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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello R.G. n. 13759/2023 promossa da
(P.IVA ), con sede in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Via Ala di Stura n. 71/23, in persona del liquidatore Sig. , Parte_2
elettivamente domiciliata in Torino, Via Beaumont n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Cristiana Panero (C.F. e dell'Avv. Giuseppe Ciulla (C.F. C.F._1
, che la rappresentano e difendono per delega allegata in C.F._2
atti (indirizzi di PEC: Email_1
) Email_2
-parte appellante- contro
(P. I.v.a. , corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Milano (MI) in Corso Sempione n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Gian Carlo Soave (C.F.
P.I. del Foro di Genova (fax 010-810993, C.F._3 P.IVA_3
posta elettronica certificata posta elettronica Email_3
pagina 1 di 16 ordinaria , in forza di procura alle liti rilasciata Email_4
dal Sig. , Procuratore Speciale dell' Persona_1 [...]
- Controparte_2
giusta procura notarile del Notaio Avv. Maria Bufano in Milano del 20 Dicembre
2017, n. repertorio 417081, Racc. 33843, allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cristina Cardi, sito in moncalieri (to), via marco polo n. 7 (Indirizzo Posta elettronica certificata indirizzo di Posta Elettronica Email_5
ordinaria ; Email_6
-parte appellata-
e contro
e , domiciliati ex lege presso l' con CP_3 Controparte_4 CP_2
sede in Milano, C.so Sempione, 39;
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino depositata il 23.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, in totale riforma dell'appellata sentenza n° 172/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino, nella persona della Dott.ssa Francesca Alonzo, non notificata, depositata in cancelleria in data 23.01.2023 relativa al procedimento R.G. n. 11094/2019, accogliere il gravame proposto e per l'effetto:
- dichiarare nulla o annullare e/o riformare l'appellata sentenza n. 172/2023 emessa in data 12.01.2023 dal Giudice di Pace di Torino, nella persona della
Dott.ssa Francesca Alonzo, non notificata, depositata in cancelleria in data
23.01.2023 relativa al procedimento R.G. n. 11094/2019;
pagina 2 di 16 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Dichiarare la legittimazione attiva della nei confronti di Parte_1 Parte_1
Dichiarare la validità ed efficacia della cessione di credito stipulata dal proprietario del mezzo danneggiato sig. e la e CP_5 Parte_1
conseguentemente
Accertare e Dichiarare la proponibilità della domanda svolta dalla Parte_1
[...]
NEL MERITO:
- Affermare l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente del Controparte_4
veicolo Opel AF Tg. GJ 09 DNR (targa romena), di proprietà della Sig.ra CP_3
, nella causazione del sinistro de quo ex art. 2043 e 2054 Codice Civile e
[...]
conseguentemente per le su esposte ragioni;
- dichiarare tenuta e condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a corrispondere alla conchiudente la somma di euro 5.199,00 o di quella minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo così specificata:
- euro 3.444,77 per danno auto come da quantificazione dell'esperita CTU;
- euro 634,40 per assistenza / consulenza stragiudiziale;
- euro 800,00 per spesa di assistenza e partecipazione alla consulenza tecnica
d'ufficio effettuata consulente di parte attrice;
- euro 366,00 per anticipazioni CTU;
e così per complessivi euro 5.199,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in ottemperanza alla condanna di cui all'impugnata sentenza dalla oltre interessi Parte_1
legali dal giorno del pagamento.
pagina 3 di 16 - con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio di 1° e di 2° grado, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, spese di CTP e di CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa trasmissione ed acquisizione ex art. 347 3° comma c.p.c. del fascicolo
d'ufficio del giudizio di I° grado RG. n. 11094/2019 si sono prodotti:
1) Copia Sentenza appellata n. 172/2023 pubbl. in data 12.01.2023, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Torino nel procedimento di I° grado con RG. n.
11094/2019;
2) Fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado RG n. 11094/2019;
3) Copia verbale procedimento primo grado.
4) Parte descrittiva documento 8 prodotto da controparte.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare eccezioni”.
Per parte appellata:
“Piaccia al Tribunale di Torino ill.mo, quale Giudice d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso: in via pregiudiziale e/o preliminare: preso atto che la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino oggetto della presente impugnazione è stata pubblicata il 23 gennaio 2023 e che, pertanto, in ragione di quanto previsto dall'art. 35 commi 1 e 5 d.lgvs n. 149/2022 la normativa di tale decreto (la cosiddetta 'riforma cartabia'), il procedimento d'appello doveva essere promosso secondo la previgente normativa e non già con quella di cui al
d.lgsv n. 149/2022, preso atto che, invece, la parte appellante Parte_1
ha notificato l'atto di appello con i termini a comparire e con l'avvertimento di rito quale previsto invece dalla normativa di cui all'indicato d.lgsv n. 149/2022 e preso atto che ciò costituisce motivo di nullità dell'atto di appello ex art. 164 c.p.c. e preso
pagina 4 di 16 altresì atto che ciò ha leso il diritto difesa di per l'effetto assumere i Controparte_6
provvedimenti meglio visti e ritenuti secondo legge, con ogni conseguenza del caso. vinte le spese di difesa. nel merito: in caso di superamento della sopra sollevata eccezione quanto al primo motivo di gravame, preso atto che il Giudice di primo grado ha assunto correttamente la decisione in oggi impugnata, iuxta alligata et probata, alla luce di quanto emergente dall'attività istruttoria svolta, tenendo conto dei documenti prodotti e dell'onere probatorio anche documentale non assolto da parte della Parte_1
odierna parte appellante e che, pertanto, non sussistono motivi per
[...]
ritenere assolto da parte della l'onere probatorio relativo alla Parte_1
propria legittimazione attiva e ad agire, non avendo essa prodotto alcun documento di supporto alla titolarità del diritto oggetto di cessione e che, pertanto, il Giudice di primo grado ha legittimamente rilevato d'ufficio tale carenza, non potendo ritenersi integrati gli estremi per l'applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 cod. civ., e se ritenuto preso altresì atto che la violazione dell'art.
