Art. 2.
L' articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.
Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell' articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195 .
L' articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.
Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell' articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195 .