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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – quali eredi di - con il patrocinio dell'Avv. Ferrara Luigi, C.F._2 Persona_1
domiciliate in Sarno alla via Tortora n. 17/19;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.4.2025 parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.04.2024 presso la sezione lavoro dell'intestato Tribunale (iscritto al n. di r.g. 1770/2024), e – quali eredi di - hanno proposto Parte_1 Parte_2 Persona_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 10020210014380010/501 dell'importo di euro
12.737,23 e n. 10020210014380010/502 dell'importo di euro 12.737,23 notificate il 07.02.2024 ad istanza dell' (d'ora in poi . Controparte_2 CP_3
Entrambe le cartelle si fondano sul provvedimento di ingiunzione n. 44291 adottato dal
[...]
in data 22.10.2020 nei confronti di e Controparte_4 Persona_1
1 notificato il 13.01.2021, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di euro 12.352,38 a titolo di decurtazione stipendiale.
Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle cartelle in ragione dell'illegittimità del provvedimento di ingiunzione, anch'esso oggetto di opposizione davanti al giudice del lavoro (r.g. n.
2421/2021).
Successivamente, il fascicolo iscritto al numero di r.g. 1770/2024 è stato rimesso alla cancelleria del ruolo ordinario e poi assegnato allo scrivente magistrato (così assumendo il n. r.g.
1463/2024), giusto provvedimento presidenziale del 18.04.2024.
In data 23.04.2024 e hanno dato prova di aver ritualmente Parte_1 Parte_2 notificato il ricorso ed il citato decreto del 19.04.2024 all' (mediante invio all'indirizzo pec CP_3
t presente nel registro inipec) ed al (mediante invio Email_1 CP_4 all'indirizzo pec presente nel registro pp.aa.). Email_2
Le controparti non si sono costituite, sicché vanno dichiarate contumaci.
In data 10.09.2024 è stata depositata la sentenza n. 839/2024, con la quale il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di ingiunzione n. 44291 adottato dal ed il diritto CP_4 di a ricevere l'intero trattamento retributivo previsto per il periodo intercorso tra il Persona_1
09.01.2017 e il 11.02.2020.
All'esito dell'udienza del 24.05.2025 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e le cartelle oggetto dell'odierna opposizione vanno annullate, in quanto il titolo esecutivo sul quale le stessi si fondano è stato dichiarato illegittimo dal giudice funzionalmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2015 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Le stesse vanno poste a carico del avendo Controparte_1
quest'ultimo formato il titolo dichiarato illegittimo.
La semplicità della decisione e l'assenza di attività istruttoria giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla le cartelle n. 10020210014380010/501 e n. 10020210014380010/502;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
2 favore di e , che si liquidano in complessivi euro 3.200,00 per compenso, Parte_1 Parte_2
oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ferrara
Luigi dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 26.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – quali eredi di - con il patrocinio dell'Avv. Ferrara Luigi, C.F._2 Persona_1
domiciliate in Sarno alla via Tortora n. 17/19;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.4.2025 parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.04.2024 presso la sezione lavoro dell'intestato Tribunale (iscritto al n. di r.g. 1770/2024), e – quali eredi di - hanno proposto Parte_1 Parte_2 Persona_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 10020210014380010/501 dell'importo di euro
12.737,23 e n. 10020210014380010/502 dell'importo di euro 12.737,23 notificate il 07.02.2024 ad istanza dell' (d'ora in poi . Controparte_2 CP_3
Entrambe le cartelle si fondano sul provvedimento di ingiunzione n. 44291 adottato dal
[...]
in data 22.10.2020 nei confronti di e Controparte_4 Persona_1
1 notificato il 13.01.2021, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di euro 12.352,38 a titolo di decurtazione stipendiale.
Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle cartelle in ragione dell'illegittimità del provvedimento di ingiunzione, anch'esso oggetto di opposizione davanti al giudice del lavoro (r.g. n.
2421/2021).
Successivamente, il fascicolo iscritto al numero di r.g. 1770/2024 è stato rimesso alla cancelleria del ruolo ordinario e poi assegnato allo scrivente magistrato (così assumendo il n. r.g.
1463/2024), giusto provvedimento presidenziale del 18.04.2024.
In data 23.04.2024 e hanno dato prova di aver ritualmente Parte_1 Parte_2 notificato il ricorso ed il citato decreto del 19.04.2024 all' (mediante invio all'indirizzo pec CP_3
t presente nel registro inipec) ed al (mediante invio Email_1 CP_4 all'indirizzo pec presente nel registro pp.aa.). Email_2
Le controparti non si sono costituite, sicché vanno dichiarate contumaci.
In data 10.09.2024 è stata depositata la sentenza n. 839/2024, con la quale il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di ingiunzione n. 44291 adottato dal ed il diritto CP_4 di a ricevere l'intero trattamento retributivo previsto per il periodo intercorso tra il Persona_1
09.01.2017 e il 11.02.2020.
All'esito dell'udienza del 24.05.2025 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e le cartelle oggetto dell'odierna opposizione vanno annullate, in quanto il titolo esecutivo sul quale le stessi si fondano è stato dichiarato illegittimo dal giudice funzionalmente competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2015 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Le stesse vanno poste a carico del avendo Controparte_1
quest'ultimo formato il titolo dichiarato illegittimo.
La semplicità della decisione e l'assenza di attività istruttoria giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla le cartelle n. 10020210014380010/501 e n. 10020210014380010/502;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
2 favore di e , che si liquidano in complessivi euro 3.200,00 per compenso, Parte_1 Parte_2
oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ferrara
Luigi dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 26.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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