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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1850/2024 promossa da
, nato a [...], Pennsylvania, Stati Uniti D'America, in data 5 novembre Parte_1
1957;
, nata a [...], New Jersey, Stati Uniti D'America, in data 13 maggio Parte_2
1986, in proprio e, congiuntamente al coniuge , nato a [...], New Jersey, Controparte_1 Stati Uniti D'America, in data 14 febbraio 1983, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio
, nato ad [...], Olanda, in data 4 gennaio 2023; Persona_1
, nata a [...], New Jersey, Stati Uniti D'America il 17 dicembre 1993; Parte_3
, nata a [...], New Jersey, Stati Uniti D'America il 20 dicembre Parte_4
1995, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Arturo Grasso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44
(attori) contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di
[...] Parte_3 Parte_4 sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni CP_2
e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_2 nata in data [...] a [...], ivi coniugatasi con , ed emigrata Persona_3 negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
1 L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_2
16/06/1889 e, precisamente, a RA (IS), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (coniugatasi con in data 19/08/1907) alla figlia Persona_2 Persona_3
, nata il [...]; Persona_4
- (coniugatasi con in data 06/06/1954) al figlio Persona_4 Persona_5 [...]
, nato il [...]; Parte_1
- (coniugatosi con alle figlie , Parte_1 Controparte_3 Parte_3 nata il [...], , nata il [...] e , nata Parte_4 Parte_2 il 13/05/1986;
- (coniugatasi con il 24/05/2015) al figlio Parte_2 Controparte_1 [...]
nato il [...]. Persona_1
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna e paterna, ed i passaggi per via materna sono i seguenti: da a , da quest'ultima a Persona_2 Persona_4 Parte_1
e da a .
[...] Pt_2 Parte_2 Persona_1
Risulta poi dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per nascita, e Persona_3 Persona_2 che lo erano ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1907);
- si naturalizzò cittadino statunitense nel 1926, dopo il matrimonio;
Persona_3
- anche sua moglie si naturalizzò cittadina statunitense, nel 1944; Persona_2
- la loro figlia nacque il 21/08/1933. Persona_4
Relativamente a la cittadinanza italiana non può dirsi essere stata trasmessa per via Persona_4 paterna, in quanto, come visto, suo padre aveva perso la cittadinanza italiana Persona_3 già prima della sua nascita.
La cittadinanza italiana risulta comunque esserle stata trasmessa iure sanguinis per via materna, per le ragioni che seguono.
In via generale, in passato, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che,
2 inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ciò posto, tornando al caso di specie, risulta dagli atti che si naturalizzò cittadina Persona_2 statunitense in data 26 aprile 1944, quando la figlia , nata nel 1933, era ancora minore Persona_4 di età.
Tale circostanza non è ostativa rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia da parte della madre.
Sul punto si osserva, infatti, che l'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912 stabilisce che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, prevedendo dunque la perdita della cittadinanza italiana (già acquistata alla
3 nascita iure sanguinis) da parte del figlio minore unicamente nel caso di naturalizzazione “volontaria” del padre: all'epoca, infatti, l'unico genitore esercente la patria potestà era, per l'appunto, il padre.
Nulla è invece previsto nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre
(come avviene in caso di naturalizzazione).
Ebbene, non essendo la madre il “genitore esercente la patria potestà” sul minore, l'art. 12, comma 2, della legge 555/1912 non può trovare applicazione nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre.
A nulla rileva dunque, in casi come quello di specie, ai fini della perdita della cittadinanza italiana del figlio, già acquistata dalla madre al momento della nascita, l'intervenuta naturalizzazione della madre stessa durante la minore età del figlio, quando la naturalizzazione è successiva alla sua nascita,
e dunque al momento in cui la madre ha già trasmesso al figlio iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Tornando al caso di specie, si osserva inoltre che ha acquistato la cittadinanza Persona_2 statunitense solo nel 1944, mediante un autonomo atto volontario, mentre prima di tale data non può dirsi che ella la avesse già acquistata automaticamente (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) per via della naturalizzazione del marito. Se così fosse stato, del resto, non vi sarebbe stata ragione di presentare una apposita, autonoma istanza di naturalizzazione, anni dopo, come invece ella risulta aver fatto.
Si richiama sul punto anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna, non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
In conclusione, pur essendosi a sua volta naturalizzata nel 1944, ha potuto Persona_2 comunque trasmettere iure sanguinis, in virtù delle citate sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale, la cittadinanza italiana a sua figlia , al momento della sua Persona_4 nascita.
Quest'ultima ha poi potuto, a sua volta (non avendola persa per via del matrimonio con uno straniero), trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , e quest'ultimo alle sue figlie. Parte_1
L'ultimo passaggio nella linea di trasmissione della cittadinanza (da al figlio Parte_2
, nato il [...]), è avvenuto addirittura dopo il 1992 (e dunque dopo Persona_1 che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis).
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a Parte_5
, , , e
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello
[...] Controparte_2 stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
4 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1850/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 13/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1850/2024 promossa da
, nato a [...], Pennsylvania, Stati Uniti D'America, in data 5 novembre Parte_1
1957;
, nata a [...], New Jersey, Stati Uniti D'America, in data 13 maggio Parte_2
1986, in proprio e, congiuntamente al coniuge , nato a [...], New Jersey, Controparte_1 Stati Uniti D'America, in data 14 febbraio 1983, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio
, nato ad [...], Olanda, in data 4 gennaio 2023; Persona_1
, nata a [...], New Jersey, Stati Uniti D'America il 17 dicembre 1993; Parte_3
, nata a [...], New Jersey, Stati Uniti D'America il 20 dicembre Parte_4
1995, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Arturo Grasso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44
(attori) contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di
[...] Parte_3 Parte_4 sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni CP_2
e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_2 nata in data [...] a [...], ivi coniugatasi con , ed emigrata Persona_3 negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
1 L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_2
16/06/1889 e, precisamente, a RA (IS), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (coniugatasi con in data 19/08/1907) alla figlia Persona_2 Persona_3
, nata il [...]; Persona_4
- (coniugatasi con in data 06/06/1954) al figlio Persona_4 Persona_5 [...]
, nato il [...]; Parte_1
- (coniugatosi con alle figlie , Parte_1 Controparte_3 Parte_3 nata il [...], , nata il [...] e , nata Parte_4 Parte_2 il 13/05/1986;
- (coniugatasi con il 24/05/2015) al figlio Parte_2 Controparte_1 [...]
nato il [...]. Persona_1
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna e paterna, ed i passaggi per via materna sono i seguenti: da a , da quest'ultima a Persona_2 Persona_4 Parte_1
e da a .
[...] Pt_2 Parte_2 Persona_1
Risulta poi dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per nascita, e Persona_3 Persona_2 che lo erano ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1907);
- si naturalizzò cittadino statunitense nel 1926, dopo il matrimonio;
Persona_3
- anche sua moglie si naturalizzò cittadina statunitense, nel 1944; Persona_2
- la loro figlia nacque il 21/08/1933. Persona_4
Relativamente a la cittadinanza italiana non può dirsi essere stata trasmessa per via Persona_4 paterna, in quanto, come visto, suo padre aveva perso la cittadinanza italiana Persona_3 già prima della sua nascita.
La cittadinanza italiana risulta comunque esserle stata trasmessa iure sanguinis per via materna, per le ragioni che seguono.
In via generale, in passato, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che,
2 inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ciò posto, tornando al caso di specie, risulta dagli atti che si naturalizzò cittadina Persona_2 statunitense in data 26 aprile 1944, quando la figlia , nata nel 1933, era ancora minore Persona_4 di età.
Tale circostanza non è ostativa rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana alla figlia da parte della madre.
Sul punto si osserva, infatti, che l'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912 stabilisce che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, prevedendo dunque la perdita della cittadinanza italiana (già acquistata alla
3 nascita iure sanguinis) da parte del figlio minore unicamente nel caso di naturalizzazione “volontaria” del padre: all'epoca, infatti, l'unico genitore esercente la patria potestà era, per l'appunto, il padre.
Nulla è invece previsto nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre
(come avviene in caso di naturalizzazione).
Ebbene, non essendo la madre il “genitore esercente la patria potestà” sul minore, l'art. 12, comma 2, della legge 555/1912 non può trovare applicazione nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre.
A nulla rileva dunque, in casi come quello di specie, ai fini della perdita della cittadinanza italiana del figlio, già acquistata dalla madre al momento della nascita, l'intervenuta naturalizzazione della madre stessa durante la minore età del figlio, quando la naturalizzazione è successiva alla sua nascita,
e dunque al momento in cui la madre ha già trasmesso al figlio iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Tornando al caso di specie, si osserva inoltre che ha acquistato la cittadinanza Persona_2 statunitense solo nel 1944, mediante un autonomo atto volontario, mentre prima di tale data non può dirsi che ella la avesse già acquistata automaticamente (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) per via della naturalizzazione del marito. Se così fosse stato, del resto, non vi sarebbe stata ragione di presentare una apposita, autonoma istanza di naturalizzazione, anni dopo, come invece ella risulta aver fatto.
Si richiama sul punto anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna, non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
In conclusione, pur essendosi a sua volta naturalizzata nel 1944, ha potuto Persona_2 comunque trasmettere iure sanguinis, in virtù delle citate sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale, la cittadinanza italiana a sua figlia , al momento della sua Persona_4 nascita.
Quest'ultima ha poi potuto, a sua volta (non avendola persa per via del matrimonio con uno straniero), trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , e quest'ultimo alle sue figlie. Parte_1
L'ultimo passaggio nella linea di trasmissione della cittadinanza (da al figlio Parte_2
, nato il [...]), è avvenuto addirittura dopo il 1992 (e dunque dopo Persona_1 che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis).
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a Parte_5
, , , e
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello
[...] Controparte_2 stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
4 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1850/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 13/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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