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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1074/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosaria Rossella Danile;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Maugeri;
Appellato OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3056/2023 del 5.7.2023 il Tribunale di Catania, a seguito di
CTU medicolegale, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante volto ad accertare che dall'infortunio sul lavoro dallo stesso subito in data 19.11.2020 era derivato un grado di inabilità del 10% con la condanna dell' alla CP_1
corresponsione di quanto dovuto.
Il Tribunale rilevava che il c.t.u. – di cui condivideva le conclusioni, in quanto sorrette da adeguata e convincente motivazione – aveva accertato che dall'infortunio era derivato un danno biologico inferiore al 5%.
Appellava la sentenza il soccombente, con atto del 31.12.2023; resisteva al gravame l' La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è CP_1
stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in primo grado e posta a fondamento della decisione impugnata.
Rileva che la valutazione del 5% effettuata dal ctu potrebbe riferirsi alle sole lesioni cicatriziali discromiche a livello dell'avambraccio riportate dall'odierno appellante. Deduce che il ctu non ha valutato le lesioni a carico della struttura cutaneo muscolo tendinea, nonostante esse siano riscontrabili dall'esame ecografico del 3.6.2021 che dimostra una lesione a carico del muscolo estensore dell'ulna e anche a carico della guaina tendinea del muscolo estensore. Precisa che tale tipo di lesione è evidenziata anche dalla la visita ortopedica cui si era sottoposto Pt_1
presso un sanitario accreditato con il SSN il 21.11.2023. Deduce che dall'infortunio lavorativo subito in data 19.11.2020 deriva un grado di inabilità che oscilla dall'8% al 10%.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Il collegio ha disposto consulenza tecnica al fine di accertare, tenuto conto dei motivi di appello, l'entità del danno permanente derivato dall'infortunio per cui è causa.
Il consulente tecnico con relazione condivisa dal collegio, in quanto fondata su criteri corretti ha ritenuto che “a seguito dell'infortunio sul lavoro il Sig. Pt_1
ha riportato due esiti cicatriziali, sul dorso del terzo distale
[...]
dell'avambraccio, lunghe cm. 2,5 e cm. 6, discromiche e con leggero infossamento e il riscontro ecografico di presenza di una formazione ad ecostruttura iperecogena del diametro 9,4 x 4,1 mm a carico del muscolo estensore dell'ulna ed un interessamento flogistico della guaina tendinea, senza deficit significativi… Sulla base dell'esame clinico e dell'esame della documentazione sanitaria la percentuale di danno biologico complessivo, causato dall'infortunio sul lavoro del 19.11.2020 nella sala macchine della nave Cruise Smeralda, è quantificabile nella misura del
5%”. Il CTU ha specificato che la quantificazione complessiva del 5% è riferita sia al danno estetico (3%) che al danno organico (2%). Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle indicazioni del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n.
38 - codici 36 e 232.
Il collegio condivide la valutazione del consulente, fondata su criteri corretti.
Alla stregua di quanto sopra l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. vanno dichiarate irripetibili. Le spese di ctu come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara le spese processuali irripetibili, pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1 A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1074/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosaria Rossella Danile;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Maugeri;
Appellato OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3056/2023 del 5.7.2023 il Tribunale di Catania, a seguito di
CTU medicolegale, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante volto ad accertare che dall'infortunio sul lavoro dallo stesso subito in data 19.11.2020 era derivato un grado di inabilità del 10% con la condanna dell' alla CP_1
corresponsione di quanto dovuto.
Il Tribunale rilevava che il c.t.u. – di cui condivideva le conclusioni, in quanto sorrette da adeguata e convincente motivazione – aveva accertato che dall'infortunio era derivato un danno biologico inferiore al 5%.
Appellava la sentenza il soccombente, con atto del 31.12.2023; resisteva al gravame l' La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è CP_1
stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in primo grado e posta a fondamento della decisione impugnata.
Rileva che la valutazione del 5% effettuata dal ctu potrebbe riferirsi alle sole lesioni cicatriziali discromiche a livello dell'avambraccio riportate dall'odierno appellante. Deduce che il ctu non ha valutato le lesioni a carico della struttura cutaneo muscolo tendinea, nonostante esse siano riscontrabili dall'esame ecografico del 3.6.2021 che dimostra una lesione a carico del muscolo estensore dell'ulna e anche a carico della guaina tendinea del muscolo estensore. Precisa che tale tipo di lesione è evidenziata anche dalla la visita ortopedica cui si era sottoposto Pt_1
presso un sanitario accreditato con il SSN il 21.11.2023. Deduce che dall'infortunio lavorativo subito in data 19.11.2020 deriva un grado di inabilità che oscilla dall'8% al 10%.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Il collegio ha disposto consulenza tecnica al fine di accertare, tenuto conto dei motivi di appello, l'entità del danno permanente derivato dall'infortunio per cui è causa.
Il consulente tecnico con relazione condivisa dal collegio, in quanto fondata su criteri corretti ha ritenuto che “a seguito dell'infortunio sul lavoro il Sig. Pt_1
ha riportato due esiti cicatriziali, sul dorso del terzo distale
[...]
dell'avambraccio, lunghe cm. 2,5 e cm. 6, discromiche e con leggero infossamento e il riscontro ecografico di presenza di una formazione ad ecostruttura iperecogena del diametro 9,4 x 4,1 mm a carico del muscolo estensore dell'ulna ed un interessamento flogistico della guaina tendinea, senza deficit significativi… Sulla base dell'esame clinico e dell'esame della documentazione sanitaria la percentuale di danno biologico complessivo, causato dall'infortunio sul lavoro del 19.11.2020 nella sala macchine della nave Cruise Smeralda, è quantificabile nella misura del
5%”. Il CTU ha specificato che la quantificazione complessiva del 5% è riferita sia al danno estetico (3%) che al danno organico (2%). Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle indicazioni del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n.
38 - codici 36 e 232.
Il collegio condivide la valutazione del consulente, fondata su criteri corretti.
Alla stregua di quanto sopra l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. vanno dichiarate irripetibili. Le spese di ctu come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara le spese processuali irripetibili, pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto a carico dell' . CP_1 A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi