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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 29/04/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
N. R.G. 539/2018
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2018 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppe Bellano, in Parte_1
virtù di procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso come in atti dall' Avv. Flavio Beati, in virtù di CP_1
mandato in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.11.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2018 [nata ad [...] il Parte_1
5.03.1957, residente a[...],( C.F. )], C.F._1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con [nato a CP_1
Tortorella il 21.05.1954, ivi residente in [...],
( )] in data 30.08.1987 in Venafro (IS) e che dalla predetta CodiceFiscale_2
unione nasceva un figlio, (nato il [...]), adiva l'intestato Tribunale Per_1
chiedendo pronunciarsi la separazione dal coniuge per fatto a questi addebitabile, con assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e con previsione a carico della ricorrente delle spese di mantenimento del figlio . Rassegnava in Per_1 particolare le seguenti conclusioni:”1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi aventi contratto matrimonio, con rito concordatario in data 30.08.1987, trascritto negli
Atti di Matrimonio del Comune di Venafro (IS) al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1987, dichiarando la stessa addebitabile al sig. , per tutti i motivi di fatto e di CP_1
diritto innanzi esposti;
2)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3)Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con quanto in essa contenuto ed a corredo, che continuerà a viverci con il proprio figlio , mentre il marito, il quale ha già Per_1
abbandonato la casa coniugale traferendosi in altra città, dovrà vivere e fissare la residenza altrove;
4)Le spese di mantenimento ordinarie del figlio , saranno Per_1
a carico della ricorrente, così come è sempre avvenuto, per un importo di Euro 500,00, da corrispondersi direttamente in favore dello stesso entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e decorrente dalla data di presentazione del ricorso. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ivi comprese le tasse universitarie, sportive, ecc.), saranno poste ad esclusivo carico della ricorrente.
Gli obblighi di mantenimento cesseranno al momento in cui il figlio Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
6)Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di legge;
7)In ogni caso con vittoria di spese di lite.”.
A sostegno della domanda, deduceva che dal mese di luglio 2013 la convivenza diveniva intollerabile a causa di “violenze e maltrattamenti perpetrati” dal marito posti
Pag. 2 di 14 in essere nei confronti della moglie, “dovuti a scatti di ira e rabbia incontrollabili”, episodi anche reiterati nel tempo-da ultimo nell'ottobre 2017- per i quali erano pendenti procedimenti penali a carico dello stesso. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.09.2019, CP_1
aderendo alla richiesta di controparte relativa alla pronuncia di separazione dei coniugi, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
nel merito, chiedeva disporsi un assegno di mantenimento di € 1.500,00 mensili stante la sua incapacità al lavoro, in quanto persona affetta da patologia certificata di “sindrome affettiva bipolare NAS” e da “stato depressivo con idee di suicidio”.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 10.12.2019, con la quale veniva, altresì, rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da parte resistente;
il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di quelle ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Alla udienza del 7.11.2023 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti di termine ex art. 190 c.p.c.
A) Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito. Sul punto, va rilevato che l'art. 706, 1 co., c.p.c. fissa, come criterio prioritario di individuazione della competenza territoriale nei giudizi di separazione personale, il Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, che, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico sia nel comune di Venafro, a nulla rilevando quanto dedotto dalla controparte che dal 2013 il sig. si allontanava dalla casa CP_1
familiare, avendo, invece, lo stesso abitato nella casa coniugale fino all'anno 2017.
L'art. 706 c.p.c., ai primi due commi, recita: "La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio… Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica".
Come noto, l'art. 706 c.p.c., (così come sostituito dall'art. 2 comma 3° lett. e-ter) del
Pag. 3 di 14 D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2005, entrato in vigore in data 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (con conseguente diretta applicazione della norma de qua al presente procedimento, instaurato dopo l'1.3.2006) ha introdotto, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente, criteri di collegamento - non alternativi, bensì - successivi (nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra) ed inderogabili.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il legislatore, con l'inciso
"ultima residenza comune", ha inteso riferirsi al luogo di concreto svolgimento della vita familiare, poiché solo tale criterio tutela in modo equilibrato la parte ricorrente e la parte resistente tanto nel caso in cui non sia stata fissata una residenza “formale” comune quanto nel caso di improvviso allontanamento unilaterale di uno dei coniugi.
Si condivide l'orientamento in base al quale per "ultima residenza comune dei coniugi" debba intendersi, quanto meno nel giudizio di separazione, la "casa familiare" a condizione però, onde rendere il criterio di collegamento funzionalmente e concretamente applicabile, che vi sia attualità di residenza di entrambi i coniugi o almeno di uno di essi.
Pertanto può conclusivamente affermarsi che il foro secondario della residenza o del domicilio del convenuto opera solo quando i coniugi non abbiano mai avuto una "casa familiare" (o "coniugale").
Dalla documentazione prodotta dalla parti risulta: che i coniugi fino all'anno 2017 avevano una casa familiare comune in Venafro alla strada Bonifica Romana n. 6; che dalla casa familiare parte resistente si allontanava non come dedotto nell'anno 2013- stante il verificarsi di una riappacificazione delle parti- ma nell'anno 2017 a seguito della presentazione della denuncia querela di parte ricorrente, la quale al momento della proposizione della domanda di separazione abitava la casa familiare indicata;
che parte resistente ha cambiato la propria residenza in data 7.06.2018 (cfr., all. n. 4 produzione parte resistente).
Ne deriva che al momento della proposizione della domanda di separazione da parte della ricorrente “l'ultima residenza comune dei coniugi” era in Venafro rientrante, quindi, nel circondario del Tribunale di Isernia: sulla base, quindi, del primo dei criteri
Pag. 4 di 14 di collegamento previsti all'art. 706 c.p.c., correttamente la ricorrente ha proposto la domanda di separazione innanzi al Tribunale di Isernia, territorialmente competente ai sensi dell'art. 706 comma 1 c.p.c.
Ne deriva il rigetto della eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente.
B) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale parte resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del
1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
C) La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge deducendo che la crisi familiare era da ascrivere ai maltrattamenti fisici e morali che il le aveva inflitto;
in particolare, evidenziava che i rapporti tra i CP_1
coniugi divenivano conflittuali a causa delle continue violenze e maltrattamenti sia di carattere fisico che psicologico posti in essere dal nei propri confronti causati CP_1
da scatti di ira e rabbia incontrollabile, al punto da essere costretta a sporgere formale querela in data 14.11.2013 (denuncia dalla quale veniva successivamente aperto un procedimento penale RG 2494-2013 per i reati di cui all'art. 81 e 572 c.p., 61- 582 c.p.
Pag. 5 di 14 definito con sentenza di condanna n. 196-2020). Evidenziava ancora che dopo un tentativo di riconciliazione, il assumeva nuovamente atteggiamenti violenti ed CP_1
aggressivi, caratterizzato da minacce ed ingiurie;
che tale atteggiamento violento si manifestava con forza in data 14.10.2017, allorquando il improvvisamente CP_1
iniziava a tirare calci forti al divano sul quale la ricorrente si era appisolata, brandendo un coltello grande da cucina, minacciandola con frasi del tipo “dammi i soldi, subito se no ti levo di torno, ti ammazzo”, al punto da essere costretta a consegnare la somma di
620,00 euro, chiudendosi in seguito in camera sino alla mattina successiva per timore. A seguito di tale episodio sporgeva denuncia querela in data 26.10.2017.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ., sez.
I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
La separazione con addebito di responsabilità ha come fisiologico presupposto la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., che deve essere eziologicamente collegata con la disgregazione del rapporto di coniugio, in quanto la condotta contraria deve costituire rilevanza causale, e, quindi, causa determinante, della crisi coniugale
("ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per
Pag. 6 di 14 effetto di essa", Cass. 2012, n. 8862; Cass. 2012, n. 8873; Cass., Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass., Sez. I, 1999, n. 7566).
Nel caso di specie la domanda merita accoglimento in quanto, alla luce della documentazione in atti, della istruttoria espletata deve dirsi provato il compimento in danno della delle violenze descritte in ricorso ovvero delle condotte di Parte_1
vessazione fisica e morale compiute dal in danno della moglie, concretizzatesi CP_1
in percosse, ingiurie e minacce reiterate nel tempo.
Come noto, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3925).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità sul punto ha ulteriormente precisato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona" (cfr. Cass. 7321.2005; Cass. 433.2016, Cass n.
7388/2017).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di aver subito durante la vita matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito.
I maltrattamenti plurimi, le minacce e le richieste di denaro così come rappresentata da parte ricorrente sono state confermate nel corso del giudizio da parte dei testi escussi.
In particolare il teste , figlio, confermava l'episodio di aggressione Testimone_1
del luglio 2013, la preoccupazione dei familiari, il comportamento aggressivo del padre, evidenziando una generale e prolungata condotta di vessazioni da parte del resistente
Pag. 7 di 14 negli anni, culminata in alcuni episodi di violenza a danno della ricorrente ed in particolare uno collocato nell'anno 2017(cfr., “a luglio 2013 vi è stato un episodio di aggressione tra i miei genitori. Preciso che nei periodi negativi non c'era un orario quindi eravamo sempre allerta e preoccupati delle sue reazioni. Questi episodi coinvolgevano tutta la famiglia e in ogni caso tutti i conoscenti. Aggrediva anche persone sconosciute. Poi nel 2017 vi è stato un episodio specifico che ha visto mio padre aggredire mia madre una notte dopo un rifiuto ad una sua richiesta di denaro.
Mio padre ha impugnato un coltello da cucina e l'ha minacciata (era anche solito sputarle o rompere oggetti per casa) inseguendola per le scale e costringendola a chiudersi in camera. Non ha chiamato i carabinieri ma ha preferito cedere alla sua richiesta di denaro... Questa situazione mi ha provocato e mi provoca tutt'ora un grande dolore. In diverse occasioni è stato riaccolto a casa…preciso che dal 2006 c'è stata una escalation di aggressioni”, cfr. verbale udienza del 13.07.2021).
Le indicate circostanze venivano confermate anche dal fratello di parte ricorrente
(cfr. “So quanto mi si chiede perché una sera mia sorella mi ha Parte_2
chiamato chiedendomi di andare da lei perché il marito era molto agitato e con un'accetta cercava di rompere la porta della stanza dove mia sorella dormiva. Io non sono andato e ho chiesto a mia sorella di accontentare la sua richiesta che, in qual momento, sembrava essere di soldi (per € 500,00). Il giorno dopo ho saputo che l'aveva accontentato e lui l'aveva lasciata in pace per quella sera”, verbale udienza del
13.07.2021) nonchè dal Luogotenente dei Carabinieri di Venafro, , che Persona_2
confermava i plurimi episodi di violenza denunciati dalla ricorrente (cfr. verbale udienza del 5.05.2022, “Per quanto a mia conoscenza ciò corrisponde al vero anche perché il 14.11.2013 la sig.ra si presentava presso gli uffici della Parte_1
stazione dei carabinieri di Venafro dove sporgeva denuncia contro il sig. CP_1
per episodi di maltrattamenti verificatisi all'interno delle mura domestiche. Io ho
[...] raccolto la denuncia primaria e l'integrazione di denuncia del 15.11.2013, nonché la successiva dell'anno 2017: preciso che fui io a raccoglierle tutte e tre”; “Preciso che io ho assistito a comportamenti intemperanti da parte del sig. presso gli uffici CP_1 della stazione dei Carabinieri. In particolar modo mi riporto all' episodio del
14.11.2013 allorquando il sig. accompagnato presso la caserma in mia CP_1
Pag. 8 di 14 presenza ed in presenza di altri militari ivi in servizio insultava e minacciava la sig.ra
e i militari presenti”… la denunciante tutte le volte che si è recata in Parte_1
caserma o che ha intrattenuto conversazioni con me si è sempre mostrata ansiosa, impaurita e talvolta dolorante per le percosse subite… anche in mia presenza ha offeso
e minacciato la sig.ra La sig.ra in sede di denuncia ha più volte Parte_3 Parte_1
rappresentato la circostanza che il marito la pressava con continue richieste di denaro… “In relazione all'episodio del 2017 verificatosi con l'uso di arma, posso riferire che quando siamo giunti sul punto, ribadisco nell'anno 2017, la sig.ra ci mostrò il coltello che era stato fotografato accanto al Parte_1 CP_1 nell'episodio oggetto di denuncia dell'anno indicato. Quando noi siamo andati a casa a seguito della chiamata della sig.ra il sig. era presente in casa. La Parte_1 CP_1
sig.ra ci contattò per riferire che il , tornato dopo una lunga assenza, l'aveva CP_1 minacciata con un coltello e percossa per avere una somma di 620,00 euro”).
Parte ricorrente ha prodotto documentazione non contestata da controparte: a) perizia medico legale dott. (cfr. produzione fascicolo parte ricorrente); b) atto Persona_3
di querela formalizzata in data 15.11.2013; c) atto di querela formalizzata in data
11.12.2013; d) atto di querela formalizzata in data 14.11.2013; e) atti del fascicolo del procedimento penale n.1953/2017; f) referto medico rilasciato dal Pronto soccorso di
Venafro del 11.12.2013; g) atti del fascicolo del procedimento penale n.2494/2013; h) decreto che dispone il giudizio del 16.06.2016; i) copia denuncia querela del
26.10.2017.
Alla luce della documentazione prodotta e del comportamento processuale delle parti, reputa il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte del marito, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
Il collegio osserva come ancorchè in atti non vi sia la prova, gravante sulla ricorrente dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto a lui ascritto (art. 81- 572 c.p.), nel caso di specie, le testimonianze rese dai familiari (figlio e fratello della ricorrente) nel corso del giudizio, la documentazione in atti, consentono comunque di ritenere fondata la domanda di addebito.
Pag. 9 di 14 In ordine alle difese di parte resistente deve evidenziarsi che controparte senza confutare gli episodi rappresentati da controparte ha fatto riferimento a documentazione medica attestante una “sindrome bipolare Nas” del (cfr. all. n.
5-9 produzione parte CP_1
resistente). Sul punto giova evidenziare che risulta depositata in atti relazione peritale della dott.ssa la quale cosi conclude “
1.il sig. risulta affetto da disturbo Per_3 CP_1
di personalità con caratteristiche di personalità miste. Appare allo stato in sufficiente compenso clinico, non presenta disturbi cognitivi e della coscienza, è quindi in grado di partecipare coscientemente al processo.
2. Il disturbo di personalità da cui è affetto il sig. , pur considerando tutte le sue declinazioni, non compromette la capacità CP_1
di intendere e di volere del soggetto, in quanto non impedisce la comprensione del valore o del disvalore sociale di un'azione o omissione, la capacità di autodeterminazione e le possibilità di esercizio di autocontrollo, di gestione dell'impulsività e dell'emotività.
3. Attualmente il sig. appare in buon CP_1
compenso psicopatologico, non presenta disturbi cognitivi o sintomatologia psicotica;
mostra inoltre una sufficiente consapevolezza, seppur non profonda, delle proprie difficoltà e fragilità, anche se al momento non appare propenso ad effettuare controlli ambulatoriali periodici e un percorso psicoterapeutico di sostegno, come gli è stato proposto. Pertanto gli indicatori interni di pericolosità sociale si possono considerare assenti” (cfr., all. n. 12 produzione parte ricorrente), confermando, quindi, la consapevolezza da parte del resistente della gravità dei comportamenti posti in essere.
A ben vedere, la difesa di parte resistente non ha compiutamente argomentato in ordine alla concreta efficienza causale della “sindrome bipolare” ascritta al resistente con le condotte rappresentate da controparte e quindi con la disgregazione del rapporto di coniugio, allegando, invero, tutta documentazione medica successiva agli eventi per cui
è procedimento ovvero riferita all'anno 2018 e 2019.
Alla luce delle predette considerazioni, deve confermarsi, inoltre, la correttezza dell'ordinanza del 12.08.2021 con la quale il giudice istruttore rigettava la richiesta di espletamento di ctu- richiesta reiterata negli scritti successivi da parte resistente ed anche nelle memorie conclusionali-, stante la superfluità nel caso di specie ai fini della decisione.
La domanda di addebito merita pertanto accoglimento.
Pag. 10 di 14 Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento: ne deriva il conseguente rigetto della domanda formulata da parte resistente.
D) Nel caso di specie, la ricorrente ha esplicitamente chiesto, nella propria memoria, la conferma dei provvedimenti provvisori dettati nella ordinanza presidenziale del
10.12.2019 in ordine al mantenimento del figlio.
Dalla unione coniugale è nato un figlio (nato il [...]), maggiorenne, Per_1
non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, circostanza non contestata da parte resistente.
Come noto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Il Tribunale ritiene che vadano confermate le condizioni previste nella ordinanza presidenziale con particolare riferimento alla previsione del contributo di mantenimento del figlio a carico della ricorrente. Per_1
Invero, vanno confermate le condizioni previste in sede presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale e la capacità patrimoniale delle parti, ed, inoltre, alla luce della espressa richiesta di parte ricorrente e dell'assenza nel corso della istruttoria del giudizio di elementi idonei alla modifica o ad una diversa quantificazione e determinazione di quanto già previsto.
Infatti, quanto ai presupposti dell'assegno incombe sul genitore la prova che il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero che tale condizione dipenda per cause da imputare al figlio. Sul punto, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mantenimento in favore del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo e che, pertanto, al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere garantito a pieno il soddisfacimento dei doveri genitoriali (cfr. Cass. 1773/2012). Sul
Pag. 11 di 14 piano dell'onere probatorio, è stato affermato che “il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile…'' (Cass. n. 11828/2009).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio ovvero che tale condizione è da attribuire alla scarsa volontà dello stesso.
Il Collegio, pertanto ritiene di confermare la previsione della corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica a favore del figlio maggiorenne che la ricorrente dovrà versare Per_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia o bonifico direttamente al beneficiario così come il pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, tasse universitarie, sportive, ecc.) ad esclusivo carico della ricorrente.
Va, inoltre, confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in
Venafro (IS), alla Strada Bonifica Romana n.6.
E) Risulta inammissibile l'ulteriore domanda formulata dal resistente di restituzione di somme di denaro.
Per giurisprudenza ormai costante va esclusa la cumulabilità nell'ambito del medesimo processo della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e di altre domande non avvinte da connessione forte.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. in caso di cause soggette a diversi riti consente il simultaneus processus soltanto quando tali cause siano connesse ai sensi degli artt.31,32,34,35 e 36 c.p.c., e cioè in presenza di ipotesi di connessione qualificata.
Giova all'uopo ribadire che con riferimento alla materia sia del divorzio che della separazione personale, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha precisato che
"l'art. 40 c.p.c, novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito
Pag. 12 di 14 dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione
e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale" (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sent.
26.07.2011; ex pluribus Cass. 22,10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass.
30.08.2004 n, 17404).
Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31,32,
34 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, come nel caso di specie in ordine alla ulteriore domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente.
F) In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
-Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
-Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il [...], Parte_1
residente a[...] (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...], ivi residente in [...], (c.f.
[...]
)] con addebito a carico di quest'ultimo; C.F._3
Org_
-Determina in euro 500,00 mensili oltre aggiornamento annuale ed automatico l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico della ricorrente che dovrà versarlo entro il 5 di ogni Per_1
mese direttamente al beneficiario;
-Dispone che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne siano a carico Per_1
esclusivo della ricorrente;
-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
Pag. 13 di 14 -Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
spese che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venafro per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 1987).
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.04.2024
Il Giudice est. dott.ssa Angela Di Dio
Il Presidente dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
N. R.G. 539/2018
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2018 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppe Bellano, in Parte_1
virtù di procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso come in atti dall' Avv. Flavio Beati, in virtù di CP_1
mandato in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.11.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2018 [nata ad [...] il Parte_1
5.03.1957, residente a[...],( C.F. )], C.F._1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con [nato a CP_1
Tortorella il 21.05.1954, ivi residente in [...],
( )] in data 30.08.1987 in Venafro (IS) e che dalla predetta CodiceFiscale_2
unione nasceva un figlio, (nato il [...]), adiva l'intestato Tribunale Per_1
chiedendo pronunciarsi la separazione dal coniuge per fatto a questi addebitabile, con assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e con previsione a carico della ricorrente delle spese di mantenimento del figlio . Rassegnava in Per_1 particolare le seguenti conclusioni:”1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi aventi contratto matrimonio, con rito concordatario in data 30.08.1987, trascritto negli
Atti di Matrimonio del Comune di Venafro (IS) al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1987, dichiarando la stessa addebitabile al sig. , per tutti i motivi di fatto e di CP_1
diritto innanzi esposti;
2)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3)Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con quanto in essa contenuto ed a corredo, che continuerà a viverci con il proprio figlio , mentre il marito, il quale ha già Per_1
abbandonato la casa coniugale traferendosi in altra città, dovrà vivere e fissare la residenza altrove;
4)Le spese di mantenimento ordinarie del figlio , saranno Per_1
a carico della ricorrente, così come è sempre avvenuto, per un importo di Euro 500,00, da corrispondersi direttamente in favore dello stesso entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e decorrente dalla data di presentazione del ricorso. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ivi comprese le tasse universitarie, sportive, ecc.), saranno poste ad esclusivo carico della ricorrente.
Gli obblighi di mantenimento cesseranno al momento in cui il figlio Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
6)Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di legge;
7)In ogni caso con vittoria di spese di lite.”.
A sostegno della domanda, deduceva che dal mese di luglio 2013 la convivenza diveniva intollerabile a causa di “violenze e maltrattamenti perpetrati” dal marito posti
Pag. 2 di 14 in essere nei confronti della moglie, “dovuti a scatti di ira e rabbia incontrollabili”, episodi anche reiterati nel tempo-da ultimo nell'ottobre 2017- per i quali erano pendenti procedimenti penali a carico dello stesso. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.09.2019, CP_1
aderendo alla richiesta di controparte relativa alla pronuncia di separazione dei coniugi, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
nel merito, chiedeva disporsi un assegno di mantenimento di € 1.500,00 mensili stante la sua incapacità al lavoro, in quanto persona affetta da patologia certificata di “sindrome affettiva bipolare NAS” e da “stato depressivo con idee di suicidio”.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 10.12.2019, con la quale veniva, altresì, rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da parte resistente;
il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di quelle ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Alla udienza del 7.11.2023 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti di termine ex art. 190 c.p.c.
A) Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito. Sul punto, va rilevato che l'art. 706, 1 co., c.p.c. fissa, come criterio prioritario di individuazione della competenza territoriale nei giudizi di separazione personale, il Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, che, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico sia nel comune di Venafro, a nulla rilevando quanto dedotto dalla controparte che dal 2013 il sig. si allontanava dalla casa CP_1
familiare, avendo, invece, lo stesso abitato nella casa coniugale fino all'anno 2017.
L'art. 706 c.p.c., ai primi due commi, recita: "La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio… Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica".
Come noto, l'art. 706 c.p.c., (così come sostituito dall'art. 2 comma 3° lett. e-ter) del
Pag. 3 di 14 D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2005, entrato in vigore in data 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (con conseguente diretta applicazione della norma de qua al presente procedimento, instaurato dopo l'1.3.2006) ha introdotto, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente, criteri di collegamento - non alternativi, bensì - successivi (nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra) ed inderogabili.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il legislatore, con l'inciso
"ultima residenza comune", ha inteso riferirsi al luogo di concreto svolgimento della vita familiare, poiché solo tale criterio tutela in modo equilibrato la parte ricorrente e la parte resistente tanto nel caso in cui non sia stata fissata una residenza “formale” comune quanto nel caso di improvviso allontanamento unilaterale di uno dei coniugi.
Si condivide l'orientamento in base al quale per "ultima residenza comune dei coniugi" debba intendersi, quanto meno nel giudizio di separazione, la "casa familiare" a condizione però, onde rendere il criterio di collegamento funzionalmente e concretamente applicabile, che vi sia attualità di residenza di entrambi i coniugi o almeno di uno di essi.
Pertanto può conclusivamente affermarsi che il foro secondario della residenza o del domicilio del convenuto opera solo quando i coniugi non abbiano mai avuto una "casa familiare" (o "coniugale").
Dalla documentazione prodotta dalla parti risulta: che i coniugi fino all'anno 2017 avevano una casa familiare comune in Venafro alla strada Bonifica Romana n. 6; che dalla casa familiare parte resistente si allontanava non come dedotto nell'anno 2013- stante il verificarsi di una riappacificazione delle parti- ma nell'anno 2017 a seguito della presentazione della denuncia querela di parte ricorrente, la quale al momento della proposizione della domanda di separazione abitava la casa familiare indicata;
che parte resistente ha cambiato la propria residenza in data 7.06.2018 (cfr., all. n. 4 produzione parte resistente).
Ne deriva che al momento della proposizione della domanda di separazione da parte della ricorrente “l'ultima residenza comune dei coniugi” era in Venafro rientrante, quindi, nel circondario del Tribunale di Isernia: sulla base, quindi, del primo dei criteri
Pag. 4 di 14 di collegamento previsti all'art. 706 c.p.c., correttamente la ricorrente ha proposto la domanda di separazione innanzi al Tribunale di Isernia, territorialmente competente ai sensi dell'art. 706 comma 1 c.p.c.
Ne deriva il rigetto della eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente.
B) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale parte resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del
1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
C) La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge deducendo che la crisi familiare era da ascrivere ai maltrattamenti fisici e morali che il le aveva inflitto;
in particolare, evidenziava che i rapporti tra i CP_1
coniugi divenivano conflittuali a causa delle continue violenze e maltrattamenti sia di carattere fisico che psicologico posti in essere dal nei propri confronti causati CP_1
da scatti di ira e rabbia incontrollabile, al punto da essere costretta a sporgere formale querela in data 14.11.2013 (denuncia dalla quale veniva successivamente aperto un procedimento penale RG 2494-2013 per i reati di cui all'art. 81 e 572 c.p., 61- 582 c.p.
Pag. 5 di 14 definito con sentenza di condanna n. 196-2020). Evidenziava ancora che dopo un tentativo di riconciliazione, il assumeva nuovamente atteggiamenti violenti ed CP_1
aggressivi, caratterizzato da minacce ed ingiurie;
che tale atteggiamento violento si manifestava con forza in data 14.10.2017, allorquando il improvvisamente CP_1
iniziava a tirare calci forti al divano sul quale la ricorrente si era appisolata, brandendo un coltello grande da cucina, minacciandola con frasi del tipo “dammi i soldi, subito se no ti levo di torno, ti ammazzo”, al punto da essere costretta a consegnare la somma di
620,00 euro, chiudendosi in seguito in camera sino alla mattina successiva per timore. A seguito di tale episodio sporgeva denuncia querela in data 26.10.2017.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ., sez.
I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
La separazione con addebito di responsabilità ha come fisiologico presupposto la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., che deve essere eziologicamente collegata con la disgregazione del rapporto di coniugio, in quanto la condotta contraria deve costituire rilevanza causale, e, quindi, causa determinante, della crisi coniugale
("ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per
Pag. 6 di 14 effetto di essa", Cass. 2012, n. 8862; Cass. 2012, n. 8873; Cass., Sez. I, 2010, n. 21245;
Cass. 2001, n. 12130; Cass., Sez. I, 1999, n. 7566).
Nel caso di specie la domanda merita accoglimento in quanto, alla luce della documentazione in atti, della istruttoria espletata deve dirsi provato il compimento in danno della delle violenze descritte in ricorso ovvero delle condotte di Parte_1
vessazione fisica e morale compiute dal in danno della moglie, concretizzatesi CP_1
in percosse, ingiurie e minacce reiterate nel tempo.
Come noto, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3925).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità sul punto ha ulteriormente precisato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona" (cfr. Cass. 7321.2005; Cass. 433.2016, Cass n.
7388/2017).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di aver subito durante la vita matrimoniale violenze fisiche e morali da parte del marito.
I maltrattamenti plurimi, le minacce e le richieste di denaro così come rappresentata da parte ricorrente sono state confermate nel corso del giudizio da parte dei testi escussi.
In particolare il teste , figlio, confermava l'episodio di aggressione Testimone_1
del luglio 2013, la preoccupazione dei familiari, il comportamento aggressivo del padre, evidenziando una generale e prolungata condotta di vessazioni da parte del resistente
Pag. 7 di 14 negli anni, culminata in alcuni episodi di violenza a danno della ricorrente ed in particolare uno collocato nell'anno 2017(cfr., “a luglio 2013 vi è stato un episodio di aggressione tra i miei genitori. Preciso che nei periodi negativi non c'era un orario quindi eravamo sempre allerta e preoccupati delle sue reazioni. Questi episodi coinvolgevano tutta la famiglia e in ogni caso tutti i conoscenti. Aggrediva anche persone sconosciute. Poi nel 2017 vi è stato un episodio specifico che ha visto mio padre aggredire mia madre una notte dopo un rifiuto ad una sua richiesta di denaro.
Mio padre ha impugnato un coltello da cucina e l'ha minacciata (era anche solito sputarle o rompere oggetti per casa) inseguendola per le scale e costringendola a chiudersi in camera. Non ha chiamato i carabinieri ma ha preferito cedere alla sua richiesta di denaro... Questa situazione mi ha provocato e mi provoca tutt'ora un grande dolore. In diverse occasioni è stato riaccolto a casa…preciso che dal 2006 c'è stata una escalation di aggressioni”, cfr. verbale udienza del 13.07.2021).
Le indicate circostanze venivano confermate anche dal fratello di parte ricorrente
(cfr. “So quanto mi si chiede perché una sera mia sorella mi ha Parte_2
chiamato chiedendomi di andare da lei perché il marito era molto agitato e con un'accetta cercava di rompere la porta della stanza dove mia sorella dormiva. Io non sono andato e ho chiesto a mia sorella di accontentare la sua richiesta che, in qual momento, sembrava essere di soldi (per € 500,00). Il giorno dopo ho saputo che l'aveva accontentato e lui l'aveva lasciata in pace per quella sera”, verbale udienza del
13.07.2021) nonchè dal Luogotenente dei Carabinieri di Venafro, , che Persona_2
confermava i plurimi episodi di violenza denunciati dalla ricorrente (cfr. verbale udienza del 5.05.2022, “Per quanto a mia conoscenza ciò corrisponde al vero anche perché il 14.11.2013 la sig.ra si presentava presso gli uffici della Parte_1
stazione dei carabinieri di Venafro dove sporgeva denuncia contro il sig. CP_1
per episodi di maltrattamenti verificatisi all'interno delle mura domestiche. Io ho
[...] raccolto la denuncia primaria e l'integrazione di denuncia del 15.11.2013, nonché la successiva dell'anno 2017: preciso che fui io a raccoglierle tutte e tre”; “Preciso che io ho assistito a comportamenti intemperanti da parte del sig. presso gli uffici CP_1 della stazione dei Carabinieri. In particolar modo mi riporto all' episodio del
14.11.2013 allorquando il sig. accompagnato presso la caserma in mia CP_1
Pag. 8 di 14 presenza ed in presenza di altri militari ivi in servizio insultava e minacciava la sig.ra
e i militari presenti”… la denunciante tutte le volte che si è recata in Parte_1
caserma o che ha intrattenuto conversazioni con me si è sempre mostrata ansiosa, impaurita e talvolta dolorante per le percosse subite… anche in mia presenza ha offeso
e minacciato la sig.ra La sig.ra in sede di denuncia ha più volte Parte_3 Parte_1
rappresentato la circostanza che il marito la pressava con continue richieste di denaro… “In relazione all'episodio del 2017 verificatosi con l'uso di arma, posso riferire che quando siamo giunti sul punto, ribadisco nell'anno 2017, la sig.ra ci mostrò il coltello che era stato fotografato accanto al Parte_1 CP_1 nell'episodio oggetto di denuncia dell'anno indicato. Quando noi siamo andati a casa a seguito della chiamata della sig.ra il sig. era presente in casa. La Parte_1 CP_1
sig.ra ci contattò per riferire che il , tornato dopo una lunga assenza, l'aveva CP_1 minacciata con un coltello e percossa per avere una somma di 620,00 euro”).
Parte ricorrente ha prodotto documentazione non contestata da controparte: a) perizia medico legale dott. (cfr. produzione fascicolo parte ricorrente); b) atto Persona_3
di querela formalizzata in data 15.11.2013; c) atto di querela formalizzata in data
11.12.2013; d) atto di querela formalizzata in data 14.11.2013; e) atti del fascicolo del procedimento penale n.1953/2017; f) referto medico rilasciato dal Pronto soccorso di
Venafro del 11.12.2013; g) atti del fascicolo del procedimento penale n.2494/2013; h) decreto che dispone il giudizio del 16.06.2016; i) copia denuncia querela del
26.10.2017.
Alla luce della documentazione prodotta e del comportamento processuale delle parti, reputa il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte del marito, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
Il collegio osserva come ancorchè in atti non vi sia la prova, gravante sulla ricorrente dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto a lui ascritto (art. 81- 572 c.p.), nel caso di specie, le testimonianze rese dai familiari (figlio e fratello della ricorrente) nel corso del giudizio, la documentazione in atti, consentono comunque di ritenere fondata la domanda di addebito.
Pag. 9 di 14 In ordine alle difese di parte resistente deve evidenziarsi che controparte senza confutare gli episodi rappresentati da controparte ha fatto riferimento a documentazione medica attestante una “sindrome bipolare Nas” del (cfr. all. n.
5-9 produzione parte CP_1
resistente). Sul punto giova evidenziare che risulta depositata in atti relazione peritale della dott.ssa la quale cosi conclude “
1.il sig. risulta affetto da disturbo Per_3 CP_1
di personalità con caratteristiche di personalità miste. Appare allo stato in sufficiente compenso clinico, non presenta disturbi cognitivi e della coscienza, è quindi in grado di partecipare coscientemente al processo.
2. Il disturbo di personalità da cui è affetto il sig. , pur considerando tutte le sue declinazioni, non compromette la capacità CP_1
di intendere e di volere del soggetto, in quanto non impedisce la comprensione del valore o del disvalore sociale di un'azione o omissione, la capacità di autodeterminazione e le possibilità di esercizio di autocontrollo, di gestione dell'impulsività e dell'emotività.
3. Attualmente il sig. appare in buon CP_1
compenso psicopatologico, non presenta disturbi cognitivi o sintomatologia psicotica;
mostra inoltre una sufficiente consapevolezza, seppur non profonda, delle proprie difficoltà e fragilità, anche se al momento non appare propenso ad effettuare controlli ambulatoriali periodici e un percorso psicoterapeutico di sostegno, come gli è stato proposto. Pertanto gli indicatori interni di pericolosità sociale si possono considerare assenti” (cfr., all. n. 12 produzione parte ricorrente), confermando, quindi, la consapevolezza da parte del resistente della gravità dei comportamenti posti in essere.
A ben vedere, la difesa di parte resistente non ha compiutamente argomentato in ordine alla concreta efficienza causale della “sindrome bipolare” ascritta al resistente con le condotte rappresentate da controparte e quindi con la disgregazione del rapporto di coniugio, allegando, invero, tutta documentazione medica successiva agli eventi per cui
è procedimento ovvero riferita all'anno 2018 e 2019.
Alla luce delle predette considerazioni, deve confermarsi, inoltre, la correttezza dell'ordinanza del 12.08.2021 con la quale il giudice istruttore rigettava la richiesta di espletamento di ctu- richiesta reiterata negli scritti successivi da parte resistente ed anche nelle memorie conclusionali-, stante la superfluità nel caso di specie ai fini della decisione.
La domanda di addebito merita pertanto accoglimento.
Pag. 10 di 14 Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento: ne deriva il conseguente rigetto della domanda formulata da parte resistente.
D) Nel caso di specie, la ricorrente ha esplicitamente chiesto, nella propria memoria, la conferma dei provvedimenti provvisori dettati nella ordinanza presidenziale del
10.12.2019 in ordine al mantenimento del figlio.
Dalla unione coniugale è nato un figlio (nato il [...]), maggiorenne, Per_1
non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, circostanza non contestata da parte resistente.
Come noto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib. Roma, sez. I, 15 gennaio 2016).
Il Tribunale ritiene che vadano confermate le condizioni previste nella ordinanza presidenziale con particolare riferimento alla previsione del contributo di mantenimento del figlio a carico della ricorrente. Per_1
Invero, vanno confermate le condizioni previste in sede presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale e la capacità patrimoniale delle parti, ed, inoltre, alla luce della espressa richiesta di parte ricorrente e dell'assenza nel corso della istruttoria del giudizio di elementi idonei alla modifica o ad una diversa quantificazione e determinazione di quanto già previsto.
Infatti, quanto ai presupposti dell'assegno incombe sul genitore la prova che il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero che tale condizione dipenda per cause da imputare al figlio. Sul punto, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mantenimento in favore del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo e che, pertanto, al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere garantito a pieno il soddisfacimento dei doveri genitoriali (cfr. Cass. 1773/2012). Sul
Pag. 11 di 14 piano dell'onere probatorio, è stato affermato che “il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile…'' (Cass. n. 11828/2009).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio ovvero che tale condizione è da attribuire alla scarsa volontà dello stesso.
Il Collegio, pertanto ritiene di confermare la previsione della corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica a favore del figlio maggiorenne che la ricorrente dovrà versare Per_1
entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia o bonifico direttamente al beneficiario così come il pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, tasse universitarie, sportive, ecc.) ad esclusivo carico della ricorrente.
Va, inoltre, confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in
Venafro (IS), alla Strada Bonifica Romana n.6.
E) Risulta inammissibile l'ulteriore domanda formulata dal resistente di restituzione di somme di denaro.
Per giurisprudenza ormai costante va esclusa la cumulabilità nell'ambito del medesimo processo della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e di altre domande non avvinte da connessione forte.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. in caso di cause soggette a diversi riti consente il simultaneus processus soltanto quando tali cause siano connesse ai sensi degli artt.31,32,34,35 e 36 c.p.c., e cioè in presenza di ipotesi di connessione qualificata.
Giova all'uopo ribadire che con riferimento alla materia sia del divorzio che della separazione personale, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha precisato che
"l'art. 40 c.p.c, novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito
Pag. 12 di 14 dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione
e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale" (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sent.
26.07.2011; ex pluribus Cass. 22,10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass.
30.08.2004 n, 17404).
Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31,32,
34 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, come nel caso di specie in ordine alla ulteriore domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente.
F) In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite sono poste integralmente a carico del resistente nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
-Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
-Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il [...], Parte_1
residente a[...] (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...], ivi residente in [...], (c.f.
[...]
)] con addebito a carico di quest'ultimo; C.F._3
Org_
-Determina in euro 500,00 mensili oltre aggiornamento annuale ed automatico l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico della ricorrente che dovrà versarlo entro il 5 di ogni Per_1
mese direttamente al beneficiario;
-Dispone che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne siano a carico Per_1
esclusivo della ricorrente;
-Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
Pag. 13 di 14 -Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
spese che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venafro per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 1987).
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.04.2024
Il Giudice est. dott.ssa Angela Di Dio
Il Presidente dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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