Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 315/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 24.2.2021 al numero 315/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 72/2021 emessa dal Tribunale di
PRATO il 27.1.2021: pendente fra
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TOGNINI PAOLA ( , dall'Avv. C.F._1
LOGLI STEFANIA ( e dall'Avv. BARTALESI ELENA C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
e in proprio ( , entrambi rappresentati Controparte_2 C.F._4
e difesi dall'Avv. BALDI NERI ( ) ed elettivamente domiciliati C.F._5 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VERONICA BARZANTI
1
PARTE APPELLATA
), in persona del legale PA P.IVA_4 rappresentante pro tempore (quale socia della cessata Controparte_5
) rappresentata e difesa dall' Avv. PAOLO ANDREI (
[...] [...]
) ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore, giusta procura C.F._7 in atti;
PARTE INTERVENUTA
e (quali soci della cessata CP_6 CP_7 [...]
) Controparte_5
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 contrariis reiectis, previo accoglimento della istanza presentata dalla comparente
PA. in data 18.03.2024, in cui per tutti i motivi ivi esposti si dava atto dell'impossibilità di notifica dell'atto di integrazione del contradditorio alla
[...]
( già socia della Alphauno SR, già socia della Controparte_8 [...] cessata) e quindi accertata l'integrità del contraddittorio, in Controparte_5 accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di Prato n. 72/2021, per tutte le suesposte causali, respingere
l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal , e Parte_1 conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
Nei confronti della accertare il suo difetto di legittimatio ad PA causam e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio;
In ogni caso, voglia la Corte d'Appello adita riformare il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite nel rapporto con il terzo chiamato in causa e conseguentemente annullare la condanna del a pagare le spese Parte_1 di lite liquidate in favore della terza chiamata in causa Controparte_5 ovvero nei confronti e dei Sig.ri e Sig. PA CP_7
, previa dichiarazione di questi ultimi della loro contumacia, accertando CP_6
2 che niente è a loro dovuto a tale titolo. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi
i gradi di giudizio”.
Parte appellata “IN TESI per l'improcedibilità ovvero comunque CP_1 per il rigetto dell'appello, sia nei confronti della società che del signor CP_1
e per la conseguente condanna del alla Controparte_2 Parte_1 restituzione di quanto pagato dalla società nelle more del giudizio, CP_1 nonché, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello, per la condanna: IN
IPOTESI, della società in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, in luogo della società a pagare quanto CP_1 richiesto dal essendo la società il vero ed unico Pt_1 Controparte_5 soggetto passivo del rapporto controverso, con condanna del alla Pt_1 restituzione di quanto pagato nelle more del giudizio;
IN IPOTESI SUBORDINATA, della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore a rilevare indenne l'opponente da ogni pretesa avanzata dal e da Pt_1 ogni pregiudizio comunque patito a seguito dell'ingiunzione opposta (quest'ultime domande riproposte ex art. 347 c.p.c., ovvero, qualora il Collegio non lo ritenesse sufficiente, nella forma dell'appello incidentale condizionato). IN OGNI CASO chiedono, comunque, la reiezione di ogni domanda a qualunque titolo comunque proposta nei loro confronti dalle altre parti del giudizio di appello perché inammissibile, tardiva e comunque infondata nel merito, senza alcuna accettazione del relativo contraddittorio ed insistono per l'integrale refusione dei compensi e delle spese di lite dell'intero giudizio”.
Per la parte appellata “Nel merito: che venga accolto l'appello CP_9 promosso dal e per gli effetti integralmente riformata la Sentenza Parte_1 di primo grado emessa dal con contestuale conferma Parte_1 dell'Ordinanza ingiunzione emessa dal e del precetto emesso da Parte_1
In ogni caso riformare il capo della sentenza relativo alla Controparte_3 ripartizione delle spese di lite, e conseguentemente annullare la condanna di
a pagare le spese di lite liquidate in favore di Controparte_3 CP_2
e con condanna di queste ultime, in ipotesi, a Controparte_5 restituire a le somme eventualmente pagate in esecuzione Controparte_3 della sentenza gravata. Nei confronti della in via PA principale: previo accertamento del difetto di legitimatio ad causam della
[...]
dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio;
in via CP_4 subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della summenzionata eccezione di
3 inammissibilità per difetto di legittimazione in giudizio della PA
preso atto della remissività e rinuncia della stessa relativamente alla condanna
[...] di al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_9 Controparte_5 riformare in ogni caso il capo della sentenza relativo alla ripartizione delle spese di lite, e conseguentemente annullare la condanna di a pagare le spese di lite CP_9 liquidate in favore di per il cui credito agisce Controparte_5 [...]
Con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e CP_4 competenze legali.”
Per “Voglia questa Ill.ma Corte di Appello di Controparte_10
Firenze accertato quanto esposto ed ogni contraria domanda ed eccezione disattesa - anche previa revoca dell'ordinanza sospensiva emessa/depositata il
4/31 maggio 2021: – dichiarare inammissibile e/o improcedibile ed in ogni caso rigettare ogni gravame e/o appello avverso la sentenza impugnata;
– dichiarare comunque decaduta, inammissibile, improcedibile ed in ogni caso rigettare ogni domanda trasversale svolta dalla e dal Sig. nei CP_1 Controparte_2 confronti della e/o comunque nei confronti della CP_5 CP_4
– comunque respingere ogni domanda avversaria e/o comunque confermare la sentenza di primo grado;
– in ipotesi: remissivi alla riforma del capo sulla condanna alle spese solidale a carico di disposta dalla sentenza Parte_2 di primo grado;
Con vittoria di competenza e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 96 cpc IV comma, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc. - In via istruttoria insiste affinché questa Il.ma Corte voglia disporre, anche previa rimessione sul ruolo, l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi ai seguenti procedimenti: Tribunale di Firenze R.G. n. 14562/2007 e Corte di Appello di Firenze
R.G. n. 1446/2009.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con provvedimento del 18.12.2006, il Comune di (di seguito, per brevità, il Pt_1
Comune) rilasciava a un permesso di costruire per la trasformazione CP_1 di un complesso artigianale in villette residenziali da realizzarsi in , in località Pt_1
San Giorgio a Colonica. A garanzia del pagamento rateizzato del contributo di costruzione complessivamente dovuto pari a € 132.505,88, il legale
4 rappresentante della società sottoscriveva con una Parte_3 fideiussione per l'importo di € 160.387,32.
Con atto del notaio del 22.11.2006, detta area e il relativo progetto ormai Per_1 in fase di definitiva approvazione da parte del veniva ceduto da Pt_1 CP_1
a e in data 24.1.2007 il subentro nel predetto
[...] Controparte_5 permesso di costruire di in luogo di veniva Controparte_5 CP_1 comunicato al Comune di . Pt_1
Con raccomandata del 21.2.2007, il Comune comunicava quindi a
[...]
e al fideiussore lo scadenzario della Controparte_5 Parte_3 rateizzazione del contributo dovuto, con le relative modalità di pagamento e sanzioni in caso di ritardata o omessa corresponsione degli oneri dovuti;
in particolare, si ricordava che la seconda rata, per complessivi € 19.640,38 più interessi (per un totale di € 19.885,88), sarebbe scaduta il 14.3.2007.
Poiché né la società né la compagnia assicuratrice provvedevano al pagamento della predetta rata nei tempi previsti, il con nota del 24.4.2007, Pt_1 comunicava tanto a che a Controparte_5 Parte_3 che l'originario importo della seconda rata era ormai scaduto e che, conseguentemente, lo stesso sarebbe stato maggiorato del 10% come previsto dall'art. 128 della L.R. n. 1/2005 (con l'ulteriore avvertimento che il mancato pagamento entro il 12.7.2007 corrispondente a 120 giorni dall'originaria scadenza, avrebbe comportato gli aumenti aggiuntivi previsti dalla predetta normativa), per complessivi € 24.596,40.
In data 15.6.2007, nella persistente morosità di Controparte_5 [...] pagava al Comune il predetto importo. Parte_3
rimasta formalmente parte contraente della polizza fideiussoria, CP_1 aderiva alla richiesta della compagnia assicuratrice di restituire alla medesima le somme versate al per poi depositare in data 29.6.2007 presso il Tribunale Pt_1 di Firenze ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_5 per recuperare le somme versate a Parte_3
Nel frattempo, però, (dopo aver chiesto a Controparte_5 CP_1 informazioni sulla richiesta informale di detta società di pagamento della somma versata alla compagnia assicuratrice, ricevendo per risposta in data 18.6.2007 la richiesta di pagare anche le spese legali della procedura monitoria nel frattempo instaurata) in data 27.6.2007 duplicava il pagamento, versando nelle casse comunali il medesimo importo già pagato dal fideiussore.
5 Quindi, con atto di citazione notificato in data 28.9.2007, Controparte_5 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da CP_1
per la somma di € 24.596,40 oltre accessori e spese, chiedendo di chiamare
[...] in causa il per essere da quest'ultimo rilevata indenne da ogni effetto Pt_1 pregiudizievole che le fosse derivato dall'accoglimento della domanda di CP_1
o, in ipotesi, per chiedere la condanna del alla restituzione delle
[...] Pt_1 somme indebitamente percepite.
Intanto avuto notizia del doppio pagamento della medesima rata (da CP_1 parte del fideiussore e di , presentava al una CP_5 Controparte_5 Pt_1 richiesta di rimborso che l'amministrazione accoglieva, pagando così a CP_1 la somma richiesta pari a € 24.596,40 (mandato di pagamento n. 07/19866 del
23/11/2007).
Quindi, essendo stata autorizzata la sua chiamata in causa, il si costituiva Pt_1 nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei CP_1 confronti di chiedendo di dichiarare cessata la materia Controparte_5 del contendere, con conseguente improcedibilità della chiamata in causa, instando, in ipotesi, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e per la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da Controparte_5
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1205/2009, dichiarava cessata la materia contendere, essendo la pretesa monitoria azionata venuta meno a seguito del rimborso da parte del in favore di della somma dalla Pt_1 CP_1 medesima pagata al fideiussore, condannando alle Controparte_5 spese di lite in favore di e del CP_1 Pt_1
A seguito dell'appello proposto da (che insisteva per la Controparte_5 revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria dell'obbligo del di Pt_1 rilevarla indenne da ogni pretesa di ovvero – in ipotesi – di condannare CP_1 il a restituirle quanto indebitamente percepito) la Corte d'appello di Pt_1
Firenze, con sentenza n. 1715/2014, in riforma della pronuncia del Tribunale di
Firenze, revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore di per la CP_1 somma di € 24.596,40 e, al contempo, condannava il a restituire Parte_1
a la medesima somma, oltre interessi legali dalla Controparte_5 domanda.
Nello specifico, la Corte motivava nel modo seguente: “è irretrattabile, per difetto di censure, la statuizione del tribunale secondo cui (punto uno di pagina quattro della sentenza) l'obbligo di pagamento del contributo di urbanizzazione gravava
6 esclusivamente sulla società opponente [n.d.r.: . La Controparte_5 fideiussione concerneva il contributo di urbanizzazione, era al momento del pagamento da parte del fideiussore valida e vedeva come unico debitore principale la . Risulta quindi irretrattabile, per ineludibile conseguenza Controparte_5 logica, che il fideiussore garantiva l'unico debitore principale ovvero la CP_5
(…) Il pagamento del fideiussore in favore del ha estinto il credito
[...] Pt_1 del stesso;
il fideiussore non aveva titolo per agire verso la Pt_1 CP_1 la ha effettuato un pagamento indebito verso il fideiussore;
la stessa CP_1 non ha titolo per agire verso la il CP_1 Controparte_5 Pt_1 aveva ricevuto un secondo e indebito pagamento da parte della
[...]
invero avvenuto dopo l'estinzione del credito;
il ha Controparte_5 Pt_1 effettuato un indebito pagamento verso la . CP_1
In esecuzione della suddetta sentenza, il restituiva quindi a Pt_1 Pt_1
l'importo di € 24.596,40. Controparte_5
A questo punto, però, il – ritenendo che si fosse formato giudicato Pt_1
(implicito) della Corte di appello sul carattere indebito del pagamento effettuato in favore di nel momento in cui, in data 23.11.2007, aveva restituito alla CP_1 medesima le somme pagate dal fideiussore - emetteva in data 5.2.2015 ordinanza di ingiunzione ex art. 3 R.d. 639/1910 nei confronti di e del suo legale CP_1 rappresentante in proprio ( , al fine di ottenere la ripetizione ex Controparte_2 art. 2033 c.c. da della somma di € 24.596,40, oltre interessi dal dì del CP_1 dovuto al saldo, che la Corte di appello, con la sentenza n. 1715/2014, aveva ritenuto essere stata indebitamente restituita alla predetta società.
Avverso la predetta ordinanza di ingiunzione, proponeva opposizione CP_1 avanti a Tribunale di Prato chiedendone, previa sospensione della efficacia,
l'annullamento, nel contempo chiamando in causa per Controparte_5 essere rilevata indenne da ogni pretesa avanzata dal in ripetizione o che Pt_1 la domanda del venisse direttamente estesa alla Pt_1 Controparte_5
in quanto unico debitore e soggetto passivo del rapporto controverso.
[...]
Secondo l'ordinanza di ingiunzione opposta era da ritenersi illegittima CP_1 perché l'importo oggetto causa non era un debito della società opponente, bensì della sola che tale circostanza era coperta da giudicato Controparte_5 mentre non lo era il titolo in forza del quale l'ente aveva fondato la sua pretesa creditoria - cioè l'accertata insussistenza della causa originaria giustificativa del pagamento di somme dal e quindi la sussistenza di un Controparte_11
7 indebito oggettivo, in quanto le considerazioni svolte in proposito nella sentenza n. 1715/2014 della Corte d'appello sarebbero stati degli obiter dictum avulsi dall'oggetto della decisione.
Il si costituiva contestando sotto ogni profilo i motivi di opposizione. Pt_1
costituendosi, contestava che avesse titolo Controparte_5 CP_1 di sorta per agire nei suoi confronti e formulava domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc estesa anche al Comune . Pt_1
La richiesta di sospensione della esecutività dell'ordinanza opposta veniva accolta limitatamente a legale rappresentante di ingiunto Controparte_2 CP_1 personalmente;
pertanto, il in assenza di spontaneo pagamento da parte Pt_1 di procedeva al recupero coattivo del proprio credito tramite la propria CP_1 concessionaria che in data 04.05.2016 notificava alla predetta società CP_9 atto di precetto Prot. 2016-5026 del 04.05.2016.
Anche avverso tale atto di precetto proponeva opposizione e il relativo CP_1 giudizio veniva riunito a quello avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Nelle more del giudizio, in data 25.5.2016, provvedeva al pagamento CP_1 dell'importo ingiunto.
Con sentenza n.72/2021, pubblicata in data 28.1.2021, il Tribunale di Prato, decidendo sulle cause riunite, ritenendo non fondata la pretesa restitutoria avanzata dal accoglieva l'opposizione proposta da e dunque Pt_1 CP_1 annullava l'ordinanza di ingiunzione opposta, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto nelle more del giudizio pagato dalla predetta società, oltre interessi da dì del dovuto al saldo, nonché, in solido con la società di riscossione al pagamento delle spese legali in favore degli opponenti e di CP_9 [...]
chiamata in causa dai medesimi. Motivava, il primo giudice, nel Controparte_5 modo seguente: “Dagli atti di causa emerge come l'importo per cui è causa relativo al debito per oneri concessori non appare riferibile alla ma alla terza CP_1 chiamata e tale circostanza è coperta dal giudicato Controparte_5 che deriva dall'omessa impugnazione della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere perché aveva dato atto che ciascuna delle parti aveva adempiuto alla propria obbligazione. Pertanto, il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato (cfr. una fra le tante: Cass., 20111 del
8 18.09.2006). Nel caso di specie il fatto storico e il rapporto giuridico che hanno dato luogo alla controversia definita dalla Corte d'Appello sono identici a quello in virtù del quale agisce il nella presente causa e, quindi, è Parte_1 precluso al Tribunale esprimersi due volte sulla stessa azione. In base alla sentenza della Corte d'Appello avverso la quale non è mai stata proposta impugnazione in
Cassazione l'obbligazione per cui è causa è inerente un'obbligazione ex lege a fronte del rilascio di un titolo abilitativo edilizio;
il debito non è di ma CP_1 della terza chiamata;
il ha restituito l'importo ricevuto in Parte_1 duplicazione da un coobbligato. Il ha ritenuto di emettere ex Parte_1
r.d. 639/10 l'ordinanza ingiunzione qui impugnata indirizzando la sua pretesa restitutoria verso il soggetto che l'amministrazione ha ritenuto più solvibile, CP_1
decidendo di non presentare rituale ricorso in cassazione avverso la sentenza
[...] di secondo grado;
l'ente ha quindi fatto una scelta su come attivarsi per riscuotere il contributo di concessione. Nel caso che ci viene posto sotto esame il soggetto fideiussore garantiva tutti i soggetti coinvolti e tenuti alla prestazione verso il
e il fideiussore Controparte_12 Controparte_5 poteva agire in surrogazione per ripetere l'intero pagato al
contro
Pt_1 entrambe le suindicate società. Pertanto, la restituzione effettuata dal è Pt_1 avvenuta con la consapevolezza che vi era stata un'errata duplicazione del pagamento e che il vero soggetto tenuto all'adempimento della rata degli oneri di urbanizzazione era che era debitrice verso Controparte_5 CP_1 che aveva rimborsato il fideiussore escusso. Nel caso di specie non è
[...] sussistente un indebito pagamento dato che gli oneri concessori gravano sul solo attuatore materiale dell'intervento edilizio, l'unico quindi che beneficia dell'arricchimento che consegue all'jus aedificandi. Pertanto, si ribadisce che
l'importo di cui è causa non è un debito di ma della terza chiamata e CP_1 la circostanza è coperta dal giudicato dall'omessa impugnazione della sentenza che aveva dichiarato la cessata materia del contendere dato atto che ciascuna delle parti aveva adempiuto alla obbligazione. A maggior ragione non appare sussistere alcuna legittimità passiva del in proprio non essendo Controparte_2 destinatario della pretesa azionata in via monitoria. Il non ha Parte_1 atteso la fine della lite per riscuotere, ove previsto, la somma richiesta ma ha attivato il titolo vantato in via esecutiva e il preteso debitore ha pagato;
nel caso di specie, invece la somma dovrà essere restituita a dato che i crediti CP_1 azionati non erano diventati ma l'azione è stata posta in essere sulla base di un
9 titolo “provvisorio” e chi agisce indubbiamente si assume il rischio della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale. Pertanto, in accoglimento delle domande attoree va annullato il precetto opposto perché il credito è inesistente e va annullata altresì l'ordinanza ingiunzione impugnata perchè infondata e nei confronti di perchè questi è del tutto estraneo al CP_2 rapporto controverso;
va infine condannato il alla restituzione in favore di Pt_1 di quanto pagato in corso di causa per il titolo dedotto oltre interessi CP_1 di legge dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo. In punto di condanna al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del Parte_1
e della determina che gravano, in solido tra loro, su queste ultime
[...] CP_9 le spese sostenute dalle altre parti (da un lato gli attori Parte_4
– dall'altro la terza chiamata ” Controparte_5
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Il ha proposto appello avverso la predetta sentenza Parte_1 sulla base dei seguenti motivi:
I) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione opposta si fondasse sulla titolarità del debito per oneri concessori relativi al Permesso di costruire PE n. 1577/2004.
Il primo giudice aveva erroneamente affermato, nella motivazione, che il avrebbe ingiunto il pagamento di cui è causa a ritenendola Pt_1 CP_1 debitrice della rata del contributo di costruzione di cui al P.E. n. 1577/2004, obbligazione ex lege cui, invece, non poteva che rispondere l'intestataria del permesso di costruire, e cioè terza chiamata in causa, Controparte_5 vista sul punto la mancata impugnazione di entrambe le pronunce, sia quella del
Tribunale di Firenze che quella della Corte d'appello. Ma, sostiene l'appellante, il non aveva rivolto l'ingiunzione alla quale debitrice della rata Pt_1 CP_1 del contributo di costruzione di cui al P.E. n. 1577/2004, ma in quanto destinataria di una restituzione di somme che la Corte di appello, con la citata sentenza n.
1715/2014, aveva ritenuto esserle state indebitamente corrisposte dall'Ente.
II) Circa l'infondatezza della asserita violazione del principio del ne bis in idem; erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la sussistenza di un giudicato sulla esistenza di un indebito oggettivo nei confronti della CP_1
Il giudice aveva erroneamente rilevato in negativo l'effetto preclusivo del principio del ne bis in idem, anche se non sarebbe assolutamente vero che il rapporto giuridico che ha dato luogo alla controversia definita dalla Corte d'appello
10 fosse identico a quello in virtù del quale il aveva agito con l'ordinanza di Pt_1 ingiunzione, poiché il titolo sul quale essa è fondata non discende affatto dal rapporto concessorio e dalla titolarità dei debiti per oneri edilizi da esso discendenti, bensì da un pagamento effettuato dal nei confronti dell' Pt_1 CP_1 ritenuto “indebito” dalla sentenza della Corte di appello n. 1715/2014 e che, ora, quindi deve essere restituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
III) In ordine alle censure svolte dal Giudice di Primo grado avverso la sentenza della Corte d'appello n. 1715/2014 fondante l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto affrontare la questione di diritto se l'insussistenza accertata dalla Corte d'appello della causa originaria giustificativa del pagamento di somme dal alla e quindi la esistenza di un Pt_1 CP_1 indebito oggettivo, fosse questione coperta da giudicato;
se avesse affrontato tale questione, il Tribunale di Prato avrebbe dovuto constatare che tutte le considerazioni svolte nella sentenza n. 1715/2014 costituivano la premessa logico- giuridica di un ragionamento a cascata che l'aveva portata a riformare la sentenza del Tribunale di Firenze. Sostiene l'appellante che, in sostanza, secondo la Corte di appello, aveva mal pagato il fideiussore, che male, a sua volta, CP_1 aveva agito in ripetizione nei suoi confronti;
il dal canto suo, male aveva Pt_1 ricevuto il secondo pagamento da parte di perché Controparte_5 avvenuto dopo l'estinzione del credito (stante il precedente pagamento del fideiussore); quindi, il male aveva restituito la somma a Pt_1 CP_1 poiché invece avrebbe dovuto restituire, non avendolo prima respinto, il pagamento di da qui la condanna emessa in danno del Controparte_5 ed in favore di di cui alla sentenza d'appello. Pt_1 Controparte_5
IV) Circa la parte della sentenza nella quale si afferma che il avrebbe Pt_1 azionato un titolo non esecutivo ma solo provvisorio.
Evidenzia l'appellante che, in assenza di formale sospensione da parte dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza ingiunzione opposta costituiva a tutti gli effetti valido titolo esecutivo.
V) Circa il capo della sentenza che condanna il a rifondere le spese Pt_1 legali nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_5
Tale statuizione sarebbe errata, secondo l'appellante, in quanto:
- avverso l'ordinanza emessa il 5.2.2015 aveva proposto CP_1 opposizione, chiedendone, previa sospensione della efficacia, il relativo
11 annullamento, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
per essere rilevata indenne da ogni pretesa avanzata dal Controparte_5 in ripetizione;
in tesi, anche chiedendo che la domanda del Pt_1 Pt_1 venisse direttamente estesa nei confronti di in quanto Controparte_5 unico debitore e cioè il vero soggetto passivo del rapporto controverso;
- si era difesa contestando che avesse Controparte_5 CP_1 titolo di sorta per agire nei suoi confronti e aveva poi formulato una domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c che aveva esteso anche al;
Parte_1
- il si era costituito in giudizio contestando l'opposizione di Pt_1 CP_1
ma senza svolgere alcuna domanda e/o eccezione nei confronti della
[...] chiamata in causa, Controparte_5
- la domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc di Controparte_5 svolta anche nei confronti del era stata respinta. Pt_1
Sarebbe quindi del tutto erronea la condanna del a pagare Parte_1 le spese legali a un terzo chiamato in causa, che non era stato evocato in giudizio dall'ente bensì solo dall'opponente, nei confronti della quale il non aveva Pt_1 formulato e/o estesa alcuna domanda giudiziale e che per di più era risultato soccombente nella domanda per lite temeraria svolta anche nei confronti dell'ente.
Il ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, Pt_1 previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
2.2 Si sono costituiti e in proprio, chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'avversa impugnazione, riproponendo le domande avanzate in via condizionata in primo grado contro il terzo chiamato, assorbite dalla decisione appellata, e opponendosi alla richiesta di inibitoria. In particolare, essi dedotto:
- Quanto al primo motivo di appello, che il thema decidendum riguarderebbe una obbligazione propter rem (il pagamento di oneri concessori per l'esercizio dello jus aedificandi relativo ad un terreno venduto dalla società alla società CP_1
su cui c'è già stata una pronuncia dell'autorità Controparte_5 giudiziaria, rispetto alla quale opera il principio del ne bis in idem, posto che con sentenza n. 1715/14 la Corte d'appello di Firenze aveva dato atto che “(era) irretrattabile, per difetto di censure, la statuizione del tribunale secondo cui (punto uno di pagina quattro della sentenza) l'obbligo di pagamento del contributo di urbanizzazione gravava esclusivamente sulla società opponente [n.d.r.:
[...]
. La fideiussione concerneva il contributo di urbanizzazione;
era Controparte_5 al momento del pagamento da parte del fideiussore, valida e vedeva come unico
12 debitore principale la . Risulta quindi irretrattabile, per Controparte_5 ineludibile conseguenza logica, che il fideiussore garantiva l'unico debitore principale ovvero la ”. Correttamente, dunque, il Tribunale Controparte_5 aveva evidenziato che l'azione promossa dal con l'ordinanza ingiunzione Pt_1 in funzione dell'art 2033 c.c. (oltre a violare il principio del ne bis in idem) costituiva, in sostanza, un espediente per “aggirare” gli effetti derivanti dalla mancata impugnazione della sentenza e per “ovviare” alla insolvibilità di
[...]
(società inattiva, in liquidazione) precostituendosi un titolo per Controparte_5 poter aggredire i beni di vale dire l'unico soggetto solvibile della CP_1 vicenda.
- Quanto al secondo motivo di appello, che non si sarebbe formato alcun giudicato implicito, per tre ordini di ragioni:
a) la premessa logico-giuridica imprescindibile della decisione finale della Corte
d'appello (rappresentata dall'accertamento sulla questione concernente l'indebito pagamento effettuato dal configurerebbe una questione pregiudiziale in Pt_1 senso tecnico e non logico, investendo rapporti giuridici diversi - oltretutto riguardanti anche soggetti che non avevano partecipato a quel giudizio, quale il fidejussore - rispetto a quello su cui è intervenuta la Parte_3 statuizione della Corte d'appello. In particolare, non si sarebbe formato il giudicato sull'asserito “accertamento” rappresentato dalla proposizione “il ha Pt_1 effettuato un pagamento indebito verso la e più in generale CP_1 sull'insieme dei rapporti pregiudicanti a cascata come ricostruiti dalla Corte
d'appello, uno dei quali, appunto, è quello su cui il ha fondato la domanda Pt_1 di ripetizione di indebito: infatti, il rapporto oggetto di causa non era quello tra il ed ma il rapporto tra e Pt_1 CP_1 CP_1 Controparte_5 da un lato (domanda monitoria e opposizione) e il rapporto tra Controparte_5
e il dall'altro (domanda di manleva);
[...] Pt_1
b) non sarebbe ipotizzabile una questione pregiudiziale in senso logico anche perché il in quel giudizio, non aveva svolto alcuna domanda contro Pt_1 CP_1
e dunque, non avendo dedotto alcun diritto nei suoi confronti, non potrebbe
[...] sussistere alcuna questione pregiudiziale che rientri nel fatto costitutivo di un diritto dedotto in causa;
c) l'eventuale riconoscimento del giudicato (implicito) sulla questione pregiudiziale di cui si discute violerebbe l'art. 24 della Costituzione sotto il profilo del diritto di
13 difesa di che, non risultando soccombente, non avrebbe potuto CP_1 impugnare in cassazione in via principale la sentenza della Corte d'appello.
2.3. Anche si è costituita, aderendo integralmente aderire a CP_9 quanto dedotto dal nel proprio atto di appello, concludendo, anche Parte_1 in via di appello incidentale quanto alla condanna relativa alle spese di lite, come in epigrafe compiutamente riportato.
2.4. Con ordinanza del 4.5.2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva del . Parte_1
2.5. Si è poi costituita quale socia della cessata PA
, che ha eccepito preliminarmente la Controparte_5 mancanza di regolare notifica dell'atto di appello nei confronti dei soci dell'originaria convenuta cancellata d'ufficio dal registro Controparte_5 delle imprese in data 19.2.2020, quindi prima della sentenza impugnata, datata
28.1.2021, con conseguente inammissibilità e/o in ogni caso improcedibilità dell'impugnazione. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, in ipotesi dichiarandosi remissiva all'accoglimento dell'impugnazione sulla condanna solidale di alle spese di lite. CP_9
2.6. Con ordinanza del 20.9.2022, la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di , e già CP_6 CP_7 CP_13 soci di assegnava al termine fino al CP_5 Controparte_5 Parte_1
16.1.2023 per provvedere a tale incombente.
Con nota datata 12.12.2022, il depositava atto di citazione in Parte_1 giudizio per integrazione del contraddittorio notificato a e CP_6 CP_7
, nonché visura camerale dalla quale risultava la cancellazione al 25.6.2020
[...] di Alphauno S.r.l., allegando di essere stata dunque impossibilitata all'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa.
Con ordinanza del 21.12.2022 la Corte assegnava al termine Parte_1 perentorio fino al 30.4.2024 per integrare il contraddittorio con i soci della cessata
Alphauno S.r.l.
Con istanza datata 22.12.2022, asserendo il mancato PA assolvimento all'ordine di integrazione del contraddittorio per causa imputabile all'appellante, chiedeva che, previa revoca dell'ordinanza del 21.12.2023, fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Con decreto del 29.12.2022, la Corte, ritenuto necessario valutare nel contraddittorio delle parti se ricorressero o meno i presupposti per dichiarare
14 estinto il processo ex art. 307, terzo comma, c.p.c., confermava allo stato l'ordine di integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza datata 21.12.2023, riservando ogni valutazione all'esito dell'udienza già fissata del 15.10.2024.
Con nota datata 22.2.2023, il chiedeva a sua volta la revoca Pt_1 Pt_1 dell'ordinanza del 21.12.2023, evidenziando che: Alphauno S.r.l., da visura camerale aggiornata, era risultata cancellata per chiusura fallimento in data
25.6.2020 e che i suoi soci risulta(va)no essere E_
, con sede in Gran Bretagna, e la già costituita
[...] PA ora in liquidazione;
che della socia non era E_ nota né conoscibile né la sua sede legale né il suo legale rappresentante, per cui l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti si era reso impossibile;
che in seguito all'ordinanza del 21.12.2022, al fine di ottemperarvi, erano stati svolti ulteriori approfondimenti istruttori che avevano tuttavia confermato che la
[...]
era società priva di un legale rappresentante E_ identificato e di un indirizzo della sede legale, né, trattandosi di società estera, aveva un indirizzo PEC, essendo quindi preclusa la notifica ex art. 145 cpc dell'atto di integrazione del contraddittorio.
Con decreto datato 8.3.2024, la Corte, rilevato che non risultava la richiesta di informazioni dai soggetti che dagli atti risultavano essere intervenuti alle assemblee sociali in rappresentanza della società britannica né che fossero stati effettuati gli opportuni accessi presso la Camera di Commercio o altri pubblici uffici per consultare gli atti societari dai quali trarre le informazioni, respingeva l'istanza.
Con nota depositata in data 18.3.2024, il comunicava l'esito delle Parte_1 ricerche effettuate in base al decreto datato 8.3.2024, dando atto che
[...]
aveva sede legale presso “Circle Trust Limited” in 8 E_
Church Street, St. Helier, Jersey, Gran Bretagna, trust che aveva svolto per la società le funzioni di Secretary dal 20.2.2007 fino al 7.2.2011, data di dismissione della funzione;
in data 6.6.2008, si era E_ incorporata nella “ ” e la società era quindi Controparte_15 poi cessata come da atto del 14.4.2015; che la consultazione delle persone risultate dagli atti reperiti come nel tempo delegate della società, aveva dato esito negativo.
Nei suoi scritti difensivi, il peraltro eccepiva che “la Parte_1 [...]
che si è costituita nel presente giudizio semplicemente PA affermando di essere stata socio della cancellata, è priva di Controparte_5
15 legittimazione ad causam, non avendo allegato e dimostrato nei suoi elementi costituitivi di essere succeduta nella titolarità delle specifiche posizioni giuridiche della società estinta oggetto del presente giudizio ( nel caso di specie, il credito vantato a titolo di spese legali di cui alla sentenza del Tribunale di Prato impugnata).” Per gli stessi motivi, secondo l'ente appellante sarebbero stati privi di legittimazione ad causam anche e , soci di Alphauno CP_6 CP_7
S.r.l.
2.7. La Corte, all'udienza del 15.10.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...] non risulta fondata. PA ha sostenuto, costituendosi, che l'appello del PA dovesse essere dichiarato inammissibile per essere stato Parte_1 notificato al procuratore di già cancellata nel corso del Controparte_5 giudizio.
Posto che tale evento non era stato mai dichiarato in corso di causa, la Corte ha invece ritenuto di dover fissare alla parte appellante un termine per la notifica ai soci di altri rispetto alla già costituita Controparte_5 [...]
sulla base del seguente principio espresso dalle Sezioni Unite PA della Suprema Corte con la sentenza n. 15295 del 4.7.2014: “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per
l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato
a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi
16 dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.”
Non ravvisandosi motivi per discostarsi dal tale orientamento, deve ritenersi che la notifica dell'atto di appello effettuata dal al procuratore di Pt_1 [...]
anziché ai soci della medesima, non sia causa di inammissibilità Controparte_5 dell'impugnazione.
Occorre tuttavia esaminare la successiva condotta processuale del Pt_1 al fine di valutare se esso si sia reso inadempiente rispetto all'ordine di integrazione del contraddittorio, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 307, terzo comma, c.p.c.
In proposito, sostiene che il avrebbe PA Pt_1 colpevolmente omesso di ottemperare all'ordine di integrare il contraddittorio, poiché, una volta appreso che Alphauno S.r.l. risultava cancellata dal 25.6.2020, avrebbe dovuto attivarsi per la notifica ai soci della medesima e la Corte non avrebbe dovuto fissare un nuovo termine per consentirle di ottemperare a tale incombente.
Invero, deve ritenersi che il si sia attivato tempestivamente per Pt_1 tentare di integrare il contraddittorio nel termine assegnato, tant'è che già in data
12.12.2022 dava atto di non aver potuto effettuare la notifica a Alphauno S.r.l., depositando altresì visura camerale da cui risultava che soci della medesima erano, oltre alla già costituita la società inglese PA [...]
. Nell'atto di citazione per integrazione del E_
CP_ contradittorio (ritualmente notificato a e soci di CP_7 Controparte_16
, dava poi atto “che la società Alphauno SR (p.iva ), da visura
[...] P.IVA_5 camerale aggiornata risulta tuttavia cancellata al 25/06/2020 (per scrupolo si è anche verificato che la , socio di questa e E_ con cittadinanza Gran Bretagna, risulta da verifiche informatiche effettuate cessata al 14 Aprile 2015)”.
Risulta altresì che, nel termine assegnato dalla Corte per ulteriormente tentare la notifica ai soci di Alphauno S.r.l., e nello specifico a E_
(essendo l'altro socio già parte del giudizio), il ha
[...] Pt_1 effettuato ulteriori accertamenti che tuttavia non hanno fatto altro che confermare l'impossibilità di provvedere all'integrazione del contraddittorio, accertamenti di cui è stato dato conto con la nota depositata in data 22.2.2024 nei termini che seguono: «La visura camerale storica dell'Alphauno SR individua, nell'Elenco soci,
17 la , e per essa riporta come “Paese di E_ cittadinanza: Gran Bretagna e come domicilio del titolare o rappresentante comune la denominazione: “presso SEDE DELLA SOCIETA'.” La visura, pertanto, non fornisce indicazioni circa il nominativo del legale rappresentante e della sede legale. La visura camerale mostra che Alphauno SR si origina da “AIRON SRL”, società costituita nel 1998 con atto rogato dal notaio l'atto Persona_2 di costituzione rep n. 67367 del 30.07.1998, su richiesta, fornito dal Notaio Per_2
vede due soli soci persone fisiche e
[...] Controparte_17 [...]
), mentre la non figura;
altresì, sempre CP_18 E_ la visura camerale, indica un atto di trasformazione della AI SR (nel frattempo divenuta ) in Alphauno SR, ovvero il verbale di assemblea Parte_5 straordinaria Rep. 39.745 fasc 14.418 del 20.03.2014, su richiesta, anch'esso fornito dal Notaio Nel verbale in questione, la Persona_3 [...]
, compare quale socio della , con la dicitura E_ Parte_5
“sede in Gran Bretagna, rappresentata dalla Sig. nata a [...] il 2 Parte_6
Maggio 1976 (…) come da delega debitamente depositata agli atti della società “.
Anche in questo atto, quindi, non è specificata né la sede legale né il legale rappresentante della . Quale allegato sempre alla E_ visura camerale, vi è un verbale di assemblea ordinaria dell'8 Agosto 2012 in cui compaiono “quali azionisti, la St. ES ST TD e PA rappresentati entrambi per delega dal Rag. costituenti l'intero
[...] CP_7 capitale sociale”. Anche in questo atto, quindi, non è specificata né la sede legale né il legale rappresentante della;
La visura camerale E_ dal 1998, anno di costituzione della AI SRL, al 2014 (atto di trasformazione di
in Alphauno SR) fino alla cessazione per fallimento, non identifica Parte_5 alcun atto di cessione-quote della AI SR, concernente l'ingresso nella compagine sociale della;
di talchè non sono rinvenibili atti E_ ulteriori e diversi da quelli sopra indicati, da cui eventualmente poter reperire la sede legale e il nominativo del legale rappresentante. Infine, atteso il fallimento della Alphauno SR, dichiarato dal Tribunale di Firenze il 25/09/2019 e chiuso il
17/02/2020, è stato richiesto al Curatore fallimentare, Dott. , Persona_4 informazioni riguardanti la St. ES ST TD. Con e-mail del 02/01/2024, il Curatore fallimentare ha comunicato di non avere al riguardo dati da fornire.»
Ulteriori ricerche, confermative dell'impossibilità di integrare il contraddittorio nei confronti della sono state effettuate a E_
18 seguito del decreto della Corte del 29.12.2023 con il seguente esito: “1) A seguito di accesso presso la Camera di Commercio di avvenuto il 13 Marzo 2024, è Pt_1 stato reperito, tramite consultazione dell'Archivio ottico del Registro delle Imprese, un verbale di un'assemblea straordinaria del 15.03.2007 concernente l'aumento del capitale della AIRON TRADE s.r.l. (società, lo si ricorda, dalla quale è poi discesa la Alphauno s.r.l.) con ingresso del nuovo socio E_
con sede “8 Church Street, St. Helier, Jersey, Gran Bretagna”.(doc. 1 nota
[...] depositata il 18.03.2024); 2) Mediante consultazione del sito ufficiale https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, si è verificato che il suddetto indirizzo ( ovvero 8 Church Street, St. Helier, Jersey, Gran
Bretagna) riconduce ad una società di Trust, la “Circle Trust Limited”, soggetto facente parte della compagine della , E_ svolgente dal 20 febbrario 2007 la funzione di membro segretario (DOC. 2 pag.2-
10 nota depositata il 18.03.2024), funzione che tuttavia essa dismetteva nel 2011
(DOC. 2 pag.11 nota depositata il 18.03.2024). Nel frattempo, sempre il sito ufficiale Gov.UK riporta che, con atto del 6 Giugno 2008 (vedi: File Copy Certificate of incorporation on change of name – DOC.2 pag.12-13 ) la E_
si è incorporata nella ,
[...] Controparte_15 società che è tuttavia è cessata il 14.04.2015 (Vedi: “Dissolved 05659638 StES
Investment Holding limited. This Company was dissolved on 14.04.15 « (doc.2 pag.14-15 nota depositata il 18.03.2024). 3) Verifiche sui soggetti risultanti delegati della società. Tramite posta raccomandata A/R del 12.03.2024 veniva contattata la Sig.ra quale soggetto che risulta(va) aver Parte_6 rappresentato su delega la nell'ambito di una E_ assemblea straordinaria Rep. 39.745 fasc 14.418 del 20.03.2014. (DOC.3 nota depositata il 18.03.2024). Con e-mail del 15.03.2024, la sig.ra ha risposto Pt_6 di non “aver mai partecipato come delegata a questa assemblea e non ho mai avuto nessun contatto o informazione sulla Società se non quella di CP_14 essere socio della società per la quale lavoravo” (sempre DOC.3 nota depositata il
18.03.2024). Tramite posta raccomandata A/R del 12.03.2024, veniva contattato il Sig. quale soggetto che risultava aver rappresentato la St.ES CP_7
ST su delega in una assemblea ordinaria dell'8 Agosto 2012. (DOC.4 nota depositata il 18.03.2024). Il Sig. che peraltro è già parte CP_7 processuale, in quanto socio della cessata, ed in seguito a Controparte_5 regolare notifica di atto di integrazione del contraddittorio risultato contumace, ha
19 ricevuto la raccomandata in data 14.03.2024 ma non ha risposto. eccezioni sollevate da parte appellata di inammissibilità dell'appello non risultano fondate.”
Tutte le ulteriori ricerche effettuate dal dunque, hanno confermato Pt_1 quanto già allegato nella nota depositata dall'ente in data 11.12.2022 circa l'impossibilità di integrare il contraddittorio.
Né, contrariamente a quanto sostenuto da può PA ritenersi illegittima l'ordinanza del 21.12.2022 con cui la Corte ha assegnato al un nuovo termine per la notifica, posto che il divieto di assegnazione di Pt_1 un secondo termine, stante la perentorietà di quello già concesso, non opera qualora la parte abbia tempestivamente tentato di espletare l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9541 del
07/04/2023) ovvero da un fatto che essa non era in condizione di conoscere e in concreto sottratto ai suoi poteri (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006)
Invero, nello specifico, stante l'esito delle ricerche effettuate, non si comprende come il avrebbe potuto individuare i soci di Pt_1 E_
, peraltro cessata fin dal 14.6.2015, e quindi prima ancora della
[...] chiamata in causa di nel giudizio di primo grado Controparte_5
(19.10.2015). Né la notifica, come sembrerebbe ritenere PA
avrebbe potuto essere effettuata presso Alphauno S.r.l., dove il socio
[...] [...]
risultava domiciliato in base alla visura E_ camerale della predetta Aphauno S.r.l., posto che detta società era già cancellata a far data dal 2020.
Passando al merito l'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è fondato, poiché il primo giudice ha basato la propria decisione sull'assunto che la sentenza n. 1715/2014 della Corte d'appello di Firenze avrebbe formato giudicato sul fatto che unico obbligato al pagamento degli oneri concessori fosse (oltre che sul principio del ne bis in Controparte_5 idem correlato alla medesima sentenza, questione oggetto del secondo motivo).
Ebbene, sotto questo primo profilo risulta condivisibile la doglianza del il quale ha evidenziato come il fondamento della pretesa azionata Pt_1 mediante l'ordinanza ingiunzione opposta non fosse il pagamento degli oneri concessori, cui era tenuta bensì il recupero del Controparte_5 pagamento effettuato dal in data 23.11.2007 in favore di sul Pt_1 CP_1 cui carattere indebito, secondo la parte appellante, si sarebbe formato il giudicato
20 per effetto della mancata impugnazione della richiamata sentenza n. 1715/2014 della Corte d'appello. Dunque, è in effetti inconferente l'assunto del primo giudice riguardo al fatto che il non poteva pretendere da il pagamento Pt_1 CP_1 del contributo di costruzione relativo al permesso a costruire in cui
[...] era subentrata, poiché la pretesa del oggetto Controparte_5 Pt_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta è fondata su un titolo del tutto diverso.
3.2. Quanto all'altro profilo, oggetto del secondo motivo, argomenta il
Tribunale che il fatto storico e il rapporto giuridico che hanno dato luogo alla controversia definita con la predetta sentenza sarebbe il medesimo in virtù del quale il ha agito nei confronti di con l'ordinanza ingiunzione Pt_1 CP_1 del 5.2.2015. Anche a questo proposito, la doglianza del risulta fondata. Pt_1
Invero, nella causa definita dalla Corte d'appello con la sentenza n. 1715/2014 le parti erano: che proponeva opposizione al d.i. ottenuto Controparte_5 nei suoi confronti da chiedendo la revoca del d.i. o di essere CP_1 manlevata dal o, in ipotesi, che il le restituisse quanto pagato;
Pt_1 Pt_1 che si opponeva alla revoca del d.i ottenuto nei confronti di CP_1 [...]
il che, avendo in data 23.11.2007 corrisposto a Controparte_5 Pt_1 CP_1
l'importo di € 24.596,40, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del
[...] contendere e comunque il rigetto delle domande avanzate da Controparte_5 nei suoi confronti. È vero, quindi, che il giudizio in questione non riguardava
[...] affatto il rapporto tra il nei cui confronti l'ente non CP_19 CP_1 proponeva alcuna domanda, neppure in via subordinata. Ne consegue che rispetto all'oggetto del presente giudizio, non può ritenersi operante il divieto del ne bis in idem, neppure considerando il principio per cui il giudicato copre non soltanto il
“dedotto” ma anche il “deducibile”: infatti, in virtù di tale principio “l'ambito di operatività del giudicato è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti”, tuttavia “senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del
"petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022). Deve quindi escludersi che il giudicato formatosi nei rapporti tra ed Controparte_5
da un lato, e tra e il dall'altro, possa CP_1 Controparte_5 Pt_1 estendersi anche ai rapporti tra quest'ultimo ed stante la diversità dei CP_1
21 soggetti ed essendo la pretesa del nei confronti di fondata su Pt_1 CP_1 una diversa “causa petendi”.
3.3. L'accoglimento dei primi due motivi di appello, nei termini che precedono, non può comunque comportare la riforma della sentenza impugnata, che, se pure per motivi diversi, va invece confermata (salvo per quanto riguarda il capo relativo alle spese, come di seguito esposto).
È infatti infondato il terzo motivo con cui il lamenta il mancato Pt_1 rilievo da parte del primo giudice del giudicato che si sarebbe formato, ancora in base alla sentenza n. 1715/2014 della Corte d'appello, sul carattere indebito del pagamento effettuato dal in data 23.11.2007. Controparte_11
Occorre ricordare che, con la suddetta sentenza, la Corte d'appello riteneva
“irretrattabile, per difetto di censure, la statuizione del Tribunale secondo cui
“l'obbligo del pagamento del contributo di urbanizzazione gravava esclusivamente su ( ” e che “sempre per difetto di censure (erano) Controparte_5 parimenti irretrattabili le statuizioni del Tribunale secondo cui (…) la fideiussione concernente il contributo di urbanizzazione era, al momento del pagamento da parte del fideiussore, valida e vedeva come unico debitore principale la
”, essendo dunque “irretrattabile, per ineludibile conseguenza Controparte_5 logica, che il fideiussore garantiva l'unico debitore principale, ovvero la
” (pagg. 5/6 della sentenza). La Corte d'appello faceva Controparte_5 derivare da tali “irretrattabili” circostanze le seguenti “ineluttabili” conseguenze:
“Il pagamento del fideiussore in favore del ha estinto il credito del Pt_1 Pt_1 stesso;
il fideiussore non aveva titolo per agire verso la la CP_1 CP_1 ha effettuato un pagamento indebito verso il fideiussore;
la stessa non CP_1 ha titolo per agire verso la il aveva ricevuto Controparte_5 Pt_1 un secondo e indebito pagamento da parte della invero Controparte_5 avvenuto dopo l'estinzione del credito”, altresì affermando anche l'ulteriore conseguenza secondo cui: “il ha effettuato un indebito pagamento verso Pt_1 la . Tuttavia, tale ultima considerazione, benché logicamente CP_1 conseguente alle altre, non può ritenersi coperta da giudicato poiché non investe in alcun modo i rapporti oggetto di causa, che la Corte d'appello definiva nel modo seguente: “Le conseguenze ulteriori di quanto esposto sono: la erroneità della statuizione del tribunale circa la cessazione della materia del contendere in ordine all'azione monitoria;
la doverosa revoca del decreto ingiuntivo;
la doverosa condanna del a restituire alla quanto riscosso da Pt_1 Controparte_5
22 parte della stessa ”. Occorre invero ricordare che il giudicato Controparte_5 esterno su una determinata questione si può formare solo con riguardo a un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta, che, come tale, può essere accertato in via incidentale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022). Afferma, in particolare, la Suprema Corte che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41895 del
29/12/2021; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018; Cass. Sez.
L., Sentenza n. 25269 del 09/12/2016).
Ora, è evidente che il carattere indebito del pagamento effettuato dal in Pt_1 favore di pure affermato dalla Corte d'appello nella parte motiva della CP_1 sentenza n. 1715/2014, non può configurarsi in alcun modo come premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della medesima, che non investe affatto il rapporto tra il ed Pt_1 CP_1
Poiché dunque è da escludere che sulla specifica questione che ha portato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta (diritto del di ripetere da Pt_1 le somme versate a detta società in data 23.11.2007 a CP_1 CP_1 si fosse formato il giudicato sulla base della sentenza n. 1715/2014 della Corte
d'appello, ed essendo altresì pacifico che non si verta in tema di recupero di oneri concessori (entrata di diritto pubblico) ma, appunto, di ripetizione di indebito, viene in rilievo il fatto che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile
1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue
23 condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009; conf. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016). Dunque, una volta escluso che il disponesse, sulla base della sentenza n. 1715/2014 della Corte d'appello, Pt_1 di un titolo esecutivo nei confronti di per la ripetizione delle somme CP_1 alla medesima versate in data 23.11.2007, e non avendo l'ente fondato le proprie pretese se non sul presunto giudicato derivante dalla sentenza in questione, la statuizione del primo giudice che ha annullato l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, risulta, sia pure per diversa motivazione, corretta.
3.4. Il quarto motivo è infondato: il primo giudice, infatti, ha evidenziato il carattere “provvisorio” dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata non per censurare la condotta del che, in mancanza di inibitoria, ne ha preteso Pt_1 il pagamento tramite la concessionaria ma al solo fine di sancire CP_9
l'inevitabile diritto di alla restituzione di quanto pagato in corso di CP_1 causa per effetto della provvisoria esecutività della predetta ordinanza ingiunzione.
3.5 Il quinto motivo è fondato.
Ritiene la Corte che il susseguirsi degli eventi che hanno determinato il lungo contenzioso intercorso tra le parti avrebbe dovuto comportare la compensazione integrale delle spese. Invero, tutti i soggetti coinvolti hanno mancato di buon senso e avvedutezza, ciascuno ponendo in essere condotte inopportune che hanno dato luogo a reciproche pretese da cui sono conseguite plurime azioni giudiziarie che ben avrebbero potuto essere evitate se le parti si fossero conformate a opportuni criteri di ragionevolezza e pragmatismo. Poiché l'impugnazione del è Pt_1 limitata alla condanna alle spese nei confronti della terza chiamata, va in particolare evidenziato come abbia contribuito in modo Controparte_5 determinante all'insorgere della controversia, ingiustificatamente duplicando il pagamento al degli oneri concessori, anziché previamente chiarire la Pt_1 vicenda con e CP_1 Parte_3
Quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite andranno interamente compensate tra il da un lato, e Pt_1 Controparte_5 dall'altro.
Per le medesime ragioni va anche accolto l'appello incidentale della concessionaria di compensazione integrale delle spese di lite tra la medesima CP_9 [...]
e CP_9 Controparte_5
24 Ogni altra questione risulta assorbita.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene la Corte che esse vadano interamente compensate tra le parti per i medesimi motivi esposti esaminando il quinto motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del solo quinto motivo di appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 72/2021 emessa dal Tribunale di
Prato, confermata nel resto, compensa integralmente le spese di lite tra il
[...]
da un lato, e dall'altro; CP_20 CP_9 Controparte_5
2. compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 29/04/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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