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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8710/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Benatti del Foro di C.F._1
Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Lupo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai rispettivi difensori, si riportano al ricorso, chiedendo l'omologa degli accordi raggiunti” e riportati a verbale.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 9 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 3 maggio 2003 a CA D'AI (Bologna) e che dalla loro unione sono Per_ nati tre figli: il 2 settembre 2003 e il 30 ottobre 2005, entrambi maggiorenni, Per_2
e il 18 luglio 2012, ancora minorenne;
Per_3
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minorenne, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 17 dicembre 2024, sono previsti i trasferimenti immobiliari regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i Sigg.ri e a mente del Protocollo Parte_1 Controparte_1
per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari
2 da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un Ausiliario avvocato, già designato dal Giudice.
I. PRIMA CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE nell'ambito della separazione personale dei coniugi.
8.1 CONSENSO E OGGETTO
La Sig.ra ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce il proprio 1/2 (un mezzo) Parte_1
di diritto di proprietà al Sig. che accetta e acquista, la comproprietà in Controparte_1
ragione di ½, (un mezzo), il cui restante ½ (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: fabbricato già rurale con variazione di destinazione d'uso, di cui porzione ad uso abitativo, adibito a casa familiare, con circostante corte comune al fabbricato, sito in Comune di CA D'AI (BO), località Pienestrina, Via Farfareda n. 13, costituita da appartamento di tipo economico, sviluppatesi tra il primo e il secondo piano, con scala di collegamento interna, il tutto distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di CA D'AI (BO) al Foglio 32:
- mappale 454, sub 6, categoria A/3 (appartamento), piano 1-2, classe 3, consistenza
10,5 vani, superficie catastale: 262 mtq, rendita catastale: € 683,27;
- mappale 454, sub 3, categoria C/6 (cantina + autorimessa), piano terra, classe 1, mq 67, superficie 58 mtq, rendita catastale € 169,55.
In confine con ragioni , salvo altri. Controparte_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare è compresa, nella presente cessione, la comproprietà pro quota dell'area di sedime e della corte circostante distinta al Foglio 32 coi mappali 454 sub 1 (corte) e sub 2 (centrale termica).
8.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente, Sig.ra coniuge in regime di comunione legale, per acquisto con atto di Parte_1
vendita, a ministero Notaio Dott. iscritto Persona_4
presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, del 24.06.2004, Repertorio n.
3 116723, Raccolta 9818, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Bologna il
24.07.2004, al Registro Generale n. 38867 e Registro Particolare n. 27822, che qui si richiama integralmente, registrato a Bologna il 21.07.2004, al n. 4776, Serie 1T.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
8.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte cedente dichiara e la Parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza.
8.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente Sig.ra
[...]
dichiara, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. Pt_1
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata iniziata prima del giorno 1 settembre 1967.
Successivamente, sono state eseguite opere di ristrutturazione edilizia in base a licenze rilasciate dal Sindaco del Comune di CA D'AI (Bo), ovvero e nell'ordine:
- licenza Edilizia n. 1007 del 12.03.1975;
4 - concessione Edilizia n. 1647 del 23.08.1980;
- concessione Edilizia in Sanatoria n. 82 del 20.04.1988, prot. n. 996/86;
- concessione Edilizia in Sanatoria n. 493 del 15.03.1989;
- Denuncia Inizio Attività Protocollo n. 8283, Pratica n. 71, del 20.12.2003.
Il fabbricato è stato dichiarato agibile in sanatoria dal Comune di CA D'AI (BO), in virtù dei seguenti provvedimenti:
- Prot. 996/86 n. 82 del 20.04.1988;
- Prot. 3516/86 n. 493 del 08.04.1989.
Successivamente, NON sono stati posti in essere interventi tali da richiedere autorizzazioni, neppure a sanatoria, né sono stati emessi provvedimenti sanzionatori.
8.5 CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 del D.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 la Parte Cedente, Sig.ra Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate:
- nell'elaborato planimetrico Foglio 32, particella 454, tipo mappale n. 260136 del
10.10.2003, allegata alla dichiarazione di fabbricato urbano dd. 30.03.2004 (cfr. all.
A);
- nella planimetria Foglio 32, mappale 454, sub 6 (appartamento) dichiarazione protocollo n. BO0060818 allegata alla dichiarazione di fabbricato urbano dd.
30.03.2004 (cfr. all. B);
- nella planimetria Foglio 32 mappale 454 sub 3 (autorimessa + cantina, cfr.
“legnaia”) dichiarazione protocollo n. BO0060818 allegata alla dichiarazione di fabbricato urbano dd. 30.03.2004 (cfr. all. C).
- dichiara e la parte cessionaria, Sig. ne prende atto, che i dati catastali e Controparte_1
le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, fatta eccezione per lievi difformità prettamente grafiche (segnatamente, un tramezzo tra i locali “spogliatoio” e “camera” nell'appartamento sito al piano primo e due lucernari, posti nella stessa unità immobiliare, in un locale “camera”, che risultano dalle planimetrie, ma che non sono
5 ancora stati realizzati). Tali lievi difformità, ai sensi dell'articolo 3) punto e) della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 prot. 36607, non sono tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo della presentazione di una nuova planimetria catastale, come dichiarato dal tecnico Geom. Parte_2
nella propria Relazione Tecnica Integrata, già depositata in telematico.
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
8.6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del D. L. 04.06.2013, n. 63 convertito con legge 03.08.2013 n. 90, si allega a far parte integrante l'originale dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 03697 – 624476 – 2024, rilasciato in data 30.10.2024, dall'Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti di Bologna al n. 3573, Persona_5
quale tecnico abilitato (cfr. all. D), con validità fino al 30.11.2034.
La Parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
***
SECONDA CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE nell'ambito della separazione personale dei coniugi.
9.1 CONSENSO E OGGETTO
La Sig.ra ex art. 1376 c.c. cede e trasferisce al Sig. che Parte_1 Controparte_1
accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, dei n. 3 (tre) terreni, denominati “LE BORRE”, posti nel
Comune di CA D'AI (BO), identificati al Catasto Terreni del predetto Comune, al Foglio 42:
- particella 4, bosco ceduo, classe 3, superficie di are 10, centiare 80, R.D.: € 0,56,
R.A.: € 0,17;
- particella 62, seminativo, classe 3, superficie di ettari 1, are 22, centiare 48, R.D. €
12,65, R.A.: € 37,95;
6 - particella 63, cast. frutto, classe 3, superficie di are 95, centiare 16, R.D. € 7,37, R.A.:
€ 0,49.
Il tutto, per una superficie catastale complessiva di ettari 2.28.44, coi redditi pure complessivi domenicale di € 20,58 ed agrario di € 38,61.
In confine con: beni , beni , beni o aventi Controparte_2 CP_3 CP_4
causa, beni , beni , salvo altri. Persona_6 Controparte_1
Le Parti dichiarano che i terreni di cui all'oggetto sono totalmente privi di fabbricati.
9.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente, Sig.ra coniuge in regime di comunione legale, per acquisto con atto di Parte_1
vendita, a ministero Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del Persona_7
Distretto di Bologna, del 12.03.2012, Repertorio n. 35659, Raccolta 20934, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Bologna il 16.03.2012, al Registro Generale n. 10765
e Registro Particolare n. 7634, che qui si richiama integralmente, registrato a Bologna il 15.03.2012, al n. 4462, Serie 1T.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
9.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
9.4 DICHIARAZIONE URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente Sig.re
[...]
dichiara che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici Pt_1
7 relative ai terreni in oggetto, né ordinanze sindacali accertanti l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata successivamente al rilascio da parte del di CA CP_5
D'AI (BO), del Certificato di Destinazione Urbanistica il 09.10.2024 Prot. n.
6486/6514 che, in originale, si allega a far parte integrante del presente atto (cfr. all. E).
Il Sig. conferma dette dichiarazioni. Controparte_1
9.5 CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010 la Parte cedente, Sig.ra Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati riguardano i terreni raffigurati nella planimetria castale depositata al Catasto Terreni Protocollo n.
T42464/2024 che si allega quale all. F);
- dichiara e la Parte cessionaria, Sig. ne prende atto che i dati catastali e le Controparte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
9.6 ESCLUSIONE DELLA PRELAZIONE AGRARIA
Per quanto occorrer possa, le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 ed art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e della vigente normativa in materia di prelazione agraria, dichiarano che i trasferimenti dei terreni in oggetto non rientrano tra quelli che danno luogo all'insorgere del diritto di prelazione dei confinanti in quanto i trasferimenti avvengono ai fini della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi in sede di separazione personale.
***
10. DICHIARAZIONI COMUNI A ENTRAMBE LE CLAUSOLE DI
TRASFERIMENTO
10.1 ASSENZA DI UN MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione
8 amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano, con riferimento a TUTTI i trasferimenti di cui al presente atto, che:
- a) non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
- b) non è previsto alcun corrispettivo in danaro.
10.2 RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La Parte cedente, Sig.ra rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
10.3 EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10.4 RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Sigg.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Controparte_1
pagamento di imposte, tasse, tributi, rientrando tutti i trasferimenti di cui al presente atto, in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della Legge 08.03.1987,
n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il
10.051999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014, configurandosi tutti i trasferimenti di diritti reali effettuati col presente atto quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l'evento separativo;
10.5 le Parti, di comune accordo, hanno depositato telematicamente la Relazione Tecnica
Integrata a firma del tecnico, Geometra alla quale si richiamano, Parte_2
esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli Ausiliari;
10.6 le Parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore catastale complessivo delle quote di immobili oggetto dei trasferimenti è pari ad € 51.298,12 (€ 78.917,69 valore catastale appartamento + € 21.363,30 valore catastale garage + € 2.315,25 valore catastale dei tre terreni = € 102.596,24: 2 = 51.298,12) ”; preso atto che i ricorrenti, quanto ai trasferimenti immobiliari concordati, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 23 luglio
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative
9 ai trasferimenti immobiliari e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dei trasferimenti immobiliari concordati dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 10 dicembre
2024); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Terme (Bologna) il 6 febbraio 1984 e nato a [...] Controparte_1
il 3 agosto 1980, i quali hanno contratto matrimonio a CA D'AI (Bologna) il 3 maggio 2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
2, p. II, s. A, anno 2003;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CA D'AI di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in CA D'AI (BO), Via Farfareda n. 13, attualmente di proprietà al 50% anche della moglie, viene ceduta con il presente atto dalla sig.ra integralmente al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti, così come Parte_1
la quota di comproprietà dei terreni siti in Comune di CA D'AI (BO) al foglio
42 particelle 4, 62 e 63. Le parti convengono che la moglie avrà tempo sino al 31 dicembre 2024 per sgomberare da ogni cosa propria la abitazione coniugale, dalla quale si dà atto che è già uscita per trasferirsi altrove, all'omologa della separazione la signora provvederà ufficialmente a trasferire la residenza presso altra abitazione;
Pt_1
10 3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_8
collocazione abitativa e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo, e sempre collaborando il più possibile fra loro, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà specificatamente il figlio minore con sé;
4. Il minore , salvo diverse modalità sempre concordate di volta in volta Persona_8
tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
• Il giorno infrasettimanale del martedì, dalle ore 14:00, momento nel quale avverrà il ritiro o da scuola o dalla casa materna, alle ore 21:00, in cui verrà Per_3
riaccompagnato nella casa materna, salvo variazioni da concordarsi sempre tra i genitori tramite contatto telefonico;
• Per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
• Per 5 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
• Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , verserà Per_3
mensilmente alla madre euro 150,00, entro il giorno 15 del mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Le parti si accordano inoltre di lasciare per intero l'importo relativo all'assegno unico universale alla signora Pt_1
Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bologna qui riportato: - spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei
11 genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, compresi le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. - spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e- mail o messaggio whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente. - Rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La
12 documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il/i figli/o”;
8. “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i Sigg.ri e a mente del Protocollo Parte_1 Controparte_1
per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un Ausiliario avvocato, già designato dal Giudice”;
8.1 “La Sig.ra ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce il proprio 1/2 (un Parte_1
mezzo) di diritto di proprietà al Sig. che accetta e acquista, la Controparte_1
comproprietà in ragione di ½, (un mezzo), il cui restante ½ (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: fabbricato già rurale con variazione di destinazione d'uso, di cui porzione ad uso abitativo, adibito a casa familiare, con circostante corte comune al fabbricato, sito in Comune di CA D'AI (BO), località Pienestrina, Via
Farfareda n. 13, costituita da appartamento di tipo economico, sviluppatesi tra il primo e il secondo piano, con scala di collegamento interna, il tutto distinto al Nuovo Catasto
Fabbricati del Comune di CA D'AI (BO) al Foglio 32: - mappale 454, sub 6, categoria A/3 (appartamento), piano 1-2, classe 3, consistenza 10,5 vani, superficie catastale: 262 mtq, rendita catastale: € 683,27; - mappale 454, sub 3, categoria C/6
(cantina + autorimessa), piano terra, classe 1, mq 67, superficie 58 mtq, rendita catastale € 169,55. In confine con ragioni , salvo altri. All'unità Controparte_1
immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del
13 fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare è compresa, nella presente cessione, la comproprietà pro quota dell'area di sedime e della corte circostante distinta al Foglio 32 coi mappali 454 sub 1 (corte) e sub 2 (centrale termica)”;
8.2 ”La Sig.ra ex art. 1376 c.c. cede e trasferisce al Sig. Parte_1 Controparte_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante
1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, dei n. 3 (tre) terreni, denominati “LE , Pt_3
posti nel Comune di CA D'AI (BO), identificati al Catasto Terreni del predetto
Comune, al Foglio 42: - particella 4, bosco ceduo, classe 3, superficie di are 10, centiare
80, R.D.: € 0,56, R.A.: € 0,17; - particella 62, seminativo, classe 3, superficie di ettari
1, are 22, centiare 48, R.D. € 12,65, R.A.: € 37,95; - particella 63, cast. frutto, classe 3, superficie di are 95, centiare 16, R.D. € 7,37, R.A.: € 0,49. Il tutto, per una superficie catastale complessiva di ettari 2.28.44, coi redditi pure complessivi domenicale di €
20,58 ed agrario di € 38,61. In confine con: beni , beni , Controparte_2 CP_3
beni o aventi causa, beni , beni , salvo altri. CP_4 Persona_6 Controparte_1
Le Parti dichiarano che i terreni di cui all'oggetto sono totalmente privi di fabbricati”;
8.3 “Le Parti” “dichiarano, con riferimento a TUTTI i trasferimenti di cui al presente atto, che” “non è previsto alcun corrispettivo in danaro”. “La Parte cedente, Sig.ra rinuncia all'ipoteca legale”. “Le Parti dichiarano, per quanto occorrer Parte_1
possa, che il valore catastale complessivo delle quote di immobili oggetto dei trasferimenti è pari ad € 51.298,12 (€ 78.917,69 valore catastale appartamento + €
21.363,30 valore catastale garage + € 2.315,25 valore catastale dei tre terreni = €
102.596,24: 2 = 51.298,12)”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 17 dicembre 2024 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
9. “I mobili che costituiscono l'arredo del domicilio coniugale, vengono attribuiti al signor;
Controparte_1
10. “I coniugi danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
14 11. “Le spese legali sono integralmente compensate fra i coniugi”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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