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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1703 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P. IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
o .F. Parte_1
) e (C.F. , CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 li aria C presso il loro studio in Verona, Via Olanda n. 19 e domicilio digitale come da indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
difesa rko Bruni con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Corte Pancaldo n. 70 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa Avv. Arturo Lanza con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Vicolo Ghiaia n. 7 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1521/2022 pubblicata in data 12 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: In via principale e nel merito
1) In accoglimento delle causali descritte all'interno del presente atto di citazione in appello, riformare la sentenza n. 1521/2022, n. 4699/2018 R.G. emessa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, pubblicata in data 12.8.2022 notificata all'appellante il 30.8.2022;
2) Rigettare, per l'effetto, tutte le domande svolte dalla società e dalla società Controparte_1 [...] nei confronti dell'appellante, poiché totalmente infondate, in fatto ed in diritto, accertandosi e Pt_3 arandosi, di conseguenza, come nulla ed alcunché sia minimamente dovuto da “ e dai Parte_1 soci personalmente in favore delle medesime parti appellate in dipendenza di ogni e q tanza evocata in causa. In via subordinata, sempre nel merito:
3) Nell'ipotesi in cui si accertasse come l'eliminazione dei vizi non fosse possibile, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1659 e 1668 c.c. e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1 alla rimozione dell'impianto di riscaldamento a radianti di cui alla narrativa, ed all acconti versati dall'opponente in ragione di tale lavorazione, anche a mezzo di quantificazione economica, ai sensi dell'art. 1657 c.c.
4) In ogni caso accertare e dichiarare come più alcunché sia dovuto da parte di nei confronti di Pt_1 in ragione del rapporto dedotto in narrativa. CP_1
Nei confronti di ec: 5) accertarsi che oc. 9 (denominato calcoli termici) dimesso in primo grado da iporta dati CP_2 difformi rispetto allo stato dei luoghi oggetto di causa, quanto all'altezza del ondotto da (8 metri anziché 11 metri), e riporta valori delle dispersioni difformi rispetto alla tipologia Parte_1 dell'impianto installato (220/230 Kw, anziché 170Kw); CP_3
2 6) accertare che il progetto as built depositato da presso il Comune di Pescantina (VR), CP_2
e prodotto in questo processo in primo grado sub doc. 15, è difforme allo stato dei luoghi di cui è causa, e quindi alla modalità di installazione dell'impianto di riscaldamento ad irraggiamento;
7) dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera professionale, ai sensi dell'art. 2236, e del combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c. stipulato da con del 25.11.2015 e Parte_1 CP_2 per l'effetto condannarsi alla ripetizione della somma di € 5.512,50= al netto dell'IVA Parte_3 corrisposta da atture n. 14 – 41/2016 e n. 3/2017 prodotte da Parte_1 CP_2 sub docc.
[...] certarsi in capo ad una responsabilità in via solidale con quanto CP_2 Controparte_1 alla presenza dei vizi affliggenti l'oggetto del rapporto contrattuale qui dedotto, e per l'effetto condannarsi
in solido con a sostenere le spese necessarie all'eliminazione dei vizi, CP_2 Controparte_1
2236, e del co egli artt. 2226 e 1668 c.c..
In ogni caso: 9) Rifondere spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. 10.3.2014, n. 55, ad I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge. In via istruttoria 10) Disporsi C.T.U. tecnico-contabile a mezzo della quale il designando ausiliario del Giudice determini la sussistenza dei vizi, ai sensi dell'art. 1667 c.c., sì come rilevati e documentati in narrativa, la possibilità di eliminarli, e quantifichi il valore complessivo dell'opera oggetto del contratto di appalto”.
Per la parte appellata : Controparte_1
"nel merito Respingersi l'appello proposto da e da onché Parte_1 Parte_1 Pt_2
l'istanza di sospensiva siccome infondati e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza n.
[...]
RG 4699/2018 –Rep. 3048/2022 del 12.08.2022 del Tribunale di Verona. In ogni caso condannarsi la società nonché i signori Parte_1 [...]
e soci in n esponsabili, in p Pt_1 Parte_4
e tutti in solido tra loro, a pagare a favore della società euro 18.304,78 oltre ad CP_1 interessi moratori (D.lgs 231/2002) dalla domanda egali liquidate in decreto pari ad euro 145,50 per esborsi ed euro 828,00 per compenso e rimborso forfettario oltre IVA se dovuta e CPA oltre alle spese legali liquidate in sentenza di I grado ed oltre alle spese di II grado oltre ad una somma ritenuta equa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 cpc per aver agito in appello in mala fede ed in modo temerario. In via istruttoria Accogliersi le istanze istruttorie già formalizzate nelle memorie ex art. 183 VI cpc n° 2 e 3 che ivi devono intendersi integralmente trascritte e respingersi quelle avverse. In ogni caso Compenso e spese di lite di I grado e di appello integralmente rifuse. Si allega l'atto di citazione in appello ed il fascicolo di parte di primo grado in formato telematico. Ai fini della sospensiva si dimette: SUB A) Visure ipocatastali appellanti;
SUB B) ”. Controparte_4
3 Per la parte appellata CP_2
"Dichiararsi inammissibile l'appello proposto da e e, in Parte_1 Parte_1 Parte_4 subordine, dichiararsi infondato e respingersi il gravame e confermarsi la sentenza impugnata del Tribunale di Verona. In subordine, per la non creduta ipotesi di ritenuta tempestività e, quindi, ammissibilità, procedibilità e proponibilità delle domande proposte da nei confronti di respingersi tali domande perché Pt_1 CP_2 infondate o dichiararsi tali domande prescritte o decaduta dal diritto di proporle. Pt_1
Con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, olt ese generali, IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_1
n le Parte_2
o il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1485/2018 emesso in favore di er l'importo di € 18.304,78 oltre interessi moratori Controparte_1
e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata dalla ingiungente in forza della fattura n. 104/18 a saldo di lavori attinenti alla realizzazione di un impianto di riscaldamento presso la porzione immobiliare ove l'opponente società svolgeva la propria attività produttiva e per i quali erano stati versati acconti sino all'ammontare di € 50.000,00
A sostegno dell'atto oppositivo, gli ingiunti, deducevano la sussistenza di vizi di funzionamento dell'impianto meglio individuati nel sottodimensionamento di esso per garantire una temperatura di almeno 18° in tutta l'area produttiva, nell'impossibilità di raggiungere una temperatura ambientale ideale anche mantenendo in funzione l'impianto oltre le otto ore giornaliere di lavoro ed attivandolo prima dell'orario di apertura dell'azienda.
Gli stessi riferivano inoltre una palese difformità tra la modalità con cui era stato installato l'impianto rispetto al progetto redatto da CP_2
Ritualmente costituitasi in giudizio la creditrice opposta contestava ogni avverso assunto, preliminarmente eccependo la decadenza dal termine per la denuncia dei vizi, negando l'argomentazione attorea secondo la quale la stessa avrebbe riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati e comunque attribuendo la difformità nell'installazione dell'impianto, rispetto al progetto iniziale, alla presenza di un carroponte utilizzato da CP_5 inizialmente non previsto.
La hiedeva in ogni caso l'estensione del contraddittorio nei Controparte_1 co che aveva predisposto il progetto dell'impianto CP_2 di riscaldamento, nonch che lo aveva fornito, al fine di Controparte_6 essere da esse manlevata in ip
4 Ritualmente costituitesi, autorizzatane la chiamata in giudizio, le terze chiamate resistevano per quanto di rispettiva ragione alle avverse domande.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali dimesse da tutte le parti contendenti ed assunzione di prove orali, respinta ogni ulteriore istanza di prova.
Con sentenza n. 1521/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“….
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1485/2018 del 17.04.2018 del Tribunale di Verona (ricorso n. 2082/2018 R.G.);
2. rigetta le ulteriori domande degli opponenti nei confronti di Controparte_1
3. rigetta in quanto inammissibili le domande degli opponenti CP_2
4. condanna gli opponenti in perso ppresentante Parte_1 pro tempore, dell'opposta , in Parte_1 Parte_5 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
5. condanna gli opponenti in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e al pagamento in favore della terza chiamata , Parte_1 Parte_5 CP_2 in persona e pore, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
6. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_6 di lite, che si liquida 355,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
7. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti”.
Hanno interposto tempestivo appello avverso detta statuizione
[...]
Parte_1 Parte_1 Parte_2
• Erronea valutazione dei fatti e del coacervo probatorio. Inidoneità motivazionale (primo motivo);
• Omessa statuizione su ulteriori domande introdotte in giudizio (secondo motivo);
• Incoerente diniego della sollecitata CTU ed erronea quantificazione del danno (terzo motivo);
• Erronea declaratoria di inammissibilità delle domande proposte nei confronti di (quarto ed ultimo motivo). CP_2
5 Si sono ritualmente costituite anche nel presente grado di giudizio
[...] per resistere all'avverso appello, previa Controparte_7
Disattesa con decreto presidenziale inaudita altera parte del 29 settembre 2022 l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della statuizione impugnata e confermato il rigetto dell'inibitoria con ordinanza collegiale a seguito di instaurazione del contraddittorio, la causa successivamente tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Nondimeno si osserva come il gravame superi il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., esplicitando i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò rilevato il proposto gravame non risulta tuttavia meritevole di accoglimento, risultando la ratio decidendi adottata coerente e logica, ancorché sufficientemente motivata, nella sancita decadenza a mente dell'art. 1667 c.c. della per far valere i vizi Parte_1 relativamente alle opere eseguite da Controparte_1
Infondato è il primo motivo di appello mediante il quale la suddetta committente, odierna appellante, assume una perplessa valutazione del materiale istruttorio e, segnatamente, l'omessa valorizzazione del riferito riconoscimento dei vizi delle opere da parte di come si evincerebbe dalla comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 dimessa in primo grado da quest'ultima.
Contrariamente a quanto agitato dalla una integrale, coordinata e Parte_1 contestualizzata lettura del contenuto difensivo della convenuta opposta con gli atti di causa, consente in effetti, in modo inequivoco, di riscontrare come le espressioni riportate, rinvenibili a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, costituiscano, da parte di la mera trascrizione Controparte_1 della prospettazione attorea, della qu ll'atto viene fornita analitica e rigorosa contestazione.
6 Alcun impegno dell'appaltatore alla eliminazione dei pretesi vizi è dunque rinvenibile nella fattispecie, come del resto espressamente riportato proprio nella richiamata missiva a firma dell'Avv. Scarni, legale della datata 30 settembre 2017 (in seguito Parte_1 oggetto di approfondimenti), ferma che Controparte_1 non ebbe ad adoperarsi per eliminare le difformità presenti nelle opere installate.
Quest'ultima, del resto, ha incentrato le sue difese in particolare sulla negazione di un riconoscimento operoso, evidenziando piuttosto che il legale rappresentante della società ebbe effettivamente a recarsi presso la sede della non per prendere Parte_1 cognizione dei vizi e porvi conseguente r uanto sostenuto dall'appellante, ma per rivendicare il pagamento del saldo della fattura azionata monitoriamente.
L'impresa appaltatrice ha quindi avuto modo di rendere giudizialmente valutabile, offrendone supporto probatorio, che al momento della consegna del consuntivo di quanto dovuto a saldo dalla el mese di settembre 2017, la stessa non avesse Parte_1 rilevato alcuna prob , salvo in seguito contestare la mera eccessività dei consumi.
Vi è evidenza in atti (e costituisce comunque una circostanza incontestata di giudizio) che l'impianto sia stato posto in funzione a fine 2016, successivamente alla attivazione della somministrazione del gas, ovvero il 14 novembre 2016 e che il legale Pt_6 rappresentante della ebbe a consegnare la fa 104/17 Controparte_1 azionata in via monitoria nel mese di settembre 2017.
La denuncia dei vizi avvenuta in data 30 novembre 2017 con la già richiamata PEC del legale di fiducia della a fronte della suddetta accensione dell'impianto Parte_1 risalente ad oltre un sa missiva si fa riferimento al mese di dicembre 2016), non può che essere considerata oggettivamente fuori termine.
A nulla rileva, in assenza di validi supporti istruttori di riscontro, il richiamo ivi contenuto a non meglio precisate contestazioni che sarebbero stata già tempestivamente sollevate alla appaltatrice atteso peraltro che la denuncia dei vizi, quantunque scevra da formalità, necessita comunque di prova di essere stata eseguita e tempestivamente giunta nella conoscenza dell'appaltatore, come tuttavia non ricorre nella fattispecie.
La tardività della denuncia appare da una diversa angolazione sussistere anche volendo accedere alla tesi di parte appellante secondo la quale essa andrebbe ricondotta al colloquio che le parti intrattennero dopo circa quindici giorni dalla consegna della menzionata fattura a saldo del settembre 2017 posto, come detto, che l'impianto ebbe ad entrare in funzione svariati mesi prima senza che la committente obiettasse alcunché.
7 Lo stesso Arch. Direttore dei Lavori, appare significativo sottolineare, ha CP_8 peraltro avuto modo di precisare, in tal modo confortando gli assunti che precedono, l'avvenuto collaudo dell'impianto nel mese di novembre 2016.
Non vi è dunque motivo per dissentire dal convincimento raggiunto in prime cure laddove le argomentazioni di secondo le quali l'odierna appellata avrebbe Parte_1 attuato un riconosci no integrare unilaterali allegazioni di parte, rimaste sprovviste di prova;
né risulta possibile pervenire ad una diversa conclusione essendo le circostanze riferite in tal senso dall'appellante, ove venissero effettivamente provate, riconducibili, al più, a mere istruzioni dell'appaltatore sull'utilizzo dell'impianto per una ottimizzazione della resa, non sussumibili, come invece argomentato, nella volontà ricognitiva di problematiche di esso.
E' appena il caso di sottolineare sul punto, inoltre, che la mera conoscenza dei vizi non equivarrebbe in ogni caso a riconoscimento di essi.
Sott'altro profilo, come invece preteso dalla difesa dell'appellante, non assume certo rilevanza ai pretesi fini ricognitivi dei vizi da parte dell'impresa appaltatrice, la relazione a firma della datata 8 luglio 2019 (doc. 12 fascicolo di primo grado di parte CP_3 appellante); re stata, la stessa, predisposta nel tentativo di pervenire ad una soluzione extragiudiziale della vertenza sia comunque per non essere soggettivamente riferibile alle odierne parti appellate, che non la hanno invero sottoscritta, né, comunque, per essere stata in qualche modo dalle stesse condivisa nei contenuti.
Tale elaborato, in ogni caso, non appare comunque convalidare le prospettazioni della committente.
Nondimeno infondato è il secondo motivo di appello con il quale viene denunciata una inattività decisoria riguardo ad ulteriori domande che si assumono in via di riconvenzione introdotte in causa, risultando esse assorbite dalla pronuncia di decadenza e dunque non valutabili in quanto attinenti ai vizi lamentati per i quali l'azione non poteva essere promossa.
In ogni caso inconferente risulta essere il dedotto malgoverno dell'art. 1659 c.c. che l'appellante imputa al Decidente di prime cure atteso che dalla istruttoria appare acclarata la circostanza secondo la quale fu in effetti proprio la committente a richiedere al momento della installazione dell'impianto che venisse utilizzato il carroponte inizialmente non previsto, così da sussumere la fattispecie in una diversa cornice giuridica.
La stessa a ben considerare, per il tramite della Direzione dei Lavori Parte_1 ha manif acquisizione di un'opera parzialmente difforme rispetto a quanto progettato da circostanze che hanno trovato pieno riscontro CP_2 probatorio.
8 Ne consegue la riconducibilità del caso che occupa nell'alveo applicativo dell'art. 1661 c.c. e dunque la legittimità della pretesa creditoria azionata e pertanto riconosciuta nella sentenza gravata.
Analogamente destituita di fondamento si manifesta la censura di cui al terzo motivo di appello, proposta avverso il diniego della CTU, che tuttavia la stessa appellante consente di tacciare come esplorativa e dunque inammissibile.
Ove ammessa essa risulterebbe non finalizzata ad assurgere a strumento di valutazione dei fatti, bensì protesa a far entrare in giudizio nuovi elementi che la stessa appellante ben avrebbe potuto e dovuto invece dedurre e provare.
Anche la quantificazione del credito ingiunto, infine, così da poter essere respinto il quarto ed ultimo motivo di appello, trova rigoroso riscontro nella documentazione in atti (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata e nelle Controparte_1 acquisite prove narrative, che non pongono in dub favore della appaltatrice.
Quanto alla contestazione, altresì contenuta nel motivo di gravame in disamina, relativa all'accoglimento della eccezione proposta da n relazione alla tardività delle CP_2 domande che quest'ultima assume essere st suoi confronti, non può non essere rilevato che l'appellante avrebbe in effetti dovuto sin dall'introduzione del giudizio di opposizione (e non come tardivamente effettuato con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) contestare la difformità dell'impianto rispetto al progetto (con nastri riscaldanti paralleli in luogo di quelli a forma di cavallo), non trovando infatti esse causa dalle difese della terza chiamata. CP_2
In ragione del rapporto contrattuale diretto tra la la Controparte_9 CP_2 la prima avrebbe quindi dovuto sin dall'atto di opposizione formulare le relative domande nei confronti della seconda contestando l'inidoneità dell'opera a riscaldare il capannone, fermo restando il difetto assoluto di prova di una responsabilità di quest'ultima per le rilevate difformità dell'installazione dell'impianto.
La sentenza impugnata, per quanto argomentato, appare per l'effetto meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Gli appellanti in solido, in ragione della soccombenza devono essere condannati alla refusione delle spese di lite del grado in favore di ciascuna parte appellata nella misura che si liquida sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 18.304,78) applicati, i parametri medi tenuto conto delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
9 A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico degli appellanti in solido trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello riunite n. 1703 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da
[...]
, Parte_1 Parte_1 Parte_2
[...] Controparte_1 CP_2 entenz 2 Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA Parte_1
e in solido alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 fav Controparte_7 che liquid
[...]
e IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché
[...]
e Parte_1 Parte_2 or unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia 18 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
10
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1703 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P. IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
o .F. Parte_1
) e (C.F. , CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 li aria C presso il loro studio in Verona, Via Olanda n. 19 e domicilio digitale come da indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
difesa rko Bruni con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Corte Pancaldo n. 70 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa Avv. Arturo Lanza con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Vicolo Ghiaia n. 7 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1521/2022 pubblicata in data 12 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: In via principale e nel merito
1) In accoglimento delle causali descritte all'interno del presente atto di citazione in appello, riformare la sentenza n. 1521/2022, n. 4699/2018 R.G. emessa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, pubblicata in data 12.8.2022 notificata all'appellante il 30.8.2022;
2) Rigettare, per l'effetto, tutte le domande svolte dalla società e dalla società Controparte_1 [...] nei confronti dell'appellante, poiché totalmente infondate, in fatto ed in diritto, accertandosi e Pt_3 arandosi, di conseguenza, come nulla ed alcunché sia minimamente dovuto da “ e dai Parte_1 soci personalmente in favore delle medesime parti appellate in dipendenza di ogni e q tanza evocata in causa. In via subordinata, sempre nel merito:
3) Nell'ipotesi in cui si accertasse come l'eliminazione dei vizi non fosse possibile, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1659 e 1668 c.c. e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1 alla rimozione dell'impianto di riscaldamento a radianti di cui alla narrativa, ed all acconti versati dall'opponente in ragione di tale lavorazione, anche a mezzo di quantificazione economica, ai sensi dell'art. 1657 c.c.
4) In ogni caso accertare e dichiarare come più alcunché sia dovuto da parte di nei confronti di Pt_1 in ragione del rapporto dedotto in narrativa. CP_1
Nei confronti di ec: 5) accertarsi che oc. 9 (denominato calcoli termici) dimesso in primo grado da iporta dati CP_2 difformi rispetto allo stato dei luoghi oggetto di causa, quanto all'altezza del ondotto da (8 metri anziché 11 metri), e riporta valori delle dispersioni difformi rispetto alla tipologia Parte_1 dell'impianto installato (220/230 Kw, anziché 170Kw); CP_3
2 6) accertare che il progetto as built depositato da presso il Comune di Pescantina (VR), CP_2
e prodotto in questo processo in primo grado sub doc. 15, è difforme allo stato dei luoghi di cui è causa, e quindi alla modalità di installazione dell'impianto di riscaldamento ad irraggiamento;
7) dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera professionale, ai sensi dell'art. 2236, e del combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c. stipulato da con del 25.11.2015 e Parte_1 CP_2 per l'effetto condannarsi alla ripetizione della somma di € 5.512,50= al netto dell'IVA Parte_3 corrisposta da atture n. 14 – 41/2016 e n. 3/2017 prodotte da Parte_1 CP_2 sub docc.
[...] certarsi in capo ad una responsabilità in via solidale con quanto CP_2 Controparte_1 alla presenza dei vizi affliggenti l'oggetto del rapporto contrattuale qui dedotto, e per l'effetto condannarsi
in solido con a sostenere le spese necessarie all'eliminazione dei vizi, CP_2 Controparte_1
2236, e del co egli artt. 2226 e 1668 c.c..
In ogni caso: 9) Rifondere spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. 10.3.2014, n. 55, ad I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge. In via istruttoria 10) Disporsi C.T.U. tecnico-contabile a mezzo della quale il designando ausiliario del Giudice determini la sussistenza dei vizi, ai sensi dell'art. 1667 c.c., sì come rilevati e documentati in narrativa, la possibilità di eliminarli, e quantifichi il valore complessivo dell'opera oggetto del contratto di appalto”.
Per la parte appellata : Controparte_1
"nel merito Respingersi l'appello proposto da e da onché Parte_1 Parte_1 Pt_2
l'istanza di sospensiva siccome infondati e, per l'effetto, confermarsi la Sentenza n.
[...]
RG 4699/2018 –Rep. 3048/2022 del 12.08.2022 del Tribunale di Verona. In ogni caso condannarsi la società nonché i signori Parte_1 [...]
e soci in n esponsabili, in p Pt_1 Parte_4
e tutti in solido tra loro, a pagare a favore della società euro 18.304,78 oltre ad CP_1 interessi moratori (D.lgs 231/2002) dalla domanda egali liquidate in decreto pari ad euro 145,50 per esborsi ed euro 828,00 per compenso e rimborso forfettario oltre IVA se dovuta e CPA oltre alle spese legali liquidate in sentenza di I grado ed oltre alle spese di II grado oltre ad una somma ritenuta equa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 cpc per aver agito in appello in mala fede ed in modo temerario. In via istruttoria Accogliersi le istanze istruttorie già formalizzate nelle memorie ex art. 183 VI cpc n° 2 e 3 che ivi devono intendersi integralmente trascritte e respingersi quelle avverse. In ogni caso Compenso e spese di lite di I grado e di appello integralmente rifuse. Si allega l'atto di citazione in appello ed il fascicolo di parte di primo grado in formato telematico. Ai fini della sospensiva si dimette: SUB A) Visure ipocatastali appellanti;
SUB B) ”. Controparte_4
3 Per la parte appellata CP_2
"Dichiararsi inammissibile l'appello proposto da e e, in Parte_1 Parte_1 Parte_4 subordine, dichiararsi infondato e respingersi il gravame e confermarsi la sentenza impugnata del Tribunale di Verona. In subordine, per la non creduta ipotesi di ritenuta tempestività e, quindi, ammissibilità, procedibilità e proponibilità delle domande proposte da nei confronti di respingersi tali domande perché Pt_1 CP_2 infondate o dichiararsi tali domande prescritte o decaduta dal diritto di proporle. Pt_1
Con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, olt ese generali, IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_1
n le Parte_2
o il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1485/2018 emesso in favore di er l'importo di € 18.304,78 oltre interessi moratori Controparte_1
e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata dalla ingiungente in forza della fattura n. 104/18 a saldo di lavori attinenti alla realizzazione di un impianto di riscaldamento presso la porzione immobiliare ove l'opponente società svolgeva la propria attività produttiva e per i quali erano stati versati acconti sino all'ammontare di € 50.000,00
A sostegno dell'atto oppositivo, gli ingiunti, deducevano la sussistenza di vizi di funzionamento dell'impianto meglio individuati nel sottodimensionamento di esso per garantire una temperatura di almeno 18° in tutta l'area produttiva, nell'impossibilità di raggiungere una temperatura ambientale ideale anche mantenendo in funzione l'impianto oltre le otto ore giornaliere di lavoro ed attivandolo prima dell'orario di apertura dell'azienda.
Gli stessi riferivano inoltre una palese difformità tra la modalità con cui era stato installato l'impianto rispetto al progetto redatto da CP_2
Ritualmente costituitasi in giudizio la creditrice opposta contestava ogni avverso assunto, preliminarmente eccependo la decadenza dal termine per la denuncia dei vizi, negando l'argomentazione attorea secondo la quale la stessa avrebbe riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati e comunque attribuendo la difformità nell'installazione dell'impianto, rispetto al progetto iniziale, alla presenza di un carroponte utilizzato da CP_5 inizialmente non previsto.
La hiedeva in ogni caso l'estensione del contraddittorio nei Controparte_1 co che aveva predisposto il progetto dell'impianto CP_2 di riscaldamento, nonch che lo aveva fornito, al fine di Controparte_6 essere da esse manlevata in ip
4 Ritualmente costituitesi, autorizzatane la chiamata in giudizio, le terze chiamate resistevano per quanto di rispettiva ragione alle avverse domande.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali dimesse da tutte le parti contendenti ed assunzione di prove orali, respinta ogni ulteriore istanza di prova.
Con sentenza n. 1521/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“….
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1485/2018 del 17.04.2018 del Tribunale di Verona (ricorso n. 2082/2018 R.G.);
2. rigetta le ulteriori domande degli opponenti nei confronti di Controparte_1
3. rigetta in quanto inammissibili le domande degli opponenti CP_2
4. condanna gli opponenti in perso ppresentante Parte_1 pro tempore, dell'opposta , in Parte_1 Parte_5 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
5. condanna gli opponenti in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e al pagamento in favore della terza chiamata , Parte_1 Parte_5 CP_2 in persona e pore, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
6. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_6 di lite, che si liquida 355,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
7. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti”.
Hanno interposto tempestivo appello avverso detta statuizione
[...]
Parte_1 Parte_1 Parte_2
• Erronea valutazione dei fatti e del coacervo probatorio. Inidoneità motivazionale (primo motivo);
• Omessa statuizione su ulteriori domande introdotte in giudizio (secondo motivo);
• Incoerente diniego della sollecitata CTU ed erronea quantificazione del danno (terzo motivo);
• Erronea declaratoria di inammissibilità delle domande proposte nei confronti di (quarto ed ultimo motivo). CP_2
5 Si sono ritualmente costituite anche nel presente grado di giudizio
[...] per resistere all'avverso appello, previa Controparte_7
Disattesa con decreto presidenziale inaudita altera parte del 29 settembre 2022 l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della statuizione impugnata e confermato il rigetto dell'inibitoria con ordinanza collegiale a seguito di instaurazione del contraddittorio, la causa successivamente tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Nondimeno si osserva come il gravame superi il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., esplicitando i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò rilevato il proposto gravame non risulta tuttavia meritevole di accoglimento, risultando la ratio decidendi adottata coerente e logica, ancorché sufficientemente motivata, nella sancita decadenza a mente dell'art. 1667 c.c. della per far valere i vizi Parte_1 relativamente alle opere eseguite da Controparte_1
Infondato è il primo motivo di appello mediante il quale la suddetta committente, odierna appellante, assume una perplessa valutazione del materiale istruttorio e, segnatamente, l'omessa valorizzazione del riferito riconoscimento dei vizi delle opere da parte di come si evincerebbe dalla comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 dimessa in primo grado da quest'ultima.
Contrariamente a quanto agitato dalla una integrale, coordinata e Parte_1 contestualizzata lettura del contenuto difensivo della convenuta opposta con gli atti di causa, consente in effetti, in modo inequivoco, di riscontrare come le espressioni riportate, rinvenibili a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, costituiscano, da parte di la mera trascrizione Controparte_1 della prospettazione attorea, della qu ll'atto viene fornita analitica e rigorosa contestazione.
6 Alcun impegno dell'appaltatore alla eliminazione dei pretesi vizi è dunque rinvenibile nella fattispecie, come del resto espressamente riportato proprio nella richiamata missiva a firma dell'Avv. Scarni, legale della datata 30 settembre 2017 (in seguito Parte_1 oggetto di approfondimenti), ferma che Controparte_1 non ebbe ad adoperarsi per eliminare le difformità presenti nelle opere installate.
Quest'ultima, del resto, ha incentrato le sue difese in particolare sulla negazione di un riconoscimento operoso, evidenziando piuttosto che il legale rappresentante della società ebbe effettivamente a recarsi presso la sede della non per prendere Parte_1 cognizione dei vizi e porvi conseguente r uanto sostenuto dall'appellante, ma per rivendicare il pagamento del saldo della fattura azionata monitoriamente.
L'impresa appaltatrice ha quindi avuto modo di rendere giudizialmente valutabile, offrendone supporto probatorio, che al momento della consegna del consuntivo di quanto dovuto a saldo dalla el mese di settembre 2017, la stessa non avesse Parte_1 rilevato alcuna prob , salvo in seguito contestare la mera eccessività dei consumi.
Vi è evidenza in atti (e costituisce comunque una circostanza incontestata di giudizio) che l'impianto sia stato posto in funzione a fine 2016, successivamente alla attivazione della somministrazione del gas, ovvero il 14 novembre 2016 e che il legale Pt_6 rappresentante della ebbe a consegnare la fa 104/17 Controparte_1 azionata in via monitoria nel mese di settembre 2017.
La denuncia dei vizi avvenuta in data 30 novembre 2017 con la già richiamata PEC del legale di fiducia della a fronte della suddetta accensione dell'impianto Parte_1 risalente ad oltre un sa missiva si fa riferimento al mese di dicembre 2016), non può che essere considerata oggettivamente fuori termine.
A nulla rileva, in assenza di validi supporti istruttori di riscontro, il richiamo ivi contenuto a non meglio precisate contestazioni che sarebbero stata già tempestivamente sollevate alla appaltatrice atteso peraltro che la denuncia dei vizi, quantunque scevra da formalità, necessita comunque di prova di essere stata eseguita e tempestivamente giunta nella conoscenza dell'appaltatore, come tuttavia non ricorre nella fattispecie.
La tardività della denuncia appare da una diversa angolazione sussistere anche volendo accedere alla tesi di parte appellante secondo la quale essa andrebbe ricondotta al colloquio che le parti intrattennero dopo circa quindici giorni dalla consegna della menzionata fattura a saldo del settembre 2017 posto, come detto, che l'impianto ebbe ad entrare in funzione svariati mesi prima senza che la committente obiettasse alcunché.
7 Lo stesso Arch. Direttore dei Lavori, appare significativo sottolineare, ha CP_8 peraltro avuto modo di precisare, in tal modo confortando gli assunti che precedono, l'avvenuto collaudo dell'impianto nel mese di novembre 2016.
Non vi è dunque motivo per dissentire dal convincimento raggiunto in prime cure laddove le argomentazioni di secondo le quali l'odierna appellata avrebbe Parte_1 attuato un riconosci no integrare unilaterali allegazioni di parte, rimaste sprovviste di prova;
né risulta possibile pervenire ad una diversa conclusione essendo le circostanze riferite in tal senso dall'appellante, ove venissero effettivamente provate, riconducibili, al più, a mere istruzioni dell'appaltatore sull'utilizzo dell'impianto per una ottimizzazione della resa, non sussumibili, come invece argomentato, nella volontà ricognitiva di problematiche di esso.
E' appena il caso di sottolineare sul punto, inoltre, che la mera conoscenza dei vizi non equivarrebbe in ogni caso a riconoscimento di essi.
Sott'altro profilo, come invece preteso dalla difesa dell'appellante, non assume certo rilevanza ai pretesi fini ricognitivi dei vizi da parte dell'impresa appaltatrice, la relazione a firma della datata 8 luglio 2019 (doc. 12 fascicolo di primo grado di parte CP_3 appellante); re stata, la stessa, predisposta nel tentativo di pervenire ad una soluzione extragiudiziale della vertenza sia comunque per non essere soggettivamente riferibile alle odierne parti appellate, che non la hanno invero sottoscritta, né, comunque, per essere stata in qualche modo dalle stesse condivisa nei contenuti.
Tale elaborato, in ogni caso, non appare comunque convalidare le prospettazioni della committente.
Nondimeno infondato è il secondo motivo di appello con il quale viene denunciata una inattività decisoria riguardo ad ulteriori domande che si assumono in via di riconvenzione introdotte in causa, risultando esse assorbite dalla pronuncia di decadenza e dunque non valutabili in quanto attinenti ai vizi lamentati per i quali l'azione non poteva essere promossa.
In ogni caso inconferente risulta essere il dedotto malgoverno dell'art. 1659 c.c. che l'appellante imputa al Decidente di prime cure atteso che dalla istruttoria appare acclarata la circostanza secondo la quale fu in effetti proprio la committente a richiedere al momento della installazione dell'impianto che venisse utilizzato il carroponte inizialmente non previsto, così da sussumere la fattispecie in una diversa cornice giuridica.
La stessa a ben considerare, per il tramite della Direzione dei Lavori Parte_1 ha manif acquisizione di un'opera parzialmente difforme rispetto a quanto progettato da circostanze che hanno trovato pieno riscontro CP_2 probatorio.
8 Ne consegue la riconducibilità del caso che occupa nell'alveo applicativo dell'art. 1661 c.c. e dunque la legittimità della pretesa creditoria azionata e pertanto riconosciuta nella sentenza gravata.
Analogamente destituita di fondamento si manifesta la censura di cui al terzo motivo di appello, proposta avverso il diniego della CTU, che tuttavia la stessa appellante consente di tacciare come esplorativa e dunque inammissibile.
Ove ammessa essa risulterebbe non finalizzata ad assurgere a strumento di valutazione dei fatti, bensì protesa a far entrare in giudizio nuovi elementi che la stessa appellante ben avrebbe potuto e dovuto invece dedurre e provare.
Anche la quantificazione del credito ingiunto, infine, così da poter essere respinto il quarto ed ultimo motivo di appello, trova rigoroso riscontro nella documentazione in atti (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata e nelle Controparte_1 acquisite prove narrative, che non pongono in dub favore della appaltatrice.
Quanto alla contestazione, altresì contenuta nel motivo di gravame in disamina, relativa all'accoglimento della eccezione proposta da n relazione alla tardività delle CP_2 domande che quest'ultima assume essere st suoi confronti, non può non essere rilevato che l'appellante avrebbe in effetti dovuto sin dall'introduzione del giudizio di opposizione (e non come tardivamente effettuato con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) contestare la difformità dell'impianto rispetto al progetto (con nastri riscaldanti paralleli in luogo di quelli a forma di cavallo), non trovando infatti esse causa dalle difese della terza chiamata. CP_2
In ragione del rapporto contrattuale diretto tra la la Controparte_9 CP_2 la prima avrebbe quindi dovuto sin dall'atto di opposizione formulare le relative domande nei confronti della seconda contestando l'inidoneità dell'opera a riscaldare il capannone, fermo restando il difetto assoluto di prova di una responsabilità di quest'ultima per le rilevate difformità dell'installazione dell'impianto.
La sentenza impugnata, per quanto argomentato, appare per l'effetto meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Gli appellanti in solido, in ragione della soccombenza devono essere condannati alla refusione delle spese di lite del grado in favore di ciascuna parte appellata nella misura che si liquida sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 18.304,78) applicati, i parametri medi tenuto conto delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
9 A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico degli appellanti in solido trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello riunite n. 1703 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da
[...]
, Parte_1 Parte_1 Parte_2
[...] Controparte_1 CP_2 entenz 2 Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA Parte_1
e in solido alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 fav Controparte_7 che liquid
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e IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché
[...]
e Parte_1 Parte_2 or unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia 18 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
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