Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 16831/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Cristina Lupi, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
contumace,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 617, c. I, c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Giuseppe Bandino, per delega avv.
Cristiana Lupi,
la quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 9.49;
Il Giudice,
1
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di l' e la CP_2 Parte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
07120200065144656000 dell'importo di € 1.941,87, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, chiedendo che venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 28 l. n.
689/1981.
Con la sentenza n. 16171/2023 pubblicata il 29.3.2023, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda dell'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta,
condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 230,00.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice di pace, a suo dire, errato nel porre le spese di lite a carico di entrambe le parti convenute, in solido, ed omettendo di rilevare che, in base al principio di causalità, esse avrebbero dovuto essere poste unicamente a
2 carico della la quale, non costituendosi in giudizio, Controparte_2
aveva determinato l'accoglimento della domanda attorea.
L'appellante ha chiesto, quindi, di riformare la sentenza gravata revocando la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite posta a suo carico.
Le parti appellate non si sono costituite in giudizio.
2. Quanto al merito dell'unico motivo di appello, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore,
l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al giudizio,
facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità
del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa,
oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez.
VI, n. 23459/2011).
Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi,
3 mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Ebbene, nel presente giudizio, l Parte_1
non ha espressamente richiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite, proponendo apposita domanda di manleva, ma si è
limitata ad eccepire esclusivamente il proprio difetto di legittimazione (v.
comparsa di costituzione in primo grado).
Al riguardo, tuttavia, sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione, né può configurarsi un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte,
sia in presenza di eccezioni relative alla forma della cartella esattoriale, sia in presenza di contestazioni relative alla sussistenza del credito erariale,
“l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest'ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'agente della riscossione” (v. Cass., Sez. VI-III, n. 11157/2019).
Peraltro, con l'atto di gravame l'agente della riscossione si è limitato a chiedere di “revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico
4 dell disponendo la restituzione di Parte_1
quanto versato a tale titolo”, senza quindi prospettare, come detto, alcuna domanda di manleva.
Di conseguenza, per le considerazioni sopra svolte, l'unica doglianza formulata va disattesa e, dunque, l'appello va rigettato.
3. Nulla si dispone per le spese di lite, essendo entrambe le parti appellate rimaste contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 16171/2023 emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 [...]
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. nulla per le spese nei confronti delle parti appellate, rimaste contumaci;
4. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma I - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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