TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato in data: 16/04/2024
Da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
SE il 10.8.1968, residente in [...], assistito e rappresentato dall'Avv. BRENNA ROBERTO, come in atti domiciliato
Parte ricorrente
e C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 2/10/1968, residente in [...], assistita e rappresentata dall'Avv. LEVI LUCIO, come in atti domiciliata
Parte resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR
SE in data 9.04.1995
(anno 1995, atto n. 10, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 3.05.2021 omologato con decreto del 7.05.2021 del Tribunale di Como
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
1) nata il [...]; Persona_1
2) nato il [...]. Persona_2
FATTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GARBAGNATE MILANESE.
Introdotto il procedimento divorzile, con ricorso depositato in data
16.4.2024, e costituitasi la parte resistente in data 2.05.2025, i coniugi, aderendo alla proposta di conciliazione formulata nel corso della udienza del 6.05.2025 da giudice relatore, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
2
1. la casa coniugale di Cirimido, via Como, 1, resta assegnata con quanto
l'arreda a , che ivi vivrà con il figlio;
Parte_2 Per_2
2. i genitori contribuiranno alle necessità del figlio e della figlia Per_2
Martina, che, sebbene di maggiore età, non sono del tutto economicamente autosufficienti, secondo le proprie disponibilità;
3. le spese straordinarie per il figlio , così qualificate secondo il Per_2
protocollo adottato dal Tribunale di Como saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%. Le parti si rimettono al suddetto protocollo anche in ordine alle modalità di deliberazione/decisione delle spese.
4. spese del giudizio compensate
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di
[...]
e hanno dichiarato di non volersi conciliare. CP_2
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente
3 venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c.,
c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo..
P.Q.M.
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Controparte_1
in data 9.04.1995
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR
SE (MI),
(anno 1995, atto n. 10, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
4 del Comune di AR SE (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato e promossa con ricorso depositato in data: 16/04/2024
Da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
SE il 10.8.1968, residente in [...], assistito e rappresentato dall'Avv. BRENNA ROBERTO, come in atti domiciliato
Parte ricorrente
e C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 2/10/1968, residente in [...], assistita e rappresentata dall'Avv. LEVI LUCIO, come in atti domiciliata
Parte resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR
SE in data 9.04.1995
(anno 1995, atto n. 10, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 3.05.2021 omologato con decreto del 7.05.2021 del Tribunale di Como
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
1) nata il [...]; Persona_1
2) nato il [...]. Persona_2
FATTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GARBAGNATE MILANESE.
Introdotto il procedimento divorzile, con ricorso depositato in data
16.4.2024, e costituitasi la parte resistente in data 2.05.2025, i coniugi, aderendo alla proposta di conciliazione formulata nel corso della udienza del 6.05.2025 da giudice relatore, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
2
1. la casa coniugale di Cirimido, via Como, 1, resta assegnata con quanto
l'arreda a , che ivi vivrà con il figlio;
Parte_2 Per_2
2. i genitori contribuiranno alle necessità del figlio e della figlia Per_2
Martina, che, sebbene di maggiore età, non sono del tutto economicamente autosufficienti, secondo le proprie disponibilità;
3. le spese straordinarie per il figlio , così qualificate secondo il Per_2
protocollo adottato dal Tribunale di Como saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%. Le parti si rimettono al suddetto protocollo anche in ordine alle modalità di deliberazione/decisione delle spese.
4. spese del giudizio compensate
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di
[...]
e hanno dichiarato di non volersi conciliare. CP_2
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente
3 venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c.,
c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo..
P.Q.M.
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Controparte_1
in data 9.04.1995
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR
SE (MI),
(anno 1995, atto n. 10, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
4 del Comune di AR SE (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
5