Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1259/2022 RG + n. 1262/2022 RG
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1259/2022 R.G.A.C.C., promossa ai sensi degli artt. 389 cpc e
144 disp. att. cpc da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Longo Parte_1
- Attore -
nei confronti di e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giovanni Albanese Persona_1
- Convenuti -
nonché
nella causa civile riunita iscritta al n. 1262/2022 R.G.A.C.C., a seguito di riassunzione ex art.
e in qualità di eredi della predetta “de cuius”, Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giuseppe Longo
- Attori in riassunzione -
nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_4
atti dall'avv. Giacomo Valla
- Convenuto in riassunzione -
nonché di e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Giovanni Albanese Persona_1
e di e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
- Convenuti in riassunzione -
**********
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 26.11.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Nel 2003 i coniugi e hanno convenuto in Parte_1 Persona_2
giudizio, davanti al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Rutigliano, il , Controparte_4
chiedendo di accertare e dichiarare che l'area denominata “VI IO”, posta a confine con la pubblica via IO e con la proprietà di , , Persona_3 Persona_1 CP_8
nonché con il fabbricato dei suddetti coniugi, è di esclusiva proprietà degli stessi attori;
dichiarare
2 l'inesistenza del diritto di proprietà pubblica affermato dal e condannarlo Controparte_4
alla restituzione del bene in loro favore;
dichiarare il diritto degli attori alla chiusura dell'anzidetta area privata denominata “VI IO”; dichiarare l'illegittimità dell'occupazione, da parte dell'TR convenuta, sin dall'8.5.1990, e condannarla al pagamento della relativa indennità, nella misura prevista dal TUes, oltre interessi e rivalutazione monetaria, determinabile nella somma di € 30.550,00 alla data della domanda giudiziale e sino all'immissione in possesso degli aventi diritto.
1.1. – In particolare, gli attori hanno esposto che nel 1988 avevano indirizzato una nota al
Sindaco del Comune di con cui assumevano di essere proprietari esclusivi dell'area CP_4
prospiciente la loro abitazione e ad essa pertinenziale, denominata “VI IO”, della superficie di circa 94 mq.; che con sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 4.4.1987 era stato accertato che il muro cieco situato a confine tra “VI IO” e la proprietà , così come l'intero CP_8
“VI IO”, doveva ritenersi di proprietà degli stessi;
che il Sindaco del Comune di
, accogliendo la loro istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione a delimitare con un CP_4
cancello in ferro l'anzidetto spazio privato, il 4.4.1989 aveva autorizzato l'apposizione “in loco”
del medesimo cancello;
che, tuttavia, con provvedimento prot. n. 7437/1990, il Sindaco – sul rilievo che era pervenuto un esposto di , residente in “VI IO” al Persona_1
civico 3, che l'installazione del cancello precludeva a costui l'uso della stradina e l'esercizio dei diritti reali di godimento su di essa e che “VI IO” risultava classificato tra le strade comunali interne ed era riportato al n. 232 dell'Elenco Strade di cui alla deliberazione consiliare n.
65 del 24.7.1978 – revocava con effetti immediati l'autorizzazione precedentemente concessa;
che detto provvedimento era impugnato dai coniugi davanti al giudice Parte_4
amministrativo, il quale, con sentenza n. 928/2003, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione,
vertendo la controversia su diritti soggettivi la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.
CP_ 2. – L territoriale si è costituito in giudizio, contrastando le pretese attoree;
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di declaratoria del diritto di
3 apposizione di un cancello sulla suddetta porzione di terreno ai sensi dell'art. 841 cod. civ. ed ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la natura demaniale di “VI IO” o,
in subordine, di dichiararne la proprietà per intervenuta usucapione ordinaria ovvero di dichiarare il diritto di uso pubblico insistente sul medesimo bene.
2.1. – L'TR ha esposto che il 10.10.1963 i coniugi Parte_4
acquistavano la proprietà di un immobile ubicato in via Mucedola, in zona prospiciente il parallelo
“VI IO”; che il 12.7.1966 presentavano istanza di nulla osta per l'esecuzione di lavori edili ai fini dell'ampliamento del fabbricato per la costruzione di un'autorimessa su “VI IO”; che fra la documentazione a corredo della stessa istanza è ricompresa una dichiarazione (la quale risulta sottoscritta in calce soltanto da ), recante la data del 6.8.1966, del Persona_2
seguente testuale tenore: “Con il presente atto il sottoscritto e Parte_1 [...]
si impegna a lasciare, libera da ogni cosa, la striscia di suolo di sua proprietà Persona_2
latistante la nuova costruzione approvata in data 19.7.1966 dalla Commissione Edilizia ed
autorizzata dal Sindaco il 6 agosto 1966. Detta striscia di suolo viene ceduta dallo scrivente
all'TR Comunale a titolo del tutto gratuito per le costruende strade dell'abitato. La
cessione di che trattasi decorre dalla data del presente atto”; che, dopo oltre un decennio, con delibera consiliare approvata nella seduta del 24.7.1978, il di adottava il CP_4 CP_4
Piano delle Strade, che include, al numero d'ordine 232, proprio “VI IO”.
3. – Nel giudizio ha spiegato intervento adesivo in favore della IC TR
, dichiaratosi titolare del diritto di servitù di passaggio su “VI IO”. Persona_1
4. – Il processo di primo grado è stato istruito con le produzioni documentali delle parti,
l'assunzione di prove orali e l'espletamento di ctu.
5. – Con sentenza n. 258/2012 il giudice della Sezione Distaccata di Rutigliano ha dichiarato che “VI IO” è di esclusiva proprietà degli attori;
ha, altresì, dichiarato l'inesistenza di ogni diritto di proprietà pubblica in favore del sulla stessa area;
ha condannato Controparte_4
il predetto Ente all'immediato rilascio del bene in favore dei coniugi istanti, di cui ha, altresì,
4 dichiarato il diritto di esercitare le facoltà dominicali previste dall'art. 841 cod. civ.; ha condannato l'TR convenuta alla corresponsione della somma di € 58.400,00 a titolo di occupazione illegittima dell'area, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dell'8.5.1990; ha condannato, in solido, il e l'interveniente al pagamento Controparte_4
delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu;
ha rigettato ogni altra domanda.
6. – La sentenza è stata appellata prioritariamente da e Persona_1
successivamente anche dal , i quali hanno reiterato le originarie eccezioni, Controparte_4
deduzioni e domande.
7. – Gli appellati, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame, deducendo ed eccependo (in sintesi) la sussistenza dei presupposti dell'azione negatoria esperita nei confronti del;
il mancato assolvimento dell'onere della prova del diritto vantato da Controparte_4
quest'ultimo; il riconoscimento in corso di causa della proprietà in capo agli attori da parte del TP
(dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale); la sussistenza del loro diritto alla chiusura dell'area denominata “VI IO”, come consentito dall'art. 841 cod. civ.; l'inesistenza ed inapplicabilità
della presunzione di demanialità sancita dall'art. 22 co. 3 L. n. 2248/1865 Allegato F.;
l'inammissibilità della domanda di usucapione;
l'insussistenza di una servitù di uso pubblico;
l'inidoneità della scrittura a firma di a produrre effetti traslativi della Persona_2
proprietà dell'area denominata “VI IO”; l'occupazione “sine titulo” dell'area da parte della
PA; il loro diritto a percepire l'indennizzo conseguente al mancato godimento dell'area.
8. – Con sentenza n. 239/2016 la Corte di Appello di Bari, definendo i giudizi riuniti instaurati da e dal , ha accolto le impugnazioni;
ha Persona_1 Controparte_4
totalmente riformato la sentenza gravata;
ha rigettato ogni domanda, anche risarcitoria, proposta dagli originari attori;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Ente
territoriale, ha dichiarato che “VI IO” non è di proprietà privata, bensì è una strada pubblica di proprietà del Comune di;
ha condannato e Di CP_4 Parte_1 Persona_2
5 e dopo il suo decesso (avvenuto nel 2012) i suoi eredi, al pagamento delle spese del Per_2
doppio grado del giudizio in favore degli appellanti vittoriosi, ponendo in via definitiva a carico degli stessi appellati soccombenti le spese di ctu.
9. – Avverso la sentenza di appello ed i figli e hanno Parte_1 Pt_2 Pt_3
proposto ricorso per cassazione, articolato in quindici motivi, così epitomabili: 1) violazione dell'art. 333 cpc;
2) violazione dell'art. 307 co. 3 cpc;
3) erronea applicazione degli artt. 28 e 31 L.
n. 1150/1942; 4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1346 e 1418 co. 2 cod. civ.; 5)
violazione dell'art. 1103 cod. civ.; 6) violazione ed erronea applicazione dell'art. 2644 co. 2 cod.
civ.; 7) violazione dell'art. 782 cod. civ.; 8) omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell'individuazione dell'area ceduta;
9) erronea applicazione dell'art. 1158 cod. civ. e contraddittoria motivazione circa l'accoglimento della domanda di usucapione in appello;
10)
erronea valutazione delle prove circa l'intervenuta usucapione;
11) violazione ed erronea applicazione dell'art. 1164 cod. civ.; 12) violazione ed erronea applicazione dell'art. 22 co. 3 L. n.
20.3.1865 n. 2248 Allegato F.; 13) omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell'insussistenza di una servitù di uso pubblico;
14) omessa valutazione della non usucapibilità di beni illecitamente occupati dalla PA;
15) violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 55 TUes.
10 – Al ricorso hanno resistito le due parti vittoriose all'esito del giudizio di appello.
11. – Con sentenza n. 18361/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha accolto i motivi terzo,
quarto, nono ed undicesimo;
ha dichiarato inammissibili il secondo ed il decimo ed assorbiti gli altri motivi;
ha cassato la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, ed ha rimesso la causa all'intestata Corte di Appello, anche per la decisione sulle spese della fase di legittimità.
12. – In particolare, nell'ampia motivazione della pronunzia rescindente la S.C. ha esposto ed argomentato quanto di seguito opportunamente trascritto, nei rigorosi termini testuali, per una più agevole comprensione dell'annosa e complessa vicenda controversa: “Connotazione giuridica
della cessione gratuita dell'area: valenza pubblicistica di atto endo-procedimentale in nesso
funzionale con la licenza edilizia oppure valenza privatistica di atto negoziale
3. Con il terzo
6 motivo i ricorrenti denunciano l'erronea applicazione degli artt. 28 e 31 l.n.1150/1942. Deducono
che le norme citate non sono state correttamente interpretate e applicate e ciò sia perché la
licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti con autorizzazione del Sindaco del 6 agosto 1966, previo
parere favorevole della Commissione edilizia del 19-7-1966, era relativa al mero ampliamento
mediante realizzazione di un vano rimessa ed all'allineamento della stessa costruzione con altre
già esistenti, sia perché il rilascio della licenza edilizia non era subordinato alla cessione gratuita
dell'area, che non venne stipulata, né registrata, né trascritta, secondo quanto previsto dal citato
art.28, alcuna convenzione. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, l'atto negoziale prodotto dal CP_4
non riguarda l'area denominata VI IO ed è nullo ex art.1418 comma 1 c.c. perché stipulato
in violazione dell'art.28, in assenza di alcuna convenzione.
4. Con i motivi quarto (violazione ed
erronea applicazione degli artt.1346 e 1418, comma 2, c.c.), quinto (violazione dell'art.1103 c.c.),
sesto (violazione ed erronea applicazione dell'art.2644, comma 2, c.c.) e settimo (violazione
dell'art.782 c.c.) rilevano che la dichiarazione di cessione: a) era nulla per indeterminatezza
dell'oggetto, non essendo identificata con i dati catastali l'area VI IO;
b) era nulla perché
sottoscritta solo dalla che avrebbe potuto disporre solo della propria quota e non Per_2
anche di quella del coniuge;
c) era inopponibile, quale atto di trasferimento Parte_1
della proprietà, agli eredi della perché mai trascritta, né idonea ad essere trascritta in Per_2
quanto priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale;
d) era nulla perché qualificabile
come donazione e priva della forma dell'atto pubblico e l'accettazione anche posteriore da parte
del beneficiario.
5. Con l'ottavo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatto decisivo,
per errata individuazione dell'area ceduta, che riguardava solo la striscia di suolo necessaria per
la realizzazione di Via IO. Deducono che la zona da adibire a viabilità, come evidenziato dal
C.T.U. a pag.13 dell'elaborato peritale, era stata individuata nel frazionamento descritto nell'atto
di provenienza del notaio del 12-9-1957 (particella 2728/a del foglio di mappa 41) e Persona_4
detta zona fu effettivamente ceduta dai per la realizzazione di via IO, mentre l'area Pt_1
denominata VI IO, come riportato espressamente dal rogito, “doveva restare
7 semplicemente gravata da servitù di passaggio, anche trainabile, nonché permanentemente
vincolata a non essere in alcun modo coperta da costruzione alcuna” (pag.17 ricorso).
6. I motivi,
da ritenersi ammissibili perché, pur se sinteticamente espressi, sono sufficientemente specifici sia
nell'esposizione del contenuto dell'atto di cessione gratuita (trascritto in ricorso-pag.12) sia
nell'indicazione delle norme che si assumono violate in correlazione alle statuizioni impugnate,
possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti involgenti, sotto
diversi ma collegati profili, la questione del valore giuridico dell'atto di cessione gratuita della
striscia di suolo di data 6 agosto 1966. 6.1. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte
d'appello a riguardo può così sintetizzarsi: i) l'atto di cessione gratuita e la licenza edilizia
risalgono entrambi al 6 agosto 1966, sicché nella fattispecie si applica l'art. 31 della legge
urbanistica n. 1150 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 765 del
1967 (cd. legge ponte, entrata in vigore il 1° settembre 1967); ii) anche prima della legge n. 765
del 1967, nella prassi amministrativa era consentito il rilascio di licenze di costruzione
subordinate alla contemporanea sottoscrizione di cessioni gratuite di suolo, come di seguito
esplicitamente stabilito dalla nuova disciplina, e gli artt.28 e 31 l.n.1150/1942 nel testo novellato
dalla citata l.n.765, dettano un regime transitorio per le autorizzazioni già rilasciate dopo il 2
dicembre 1966, sicché erano da ritenersi perfettamente legittime anche licenze edilizie, rilasciate,
come nel caso in esame, prima del 2 dicembre 1966, con contenuto anticipatorio delle prescrizioni
consentite dalla cd. legge ponte e dalla successiva normativa;
iii) nel caso di specie il
provvedimento finale era stato preceduto da intesa concretizzatasi in una cessione gratuita di area
“per le costruende strade dell'abitato”, come mezzo al fine dell'ottenimento del provvedimento
amministrativo, e il nesso funzionale tra fatto (d'intesa o di sottomissione) e il provvedimento
conclusivo dei procedimento rendeva il primo, quale accordo endo-procedimentale a contenuto
vincolante, parte integrante del contenuto della licenza edilizia rilasciata dal Sindaco;
iv) dalla
connotazione pubblicistica della suddetta cessione gratuita discendeva sia l'impossibilità di
configurarla giuridicamente come donazione (Cass. 9314/2013), sia l'irrilevanza dei vizi
8 denunciati dagli appellati (invalidità derivante dalla sottoscrizione dell'atto da parte di uno solo
dei comproprietari, pro indiviso, della striscia di suolo e mancata trascrizione dello stesso atto),
che i suddetti appellati avrebbero potuto far valere solo impugnando la licenza edilizia e la
cessione, in quanto atti intimamente connessi ed interdipendenti, davanti al giudice
amministrativo.
6.2. La Corte d'appello ha, dunque, ricostruito in chiave pubblicistica, anche
richiamando la normativa transitoria della cd. legge ponte, la connotazione giuridica della
suddetta cessione gratuita dell'area, citando il consolidato orientamento di questa Corte (tra le
tante Cass. n.9314/2013 e Cass. 9524/2001) e condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto con il
quale un privato cede gratuitamente al un'area al fine di consentire di realizzare CP_4
un'opera pubblica, ad esempio, come nella fattispecie, una strada, per ottenere il permesso di
costruire di un fabbricato contiguo all'area in cessione, può rientrare nella categoria delle cd.
convenzioni urbanistiche, dove il contratto è utilizzato per realizzare scopi di carattere
pubblicistico, sempre che sia osservato lo schema procedimentale prescritto dalla legge
urbanistica n.1150/1942 e successive modificazioni e sempre che i successivi provvedimenti,
rectius in allora il permesso di costruire, recepiscano l'accordo raggiunto tra il e il CP_4
cedente e il ne dia atto nella motivazione del provvedimento conclusivo.
6.3. Tanto CP_4
precisato, la ricostruzione in chiave pubblicistica della fattispecie che si sta scrutinando effettuata
dalla Corte d'appello è da ritenersi errata per violazione del citato art.28 l.n.1150/1942, come
modificato dall'art.8, comma 8, della cd. legge ponte, per avere la Corte di merito del tutto
obliterato quanto previsto dalla suddetta disciplina transitoria con riferimento alle convenzioni
stipulate, come nella specie, prima del 6 dicembre 1966. In particolare la Corte di merito, pur
dando atto che l'atto di cessione gratuita e la licenza edilizia “autorizzata dal Sindaco” risalgono
entrambi al 6 agosto 1966 e che nella fattispecie si applica l'art. 31 della legge urbanistica n.
1150 dei 1942, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 765 del 1967, entrata in
vigore il 1° settembre 1967, non ha fatto applicazione della normativa transitoria dettata
dall'art.8, comma 8, della stessa legge, che ha modificato l'art.28 della Legge Urbanistica 17
9 agosto 1942, n. 1150, e che ha fatto salve le precedenti convenzioni di lottizzazione solo quando,
alla data del 2 dicembre 1966, si fosse perfezionato il relativo iter e, cioè, fosse intervenuta non
soltanto la stipulazione in forma pubblica delle convenzioni medesime, ma anche la deliberazione
del Consiglio comunale, e l'autorizzazione degli organi di controllo (Cass.28980/2008). La
giurisprudenza amministrativa ha costantemente interpretato la norma nel senso che essa ha
previsto soltanto la salvezza delle autorizzazioni a lottizzare rilasciate prima del 2 dicembre 1966,
sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale approvate nei modi e nelle forme di legge, e
non anche quelle munite della sola autorizzazione del sindaco, e ciò in quanto il legislatore ha
ritenuto conveniente limitare il detto beneficio a quelle lottizzazioni che fossero autorizzate
dall'organo collegiale, che poteva garantire in linea di massima una più attenta ed obiettiva
valutazione circa l'opportunità del provvedimento ed al quale la relativa competenza veniva
riconosciuta, con lo stesso art. 28, per le future lottizzazioni. Pertanto, condizione essenziale per
la concessione della sanatoria prevista dal più volte citato art. 28 è che si tratti di autorizzazioni
rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale (così Cass.28980/2008 citata;
Cass.
sez. un. 7088/1986; Cons. St.V, 210/1997; 475/1993). Orbene, i dati fattuali accertati dai giudici
d'appello e posti a base della decisione (autorizzazione della licenza edilizia da parte del Sindaco
in nesso funzionale con la contestuale cessione gratuita, invero senza che neppure sia chiaramente
e puntualmente esplicitato nella sentenza impugnata da quali riscontri sia stato desunto che la
volontà dell'amministrazione espressa nell'atto autoritativo si fosse formata sulla base
dell'impegno assunto dal privato per ottenerlo), non rispecchiano lo schema procedimentale
prescritto dal citato art. 8, comma 8, per la salvaguardia delle convenzioni stipulate ante 6
dicembre 1966, risultando, peraltro, pure accertate nel giudizio d'appello la mancata stipulazione
dell'atto di cessione gratuita in forma pubblica e la mancata sua trascrizione, ritenute, tuttavia,
irrilevanti dalla Corte di merito in virtù della ricostruzione in chiave pubblicistica della
fattispecie, così come è stato ritenuto irrilevante ogni altro profilo di invalidità e di inefficacia
traslativa della stessa cessione dedotto dagli appellati e odierni ricorrenti (indeterminatezza
10 assoluta dell'oggetto per mancata indicazione di elementi identificativi -quarto motivo-; sua
errata individuazione -ottavo motivo-; sottoscrizione dell'atto di cessione solo da parte di un
comproprietario pro indiviso- quinto motivo-; mancata trascrizione dell'atto e sua inopponibilità
agli eredi -sesto motivo-; mancanza della forma dell'atto pubblico -settimo motivo). Per_2
6.4. Dalle considerazioni suesposte consegue che la Corte di appello non solo è incorsa nel vizio
denunciato con il terzo motivo, ma anche in quello denunciato con il quarto motivo, avente
carattere assorbente rispetto ai restanti denunciati con gli altri motivi suindicati. Poiché, sulla
base dei dati fattuali enunciati nella sentenza impugnata come infra indicati, non si può ritenere
che la cessione gratuita del 6-8-1966 rientri nello schema pubblicistico degli accordi endo-
procedimentali e nella categoria delle convenzioni urbanistiche, i giudici di merito erroneamente
hanno espresso il giudizio di totale irrilevanza dello scrutinio in chiave civilistica del suddetto
atto, sotto ogni profilo di invalidità e inefficacia traslativa denunciato. Anche il quarto motivo
merita, dunque, accoglimento, sul rilievo dirimente della radicale nullità, sotto il profilo
civilistico, del suddetto titolo per totale indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. Dai
dati fattuali indicati nella sentenza impugnata e dal tenore letterale dell'atto di cessione gratuita
trascritto in ricorso (pag.12), risulta, infatti, che detto atto, oltre che, come pacifico in causa,
sottoscritto da uno solo dei comproprietari pro indiviso, non contiene alcun dato identificativo o
significativamente descrittivo (confini, dati catastali, esatta ubicazione, consistenza ed estensione)
dell'area, indicata solo come “striscia di suolo latistante la nuova costruzione approvata in data
19-7-1966 dalla Commissione Edilizia ed autorizzata dal Sindaco il 6 agosto 1966”, sì da
renderne impossibile l'individuazione. Restano assorbiti gli altri motivi (dal quinto all'ottavo).
Usucapione dell'area da parte del e requisiti prescritti dagli artt.1158 e 922 c.c.: il titolo CP_4
negoziale accompagnato dalla traditio e la conseguenziale qualificazione della relazione di fatto
con il bene come possesso oppure come detenzione
7. Con i motivi nono (errata applicazione
dell'art.1158 c.c. e contraddittoria motivazione circa l'accoglimento della domanda di usucapione
in appello), decimo (errata valutazione delle prove circa l'intervenuta usucapione) e undicesimo
11 (violazione ed erronea applicazione dell'art.1164 c.c.) i ricorrenti deducono, rispettivamente
nell'ordine: a) la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perché ove l'area
fosse stata già di proprietà del per la validità della cessione non vi sarebbe stata CP_4
necessità di argomentare sull'usucapione, e in ogni caso l'erronea applicazione dell'art.1158 c.c.,
con riferimento al requisito del possesso continuativo ultraventennale, mai dimostrato, come
ritenuto dal giudice di primo grado in base alle risultanze della C.T.U. e in assenza di prova
idonea fornita dal anzi rimarcando i ricorrenti che lo stesso C.T.P. del CP_4 CP_4
(dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale) aveva riconosciuto il loro diritto di proprietà; b)
l'errata valutazione delle deposizioni dei testi e , perché generiche;
c) la violazione Tes_1 Tes_2
dell'art.1164 c.c. con riguardo alla decorrenza del termine utile per l'usucapione, poiché, anche
volendo individuare come atto di interversione del possesso la delibera n.65 del 24-7-1978 del
Consiglio Comunale del Comune di , con cui era adottato il piano delle strade e CP_4
individuato al numero d'ordine 232 il “VI IO”, il termine era stato interrotto prima in data
4-4-1989, stante la concessione dell'autorizzazione concessa ai ricorrenti all'apposizione del
cancello, e di seguito con il ricorso al T.A.R. dell'11-6-1990. 8. Occorre premettere che la
sentenza impugnata è motivata sulla base di due distinte e autonome rationes decidendi: la prima
è fondata, come si è visto, sull'acquisto da parte del dell' in forza della sua cessione CP_4 Pt_5
gratuita, qualificata come atto procedimentale in chiave pubblicistica, e la seconda sull'acquisto a
titolo originario, per usucapione, della proprietà della stessa area. La Corte d'appello è così
pervenuta, sulla scorta di una duplicità di percorso motivazionale che non determina alcuna
nullità per contraddittorietà del decisum, alla conclusione che il terreno in questione fosse di
proprietà del 8.1 Ciò posto, i motivi in disamina presentano profili di infondatezza, nella CP_4
parte del nono motivo in cui è denunciata la contraddittorietà della sentenza per doppia
motivazione e che non è invece affatto ravvisabile, e presentano anche profili di inammissibilità,
ove si risolvono in censure meritali sulla valutazione dell'esito delle risultanze probatorie (motivo
decimo, con riferimento alle emergenze testimoniali, e parte del motivo undicesimo, in relazione
12 all'interpretazione di alcuni atti interruttivi del termine per usucapire).
8.2. Le restanti censure
espresse con i motivi nono e undicesimo meritano, invece, accoglimento, nei limiti che si vanno ad
illustrare.
8.3. La questione giuridica dell'usucapibilità del bene da parte di un ente pubblico è
collegata a quella più generale dell'occupazione sine titulo in tutti i suoi variegati risvolti e,
soprattutto nelle ipotesi in cui la tematica si innesta su un procedimento espropriativo lato sensu,
è stata oggetto di ampio, delicato e controverso confronto tra i noti orientamenti della Corte EDU
(tra le tante Scordino 6 marzo 2007; Zaffuto 13 luglio 2006) e della Consulta (n.71/2015) e quelli
della giurisprudenza amministrativa (tra le tante N.2/2016, n,2/2020 e n.4/2020, Parte_6
nonché da ultimo Cons. Stato n.5430/2020 e n.2595/2021) e di questa Corte, anche a Sezioni Unite
(dalla fondamentale Cass. S.U.735/2015 alle più recenti Cass. S.U. n.5513/2021 e tra le tante
Cass. 18791/2021 e Cass. 10289/2018). La suddetta questione è stata affrontata e risolta dalla
Corte territoriale, nella fattispecie in disamina, esclusivamente sotto il profilo di rilevanza
civilistica, in collegamento con l'atto negoziale di cessione gratuita del 6-8-1966, e ciò in base
alla stessa prospettazione del la cui domanda riconvenzionale di usucapione ha trovato CP_4
accoglimento in secondo grado. Pertanto, nel caso di specie, l'accertamento dell'intervenuta
usucapione della proprietà del fondo occupato si pone “quale conseguenza non già riconducibile
al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel
potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la interversio possessionis, dalla detenzione
qualificata al possesso, dell'occupante (Cass. S.U. n.5513/2021), come, peraltro, statuito con la
sentenza n.928/2003 anche dal , che, adito dagli odierni ricorrenti, in contraddittorio CP_10
con il e il , per l'impugnazione della revoca del provvedimento di Controparte_4 Per_1
rimozione del cancello in ferro posto a protezione dello spazio denominato VI IO, ha
declinato la propria giurisdizione. Sul piano sostanziale, secondo l'orientamento di questa Corte
che il Collegio condivide, occorre ribadire che l'usucapione da parte della P.A. trova chiaro,
solido e coerente fondamento legale nel combinato disposto degli artt.1158 e 922 c.c. e ciò la
rende compatibile con quanto prescritto dall'art.1 del protocollo addizionale 1 CEDU,
13 nell'interpretazione datane dalla Corte Edu a tutela del privato proprietario con le citate sentenze.
L'istituto è disciplinato come un modo di acquisto della proprietà senza condizione e senza
distinzioni riconducibili alla tipologia soggettiva delle parti coinvolte, comprendendo così nella
platea dei destinatari anche l'ente pubblico che, a parità di armi con il privato cittadino, agisca in
giudizio invocando la tutela delle suddette norme. Pertanto il prolungato possesso del bene, anche
illecitamente acquisito dalla P.A., goduto uti dominus nell'inerzia del proprietario per un
ventennio, ben può produrre l'acquisto della proprietà ex art.1158 cod.civ., purché ne ricorrano
tutte le condizioni e i presupposti (così Cass. 18791/2021 e Cass. 10289/2018; cfr. anche
Cass.28297/2020, Cass. 18566/2020 e Cass.3646/2020 sui modi di acquisto della proprietà in
“buona e debita forma” ex art.1 prot. add. 1 CEDU e sul diritto di restituzione al privato del bene
occupato dalla P.A. in via di fatto e irreversibilmente trasformato;
Cass.9682/2014 in tema di
usucapione di un bene privato ritenuto erroneamente demaniale dalla P.A. e concesso in uso a
terzi). Dunque, l'analisi va condotta alla stregua della matrice privatistica e la compatibilità
dell'usucapione civilistica con il parametro convenzionale costituito dall'art.1 prot. add.1 CEDU
è assicurata dalla sua solida e certa base legale, che impone la previa qualificazione giuridica
della relazione fattuale iniziale con il bene, secondo i criteri costantemente individuati da questa
Corte infra indicati (§8.4), e di seguito l'attenta selezione delle attività di rilevanza compiute
dall'occupante - soggetto pubblico -, con rigorosa esclusione, per quanto ora interessa, di ciò che
sia direttamente riconducibile all'eventuale pregresso esercizio di pubblico potere, onde evitare
l'abuso di situazioni di vantaggio e la configurabilità di “espropriazione larvata” da parte della
P.A., in questo connotandosi peculiarmente la fattispecie di cui si discute nel rapporto privatistico
fatto valere in giudizio dalla stessa amministrazione. In detto particolare contesto, soprattutto con
riferimento alla dimostrazione dell'interversione della detenzione in possesso ad usucapionem, di
cui, secondo le ordinarie regole, è onerata la P.A. occupante, andranno individuate puntualmente
dai giudici di merito idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il
privato proprietario-possessore, non essendo sufficienti a tal fine né il prolungarsi della
14 detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né tanto meno
attività o atti rivolti a una generalità indistinta di soggetti, ossia di natura latamente
amministrativa e/o tipizzante la pubblica soggettività, certamente non qualificabili come oppositivi
ai fini civilistici che qui rilevano.
8.4. Tanto precisato, la costante giurisprudenza di questa Corte,
con orientamento convintamente condiviso dal Collegio, ha chiarito che qualora, come nella
specie, la relazione di fatto sulla cosa sia esercitata inizialmente in dipendenza della stipulazione
di un atto negoziale, occorrerà indagare se la suddetta relazione si configuri come possesso
oppure come detenzione, dovendo, nella seconda ipotesi, l'occupante allegare e provare la
trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, cod.civ..
Segnatamente, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se inefficace o nulla, per
difetto di requisiti di forma - Cass.14115/2013 e Cass. 17388/2021 -, oppure per indeterminatezza
dell'oggetto -Cass. 2326/2022- oppure perché stipulata da falsus procurator - Cass. 4945/2016)
con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo
all'usucapione ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del
soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti
obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi
nell'indicato soggetto. In altri termini, il discrimine è la natura del titolo in forza del quale è stato
“operato” il trapasso, nei casi in cui il potere sulla cosa sia stato acquistato con la cooperazione
del titolare, nel senso che se il titolo, pur invalido o inefficace, è astrattamente idoneo a trasferire
la proprietà e la consegna fa seguito ad un accordo intercorso con i proprietari, è trasferito il
possesso, dovendosi valorizzare anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 c.c.,
comma 1, che riconosce - ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della
relazione di fatto a titolo di detenzione - l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della
sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene. Solo ove ricorrano
dette condizioni, non occorre che sia provata l'interversione del possesso.
8.5. La Corte d'appello
non si è attenuta ai suesposti principi, incorrendo nelle violazioni di legge denunciate con i motivi
15 nono e undicesimo nei termini che si vanno ad indicare. In primo luogo, in base a quanto è dato
implicitamente desumere dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non tratta la
questione dell'interversione del possesso, la Corte di merito ha qualificato come possesso la
relazione di fatto iniziale instauratasi tra il Comune occupante e il bene e ne ha indicato la
decorrenza “almeno” dal 1966 (pag.32), ritenendo, per quanto è dato comprendere, di rilevanza a
tal fine la cessione gratuita del 6-8-1966, pur se, invero, neppure ciò è espressamente indicato
nell'iter motivazionale. Nella sentenza impugnata non si dà conto di alcuna indagine sul titolo nel
senso precisato (ad effetti reali oppure ad effetti obbligatori), ossia al fine di verificare se il titolo
fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, benché invalido, sì da determinare l'animus
possidendi nel soggetto occupante, nonostante fosse documentato e incontroverso che la cessione
gratuita non era stata stipulata e sottoscritta da , comproprietario pro indiviso Parte_1
del bene, sicché, anche ove configurabile come vendita di cosa altrui, non avrebbe che potuto
determinare solo effetti obbligatori e pertanto “trasferire” con la consegna solo la detenzione.
Dirimente è, poi, un'ulteriore considerazione: il meccanismo presuntivo del trasferimento del
possesso del bene utile ad usucapionem in forza di negozio anche invalido, in base al citato
orientamento, presuppone necessariamente o che dal titolo risulti la contestuale traditio del bene
stesso oppure che in ogni caso sia provato in causa dall'occupante che la traditio sia in concreto
avvenuta in inscindibile collegamento causale con quel titolo. Ora, anche a tale riguardo non è
dato rinvenire alcuna argomentazione nella sentenza impugnata, pur se la decorrenza del
possesso è fatta risalire “almeno” al 1966, e sebbene nella stessa sentenza si dia atto che l'atto di
cessione gratuita non prevedeva il contestuale rilascio della striscia di terreno, ma solo il
correlativo impegno “a lasciare, libera da ogni cosa, la striscia di suolo di sua proprietà…” (cfr.
pag. 29 sentenza e pag.13 ricorso). Alla stregua di quanto sopra, la denunciata violazione degli
artt.1158 e 1164 c.c. si è concretizzata con riguardo a tutti i profili suesposti, per non avere i
giudici d'appello ricostruito la fattispecie di usucapione secondo i criteri declinati da questa
Corte, obliterando totalmente la fondamentale questione della qualificazione giuridica della
16 relazione di fatto del soggetto occupante con il bene in dipendenza del titolo negoziale
presupposto e quella, conseguenziale, della necessità o meno della dimostrazione, da parte
dell'ente pubblico, dell'interversione del possesso. In questo contesto totalmente deficitario in
ordine alla prioritaria qualificazione della suddetta relazione di fatto, che, per quanto detto,
risulta solo implicitamente espressa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione a supporto,
mentre necessitava di adeguato scrutinio secondo i menzionati criteri, all'evidenza non è possibile
attribuire la rilevanza indicata dalla Corte di merito ai comportamenti materiali esteriori della P.
A. enunciati nella sentenza impugnata (cfr. pag.31 in cui si legge che VI IO è stato
realizzato dal , che lo ha asfaltato, munito di numeri civici, di pubblica Controparte_4
illuminazione, lo ha inserito nelle cartine toponomastiche e nel reticolo delle vie pubbliche, lo ha
denominato come via pubblica e ne ha consentito l'utilizzo da parte degli appellati e dei loro
vicini e confinanti). Va aggiunto che l'accertamento fattuale dei giudici d'appello si pone in netto
contrasto con quello del Tribunale, che, nel richiamare le risultanze della C.T.U. espletata in
primo grado, affermava trattarsi di “una bretella cieca, di modestissime dimensioni, priva di reti
di servizio e di sottoservizio, di illuminazione, di marciapiedi conformi a quelli dell'adiacente Via
IO, di pavimentazione bitumata regolare, di manutenzione ordinaria” (cfr. pag. 9 della
sentenza impugnata). Non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna giustificazione di una
discrasia fattuale così importante, né vi è la benché minima confutazione da parte della Corte di
merito degli elementi probatori posti a base della decisione di primo grado. Servitù di uso
pubblico, errata valutazione degli indici di demanialità, assenza di procedimento ablatorio:
assorbimento
9. Con i motivi dodicesimo (violazione ed erronea applicazione dell'art.22 comma 3
l.n.2248/1865 all.F) e tredicesimo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: insussistenza
di una servitù di uso pubblico), deducono che la Corte d'appello: i) ha errato nel valutare gli
elementi presuntivi da cui ha desunto la demanialità (destinazione ad uso pubblico effettivo e
inserimento nella toponomastica), atteso che l'inclusione nell'elenco delle strade comunali ha
valore solo dichiarativo e che il CTU aveva escluso la sussistenza di funzione viaria o strumentale
17 a quella viaria dell'area in questione;
ii) non ha considerato che non solo non vi è alcun
provvedimento che destina l'area a servitù pubblica, ma l'area non soddisfa esigenze collettive,
perché è strada senza uscita utilizzata solo dai titolari di diritto di servitù di passaggio. Con il
quattordicesimo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte di merito
della non usucapibilità dei beni illecitamente occupati dalla pubblica amministrazione, senza
avvalersi delle procedure ablatorie previste dalla legge e con il motivo quindicesimo denunciano
la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 55 dpr 327/2001, per non essere stata loro
riconosciuta l'indennità di occupazione, nonostante l'assenza di provvedimento ablatorio. 10.
L'esame dei suddetti motivi resta assorbito dall'accoglimento di quelli di cui si è detto,
precisando, per quanto occorra, che la sentenza impugnata ha dichiarato la proprietà della strada
“VI IO” in capo al e non il diverso diritto di servitù, e che le argomentazioni CP_4
svolte nella sentenza impugnata sulla “destinazione pubblica” della strada in questione sono solo
finalizzate a corroborare la suddetta affermazione di proprietà e sono inconferenti nei termini
infra indicati (cfr.§ 8.3 e § 8.5). 11. In conclusione, vanno accolti, nel senso precisato, i motivi
terzo, quarto, nono e undicesimo, rigettato il primo e dichiarati inammissibili il secondo e il
decimo, nonché dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza va cassata nei limiti dei motivi accolti e la
causa va rimessa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché, alla luce dei
principi esposti, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alle spese del
presente giudizio…”.
13. – Con atto di citazione ex art. 392 cpc del 5.9.2022 , in proprio ed in Parte_1
qualità di erede della coniuge deceduta, ed i figli e nella medesima Pt_2 Parte_3
qualità di successori “mortis causa” della genitrice, hanno riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal defunto e dal e la Persona_1 Controparte_4
conferma della sentenza del Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Rutigliano, con vittoria delle spese delle varie fasi del procedimento.
18 14. – , e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto conclusivamente di accertare Persona_1
e dichiarare l'uso pubblico di “VI IO”, con il favore delle spese di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio.
15. – Anche il si è costituito nel giudizio di rinvio ed ha chiesto, in Controparte_4
via principale, di accertare e dichiarare la natura demaniale di “VI IO” e, in via progressivamente gradata, di dichiarare il suo avvenuto acquisto per usucapione, ovvero la sussistenza sullo stesso del diritto di uso pubblico, nonché di escludere la debenza dell'indennità di occupazione illegittima o, subordinatamente, di ridurre l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado, vinte le spese di tutti i gradi del giudizio.
16. – Con autonomo atto di citazione di pari data, proposto ai sensi degli artt. 389 cpc e 144
disp. att. cpc, ha chiesto la condanna dei tre eredi di alla Parte_1 Persona_1
restituzione della somma complessiva di € 13.818,45, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, corrisposta in esecuzione della sentenza di appello annullata dalla Corte Suprema di
Cassazione.
17. – , e hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'improponibilità della domanda restitutoria proposta separatamente rispetto al giudizio di rinvio,
deducendone subordinatamente l'infondatezza.
18. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.6.2024 la causa “principale” è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, per poi essere rimessa sul ruolo ai fini dell'acquisizione dei mancanti fascicoli cartacei, di ufficio e di parte.
19. – All'udienza del 26.11.2024, dopo il deposito delle note di trattazione scritta delle parti,
la causa “cumulata” è stata definitivamente riservata in decisione ex art. 190 cpc, previa riunione del giudizio di riassunzione e di quello finalizzato ad ottenere le restituzioni pecuniarie, frattanto
19 riassegnato dal Presidente Coordinatore all'intestata Sezione giù competente alla trattazione del giudizio di rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – In rito, non appare inutile rammentare che la sentenza emessa nel giudizio di rinvio cd.
“prosecutorio” – determinato dal riscontro in sede di legittimità di vizi implicanti “errores in
iudicando” ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc – non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. sul punto Cass. 12.3.2013 n. 6113). Infatti, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, nonché ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado),
riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, come implicitamente confermato dall'art. 393 cpc, che fa discendere dalla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia. Pertanto, la presente decisione resa in sede di rinvio non può che sfociare in una pronunzia avente ad oggetto il merito delle rispettive pretese sostanziali originariamente fatte valere dalle parti e, inoltre, nell'odierna fase rescissoria, l'ambito cognitivo devoluto al Collegio è delimitato dalle “regulae iuris” desumibili dalla sentenza di annullamento.
2. – Nella specie, in base ai principi di diritto fissati vincolativamente nella pronunzia rescindente, può indiscutibilmente ritenersi che: a) l'atto di cessione gratuita del 6.8.1966 non integra, sul piano pubblicistico, una convenzione urbanistica e, sotto il profilo civilistico, è affetto da radicale nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, di talché esso è privo di efficacia traslativa e non può, quindi, costituire valido titolo di acquisto dell'area da parte del b) nondimeno, ai fini del perfezionamento della fattispecie della Controparte_4
prescrizione acquisitiva ex art. 1158 cod. civ., quello stesso negozio giuridico risalente al 1966,
ancorché nullo ed inefficace, possedendo effetti soltanto obbligatori e non reali, ha potuto trasferire
20 la semplice detenzione e non il possesso all'Ente territoriale, sul quale perciò incombe(va) la prova del compimento di un atto implicante l'interversione della detenzione in possesso utile “ad
usucapionem”; c) nella sentenza cassata la Corte di Appello di Bari, pur facendo decorrere l'inizio del possesso dal 1966, ha dato atto che la cessione gratuita non prevedeva il contestuale rilascio della striscia di terreno, ma soltanto il correlativo impegno a lasciare la stessa libera da ogni cosa,
tanto escludendo la ricorrenza del presupposto per l'operatività del meccanismo trasformativo finalizzato all'acquisizione del possesso da parte dell'occupante, costituito dalla contestuale materiale “traditio” del bene risultante dal titolo negoziale oppure dalla prova che la stessa
“traditio” sia in concreto avvenuta in inscindibile collegamento causale con il medesimo titolo;
d)
il Collegio barese ha totalmente omesso di qualificare giuridicamente la relazione di fatto intercorrente tra il di e la “res” controversa, senza che, a tal fine, possa CP_4 CP_4
attribuirsi rilevanza ai comportamenti materiali esteriori della PA indicati nella pronunzia annullata, quali la realizzazione di “VI IO” ad opera dell'Ente, l'asfaltatura, l'apposizione dei numeri civici, l'installazione di pubblica illuminazione, l'inserimento nelle cartine toponomastiche e nel reticolo delle vie pubbliche, la denominazione di via pubblica e l'assentito utilizzo da parte degli appellati e dei proprietari confinanti, peraltro tutti indici confliggenti con gli accertamenti fattuali compiuti dal Ctu del Tribunale di Bari;
e) la Corte di Appello ha dichiarato la proprietà di “VI IO” in capo al , ma non il diverso diritto di servitù, Controparte_4
rispetto alla cui eventuale sussistenza sono ininfluenti le argomentazioni svolte dal precedente
Collegio in ordine alla “destinazione pubblica” del bene, le quali sono da reputarsi esclusivamente funzionali a corroborare la suddetta affermazione di proprietà.
3. – Orbene, come sopra precisato, mentre gli eredi si sono limitati a chiedere la Per_1
declaratoria di uso pubblico di “VI IO”, invece l'TR ha formalmente congegnato un “petitum” più articolato, reiterando la domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento della natura demaniale dell'area o la dichiarazione di avvenuto acquisto per
21 usucapione o del diritto di uso pubblico della stessa, oltre a contestare la debenza e la quantificazione dell'indennità di occupazione liquidata all'esito del giudizio di primo grado.
3.1. – Sennonché l'esame degli scritti difensivi depositati dal Controparte_4
nell'odierno giudizio di rinvio (comparsa di costituzione e risposta del 10.3.2023, soprattutto le pagg. 5 e segg.; comparsa conclusionale del 13.9.2024 e successiva memoria di replica del
4.10.2024, oltre che i successivi scritti difensivi) mostra come le deduzioni e le richieste della stessa parte pubblica siano state totalmente incentrate sulla sola esistenza della servitù di uso pubblico su “VI IO” (ne costituisce, infatti, testuale ed irrefutabile riprova il punto 2 della predetta memoria di replica, là dove è esplicitamente affermato che “Ciò che resta da indagare,
nella presente fase rescissoria, è l'esistenza - almeno - di una servitù di pubblico transito sul vico
IO”), senza cioè che il complessivo apparato argomentativo racchiuso negli atti della stessa
TR contenga alcun riferimento all'acquisto della proprietà a titolo originario in virtù
di usucapione ordinaria, il cui perfezionamento, d'altronde, alla luce degli invalicabili limiti cognitivi tracciati nella pronunzia cassatoria (cfr. la lett. d del punto 2 che precede), dev'essere,
comunque, escluso per mancanza di indici dimostrativi sia dell'“interversio possessionis” che dell'“animus possidendi”, ossia dell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto dominicale sull'area. Proprio l'iniziale e poi non colmato deficit probatorio sul punto potrebbe, quindi,
esimere il Collegio dal valorizzare, “indiziariamente”, il contenuto della nota dell'11.2.2011 a firma del TP arch. , dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di , il Persona_5 CP_4
quale ha osservato quanto segue: “
1. sull'area che individua il vico IO non sussistono
impianti interrati (sottoservizi) né impianti aerei (pubblica illuminazione), realizzati dall'ente
pubblico.
2. Oltre ai sig.ri , dette aree sono utilizzate esclusivamente Parte_7
dai sig. e Sig.ra (ex che Persona_1 Parte_8 Persona_3
beneficiano di una servitù di passaggio costituitasi sin dall'origine della edificazione dell'intera
zona e non già dovute a facoltà consentite a seguito di scelte urbanistiche operate dall'ente
pubblico. Dette osservazioni dimostrano come l'area non è mai stata oggetto di illecita
22 occupazione da parte dell'ente pubblico a vantaggio della collettività. Inoltre, le scelte edificatorie
avanzate dai Sig.ri ed avvallate dall'ente pubblico, con il rilascio dei Parte_9
relativi titoli abilitativi edilizi, sono state effettuate considerando la vocazione pubblica del vicolo,
conseguente alla volontà espressa dalla sig.ra di cedere la suddetta Persona_2
area all'ente pubblico…”.
4. – Ciò posto, occorre residualmente delibare la questione relativa alla sussistenza della servitù pubblica di passaggio, il cui esame è stato comprensibilmente omesso nella decisione annullata in ragione della prioritaria ed assorbente statuizione dichiarativa dell'esistenza del diritto di proprietà di “VI IO” in capo al , sia in virtù delle previsioni Controparte_4
normative di cui agli artt. 28 e 31 L. n. 1150/1942 e sia per effetto dell'acquisto per usucapione ventennale. In merito alla suddetta questione, non può trascurarsi di notare come i riassumenti, nei loro vari scritti difensivi (atto di citazione ex art. 392 cpc, comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 cpc), non risultano aver assunto alcuna posizione d'interlocuzione diretta a contestare l'esistenza di un uso pubblico della stradina.
4.1. – Orbene, anticipando gli esiti dell'indagine circa la natura giuridica dell'area per cui è
causa, può ritenersi come, nella specie, venga in rilievo un diritto di uso pubblico che non integra una servitù in senso tecnico in quanto il peso imposto su “VI IO” non è finalizzato a garantire l'utilità di un inesistente fondo dominante, bensì a soddisfare un'esigenza di carattere generale, ossia la realizzazione di un fine di pubblico interesse da parte di una comunità di persone considerate “uti cives” (cfr. Cass.
9.5.1987 n. 4284). Si tratta, dunque, non di una servitù pubblica creata a vantaggio di un bene del demanio o del patrimonio indisponibile di un ente pubblico, ma di un diritto reale di godimento esercitato su un'area privata in favore degli abitanti del luogo e che non interferisce con l'esercizio del diritto di proprietà del suolo, il quale, con la soggezione all'uso della collettività, risulta compresso fino al limite estremo della sua destinazione esclusiva alla viabilità pubblica (cfr. Cass.
3.10.2000 n. 13087).
23 4.2. – A tale specie atipica di servitù resta estraneo il connotato della predialità sicché la costituzione di un diritto di uso pubblico può avvenire anche mediante un provvedimento amministrativo oppure la cd. “dicatio ad patriam”, ossia con il comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività,
assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di una comunità indeterminata di cittadini (cfr. in tema Cass. S.U.
3.2.1988 n. 1072; Cass. 19.9.1995 n.
9903; Cass. 21.5.2001 n. 6924; Cass. 12.8.2002 n. 12167; Cass. 19.2.2007 n. 3742; Cass.
11.3.2016 n. 4851; Cass. 14.6.2018 n. 15618).
4.3. – L'esclusione delle servitù di uso pubblico dalla disciplina dettata dal codice civile è
confermata dal principio giurisprudenziale secondo cui le stesse possono essere usucapite anche in mancanza di opere visibili e permanenti destinate al loro servizio poiché il requisito dell'apparenza
è prescritto dall'art. 1061 cod. civ. soltanto per le servitù prediali (in tal senso Cass.
5.5.1998 n.
4528; Cass. S.U.
3.10.2011 n. 20138).
4.4. – Con attinenza alla fattispecie in esame, si è statuito che “Un'area privata può ritenersi
assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l'uso generalizzato del
passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto
portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l'affermazione di
un diritto di uso pubblico, ma anche l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a
soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù” (Cass.
10.1.2011 n. 354).
4.5. – Inoltre, nella sentenza annullata (cfr. pag. 32, cui si rinvia) la Corte di Appello di Bari,
richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, ha rammentato che anche un vicolo “chiuso” o “cieco” può avere destinazione ad uso pubblico, se una delle sue estremità è
“aperta” al pubblico transito, e che solo il connotato dell'interclusione dell'area esclude la nascita
24 di un suo uso in favore di una collettività indeterminata di persone, facendo concludere per un'utilità limitata ai soli proprietari frontisti.
4.6. – Dunque, le condizioni idonee a legittimare la costituzione di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata sono costituite dall'uso generalizzato del transito da parte di una cerchia indeterminata di persone, considerate “uti cives” in quanto portatrici di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un esclusivo interesse individuale;
l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; il protrarsi dell'uso dell'area privata per il tempo necessario all'usucapione (così, fra le pronunce di legittimità più recenti, Cass. 29.11.2017
n. 28632).
4.7. – Nella fattispecie in esame emerge la simultanea presenza delle anzidette condizioni fattuali e giuridiche atte a legittimare l'esistenza della servitù pubblica di passaggio su “VI
IO”. In tal senso, depongono i seguenti concorrenti elementi di valutazione: a) la dichiarazione racchiusa nell'atto di cessione gratuita dell'area in favore del Controparte_4
non può che esprimere, in una prospettiva per così dire “teleologica”, l'inequivoca volontà dei coniugi di asservire “VI IO” al pubblico transito quale “contropartita” Parte_4
della possibilità di ampliamento del loro preesistente fabbricato;
b) ciò trova conferma nei rilievi dell'Ausiliare del Tribunale di Bari, che a pag. 19 della relazione di ctu del 12.1.2011 ha osservato che “…qualora gli attori non avessero considerato l'area in questione secondo gli attribuiti
accennati (peraltro avendo già espresso la volontà di cederla a tal fine), non avrebbero potuto
realizzare l'intervento edilizio di sopraelevazione, mancando la distanza minima di ml. 10,00 dalle
costruzioni dirimpettaie”: tanto significando che, in mancanza di assoggettamento della striscia di suolo all'uso pubblico, i coniugi costruttori avrebbero dovuto osservare la distanza di dieci metri prescritta dall'art. 9 Dm n. 1444/1968, derogabile in presenza di una strada pubblica o gravata da servitù di pubblico transito frapposta tra gli edifici frontistanti;
c) un ulteriore indice denotante la
25 qualità di bene destinato al transito anche veicolare di “VI IO” può trarsi dagli accertamenti compiuti dal Ctu ing. , il quale a pag. 13 del proprio elaborato ha precisato che Persona_6
“La proprietà attuale – , definita dal catastale n°2728/c nel documento De Pt_1 Per_2
Propris del 1958…includeva “…parte a forma trapezia, di mq. 94 circa, compresa tra il confine
con la prima e seconda quota e fra la linea rappresentata dal filo esterno del muro (del
fabbricato), rivolto ad Est, e i suoi prolungamenti, e avente le basi sulla stradella comune di metri
cinque e sul confine con di metri sei…”. Tale zona doveva restare “…gravata da CP_8
servitù di passaggio anche trainabile a favore della prima e seconda quota, nonché di quella di
apertura di porte, luci e prospetti…” restando “…perennemente vincolata a non essere in alcun
modo coperta da costruzione alcuna”. Il settore così identificato corrisponde a quello che è ora
indicato come “VI IO”, a meno di modeste differenze planimetriche, restando invece
immutata la superficie di mq 94”; d) d'altra parte, i cedenti, nell'arco di tempo ricompreso fra il
1966, allorquando hanno inteso porre gratuitamente nella disponibilità dell'TR la porzione di suolo di che trattasi, ed il 26.2.1988, allorché hanno inviato la nota al Sindaco del
Comune di rivendicando la proprietà esclusiva dell'area prospiciente la loro abitazione CP_4
ai fini della sua chiusura con l'apposizione di una cancellata metallica, non risultano aver tenuto un comportamento oppositivo all'utilizzo pubblico di “VI IO” o in qualche modo mirante a farlo cessare, tanto da indurre l' , dopo oltre dieci anni, in base all'affidamento Controparte_11
ingenerato dagli stessi coniugi , ad inserirlo al n. 232 dell'Elenco delle Strade Parte_4
Interne dell'abitato in virtù di delibera consiliare n. 65 del 24.7.1978, essendosi in tal modo protratto l'uso pubblico ben al di là del ventennio necessario per il maturare dell'usucapione della servitù “atipica” sul bene;
e) peraltro, se i coniugi fossero titolari del diritto di Parte_4
proprietà esclusiva di “VI IO” e non fossero quindi consapevoli della destinazione ad utilizzo collettivo della stessa area, avrebbero potuto esercitare liberamente lo “ius excludendi
alios” in applicazione dell'art. 841 cod. civ., senza la necessità di rivolgersi al soggetto pubblico al
26 quale oltre un ventennio prima avevano ceduto gratuitamente quella striscia di suolo;
f) la segnaletica stradale, la numerazione civica, il manto stradale sia pure rudimentalmente asfaltato ed il marciapiedi presenti nella zona in cui sorge l'area contesa (cfr. pag. 12 della relazione di ctu)
costituiscono connotati strutturali e funzionali “minimali” e sufficienti ai fini dell'attribuzione a
“VI IO” dell'oggettiva attitudine a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito proprio attraverso l'esercizio della servitù di transito;
g) è rimasta incontestata l'allegazione contenuta a pag. 3 della prima comparsa conclusionale del , il quale ha Controparte_4
rilevato che “All'udienza del 19.10.2005, il teste sig. (si badi bene nato nel 1944) Testimone_3
ha dichiarato: "Conosco il vico IO, è vero che il vico IO è sempre stato aperto al
pubblico e su di esso hanno liberamente transitato persone e veicoli"' e "preciso che il vico
IO è un vicolo cieco e ho visto autovetture entrare ed uscire da questo vicolo". Il teste sig.
ha dichiarato: "Conosco il vico IO, è vero che il vico IO è sempre stato Testimone_4
aperto al pubblico e su di esso hanno liberamente transitato persone e veicoli" e "preciso che il
vico IO è un vicolo cieco e ho visto autovetture entrare ed uscire da questo vicolo". Il teste
(nato nel 1960) ha dichiarato: "E' vero che il vico IO è sempre stato aperto Testimone_5
al pubblico e sullo stesso hanno liberamente transitato autoveicoli e persone" e "ho visto entrare
ed uscire dal vicolo autovetture e persone non residenti nello stesso vicolo"”: dunque, da tali concordi deposizioni testimoniali si arguisce che l'utilizzo dell'area ha trasceso gli interessi dei singoli proprietari frontisti, essendo stato esteso ad una cerchia indifferenziata di utenti.
5. – In definitiva, alla luce dei suesposti rilievi, deve dichiararsi “VI IO” (sebbene formalmente di proprietà degli attori in riassunzione) bene assoggettato a servitù di pubblico transito;
dal che discende l'implicita reiezione della domanda attorea di accertamento del diritto alla chiusura dell'area e di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, il cui accoglimento presupponeva il pregiudiziale accertamento dell'inesistenza dell'uso pubblico nonché della realizzazione di una condotta comunale “contra ius” idonea a comprimere indebitamente il diritto dominicale dei Pt_1
27 6. – La situazione di reciproca soccombenza venutasi a creare tra il Controparte_4
(che ha visto accogliere soltanto una delle domande proposte) e gli attori in riassunzione (che hanno visto respingere la domanda ex art. 841 cod. civ. e quella finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'indennità di occupazione) giustifica l'integrale compensazione fra le stesse parti delle spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio.
6.1. – Invece, con l'epilogo dell'intero giudizio, nel rapporto fra i e gli eredi Pt_1
dell'originario interveniente , si è verificata la soccombenza dei primi Persona_1
rispetto ai secondi. Tuttavia, l'andamento altalenante che il processo ha registrato fra il primo ed il secondo grado (con il ribaltamento, in sede di gravame, del “decisum” del Tribunale di Bari),
nonché fra il giudizio di legittimità (con l'annullamento della sentenza di appello) e quello di rinvio (con il riconoscimento della fondatezza degli assunti dell'originario interveniente) integra i
“giusti motivi” ex art. 92 co. 2 cpc – nella formulazione vigente all'epoca d'introduzione della causa, applicabile, nella specie, “ratione temporis” –, per l'adozione di una pronunzia di compensazione parziale, nella misura specificata in dispositivo, delle spese di lite relativamente agli anzidetti gradi (e fasi) del processo. Il compenso legale è determinato in base al dichiarato valore della controversia, con l'applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, ed è
liquidato secondo i parametri forensi inferiori ai medi, allo scopo del suo necessario contenimento entro limiti di proporzionalità e ragionevolezza ed anche in ragione della maggiore prossimità del valore della causa all'importo “basico” del relativo scaglione.
7. – Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico degli attori in riassunzione nonché
del , per quote uguali per ciascuna delle due predette parti. Controparte_4
8. – Con riferimento alla causa finalizzata ad ottenere la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronunzia della decisione poi annullata, dev'essere rigettata l'eccezione d'improponibilità sollevata dagli eredi poiché il giudizio di rinvio e quello per le Per_1
restituzioni ex art. 389 cpc sono autonomi fra loro e possono essere instaurati separatamente (la giurisprudenza di legittimità è sul punto consolidata da decenni: cfr., fra le pronunce più recenti,
28 Cass. 26.9.2023 n. 27409). Nella specie, risulta non contestato dai convenuti l'avvenuto pagamento della somma di € 13.818,45 da parte di (cfr., in proposito, Cass. Parte_1
27.4.2021 n. 11115), della quale, pertanto, va conseguentemente disposto il rimborso, con la maggiorazione degli interessi dalla data della corresponsione fino al saldo.
8.1. – Non si fa luogo alla liquidazione delle spese relativamente a quest'ultimo giudizio sia perché definito unitariamente a quello di merito e sia in quanto la domanda di ripetizione poteva agevolmente essere proposta nell'ambito proprio del procedimento di rinvio coevemente introdotto, così scongiurandosi ogni rischio di immotivato aggravamento degli oneri economici di un contenzioso ancora “sub iudice”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio da cassazione a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc, nonché sulla domanda restitutoria ex art. 389
cpc, introdotti con distinti atti di citazione del 5.9.2022, così provvede:
1) accerta e dichiara che “VI IO”, formalmente di proprietà degli attori in riassunzione, è assoggettato a servitù di uso pubblico;
2) rigetta ogni altra domanda proposta dagli originari attori;
3) rigetta ogni altra domanda formulata dal;
Controparte_4
4) compensa interamente, nel rapporto fra gli attori in riassunzione ed il CP_4
, le spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del procedimento;
[...]
5) compensa per la metà, nel rapporto fra i riassumenti e gli eredi , le spese del primo Per_1
grado, del grado di appello, della fase di legittimità e di quella di rinvio e condanna gli attori in riassunzione, in solido fra loro, al pagamento in favore degli eredi dell'altra metà delle Per_1
competenze legali, che si liquidano, in misura già “dimidiata”, in complessivi € 3.500,00 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 4.000,00 per il giudizio di appello, in complessivi €
2.500,00 per la fase di legittimità ed in complessivi € 4.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre Rsf,
29 Cpa ed Iva come per legge, nonché la metà del valore delle “spese vive” sostenute dagli eredi
, come documentate “ex actis”; Per_1
6) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico dei riassumenti, in solido fra loro, e del
, per quote uguali per ciascuna delle due predette parti;
Controparte_4
7) accoglie la domanda ex art. 389 cpc e, per l'effetto, condanna , Controparte_1 CP_2
e in solido fra loro, alla restituzione a della
[...] Controparte_3 Parte_1
somma di € 13.818,45, oltre interessi al tasso legale dal febbraio 2017 al saldo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
392 cpc, promossa
1