Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1817/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARRIERO VINCENZA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CARRIERO VINCENZA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 24/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
1
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 12/8/2024 sentenza di separazione consensuale n. 400/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove crederanno più opportuno, purchè nell'arco di circa 20 Km dalla casa coniugale, previa formale comunicazione all'altro coniuge mediante lettera Racc. A.R.; 2) la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra e oggi Parte_1 abitata dalla medesima e dai figli, sarà assegnata alla stessa,
2 rivestendo quest'ultima il ruolo di genitore collocatario dei due figli minori;
3) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli presso di sé.
4) Salvo diverso accordo, nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e nell'accordo dei genitori ogni qualvolta le esigenze dei figli lo richiederanno, le parti intendono organizzare in tal maniera la frequentazione del genitore non collocatario:
- il padre trascorrerà con i figli, a settimane alterne, la domenica pomeriggio dalle ore 16,00 fino alla domenica sera alle 20,00 senza pernottamento.
5) Il sig. provvederà al mantenimento della Controparte_1 prole, con la corresponsione in favore della sig.ra della Parte_1 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. La rivalutazione ISTAT decorrerà dall'anno
2025.
6) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la cura, la crescita, l'istruzione e l'educazione dei figli minori, e , individuandole come da Per_1 Per_2 protocollo emesso dal Tribunale di Modena della seduta del
25.09.2019:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure
3 dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
- Dette spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute - previa esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti - entro il giorno 15 del mese successivo.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato
4 dissenso per iscritto entro i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
7) Disporre che l'assegno unico universale di cui d.lgs. n. 230 del
2021 verrà percepito dalla sig.ra in ragione del 100%. Parte_1
8) Dare atto che la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di entrate tali da consentire loro di provvedere a sé stessi.
9) Le spese e i compensi del presente procedimento di Cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il
5 04/06/2009 fra nata a [...] il Pt_1 Pt_1
21/08/1988 e nato a [...] il Controparte_1
15/01/1980 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009 Atto n. 129
Parte I Serie -
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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