TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza del 28.10.2025 svolta con trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 490/2024 avente per oggetto “accertamento requisito contributivo” promossa da:
, nella sua qualità di erede di , difeso dall'avv. Quirino Parte_1 Persona_1
MESCIA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 27.05.2024, , nella sua Parte_1 qualità di erede di , deceduto in data 1.10.2023, deduceva che: Persona_1
- in data 2.02.2022 aveva presentato domanda di pensione anticipata per Persona_1 lavoratori precoci ai sensi della L. n. 232/2016, essendo in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione richiesta, ossia:
pagina 1 di 9 ➢ dodici mesi di contribuzione effettiva nel periodo antecedente al diciannovesimo anno di età (lavoratori precoci);
➢ 41 anni di contribuzione alla data della domanda;
➢ assistenza a familiare portatore di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma
3, l. n. 104/1992);
➢ svolgimento di attività gravosa ex decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 per il periodo prescritto dalla legge.
- con nota del 26.04.2022, l comunicava al richiedente il mancato riconoscimento del CP_1 diritto all'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci per mancanza dei requisiti;
- a fronte del diniego opposto dall' odierno resistente, esperiva ricorso CP_1 Persona_1 in via amministrativa, deducendo il regolare possesso dei requisiti di accesso alla prestazione richiesta;
- con nota del 22.6.2023, l' comunicava la definizione del ricorso amministrativo per CP_1 cessata materia in considerazione del decesso del richiedente verificatosi in data 1.10.2022;
- solamente in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dagli eredi a mezzo e- mail (doc.
7), l esplicitava il motivo del diniego, precisando che la reiezione della domanda era CP_1 stata determinata dall'insussistenza del requisito della contribuzione al momento della presentazione della stessa (2/02/2022) in quanto risultavano, alla data del 17.3.2022, 2033 settimane contributive - conteggiate dal 1.05.1976 al 31.12.2019 - in luogo delle 2132 (pari a
41 anni) richieste per l'accesso al beneficio pensionistico;
- l'opposto diniego dell'accesso alla prestazione da parte dell' era da considerarsi CP_1 illegittimo in quanto il requisito contributivo relativo ai 41 anni di contribuzione non andava valutato con riferimento alla data del 31.12.2019, ma alla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia al 2.2.2022;
- il mancato aggiornamento dell'estratto contributivo era da addebitarsi in via esclusiva all' resistente, il quale, a fronte del regolare pagamento della contribuzione da parte di CP_1
, non aveva provveduto alla regolarizzazione della posizione;
Persona_1
Pertanto, l'odierno ricorrente, in qualità di erede di , agiva in giudizio al fine di Persona_1 vedersi riconoscere, previo accertamento del possesso da parte del proprio fratello del requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, il diritto al pagamento da parte dell' , in proprio favore, delle quote di pensione maturate e CP_1 non riscosse in vita dal pensionato.
Costituendosi in giudizio, l deduceva: CP_1
pagina 2 di 9 - in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in considerazione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non aveva documentato la propria qualità di erede, né
l'eventuale presenza di altri successibili, nonché in ragione della carenza di interesse ex art. 100 c.p.c, non sussistendo alcuna certezza per – anche qualora egli avesse Persona_1 posseduto i requisiti di legge per l'accesso alla prestazione – dell'effettiva favorevole collocazione in graduatoria e della conseguente liquidazione della prestazione in suo favore.
- nel merito, , pur dando atto della contestale presentazione in data 2/02/2022 da parte CP_1 di di entrambe le domande (quella per la verifica del diritto e quella di Persona_1 pensione anticipata), sosteneva che in tale data di presentazione egli non possedeva il requisito contributivo delle 2132 settimane (41 anni), essendo solamente 2033 le settimane di contribuzione risultanti, atteso che non erano state interamente coperte le annualità 2020 e
2022 perché interessate (il IV trimestre 2020 ed il I trimestre 2021) dall'esonero contributivo previsto dalla normativa emergenziale COVID.
Pertanto, l richiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza del 3.02.2025, il richiedeva all' resistente di documentare la CP_2 CP_1 posizione contributiva di sia al momento della presentazione della domanda Persona_1 amministrativa del 2.02.2022, sia successivamente, ai fini della verifica dell'eventuale momento di maturazione del requisito contributivo del raggiungimento di 2132 contributi settimanali e alla parte ricorrente di depositare certificato storico dello stato di famiglia.
Verificata l'effettuazione di tali oneri di deposito, la causa, istruita mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti, veniva rinviata per la discussione alla data del 28.10.2025.
______________
1. Quanto alla contestazione, operata dall' resistente, in ordine alla mancata CP_1 dimostrazione da parte del ricorrente della propria qualità di erede del defunto
[...]
va rilevato, in via generale, che colui che promuove azione giudiziaria nell'asserita Per_1 qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede, quali fatti costitutivi del proprio diritto di agire.
Tale onere probatorio è da considerarsi adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che, appunto, legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass., n.
pagina 3 di 9 10519/2024; Cass., Sez. 2, Ord. n. 10519/2024; Cass., n. 210/2021; Cass. civ. n. 22192 del
2020).
Ciò premesso, nel caso di specie risulta comprovata la qualità di erede del defunto
[...]
in capo al ricorrente, atteso che quest'ultimo non solo ha provato il fatto storico del Per_1
decesso del proprio dante causa con la produzione del certificato di morte, ma anche il suo legame di parentela (fratello) con lo stesso, mediante la produzione del certificato storico di stato di famiglia e del verbale di accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, relativo alla madre.
Ne consegue che la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall' deve essere rigettata. CP_1
2.In merito all'insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, pure dedotta dall' resistente, va tenuto in conto che la Suprema Corte ha rimarcato che, affinché CP_1 tale interesse sussista, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (in questo senso Cass., 4 maggio 2012, n. 6749).
Pertanto, l'interesse ad agire difetta allorquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto o in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, non essendo ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2057).
Tale interesse (condizione dell'azione, unitamente alla legittimazione ad agire) si risolve quindi nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 6749/2012; Cass. n.
8464/2011) e tale è quello dell'odierno ricorrente, la cui domanda giudiziale è volta ad ottenere l'accertamento di un diritto dal quale potrebbe derivare il riconoscimento di un vantaggio economico in proprio favore.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione sollevata sul punto dall' . CP_1
3. Nel merito, appare opportuno richiamare sinteticamente la normativa di riferimento e, in particolare, le condizioni per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, che si pagina 4 di 9 rinvengono all'art. 1, comma 199, della l. 232/2016 e nel regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 204, della l. n. 232/2016 costituito dal DPCM n. 87/2017.
Il richiamato comma 119 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 ha previsto una particolare agevolazione a favore dei cosiddetti lavoratori precoci stabilendo che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge
8 agosto 1995, n. 335 che siano in possesso di almeno 12 mesi di contribuzione maturati precedentemente al raggiungimento del diciannovesimo anno di età che si trovano in una delle seguenti condizioni:
➢ stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
➢ assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
➢ hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74%;
➢ sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla l.
232/2016 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
4. Nel caso di specie, l , sia nella fase amministrativa che in sede di costituzione nel CP_1 presente giudizio, ha sostenuto la carenza del “requisito contributivo”, rilevando che al momento della presentazione della domanda (2.02.2022) non possedesse Persona_1
2132 settimane di contribuzione, pari a 41 anni, ma solamente 2033.
pagina 5 di 9 Tale assunto è stato poi smentito in corso di causa, dato che l , in seguito ad ordinanza CP_1 ex art. 210 c.p.c., ha depositato agli atti l'estratto attestante il raggiungimento del requisito contributivo da parte di già in data 30.11.2021. Persona_1
Ne discende che il diniego opposto dall' alla domanda amministrativa presentata da CP_1
in data 2.02.2022 era dovuto alla erronea verifica in relazione al numero delle Persona_1 settimane contributive utili al riconoscimento del diritto al beneficio, requisito contributivo che pacificamente sussisteva.
Risulta, dunque, accertato che possedeva al momento della proposizione Persona_1 della domanda di pensionamento anticipato il requisito contributivo previsto dalla legge utile all'accesso al beneficio, nonché gli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla norma, mai contestati.
Tuttavia, l' , che non aveva mai allegato -né in sede di costituzione nel presente giudizio, CP_1 né, ancor prima, all'atto della formalizzazione del diniego opposto alla domanda di pensione- motivazioni che ostassero all'accesso al beneficio diverse dal mancato possesso del requisito contributivo in capo a , con le note di trattazione scritta del 5.05.2025 per Persona_1
l'udienza cartolare del 15.05.2025 deduceva la carenza “di un ulteriore requisito” ritenuto necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale richiesta, ossia quello della cessazione dell'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda amministrativa.
L'Istituto, inoltre, supportava tale nuova eccezione facendo riferimento all'estratto contributivo relativo alla posizione di prodotto dal ricorrente (doc. 1 – fascicolo di parte Persona_1 ricorrente), dal quale si evinceva -per l'anno 2022- la produzione di un reddito da lavoro autonomo, concludendo che tale dato contrastava con il principio di incumulabilità del trattamento pensionistico anticipato con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo previsto dall'art. 8 del DPCM n. 87/2017 e che, pertanto, l'accesso al beneficio, in ogni caso, era da negarsi cessazione di ogni attività lavorativa>>.
Va tuttavia osservato che tale allegazione/ eccezione si pone in contrasto con l'onere di tempestiva allegazione, che nel rito lavoro deve essere assolto nel primo scritto difensivo, ossia per parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e per parte resistente nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.; nello specifico, è onere del resistente compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, ad esempio proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i pagina 6 di 9 documenti;
grava quindi sul resistente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore; pertanto, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre la possibilità di allegare fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467).
5. Ferme le considerazioni che precedono, deve quindi ricordarsi che oggetto del presente processo era verificare la sussistenza dei requisiti contributivi /soggettivi in capo al dante causa del ricorrente per l'accesso alla pensione anticipata, requisiti che risultano integrati e sussistenti.
Non costituisce, invece, oggetto del presente giudizio verificare se, in conseguenza di redditi da lavoro autonomo o subordinato, eventualmente percepiti da , vi fossero (o Persona_1 vi siano anche attualmente) i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'erogazione del beneficio (mai emanato dall' , che aveva ritenuto insussistenti, a CP_1 monte, i requisiti o, meglio, il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata)
e, quindi, se vi siano ulteriori o successivi fatti impeditivi che ostino, in tutto o in parte, alla concreta erogazione del beneficio.
Si rileva che l'art. 8 del DPCM 87/2017, che l -da ultimo- ha richiamato a supporto della CP_1 eccepita incumulabilità del trattamento pensionistico in questione con i redditi derivanti dall'espletamento di lavoro subordinato o autonomo, ritenendo che il positivo accertamento della circostanza relativa alla percezione di redditi da lavoro si configuri come ostativo al riconoscimento del diritto ad accedere alla prestazione pensionistica, è stato introdotto in ragione del comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10
e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento, all'articolo 8, comma 2, ha stabilito che
“Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di
pagina 7 di 9 cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate”.
Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, “il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo”.
La norma in questione, dunque, prevede il divieto di cumulo temporaneo e perdurante per il periodo pari alla differenza tra l'anzianità contributiva pervista per l'ordinaria pensione anticipata e l'anzianità contributiva prevista per il trattamento pensionistico del lavoratore precoce di cui all'art 1, comma 199, L. n. 232/2016 (41 anni), ma non prevede che la produzione di reddito da lavoro dipendente o autonomo al momento della proposizione della domanda intesa ad ottenere l'anticipazione pensionistica possa assurgere a condizione ostativa per il riconoscimento del diritto e/o che la cessazione di ogni attività lavorativa costituisca requisito di accesso al beneficio, dato che ha mera efficacia sospensiva del trattamento economico.
Nella sostanza, dunque, la ratio sottesa alle richiamate norme concerne l'individuazione del periodo di tempo in cui il trattamento pensionistico non dovrebbe essere corrisposto per effetto dello svolgimento di attività lavorativa, ma non attiene alla “codificazione” di un “nuovo” requisito di accesso alla prestazione.
Dunque, la norma di legge ha previsto un mero divieto di cumulo;
tale divieto implica in sé una non sovrapponibilità della prestazione pensionistica con il reddito del lavoro, limitatamente al periodo in cui i due emolumenti vengono a coincidere;
di conseguenza, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
Tanto chiarito in termini teorici, come già accennato, esula dal presente processo - perché si tratta di tematica in fatto introdotta tardivamente- verificare se vi siano stati periodi di tempo in cui il richiedente abbia svolto lavoro autonomo e/o se vi siano periodi di tempo in cui operava il divieto di cumulo;
esula quindi dal presente processo verificare se sussistano o pagina 8 di 9 sussistevano, e in caso positivo in che termini, le condizioni per sospendere la prestazione in ragione del menzionato divieto di cumulo.
Con la presente statuizione, quindi, deve essere accertato che il dante causa dell'odierno ricorrente era in possesso, al momento della domanda, dei requisiti, nella specie di quello contributivo, già ritenuto non integrato dall' , per l'accesso alla pensione anticipata e deve CP_1 conseguentemente condannarsi l'Istituto al pagamento dei ratei maturati ed eventualmente dovuti, salve le successive verifiche relative al prospettato divieto di cumulo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accerta e dichiara che aveva maturato i requisiti per l'ottenimento della Persona_1 richiesta pensione anticipata per lavoratori precoci ex lege 205/2017 alla data della domanda;
2) Per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente , CP_1 Parte_1 erede di , la prestazione pensionistica ex lege n. 205/2017 con Persona_1 decorrenza dal 1.03.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), oltre interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dalla data di decorrenza del beneficio e fino al saldo, facendo salve successive verifiche relative al prospettato divieto di cumulo;
3) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si CP_1 liquidano in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza del 28.10.2025 svolta con trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 490/2024 avente per oggetto “accertamento requisito contributivo” promossa da:
, nella sua qualità di erede di , difeso dall'avv. Quirino Parte_1 Persona_1
MESCIA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 27.05.2024, , nella sua Parte_1 qualità di erede di , deceduto in data 1.10.2023, deduceva che: Persona_1
- in data 2.02.2022 aveva presentato domanda di pensione anticipata per Persona_1 lavoratori precoci ai sensi della L. n. 232/2016, essendo in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione richiesta, ossia:
pagina 1 di 9 ➢ dodici mesi di contribuzione effettiva nel periodo antecedente al diciannovesimo anno di età (lavoratori precoci);
➢ 41 anni di contribuzione alla data della domanda;
➢ assistenza a familiare portatore di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma
3, l. n. 104/1992);
➢ svolgimento di attività gravosa ex decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 per il periodo prescritto dalla legge.
- con nota del 26.04.2022, l comunicava al richiedente il mancato riconoscimento del CP_1 diritto all'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci per mancanza dei requisiti;
- a fronte del diniego opposto dall' odierno resistente, esperiva ricorso CP_1 Persona_1 in via amministrativa, deducendo il regolare possesso dei requisiti di accesso alla prestazione richiesta;
- con nota del 22.6.2023, l' comunicava la definizione del ricorso amministrativo per CP_1 cessata materia in considerazione del decesso del richiedente verificatosi in data 1.10.2022;
- solamente in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dagli eredi a mezzo e- mail (doc.
7), l esplicitava il motivo del diniego, precisando che la reiezione della domanda era CP_1 stata determinata dall'insussistenza del requisito della contribuzione al momento della presentazione della stessa (2/02/2022) in quanto risultavano, alla data del 17.3.2022, 2033 settimane contributive - conteggiate dal 1.05.1976 al 31.12.2019 - in luogo delle 2132 (pari a
41 anni) richieste per l'accesso al beneficio pensionistico;
- l'opposto diniego dell'accesso alla prestazione da parte dell' era da considerarsi CP_1 illegittimo in quanto il requisito contributivo relativo ai 41 anni di contribuzione non andava valutato con riferimento alla data del 31.12.2019, ma alla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia al 2.2.2022;
- il mancato aggiornamento dell'estratto contributivo era da addebitarsi in via esclusiva all' resistente, il quale, a fronte del regolare pagamento della contribuzione da parte di CP_1
, non aveva provveduto alla regolarizzazione della posizione;
Persona_1
Pertanto, l'odierno ricorrente, in qualità di erede di , agiva in giudizio al fine di Persona_1 vedersi riconoscere, previo accertamento del possesso da parte del proprio fratello del requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, il diritto al pagamento da parte dell' , in proprio favore, delle quote di pensione maturate e CP_1 non riscosse in vita dal pensionato.
Costituendosi in giudizio, l deduceva: CP_1
pagina 2 di 9 - in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in considerazione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non aveva documentato la propria qualità di erede, né
l'eventuale presenza di altri successibili, nonché in ragione della carenza di interesse ex art. 100 c.p.c, non sussistendo alcuna certezza per – anche qualora egli avesse Persona_1 posseduto i requisiti di legge per l'accesso alla prestazione – dell'effettiva favorevole collocazione in graduatoria e della conseguente liquidazione della prestazione in suo favore.
- nel merito, , pur dando atto della contestale presentazione in data 2/02/2022 da parte CP_1 di di entrambe le domande (quella per la verifica del diritto e quella di Persona_1 pensione anticipata), sosteneva che in tale data di presentazione egli non possedeva il requisito contributivo delle 2132 settimane (41 anni), essendo solamente 2033 le settimane di contribuzione risultanti, atteso che non erano state interamente coperte le annualità 2020 e
2022 perché interessate (il IV trimestre 2020 ed il I trimestre 2021) dall'esonero contributivo previsto dalla normativa emergenziale COVID.
Pertanto, l richiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza del 3.02.2025, il richiedeva all' resistente di documentare la CP_2 CP_1 posizione contributiva di sia al momento della presentazione della domanda Persona_1 amministrativa del 2.02.2022, sia successivamente, ai fini della verifica dell'eventuale momento di maturazione del requisito contributivo del raggiungimento di 2132 contributi settimanali e alla parte ricorrente di depositare certificato storico dello stato di famiglia.
Verificata l'effettuazione di tali oneri di deposito, la causa, istruita mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti, veniva rinviata per la discussione alla data del 28.10.2025.
______________
1. Quanto alla contestazione, operata dall' resistente, in ordine alla mancata CP_1 dimostrazione da parte del ricorrente della propria qualità di erede del defunto
[...]
va rilevato, in via generale, che colui che promuove azione giudiziaria nell'asserita Per_1 qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede, quali fatti costitutivi del proprio diritto di agire.
Tale onere probatorio è da considerarsi adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che, appunto, legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass., n.
pagina 3 di 9 10519/2024; Cass., Sez. 2, Ord. n. 10519/2024; Cass., n. 210/2021; Cass. civ. n. 22192 del
2020).
Ciò premesso, nel caso di specie risulta comprovata la qualità di erede del defunto
[...]
in capo al ricorrente, atteso che quest'ultimo non solo ha provato il fatto storico del Per_1
decesso del proprio dante causa con la produzione del certificato di morte, ma anche il suo legame di parentela (fratello) con lo stesso, mediante la produzione del certificato storico di stato di famiglia e del verbale di accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, relativo alla madre.
Ne consegue che la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall' deve essere rigettata. CP_1
2.In merito all'insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, pure dedotta dall' resistente, va tenuto in conto che la Suprema Corte ha rimarcato che, affinché CP_1 tale interesse sussista, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (in questo senso Cass., 4 maggio 2012, n. 6749).
Pertanto, l'interesse ad agire difetta allorquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto o in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, non essendo ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2057).
Tale interesse (condizione dell'azione, unitamente alla legittimazione ad agire) si risolve quindi nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 6749/2012; Cass. n.
8464/2011) e tale è quello dell'odierno ricorrente, la cui domanda giudiziale è volta ad ottenere l'accertamento di un diritto dal quale potrebbe derivare il riconoscimento di un vantaggio economico in proprio favore.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione sollevata sul punto dall' . CP_1
3. Nel merito, appare opportuno richiamare sinteticamente la normativa di riferimento e, in particolare, le condizioni per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, che si pagina 4 di 9 rinvengono all'art. 1, comma 199, della l. 232/2016 e nel regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 204, della l. n. 232/2016 costituito dal DPCM n. 87/2017.
Il richiamato comma 119 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 ha previsto una particolare agevolazione a favore dei cosiddetti lavoratori precoci stabilendo che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge
8 agosto 1995, n. 335 che siano in possesso di almeno 12 mesi di contribuzione maturati precedentemente al raggiungimento del diciannovesimo anno di età che si trovano in una delle seguenti condizioni:
➢ stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
➢ assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
➢ hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74%;
➢ sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla l.
232/2016 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
4. Nel caso di specie, l , sia nella fase amministrativa che in sede di costituzione nel CP_1 presente giudizio, ha sostenuto la carenza del “requisito contributivo”, rilevando che al momento della presentazione della domanda (2.02.2022) non possedesse Persona_1
2132 settimane di contribuzione, pari a 41 anni, ma solamente 2033.
pagina 5 di 9 Tale assunto è stato poi smentito in corso di causa, dato che l , in seguito ad ordinanza CP_1 ex art. 210 c.p.c., ha depositato agli atti l'estratto attestante il raggiungimento del requisito contributivo da parte di già in data 30.11.2021. Persona_1
Ne discende che il diniego opposto dall' alla domanda amministrativa presentata da CP_1
in data 2.02.2022 era dovuto alla erronea verifica in relazione al numero delle Persona_1 settimane contributive utili al riconoscimento del diritto al beneficio, requisito contributivo che pacificamente sussisteva.
Risulta, dunque, accertato che possedeva al momento della proposizione Persona_1 della domanda di pensionamento anticipato il requisito contributivo previsto dalla legge utile all'accesso al beneficio, nonché gli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla norma, mai contestati.
Tuttavia, l' , che non aveva mai allegato -né in sede di costituzione nel presente giudizio, CP_1 né, ancor prima, all'atto della formalizzazione del diniego opposto alla domanda di pensione- motivazioni che ostassero all'accesso al beneficio diverse dal mancato possesso del requisito contributivo in capo a , con le note di trattazione scritta del 5.05.2025 per Persona_1
l'udienza cartolare del 15.05.2025 deduceva la carenza “di un ulteriore requisito” ritenuto necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale richiesta, ossia quello della cessazione dell'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda amministrativa.
L'Istituto, inoltre, supportava tale nuova eccezione facendo riferimento all'estratto contributivo relativo alla posizione di prodotto dal ricorrente (doc. 1 – fascicolo di parte Persona_1 ricorrente), dal quale si evinceva -per l'anno 2022- la produzione di un reddito da lavoro autonomo, concludendo che tale dato contrastava con il principio di incumulabilità del trattamento pensionistico anticipato con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo previsto dall'art. 8 del DPCM n. 87/2017 e che, pertanto, l'accesso al beneficio, in ogni caso, era da negarsi cessazione di ogni attività lavorativa>>.
Va tuttavia osservato che tale allegazione/ eccezione si pone in contrasto con l'onere di tempestiva allegazione, che nel rito lavoro deve essere assolto nel primo scritto difensivo, ossia per parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e per parte resistente nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.; nello specifico, è onere del resistente compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, ad esempio proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i pagina 6 di 9 documenti;
grava quindi sul resistente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore; pertanto, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre la possibilità di allegare fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003, n.13467).
5. Ferme le considerazioni che precedono, deve quindi ricordarsi che oggetto del presente processo era verificare la sussistenza dei requisiti contributivi /soggettivi in capo al dante causa del ricorrente per l'accesso alla pensione anticipata, requisiti che risultano integrati e sussistenti.
Non costituisce, invece, oggetto del presente giudizio verificare se, in conseguenza di redditi da lavoro autonomo o subordinato, eventualmente percepiti da , vi fossero (o Persona_1 vi siano anche attualmente) i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'erogazione del beneficio (mai emanato dall' , che aveva ritenuto insussistenti, a CP_1 monte, i requisiti o, meglio, il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata)
e, quindi, se vi siano ulteriori o successivi fatti impeditivi che ostino, in tutto o in parte, alla concreta erogazione del beneficio.
Si rileva che l'art. 8 del DPCM 87/2017, che l -da ultimo- ha richiamato a supporto della CP_1 eccepita incumulabilità del trattamento pensionistico in questione con i redditi derivanti dall'espletamento di lavoro subordinato o autonomo, ritenendo che il positivo accertamento della circostanza relativa alla percezione di redditi da lavoro si configuri come ostativo al riconoscimento del diritto ad accedere alla prestazione pensionistica, è stato introdotto in ragione del comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10
e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento, all'articolo 8, comma 2, ha stabilito che
“Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di
pagina 7 di 9 cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate”.
Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, “il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo”.
La norma in questione, dunque, prevede il divieto di cumulo temporaneo e perdurante per il periodo pari alla differenza tra l'anzianità contributiva pervista per l'ordinaria pensione anticipata e l'anzianità contributiva prevista per il trattamento pensionistico del lavoratore precoce di cui all'art 1, comma 199, L. n. 232/2016 (41 anni), ma non prevede che la produzione di reddito da lavoro dipendente o autonomo al momento della proposizione della domanda intesa ad ottenere l'anticipazione pensionistica possa assurgere a condizione ostativa per il riconoscimento del diritto e/o che la cessazione di ogni attività lavorativa costituisca requisito di accesso al beneficio, dato che ha mera efficacia sospensiva del trattamento economico.
Nella sostanza, dunque, la ratio sottesa alle richiamate norme concerne l'individuazione del periodo di tempo in cui il trattamento pensionistico non dovrebbe essere corrisposto per effetto dello svolgimento di attività lavorativa, ma non attiene alla “codificazione” di un “nuovo” requisito di accesso alla prestazione.
Dunque, la norma di legge ha previsto un mero divieto di cumulo;
tale divieto implica in sé una non sovrapponibilità della prestazione pensionistica con il reddito del lavoro, limitatamente al periodo in cui i due emolumenti vengono a coincidere;
di conseguenza, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.
Tanto chiarito in termini teorici, come già accennato, esula dal presente processo - perché si tratta di tematica in fatto introdotta tardivamente- verificare se vi siano stati periodi di tempo in cui il richiedente abbia svolto lavoro autonomo e/o se vi siano periodi di tempo in cui operava il divieto di cumulo;
esula quindi dal presente processo verificare se sussistano o pagina 8 di 9 sussistevano, e in caso positivo in che termini, le condizioni per sospendere la prestazione in ragione del menzionato divieto di cumulo.
Con la presente statuizione, quindi, deve essere accertato che il dante causa dell'odierno ricorrente era in possesso, al momento della domanda, dei requisiti, nella specie di quello contributivo, già ritenuto non integrato dall' , per l'accesso alla pensione anticipata e deve CP_1 conseguentemente condannarsi l'Istituto al pagamento dei ratei maturati ed eventualmente dovuti, salve le successive verifiche relative al prospettato divieto di cumulo.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accerta e dichiara che aveva maturato i requisiti per l'ottenimento della Persona_1 richiesta pensione anticipata per lavoratori precoci ex lege 205/2017 alla data della domanda;
2) Per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente , CP_1 Parte_1 erede di , la prestazione pensionistica ex lege n. 205/2017 con Persona_1 decorrenza dal 1.03.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), oltre interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dalla data di decorrenza del beneficio e fino al saldo, facendo salve successive verifiche relative al prospettato divieto di cumulo;
3) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si CP_1 liquidano in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 9 di 9