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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1234 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 11 ottobre 2024, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), quale procuratore di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(società incorporante per fusione il Controparte_1 Controparte_2
, ele.tte domiciliata in Barletta, alla via dei Mulini n. 4, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Domenico Caruso che la rappresenta e difende come da procura prodotta con la comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLANTE
E
), elett.te domiciliato in Bari, alla Controparte_3 CodiceFiscale_1 via Turati n. 4, presso lo studio dell'avv. Stefania Pacione che lo rappresenta e difende con l'avv. Giovanni Bruni come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado;
APPELLATO oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 1272/2021, pronunciata dal
Tribunale di Trani il 30 giugno 2021, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All'udienza del 11 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1272/2021 del 30 giugno 2021, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Trani ha in parte accolto la domanda proposta da dichiarato la nullità Controparte_3
parziale del contratto di conto corrente tra le parti e condannato la terza intervenuta quale procuratore del a pagare in favore Parte_1 Controparte_2 dell'attore la somma di € 16.334,48, oltre accessori e spese di lite ponendo, infine, le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico dell'istituto di credito. Ha, però, rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore, perché non provata.
In sintesi, e per quanto rileva nel presente giudizio di gravame, il Tribunale, condividendo le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato, ha: ritenuto la domanda provata dagli estratti conto depositati dall'attore che, sebbene carenti della documentazione relativa a circa due anni, consente di accertare il saldo di entrambi i periodi, depurati dalle poste illegittime, assumendo in entrambi i casi, quale dato di partenza, il c.d. saldo banca;
l'esame è stato condotto in applicazione delle condizioni negoziali ove, effettivamente, pattuite per iscritto e l'eliminazione degli addebiti frutto dell'applicazione di clausole illegittime o non convenute effettivamente dalle parti, l'eliminazione degli interessi se, per effetto di jus variandi, affetti da usura originaria, e il raccordo tra i saldi dei due separati periodi in cui il rapporto è risultato documentato, attraverso la loro sommatoria.
***
La sentenza è stata appellata da Parte_1
Premesso che il giudice di prime cure si è limitato a recepire le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio, senza pronunciarsi in ordine alla validità delle clausole contrattuali, con il primo motivo di impugnazione ha lamentato il fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata la domanda attrice sulla scorta della documentazione dalla stessa prodotta, sebbene carente di due anni di estratti conto, ciò che rende fallace ogni ricostruzione operata dal c.t.u.
Con il secondo motivo, ha contestato l'affermata ricorrenza della Parte_1
c.d. usura originaria, sia pure circoscritta ad alcuni periodi del rapporto di conto corrente, in forza di una erronea considerazione delle c.m.s.
Infine, non il terzo motivo di appello, ha dedotto che in costanza di rapporto di conto corrente, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è possibile chiedere la ripetizione di un eventuale indebito versato dal correntista, a nulla rilevando il fatto che il procuratore del con la comparsa conclusionale in primo grado, abbia CP_3 rinunciato alla domanda, limitandosi a sollecitare l'accertamento del saldo del conto, perché sprovvisto di valida procura a rinunciare alle domande proposte.
***
Il primo motivo di appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere circoscritta la doglianza, perché risulti conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dal d.lvo
149/2022.
La norma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata
(cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781). Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Il mero dissenso, non motivato, dalla motivazione spesa dal primo giudice per affermare che sulle questioni in esame si è formato il giudicato non risponde ai paramenti enunciati e comporta, sotto tale aspetto, l'inammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, l'appellante ha premesso, nella illustrazione del primo motivo di gravame ed a conclusione dello stesso, che il primo giudice non avrebbe assunto alcuna decisione in relazione ai diversi profili di nullità delle clausole contrattuali denunciati dall'attore, limitandosi acriticamente a recepire il contenuto della consulenza tecnica di ufficio, che ha rimosso dal saldo del conto le poste passive formatesi in applicazione di interessi corrispettivi ultralegali -sino alla pattuizione, in forma scritta, del tasso-, la capitalizzazione degli interessi passivi fino all'adeguamento alla delibera del CICR del
9 febbraio 2000, le commissioni di massimo scoperto non pattuite e gli effetti dell'applicazione di interessi ritenuti usurari ab origine, in dipendenza della variazione del tasso di interesse da parte della Banca.
È chiaro, però, che così facendo il Tribunale ha, in sostanza seppur implicitamente, condiviso le ragioni poste dall'attore a fondamento della domanda circa l'applicazione di clausole nulle o illegittime, che hanno costituito le premesse dei quesiti posti al consulente tecnico, che, nel rispondere, ha preso le mosse dal presupposto che alcune poste andassero eliminate per la non detta loro illegittimità.
Ebbene, l'appellante, pur avendo lamentato con un certo fondamento il fatto che il giudice non si sia pronunciato sulle eccepite nullità negoziali, non ha inteso approfondire il motivo di appello, solo abbozzato, deducendo il motivo per cui l'acritico assecondamento delle conclusioni del consulente tecnico, indirizzato sulla strada della effettiva esistenza dei vizi del contratto dal quesito, integrerebbe un errore e, quindi, perché le annotazioni espunte sarebbero, invece, giustificate. Così trasgredendo di rispettare il chiaro paradigma dell'art. 342 c.p.c., come sopra tratteggiato.
***
Ciò posto, venendo all'esame del motivo di impugnazione così come specificamente articolato va, anzitutto, chiarito che l'omessa produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo non comporta il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova.
È principio pacifico in giurisprudenza quello per cui in caso di contestazioni connesse ad un rapporto di conto corrente, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione relativa in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. Cass. 2018/n. 31187).
La Corte di legittimità ha poi precisato che nel caso in cui sia il cliente ad agire in ripetizione in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare - avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia contezza, non potendo - per
contro
- utilizzarsi il criterio del saldo zero, che trova, invece, applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la banca ad agire per il pagamento del saldo del conto (cfr., tra le tante, Cass. 2024/n. 11735; Cass. 2021/n. 19564; Cass. 2020/n. 23852).
Dunque, è certamente vero che qualora il correntista depositi solo alcuni estratti conto non adempie all'onere della prova, ma questo vale solo per la parte di rapporto non documentata e tale omissione non costituisce in termini assoluti fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti che, come anticipato, andrà condotto a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr.
Cass. 2022/n. 35979).
Perciò, del tutto legittimamente il Tribunale ha provveduto a disporre l'accertamento del dare/avere tra le parti, muovendo dal saldo del conto a debito del correntista documentato dal primo estratto conto prodotto.
Vi è, però, che nel caso di specie la carenza probatoria non concerne una sola frazione temporale del rapporto continuativa ma si colloca nel mezzo di due periodi ed assume particolare rilevanza, perché concerne ben due anni.
Il c.t.u. ha precisato, infatti, di avere rinvenuti estratti conto e scalare per il periodo tra il 7/01/1992 (data di accensione del conto corrente) e il 31/3/2016, con la eccezione della documentazione del periodo compreso tra l'1/01/2004 ed il 31/12/2005.
La lacuna, in questo caso, non può essere colmata attraverso una semplice operazione di raccordo contabile, avendo lo stesso consulente dichiarato di non disporre di elementi concreti per provvedervi, precisando di non avere “potuto inserire alcuna operazione di raccordo saldi”.
In siffatti casi non risulta corretto operare due diversi conteggi, per ciascuno dei periodi documentati, e poi procedere alla somma dei saldi, seppure muovendo dalla prima annotazione a debito del correntista per ciascun periodo.
Ciò perché la carenza probatoria -che nel caso di specie riguarda documenti che l'istituto di credito non era più tenuto a conservare perchè risalenti a più di dieci anni prima della domanda ex art. 119 TUB- ridonda a danno della parte su cui grava l'onere, ovvero il correntista, non potendo assumersi con assoluta evidenza che nel periodo non documentato sono state poste in essere operazioni che hanno rimediato agli indebiti riscontrabili nel primo periodo (cfr. Cass. 2021/n. 6478).
Di recente il giudice di legittimità ha affermato che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (cfr. Cass. 2024/n. 11735).
Tanto è accaduto nel caso di specie, poiché l'importanza del periodo non documentato e l'assenza di alcun elemento utile per operare un raccordo, non consente di individuare tra i due momenti provati con gli estratti conto un saldo intermedio suscettibile di essere epurato di eventuali annotazioni illegittime e fungere da primo saldo affidabile per il periodo successivo.
In conclusione, non si può tenere conto del saldo relativo al periodo compreso tra il
7/01/1992 ed il 31/12/2003 ma solo del successivo che va dal 1/01/2006 al 31/3/2016.
Come si evince dalla sentenza impugnata e dalla c.t.u., il saldo, già rettificato con l'eliminazione degli addebiti illegittimi e muovendo dalla prima annotazione a debito del correntista, è di € 2.084,80 a credito del in luogo di € 26.374,18 a debito), oltre CP_3 ad € 5,23, ancora a credito, a titolo di competenze per il primo trimestre 2016 (in luogo di € 1.037,79 a debito), per un totale complessivo a credito dell'appellato di € 2.090,03.
L'esposta conclusione non è intaccata dal secondo motivo di appello, che va disatteso.
Come chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni rassegnate dall'istituto di credito - rilevanti sono per il periodo dal 1/01/2006 al 31/3/2016, perché, come si è visto, per quello precedente la domanda attorea è risultata sfornita di prova, per la rilevazione dell'usura ha provveduto a fare applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia.
Per il calcolo della misura dell'intesse rilevante nell'ambito di osservazione, poi, per i trimestri dal 20 marzo 2006 e per quello dal 17 luglio 2007, il consulente non ha escluso la debenza di ogni interesse ma si è limitato ad escludere la commissione di massimo scoperto oltre fido, perché rilevata eccedente la c.d. c.m.s. soglia, con una valutazione recepita dal primo giudice e non oggetto di gravame.
Per i successivi periodi decorrenti dal 15/5/2014 e 11/7/2014 è stata rilevata l'usura originaria, derivante dall'esercizio del jus variandi da parte dell'istituto di credito, ma non già, come dedotto dall'appellante, per effetto dell'erroneo calcolo e sommatoria agli altri elementi della c.m.s., che in realtà non è mai stata considerata, bensì in ragione dell'incidenza della c.f.d., mai attinta da specifici motivi di doglianza. Sicché l'appello, sotto il profilo considerato, è risultato fuori fuoco.
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Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto.
L'attore, con la comparsa conclusionale, ha esplicitamente rinunciato alla domanda di ripetizione di indebito, dando evidenza alla rinuncia utilizzando, nelle conclusioni dell'atto, il corsivo.
Ciò nonostante, il primo giudice, errando, non ha colto la rinuncia e pronunciato la condanna dell'appellante a pagare in favore del il saldo attivo del conto. CP_3
Alcuna rilevanza può assumere l'asserita carenza di potere del procuratore dell'appellato a rinunciare alle domande, posto che, a ben vedere, non si è affatto in presenza di una rinuncia ma di una mera rideterminazione della pretesa inizialmente azionata, circoscritta nella richiesta di determinazione del saldo, di cui non è stato sollecitato il pagamento.
Il motivo va accolto solo sotto il profilo considerato, che rileva quale errore del
Tribunale, e non anche in dipendenza del fatto che l'attore avrebbe formulato una domanda di condanna, inammissibile. Perché, in realtà, la giurisprudenza è pervenuta ad ammettere la ripetibilità a conto aperto dei versamenti di natura solutoria (cfr. Cass.
2024/n. 13586; Cass. 2024/n. 4214).
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L'accoglimento, ancorchè parziale, dell'appello impone l'adozione di un nuovo regolamento delle spese di lite, alla luce dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass.
2019/n. 27606).
Queste graveranno sull'appellante, che in sostanza è soccombente posto che è rimasta accertata l'applicazione di condizioni illegittime al conto e l'accoglimento dell'impugnazione si è risolta nella sola rideterminazione del saldo dello stesso, con la rimozione di annotazioni di circa 30.000,00 euro a beneficio dell'appellato.
Non incide sull'esito complessivo della lite l'accoglimento del terzo motivo di appello, diretto a rimediare ad un errore del Tribunale, non indotto dal che aveva CP_3
rinunciato alla domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio saranno liquidate in relazione al valore della lite, ricavabile per l'appunto dalle differenze tra il saldo banca e quello rettificato accertato dal consulente di ufficio e recepito in sentenza, quindi per le cause tra € 26.001 ed €
52.000,00, sulla scorta dei parametri medi del d.m. 147/2022, nella misura di cui al dispositivo. Fermo restando che i compensi per il primo grado restano liquidati nell'ammontare di cui in sentenza, posto che l'appellato non ne ha contestata la determinazione inferiore ai criteri enunciati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1272/2021 del Tribunale di Trani del 30 giugno 2021, pubblicata in pari data rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n. 1000/10379 al 31 marzo 2016 era di € 2.090,03 a credito del correntista;
• Condanna quale procuratore del alla Parte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di CP_3
che liquida, per il primo grado, in € 786,00 per spese ed € 3.235,00 per
[...] compenso di avvocato, e, per il secondo grado, in € 9.991,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE