CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 377/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Lodi, est. Dott. Manfredi, discussa all'udienza collegiale dell'8-5- 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso procura in calce al presente atto, Parte_1 dagli Avv.ti Emma Chindemi e Giuseppe C. Musolino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Reggio Calabria, Via Fiume, n. 34
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona Controparte_3 del Dirigente pro tempore, in persona del Controparte_4
Dirigente pro tempore, in persona del Controparte_5
Dirigente pro tempore, e in persona del Controparte_6
Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in Via Freguglia, n. 1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“In riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare che il Sig. è stato Pt_1 vittima di atti persecutori, rispettivamente, ad opera del Dirigente Scolastico dell' con sede Controparte_5 CP_ in Mulazzano (Lo) alla Via Ada Negri n. 44, e del Dirigente Scolastico dell' con sede in Controparte_6 alla Via Salvemini n. 1, per l'effetto, previo accertamento della esistenza di un nesso causale tra le condotte specificatamente indicate in ricorso e le documentate patologie insorte, condannare il Controparte_7
, in persona del p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, Controparte_3 CP_2
[1] siano essi di natura patrimoniale che non patrimoniale, a titolo di danno biologico, con interessi legali, da determinarsi in via equitativa, o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU Medico –Legale;
- Chiede disporsi la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, con precipuo riferimento alla C.T.U. Medico - Legale, al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale tra le condotte imputate, rispettivamente, ai due Dirigenti, ed il malessere psico- fisico del;
Pt_1
- In riforma della sentenza appellata, con riferimento alla condanna alle spese di lite, chiede la rideterminazione della loro quantificazione;
Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
PER GLI APPELLATI:
“- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello e le domande tutte ex adverso formulate, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- In via istruttoria ci si oppone, comunque ed in ogni caso, alle istanze istruttorie ex adverso formulate e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle stesse, si richiamano le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva depositata nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 304/2024 il Tribunale di Lodi (Dott. Manfredi) ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_8
, dell' ,
[...] Controparte_9 nonché dell' Il Giudice ha condannato il sig. Controparte_6
al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate Pt_1 in complessivi € 2.900,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge. In particolare, il lamentava di essere stato vittima di atti persecutori Pt_1 posti in essere dal Dirigente Scolastico dell' di Controparte_5
Mulazzano e del D.S. dell' di e chiedeva Controparte_6 CP_4 dunque la condanna del al risarcimento di tutti i danni Parte_2 subiti, a titolo di danno biologico. Il Tribunale, ritenendo non necessario assumere testimoni, ha deciso la causa sulla base dei documenti prodotti dalle parti. Non era contestato che il ricorrente fosse inquadrato come collaboratore scolastico – personale ATA a tempo indeterminato e aveva prestato servizio presso l'Istituto “ con decorrenza dal 1.9.2018, mentre l'anno successivo era CP_6 stato trasferito presso l'Istituto “Antonio Gramsci” di Mulazzano e quello dopo ancora era stato trasferito dietro sua richiesta presso l'I.C. di AS con decorrenza dal 1.9.2020. Non era nemmeno in contestazione lo stato di salute del lavoratore, già riconosciuto invalido civile nella misura percentuale del 78% con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, del 25.11.2015 (doc. n. 2 ric.), portatore di handicap in condizione di gravità e affetto da epilessia dal 1997 (doc. n. 3 ric.; doc. n. 4 ric.). Ciò premesso, il Tribunale, dopo aver richiamato alcuni precedenti di legittimità e di merito, ha rilevato che nella vicenda lavorativa del ricorrente non risultavano episodi, sia singolarmente, sia nel loro complesso, che potessero integrare una fattispecie di mobbing o, in ultima analisi, condotte produttive di danno ex art. 2087 c.c.
[2] Infatti, il si sarebbe limitato ad elencare una serie di condotte non Pt_1 circostanziate nello spazio e nel tempo, non accompagnate da una descrizione puntuale dei singoli episodi integranti uno svilimento del lavoratore, collegati dall'elemento soggettivo e forieri di danno. I capitoli di prova formulati dal sono stati ritenuti generici, dal momento che le circostanze dedotte Pt_1 erano valutative o irrilevanti. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che nessuno dei singoli episodi tratteggiati nel ricorso di primo grado relativi al mese di marzo 2019 esprimesse un intento vessatorio nei confronti del . Pt_1
Tali episodi sono stati considerati partitamente dal primo giudice. Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che il procedimento disciplinare avviato con comunicazione del 29.03.2019 (prot. n. 1433/C1c) per le condotte tenute dal ricorrente in data 28.03.2019 [a) rivolgersi urlando alla DSGA che invitava il ricorrente a tornare alla postazione di lavoro;
b) aver lasciato un'area senza sorveglianza per essere andato al distributore di bevande automatiche;
c) abbandono arbitrario del posto di lavoro] veniva in seguito archiviato con provvedimento del 23.04.2019 (prot. n. 1838/C1c) come da richiesta difensiva del ricorrente (docc. nn. 5, 11 fasc. ric.). L'archiviazione del procedimento disciplinare, non incidendo sulla posizione lavorativa del ricorrente, non ha comportato alcuna conseguenza sanzionatoria e non può integrare manifestazione di un intento persecutorio, ma anzi deve ritenersi espressione del potere di valutazione dei fatti dell'amministrazione nell'ambito dell'istruttoria e del diritto di difesa del lavoratore che deve essere messo in grado di esprimere le rispettive ragioni, come nel caso di specie i documenti in atti dimostrano essere avvenuto. Il Tribunale ha esaminato, altresì, il provvedimento di richiamo disciplinare del 05.09.2019 (prot. n. 2803/2019/C1c), per la violazione della procedura in materia di richiesta di ferie del personale e relativa autorizzazione, che veniva annullato con successivo provvedimento del 24.10.2019 a seguito di nota a difesa del ricorrente (docc. nn. 12 e 15A ric.). Anche in questo caso sarebbe emersa l'assenza di un intento persecutorio in ragione del provvedimento di annullamento del richiamo disciplinare. Il “diniego” alla richiesta di trasferimento comunicato con provvedimento del 14.11.2019 (prot. n. 3914/2019) è stato congruamente supportato da idonea motivazione, che si basava sulla temporaneità del diniego stesso che si sarebbe protratta fino alla ricezione degli esiti della visita medica del 29.10.2019 per un'eventuale riconsiderazione finalizzata ad armonizzare le pretese del dipendente e la necessità non derogabile di garantire servizi di sorveglianza idonei al plesso. In particolare, il diniego provvisorio sarebbe apparso giustificato da congrue valutazioni dell'organico dell' e dalle esigenze di garantire Parte_3 la sorveglianza dei piani del plesso, per la quale era imposto l'impiego di non più di due unità, oltre alla considerazione che non era in grado di Pt_1 assicurare la sorveglianza dei locali ed il servizio di centralino, creando “ulteriore
[3] aggravio al plesso di AS, oltre ad una remota ma non impossibile situazione di pericolo per sé stesso” (così, doc. n. 17 ric.; doc. n. 22 res.). Non sarebbe dunque emersa una finalità di emarginazione nei confronti del ricorrente, ma semmai la considerazione delle sue condizioni di salute e del mansionario “ridotto” delle attività che è in grado di svolgere nel bilanciamento con l'interesse pubblico dell'amministrazione e con le dotazioni di organico e necessità organizzative;
dalla lettura della comunicazione del 08.03.2021 redatta dallo stesso ricorrente è peraltro emerso che lo stesso fu poi trasferito effettivamente al plesso di AS. Allo stesso modo, per quanto attiene la successiva richiesta di ritrasferimento presso l'Istituto di Mulazzano sarebbe emersa una disponibilità di tale nei CP_5 confronti del . Pt_1
Anche il procedimento disciplinare avviato il 5.2.2020 (prot. n. 610) ad opera Parte dell' di a seguito di nota del D.S. dell' che addebitava al CP_4 Controparte_5
le assenze ingiustificate dal posto di lavoro dal 1.7.2019 al 31.7.2019 e Pt_1 dal 14.1.2020 al 24.1.2020 veniva archiviato con provvedimento del 28.7.2020. Peraltro, il D.S. era legalmente obbligato ad avviare il procedimento disciplinare, sorto a seguito di una produzione documentale incompleta da parte del lavoratore (giustificativa del congedo straordinario per cure). Pertanto, nemmeno in un caso siffatto si potrebbe discorrere di condotta persecutoria da parte del datore. Neanche il reclamo riguardo la condotta del ricorrente in relazione all'episodio del 14.01.2020 può integrare una condotta vessatoria, atteso che esso è stato redatto da un genitore, , soggetto terzo;
dunque, non è stato ravvisato Persona_1 alcun nesso di causa con la condotta attribuibile all'amministrazione scolastica. Peraltro, il nemmeno avrebbe contestato l'accadimento descritto nella Pt_1 segnalazione del genitore ed attribuibile alla sua condotta. In tale reclamo, la sig.ra segnalava al D.S. una condotta poco cortese del _1
. A seguito di questo episodio, il D.S. si limitava a esortare il lavoratore Pt_1 ad essere più cortese con il pubblico e non avviava alcun procedimento disciplinare. Del pari, il Tribunale non ha considerato condotta vessatoria e volta ad emarginare il dipendente quella consistente nell'assegnazione allo stesso delle mansioni per cui era stato giudicato idoneo nel verbale della Commissione Medica del 4.2.2020 (accertamento dell'idoneità al servizio di istituto iniziato in data 03.06.2019). Infatti, in questo caso, la era incorsa in un errore di CP_10 redazione a causa del quale risultava dal menzionato verbale l'idoneità del
, poi corretto in “non idoneo temporaneamente al servizio” con precisa Pt_1 elencazione delle attività precluse. Una volta venuto a conoscenza di tale refuso, il D.S. invitava il a non Pt_1 movimentare carichi di peso superiore ai 5 kg e a non utilizzare attrezzature per la pulizia.
[4] Ancora, il Tribunale ha rilevato che dalle comunicazioni del lavoratore indirizzate al D.S. emergeva una situazione di disagio personale, ma non un'obiettiva condotta persecutoria dell'amministrazione scolastica. La querela sporta dal ricorrente in data 21.12.2020 riguardava soggetti terzi, per fatti avvenuti in prossimità dell'Istituto sito in AS, che non sono stati ritenuti imputabili agli Istituti resistenti;
i fatti descritti nella querela del 27.01.2021 (e nell'integrazione del 08.05.2021) erano generici e riprendevano in parte gli “episodi” descritti nel ricorso. La querela, atto di provenienza unilaterale del ricorrente, non è stata ritenuta prova di una condotta persecutoria, in quanto le dichiarazioni rese non sono state corroborate, anche a livello presuntivo, da elementi estrinseci o da successivi atti del procedimento penale (quale, ad es. una richiesta di rinvio a giudizio) (docc. nn. da 32 a 34 ric.). Con riferimento all'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, strumentazione idonea alla tutela della salute dei lavoratori ex d.lgs. n. 81/2008 e che il datore deve mettere a disposizione, non è emersa una “indebita imposizione” del loro utilizzo, ma una richiesta, datata 23.09.2020, del Dirigente Scolastico di documentazione integrativa atta a sancire l'esenzione dal loro utilizzo, rispetto alla quale il non ha documentato una risposta tempestiva (doc. n. 35 fasc. ric.; doc. Pt_1
n. 34 fasc. res.); il mansionario allegato è successivo (data al 15.03.2021). Con riferimento al trattamento dati, si trattava di censura genericamente formulata nei suoi fatti costitutivi, di cui non era stato addotto quali comunicazioni “strettamente riservate avente ad oggetto dati non ostensibili” fossero state inoltrate all'I.C. di Gioiosa Jonica ed in che termini tale condotta di scambio di informazioni tra amministrazioni riguardante la posizione del ricorrente fosse lesiva o espressione di un intento persecutorio. Infine, dagli audio prodotti dal ricorrente in data 10.06.2024, di cui è stata offerta nel ricorso una sintetica trasposizione, non è emersa la prova, nemmeno indiziaria, di una condotta persecutoria tenuta da personale dell'amministrazione scolastica (cfr. ad es. il file “voce001” in cui – verosimilmente- il ricorrente, alzando la voce nei confronti dell'interlocutore, che tenta di rasserenarlo, manifesta la volontà di sporgere denuncia per un fatto irrilevante non oggetto di causa;
ancora a titolo di esempio, nel file audio “voce 007” il ricorrente racconta al Dirigente del rinvenimento di un biglietto anonimo “minaccioso” non ben definito e non prodotto in giudizio. Il Dirigente manifesta disponibilità all'ascolto del dipendente).
Con ricorso del 10.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1.Nullità della sentenza per illegittima, erronea e/o falsa applicazione degli art.li 2087 e 2049 c.c. - Nullità della sentenza per illegittimità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lesività dannosa delle condotte datoriali
[5] Con la prima censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove non avrebbe considerato quell'orientamento di legittimità secondo il quale anche qualora le condotte denunciate dal lavoratore non fossero idonee a destabilizzarne l'equilibrio psico-fisico, o a mortificarne la dignità, ciò non escluderebbe che talune di esse, ancorché non accomunate finalisticamente, possano risultare lesive dei suoi diritti fondamentali. Il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti possa, comunque, risalirsi all'esistenza di una forma più attenuata di danno in applicazione dell'art. 2087 cod. civ. Orbene, in riferimento al primo episodio, il rileva che a seguito del Pt_1 procedimento disciplinare avviato in data 29.3.2019 egli veniva colto da un malore che ha richiesto l'intervento del pronto soccorso e che, in data 3.4.2019, presentava denuncia ispettiva segnalando che la D.S. impartiva ordini di servizio in senso contrario al suo stato di salute. Per quanto attiene al provvedimento di richiamo disciplinare del 5.9.2019, poi annullato con provvedimento del 24.10.2019, e al diniego alla richiesta di trasferimento del 14.11.2019, il lavoratore evidenzia la legittimità della richiesta in riferimento al primo e l'assenza di qualsivoglia valutazione sul suo stato di salute in riferimento al secondo. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare avviato con provvedimento del 5.2.2020 da parte dell' dietro nota del D.S. dell' di CP_11 Controparte_5
Mulazzano, archiviato con provvedimento del 28.7.2020, l'appellante rileva come la sentenza non si sia soffermata sull'abuso dello strumento disciplinare, idoneo a costituire una condotta vessatoria nonostante l'archiviazione. In riferimento all'assegnazione di mansioni per cui era stato giudicato per errore materiale idoneo nel verbale della Commissione Medica del 5.2.2020 e alle comunicazioni redatte dal , con le quali quest'ultimo rendeva edotta la Pt_1
D.S. della propria situazione di disagio personale, l'appellante rileva che tali fatti integrerebbero ulteriori condotte che generano sofferenza. Per tutte le ragioni finora riportate, il lavoratore ha reiterato la richiesta di trasferimento presso Mulazzano, soprattutto a causa dei disturbi psicosomatici accusati sul lavoro. L'appellante ritiene dunque responsabile il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto dei propri dipendenti. Secondo l'appellante, la sentenza deve essere riformata anche perché il Giudice, laddove non ha rinvenuto gli estremi del mobbing avrebbe dovuto accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere, anche solo colposamente, omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute del ricorrente, a prescindere dal fatto che le difficoltà relazionali fossero allo stesso imputabili. L'ambiente lavorativo stressogeno sarebbe, di per sé, configurabile come fatto ingiusto, dunque, suscettibile di far riesaminare le condotte datoriali, allegate come vessatorie, pur in assenza di un intento persecutorio che le unifica. Il Giudice avrebbe omesso di motivare in merito.
[6] In relazione al trattamento dei dati, esso nella sostanza sarebbe stato documentalmente provato dal carteggio annesso al ricorso, laddove (all. 37) è accluso lo schermo epistolare intrattenuto dal procuratore di con il Pt_1
Dirigente Scolastico, atto ad inibire l'indebita trasmissione del fascicolo personale.
2.Omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie in particolare della C.T.U. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha rigettato l'istanza di disporre CTU, dal momento che è stata prodotta documentazione medica attestante, tra l'altro, l'utilizzo di farmaci antidepressivi da parte del . Pt_1
3.Violazione ed errata applicazione degli art.li 2087 e 2043 c.c. - Mancato accertamento della responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di impedire che l'ambiente stressogeno provocasse un danno alla salute del lavoratore Con la terza censura, l'appellante rileva la genericità della motivazione in punto di rigetto della domanda risarcitoria, atteso che la sentenza avrebbe operato un'atomizzazione degli eventi, che dovrebbero invece essere rivalutati nel loro significato complessivo ai fini della valutazione circa la sussistenza del mobbing. In riferimento alla posizione del datore, mancherebbe l'esame circa la responsabilità da omissione rispetto all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie atte a tutelare l'integrità psicofisica e morale del lavoratore.
4.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. Con il quarto motivo, il sig. lamenta che il Giudice ha negato il Pt_1 riconoscimento di un danno evidentemente subito nonostante il primo abbia assolto al proprio onere probatorio.
5.Violazione e/o errata applicazione delle norme vigenti in materia di liquidazione dei compensi Con la quinta censura, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha previsto la riduzione del 20% dell'importo per essere l'Amministrazione difesa dai propri funzionari, ex art 152 bis disp. Att. c.p.c. Il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che il funzionario del Ministero arbitrariamente si collegava da remoto tramite la piattaforma CP_12 partecipando all'udienza la cui celebrazione, giusto Decreto di fissazione per la comparizione delle parti, era prevista in presenza delle parti. Il Giudice non aveva evaso la richiesta formulata in tal senso da controparte e la cancelleria non aveva inoltrato il link per la partecipazione a distanza, cagionando un aggravio di costi nei confronti dei procuratori di che si recavano a da Reggio Pt_1 CP_4
Calabria. Ritiene dunque la difesa del che la sentenza, sul punto, debba essere Pt_1 riformata in considerazione del fatto che, sic stantibus, la partecipazione avversaria, nelle modalità riferite, si è sostanzialmente imposta. Considerata
[7] l'assenza di istruttoria e preso atto delle argomentazioni di cui al capoverso precedente, la condanna alle spese di lite appare gravosa ed ingiustificata dalle circostanze di fatto. L'appellante chiede dunque la riforma della sentenza con una pronuncia che, preso atto dello svolgimento dei fatti, accerti e dichiari la fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente in primo grado.
Con memoria del 24-2-2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello in quanto – come giustamente evidenziato dal Tribunale - non sussistono gli elementi integrativi della fattispecie del mobbing come delineati dalla giurisprudenza, vista l'estrema genericità con cui sono state descritte le condotte e come, in ogni caso, da queste non sia possibile far derivare in alcun modo episodi circostanziati da cui ricavare un conclamato intento vessatorio o dannoso. In ogni caso, il Ministero rileva come la presunta e non dimostrata condizione stressogena dell'ambiente di lavoro era stata determinata unicamente dai comportamenti ostili dell'odierno appellante, come risulta chiaramente dalle parole del dott. nella missiva inviata all'Avv. Barillari in data Per_2
14/01/2020. Ad ulteriore conferma del fatto che non ci fossero condotte persecutorie da parte dell'Amministrazione scolastica nei confronti dell'odierno appellante, ma che, al contrario, il clima di inimicizia sul luogo di lavoro fosse da ricondurre unicamente ai comportamenti del Sig. , il Ministero evidenzia la specularità degli Pt_1 accadimenti verificatisi all'interno dei due istituti scolastici odierni appellati e situati in due differenti località, nonché l'immutato contegno adottato dall'odierno appellante nei due diversi anni scolastici, con due diversi Dirigenti, diverso personale docente, diverse utenze e diversi colleghi, che indiscutibilmente impedisce di ritenere credibile che l'odierno appellante abbia titolo a dolersi di presunte condotte vessatorie, mortificazioni, ostruzionismo di ogni genere, eccesso di potere, abuso d'ufficio concretatosi in sovrabbondanza di richiami, contestazioni e numerosi procedimenti disciplinari, negazione dei diritti, atti persecutori, violenza verbale dall'eloquio discutibile, umiliazioni, immotivati richiami, sistematico osteggiamento a godere dei permessi per motivi di salute. Al contrario, infatti, di fronte alla disponibilità ed alla pazienza dimostrata da entrambi i dirigenti dell'IC di 3 e di Mulazzano, il signor ha CP_4 Pt_1 scambiato per atti vessatori e persecutori atti dovuti anche nell'ottica di tutelare la sua posizione contrattuale e la sua salute, ostinandosi, al limite dell'irragionevolezza, a rispondere negativamente a qualsivoglia richiesta formulatagli. Pertanto, è del tutto privo di qualsivoglia fondamento e si rivela esclusivamente pretestuoso sostenere che l'Amministrazione scolastica avrebbe potuto proteggere il Sig. dai malesseri che questi lamenta di aver sofferto, nella misura in Pt_1 cui la fonte di questi era unicamente egli stesso.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
[8]
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso di primo grado è stato improntato esclusivamente sulla fattispecie del mobbing, avendo il lavoratore ipotizzato un vero e proprio intento vessatorio da parte dei superiori e dei colleghi, i quali avrebbero posto in essere condotte persecutorie ai suoi danni.
Per costante giurisprudenza, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass., 12/05/2025, n.12518).
Ciò premesso, se, da un lato, è vero che, ove non sia configurabile una condotta di “mobbing”, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. quando il datore di lavoro consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass., 04/01/2025, n.123); dall'altro lato, è però onere del lavoratore dimostrare che il disagio e lo stress siano causalmente riferibili a determinate condotte che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi. Infatti, un ambiente lavorativo stressogeno integra fatto ingiusto, “suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.” (da ultimo, Cass. n. 15957 del 7.6.2024; Cass. n. 3822 del 12.2.2024; Cass., n. 4664 del 21.2.2024).
[9] Il primo Giudice, nel valutare i fatti dedotti dal ricorrente si è attenuto ai predetti principi delineati dalla Suprema Corte.
Con riferimento al requisito della necessaria descrizione dettagliata degli episodi vessatori, il Collegio rileva che i capitoli di prova, formulati dal ricorrente, siano assolutamente generici e indeterminati, inidonei, quindi, anche se confermati, a dimostrarne l'asserita efficienza causale e dannosa. A pag. 13 e 14 del ricorso introduttivo, il lavoratore ha chiesto l'ammissione (solamente) dei seguenti capitoli di prova:
“Vero che: Il Sig. svolgeva attività lavorativa, inquadrato come Pt_1 collaboratore scolastico, applicato quale personale ATA, a tempo indeterminato in servizio presso l' con sede in lla Via Salvemini Controparte_6 CP_4
n. 1 a far data dal 01.09.2018 successivamente trasferito presso l'
[...]
con sede in Mulazzano (Lo), alla Via Ada Negri n. 44, Controparte_5 nel a far data dal 01.09.2019; nuovamente trasferito, dietro sua richiesta, presso a scuola elementare di AS a far data dal 1 settembre 2020;
“Vero che: Il Sig. , negli anni scolastici riferiti (2018/2019, 2019/2020) era Pt_1 spesso applicato in mansioni lavorative in solitudine ed altezza, circostanze delle quali egli si doleva stante l'incompatibilità con il suo stato di salute e l'inidoneità acclarata dalla Commissione Medica di Verifica;
“Vero che: Il Sig. era bersaglio di continui richiami verbali e scritti di Pt_1 procedimenti disciplinari ad opera dei Dirigenti e , dei quali subiva Per_2 Pt_5
l'ostruzionismo e le reiterate vessazioni;
“Vero che: I Dott.ri e , nella sovra spiegata qualità, screditavano Per_2 Pt_5
l'attività lavorativa posta in essere dal , contestandone formalmente Pt_1
l'operato;
“Vero che: Il Sig. , negli anni di interesse ha insistentemente chiesto, senza Pt_1 esito, il trasferimento presso altro plesso scolastico più vicino al proprio indirizzo di residenza;
“Vero che: Il Sig. è stato oggetto di schernimento anche da parte di colleghi Pt_1
e del personale scolastico, dei quali subiva le ironie denigratorie con il benestare del dirigente p.t.”.
Alla luce di tali capitoli di prova, il primo Giudice ha correttamente affermato che
“nella vicenda lavorativa del ricorrente non risultano episodi, sia singolarmente, sia nel loro complesso integrabili una fattispecie di mobbing o, in ultima analisi, condotte produttive di danno ex art. 2087 c.c. Infatti,
- in primo luogo ed in generale, occorre una sufficiente specificazione delle condotte di “denigri, mortificazioni ed ostruzionismo di ogni genere;
eccesso di potere;
abuso d'ufficio concretatosi in una sovrabbondanza di richiami, contestazioni e procedimenti disciplinari puntualmente archiviati;
negazione dei diritti;
con l'effetto dell'isolamento del lavoratore”; per ravvisare condotte illecite
[10] tenute dall'amministrazione scolastica nei confronti del lavoratore non è sufficiente elencare una serie di condotte non circostanziate, che non siano accompagnate da una descrizione puntuale dei singoli episodi di vita lavorativa che tali condotte di svilimento dovrebbero concretare, collegati da un elemento soggettivo e forieri di danno;
la estrema genericità con cui vengono descritte le condotte si riflette a livello probatorio su quelli che sono gli unici capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, in particolare quelli a pagina 13 del ricorso, le cui circostanze sono di formulazione generica (Es.: “il Sig. era bersaglio di Pt_1 continui richiami verbali e scritti di procedimenti disciplinari ad opera dei Dirigenti e , dei quali subiva l'ostruzionismo e le reiterate Per_2 Pt_5 vessazioni”) o valutative o irrilevanti, in ogni caso non passibili di ammissione ai fini della prova del mobbing;
ancora, sostenere che il ricorrente è stato
“destinatario di violenza verbale dall'eloquio discutibile” o “di continue vessazioni, umiliazioni e denigri per l'attività lavorativa svolta, che puntualmente veniva schernita” (pag. 2 ricorso) non riflette alcun episodio circostanziato nello spazio e nel tempo, attribuibile con sicurezza alla condotta dell'amministrazione scolastica, espressivo di un intento vessatorio o dannoso, tale da ravvisare un qualsiasi illecito”.
E' pertanto evidente che, in mancanza di prova della sussistenza di specifici episodi vessatori, idonei a determinare effetti pregiudizievoli alla sfera psicofisica del ricorrente, non vi erano i presupposti per disporre una CTU medico-legale. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., 31/03/2025, n.8498).
Con riferimento, poi, ai singoli episodi descritti nel ricorso (ma non oggetto di specifici capitoli di prova), questo Collegio ritiene che nessuno di essi possa fondare la domanda risarcitoria dell'appellante, il quale si è limitato a censurare i relativi capi di sentenza sub I, II, III, IV, VI, VII e X.
-I tre procedimenti disciplinari (presi in esame dal Tribunale sub I e II a pag. 4 e sub IV a pag. 5-6) sono stati tempestivamente archiviati e, pertanto, in assenza di prova circa la colposa/dolosa instaurazione di tali procedimenti e l'insorgere di un danno alla salute direttamente riconducibile a tali episodi, non è possibile riconoscere alcun risarcimento. Manca qualsiasi elemento oggettivo che possa far ritenere che l'Amministrazione abbia esercitato in modo abusivo il potere disciplinare.
[11] -La stessa conclusione vale per il “diniego” alla richiesta di trasferimento (sub III, pag.
4-5 sentenza impugnata), risultando tale provvedimento temporaneo giustificato da “congrue valutazioni dell'organico dell' ”, Parte_3 mai contestate dall'appellante se non in modo generico. In effetti, quando si sono verificate le condizioni, la richiesta di trasferimento è stata prontamente accolta.
-Neppure può essere considerata condotta vessatoria e volta ad emarginare il dipendente aver medio tempore assegnato il ricorrente alle mansioni per cui era stato giudicato idoneo nel verbale della Commissione Medica del 04.02.2020, poi risultato viziato da un refuso non imputabile all'Amministrazione scolastica (sub VI). Sul punto, va rilevato che a seguito della pandemia Covid-19 era stata disposta la sospensione delle attività didattiche dal 24 febbraio 2020 con conseguente chiusura dei plessi di Mulazzano. Pertanto, il presunto impiego del signor in mansioni per le quali lo stesso non era idoneo avrebbe avuto la Pt_1 durata di circa due settimane, durante le quali, però, non risulta affatto provato che l'appellante sia stato adibito a lavori in altezza, in solitudine o che abbia sollevato carichi superiori a 5 Kg ovvero che abbia prestato assistenza ad alunni DVA. Sul punto, infatti, non sono stati formulati specifici capitoli di prova, né prodotti ordini di servizio in questo senso.
-In relazione alle lettere inoltrate dal sig. al Dirigente Scolastico, durante Pt_1 il servizio presso AS (sub VII), si deve ribadire che, in assenza di prove sulla sussistenza degli episodi ivi descritti (per i quali non è stato formulato alcun capitolo di prova), non è possibile ricavare elementi di riscontro del denunciato comportamento vessatorio.
-Con riferimento, poi, al 'trattamento dati' (sub X), il Collegio ritiene – in piena adesione al primo Giudice – che “trattasi di censura genericamente formulata nei suoi fatti costitutivi, di cui non è addotto quali comunicazioni 'strettamente riservate avente ad oggetto dati non ostensibili' siano state inoltrate all'I.C. di Gioiosa Jonica ed in che termini tale condotta di scambio di informazioni tra amministrazioni riguardante la posizione del ricorrente sia lesiva o sia espressione di un intento persecutorio”.
Anche l'ultimo motivo d'appello è infondato. Le spese del I grado (liquidate in complessivi € 2.900,00) sono state calcolate con riferimento al tariffario medio previsto per il valore indeterminato basso (da
€4.216,00 a €2.108,00), con l'applicazione della decurtazione del 20% “per essere l'Amministrazione difesa da propri funzionari ex art. 152bis disp. att. c.p.c.” (pag. 8 della sentenza impugnata). La circostanza denunciata dall'appellante (mancato invio da parte della Cancelleria del link per il collegamento da remoto) non può giustificare in alcun modo una diminuzione delle spese processuali liquidate a favore della (incolpevole) parte vittoriosa.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi
[12] professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.304/2024 del Tribunale di Lodi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, dando atto che l'appellante ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato. Milano, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Lodi, est. Dott. Manfredi, discussa all'udienza collegiale dell'8-5- 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso procura in calce al presente atto, Parte_1 dagli Avv.ti Emma Chindemi e Giuseppe C. Musolino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Reggio Calabria, Via Fiume, n. 34
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona Controparte_3 del Dirigente pro tempore, in persona del Controparte_4
Dirigente pro tempore, in persona del Controparte_5
Dirigente pro tempore, e in persona del Controparte_6
Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in Via Freguglia, n. 1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“In riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare che il Sig. è stato Pt_1 vittima di atti persecutori, rispettivamente, ad opera del Dirigente Scolastico dell' con sede Controparte_5 CP_ in Mulazzano (Lo) alla Via Ada Negri n. 44, e del Dirigente Scolastico dell' con sede in Controparte_6 alla Via Salvemini n. 1, per l'effetto, previo accertamento della esistenza di un nesso causale tra le condotte specificatamente indicate in ricorso e le documentate patologie insorte, condannare il Controparte_7
, in persona del p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, Controparte_3 CP_2
[1] siano essi di natura patrimoniale che non patrimoniale, a titolo di danno biologico, con interessi legali, da determinarsi in via equitativa, o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU Medico –Legale;
- Chiede disporsi la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, con precipuo riferimento alla C.T.U. Medico - Legale, al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale tra le condotte imputate, rispettivamente, ai due Dirigenti, ed il malessere psico- fisico del;
Pt_1
- In riforma della sentenza appellata, con riferimento alla condanna alle spese di lite, chiede la rideterminazione della loro quantificazione;
Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
PER GLI APPELLATI:
“- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello e le domande tutte ex adverso formulate, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- In via istruttoria ci si oppone, comunque ed in ogni caso, alle istanze istruttorie ex adverso formulate e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle stesse, si richiamano le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva depositata nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 304/2024 il Tribunale di Lodi (Dott. Manfredi) ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_8
, dell' ,
[...] Controparte_9 nonché dell' Il Giudice ha condannato il sig. Controparte_6
al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate Pt_1 in complessivi € 2.900,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge. In particolare, il lamentava di essere stato vittima di atti persecutori Pt_1 posti in essere dal Dirigente Scolastico dell' di Controparte_5
Mulazzano e del D.S. dell' di e chiedeva Controparte_6 CP_4 dunque la condanna del al risarcimento di tutti i danni Parte_2 subiti, a titolo di danno biologico. Il Tribunale, ritenendo non necessario assumere testimoni, ha deciso la causa sulla base dei documenti prodotti dalle parti. Non era contestato che il ricorrente fosse inquadrato come collaboratore scolastico – personale ATA a tempo indeterminato e aveva prestato servizio presso l'Istituto “ con decorrenza dal 1.9.2018, mentre l'anno successivo era CP_6 stato trasferito presso l'Istituto “Antonio Gramsci” di Mulazzano e quello dopo ancora era stato trasferito dietro sua richiesta presso l'I.C. di AS con decorrenza dal 1.9.2020. Non era nemmeno in contestazione lo stato di salute del lavoratore, già riconosciuto invalido civile nella misura percentuale del 78% con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, del 25.11.2015 (doc. n. 2 ric.), portatore di handicap in condizione di gravità e affetto da epilessia dal 1997 (doc. n. 3 ric.; doc. n. 4 ric.). Ciò premesso, il Tribunale, dopo aver richiamato alcuni precedenti di legittimità e di merito, ha rilevato che nella vicenda lavorativa del ricorrente non risultavano episodi, sia singolarmente, sia nel loro complesso, che potessero integrare una fattispecie di mobbing o, in ultima analisi, condotte produttive di danno ex art. 2087 c.c.
[2] Infatti, il si sarebbe limitato ad elencare una serie di condotte non Pt_1 circostanziate nello spazio e nel tempo, non accompagnate da una descrizione puntuale dei singoli episodi integranti uno svilimento del lavoratore, collegati dall'elemento soggettivo e forieri di danno. I capitoli di prova formulati dal sono stati ritenuti generici, dal momento che le circostanze dedotte Pt_1 erano valutative o irrilevanti. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che nessuno dei singoli episodi tratteggiati nel ricorso di primo grado relativi al mese di marzo 2019 esprimesse un intento vessatorio nei confronti del . Pt_1
Tali episodi sono stati considerati partitamente dal primo giudice. Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che il procedimento disciplinare avviato con comunicazione del 29.03.2019 (prot. n. 1433/C1c) per le condotte tenute dal ricorrente in data 28.03.2019 [a) rivolgersi urlando alla DSGA che invitava il ricorrente a tornare alla postazione di lavoro;
b) aver lasciato un'area senza sorveglianza per essere andato al distributore di bevande automatiche;
c) abbandono arbitrario del posto di lavoro] veniva in seguito archiviato con provvedimento del 23.04.2019 (prot. n. 1838/C1c) come da richiesta difensiva del ricorrente (docc. nn. 5, 11 fasc. ric.). L'archiviazione del procedimento disciplinare, non incidendo sulla posizione lavorativa del ricorrente, non ha comportato alcuna conseguenza sanzionatoria e non può integrare manifestazione di un intento persecutorio, ma anzi deve ritenersi espressione del potere di valutazione dei fatti dell'amministrazione nell'ambito dell'istruttoria e del diritto di difesa del lavoratore che deve essere messo in grado di esprimere le rispettive ragioni, come nel caso di specie i documenti in atti dimostrano essere avvenuto. Il Tribunale ha esaminato, altresì, il provvedimento di richiamo disciplinare del 05.09.2019 (prot. n. 2803/2019/C1c), per la violazione della procedura in materia di richiesta di ferie del personale e relativa autorizzazione, che veniva annullato con successivo provvedimento del 24.10.2019 a seguito di nota a difesa del ricorrente (docc. nn. 12 e 15A ric.). Anche in questo caso sarebbe emersa l'assenza di un intento persecutorio in ragione del provvedimento di annullamento del richiamo disciplinare. Il “diniego” alla richiesta di trasferimento comunicato con provvedimento del 14.11.2019 (prot. n. 3914/2019) è stato congruamente supportato da idonea motivazione, che si basava sulla temporaneità del diniego stesso che si sarebbe protratta fino alla ricezione degli esiti della visita medica del 29.10.2019 per un'eventuale riconsiderazione finalizzata ad armonizzare le pretese del dipendente e la necessità non derogabile di garantire servizi di sorveglianza idonei al plesso. In particolare, il diniego provvisorio sarebbe apparso giustificato da congrue valutazioni dell'organico dell' e dalle esigenze di garantire Parte_3 la sorveglianza dei piani del plesso, per la quale era imposto l'impiego di non più di due unità, oltre alla considerazione che non era in grado di Pt_1 assicurare la sorveglianza dei locali ed il servizio di centralino, creando “ulteriore
[3] aggravio al plesso di AS, oltre ad una remota ma non impossibile situazione di pericolo per sé stesso” (così, doc. n. 17 ric.; doc. n. 22 res.). Non sarebbe dunque emersa una finalità di emarginazione nei confronti del ricorrente, ma semmai la considerazione delle sue condizioni di salute e del mansionario “ridotto” delle attività che è in grado di svolgere nel bilanciamento con l'interesse pubblico dell'amministrazione e con le dotazioni di organico e necessità organizzative;
dalla lettura della comunicazione del 08.03.2021 redatta dallo stesso ricorrente è peraltro emerso che lo stesso fu poi trasferito effettivamente al plesso di AS. Allo stesso modo, per quanto attiene la successiva richiesta di ritrasferimento presso l'Istituto di Mulazzano sarebbe emersa una disponibilità di tale nei CP_5 confronti del . Pt_1
Anche il procedimento disciplinare avviato il 5.2.2020 (prot. n. 610) ad opera Parte dell' di a seguito di nota del D.S. dell' che addebitava al CP_4 Controparte_5
le assenze ingiustificate dal posto di lavoro dal 1.7.2019 al 31.7.2019 e Pt_1 dal 14.1.2020 al 24.1.2020 veniva archiviato con provvedimento del 28.7.2020. Peraltro, il D.S. era legalmente obbligato ad avviare il procedimento disciplinare, sorto a seguito di una produzione documentale incompleta da parte del lavoratore (giustificativa del congedo straordinario per cure). Pertanto, nemmeno in un caso siffatto si potrebbe discorrere di condotta persecutoria da parte del datore. Neanche il reclamo riguardo la condotta del ricorrente in relazione all'episodio del 14.01.2020 può integrare una condotta vessatoria, atteso che esso è stato redatto da un genitore, , soggetto terzo;
dunque, non è stato ravvisato Persona_1 alcun nesso di causa con la condotta attribuibile all'amministrazione scolastica. Peraltro, il nemmeno avrebbe contestato l'accadimento descritto nella Pt_1 segnalazione del genitore ed attribuibile alla sua condotta. In tale reclamo, la sig.ra segnalava al D.S. una condotta poco cortese del _1
. A seguito di questo episodio, il D.S. si limitava a esortare il lavoratore Pt_1 ad essere più cortese con il pubblico e non avviava alcun procedimento disciplinare. Del pari, il Tribunale non ha considerato condotta vessatoria e volta ad emarginare il dipendente quella consistente nell'assegnazione allo stesso delle mansioni per cui era stato giudicato idoneo nel verbale della Commissione Medica del 4.2.2020 (accertamento dell'idoneità al servizio di istituto iniziato in data 03.06.2019). Infatti, in questo caso, la era incorsa in un errore di CP_10 redazione a causa del quale risultava dal menzionato verbale l'idoneità del
, poi corretto in “non idoneo temporaneamente al servizio” con precisa Pt_1 elencazione delle attività precluse. Una volta venuto a conoscenza di tale refuso, il D.S. invitava il a non Pt_1 movimentare carichi di peso superiore ai 5 kg e a non utilizzare attrezzature per la pulizia.
[4] Ancora, il Tribunale ha rilevato che dalle comunicazioni del lavoratore indirizzate al D.S. emergeva una situazione di disagio personale, ma non un'obiettiva condotta persecutoria dell'amministrazione scolastica. La querela sporta dal ricorrente in data 21.12.2020 riguardava soggetti terzi, per fatti avvenuti in prossimità dell'Istituto sito in AS, che non sono stati ritenuti imputabili agli Istituti resistenti;
i fatti descritti nella querela del 27.01.2021 (e nell'integrazione del 08.05.2021) erano generici e riprendevano in parte gli “episodi” descritti nel ricorso. La querela, atto di provenienza unilaterale del ricorrente, non è stata ritenuta prova di una condotta persecutoria, in quanto le dichiarazioni rese non sono state corroborate, anche a livello presuntivo, da elementi estrinseci o da successivi atti del procedimento penale (quale, ad es. una richiesta di rinvio a giudizio) (docc. nn. da 32 a 34 ric.). Con riferimento all'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, strumentazione idonea alla tutela della salute dei lavoratori ex d.lgs. n. 81/2008 e che il datore deve mettere a disposizione, non è emersa una “indebita imposizione” del loro utilizzo, ma una richiesta, datata 23.09.2020, del Dirigente Scolastico di documentazione integrativa atta a sancire l'esenzione dal loro utilizzo, rispetto alla quale il non ha documentato una risposta tempestiva (doc. n. 35 fasc. ric.; doc. Pt_1
n. 34 fasc. res.); il mansionario allegato è successivo (data al 15.03.2021). Con riferimento al trattamento dati, si trattava di censura genericamente formulata nei suoi fatti costitutivi, di cui non era stato addotto quali comunicazioni “strettamente riservate avente ad oggetto dati non ostensibili” fossero state inoltrate all'I.C. di Gioiosa Jonica ed in che termini tale condotta di scambio di informazioni tra amministrazioni riguardante la posizione del ricorrente fosse lesiva o espressione di un intento persecutorio. Infine, dagli audio prodotti dal ricorrente in data 10.06.2024, di cui è stata offerta nel ricorso una sintetica trasposizione, non è emersa la prova, nemmeno indiziaria, di una condotta persecutoria tenuta da personale dell'amministrazione scolastica (cfr. ad es. il file “voce001” in cui – verosimilmente- il ricorrente, alzando la voce nei confronti dell'interlocutore, che tenta di rasserenarlo, manifesta la volontà di sporgere denuncia per un fatto irrilevante non oggetto di causa;
ancora a titolo di esempio, nel file audio “voce 007” il ricorrente racconta al Dirigente del rinvenimento di un biglietto anonimo “minaccioso” non ben definito e non prodotto in giudizio. Il Dirigente manifesta disponibilità all'ascolto del dipendente).
Con ricorso del 10.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1.Nullità della sentenza per illegittima, erronea e/o falsa applicazione degli art.li 2087 e 2049 c.c. - Nullità della sentenza per illegittimità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lesività dannosa delle condotte datoriali
[5] Con la prima censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove non avrebbe considerato quell'orientamento di legittimità secondo il quale anche qualora le condotte denunciate dal lavoratore non fossero idonee a destabilizzarne l'equilibrio psico-fisico, o a mortificarne la dignità, ciò non escluderebbe che talune di esse, ancorché non accomunate finalisticamente, possano risultare lesive dei suoi diritti fondamentali. Il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti possa, comunque, risalirsi all'esistenza di una forma più attenuata di danno in applicazione dell'art. 2087 cod. civ. Orbene, in riferimento al primo episodio, il rileva che a seguito del Pt_1 procedimento disciplinare avviato in data 29.3.2019 egli veniva colto da un malore che ha richiesto l'intervento del pronto soccorso e che, in data 3.4.2019, presentava denuncia ispettiva segnalando che la D.S. impartiva ordini di servizio in senso contrario al suo stato di salute. Per quanto attiene al provvedimento di richiamo disciplinare del 5.9.2019, poi annullato con provvedimento del 24.10.2019, e al diniego alla richiesta di trasferimento del 14.11.2019, il lavoratore evidenzia la legittimità della richiesta in riferimento al primo e l'assenza di qualsivoglia valutazione sul suo stato di salute in riferimento al secondo. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare avviato con provvedimento del 5.2.2020 da parte dell' dietro nota del D.S. dell' di CP_11 Controparte_5
Mulazzano, archiviato con provvedimento del 28.7.2020, l'appellante rileva come la sentenza non si sia soffermata sull'abuso dello strumento disciplinare, idoneo a costituire una condotta vessatoria nonostante l'archiviazione. In riferimento all'assegnazione di mansioni per cui era stato giudicato per errore materiale idoneo nel verbale della Commissione Medica del 5.2.2020 e alle comunicazioni redatte dal , con le quali quest'ultimo rendeva edotta la Pt_1
D.S. della propria situazione di disagio personale, l'appellante rileva che tali fatti integrerebbero ulteriori condotte che generano sofferenza. Per tutte le ragioni finora riportate, il lavoratore ha reiterato la richiesta di trasferimento presso Mulazzano, soprattutto a causa dei disturbi psicosomatici accusati sul lavoro. L'appellante ritiene dunque responsabile il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto dei propri dipendenti. Secondo l'appellante, la sentenza deve essere riformata anche perché il Giudice, laddove non ha rinvenuto gli estremi del mobbing avrebbe dovuto accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere, anche solo colposamente, omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute del ricorrente, a prescindere dal fatto che le difficoltà relazionali fossero allo stesso imputabili. L'ambiente lavorativo stressogeno sarebbe, di per sé, configurabile come fatto ingiusto, dunque, suscettibile di far riesaminare le condotte datoriali, allegate come vessatorie, pur in assenza di un intento persecutorio che le unifica. Il Giudice avrebbe omesso di motivare in merito.
[6] In relazione al trattamento dei dati, esso nella sostanza sarebbe stato documentalmente provato dal carteggio annesso al ricorso, laddove (all. 37) è accluso lo schermo epistolare intrattenuto dal procuratore di con il Pt_1
Dirigente Scolastico, atto ad inibire l'indebita trasmissione del fascicolo personale.
2.Omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie in particolare della C.T.U. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha rigettato l'istanza di disporre CTU, dal momento che è stata prodotta documentazione medica attestante, tra l'altro, l'utilizzo di farmaci antidepressivi da parte del . Pt_1
3.Violazione ed errata applicazione degli art.li 2087 e 2043 c.c. - Mancato accertamento della responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di impedire che l'ambiente stressogeno provocasse un danno alla salute del lavoratore Con la terza censura, l'appellante rileva la genericità della motivazione in punto di rigetto della domanda risarcitoria, atteso che la sentenza avrebbe operato un'atomizzazione degli eventi, che dovrebbero invece essere rivalutati nel loro significato complessivo ai fini della valutazione circa la sussistenza del mobbing. In riferimento alla posizione del datore, mancherebbe l'esame circa la responsabilità da omissione rispetto all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie atte a tutelare l'integrità psicofisica e morale del lavoratore.
4.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. Con il quarto motivo, il sig. lamenta che il Giudice ha negato il Pt_1 riconoscimento di un danno evidentemente subito nonostante il primo abbia assolto al proprio onere probatorio.
5.Violazione e/o errata applicazione delle norme vigenti in materia di liquidazione dei compensi Con la quinta censura, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha previsto la riduzione del 20% dell'importo per essere l'Amministrazione difesa dai propri funzionari, ex art 152 bis disp. Att. c.p.c. Il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che il funzionario del Ministero arbitrariamente si collegava da remoto tramite la piattaforma CP_12 partecipando all'udienza la cui celebrazione, giusto Decreto di fissazione per la comparizione delle parti, era prevista in presenza delle parti. Il Giudice non aveva evaso la richiesta formulata in tal senso da controparte e la cancelleria non aveva inoltrato il link per la partecipazione a distanza, cagionando un aggravio di costi nei confronti dei procuratori di che si recavano a da Reggio Pt_1 CP_4
Calabria. Ritiene dunque la difesa del che la sentenza, sul punto, debba essere Pt_1 riformata in considerazione del fatto che, sic stantibus, la partecipazione avversaria, nelle modalità riferite, si è sostanzialmente imposta. Considerata
[7] l'assenza di istruttoria e preso atto delle argomentazioni di cui al capoverso precedente, la condanna alle spese di lite appare gravosa ed ingiustificata dalle circostanze di fatto. L'appellante chiede dunque la riforma della sentenza con una pronuncia che, preso atto dello svolgimento dei fatti, accerti e dichiari la fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente in primo grado.
Con memoria del 24-2-2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello in quanto – come giustamente evidenziato dal Tribunale - non sussistono gli elementi integrativi della fattispecie del mobbing come delineati dalla giurisprudenza, vista l'estrema genericità con cui sono state descritte le condotte e come, in ogni caso, da queste non sia possibile far derivare in alcun modo episodi circostanziati da cui ricavare un conclamato intento vessatorio o dannoso. In ogni caso, il Ministero rileva come la presunta e non dimostrata condizione stressogena dell'ambiente di lavoro era stata determinata unicamente dai comportamenti ostili dell'odierno appellante, come risulta chiaramente dalle parole del dott. nella missiva inviata all'Avv. Barillari in data Per_2
14/01/2020. Ad ulteriore conferma del fatto che non ci fossero condotte persecutorie da parte dell'Amministrazione scolastica nei confronti dell'odierno appellante, ma che, al contrario, il clima di inimicizia sul luogo di lavoro fosse da ricondurre unicamente ai comportamenti del Sig. , il Ministero evidenzia la specularità degli Pt_1 accadimenti verificatisi all'interno dei due istituti scolastici odierni appellati e situati in due differenti località, nonché l'immutato contegno adottato dall'odierno appellante nei due diversi anni scolastici, con due diversi Dirigenti, diverso personale docente, diverse utenze e diversi colleghi, che indiscutibilmente impedisce di ritenere credibile che l'odierno appellante abbia titolo a dolersi di presunte condotte vessatorie, mortificazioni, ostruzionismo di ogni genere, eccesso di potere, abuso d'ufficio concretatosi in sovrabbondanza di richiami, contestazioni e numerosi procedimenti disciplinari, negazione dei diritti, atti persecutori, violenza verbale dall'eloquio discutibile, umiliazioni, immotivati richiami, sistematico osteggiamento a godere dei permessi per motivi di salute. Al contrario, infatti, di fronte alla disponibilità ed alla pazienza dimostrata da entrambi i dirigenti dell'IC di 3 e di Mulazzano, il signor ha CP_4 Pt_1 scambiato per atti vessatori e persecutori atti dovuti anche nell'ottica di tutelare la sua posizione contrattuale e la sua salute, ostinandosi, al limite dell'irragionevolezza, a rispondere negativamente a qualsivoglia richiesta formulatagli. Pertanto, è del tutto privo di qualsivoglia fondamento e si rivela esclusivamente pretestuoso sostenere che l'Amministrazione scolastica avrebbe potuto proteggere il Sig. dai malesseri che questi lamenta di aver sofferto, nella misura in Pt_1 cui la fonte di questi era unicamente egli stesso.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
[8]
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso di primo grado è stato improntato esclusivamente sulla fattispecie del mobbing, avendo il lavoratore ipotizzato un vero e proprio intento vessatorio da parte dei superiori e dei colleghi, i quali avrebbero posto in essere condotte persecutorie ai suoi danni.
Per costante giurisprudenza, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass., 12/05/2025, n.12518).
Ciò premesso, se, da un lato, è vero che, ove non sia configurabile una condotta di “mobbing”, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. quando il datore di lavoro consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass., 04/01/2025, n.123); dall'altro lato, è però onere del lavoratore dimostrare che il disagio e lo stress siano causalmente riferibili a determinate condotte che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi. Infatti, un ambiente lavorativo stressogeno integra fatto ingiusto, “suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.” (da ultimo, Cass. n. 15957 del 7.6.2024; Cass. n. 3822 del 12.2.2024; Cass., n. 4664 del 21.2.2024).
[9] Il primo Giudice, nel valutare i fatti dedotti dal ricorrente si è attenuto ai predetti principi delineati dalla Suprema Corte.
Con riferimento al requisito della necessaria descrizione dettagliata degli episodi vessatori, il Collegio rileva che i capitoli di prova, formulati dal ricorrente, siano assolutamente generici e indeterminati, inidonei, quindi, anche se confermati, a dimostrarne l'asserita efficienza causale e dannosa. A pag. 13 e 14 del ricorso introduttivo, il lavoratore ha chiesto l'ammissione (solamente) dei seguenti capitoli di prova:
“Vero che: Il Sig. svolgeva attività lavorativa, inquadrato come Pt_1 collaboratore scolastico, applicato quale personale ATA, a tempo indeterminato in servizio presso l' con sede in lla Via Salvemini Controparte_6 CP_4
n. 1 a far data dal 01.09.2018 successivamente trasferito presso l'
[...]
con sede in Mulazzano (Lo), alla Via Ada Negri n. 44, Controparte_5 nel a far data dal 01.09.2019; nuovamente trasferito, dietro sua richiesta, presso a scuola elementare di AS a far data dal 1 settembre 2020;
“Vero che: Il Sig. , negli anni scolastici riferiti (2018/2019, 2019/2020) era Pt_1 spesso applicato in mansioni lavorative in solitudine ed altezza, circostanze delle quali egli si doleva stante l'incompatibilità con il suo stato di salute e l'inidoneità acclarata dalla Commissione Medica di Verifica;
“Vero che: Il Sig. era bersaglio di continui richiami verbali e scritti di Pt_1 procedimenti disciplinari ad opera dei Dirigenti e , dei quali subiva Per_2 Pt_5
l'ostruzionismo e le reiterate vessazioni;
“Vero che: I Dott.ri e , nella sovra spiegata qualità, screditavano Per_2 Pt_5
l'attività lavorativa posta in essere dal , contestandone formalmente Pt_1
l'operato;
“Vero che: Il Sig. , negli anni di interesse ha insistentemente chiesto, senza Pt_1 esito, il trasferimento presso altro plesso scolastico più vicino al proprio indirizzo di residenza;
“Vero che: Il Sig. è stato oggetto di schernimento anche da parte di colleghi Pt_1
e del personale scolastico, dei quali subiva le ironie denigratorie con il benestare del dirigente p.t.”.
Alla luce di tali capitoli di prova, il primo Giudice ha correttamente affermato che
“nella vicenda lavorativa del ricorrente non risultano episodi, sia singolarmente, sia nel loro complesso integrabili una fattispecie di mobbing o, in ultima analisi, condotte produttive di danno ex art. 2087 c.c. Infatti,
- in primo luogo ed in generale, occorre una sufficiente specificazione delle condotte di “denigri, mortificazioni ed ostruzionismo di ogni genere;
eccesso di potere;
abuso d'ufficio concretatosi in una sovrabbondanza di richiami, contestazioni e procedimenti disciplinari puntualmente archiviati;
negazione dei diritti;
con l'effetto dell'isolamento del lavoratore”; per ravvisare condotte illecite
[10] tenute dall'amministrazione scolastica nei confronti del lavoratore non è sufficiente elencare una serie di condotte non circostanziate, che non siano accompagnate da una descrizione puntuale dei singoli episodi di vita lavorativa che tali condotte di svilimento dovrebbero concretare, collegati da un elemento soggettivo e forieri di danno;
la estrema genericità con cui vengono descritte le condotte si riflette a livello probatorio su quelli che sono gli unici capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, in particolare quelli a pagina 13 del ricorso, le cui circostanze sono di formulazione generica (Es.: “il Sig. era bersaglio di Pt_1 continui richiami verbali e scritti di procedimenti disciplinari ad opera dei Dirigenti e , dei quali subiva l'ostruzionismo e le reiterate Per_2 Pt_5 vessazioni”) o valutative o irrilevanti, in ogni caso non passibili di ammissione ai fini della prova del mobbing;
ancora, sostenere che il ricorrente è stato
“destinatario di violenza verbale dall'eloquio discutibile” o “di continue vessazioni, umiliazioni e denigri per l'attività lavorativa svolta, che puntualmente veniva schernita” (pag. 2 ricorso) non riflette alcun episodio circostanziato nello spazio e nel tempo, attribuibile con sicurezza alla condotta dell'amministrazione scolastica, espressivo di un intento vessatorio o dannoso, tale da ravvisare un qualsiasi illecito”.
E' pertanto evidente che, in mancanza di prova della sussistenza di specifici episodi vessatori, idonei a determinare effetti pregiudizievoli alla sfera psicofisica del ricorrente, non vi erano i presupposti per disporre una CTU medico-legale. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., 31/03/2025, n.8498).
Con riferimento, poi, ai singoli episodi descritti nel ricorso (ma non oggetto di specifici capitoli di prova), questo Collegio ritiene che nessuno di essi possa fondare la domanda risarcitoria dell'appellante, il quale si è limitato a censurare i relativi capi di sentenza sub I, II, III, IV, VI, VII e X.
-I tre procedimenti disciplinari (presi in esame dal Tribunale sub I e II a pag. 4 e sub IV a pag. 5-6) sono stati tempestivamente archiviati e, pertanto, in assenza di prova circa la colposa/dolosa instaurazione di tali procedimenti e l'insorgere di un danno alla salute direttamente riconducibile a tali episodi, non è possibile riconoscere alcun risarcimento. Manca qualsiasi elemento oggettivo che possa far ritenere che l'Amministrazione abbia esercitato in modo abusivo il potere disciplinare.
[11] -La stessa conclusione vale per il “diniego” alla richiesta di trasferimento (sub III, pag.
4-5 sentenza impugnata), risultando tale provvedimento temporaneo giustificato da “congrue valutazioni dell'organico dell' ”, Parte_3 mai contestate dall'appellante se non in modo generico. In effetti, quando si sono verificate le condizioni, la richiesta di trasferimento è stata prontamente accolta.
-Neppure può essere considerata condotta vessatoria e volta ad emarginare il dipendente aver medio tempore assegnato il ricorrente alle mansioni per cui era stato giudicato idoneo nel verbale della Commissione Medica del 04.02.2020, poi risultato viziato da un refuso non imputabile all'Amministrazione scolastica (sub VI). Sul punto, va rilevato che a seguito della pandemia Covid-19 era stata disposta la sospensione delle attività didattiche dal 24 febbraio 2020 con conseguente chiusura dei plessi di Mulazzano. Pertanto, il presunto impiego del signor in mansioni per le quali lo stesso non era idoneo avrebbe avuto la Pt_1 durata di circa due settimane, durante le quali, però, non risulta affatto provato che l'appellante sia stato adibito a lavori in altezza, in solitudine o che abbia sollevato carichi superiori a 5 Kg ovvero che abbia prestato assistenza ad alunni DVA. Sul punto, infatti, non sono stati formulati specifici capitoli di prova, né prodotti ordini di servizio in questo senso.
-In relazione alle lettere inoltrate dal sig. al Dirigente Scolastico, durante Pt_1 il servizio presso AS (sub VII), si deve ribadire che, in assenza di prove sulla sussistenza degli episodi ivi descritti (per i quali non è stato formulato alcun capitolo di prova), non è possibile ricavare elementi di riscontro del denunciato comportamento vessatorio.
-Con riferimento, poi, al 'trattamento dati' (sub X), il Collegio ritiene – in piena adesione al primo Giudice – che “trattasi di censura genericamente formulata nei suoi fatti costitutivi, di cui non è addotto quali comunicazioni 'strettamente riservate avente ad oggetto dati non ostensibili' siano state inoltrate all'I.C. di Gioiosa Jonica ed in che termini tale condotta di scambio di informazioni tra amministrazioni riguardante la posizione del ricorrente sia lesiva o sia espressione di un intento persecutorio”.
Anche l'ultimo motivo d'appello è infondato. Le spese del I grado (liquidate in complessivi € 2.900,00) sono state calcolate con riferimento al tariffario medio previsto per il valore indeterminato basso (da
€4.216,00 a €2.108,00), con l'applicazione della decurtazione del 20% “per essere l'Amministrazione difesa da propri funzionari ex art. 152bis disp. att. c.p.c.” (pag. 8 della sentenza impugnata). La circostanza denunciata dall'appellante (mancato invio da parte della Cancelleria del link per il collegamento da remoto) non può giustificare in alcun modo una diminuzione delle spese processuali liquidate a favore della (incolpevole) parte vittoriosa.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi
[12] professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.304/2024 del Tribunale di Lodi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, dando atto che l'appellante ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato. Milano, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]