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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Caterina CANIATO Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 29/04/2024, assunto in decisione in data 05/11/2024 e vertente TRA
, nato a MONZA (MB) in [...]/02/1969 (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. TACCOGNA ROSA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. BORGONOVO MARIAPAOLA, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05/11/2024, ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Revoca di tutti gli assegni di mantenimento per figli e moglie con resistente con decorrenza da dicembre 2024;
- si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile una tantum la somma di euro 20.00,00 con Parte_1 le seguenti modalità: euro 10.000,00 entro cinque giorni dalla data odierna, ed euro 10.000,00 entro la data de 31.12.2024;
- si obbliga a versare euro 5.000,00 in favore di ciascun figlio entro il 30.06.2025; Parte_1
- Tutti i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note alle parti ovverossia il c/c cointestato ad ed i due figli sul quale già versava regolarmente CP_1 Parte_1 gli assegni di mantenimento.
- Le parti reciprocamente rinunciano a qualunque ulteriore richiesta di carattere economico. - Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 25.03.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (29.01.1993) e (14.06.2000) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/04/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , in Torino (TO) in data 05.09.1992 (e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Torino (TO) atto n. 1522, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Torino (TO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Caterina CANIATO Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 29/04/2024, assunto in decisione in data 05/11/2024 e vertente TRA
, nato a MONZA (MB) in [...]/02/1969 (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. TACCOGNA ROSA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. BORGONOVO MARIAPAOLA, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05/11/2024, ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Revoca di tutti gli assegni di mantenimento per figli e moglie con resistente con decorrenza da dicembre 2024;
- si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile una tantum la somma di euro 20.00,00 con Parte_1 le seguenti modalità: euro 10.000,00 entro cinque giorni dalla data odierna, ed euro 10.000,00 entro la data de 31.12.2024;
- si obbliga a versare euro 5.000,00 in favore di ciascun figlio entro il 30.06.2025; Parte_1
- Tutti i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note alle parti ovverossia il c/c cointestato ad ed i due figli sul quale già versava regolarmente CP_1 Parte_1 gli assegni di mantenimento.
- Le parti reciprocamente rinunciano a qualunque ulteriore richiesta di carattere economico. - Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 25.03.2021. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (29.01.1993) e (14.06.2000) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/04/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , in Torino (TO) in data 05.09.1992 (e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Torino (TO) atto n. 1522, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Torino (TO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona