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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 189/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Pezzella Domenico, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Gianfranco, e con lo CP_1 stesso elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.3.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 20.3.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 29.5.2024, veniva richiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott.
[...]
, di procedere ad una integrazione della relazione peritale al fine di valutare se, Persona_1 alla luce della nuova documentazione medica prodotta, si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle infermità incidenti sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali il CTU depositava la relazione il
22.10.2024. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. A seguito della documentazione medica prodotta dal ricorrente, il CTU, alla pag. 3 della relazione peritale depositata in questo giudizio di opposizione ha decretato la seguente diagnosi: “Esiti di remoto intervento chirurgico di asportazione di epitelioma baso-cellulare spalla destra (2014) - Pregresso intervento di embolizzazione per via endovenosa di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore a sinistra (marzo 2016), successivo intervento di embolizzazione di aneurisma del tratto M1 dell' arteria cerebrale media di sinistra con stent e spirali (maggio 2022). Occlusione della carotide interna di destra diagnosticata nel 2016. - Depressione endoreattiva di grado medio in trattamento. - Cardiopatia ipertensiva in
Seconda Classe N.Y.H.A. - Spondilo-disco-artrosi della colonna vertebrale ed artrosi delle grosse articolazioni con limitazione funzionale. - Remota maculopatia atrofica post- traumatica occhio di sinistra con visus: motu mano N.M.C.L. Occhio DX: visus corretto con lenti 5-6/10 con corioretinite miopica. Pertanto, il CTU conclude che “dalla nuova visita peritale eseguita il giorno 11 Settembre
2024 e da tutta la successiva documentazione sanitaria specialistica prodotta dal periziando, in base anche alla nuova diagnosi clinica formulata, si può ritenere il Signor Parte_1
ex impiegato come direttore, in azienda per smaltimento rifiuti, invalido in modo
[...] permanente nella misura superiore ai due terzi, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, così come previsto dalla vigente legislazione in materia di invalidità ( legge N° 222 del
12/06/1984)”. Quanto alla decorrenza di tale diritto, il CTU ha affermato che: “trattandosi di patologie tutte a decorso cronico che hanno subìto poi un ulteriore peggioramento nel corso degli anni, è possibile ancorarla all' epoca dell'intervento di trattamento endovascolare del secondo aneurisma cerebrale (tratto M1 dell' arteria cerebrale media di sinistra) , con impianto di
Stent e Spirali, cioè al 24 Maggio del 2022 , in quanto da tale data, con il secondo intervento, questa volta sull' arteria cerebrale media, c'è stato un peggioramento del quadro clinico generale del periziando, tale da giustificare il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore ai 2/3 , in occupazioni confacenti alle sue attitudini (legge 222/84) , come si evince dai documenti specialistici allegati agli atti”.
Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dal ricorrente dal 24.5.2022. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84 dal 24.5.2022.
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 18-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 189/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Pezzella Domenico, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Gianfranco, e con lo CP_1 stesso elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.3.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 20.3.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 29.5.2024, veniva richiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott.
[...]
, di procedere ad una integrazione della relazione peritale al fine di valutare se, Persona_1 alla luce della nuova documentazione medica prodotta, si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle infermità incidenti sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali il CTU depositava la relazione il
22.10.2024. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. A seguito della documentazione medica prodotta dal ricorrente, il CTU, alla pag. 3 della relazione peritale depositata in questo giudizio di opposizione ha decretato la seguente diagnosi: “Esiti di remoto intervento chirurgico di asportazione di epitelioma baso-cellulare spalla destra (2014) - Pregresso intervento di embolizzazione per via endovenosa di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore a sinistra (marzo 2016), successivo intervento di embolizzazione di aneurisma del tratto M1 dell' arteria cerebrale media di sinistra con stent e spirali (maggio 2022). Occlusione della carotide interna di destra diagnosticata nel 2016. - Depressione endoreattiva di grado medio in trattamento. - Cardiopatia ipertensiva in
Seconda Classe N.Y.H.A. - Spondilo-disco-artrosi della colonna vertebrale ed artrosi delle grosse articolazioni con limitazione funzionale. - Remota maculopatia atrofica post- traumatica occhio di sinistra con visus: motu mano N.M.C.L. Occhio DX: visus corretto con lenti 5-6/10 con corioretinite miopica. Pertanto, il CTU conclude che “dalla nuova visita peritale eseguita il giorno 11 Settembre
2024 e da tutta la successiva documentazione sanitaria specialistica prodotta dal periziando, in base anche alla nuova diagnosi clinica formulata, si può ritenere il Signor Parte_1
ex impiegato come direttore, in azienda per smaltimento rifiuti, invalido in modo
[...] permanente nella misura superiore ai due terzi, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, così come previsto dalla vigente legislazione in materia di invalidità ( legge N° 222 del
12/06/1984)”. Quanto alla decorrenza di tale diritto, il CTU ha affermato che: “trattandosi di patologie tutte a decorso cronico che hanno subìto poi un ulteriore peggioramento nel corso degli anni, è possibile ancorarla all' epoca dell'intervento di trattamento endovascolare del secondo aneurisma cerebrale (tratto M1 dell' arteria cerebrale media di sinistra) , con impianto di
Stent e Spirali, cioè al 24 Maggio del 2022 , in quanto da tale data, con il secondo intervento, questa volta sull' arteria cerebrale media, c'è stato un peggioramento del quadro clinico generale del periziando, tale da giustificare il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore ai 2/3 , in occupazioni confacenti alle sue attitudini (legge 222/84) , come si evince dai documenti specialistici allegati agli atti”.
Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dal ricorrente dal 24.5.2022. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84 dal 24.5.2022.
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 18-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza