TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.05.2024 al n. 5340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cicciano (NA) alla Via Crispo 17, presso lo studio dell' avv.to Annunziata Coppola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il dì 24/06/1969, codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 09.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il signor in data 17.10.1999 in Castellammare di Stabia CP_1
(NA) (n.8 – Parte II - anno 1999) e che dalla cui unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1 06.03.1997, e , nata a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, CP_2
in data 20.06.2022, decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il riconoscimento di un importo a titolo di canoni che il sig. ha CP_1
continuato a riscuotere per intero relativamente ai beni immobili in comproprietà concessi in locazione oltre alla divisione della comunione dei beni rimasti indivisi e/o, in subordine, instava per la condanna del resistente a versare alla sig.ra la quota delle somme già riscosse a titolo di fitto CP_1 maturate pari ad € 12.000,00.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 09.06.2025, la ricorrente confermava la volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi reso dal Tribunale di Nola aveva in data 20.06.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente sia per la genericità delle richieste e sia perché estranee al thema decidendum trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione con quella di divorzio.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
e celebrato in data 17.10.1999 in Castellammare di Stabia (NA) (n.8 – Parte II - anno CP_1
1999);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) dichiara inammissibili le ulteriori domande di divisione dei beni e di disposizione in favore della ricorrente di importi a titolo di canoni di locazioni riscossi dal resistente;
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.05.2024 al n. 5340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cicciano (NA) alla Via Crispo 17, presso lo studio dell' avv.to Annunziata Coppola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il dì 24/06/1969, codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 09.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il signor in data 17.10.1999 in Castellammare di Stabia CP_1
(NA) (n.8 – Parte II - anno 1999) e che dalla cui unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1 06.03.1997, e , nata a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, CP_2
in data 20.06.2022, decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il riconoscimento di un importo a titolo di canoni che il sig. ha CP_1
continuato a riscuotere per intero relativamente ai beni immobili in comproprietà concessi in locazione oltre alla divisione della comunione dei beni rimasti indivisi e/o, in subordine, instava per la condanna del resistente a versare alla sig.ra la quota delle somme già riscosse a titolo di fitto CP_1 maturate pari ad € 12.000,00.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 09.06.2025, la ricorrente confermava la volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi reso dal Tribunale di Nola aveva in data 20.06.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente sia per la genericità delle richieste e sia perché estranee al thema decidendum trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione con quella di divorzio.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
e celebrato in data 17.10.1999 in Castellammare di Stabia (NA) (n.8 – Parte II - anno CP_1
1999);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) dichiara inammissibili le ulteriori domande di divisione dei beni e di disposizione in favore della ricorrente di importi a titolo di canoni di locazioni riscossi dal resistente;
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)