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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. V.F. 183/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso con reclamo da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Paolo Calcagno reclamante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Francesco Formento reclamato
, Controparte_2 in persona del Curatore Dott. Controparte_3 reclamato – non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Genova 12 luglio 2024 n.115/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale;
Parte_1
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante: Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del reclamo proposto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziaria di e disporre in conformità al disposto di cui Parte_1 all'art. 53 CCI. Vinte le spese di lite. per il reclamato : Respingersi il reclamo proposto dal Sig. CP_1 Pt_1
nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione VII Civile -
[...]
Procedure Concorsuali, 11-12 luglio 2024 n. 115, perché infondato in fatto e/o in diritto e/o carente di idonea allegazione e deduzione probatoria, con ogni conseguenziale pronunzia, ivi compresa la condanna dello stesso Sig. alle refusione delle spese Pt_1
del presente procedimento, oltre alle spese forfettarie ex art. 2, 2° comma, del D.M. n.
55/2024, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Formento, che si dichiara antistatario. Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti di non assoggettabilità del Sig. alla procedura di liquidazione giudiziale, Parte_1 disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non ha rassegnato specifiche conclusioni, apponendo il proprio visto in data 11 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con la sentenza reclamata sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, su istanza del creditore , per la dichiarazione di apertura della liquidazione CP_1 giudiziale dell'impresa individuale , non costituitosi nel Parte_1
procedimento conclusosi con la sentenza reclamata.
pag. 2/5 3); copia delle fatture elettroniche emesse dalla ditta individuale nell'esercizio 2023 con ricavi per un totale di € 140.943,00 (doc. 4). Ha quindi dedotto il mancato superamento, sulla base di tali documenti, dei limiti di cui all'art. 2 co.1 lett.d nn. 1 e 2 ccii. Ha altresì dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza producendo estratti conto bancari relativi al periodo da maggio a luglio 2024.
3 – Con la costituzione in giudizio, il reclamato, lavoratore dipendente che è creditore delle competenze di fine rapporto, ha chiesto rigettarsi il reclamo. Ha dedotto che il lamentato malfunzionamento della casella PEC del reclamante è sfornito di prova, il cui onere in capo allo stesso non risulta assolto, e richiamato i principi stabiliti in tema dalla
Corte Suprema di Cassazione (tra le altre Cass. Sez. VI - 3 Ordinanza 2 marzo 2022 n.
6912). Nel merito ha dedotto che dalla dichiarazione dei redditi 2022 (redditi 2021; prodotto dal reclamante ed anche quale doc.B dal reclamato in quanto documento trasmesso al Tribunale di Genova dall'Agenzia delle Entrate in esito alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art.42 ccii) si evince che i ricavi delle vendite, nell'anno 2021, ammontavano ad € 291.232,00, come evincibile al quadro “Dati di bilancio”, rigo
“RS116”, risultando così già solo per tale circostanza l'insussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.1° lett.d ccii. Ha inoltre osservato che
4 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale non si è costituito nel procedimento e deve esserne dichiarata la contumacia.
pag. 3/5 6 – Nel merito il reclamo non è fondato e deve essere rigettato. Nel primo grado di giudizio l'odierno reclamante non si è costituito restando contumace. Il Tribunale di
Genova ha pertanto necessariamente dato atto dell'assenza di documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co2 lett.d ccii per ritenere l'impresa dell'odierno reclamante quale “impresa minore”. All'esito del presente giudizio di secondo grado questa Corte non può che constatare la permanente insufficienza di documentazione idonea provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.2 lett.d ccii in capo all'impresa del reclamante. Il reclamante ha prodotto nell'odierno procedimento di reclamo esclusivamente la dichiarazione dei redditi persone fisiche 2022 (redditi
2021), e solo copia di fatture attive relative all'esercizio 2022 e all'esercizio 2023.
Come agevolmente constatabile, tali documenti offrono una solo parziale rappresentazione in ordine agli ultimi tre esercizi dell'impresa del reclamante (anni
2021, 2022, 2023), non consentendo di raggiungere la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.2 lett.d) n.1 e n.2 ccii, in relazione ai quali l'onere di prova gravava sul reclamante. Mancano le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e
2023 e non è possibile trarre alcun utile elemento dalle mere fatture effettive prodotte dal reclamante, non essendo le stesse univoco elemento – in quanto comunque formate dallo stesso reclamante ed in assenza di ulteriori elementi di riscontro – per la determinazione dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dell'impresa edile del reclamante. In ogni caso, come puntualmente eccepito dal reclamato, dalla dichiarazione dei redditi
2022 (redditi 2021) emerge un importo dei ricavi superiore al limite stabilito dall'art.2 co.2 lett.d n.2 ccii, venendo così meno la sussistenza del requisito per la qualifica del reclamante quale impresa minore.
pag. 4/5 a tale data è di appena € 36,05, essendo evidente l'incapacità del debitore di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni inadempiute.
8 – Le spese seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate in favore del reclamato costituito, secondo i valori medi della vigente TF, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore del reclamato costituito dichiaratosi antistatario.
9 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020), in quanto l'appello è stato ritenuto inammissibile (v. Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Con il reclamo è stato preliminarmente dedotto che il reclamante non ha potuto avere conoscenza del decreto del Tribunale di Genova 4 giugno 2024 per un malfunzionamento della propria casella di posta elettronica certificata. Nel merito sono stati contestati la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2 co.1° ccii e lo stato di insolvenza. Il reclamante ha dedotto di essere in possesso della sola documentazione offerta nel presente grado di giudizio, costituita da: copia della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2022 (redditi 2021) (doc. 2); copia delle fatture elettroniche emesse dalla ditta individuale nell'esercizio 2022, con ricavi per un totale di € 114.139,80 (doc.
5 – Osserva preliminarmente questa Corte che nessun rilievo assume la deduzione del reclamante in ordine ad un malfunzionamento della propria casella elettronica all'epoca della notificazione del decreto 4 giugno 2024 del Tribunale di Genova. Nessuno specifico motivo di reclamo è svolto in ordine ad eventuale nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del predetto decreto del Tribunale di Genova. In ogni caso non è offerta dal reclamante alcuna prova in ordine all'esistenza del dedotto malfunzionamento, né, altresì, in ordine all'incolpevolezza dello stesso nella mancanza di manutenzione della casella di posta elettronica certificata.
7 – Ritiene inoltre questa Corte che lo stato di insolvenza risulti evidente anche solo dalla circostanza dell'impossibilità di procedere al pagamento del debito verso il reclamato, oltre che verso altri creditori risultanti dalla documentazione acquisita dal
Tribunale di Genova, come dallo stesso già correttamente considerata, e prodotta in questa sede dal reclamato. Inidonei ad offrire prova contraria sono gli estratti conto prodotti dal reclamante relativi al periodo da fine maggio a fine luglio 2024, ove il saldo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. V.F. 183/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso con reclamo da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Paolo Calcagno reclamante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Francesco Formento reclamato
, Controparte_2 in persona del Curatore Dott. Controparte_3 reclamato – non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Genova 12 luglio 2024 n.115/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale;
Parte_1
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante: Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del reclamo proposto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziaria di e disporre in conformità al disposto di cui Parte_1 all'art. 53 CCI. Vinte le spese di lite. per il reclamato : Respingersi il reclamo proposto dal Sig. CP_1 Pt_1
nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione VII Civile -
[...]
Procedure Concorsuali, 11-12 luglio 2024 n. 115, perché infondato in fatto e/o in diritto e/o carente di idonea allegazione e deduzione probatoria, con ogni conseguenziale pronunzia, ivi compresa la condanna dello stesso Sig. alle refusione delle spese Pt_1
del presente procedimento, oltre alle spese forfettarie ex art. 2, 2° comma, del D.M. n.
55/2024, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Formento, che si dichiara antistatario. Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti di non assoggettabilità del Sig. alla procedura di liquidazione giudiziale, Parte_1 disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non ha rassegnato specifiche conclusioni, apponendo il proprio visto in data 11 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con la sentenza reclamata sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, su istanza del creditore , per la dichiarazione di apertura della liquidazione CP_1 giudiziale dell'impresa individuale , non costituitosi nel Parte_1
procedimento conclusosi con la sentenza reclamata.
pag. 2/5 3); copia delle fatture elettroniche emesse dalla ditta individuale nell'esercizio 2023 con ricavi per un totale di € 140.943,00 (doc. 4). Ha quindi dedotto il mancato superamento, sulla base di tali documenti, dei limiti di cui all'art. 2 co.1 lett.d nn. 1 e 2 ccii. Ha altresì dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza producendo estratti conto bancari relativi al periodo da maggio a luglio 2024.
3 – Con la costituzione in giudizio, il reclamato, lavoratore dipendente che è creditore delle competenze di fine rapporto, ha chiesto rigettarsi il reclamo. Ha dedotto che il lamentato malfunzionamento della casella PEC del reclamante è sfornito di prova, il cui onere in capo allo stesso non risulta assolto, e richiamato i principi stabiliti in tema dalla
Corte Suprema di Cassazione (tra le altre Cass. Sez. VI - 3 Ordinanza 2 marzo 2022 n.
