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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2981/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N. 50/B 62100 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MAGNALBO' BEATRICE;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 56 62100 MACERATA, presso il difensore;
C.F. CP_2 P.IVA_2
, C.F. Controparte_3 C.F._2 non rappresentati né difesi --- CONTUMACI
cui è stato riunito il giudizio portante il n. r.g. 3231/2021 promosso da:
, C.F. ; Parte_2 C.F._1
, ; Parte_3 CodiceFiscale_3
, C.F. Parte_4 C.F._4 assistiti dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N. 50/B 62100 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MAGNALBO' BEATRICE;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 56 62100 MACERATA, presso il difensore;
C.F. CP_2 P.IVA_2
, C.F. Controparte_3 C.F._2 non rappresentati né difesi --- CONTUMACI
OGGETTO: Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Va in via preliminare disposta la riunione della causa iscritta da Parte_1 [...]
e al nr. 3231/2021 RG al precedente giudizio promosso da Pt_3 Parte_4 Parte_5 contro i medesimi convenuti , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 giudizio iscritto al nr. 2981/2019 RG, giusta disposto di cui all'art. 274 cpc, atteso che la questione verte intorno al medesimo fatto, sinistro stradale occorso il 27.7.18.
2 - Fondata e quindi da accogliersi, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da per i danni alla persona subiti in seguito al sinistro occorso in Chiaravalle Parte_5
(AN) il 27.07.2018 ore 06:45 circa sulla A/14, corsia direzione Nord, all'altezza del km 214+150, allorquando l'attore, fermatosi a soccorrere il trasportato (poi deceduto) sull'autovettura IA TI tg. EX958YT appena incidentata (a causa di un violento tamponamento operato ai danni di un'autocisterna) e ferma sulla corsia centrale dell'A/14, veniva investito dall'autocarro Citroen C2 tg. CZ778KY condotto da , di proprietà della d assicurato con la Controparte_3 CP_2
il non avvedendosi dell'ostacolo –pur segnalato a mezzo triangolo Controparte_6 CP_3 posizionato dallo stesso e comunque preceduto da ampie tracce di detriti sulla carreggiata Pt_5
-, frenava e sterzava a destra con manovra di emergenza solo a ridosso dell'autovettura incidentata, andando ad investire oltre all'attore, altro pedone soccorritore impegnato nelle manovre di spegnimento dell'incendio divampato sulla IA TI.
2.1 – Il sinistro provocava in danno del la frattura parzialmente scomposta del 3° Pt_5 distale della diafisi tibiale e peroneale della gamba dx, la lesione sub-totale del legamento crociato e del collaterale mediale del ginocchio sx, la lacerazione della congiuntiva sx, per cui veniva trasportato prima presso gli “Ospedali Riuniti” di Ancona dove veniva sottoposto a trazione trans-calcaneare, e quindi ricoverato, su sua richiesta, in pari data presso l'Ospedale civile di
Macerata, dove veniva sottoposto il giorno successivo ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con inchiodamento endomidollare a montaggio statico di vite distale e viti prossimali, indi rimosse con intervento del 12.11.2018 sempre presso l'Ospedale di pagina 2 di 6 Macerata, dove parimenti si ricoverava, precisamente in data 01.10.2020, per intervento di riparazione dei legamenti crociati.
2.2 - In data 01.08.2018 il medico curante consigliava a trattamento psichiatrico Parte_5 farmacologico, ravvisando complicazioni di ordine psicogene, con somministrazione allo stesso,
a far data dal 19.09.2018 e quantomeno fino all'esame obiettivo operato dal CTU, di antidepressivi (Compendium gtt. 5+5+10, Frontal gtt. 10 al bisogno, gtt. 15 al mattino, Pt_6
Songar gtt. 10 prima di dormire: pag. 13 dell'elaborato peritale disposto in via officiosa nel corso del giudizio).
3 – La causa veniva istruita con l'assunzione di CTU medico-legale, che, escludendo a carico di la presenza di un disturbo post traumatico da stress nonché di un'invalidità Parte_5 lavorativa specifica, accertava l'insorgenza in capo allo stesso delle seguenti menomazioni permanenti:
- frattura scomposta diafisaria III medio prossimale tibia dx trattata con intervento
(28/07/2018) di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare a montaggio statico fissato con una vite distale e due viti prossimali;
- trauma distorsivo ginocchio sx con rottura del ligamento crociato anteriore trattato chirurgicamente (01/10/2020) con intervento di ricostruzione biologica articolare del ligamento crociato anteriore con CR-ST;
- trauma contusivo cranio-facciale con contusione orbitaria in OS e ferita lacero-contusa in sede sovraciliare e frontale sx;
- alterazioni psico-patologiche configuranti nell'immediatezza del sinistro un disturbo acuto da stress, e nel lungo termine un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso misti
(309.21-F.43.23) lieve, persistente (cronico), non complicato.
Menomazioni tali da giustificare la riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) del periziato in punti 27, la personalizzazione media del danno stante “…l'apprezzabile disagio, di grado medio per quelle attività, a carattere prevalentemente non sedentario, peraltro confacenti alle sue attitudini” (pag. 22 della CTU) ed in 309 giorni il danno biologico temporaneo di cui 9 giorni al 100%, 150 giorni al 75%, 150 giorni al 50%.
4 - La corretta ricostruzione della dinamica del sinistro porta inevitabilmente ad affermare la totale responsabilità del per il sinistro medesimo, tenuto conto: dell'orario diurno CP_3 dell'accadimento, della perfetta visibilità del teatro del sinistro, nonché della presenza sul luogo di cui è causa di:
a) altre persone, di cui una (tale ) sicuramente in possesso del giubbotto Persona_1 catarifrangente;
pagina 3 di 6 b) segnaletica mobile di pericolo, apposta prima del sinistro dai soccorritori del passeggero della IA TI (V. deposizioni dei testi , e Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 nonché annotazione a pag. 4 del Rapporto della Polizia Stradale di Fano del 27.07.2018);
c) limite di velocità di 90 km/h su tale tratto di autostrada;
d) detriti, liquidi ed ampi segni di scalfittura metallica e scarrocciamento sull'asfalto su un consistente tratto (precisamente alcune decine di metri: pag. 5 rapporto Polstrada) precedente quello del sinistro;
e) segni di frenata riconducibili all'autovettura condotta dal solo a ridosso della CP_3 incidentata IA TI (pag. 6 rapporto Polstrada).
4.1 - A conferma inoltre della perfetta visibilità del primo incidente, rileva la circostanza del precedente regolare transito di alcune decine di autovetture prima di quella condotta dal per come rilevato dalle telecamere apposte sul tratto autostradale immediatamente CP_3 precedente il sinistro (V. pag. 6 rapporto Polstrada).
4.2 - Depone inoltre a sfavore del il rifiuto opposto dallo stesso all'esibizione ai CP_3
Verbalizzanti del proprio telefono cellulare (consegna invece consentita da tutti gli altri automobilisti cui la Polstrada ha rivolto il medesimo invito), rifiuto che costringeva gli inquirenti a richiedere l'apposita autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del relativo traffico al momento dell'investimento; autorizzazione non ancora pervenuta all'epoca della redazione della
Relazione conclusiva di indagine (pag. 8 relazione Polizia Stradale).
5 - Per contro, l'esame delle fotografie riprese dalla Polizia stradale ed allegate dalla convenuta (pag. 15 doc. 5) compagnia di assicurazioni, pure dimostra come il pedone odierno attore fosse sprovvisto, al momento dell'impatto, del prescritto giubbotto catarifrangente, per come altresì confermato dal teste . Persona_1
Tale omissione colposa (stante il preciso obbligo stabilito dall'art. 162 C.d.S.) potrebbe integrare il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro;
tuttavia va riconosciuta la irrilevanza causale della indicata condotta colposa, atteso che l'investimento non si è verificato per via della ridotta visibilità del pedone, ma invece esclusivamente per il grave grado di colpa del caratterizzata dalla plurima violazione tanto in punto di imprudenza CP_3 quanto in punto di imperizia della condotta di guida.
6 - Il risarcimento va limitato, fatti salvi gli esborsi documentati per visite medico legali aventi diretta connessione causale con il sinistro e dichiarati congrui dal CTU, alla categoria del danno biologico, seppure personalizzato tenendo conto della provata incidenza negativa sulla vita sociale e lavorativa del periziato: in tal senso va quindi respinta la domanda intesa al risarcimento anche del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa nell'importo quantificato di € 129.952,80.
pagina 4 di 6 Il danno va liquidato facendo uso rispettivamente dei criteri utilizzati dal CTU -da condividersi in quanto privi di vizi logici e ben argomentati anche in sede di replica alle osservazioni dei CTP- e della Tabella del Tribunale di Milano 2024, e quindi nella seguente misura:
a) Spese mediche…€ 1.497,23
b) Danno biologico 27%, in relazione all'età di anni 30 al momento del sinistro …€
107.307,00
c) Incremento per sofferenza soggettiva (50% di b)…€ 53.653,50
d) Personalizzazione media del danno (25% di b)…€ 26.826,75
c) I.T.T. (gg. 9)…€ 1.035,00
d) I.T.P. al 75% (gg. 150)…€ 12.937,50
e) I.T.P. al 50% (gg. 150)…€ 8.625,00
TOTALE = € 211.882,00.
Decorrono come noto gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va tenuto conto della somma che medio tempore
(precisamente il 20.01.2023 per euro 85.000,00) la convenuta ha versato al danneggiato;
detto importo va imputato in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tale data quindi decorrerà la rivalutazione e agli interessi sul capitale residuo.
7 - La convenuta , assicuratrice della Citroen C2, va condannata Controparte_1 insieme all'assicurata ed al conducente, a risarcire il danno arrecato all'attore.
8 – Sull'odiernamente riunito giudizio RG 3231/21 proposto da e Parte_1 Parte_3
, rispettivamente padre, madre e moglie del danneggiato principale, per il Parte_4 risarcimento nell'importo rispettivamente quantificato in Euro 154.553,60, in Euro 154.941,00 ed in Euro 158.853,00, oltre spese, va rilevata la carenza di prova, con il conseguente rigetto.
8.1 – Manca infatti qualsivoglia deposito di certificazione medica e documentazione agli stessi riferibile, risultando all'evidenza insufficiente a provare il dedotto danno alla persona, e le cure farmacologiche conseguenti, le generiche dichiarazioni testimoniali assunte in punto di esistenza, tipologia, data di insorgenza, durata e derivazione causale rispetto al detto sinistro delle patologie lamentate e solo genericamente riferite dai testi escussi.
8.2 - Va sul punto confermata l'ordinanza del 03.07.2024, di rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte attrice per il deposito dei documenti da 12) a 31) indicati come allegati nell'atto di citazione ma mai prodotti -peraltro nemmeno nella prima difesa utile successiva alla scadenza del relativo termine (09.07.2022) ma solo con le note di trattazione scritta del 01.07.2024-, essendo la mancata produzione ricondotta dall'istante ad un “problema pagina 5 di 6 tecnico del server” del 09.12.2021, problema tecnico peraltro dichiarato come successivamente risolto, e che in ogni caso non può costituire causa non imputabile idonea ex art. 153 cpc alla richiesta rimessione in termini.
9 - Le spese vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nei giudizi iscritti al nr. 2981/2019 rg e 3231/2021 rg, e disposta la riunione di quest'ultimo procedimento al primo, di più risalente iscrizione, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , condanna Parte_5
, e , quale assicuratore per la RCA Controparte_3 CP_2 Controparte_1 dell'autovettura Citroen C2 tg CZ778KY, in solido fra loro, al pagamento della somma di €
211.882,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va detratta la somma di euro 85.000,00 versata in data 20.01.2023 dalla convenuta al danneggiato;
detta somma va imputata in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tale data quindi decorrerà la rivalutazione e agli interessi sul capitale residuo.
Rigetta tutte le ulteriori domande.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Pone a carico di , e , in solido, le Controparte_3 CP_2 Controparte_1 spese della CTU.
Macerata, 25 febbraio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2981/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N. 50/B 62100 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MAGNALBO' BEATRICE;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 56 62100 MACERATA, presso il difensore;
C.F. CP_2 P.IVA_2
, C.F. Controparte_3 C.F._2 non rappresentati né difesi --- CONTUMACI
cui è stato riunito il giudizio portante il n. r.g. 3231/2021 promosso da:
, C.F. ; Parte_2 C.F._1
, ; Parte_3 CodiceFiscale_3
, C.F. Parte_4 C.F._4 assistiti dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR N. 50/B 62100 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MAGNALBO' BEATRICE;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 56 62100 MACERATA, presso il difensore;
C.F. CP_2 P.IVA_2
, C.F. Controparte_3 C.F._2 non rappresentati né difesi --- CONTUMACI
OGGETTO: Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Va in via preliminare disposta la riunione della causa iscritta da Parte_1 [...]
e al nr. 3231/2021 RG al precedente giudizio promosso da Pt_3 Parte_4 Parte_5 contro i medesimi convenuti , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 giudizio iscritto al nr. 2981/2019 RG, giusta disposto di cui all'art. 274 cpc, atteso che la questione verte intorno al medesimo fatto, sinistro stradale occorso il 27.7.18.
2 - Fondata e quindi da accogliersi, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da per i danni alla persona subiti in seguito al sinistro occorso in Chiaravalle Parte_5
(AN) il 27.07.2018 ore 06:45 circa sulla A/14, corsia direzione Nord, all'altezza del km 214+150, allorquando l'attore, fermatosi a soccorrere il trasportato (poi deceduto) sull'autovettura IA TI tg. EX958YT appena incidentata (a causa di un violento tamponamento operato ai danni di un'autocisterna) e ferma sulla corsia centrale dell'A/14, veniva investito dall'autocarro Citroen C2 tg. CZ778KY condotto da , di proprietà della d assicurato con la Controparte_3 CP_2
il non avvedendosi dell'ostacolo –pur segnalato a mezzo triangolo Controparte_6 CP_3 posizionato dallo stesso e comunque preceduto da ampie tracce di detriti sulla carreggiata Pt_5
-, frenava e sterzava a destra con manovra di emergenza solo a ridosso dell'autovettura incidentata, andando ad investire oltre all'attore, altro pedone soccorritore impegnato nelle manovre di spegnimento dell'incendio divampato sulla IA TI.
2.1 – Il sinistro provocava in danno del la frattura parzialmente scomposta del 3° Pt_5 distale della diafisi tibiale e peroneale della gamba dx, la lesione sub-totale del legamento crociato e del collaterale mediale del ginocchio sx, la lacerazione della congiuntiva sx, per cui veniva trasportato prima presso gli “Ospedali Riuniti” di Ancona dove veniva sottoposto a trazione trans-calcaneare, e quindi ricoverato, su sua richiesta, in pari data presso l'Ospedale civile di
Macerata, dove veniva sottoposto il giorno successivo ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con inchiodamento endomidollare a montaggio statico di vite distale e viti prossimali, indi rimosse con intervento del 12.11.2018 sempre presso l'Ospedale di pagina 2 di 6 Macerata, dove parimenti si ricoverava, precisamente in data 01.10.2020, per intervento di riparazione dei legamenti crociati.
2.2 - In data 01.08.2018 il medico curante consigliava a trattamento psichiatrico Parte_5 farmacologico, ravvisando complicazioni di ordine psicogene, con somministrazione allo stesso,
a far data dal 19.09.2018 e quantomeno fino all'esame obiettivo operato dal CTU, di antidepressivi (Compendium gtt. 5+5+10, Frontal gtt. 10 al bisogno, gtt. 15 al mattino, Pt_6
Songar gtt. 10 prima di dormire: pag. 13 dell'elaborato peritale disposto in via officiosa nel corso del giudizio).
3 – La causa veniva istruita con l'assunzione di CTU medico-legale, che, escludendo a carico di la presenza di un disturbo post traumatico da stress nonché di un'invalidità Parte_5 lavorativa specifica, accertava l'insorgenza in capo allo stesso delle seguenti menomazioni permanenti:
- frattura scomposta diafisaria III medio prossimale tibia dx trattata con intervento
(28/07/2018) di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare a montaggio statico fissato con una vite distale e due viti prossimali;
- trauma distorsivo ginocchio sx con rottura del ligamento crociato anteriore trattato chirurgicamente (01/10/2020) con intervento di ricostruzione biologica articolare del ligamento crociato anteriore con CR-ST;
- trauma contusivo cranio-facciale con contusione orbitaria in OS e ferita lacero-contusa in sede sovraciliare e frontale sx;
- alterazioni psico-patologiche configuranti nell'immediatezza del sinistro un disturbo acuto da stress, e nel lungo termine un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso misti
(309.21-F.43.23) lieve, persistente (cronico), non complicato.
Menomazioni tali da giustificare la riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) del periziato in punti 27, la personalizzazione media del danno stante “…l'apprezzabile disagio, di grado medio per quelle attività, a carattere prevalentemente non sedentario, peraltro confacenti alle sue attitudini” (pag. 22 della CTU) ed in 309 giorni il danno biologico temporaneo di cui 9 giorni al 100%, 150 giorni al 75%, 150 giorni al 50%.
4 - La corretta ricostruzione della dinamica del sinistro porta inevitabilmente ad affermare la totale responsabilità del per il sinistro medesimo, tenuto conto: dell'orario diurno CP_3 dell'accadimento, della perfetta visibilità del teatro del sinistro, nonché della presenza sul luogo di cui è causa di:
a) altre persone, di cui una (tale ) sicuramente in possesso del giubbotto Persona_1 catarifrangente;
pagina 3 di 6 b) segnaletica mobile di pericolo, apposta prima del sinistro dai soccorritori del passeggero della IA TI (V. deposizioni dei testi , e Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 nonché annotazione a pag. 4 del Rapporto della Polizia Stradale di Fano del 27.07.2018);
c) limite di velocità di 90 km/h su tale tratto di autostrada;
d) detriti, liquidi ed ampi segni di scalfittura metallica e scarrocciamento sull'asfalto su un consistente tratto (precisamente alcune decine di metri: pag. 5 rapporto Polstrada) precedente quello del sinistro;
e) segni di frenata riconducibili all'autovettura condotta dal solo a ridosso della CP_3 incidentata IA TI (pag. 6 rapporto Polstrada).
4.1 - A conferma inoltre della perfetta visibilità del primo incidente, rileva la circostanza del precedente regolare transito di alcune decine di autovetture prima di quella condotta dal per come rilevato dalle telecamere apposte sul tratto autostradale immediatamente CP_3 precedente il sinistro (V. pag. 6 rapporto Polstrada).
4.2 - Depone inoltre a sfavore del il rifiuto opposto dallo stesso all'esibizione ai CP_3
Verbalizzanti del proprio telefono cellulare (consegna invece consentita da tutti gli altri automobilisti cui la Polstrada ha rivolto il medesimo invito), rifiuto che costringeva gli inquirenti a richiedere l'apposita autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del relativo traffico al momento dell'investimento; autorizzazione non ancora pervenuta all'epoca della redazione della
Relazione conclusiva di indagine (pag. 8 relazione Polizia Stradale).
5 - Per contro, l'esame delle fotografie riprese dalla Polizia stradale ed allegate dalla convenuta (pag. 15 doc. 5) compagnia di assicurazioni, pure dimostra come il pedone odierno attore fosse sprovvisto, al momento dell'impatto, del prescritto giubbotto catarifrangente, per come altresì confermato dal teste . Persona_1
Tale omissione colposa (stante il preciso obbligo stabilito dall'art. 162 C.d.S.) potrebbe integrare il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro;
tuttavia va riconosciuta la irrilevanza causale della indicata condotta colposa, atteso che l'investimento non si è verificato per via della ridotta visibilità del pedone, ma invece esclusivamente per il grave grado di colpa del caratterizzata dalla plurima violazione tanto in punto di imprudenza CP_3 quanto in punto di imperizia della condotta di guida.
6 - Il risarcimento va limitato, fatti salvi gli esborsi documentati per visite medico legali aventi diretta connessione causale con il sinistro e dichiarati congrui dal CTU, alla categoria del danno biologico, seppure personalizzato tenendo conto della provata incidenza negativa sulla vita sociale e lavorativa del periziato: in tal senso va quindi respinta la domanda intesa al risarcimento anche del danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa nell'importo quantificato di € 129.952,80.
pagina 4 di 6 Il danno va liquidato facendo uso rispettivamente dei criteri utilizzati dal CTU -da condividersi in quanto privi di vizi logici e ben argomentati anche in sede di replica alle osservazioni dei CTP- e della Tabella del Tribunale di Milano 2024, e quindi nella seguente misura:
a) Spese mediche…€ 1.497,23
b) Danno biologico 27%, in relazione all'età di anni 30 al momento del sinistro …€
107.307,00
c) Incremento per sofferenza soggettiva (50% di b)…€ 53.653,50
d) Personalizzazione media del danno (25% di b)…€ 26.826,75
c) I.T.T. (gg. 9)…€ 1.035,00
d) I.T.P. al 75% (gg. 150)…€ 12.937,50
e) I.T.P. al 50% (gg. 150)…€ 8.625,00
TOTALE = € 211.882,00.
Decorrono come noto gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va tenuto conto della somma che medio tempore
(precisamente il 20.01.2023 per euro 85.000,00) la convenuta ha versato al danneggiato;
detto importo va imputato in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tale data quindi decorrerà la rivalutazione e agli interessi sul capitale residuo.
7 - La convenuta , assicuratrice della Citroen C2, va condannata Controparte_1 insieme all'assicurata ed al conducente, a risarcire il danno arrecato all'attore.
8 – Sull'odiernamente riunito giudizio RG 3231/21 proposto da e Parte_1 Parte_3
, rispettivamente padre, madre e moglie del danneggiato principale, per il Parte_4 risarcimento nell'importo rispettivamente quantificato in Euro 154.553,60, in Euro 154.941,00 ed in Euro 158.853,00, oltre spese, va rilevata la carenza di prova, con il conseguente rigetto.
8.1 – Manca infatti qualsivoglia deposito di certificazione medica e documentazione agli stessi riferibile, risultando all'evidenza insufficiente a provare il dedotto danno alla persona, e le cure farmacologiche conseguenti, le generiche dichiarazioni testimoniali assunte in punto di esistenza, tipologia, data di insorgenza, durata e derivazione causale rispetto al detto sinistro delle patologie lamentate e solo genericamente riferite dai testi escussi.
8.2 - Va sul punto confermata l'ordinanza del 03.07.2024, di rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte attrice per il deposito dei documenti da 12) a 31) indicati come allegati nell'atto di citazione ma mai prodotti -peraltro nemmeno nella prima difesa utile successiva alla scadenza del relativo termine (09.07.2022) ma solo con le note di trattazione scritta del 01.07.2024-, essendo la mancata produzione ricondotta dall'istante ad un “problema pagina 5 di 6 tecnico del server” del 09.12.2021, problema tecnico peraltro dichiarato come successivamente risolto, e che in ogni caso non può costituire causa non imputabile idonea ex art. 153 cpc alla richiesta rimessione in termini.
9 - Le spese vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nei giudizi iscritti al nr. 2981/2019 rg e 3231/2021 rg, e disposta la riunione di quest'ultimo procedimento al primo, di più risalente iscrizione, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , condanna Parte_5
, e , quale assicuratore per la RCA Controparte_3 CP_2 Controparte_1 dell'autovettura Citroen C2 tg CZ778KY, in solido fra loro, al pagamento della somma di €
211.882,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va detratta la somma di euro 85.000,00 versata in data 20.01.2023 dalla convenuta al danneggiato;
detta somma va imputata in via principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tale data quindi decorrerà la rivalutazione e agli interessi sul capitale residuo.
Rigetta tutte le ulteriori domande.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Pone a carico di , e , in solido, le Controparte_3 CP_2 Controparte_1 spese della CTU.
Macerata, 25 febbraio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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