, venendo in considerazione un caso affatto diverso, ossia quello in cui sia stato erogato un importo maggiore al dovuto a cagione di un presumibile errore imputabile all' . CP_3
La pacifica ( in assenza di contestazione) sussistenza dell'indebito, induce comunque a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'irripetibilità degli indebiti pensionistici in oggetto, annullando il provvedimento avversato, teso al recupero dei relativi importi
Compensa le spese. Enna, 10.12.2025.