6912). Nel merito ha dedotto che dalla dichiarazione dei redditi 2022 (redditi 2021; prodotto dal reclamante ed anche quale doc.B dal reclamato in quanto documento trasmesso al Tribunale di Genova dall'Agenzia delle Entrate in esito alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art.42 ccii) si evince che i ricavi delle vendite, nell'anno 2021, ammontavano ad € 291.232,00, come evincibile al quadro “Dati di bilancio”, rigo
“RS116”, risultando così già solo per tale circostanza l'insussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.1° lett.d ccii. Ha inoltre osservato che
4 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale non si è costituito nel procedimento e deve esserne dichiarata la contumacia.
pag. 3/5 6 – Nel merito il reclamo non è fondato e deve essere rigettato. Nel primo grado di giudizio l'odierno reclamante non si è costituito restando contumace. Il Tribunale di
Genova ha pertanto necessariamente dato atto dell'assenza di documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co2 lett.d ccii per ritenere l'impresa dell'odierno reclamante quale “impresa minore”. All'esito del presente giudizio di secondo grado questa Corte non può che constatare la permanente insufficienza di documentazione idonea provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.2 lett.d ccii in capo all'impresa del reclamante. Il reclamante ha prodotto nell'odierno procedimento di reclamo esclusivamente la dichiarazione dei redditi persone fisiche 2022 (redditi
2021), e solo copia di fatture attive relative all'esercizio 2022 e all'esercizio 2023.
Come agevolmente constatabile, tali documenti offrono una solo parziale rappresentazione in ordine agli ultimi tre esercizi dell'impresa del reclamante (anni
2021, 2022, 2023), non consentendo di raggiungere la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.2 lett.d) n.1 e n.2 ccii, in relazione ai quali l'onere di prova gravava sul reclamante. Mancano le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e
2023 e non è possibile trarre alcun utile elemento dalle mere fatture effettive prodotte dal reclamante, non essendo le stesse univoco elemento – in quanto comunque formate dallo stesso reclamante ed in assenza di ulteriori elementi di riscontro – per la determinazione dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dell'impresa edile del reclamante. In ogni caso, come puntualmente eccepito dal reclamato, dalla dichiarazione dei redditi
2022 (redditi 2021) emerge un importo dei ricavi superiore al limite stabilito dall'art.2 co.2 lett.d n.2 ccii, venendo così meno la sussistenza del requisito per la qualifica del reclamante quale impresa minore.
pag. 4/5 a tale data è di appena € 36,05, essendo evidente l'incapacità del debitore di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni inadempiute.
8 – Le spese seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate in favore del reclamato costituito, secondo i valori medi della vigente TF, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore del reclamato costituito dichiaratosi antistatario.
9 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020), in quanto l'appello è stato ritenuto inammissibile (v. Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Con il reclamo è stato preliminarmente dedotto che il reclamante non ha potuto avere conoscenza del decreto del Tribunale di Genova 4 giugno 2024 per un malfunzionamento della propria casella di posta elettronica certificata. Nel merito sono stati contestati la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2 co.1° ccii e lo stato di insolvenza. Il reclamante ha dedotto di essere in possesso della sola documentazione offerta nel presente grado di giudizio, costituita da: copia della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2022 (redditi 2021) (doc. 2); copia delle fatture elettroniche emesse dalla ditta individuale nell'esercizio 2022, con ricavi per un totale di € 114.139,80 (doc.
5 – Osserva preliminarmente questa Corte che nessun rilievo assume la deduzione del reclamante in ordine ad un malfunzionamento della propria casella elettronica all'epoca della notificazione del decreto 4 giugno 2024 del Tribunale di Genova. Nessuno specifico motivo di reclamo è svolto in ordine ad eventuale nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del predetto decreto del Tribunale di Genova. In ogni caso non è offerta dal reclamante alcuna prova in ordine all'esistenza del dedotto malfunzionamento, né, altresì, in ordine all'incolpevolezza dello stesso nella mancanza di manutenzione della casella di posta elettronica certificata.
7 – Ritiene inoltre questa Corte che lo stato di insolvenza risulti evidente anche solo dalla circostanza dell'impossibilità di procedere al pagamento del debito verso il reclamato, oltre che verso altri creditori risultanti dalla documentazione acquisita dal
Tribunale di Genova, come dallo stesso già correttamente considerata, e prodotta in questa sede dal reclamato. Inidonei ad offrire prova contraria sono gli estratti conto prodotti dal reclamante relativi al periodo da fine maggio a fine luglio 2024, ove il saldo