149 bis cod. ass. impediva, comunque, ogni possibile ristoro, per l'effetto, anche di quanto esposto negli scritti difensivi di anche di primo grado ed a Controparte_6
verbale di causa, ritenere prive di valore e fondamento le ragioni addotte da parte appellante quale motivo di doglianza e per ulteriore conseguente, confermare la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, oggetto d'impugnazione.
Quanto al secondo motivo di gravame, preso atto che il rilievo circa la circolazione in Italia di un veicolo immatricolato all'estero da parte di un cittadino italiano residente in Italia, costituiva doverosa segnalazione al giudicante di una situazione in contrasto con la normativa vigente, indipendentemente dalle successive interpretazioni giurisprudenziali sulla conformità o meno di tale normativa vigente a quella europea e preso atto che circa la riconducibilità dei lamentati danni al sinistro de quo il c.t.u. si è espresso in termini di mera 'verosimiglianza'
pagina 5 di 16 circa i rilevati danni e non già di certezza, non avendo potuto rilevare la effettiva compatibilità degli stessi con il veicolo danneggiante, per l'effetto, respingere il relativo motivo di doglianza in quanto infondato in fatto ed in diritto e così, per ulteriore effetto, confermare la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, oggetto d'impugnazione.
Vinte le spese di lite.
In via subordinata nel merito: nel denegato caso in cui il Giudicante d'Appello Ill.mo, in accoglimento dei motivi
d'impugnazione ritenesse di dover riformare la sentenza n. 172/2023 del Giudice di
Pace di Torino, respingere la domanda di riforma della sentenza e, quindi, la domanda risarcitoria avanzata dalla contro i sigg.ri Parte_1 [...]
e e contro l' nella sua qualità, in quanto Controparte_7 CP_3 Controparte_6
improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile e/o perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, comunque, eccessiva con ogni conseguenza di legge e del caso, anche in ragione delle argomentazioni esposte negli scritti difensivi di
[...]
anche di primo grado ed a verbale di causa o di legge e/o che riterrà il CP_6
Giudicante Ill.mo
Con vittoria integrale delle spese di lite anche di eventuale c.t.u. . in via ulteriormente subordinata nel merito: nel caso in cui la domanda principale di non trovasse accoglimento e Controparte_6
dovesse essere in qualche modo accolta la richiesta risarcitoria ex adverso avanzata, anche solo in parte, allora liquidare a favore della Parte_1
solo quanto strettamente di giustizia, in base alle rigorosissime risultanze istruttorie in punto an et quantum debeatur anche sulla base dell'espletata c.t.u. estimativa, in ogni caso ed ove ritenuto dal Giudicante Ill.mo, con la riduzione di tutte le poste risarcitorie richieste laddove ritenute eccessive e/o improbate e/o non necessarie, anche alla luce delle argomentazioni esposte negli scritti difensivi di anche di primo grado ed a verbale di causa o di legge e/o che Controparte_6
pagina 6 di 16 riterrà il Giudicante Ill. nonché alla luce del disposto di cui agli artt. 1227 e/o
2054 ii comma cod. civ. e/o dell'accertanda quota di eventuale responsabilità concorsuale in capo al conducente del veicolo Ford Fiesta targato SC (targa tedesca) del sig. nei termini indicati negli scritti difensivi di CP_5 [...]
anche di primo grado ed a verbale di causa e/o che emergerà in sede CP_6
istruttoria e/o che riterrà il Giudicante Ill.mo, in ogni caso con rigetto di quella parte di domande che non dovessero trovare conferma probatoria in sede giudiziale o che riguardassero danni subiti dal citato veicolo Ford Fiesta targato
SC (targa tedesca) del sig. in sinistri diversi da quello per cui è CP_5
causa (stante il precedente sinistro in cui è rimasto coinvolto in data 20/11/2018)
e con rigetto di quelle pretese di risarcimento/pagamento che riguardassero spese che fossero ritenute non necessarie o non utili ai fini di una più rapida soluzione della vicenda in sede stragiudiziale. con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed anche di c.t.u. in ogni caso senza riconoscimento di alcun accessorio sulla somma risarcitoria eventualmente liquidanda, in ragione della mora del creditore ex art. 1206 cod. civ. integrata da parte attrice con il proprio comportamento in sede stragiudiziale, con le conseguenze di cui all'art. 1207 medesimo codice quale indicato negli scritti difensivi di di primo grado ed a verbale di causa, da intendersi quivi Controparte_6
ritrascritte. in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie avanzate in sede di primo grado di giudizio e non accolte. con riserva di ogni diritto nelle sedi a ciò deputate dal codice di rito”.
pagina 7 di 16 *****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 18.03.2019, ritualmente notificato, Parte_1
quale cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Sig. ,
[...] CP_5
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace CP_3 CP_4
e l' per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro
[...] CP_2
del 22.11.2018, allorquando il veicolo Ford Fiesta tg. SC, condotto dal Sig.
, nel percorrere via Vespucci in Grugliasco, giunto all'incrocio con via CP_5
IO veniva violentemente urtato dalla vettura Opel AF tg. GJ09DNR (targa rumena) di proprietà della Sig.ra e condotta dal sig. che, invece, CP_3 CP_4
attraversava il suddetto incrocio senza concedere la dovuta precedenza.
Deduceva parete attrice che, nella circostanza, i conducenti avevano sottoscritto il CID e che, successivamente al sinistro, il Sig. aveva ceduto il CP_5
proprio credito risarcitorio all'odierna appellante la quale, dunque, era stata costretta ad agire in giudizio per il ristoro del danno, quantificato complessivamente (per riparazione del mezzo ed assistenza professionale stragiudiziale) in euro 4.734,41, non avendovi l' provveduto neppure a CP_2
seguito di rituale intimazione.
Si costituiva in giudizio l' che, eccepita in via preliminare e/o pregiudiziale CP_2
la improcedibilità e la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 149 bis Codice delle Assicurazioni, contestava nel merito la vicenda, in particolare sotto il profilo dell'an (con specifico riguardo alla dinamica ed alla sussistenza del fatto storico).
Inoltre, per quel che qui interessa, la convenuta contestava la legittimazione attiva di parte attrice, affermando (a pagina 5 della comparsa costitutiva) che
“laddove risultasse che la Ford Fiesta targata SC non è di proprietà del Sig.
[...]
, allora verrebbe meno la stessa cessione di un credito che sarebbe stata CP_5
effettuata da un soggetto privo di alcuna titolarità del diritto che cedeva, così
pagina 8 di 16 travolgendosi sia la cessione che la stessa domanda venendo meno la legittimazione attiva della verso i convenuti…”. Parte_1
Con sentenza n. 172/2023, depositata il 23.01.2023, il Giudice di Pace di Torino dichiarava la carenza di legittimazione attiva di parte attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, statuendo altresì circa la CP_2
non opponibilità a parte convenuta dell'intervenuta cessione del credito.
Con atto di citazione d'appello datato 28.05.2023 la Parte_1
impugnava la sentenza di prime cure, deducendo la erroneità della
[...]
pronuncia per violazione, falsa applicazione, travisamento degli artt. 115 e 116
c.p.c., 2697 c.c. e 145, 148, 149 bis Cod. Ass. e per illogicità della motivazione.
Più in particolare, l'appellante contestava la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui riteneva non provata la proprietà del veicolo danneggiato in capo al cedente e, di conseguenza, ravvisava una carenza di legittimazione CP_5
attiva in capo alla lamentando come il Giudice di prime cure Parte_1
non avesse correttamente valutato le prove presentate e non avesse tenuto in debito conto la non contestazione da parte dell' ella circostanza relativa alla proprietà del veicolo.
Conseguentemente, parte appellante lamentava l'erronea valutazione del Giudice di Pace in merito alla non titolarità della proprietà del veicolo danneggiato e alla mancanza di legittimazione attiva della come cessionaria del Parte_1
credito risarcitorio. Per l'effetto, l'appellante chiedeva al Tribunale di Torino di riformare la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente le richieste originariamente formulate.
L' si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 14.09.2023, eccependo in via preliminare/pregiudiziale l'errata applicazione del decreto legislativo n. 149/2022 e, quindi, la nullità dell'atto di appello per insufficienza dei termini a comparire e per indicazione di pagina 9 di 16 termini errati per la costituzione e, comunque, chiedendo l'integrale rigetto del gravame ex adverso proposto per infondatezza dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte appellata e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva fissata udienza per la rimessione della causa di appello in decisione, con assegnazione ex art. 352 c.p.c. dei relativi termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
Prima di esaminare nel merito le censure mosse dall'appellante vanno esaminate le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate in prima battuta da e CP_2
ribadite dalla predetta appellata con la precisione delle conclusioni ed in sede di comparsa conclusionale.
Orbene, si ritiene che le eccezioni di errata applicazione del d.lgs n. 149/2022, con riguardo alla proposizione dell'atto di impugnazione e di nullità dell'atto di appello per insufficienza dei termini a comparire, non siano fondate, dovendosi richiamare sul punto quanto già argomentato con ordinanza 29.11.2023.
Deve osservarsi, invero, che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come successivamente modificato, le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo
(tra cui rientra l'art. 342 c.p.c.) ed altre specifiche disposizioni previste dal comma 4 di detto art. 35, “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Nel caso di specie, l'impugnazione è stata proposta successivamente alla data sopra indicata cosicché l'atto di appello risulta disciplinato dalle norme introdotte con la cd. Riforma Cartabia.
Inoltre, l'art. 126, terzo comma, cod. ass. non risulta applicabile nel caso di specie;
invero, la disposizione in oggetto, secondo cui “Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell' i Controparte_1
termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice
pagina 10 di 16 di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni”, è pacificamente riferibile, tenuto conto della formulazione della norma (“…proposizione dell'azione diretta di risarcimento…i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile….”), ai soli giudizi di primo grado, non contenendo alcun richiamo alla disposizione dell'art. 342 c.p.c. Del resto, la ratio della norma - evidentemente quella di consentire all' di poter beneficare di un termine più ampio (180 CP_2
giorni) per poter approntare, per la prima volta, le proprie difese, in ragione della particolare legittimazione attribuita a detto ente nelle ipotesi di sinistri stradali provocati in Italia da un veicolo immatricolato all'estero - viene meno nel giudizio di secondo grado, in relazione al quale l' è già ampiamente a CP_2
conoscenza della vicenda da cui origina la richiesta di risarcimento del danno per essere stata ritualmente citata nel giudizio di primo grado.
****
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello proposti, deve ritenersi che il gravame sia infondato e vada, pertanto, respinto.
In diritto, occorre anzitutto osservare come vada operata la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità (attiva e passiva) della posizione soggettiva oggetto dell'azione: profilo, questo, che attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, in ragione del principio secondo cui nessuno (al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, spettando detta legittimazione a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Invero, al fine di valutare la pagina 11 di 16 sussistenza della legittimazione ad agire, occorre che nella domanda proposta l'attore affermi di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, dunque, è la prospettazione circa la titolarità del diritto in capo a chi agisce in giudizio, posto che, in assenza di tale prospettazione, l'azione sarà inammissibile
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire).
Il profilo della titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, ossia alla fondatezza della domanda, trattandosi di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. Occorre, dunque, verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Invero, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è uno degli elementi costitutivi della domanda, elementi che possono consistere in meri fatti o in fatti- diritto e che possono, altresì, presupporre l'esistenza di altri diritti.
Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito dall'autovettura Ford Fiesta tg. SC, diritto che viene fatto valere dalla in virtù della cessione del credito effettuata dal Sig. Parte_1 CP_5
.
[...]
In sintesi, dunque, la domanda volta al risarcimento del danno implica, tra i suoi elementi costitutivi (da provare), che detto soggetto fosse titolare del diritto ceduto, ossia che fosse proprietario dell'autovettura Ford Fiesta targata SC.
La prova circa la sussistenza di tale elemento costitutivo doveva essere necessariamente fornita dall'attore.
Ed, invece, risulta pacifico come non abbia prodotto in Parte_1
giudizio né il libretto di circolazione dell'autovettura incidentata, né il relativo certificato di proprietà, né una visura al PRA, né il documento d'identità dell'asserito soggetto proprietario del mezzo e sottoscrittore della cessione di credito, così omettendo di dare prova di uno degli elementi costitutivi del diritto pagina 12 di 16 prospettato, ossia quello relativo alla proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro ed alla coincidenza della titolarità dello stesso in capo al soggetto che aveva sottoscritto la cessione del credito: prova che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. e, altresì, in ragione del principio di vicinanza della prova, gravava sulla parte che aveva formulato la relativa domanda giudiziale.
Spettava, pertanto, alla dimostrare la proprietà del veicolo in Parte_1
capo al Sig. , così da legittimare e validare anche il successivo CP_5
negozio di cessione del credito derivante dal presunto diritto al risarcimento. E tale onere probatorio, giova ribadirlo, riguardando gli elementi costituitivi del diritto vantato, doveva essere assolto da parte attrice, a prescindere da eventuali contestazioni della proprietà da parte dell' CP_2
Non coglie nel segno la censura avanzata in sede di gravame da Parte_1
secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe fatto cattivo governo del
[...]
potere valutativo della prova, sotto il profilo di cui agli art. 115 e 116 c.p.c.
Invero, premesso che il fatto dedotto dall'appellante risulterebbe, comunque, essere stato contestato da fin dalla comparsa costitutiva di primo grado CP_2
(laddove la convenuta ha avuto modo di affermare che ove “risultasse che la Ford
Fiesta targata SC non è di proprietà del Sig. , allora verrebbe meno CP_5
la stessa cessione di un credito che sarebbe stata effettuata da un soggetto privo di alcuna titolarità del diritto che cedeva, così travolgendosi sia la cessione che la stessa domanda venendo meno la legittimazione attiva della Parte_1
verso i convenuti…”), deve osservarsi - a tutto voler concedere - come il principio di non contestazione non sia un principio destinato a valere in assoluto, incontrando dei limiti oggettivi, atteso che esso non può in alcun modo operare con riferimento a fatti e circostanze che non rientrano nella sfera di conoscenza/conoscibilità della parte che sarebbe stata onerata della contestazione: in altri termini, la titolarità o meno del veicolo in capo al Sig.
[...]
non potrebbe dirsi acclarata sol perché l' non l'avrebbe contestata, CP_5 CP_2
pagina 13 di 16 trattandosi di fatto di diritto che non rientra nella sfera di conoscenza e di conoscibilità da parte dell' stesso. CP_2
Non solo.
Deve, altresì, escludersi che il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. - secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova - possa ritenersi applicabile nei casi in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge (nella concreta fattispecie, l'art. 1350 n. 4 c.c.) impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che, in tale ipotesi, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale potrebbe essere provato soltanto in via documentale.
Né può ritenersi condivisibile l'argomentazione spesa da parte appellante secondo cui la perizia conservativa di fiduciaria di contenesse un CP_9 CP_2
pacifico riconoscimento di proprietà del veicolo in capo al : invero, la CP_5
perizia in oggetto (neppure sottoscritta dall'accertatore) costituisce mero documento di parte, sprovvisto di qualsivoglia valenza confessoria, predisposto in maniera meccanizzata e precompilata, in particolare laddove si fa riferimento alla proprietà del mezzo (sezione: “da certificato di proprietà - intestatario - indirizzo - telefono - professione”), che non consente affatto di affermare che il perito fiduciario avesse visionato il libretto di circolazione o si fosse limitato piuttosto a recepire il dato per averlo appreso dal riparatore o per aver visionato l'atto di cessione del credito, tanto che le fotografie allegate alla perizia non raffigurano anche la copia del libretto di circolazione (come, invece, è prassi seguita dai periti assicurativi in casi analoghi).
*****
Il mancato accoglimento dell'appello sotto il profilo della titolarità del diritto in capo a rende del tutto superfluo l'esame degli ulteriori Parte_1
pagina 14 di 16 motivi di appello proposti, che sarebbero dipendenti, comunque, dall'accoglimento del primo motivo.
Il gravame, in definitiva, deve essere respinto con conseguente conferma (seppur con formula di rigetto, anziché di difetto di legittimazione ad agire) della sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, oggetto di impugnazione.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il rigetto dell'impugnazione comporta l'addebito in capo all'appellante delle relative spese processuali del presente grado di giudizio, previa liquidazione delle stesse, considerato il valore della controversia, tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate e del fatto che la fase istruttoria si è esaurita con le istanze in punto rinnovazione, disattese dal Tribunale, in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Al rigetto dell'impugnativa consegue, altresì, l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
rigetta l'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 23.01.2023, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 11094/2019, che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
2.200,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio;
pagina 15 di 16 dichiara sussistenti, nei termini di cui in motivazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 21.03.2025
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello R.G. n. 13759/2023 promossa da
(P.IVA ), con sede in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Via Ala di Stura n. 71/23, in persona del liquidatore Sig. , Parte_2
elettivamente domiciliata in Torino, Via Beaumont n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Cristiana Panero (C.F. e dell'Avv. Giuseppe Ciulla (C.F. C.F._1
, che la rappresentano e difendono per delega allegata in C.F._2
atti (indirizzi di PEC: Email_1
) Email_2
-parte appellante- contro
(P. I.v.a. , corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Milano (MI) in Corso Sempione n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Gian Carlo Soave (C.F.
P.I. del Foro di Genova (fax 010-810993, C.F._3 P.IVA_3
posta elettronica certificata posta elettronica Email_3
pagina 1 di 16 ordinaria , in forza di procura alle liti rilasciata Email_4
dal Sig. , Procuratore Speciale dell' Persona_1 [...]
- Controparte_2
giusta procura notarile del Notaio Avv. Maria Bufano in Milano del 20 Dicembre
2017, n. repertorio 417081, Racc. 33843, allegata in atti, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cristina Cardi, sito in moncalieri (to), via marco polo n. 7 (Indirizzo Posta elettronica certificata indirizzo di Posta Elettronica Email_5
ordinaria ; Email_6
-parte appellata-
e contro
e , domiciliati ex lege presso l' con CP_3 Controparte_4 CP_2
sede in Milano, C.so Sempione, 39;
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino depositata il 23.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, in totale riforma dell'appellata sentenza n° 172/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino, nella persona della Dott.ssa Francesca Alonzo, non notificata, depositata in cancelleria in data 23.01.2023 relativa al procedimento R.G. n. 11094/2019, accogliere il gravame proposto e per l'effetto:
- dichiarare nulla o annullare e/o riformare l'appellata sentenza n. 172/2023 emessa in data 12.01.2023 dal Giudice di Pace di Torino, nella persona della
Dott.ssa Francesca Alonzo, non notificata, depositata in cancelleria in data
23.01.2023 relativa al procedimento R.G. n. 11094/2019;
pagina 2 di 16 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Dichiarare la legittimazione attiva della nei confronti di Parte_1 Parte_1
Dichiarare la validità ed efficacia della cessione di credito stipulata dal proprietario del mezzo danneggiato sig. e la e CP_5 Parte_1
conseguentemente
Accertare e Dichiarare la proponibilità della domanda svolta dalla Parte_1
[...]
NEL MERITO:
- Affermare l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente del Controparte_4
veicolo Opel AF Tg. GJ 09 DNR (targa romena), di proprietà della Sig.ra CP_3
, nella causazione del sinistro de quo ex art. 2043 e 2054 Codice Civile e
[...]
conseguentemente per le su esposte ragioni;
- dichiarare tenuta e condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a corrispondere alla conchiudente la somma di euro 5.199,00 o di quella minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo così specificata:
- euro 3.444,77 per danno auto come da quantificazione dell'esperita CTU;
- euro 634,40 per assistenza / consulenza stragiudiziale;
- euro 800,00 per spesa di assistenza e partecipazione alla consulenza tecnica
d'ufficio effettuata consulente di parte attrice;
- euro 366,00 per anticipazioni CTU;
e così per complessivi euro 5.199,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in ottemperanza alla condanna di cui all'impugnata sentenza dalla oltre interessi Parte_1
legali dal giorno del pagamento.
pagina 3 di 16 - con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio di 1° e di 2° grado, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, spese di CTP e di CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa trasmissione ed acquisizione ex art. 347 3° comma c.p.c. del fascicolo
d'ufficio del giudizio di I° grado RG. n. 11094/2019 si sono prodotti:
1) Copia Sentenza appellata n. 172/2023 pubbl. in data 12.01.2023, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Torino nel procedimento di I° grado con RG. n.
11094/2019;
2) Fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado RG n. 11094/2019;
3) Copia verbale procedimento primo grado.
4) Parte descrittiva documento 8 prodotto da controparte.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare eccezioni”.
Per parte appellata:
“Piaccia al Tribunale di Torino ill.mo, quale Giudice d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso: in via pregiudiziale e/o preliminare: preso atto che la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino oggetto della presente impugnazione è stata pubblicata il 23 gennaio 2023 e che, pertanto, in ragione di quanto previsto dall'art. 35 commi 1 e 5 d.lgvs n. 149/2022 la normativa di tale decreto (la cosiddetta 'riforma cartabia'), il procedimento d'appello doveva essere promosso secondo la previgente normativa e non già con quella di cui al
d.lgsv n. 149/2022, preso atto che, invece, la parte appellante Parte_1
ha notificato l'atto di appello con i termini a comparire e con l'avvertimento di rito quale previsto invece dalla normativa di cui all'indicato d.lgsv n. 149/2022 e preso atto che ciò costituisce motivo di nullità dell'atto di appello ex art. 164 c.p.c. e preso
pagina 4 di 16 altresì atto che ciò ha leso il diritto difesa di per l'effetto assumere i Controparte_6
provvedimenti meglio visti e ritenuti secondo legge, con ogni conseguenza del caso. vinte le spese di difesa. nel merito: in caso di superamento della sopra sollevata eccezione quanto al primo motivo di gravame, preso atto che il Giudice di primo grado ha assunto correttamente la decisione in oggi impugnata, iuxta alligata et probata, alla luce di quanto emergente dall'attività istruttoria svolta, tenendo conto dei documenti prodotti e dell'onere probatorio anche documentale non assolto da parte della Parte_1
odierna parte appellante e che, pertanto, non sussistono motivi per
[...]
ritenere assolto da parte della l'onere probatorio relativo alla Parte_1
propria legittimazione attiva e ad agire, non avendo essa prodotto alcun documento di supporto alla titolarità del diritto oggetto di cessione e che, pertanto, il Giudice di primo grado ha legittimamente rilevato d'ufficio tale carenza, non potendo ritenersi integrati gli estremi per l'applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 cod. civ., e se ritenuto preso altresì atto che la violazione dell'art.
149 bis cod. ass. impediva, comunque, ogni possibile ristoro, per l'effetto, anche di quanto esposto negli scritti difensivi di anche di primo grado ed a Controparte_6
verbale di causa, ritenere prive di valore e fondamento le ragioni addotte da parte appellante quale motivo di doglianza e per ulteriore conseguente, confermare la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, oggetto d'impugnazione.
Quanto al secondo motivo di gravame, preso atto che il rilievo circa la circolazione in Italia di un veicolo immatricolato all'estero da parte di un cittadino italiano residente in Italia, costituiva doverosa segnalazione al giudicante di una situazione in contrasto con la normativa vigente, indipendentemente dalle successive interpretazioni giurisprudenziali sulla conformità o meno di tale normativa vigente a quella europea e preso atto che circa la riconducibilità dei lamentati danni al sinistro de quo il c.t.u. si è espresso in termini di mera 'verosimiglianza'
pagina 5 di 16 circa i rilevati danni e non già di certezza, non avendo potuto rilevare la effettiva compatibilità degli stessi con il veicolo danneggiante, per l'effetto, respingere il relativo motivo di doglianza in quanto infondato in fatto ed in diritto e così, per ulteriore effetto, confermare la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, oggetto d'impugnazione.
Vinte le spese di lite.
In via subordinata nel merito: nel denegato caso in cui il Giudicante d'Appello Ill.mo, in accoglimento dei motivi
d'impugnazione ritenesse di dover riformare la sentenza n. 172/2023 del Giudice di
Pace di Torino, respingere la domanda di riforma della sentenza e, quindi, la domanda risarcitoria avanzata dalla contro i sigg.ri Parte_1 [...]
e e contro l' nella sua qualità, in quanto Controparte_7 CP_3 Controparte_6
improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile e/o perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, comunque, eccessiva con ogni conseguenza di legge e del caso, anche in ragione delle argomentazioni esposte negli scritti difensivi di
[...]
anche di primo grado ed a verbale di causa o di legge e/o che riterrà il CP_6
Giudicante Ill.mo
Con vittoria integrale delle spese di lite anche di eventuale c.t.u. . in via ulteriormente subordinata nel merito: nel caso in cui la domanda principale di non trovasse accoglimento e Controparte_6
dovesse essere in qualche modo accolta la richiesta risarcitoria ex adverso avanzata, anche solo in parte, allora liquidare a favore della Parte_1
solo quanto strettamente di giustizia, in base alle rigorosissime risultanze istruttorie in punto an et quantum debeatur anche sulla base dell'espletata c.t.u. estimativa, in ogni caso ed ove ritenuto dal Giudicante Ill.mo, con la riduzione di tutte le poste risarcitorie richieste laddove ritenute eccessive e/o improbate e/o non necessarie, anche alla luce delle argomentazioni esposte negli scritti difensivi di anche di primo grado ed a verbale di causa o di legge e/o che Controparte_6
pagina 6 di 16 riterrà il Giudicante Ill. nonché alla luce del disposto di cui agli artt. 1227 e/o
2054 ii comma cod. civ. e/o dell'accertanda quota di eventuale responsabilità concorsuale in capo al conducente del veicolo Ford Fiesta targato SC (targa tedesca) del sig. nei termini indicati negli scritti difensivi di CP_5 [...]
anche di primo grado ed a verbale di causa e/o che emergerà in sede CP_6
istruttoria e/o che riterrà il Giudicante Ill.mo, in ogni caso con rigetto di quella parte di domande che non dovessero trovare conferma probatoria in sede giudiziale o che riguardassero danni subiti dal citato veicolo Ford Fiesta targato
SC (targa tedesca) del sig. in sinistri diversi da quello per cui è CP_5
causa (stante il precedente sinistro in cui è rimasto coinvolto in data 20/11/2018)
e con rigetto di quelle pretese di risarcimento/pagamento che riguardassero spese che fossero ritenute non necessarie o non utili ai fini di una più rapida soluzione della vicenda in sede stragiudiziale. con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed anche di c.t.u. in ogni caso senza riconoscimento di alcun accessorio sulla somma risarcitoria eventualmente liquidanda, in ragione della mora del creditore ex art. 1206 cod. civ. integrata da parte attrice con il proprio comportamento in sede stragiudiziale, con le conseguenze di cui all'art. 1207 medesimo codice quale indicato negli scritti difensivi di di primo grado ed a verbale di causa, da intendersi quivi Controparte_6
ritrascritte. in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie avanzate in sede di primo grado di giudizio e non accolte. con riserva di ogni diritto nelle sedi a ciò deputate dal codice di rito”.
pagina 7 di 16 *****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 18.03.2019, ritualmente notificato, Parte_1
quale cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Sig. ,
[...] CP_5
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace CP_3 CP_4
e l' per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro
[...] CP_2
del 22.11.2018, allorquando il veicolo Ford Fiesta tg. SC, condotto dal Sig.
, nel percorrere via Vespucci in Grugliasco, giunto all'incrocio con via CP_5
IO veniva violentemente urtato dalla vettura Opel AF tg. GJ09DNR (targa rumena) di proprietà della Sig.ra e condotta dal sig. che, invece, CP_3 CP_4
attraversava il suddetto incrocio senza concedere la dovuta precedenza.
Deduceva parete attrice che, nella circostanza, i conducenti avevano sottoscritto il CID e che, successivamente al sinistro, il Sig. aveva ceduto il CP_5
proprio credito risarcitorio all'odierna appellante la quale, dunque, era stata costretta ad agire in giudizio per il ristoro del danno, quantificato complessivamente (per riparazione del mezzo ed assistenza professionale stragiudiziale) in euro 4.734,41, non avendovi l' provveduto neppure a CP_2
seguito di rituale intimazione.
Si costituiva in giudizio l' che, eccepita in via preliminare e/o pregiudiziale CP_2
la improcedibilità e la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 149 bis Codice delle Assicurazioni, contestava nel merito la vicenda, in particolare sotto il profilo dell'an (con specifico riguardo alla dinamica ed alla sussistenza del fatto storico).
Inoltre, per quel che qui interessa, la convenuta contestava la legittimazione attiva di parte attrice, affermando (a pagina 5 della comparsa costitutiva) che
“laddove risultasse che la Ford Fiesta targata SC non è di proprietà del Sig.
[...]
, allora verrebbe meno la stessa cessione di un credito che sarebbe stata CP_5
effettuata da un soggetto privo di alcuna titolarità del diritto che cedeva, così
pagina 8 di 16 travolgendosi sia la cessione che la stessa domanda venendo meno la legittimazione attiva della verso i convenuti…”. Parte_1
Con sentenza n. 172/2023, depositata il 23.01.2023, il Giudice di Pace di Torino dichiarava la carenza di legittimazione attiva di parte attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, statuendo altresì circa la CP_2
non opponibilità a parte convenuta dell'intervenuta cessione del credito.
Con atto di citazione d'appello datato 28.05.2023 la Parte_1
impugnava la sentenza di prime cure, deducendo la erroneità della
[...]
pronuncia per violazione, falsa applicazione, travisamento degli artt. 115 e 116
c.p.c., 2697 c.c. e 145, 148, 149 bis Cod. Ass. e per illogicità della motivazione.
Più in particolare, l'appellante contestava la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui riteneva non provata la proprietà del veicolo danneggiato in capo al cedente e, di conseguenza, ravvisava una carenza di legittimazione CP_5
attiva in capo alla lamentando come il Giudice di prime cure Parte_1
non avesse correttamente valutato le prove presentate e non avesse tenuto in debito conto la non contestazione da parte dell' ella circostanza relativa alla proprietà del veicolo.
Conseguentemente, parte appellante lamentava l'erronea valutazione del Giudice di Pace in merito alla non titolarità della proprietà del veicolo danneggiato e alla mancanza di legittimazione attiva della come cessionaria del Parte_1
credito risarcitorio. Per l'effetto, l'appellante chiedeva al Tribunale di Torino di riformare la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente le richieste originariamente formulate.
L' si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 14.09.2023, eccependo in via preliminare/pregiudiziale l'errata applicazione del decreto legislativo n. 149/2022 e, quindi, la nullità dell'atto di appello per insufficienza dei termini a comparire e per indicazione di pagina 9 di 16 termini errati per la costituzione e, comunque, chiedendo l'integrale rigetto del gravame ex adverso proposto per infondatezza dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte appellata e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva fissata udienza per la rimessione della causa di appello in decisione, con assegnazione ex art. 352 c.p.c. dei relativi termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
Prima di esaminare nel merito le censure mosse dall'appellante vanno esaminate le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate in prima battuta da e CP_2
ribadite dalla predetta appellata con la precisione delle conclusioni ed in sede di comparsa conclusionale.
Orbene, si ritiene che le eccezioni di errata applicazione del d.lgs n. 149/2022, con riguardo alla proposizione dell'atto di impugnazione e di nullità dell'atto di appello per insufficienza dei termini a comparire, non siano fondate, dovendosi richiamare sul punto quanto già argomentato con ordinanza 29.11.2023.
Deve osservarsi, invero, che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come successivamente modificato, le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo
(tra cui rientra l'art. 342 c.p.c.) ed altre specifiche disposizioni previste dal comma 4 di detto art. 35, “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Nel caso di specie, l'impugnazione è stata proposta successivamente alla data sopra indicata cosicché l'atto di appello risulta disciplinato dalle norme introdotte con la cd. Riforma Cartabia.
Inoltre, l'art. 126, terzo comma, cod. ass. non risulta applicabile nel caso di specie;
invero, la disposizione in oggetto, secondo cui “Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell' i Controparte_1
termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice
pagina 10 di 16 di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni”, è pacificamente riferibile, tenuto conto della formulazione della norma (“…proposizione dell'azione diretta di risarcimento…i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile….”), ai soli giudizi di primo grado, non contenendo alcun richiamo alla disposizione dell'art. 342 c.p.c. Del resto, la ratio della norma - evidentemente quella di consentire all' di poter beneficare di un termine più ampio (180 CP_2
giorni) per poter approntare, per la prima volta, le proprie difese, in ragione della particolare legittimazione attribuita a detto ente nelle ipotesi di sinistri stradali provocati in Italia da un veicolo immatricolato all'estero - viene meno nel giudizio di secondo grado, in relazione al quale l' è già ampiamente a CP_2
conoscenza della vicenda da cui origina la richiesta di risarcimento del danno per essere stata ritualmente citata nel giudizio di primo grado.
****
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello proposti, deve ritenersi che il gravame sia infondato e vada, pertanto, respinto.
In diritto, occorre anzitutto osservare come vada operata la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità (attiva e passiva) della posizione soggettiva oggetto dell'azione: profilo, questo, che attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, in ragione del principio secondo cui nessuno (al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, spettando detta legittimazione a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Invero, al fine di valutare la pagina 11 di 16 sussistenza della legittimazione ad agire, occorre che nella domanda proposta l'attore affermi di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, dunque, è la prospettazione circa la titolarità del diritto in capo a chi agisce in giudizio, posto che, in assenza di tale prospettazione, l'azione sarà inammissibile
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire).
Il profilo della titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, ossia alla fondatezza della domanda, trattandosi di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. Occorre, dunque, verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Invero, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è uno degli elementi costitutivi della domanda, elementi che possono consistere in meri fatti o in fatti- diritto e che possono, altresì, presupporre l'esistenza di altri diritti.
Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è il risarcimento del danno subito dall'autovettura Ford Fiesta tg. SC, diritto che viene fatto valere dalla in virtù della cessione del credito effettuata dal Sig. Parte_1 CP_5
.
[...]
In sintesi, dunque, la domanda volta al risarcimento del danno implica, tra i suoi elementi costitutivi (da provare), che detto soggetto fosse titolare del diritto ceduto, ossia che fosse proprietario dell'autovettura Ford Fiesta targata SC.
La prova circa la sussistenza di tale elemento costitutivo doveva essere necessariamente fornita dall'attore.
Ed, invece, risulta pacifico come non abbia prodotto in Parte_1
giudizio né il libretto di circolazione dell'autovettura incidentata, né il relativo certificato di proprietà, né una visura al PRA, né il documento d'identità dell'asserito soggetto proprietario del mezzo e sottoscrittore della cessione di credito, così omettendo di dare prova di uno degli elementi costitutivi del diritto pagina 12 di 16 prospettato, ossia quello relativo alla proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro ed alla coincidenza della titolarità dello stesso in capo al soggetto che aveva sottoscritto la cessione del credito: prova che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. e, altresì, in ragione del principio di vicinanza della prova, gravava sulla parte che aveva formulato la relativa domanda giudiziale.
Spettava, pertanto, alla dimostrare la proprietà del veicolo in Parte_1
capo al Sig. , così da legittimare e validare anche il successivo CP_5
negozio di cessione del credito derivante dal presunto diritto al risarcimento. E tale onere probatorio, giova ribadirlo, riguardando gli elementi costituitivi del diritto vantato, doveva essere assolto da parte attrice, a prescindere da eventuali contestazioni della proprietà da parte dell' CP_2
Non coglie nel segno la censura avanzata in sede di gravame da Parte_1
secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe fatto cattivo governo del
[...]
potere valutativo della prova, sotto il profilo di cui agli art. 115 e 116 c.p.c.
Invero, premesso che il fatto dedotto dall'appellante risulterebbe, comunque, essere stato contestato da fin dalla comparsa costitutiva di primo grado CP_2
(laddove la convenuta ha avuto modo di affermare che ove “risultasse che la Ford
Fiesta targata SC non è di proprietà del Sig. , allora verrebbe meno CP_5
la stessa cessione di un credito che sarebbe stata effettuata da un soggetto privo di alcuna titolarità del diritto che cedeva, così travolgendosi sia la cessione che la stessa domanda venendo meno la legittimazione attiva della Parte_1
verso i convenuti…”), deve osservarsi - a tutto voler concedere - come il principio di non contestazione non sia un principio destinato a valere in assoluto, incontrando dei limiti oggettivi, atteso che esso non può in alcun modo operare con riferimento a fatti e circostanze che non rientrano nella sfera di conoscenza/conoscibilità della parte che sarebbe stata onerata della contestazione: in altri termini, la titolarità o meno del veicolo in capo al Sig.
[...]
non potrebbe dirsi acclarata sol perché l' non l'avrebbe contestata, CP_5 CP_2
pagina 13 di 16 trattandosi di fatto di diritto che non rientra nella sfera di conoscenza e di conoscibilità da parte dell' stesso. CP_2
Non solo.
Deve, altresì, escludersi che il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. - secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova - possa ritenersi applicabile nei casi in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge (nella concreta fattispecie, l'art. 1350 n. 4 c.c.) impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che, in tale ipotesi, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale potrebbe essere provato soltanto in via documentale.
Né può ritenersi condivisibile l'argomentazione spesa da parte appellante secondo cui la perizia conservativa di fiduciaria di contenesse un CP_9 CP_2
pacifico riconoscimento di proprietà del veicolo in capo al : invero, la CP_5
perizia in oggetto (neppure sottoscritta dall'accertatore) costituisce mero documento di parte, sprovvisto di qualsivoglia valenza confessoria, predisposto in maniera meccanizzata e precompilata, in particolare laddove si fa riferimento alla proprietà del mezzo (sezione: “da certificato di proprietà - intestatario - indirizzo - telefono - professione”), che non consente affatto di affermare che il perito fiduciario avesse visionato il libretto di circolazione o si fosse limitato piuttosto a recepire il dato per averlo appreso dal riparatore o per aver visionato l'atto di cessione del credito, tanto che le fotografie allegate alla perizia non raffigurano anche la copia del libretto di circolazione (come, invece, è prassi seguita dai periti assicurativi in casi analoghi).
*****
Il mancato accoglimento dell'appello sotto il profilo della titolarità del diritto in capo a rende del tutto superfluo l'esame degli ulteriori Parte_1
pagina 14 di 16 motivi di appello proposti, che sarebbero dipendenti, comunque, dall'accoglimento del primo motivo.
Il gravame, in definitiva, deve essere respinto con conseguente conferma (seppur con formula di rigetto, anziché di difetto di legittimazione ad agire) della sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, oggetto di impugnazione.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il rigetto dell'impugnazione comporta l'addebito in capo all'appellante delle relative spese processuali del presente grado di giudizio, previa liquidazione delle stesse, considerato il valore della controversia, tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate e del fatto che la fase istruttoria si è esaurita con le istanze in punto rinnovazione, disattese dal Tribunale, in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Al rigetto dell'impugnativa consegue, altresì, l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
rigetta l'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 172/2023 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 23.01.2023, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 11094/2019, che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
2.200,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio;
pagina 15 di 16 dichiara sussistenti, nei termini di cui in motivazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 21.03.2025
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 16 di 16