Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasqualino Pavone e Claudio Felice Luisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Speciale Consortile A04 - Piano di Zona Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AR Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
dell’atto recante in oggetto: “Riscontro Vs. atto di diffida – domanda di assegno di cura Sig.ra -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-” emanato dall’Azienda Speciale Consortile A04, prot. -OMISSIS- -OMISSIS-- del -OMISSIS- con il quale veniva comunicato il mancato riconoscimento del diritto all’erogazione dell’assegno di cura per il periodo dal -OMISSIS-, precisando che dal -OMISSIS- la -OMISSIS- non risultava inserita nell’elenco FNA 2021 “ […] in quanto la valutazione UVI della sig.ra -OMISSIS- è stata inoltrata e ricevuta al prot. -OMISSIS- dell’Ufficio amministrativo dell’Ambito A04 e cioè in data successiva a quella prevista per l’inoltro dell’elenco FNA 2021” e di tutti gli atti ad esso presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per la condanna al pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo pari al rimborso dell’assegno non corrisposto relativo al periodo dal -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale Consortile A04 - Piano di Zona Sociale e dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AR NO, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’A.S.L. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- il ricorrente -OMISSIS-, in qualità di coniuge della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, ha presentato richiesta di assegno di cura.
In data-OMISSIS- è stato redatto verbale UVI n. prot.-OMISSIS-.
In data -OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS- è stata ricoverata presso ospedale austriaco per le opportune terapie specialistiche ed ha poi fatto rientro in Italia soltanto in data-OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS- l’Azienda Speciale Consortile A04 ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di assegno di cura “ per mancanza di requisiti essenziali ” in ragione dell’impossibilità per il geriatra di effettuare la visita di competenza “ in vista della scadenza UVI ” ed a causa del ricovero presso il predetto ospedale austriaco.
In data-OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS- è poi rientrata in Italia.
Con domanda del -OMISSIS- il ricorrente -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-, ha presentato nuova domanda di assegno di cura.
Con nota prot. n. -OMISSIS- l’Azienda Speciale Consortile A04 ha comunicato di aver trasmesso il diniego di assegno di cura del -OMISSIS- per mero errore e la decorrenza dell’assegno di cura dalla data del Verbale UVI prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS- alla data del ricovero della sig.ra -OMISSIS- presso l’ospedale austriaco in data -OMISSIS-, evidenziando altresì che “ la delibera di Giunta Regionale n.325 del 30/06/2020. Allegato B, art. 2 “...Qualora l'utente necessiti di un periodo di ricovero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune capofila dell'Ambito Territoriale. L'erogazione dell'assegno di cura non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine, il Comune Capofila dispone la sospensione dell'assegno, che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio ”.
In data-OMISSIS- è stato poi adottato il verbale di Unità Valutazione Integrata dal quale è risultata la seguente proposta di piano assistenziale individuale: “ la paziente necessita di quattro accessi settimanali di assistenza OSS di cui il 50% a totale carico sanitario, il restante 50% a carico del care giver familiare in caso venga elargito assegno di cura ”.
Con domanda del -OMISSIS- il ricorrente -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, ha presentato nuova domanda di assegno di cura.
Con atto di invito e diffida del -OMISSIS- il ricorrente -OMISSIS- ha ripercorso quanto in precedenza verificatosi, lamentato la mancata corresponsione dell’assegno di cura dal -OMISSIS-, evidenziato l’intervenuta morte della sig.ra -OMISSIS- in tale data ed invitato l’Azienda Speciale Consortile a versare quanto dovuto a titolo di assegno di cura relativo a tale periodo.
Con l’atto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-- del -OMISSIS- il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile A04 ha respinto tale istanza sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ Da un'attenta ricognizione della documentazione attestante il presunto debito, si evidenzia che da riconteggi e verifiche del possesso dei requisiti ai fini della erogazione della prestazione richiesta (nello specifico assegno di cura), non è possibile riconoscere il diritto della sig.ra -OMISSIS- all'erogazione dell'assegno di cura per il periodo da Lei indicato nell'atto di diffida e cioè dal -OMISSIS-.
Precisamente: il periodo dal -OMISSIS- non è erogabile quale assegno di cura perché la sig.ra -OMISSIS- non risulta inserita nell'elenco FNA 2021, in quanto la valutazione UVI della sig.ra -OMISSIS- è stata inoltrata e ricevuta al prot. n.-OMISSIS- dell'Ufficio amministrativo dell'Ambito A04 e cioè in data successiva a quella prevista per l'inoltro dell'elenco FNA 2021.
Per il periodo dal -OMISSIS-, premettendo che la domanda presentata dalla sua assistita ricade sul Fondo FNA 2022 ed avendo la sig.ra -OMISSIS- presentato agli uffici un indicatore ISEE per l'anno 2022 pari ad Euro 62.658,94, la prestazione a titolo di assegno di cura ugualmente non è erogabile alla sig.ra -OMISSIS-, in quanto per il riconoscimento dell'assegno di cura è previsto un limite ISEE inferiore ad Euro 50.000,00 ”.
Con istanza del-OMISSIS- il ricorrente -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS--OMISSIS-, ha poi insistito nella spettanza dell’assegno di cura per il periodo dal -OMISSIS- e diffidato l’Azienda Speciale Consortile a versare quanto dovuto.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data-OMISSIS-) i ricorrenti, in qualità di eredi della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, hanno impugnato tale atto e lo hanno censurato per i motivi come di seguito rubricati:
“ Contraddittorietà e manifesta illogicità tra il provvedimento prot. N. -OMISSIS-(all. 6) mai revocato ed il provvedimento impugnato – eccesso di potere anche come scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa – violazione di legge anche dei principi costituzionalmente garantiti artt. 2, 3, 32 e 97 ”;
l’atto impugnato avrebbe violato il punto 7 dell’allegato B (Programma Regionale Assegni di cura) alla DGR n. -OMISSIS- che stabilisce la permanenza del riconoscimento dell’assegno di cura, senza rivalutazione e, quindi, sino alla revoca in caso di perdita di requisiti oppure sino all’esaurimento dei fondi;
sussisterebbe eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’atto impugnato con la nota del -OMISSIS-, con cui in precedenza l’Azienda Speciale Consortile aveva riconosciuto la spettanza dell’assegno di cura;
sussisterebbe altresì eccesso di potere per sviamento per aver perseguito l’amministrazione una finalità diversa da quella tipica e non in linea con il principio di solidarietà avente fondamento costituzionale;
“ VIOLAZIONE DEL PRINCIOPIO DELL’AFFIDAMENTO EX. ARTT. 2, 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI IMPARZIALITA’ ”;
l’atto impugnato avrebbe altresì violato il principio del legittimo affidamento nel momento in cui avrebbe vietato all’interessato in modo irrazionale la possibilità di perseguire alcuni obiettivi previsti dalla norma e finalizzati all’ottenimento di un aiuto economico conseguente al grave stato di salute.
I ricorrenti hanno concluso come segue:
“ - nel merito annullare nella parte impugnata o in toto l’atto impugnato in oggetto evidenziato e tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi, per violazione di legge ed eccesso di potere, come rappresentato in premessa;
- condannare il resistente al pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo pari al rimborso dell’assegno non corrisposto relativo al periodo dal -OMISSIS-.
- in via subordinata, riformare agli atti o sostituirli, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa ”.
3. Si è costituita l’A.S.L. di Avellino ed ha dedotto prima di tutto l’inammissibilità / improcedibilità del ricorso in ragione della natura non provvedimentale e, quindi, non autonomamente impugnabile della nota impugnata; si sarebbe in presenza di un atto meramente confermativo della necessità della sig.ra -OMISSIS- di completare le visite di controllo geriatriche per ottenere l’assegno di cura.
In secondo luogo, vi sarebbe difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della giurisprudenza relativa alla mancata attuazione del progetto individuale predisposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 14 della L. 328/2000 in favore di persona disabile ed alla luce del fatto che verrebbe in rilievo un diritto soggettivo.
In terzo luogo, vi sarebbe difetto di legittimazione passiva dell’A.S.L., essendo stato impugnato un atto dell’Azienda Speciale Consortile e non avendo l’A.S.L. alcuna competenza nella fase di erogazione dell’assegno.
Infine, l’A.S.L. ha dedotto che non avrebbe alcun obbligo di pagamento degli assegni di cura e che avrebbe posto in essere in modo corretto tutte le attività alla stessa demandate.
4. Si è altresì costituita l’Azienda Speciale Consortile A04 la quale ha dedotto:
- l’improcedibilità / inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti presupposti autonomamente impugnabili, vale a dire: la nota prot. n. -OMISSIS- con cui l’Azienda avrebbe riconosciuto la spettanza dell’assegno di cura limitatamente al periodo dal-OMISSIS- all’-OMISSIS-; l’elenco FNA 2021 e ogni atto deliberativo di approvazione di questo e di trasmissione alla competente Regione Campania, posto dal Consorzio A04 a fondamento del diniego del -OMISSIS- pure tenuto conto della mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato; del resto, all’atto della presentazione della domanda il richiedente sarebbe stato a conoscenza che la richiesta non avrebbe attribuito alcun diritto all'erogazione dell'assegno di cura, restando la stessa subordinata agli esiti della valutazione in U.V.I. ed alla presenza di risorse d’Ambito effettivamente disponibili; inoltre, per il periodo dal -OMISSIS- non vi sarebbe stata domanda di accesso al beneficio e disponibilità economica, né tantomeno valutazione da parte dell’U.V.I.;
- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la domanda di condanna dell’Azienda al pagamento di € 15.000,00 volta all’esercizio di un diritto soggettivo, non rientrante nella materia di giurisdizione esclusiva di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 133 c.p.a.; l’atto impugnato non integrerebbe gli estremi del provvedimento amministrativo vero e proprio e sarebbe mero atto di natura privatista teso a portare a conoscenza degli odierni ricorrenti i motivi che ostavano all'erogazione dell’assegno di cura nel periodo in discussione;
- la mancata prova da parte dei ricorrenti della qualità di eredi degli stessi;
- la mancata prova della presentazione della domanda di erogazione degli assegni di cura in relazione al periodo dal -OMISSIS- e l’avvenuta erogazione dell’assegno richiesto fino all’-OMISSIS- in relazione alla domanda presentata in data -OMISSIS-; la domanda presentata in data -OMISSIS- avrebbe al più potuto rilevare ai fini del periodo -OMISSIS- e ricadere sul FNA 2022 e, tuttavia, rispetto alla stessa sarebbe mancato il requisito ISEE;
- che alla luce dell’Allegato B alla DGRC n. 325/2020 la sig.ra -OMISSIS- avrebbe avuto diritto all’assegno di cura a decorrere dalla data del-OMISSIS- (data di redazione del verbale UVI) e fino all’-OMISSIS-, vale a dire fino alla data di ricovero della stesso presso l’ospedale austriaco; in effetti, in base a tale allegato il ricovero dell’utente per un periodo superiore a 30 giorni comporta la sospensione dell’erogazione dell’assegno da parte del Comune capofila, con possibilità di riattivazione dell’assegno soltanto al rientro al domicilio; tuttavia, alcuna comunicazione tempestiva sarebbe stata posta in essere in riferimento al rientro al domicilio della beneficiaria; la domanda dell’-OMISSIS- sarebbe tardiva al fine di accedere all’assegno ricadente sul FNA 2021 e sarebbe stata al più idonea a consentire l’accesso all’assegno di cura per il periodo intercorrente dal -OMISSIS- ricadente sul FNA 2022, periodo in relazione al quale sarebbe però mancato il requisito dell’ISEE sociosanitario e rispetto al quale non sarebbe stata presentata domanda di pagamento; l'erogazione dell’assegno di cura per disabili gravissimi e gravi non sarebbe assoggettata ad alcun automatismo, né questo potrebbe essere preteso per le peculiarità del caso concreto; sarebbe sempre necessaria apposita domanda ai sensi dei punti 4 e 7 dell’allegato B alla DGR n. 325/2020, essendo necessaria la domanda ai fini della redazione dei Progetti Ambito (a loro volta necessari affinché Comuni/Consorzi di Ambito Territoriale possano accedere al finanziamento del FNA); vi sarebbe stata la necessità di una nuova valutazione U.V.I. nel caso concreto al rientro del beneficiario presso il proprio domicilio dopo un periodo di lunga degenza ospedaliera anche sulla scorta di parametri di giustizia sostanziale, non discriminazione e normativi (di cui alla DGRC n. 325/2020 e allegato B); infine, il punto 5 dell’allegato B alla DGR n. 325/2020 chiarirebbe che comunque l’eventuale proroga potrebbe avvenire solo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, senza che tale delibera sia stata impugnata dai ricorrenti;
- l’infondatezza della pretesa dei ricorrenti alla luce del fatto che a partire dal rientro al domicilio della sig.ra -OMISSIS- sarebbe intervenuta in suo favore l’attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata e che tale beneficio sarebbe incompatibile con l’assegno di cura, così come previsto dal Programma regionale di assegni di cura al punto 2.2;
- che anche a ritenere sussistente il rinnovo automatico per i 12 mesi successivi il relativo periodo sarebbe scaduto in data 11.5.2023 e che comunque per il periodo successivo nulla potrebbe spettare;
- infine, la nullità della domanda di condanna per non aver chiarito di quale ente i ricorrenti abbiano chiesto la condanna.
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa delle amministrazioni intimate, perché va ribadito quanto già osservato da questa Sezione nella sentenza n. 1122/2023: “ sussiste la giurisdizione del g.a. sulla controversia relativa alla domanda di annullamento e di condanna nei confronti dell'Amministrazione, venendo in rilievo la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di servizi pubblici ex art. 133, c.p.a., connessa all'esercizio di poteri amministrativi volti alla verifica della sussistenza e permanenza delle condizioni necessarie ai fini dell'erogazione dell'assegno di cura (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10 giugno 2022, n. 3921), laddove la giurisdizione del giudice ordinario va affermata, per le domande di adempimento o risarcitorie, soltanto una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello "status" sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l'erogazione, atteso che nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa (Cassazione civ., sez. un., 27 gennaio 2023, n. 2481) ” (affermazione ribadita da questa Sezione con la sentenza n. 1121/2024).
Nel caso di specie si è in presenza di un diniego da parte dell’Azienda Speciale Consortile A04 della sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell'erogazione dell'assegno di cura con riferimento al periodo dal -OMISSIS-, ragion per cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le azioni di annullamento e di condanna spiegate nel presente giudizio.
7. Procedendo oltre, contrariamente a quanto sostenuto delle amministrazioni, non è dubitabile la natura provvedimentale dell’atto impugnato, in quanto, come si è già detto, per mezzo dello stesso l’Azienda Speciale Consortile ha negato la spettanza dell’assegno di cura in relazione al periodo dal -OMISSIS-.
8. Non sussiste poi l’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’A.S.L., perché la ricorrente ha richiesto la condanna di entrambe le amministrazioni al pagamento della somma di € 15.000,00, oltre accessori, come confermato anche nella memoria depositata in data-OMISSIS- in vista dell’udienza per la trattazione del merito e tanto basta a radicare la legittimazione passiva dell’A.S.L. (considerazione che vale anche a respingere l’eccezione di nullità di tale domanda formulata dall’Azienda Speciale Consortile).
9. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda Speciale Consortile i ricorrenti hanno poi assolto l’onere di provare la qualifica di eredi. In effetti, dallo stato di famiglia e dagli estratti di nascita prodotti (v. allegati da 13 a 15 del ricorso) si desume che -OMISSIS- è vedovo della sig.ra -OMISSIS- e che -OMISSIS- sono i figli della stessa. A fronte dei rapporti di coniugio e di parentela di primo grado rispettivamente esistenti, nonché dell’azione esperita nel presente giudizio dagli stessi nella qualità di eredi della sig.ra -OMISSIS-, non si può dubitare che questi siano divenuti eredi quantomeno ai sensi dell’art. 476 c.c..
10. Entrando nel vivo delle questioni oggetto di causa, sussistono taluni dei profili di contraddittorietà ed illogicità denunciati dai ricorrenti per le considerazioni di seguito svolte.
Le parti hanno dato interpretazioni divergenti del contenuto dell’atto del -OMISSIS- dell’Azienda Speciale Consortile.
Orbene, come sopra riportato, con la nota prot. n. -OMISSIS- l’Azienda Speciale Consortile A04 ha comunicato l’avvenuta trasmissione di diniego di assegno di cura del -OMISSIS- per mero errore e la decorrenza dell’assegno di cura dalla data del Verbale UVI, prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS- alla data del ricovero della sig.ra -OMISSIS- presso l’ospedale austriaco in data -OMISSIS-, evidenziando altresì che “ la delibera di Giunta Regionale n.325 del 30/06/2020. Allegato B, art.2 “...Qualora l'utente necessiti di un periodo di ricovero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune capofila dell'Ambito Territoriale. L'erogazione dell'assegno di cura non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine, il Comune Capofila dispone la sospensione dell'assegno, che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio ”.
Il contenuto di tale atto non vale a dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda Speciale Consortile, che con tale atto l’Azienda abbia inteso escludere l’erogazione dell’assegno di cura successivamente al rientro in Italia della sig.ra -OMISSIS- in data-OMISSIS-, ben potendo tale atto essere interpretato nel senso dell’esclusione dell’erogazione degli assegni di cura durante il periodo del ricovero (vale a dire tra l’-OMISSIS- ed il-OMISSIS-), esclusione che in riferimento a tale periodo è pacifica tra le parti.
Del resto, con l’atto del -OMISSIS- l’Azienda Speciale Consortile non risulta aver in alcun modo riscontrato la nuova domanda di assegno di cura del -OMISSIS-, la quale non può neppure ritenersi che sia stata implicitamente respinta.
In effetti, per quanto l’Azienda Speciale abbia sostenuto che la ricorrente non avrebbe fornito prova dell’avvenuta richiesta degli assegni di cura successivamente alle dimissioni della sig.ra -OMISSIS- dal suddetto ospedale tale prova risulta essere stata fornita dalla stessa Azienda Speciale, avendo questa prodotto (seppure in forma parziale) la nuova domanda di assegno di cura del -OMISSIS- (v. doc. 11 depositato dall’Azienda Speciale in data-OMISSIS-).
Così ricostruito il contenuto dell’atto del -OMISSIS- non si poteva ritenere che lo stesso dovesse essere impugnato al fine di far valere la pretesa ad ottenere l’erogazione degli assegni di cura nel periodo dal-OMISSIS- in poi.
In relazione alla difesa dell’Azienda Speciale Consortile per cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione tempestiva con riferimento al rientro al domicilio della beneficiaria, in realtà, la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- evidenzia come la circostanza del rientro della sig.ra -OMISSIS- nel mese di ottobre successivo fosse già stata preannunciata da parte dell’A.S.L. all’Azienda Speciale Consortile (v. doc. 3 depositato dall’Azienda Speciale in data-OMISSIS-).
Inoltre, dalla relazione istruttoria depositata dall’A.S.L. (di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-) risulta che già in data -OMISSIS- il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile “ inoltrava richiesta all’ASL per la convocazione dell’UVI, utile per l’attribuzione del beneficio richiesto ”, con successiva convocazione dell’UVI per la seduta del-OMISSIS-.
Come si è già detto sopra, in tale ultima data è stato adottato il verbale dell’U.V.I. dal quale è risultata la seguente proposta di piano assistenziale individuale: “ la paziente necessita di quattro accessi settimanali di assistenza OSS di cui il 50% a totale carico sanitario, il restante 50% a carico del care giver familiare in caso venga elargito assegno di cura ”, con indicazione della decorrenza dal -OMISSIS-.
Con riferimento poi alla mancata impugnazione dell’elenco FNA 2021 ed alla necessità di coinvolgere un controinteressato a ben vedere la stessa Azienda Speciale Consortile non ha fornito prova nel presente giudizio dell’avvenuta approvazione di tale elenco (anche mediante la produzione dell’atto amministrativo di approvazione dello stesso), ragion per cui non ha dimostrato l’attuale lesività di tale atto.
Quanto poi all’argomento di tale Azienda fondato sull’asserita tardività della domanda degli assegni di cura neppure questo coglie nel segno alla luce delle considerazioni svolte sopra e della domanda formulata in favore della sig.ra -OMISSIS- sin dal -OMISSIS-, poi sfociata nel verbale dell’U.V.I. del-OMISSIS-. Del resto, non potrebbero essere in alcun modo addebitate ai ricorrenti al fine di negare il relativo beneficio eventuali lungaggini nel portare avanti il procedimento in sede amministrativa da parte delle amministrazioni intimate.
Rispetto all’argomento relativo all’incompatibilità tra assistenza domiciliare integrata ed assegni di cura, come osservato dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato B alla DGRC n. 325/2020 “ Gli assegni di cura possono anche integrare i P.A.I. di Cure Domiciliari che non prevedano compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni. Sono, nel contempo, aggiuntivi e complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere esclusivamente sociale erogata dai Comuni dell’Ambito per una presa in carico globale dell’assistito e della sua famiglia, come ad es.: il trasporto, il segretariato sociale ecc. Sono aggiuntivi anche delle prestazioni sociali erogate direttamente dall'INPS e dal Ministero delle Politiche Sociali. L'assegno è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo. Non è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non autosufficienti né con voucher per l’assunzione di badanti ”.
Ne deriva che non sussiste l’incompatibilità in termini assoluti sostenuta dall’Azienda Speciale Consortile dovendosi leggere la previsione di cui all’art. 2.2. dell’allegato B alla DGRC n. 325/2020 in combinato disposto con quanto stabilito dal punto 2.
Ancora, il punto 2.2. dell’allegato B alla DGRC n. 325/2020 si limita a sancire la prorogabilità dell’assegno di cura oltre i 12 mesi in base alle disponibilità finanziare senza stabilire espressamente un numero massimo di mesi di erogazione.
Relativamente poi alle altre difese svolte dall’Azienda Speciale Consortile neppure la stessa ha dimostrato l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili in via documentale.
11. Infine, non vi è luogo a provvedere allo stato sulla domanda di condanna, in considerazione dell’attività che l’Azienda Speciale Consortile dovrà porre in essere in ottemperanza alla presente sentenza per rivalutare l’istanza di assegno di cura presentata dalla ricorrente relativamente al periodo dal -OMISSIS-; tale rivalutazione dovrà avvenire sulla base delle risorse disponibili al momento nel quale tale assegno avrebbe dovuto essere liquidato in favore della ricorrente (nonché di eventuali disponibilità ulteriori sopravvenute in seguito con riferimento a tale periodo).
12. In conclusione, alla luce di quanto precede, disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso avanzate dalle amministrazioni, il ricorso proposto va in parte accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-- del -OMISSIS- del Direttore dell’Azienda Speciale Consortile A04, fatti salvi gli ulteriori atti da parte dell’Azienda Speciale Consortile in sede di riedizione del potere in conformità alla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Azienda Speciale Consortile nei confronti dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate nei rapporti tra i ricorrenti e l’A.S.L. alla luce della peculiarità della fattispecie e dell’esito del presente giudizio nei riguardi della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Speciale Consortile A04 al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Spese compensate nei rapporti tra i ricorrenti e l’A.S.L..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
AR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | LU SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.