CASS
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 9279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9279 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AV AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria della parte civile e la memoria di replica della difesa del ricorrente;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore delle parti civili, IO RL, OL AU, RA RL, ZO RU, BE ST, rapp.te e difese dall'avvocato e procuratore speciale Claudio RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con la condanna alla rifusione delle spese del grado, come da nota spese trasmessa;
lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori del ricorrente, avv.ti Riccardo Olivo e Massimiliano Lecce, che hanno replicato alle conclusioni scritte del P.g. e delle parti civili, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9279 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente -la cui responsabilità aquiliana per i fati illeciti descritti in imputazione (limitatamente alle richieste di pagamento delle c.d. community fees, dovute dagli acquirenti per far fronte agli oneri condominiali delle unità immobiliari in corso di edificazione in Dubai) è stata riconosciuta, ai soli effetti civili, per più ipotesi di truffa tentata (reati tutti estinti per intervenuta prescrizione in grado di appello)- deduce con i motivi di ricorso: 1.1. Vizi esiziali di motivazione (intima contraddittorietà e manifesta illogicità); 1.2. Violazione della legge extrapenale che integra il precetto. Entrambi i motivi sono posti in riferimento alla corretta qualificazione -secondo la normativa in vigore nello stato di Dubai, che deve essere applicata ed interpretata alla luce della lex loci, secondo quanto prescrive l'art. 15 della legge 218 del 1995- dei soggetti (acquirenti, proprietari o promittenti acquirenti) tenuti al pagamento delle c.d. community fees (oneri condominiali e di urbanizzazione per gli immobili in costruzione). In particolare, la Corte territoriale, con riferimento ai fatti oggetto di condanna in primo grado, per la cui confutazione erano stati spesi motivi di gravame molto dettagliati (che richiamavano le prove dichiarative e documentali assunte in primo grado, tra le quali l'atto che identificava i promittenti acquirenti come "clienti insolventi".), ha offerto riscontro argomentativo intimamente contraddittorio e manifestamente illogico, oltre che in aperto contrasto con la lex loci, che identifica con certezza le qualità dei soggetti (acquirenti) tenuti al versamento delle community fees, replicando gli argomenti illustrati nella motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere in considerazione le critiche puntuali in fatto ed in diritto svolte con i motivi di appello. 2. Alle argomentate conclusioni scritte, tempestivamente trasmesse dal Procuratore generale presso questa Corte e dal procuratore speciale delle costituite parti civili, replicava la difesa del ricorrente, evidenziando ancora una volta che, secondo la normativa dello Stato di Dubai, vigente all'epoca dei fatti, le c.d. community fees erano certamente dovute dagli acquirenti degli immobili compromessi, alla stessa stregua di quanto dovuto dal proprietario delle parti invendute del fabbricato edificato. Difetta pertanto il carattere indebito della richiesta di denaro rivolta ai promittenti acquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati, consegue il rigetto della proposta impugnazione, con la condanna alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle costituite parti civili. 2 2. Il ricorrente era convenuto a giudizio per rispondere, in qualità di legale rappresentante di una impresa immobiliare (SEASIF) che si proponeva di edificare in Dubai un fabbricato destinato ad edilizia residenziale ed alienare a terzi gli appartamenti, di diverse condotte fraudolente di natura contrattuale. 2.1. La Corte di appello di Roma confermava la ricostruzione dei fatti (tutti coperti da prescrizione), limitati (anche nella dimensione risarcitoria) alla richiesta rivolta ai prominenti acquirenti di corresponsione delle c.d. community fees (un istituto vicino agli oneri reali conosciuti dal nostro diritto civile) e, non sussistendo i presupposti per il proscioglimento nel merito, in quanto riteneva certamente non dovuto il pagamento di tali oneri da parte dei semplici promittenti acquirenti, confermava la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni provocati alle parti civili e condannava lo stesso appellante alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili. 2.2. La Corte di merito, nel confermare il giudizio di responsabilità civile da reato del ricorrente, ha distinto la posizione dei promittenti acquirenti da quella dei proprietari, evidenziando che solo costoro, avendo perfezionato l'acquisito di diritti reali sull'immobile, sono tenuti a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione delle aree comuni, mentre i semplici promittenti acquirenti, non essendosi perfezionato il trasferimento della proprietà, non potevano essere obbligati a contribuire alla amministrazione della cosa comune con il pagamento delle community fees. Tale argomentare non appare né illogico, né intimamente contraddittorio e neppure contrastante con la normativa che regola il settore. 2.3. L'istituto conosciuto dal diritto dello Stato di Dubai "community fees" disciplina gli oneri che gravano sul proprietario dell'immobile per coprire i costi di manutenzione e gestione delle aree comuni, così da garantire che gli spazi condivisi siano adeguatamente manutenuti. La correttezza di quanto richiesto ai proprietari immobiliari è curata, argomenta la Corte di merito, dalla "Real Estate Regulatory Agency" (RERA) e riguarda chi ha acquisito un titolo di proprietà sull'immobile, che comporta la registrazione presso il Dubai Land Department. Né si può riposare alcun affidamento su copie informali e non autenticate di documenti in lingua straniera (arabo e inglese), che la difesa ha allegato al ricorso, ai fini dell'autosufficienza. La Corte argomenta inoltre circa la eventuale debenza (secondo quanto indicato dai documenti in lingua straniera non autenticati) delle community fees al 2016, mentre i fatti descritti in imputazione sono datati fino al 2011. Quanto invece al documento proveniente dalla R.E.R.A. (Real Estate Regulatory Agency di Dubai), esso indica sia che "Il concessionario deve pagare le tasse di servizio e manutenzione delle unità che non sono vendute, quale proprietario di queste unità" ed anche che "Gli acquirenti delle proprietà del suddetto progetto devono pagare i costi completi menzionati in questa lettera [...]". Il che esclude dalla categoria dei contribuenti obbligati i semplici promittenti acquirenti. Quanto, infine, alla censurata omessa valutazione delle prove dichiarative valorizzate dal ricorrente, che avrebbero favorito la tesi sostenuta dal ricorrente, cioè che community fees erano dovute a prescindere dall'effetto traslativo del diritto dominicale sull'immobile, va pure rilevato 3 che i presupposti normativi della debenza non possono trovare fonte nella prova dichiarativa. testimoniale, che per sua natura riferisce su fatti e non sul proprio sapere scientifico o esperienzale. Difetta, in altri termini, una corretta ed affidabile prova documentale di quanto sostenuto con i motivi di gravame e replicato con i motivi di ricorso, né a tale deficit può sopperire la prova dichiarativa non portatrice di alcun sapere scientifico. 3. Quanto alla dedotta violazione della legge civile straniera, da interpretare (secondo quanto dispone l'articolo 15 della legge n. 218/1995) alla stregua dei principi della lex loci, il motivo si scontra, ancora una volta, con l'assenza di allegazione di una specifica fonte normativa da compulsare al fine di verificare la correttezza di quanto sostenuto con i motivi di impugnazione. 4. La Corte territoriale ha dunque confermato la responsabilità civile dell'appellante per i fatti di giugno 2012, argomentando secondo quanto dispone l'art. 578 del codice di rito, come ridisegnato dalla decisione della Corte costituzionale (sent. n. 182/2021) e come letto dalla lente esegetica delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01). 4.1. La conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull'accertamento della responsabilità ha infatti attinto alla regola di giudizio "bard", che impone il superamento del dubbio ragionevole per l'accertamento della responsabilità. La Corte territoriale ha infatti efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza. Tali condotte decettive hanno certamente provocato un danno patrimoniale per i soggetti richiesti della prestazione indebita, che va risarcito, a seguito della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili. Esclusa, pertanto, la ricorrenza del ragionevole dubbio sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, Capitano, cit.: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero quegli artifizi documentali e narrativi capaci di raggirare il disponente ed indurlo alla prestazione patrimoniale, cui non avrebbe dato corso se avesse avuto una cognizione limpida dei fatti. La motivazione della sentenza impugnata non presenta, dunque, alcuna manifesta illogicità nel ragionamento giustificativo della decisione, né può questa Corte compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo 4 i. . sui punti della decisione. Tampoco si palesano le violazioni della lex loci (neppure oggetto di produzione affidabile) denunziate con i motivi di ricorso. 5. Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo stesso deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IO RL, OL AU, RA RL, ZO RU, BE ST, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 febbraio 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria della parte civile e la memoria di replica della difesa del ricorrente;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore delle parti civili, IO RL, OL AU, RA RL, ZO RU, BE ST, rapp.te e difese dall'avvocato e procuratore speciale Claudio RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con la condanna alla rifusione delle spese del grado, come da nota spese trasmessa;
lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori del ricorrente, avv.ti Riccardo Olivo e Massimiliano Lecce, che hanno replicato alle conclusioni scritte del P.g. e delle parti civili, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9279 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente -la cui responsabilità aquiliana per i fati illeciti descritti in imputazione (limitatamente alle richieste di pagamento delle c.d. community fees, dovute dagli acquirenti per far fronte agli oneri condominiali delle unità immobiliari in corso di edificazione in Dubai) è stata riconosciuta, ai soli effetti civili, per più ipotesi di truffa tentata (reati tutti estinti per intervenuta prescrizione in grado di appello)- deduce con i motivi di ricorso: 1.1. Vizi esiziali di motivazione (intima contraddittorietà e manifesta illogicità); 1.2. Violazione della legge extrapenale che integra il precetto. Entrambi i motivi sono posti in riferimento alla corretta qualificazione -secondo la normativa in vigore nello stato di Dubai, che deve essere applicata ed interpretata alla luce della lex loci, secondo quanto prescrive l'art. 15 della legge 218 del 1995- dei soggetti (acquirenti, proprietari o promittenti acquirenti) tenuti al pagamento delle c.d. community fees (oneri condominiali e di urbanizzazione per gli immobili in costruzione). In particolare, la Corte territoriale, con riferimento ai fatti oggetto di condanna in primo grado, per la cui confutazione erano stati spesi motivi di gravame molto dettagliati (che richiamavano le prove dichiarative e documentali assunte in primo grado, tra le quali l'atto che identificava i promittenti acquirenti come "clienti insolventi".), ha offerto riscontro argomentativo intimamente contraddittorio e manifestamente illogico, oltre che in aperto contrasto con la lex loci, che identifica con certezza le qualità dei soggetti (acquirenti) tenuti al versamento delle community fees, replicando gli argomenti illustrati nella motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere in considerazione le critiche puntuali in fatto ed in diritto svolte con i motivi di appello. 2. Alle argomentate conclusioni scritte, tempestivamente trasmesse dal Procuratore generale presso questa Corte e dal procuratore speciale delle costituite parti civili, replicava la difesa del ricorrente, evidenziando ancora una volta che, secondo la normativa dello Stato di Dubai, vigente all'epoca dei fatti, le c.d. community fees erano certamente dovute dagli acquirenti degli immobili compromessi, alla stessa stregua di quanto dovuto dal proprietario delle parti invendute del fabbricato edificato. Difetta pertanto il carattere indebito della richiesta di denaro rivolta ai promittenti acquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati, consegue il rigetto della proposta impugnazione, con la condanna alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle costituite parti civili. 2 2. Il ricorrente era convenuto a giudizio per rispondere, in qualità di legale rappresentante di una impresa immobiliare (SEASIF) che si proponeva di edificare in Dubai un fabbricato destinato ad edilizia residenziale ed alienare a terzi gli appartamenti, di diverse condotte fraudolente di natura contrattuale. 2.1. La Corte di appello di Roma confermava la ricostruzione dei fatti (tutti coperti da prescrizione), limitati (anche nella dimensione risarcitoria) alla richiesta rivolta ai prominenti acquirenti di corresponsione delle c.d. community fees (un istituto vicino agli oneri reali conosciuti dal nostro diritto civile) e, non sussistendo i presupposti per il proscioglimento nel merito, in quanto riteneva certamente non dovuto il pagamento di tali oneri da parte dei semplici promittenti acquirenti, confermava la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni provocati alle parti civili e condannava lo stesso appellante alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili. 2.2. La Corte di merito, nel confermare il giudizio di responsabilità civile da reato del ricorrente, ha distinto la posizione dei promittenti acquirenti da quella dei proprietari, evidenziando che solo costoro, avendo perfezionato l'acquisito di diritti reali sull'immobile, sono tenuti a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione delle aree comuni, mentre i semplici promittenti acquirenti, non essendosi perfezionato il trasferimento della proprietà, non potevano essere obbligati a contribuire alla amministrazione della cosa comune con il pagamento delle community fees. Tale argomentare non appare né illogico, né intimamente contraddittorio e neppure contrastante con la normativa che regola il settore. 2.3. L'istituto conosciuto dal diritto dello Stato di Dubai "community fees" disciplina gli oneri che gravano sul proprietario dell'immobile per coprire i costi di manutenzione e gestione delle aree comuni, così da garantire che gli spazi condivisi siano adeguatamente manutenuti. La correttezza di quanto richiesto ai proprietari immobiliari è curata, argomenta la Corte di merito, dalla "Real Estate Regulatory Agency" (RERA) e riguarda chi ha acquisito un titolo di proprietà sull'immobile, che comporta la registrazione presso il Dubai Land Department. Né si può riposare alcun affidamento su copie informali e non autenticate di documenti in lingua straniera (arabo e inglese), che la difesa ha allegato al ricorso, ai fini dell'autosufficienza. La Corte argomenta inoltre circa la eventuale debenza (secondo quanto indicato dai documenti in lingua straniera non autenticati) delle community fees al 2016, mentre i fatti descritti in imputazione sono datati fino al 2011. Quanto invece al documento proveniente dalla R.E.R.A. (Real Estate Regulatory Agency di Dubai), esso indica sia che "Il concessionario deve pagare le tasse di servizio e manutenzione delle unità che non sono vendute, quale proprietario di queste unità" ed anche che "Gli acquirenti delle proprietà del suddetto progetto devono pagare i costi completi menzionati in questa lettera [...]". Il che esclude dalla categoria dei contribuenti obbligati i semplici promittenti acquirenti. Quanto, infine, alla censurata omessa valutazione delle prove dichiarative valorizzate dal ricorrente, che avrebbero favorito la tesi sostenuta dal ricorrente, cioè che community fees erano dovute a prescindere dall'effetto traslativo del diritto dominicale sull'immobile, va pure rilevato 3 che i presupposti normativi della debenza non possono trovare fonte nella prova dichiarativa. testimoniale, che per sua natura riferisce su fatti e non sul proprio sapere scientifico o esperienzale. Difetta, in altri termini, una corretta ed affidabile prova documentale di quanto sostenuto con i motivi di gravame e replicato con i motivi di ricorso, né a tale deficit può sopperire la prova dichiarativa non portatrice di alcun sapere scientifico. 3. Quanto alla dedotta violazione della legge civile straniera, da interpretare (secondo quanto dispone l'articolo 15 della legge n. 218/1995) alla stregua dei principi della lex loci, il motivo si scontra, ancora una volta, con l'assenza di allegazione di una specifica fonte normativa da compulsare al fine di verificare la correttezza di quanto sostenuto con i motivi di impugnazione. 4. La Corte territoriale ha dunque confermato la responsabilità civile dell'appellante per i fatti di giugno 2012, argomentando secondo quanto dispone l'art. 578 del codice di rito, come ridisegnato dalla decisione della Corte costituzionale (sent. n. 182/2021) e come letto dalla lente esegetica delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01). 4.1. La conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull'accertamento della responsabilità ha infatti attinto alla regola di giudizio "bard", che impone il superamento del dubbio ragionevole per l'accertamento della responsabilità. La Corte territoriale ha infatti efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza. Tali condotte decettive hanno certamente provocato un danno patrimoniale per i soggetti richiesti della prestazione indebita, che va risarcito, a seguito della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili. Esclusa, pertanto, la ricorrenza del ragionevole dubbio sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, Capitano, cit.: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero quegli artifizi documentali e narrativi capaci di raggirare il disponente ed indurlo alla prestazione patrimoniale, cui non avrebbe dato corso se avesse avuto una cognizione limpida dei fatti. La motivazione della sentenza impugnata non presenta, dunque, alcuna manifesta illogicità nel ragionamento giustificativo della decisione, né può questa Corte compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo 4 i. . sui punti della decisione. Tampoco si palesano le violazioni della lex loci (neppure oggetto di produzione affidabile) denunziate con i motivi di ricorso. 5. Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo stesso deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IO RL, OL AU, RA RL, ZO RU, BE ST, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20 febbraio 2025.