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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4274/2024 , introdotta da
(FOGGIA (FG), 17/09/1985), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PARLATI EMANUELE;
e (RM), Controparte_1
12/02/1988), con il patrocinio dell'avv. PARLATI EMANUELE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/09/2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione 2
CONDIZIONI
1) Si autorizzano ì coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Via Umberto CP_1
Puppini n. 10, verrà assegnata in via esclusiva alla signor ed CP_1
il signor se ne allontanerà entro 30 giorni dall'omologa Parte_1
portando con se i suoi beni;
3) I coniugi si danno atto di aver provveduto equamente alla divisione dei beni mobili comuni.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1) Entrambi i figli, nata il [...] ed il neonato Persona_1 Per_2
nato il [...] saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali
[...]
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e saranno collocati presso la casa familiare con la signora in via CP_1
Umberto Puppini 10
2) Entrambi i genitori si impegneranno a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Per quanto riguarda il regime delle visite paterne e delle festività
religiose e/o compleanni, i coniugi hanno così concordato:
1. Il papà otrà vedere e tenere con sé i due bambini Parte_1
per 2 giorni a settimana orientativamente il lunedì ed il giovedì,
compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo dalle 15:00 alle
19,30 quando li raccompagnerà presso la mamma;
3
2. Fino al compimento del terzo anno di età è escluso il pernotto dei bambini presso il padre;
3. Al compimento del terzo anno di età di ciascun figlio, il signor potrà tenere con sé i figli per un weekend al mese dal venerdì dalle Pt_1
ore 19,00 alla domenica alle ore 19,00
4. nel periodo delle vacanze natalizie sempre al raggiungimento del terzo anno di età di ciascun figlio i coniugi hanno concordato che: ad anni alterni, la settimana che va dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre con la madre ed il Capodanno con il padre;
5. nel periodo pasquale, in coerenza con le vacanze scolastiche,
alternativamente nel giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
6. nel periodo di ferie estive, sempre al raggiungimento del terzo anno di età dei bambini, per un periodo di dieci giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
7. il padre contribuirà al mantenimento dei minori e Per_1 Per_2
corrispondendo l'importo mensile di € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della Madre;
il padre contribuirà inoltre, nella misura del 50% alle spese scolastiche, ricreative e sportive, nonché a quelle mediche non rimborsabili dal S.S.N., concordando preventivamente con la madre le necessita e le esigenze dei figli per uno sviluppo sereno ed equilibrato della minore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, a loro volta poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, necessiteranno del preventivo consenso dell'altro genitore;
la madre 4
tratterrà 'intero importo mensile erogato dall'INPS a titolo di Assegno Unico
Universale e che verrà accreditato sul suo c/c.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(FOGGIA (FG), 17/09/1985) e OMA (RM), Controparte_1
12/02/1988), che hanno contratto matrimonio in contratto in data
08/09/2018 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Troia al n. 27, Parte II , Serie A, Anno 2018, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4274/2024 , introdotta da
(FOGGIA (FG), 17/09/1985), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PARLATI EMANUELE;
e (RM), Controparte_1
12/02/1988), con il patrocinio dell'avv. PARLATI EMANUELE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/09/2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione 2
CONDIZIONI
1) Si autorizzano ì coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Via Umberto CP_1
Puppini n. 10, verrà assegnata in via esclusiva alla signor ed CP_1
il signor se ne allontanerà entro 30 giorni dall'omologa Parte_1
portando con se i suoi beni;
3) I coniugi si danno atto di aver provveduto equamente alla divisione dei beni mobili comuni.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1) Entrambi i figli, nata il [...] ed il neonato Persona_1 Per_2
nato il [...] saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali
[...]
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e saranno collocati presso la casa familiare con la signora in via CP_1
Umberto Puppini 10
2) Entrambi i genitori si impegneranno a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Per quanto riguarda il regime delle visite paterne e delle festività
religiose e/o compleanni, i coniugi hanno così concordato:
1. Il papà otrà vedere e tenere con sé i due bambini Parte_1
per 2 giorni a settimana orientativamente il lunedì ed il giovedì,
compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo dalle 15:00 alle
19,30 quando li raccompagnerà presso la mamma;
3
2. Fino al compimento del terzo anno di età è escluso il pernotto dei bambini presso il padre;
3. Al compimento del terzo anno di età di ciascun figlio, il signor potrà tenere con sé i figli per un weekend al mese dal venerdì dalle Pt_1
ore 19,00 alla domenica alle ore 19,00
4. nel periodo delle vacanze natalizie sempre al raggiungimento del terzo anno di età di ciascun figlio i coniugi hanno concordato che: ad anni alterni, la settimana che va dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre con la madre ed il Capodanno con il padre;
5. nel periodo pasquale, in coerenza con le vacanze scolastiche,
alternativamente nel giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo;
6. nel periodo di ferie estive, sempre al raggiungimento del terzo anno di età dei bambini, per un periodo di dieci giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
7. il padre contribuirà al mantenimento dei minori e Per_1 Per_2
corrispondendo l'importo mensile di € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della Madre;
il padre contribuirà inoltre, nella misura del 50% alle spese scolastiche, ricreative e sportive, nonché a quelle mediche non rimborsabili dal S.S.N., concordando preventivamente con la madre le necessita e le esigenze dei figli per uno sviluppo sereno ed equilibrato della minore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, a loro volta poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, necessiteranno del preventivo consenso dell'altro genitore;
la madre 4
tratterrà 'intero importo mensile erogato dall'INPS a titolo di Assegno Unico
Universale e che verrà accreditato sul suo c/c.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(FOGGIA (FG), 17/09/1985) e OMA (RM), Controparte_1
12/02/1988), che hanno contratto matrimonio in contratto in data
08/09/2018 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Troia al n. 27, Parte II , Serie A, Anno 2018, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi