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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.6461/2022 di R.G. ed avente ad oggetto
“risoluzione contrattuale” tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Agata D'Auria e Maria Giovanna Galatone, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carmela Maggi e Pietro G. Cicerone, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare risolto il contratto Controparte_1 inter partes del 5.12.2014 per grave inadempimento della nipote, la quale, a fronte del trasferimento in suo favore della nuda proprietà dei 17/18 dell'abitazione della zia (riservatasi l'usufrutto vita natural durante), non le aveva prestato, sin dal 2016, la dovuta assistenza morale e materiale né soddisfatto le esigenze di varia natura indicate in contratto.
La convenuta ha contestato l'avversa rappresentazione;
ha sostenuto, di contro, di avere sempre prestato assistenza alla zia, la quale, dopo alcuni anni dal trasferimento immobiliare, aveva
1 iniziato a rifiutare la sua presenza in casa, anche per ingerenze di terzi;
ha riferito, inoltre, che i rapporti erano rimasti sereni fino al periodo pandemico e che la zia aveva spesso fatto affidamento su altre persone, rifiutando le sue offerte di aiuto.
* * * * * * *
La domanda attrice va accolta.
I) Con il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale un soggetto incapace di provvedere da sé ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale (non la semplice dazione periodica di danaro o di cose fungibili ma) il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura concernenti vitto, alloggio, pulizia, cure mediche e simili (Cass. 96/8825; conf. Cass.
16/22009; Cass. 11/15848). Ne consegue che la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni dedotte in un vitalizio improprio dà luogo ad un grave inadempimento, stante il carattere infungibile degli obblighi assunti ed il venir meno di quella assistenza in funzione della quale è intervenuta la cessione del bene (Cass. 04/2940).
II) Ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve soltanto provare l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass.
22/20150) o della prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento (art. 1218 c.c.).
Nella specie, vi è che la zia ha lamentato la perdurante violazione degli obblighi assistenziali pattuiti nel contratto del 2014 e, a fronte di tale contestazione, la nipote (che non nega la mancata prestazione per circa un triennio), non ha dimostrato di essere esente da colpa.
Le risultanze istruttorie non depongono per un improvviso quanto immotivato rifiuto della a ricevere assistenza dalla vitaliziante. Pt_1
Sul punto, la deposizione de relato della teste madre della convenuta, è inutilizzabile. Tes_1
La versione offerta poi dal teste , marito della convenuta, oltre ad essere imprecisa su Tes_2 più punti è segnata da contraddizioni (il testimone ha evidenziato il buon rapporto tra zia e nipote fino al 2020/2021 e, nel tal periodo, di aver accompagnato personalmente la moglie presso l'abitazione della parente ma tale versione stride apertamente con l'iniziativa procedurale presa nel giugno 2020 dalla zia con il suo legale ed attestata dal verbale di mediazione, segno evidente di un clima teso tra le parti e di dissapori che già covavano da tempo) che minano l'attendibilità della testimonianza, peraltro smentita dalle concludenti dichiarazioni dei testi ex latere actoris.
2 La teste vicina di casa, ha dichiarato che l'attrice, analfabeta e con problemi di salute, si Tes_3 rivolgeva costantemente a lei per ricevere aiuto, e che la convenuta non ha prestato alcuna assistenza neppure in occasione di un intervento chirurgico, rifiutando di recarsi presso la zia che l'aveva avvisata telefonicamente. Ha poi riferito di un colloquio avvenuto in sua presenza tra zia e nipote durante il quale la seconda chiedeva denaro all'anziana donna per pagare un mutuo, lamentando difficoltà economiche. Il ex vicino di casa, ha riferito, da un lato, che CP_2
l'attrice si rivolgeva a lui ed alla sua consorte ogni qualvolta aveva bisogno di assistenza, poiché la convenuta da anni non si recava presso l'abitazione della zia, e dall'altro lato, che aveva personalmente accompagnato la vicina a visite specialistiche, in assenza della nipote.
La convenuta ha poi depositato una registrazione telefonica, di incerta data, che non ha valore dirimente trattandosi di un dialogo preordinato ad evidenziare il diniego di ricevere assistenza dalla obbligata, rifiuto però verosimilmente riconducibile al distacco spirituale maturato tra zia e nipote proprio per via della perdurante, colpevole condotta omissiva di quest'ultima, evincibile dalle prove orali.
In definitiva, si delinea il grave inadempimento colpevole della convenuta, tale da frustrare la funzione del contratto atipico di mantenimento, volto a garantire cure ed assistenza continua alla vitaliziata cedente.
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo criteri e parametri aggiornati al DM n. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice, dichiara risolto il contratto stipulato inter partes in data
5.12.2014 per inadempimento di;
Controparte_1
- ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Taranto -
Servizio di Pubblicità Immobiliare - di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 5.257,00 (€
545,00 per spese;
€ 4.712,00 per compensi professionali), oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.6461/2022 di R.G. ed avente ad oggetto
“risoluzione contrattuale” tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Agata D'Auria e Maria Giovanna Galatone, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carmela Maggi e Pietro G. Cicerone, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare risolto il contratto Controparte_1 inter partes del 5.12.2014 per grave inadempimento della nipote, la quale, a fronte del trasferimento in suo favore della nuda proprietà dei 17/18 dell'abitazione della zia (riservatasi l'usufrutto vita natural durante), non le aveva prestato, sin dal 2016, la dovuta assistenza morale e materiale né soddisfatto le esigenze di varia natura indicate in contratto.
La convenuta ha contestato l'avversa rappresentazione;
ha sostenuto, di contro, di avere sempre prestato assistenza alla zia, la quale, dopo alcuni anni dal trasferimento immobiliare, aveva
1 iniziato a rifiutare la sua presenza in casa, anche per ingerenze di terzi;
ha riferito, inoltre, che i rapporti erano rimasti sereni fino al periodo pandemico e che la zia aveva spesso fatto affidamento su altre persone, rifiutando le sue offerte di aiuto.
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La domanda attrice va accolta.
I) Con il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale un soggetto incapace di provvedere da sé ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale (non la semplice dazione periodica di danaro o di cose fungibili ma) il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura concernenti vitto, alloggio, pulizia, cure mediche e simili (Cass. 96/8825; conf. Cass.
16/22009; Cass. 11/15848). Ne consegue che la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni dedotte in un vitalizio improprio dà luogo ad un grave inadempimento, stante il carattere infungibile degli obblighi assunti ed il venir meno di quella assistenza in funzione della quale è intervenuta la cessione del bene (Cass. 04/2940).
II) Ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve soltanto provare l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass.
22/20150) o della prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento (art. 1218 c.c.).
Nella specie, vi è che la zia ha lamentato la perdurante violazione degli obblighi assistenziali pattuiti nel contratto del 2014 e, a fronte di tale contestazione, la nipote (che non nega la mancata prestazione per circa un triennio), non ha dimostrato di essere esente da colpa.
Le risultanze istruttorie non depongono per un improvviso quanto immotivato rifiuto della a ricevere assistenza dalla vitaliziante. Pt_1
Sul punto, la deposizione de relato della teste madre della convenuta, è inutilizzabile. Tes_1
La versione offerta poi dal teste , marito della convenuta, oltre ad essere imprecisa su Tes_2 più punti è segnata da contraddizioni (il testimone ha evidenziato il buon rapporto tra zia e nipote fino al 2020/2021 e, nel tal periodo, di aver accompagnato personalmente la moglie presso l'abitazione della parente ma tale versione stride apertamente con l'iniziativa procedurale presa nel giugno 2020 dalla zia con il suo legale ed attestata dal verbale di mediazione, segno evidente di un clima teso tra le parti e di dissapori che già covavano da tempo) che minano l'attendibilità della testimonianza, peraltro smentita dalle concludenti dichiarazioni dei testi ex latere actoris.
2 La teste vicina di casa, ha dichiarato che l'attrice, analfabeta e con problemi di salute, si Tes_3 rivolgeva costantemente a lei per ricevere aiuto, e che la convenuta non ha prestato alcuna assistenza neppure in occasione di un intervento chirurgico, rifiutando di recarsi presso la zia che l'aveva avvisata telefonicamente. Ha poi riferito di un colloquio avvenuto in sua presenza tra zia e nipote durante il quale la seconda chiedeva denaro all'anziana donna per pagare un mutuo, lamentando difficoltà economiche. Il ex vicino di casa, ha riferito, da un lato, che CP_2
l'attrice si rivolgeva a lui ed alla sua consorte ogni qualvolta aveva bisogno di assistenza, poiché la convenuta da anni non si recava presso l'abitazione della zia, e dall'altro lato, che aveva personalmente accompagnato la vicina a visite specialistiche, in assenza della nipote.
La convenuta ha poi depositato una registrazione telefonica, di incerta data, che non ha valore dirimente trattandosi di un dialogo preordinato ad evidenziare il diniego di ricevere assistenza dalla obbligata, rifiuto però verosimilmente riconducibile al distacco spirituale maturato tra zia e nipote proprio per via della perdurante, colpevole condotta omissiva di quest'ultima, evincibile dalle prove orali.
In definitiva, si delinea il grave inadempimento colpevole della convenuta, tale da frustrare la funzione del contratto atipico di mantenimento, volto a garantire cure ed assistenza continua alla vitaliziata cedente.
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo criteri e parametri aggiornati al DM n. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice, dichiara risolto il contratto stipulato inter partes in data
5.12.2014 per inadempimento di;
Controparte_1
- ordina al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Taranto -
Servizio di Pubblicità Immobiliare - di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 5.257,00 (€
545,00 per spese;
€ 4.712,00 per compensi professionali), oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
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