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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 49/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 4 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. MAGNOLI LARA
e
Controparte_1 nato a [...], l'[...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 4 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. MAGNOLI LARA
i quali hanno contratto matrimonio, in Meda, in data 17.4.2010 (anno 2010 - atto n. 4, parte II, serie C)
con i seguenti figli , nata a [...] il [...] Per_1 Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9.1.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso la madre, in Mariano Comense (CO), via Primo Maggio, 4, ove manterrà la residenza;
2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì alle 19:00 sino CP_1 alla domenica alle 19:00, con riaccompagnamento a casa;
il Sig. terrà con sé la figlia, i giorni martedì CP_1
e giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:30; inoltre, la minore starà con il padre per gli ulteriori periodi in cui manifesterà la voglia di passare del tempo con lo stesso;
3) Durante il periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà un periodo di vacanza con il padre, di tre settimane anche non consecutive. I coniugi provvederanno a comunicarsi, con congruo preavviso e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno, i recapiti dei luoghi di villeggiatura prescelti da trascorrere in compagnia della figlia;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse dalla figlia alternandosi con l'uno e l'altro genitore, su accordo degli stessi;
4) I giorni del Santo Natale il minore trascorrerà con un genitore dal primo giorno di vacanza scolastica al 27 dicembre e con l'altro genitore dal 28 dicembre sino al rientro a scuola e, ciò, ad anni alterni. I giorni della
Santa Pasqua e ET, invece, saranno trascorsi dalla figlia minorenne della coppia, ad anni alterni, rispettivamente con la madre e con il padre;
durante i restanti giorni delle vacanze pasquali rimarrà, invece, invariato il calendario di visita come sopra meglio precisato;
5) Si conviene si da ora che Pasqua 2025 verrà trascorso con la madre, Sig.ra e Natale 2024 con Parte_1 il padre, Sig. Parte_3
6) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 400,00, rivalutabile CP_1 Pt_1 annualmente Istat, a titolo di concorso al mantenimento della minore, sino alla maggiore età o comunque sino a quando finanziariamente autonoma, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee guida della Corte
d'Appello di Milano;
l'assegno unico verrà preso al 100% dal padre, che provvederà a corrispondere alla madre il 50%;
7) Le detrazioni Irpef per i figli a carico, una volta raggiunti i 21 anni della figlia, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
8) Le parti si danno sin da ora reciproca autorizzazione a richiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità della figlia minorenne, valido ai fini dell'espatrio;
9) la casa coniugale sita in Mariano Comense via Primo Maggio n. 4, di proprietà del Sig. verrà CP_1 assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con la figlia, il ricorrente provvederà a spostare la residenza entro Pt_1 agosto 2025;
10) Con la firma del presente atto le parti dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza di natura economica e di non aver altro a cui pretendere in ragione dell'impegno matrimoniale;
i ricorrenti, pertanto, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro, con le summenzionate condizioni, ogni altro rapporto patrimoniale.
11) Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
, sposati in data 17.4.2010, in Meda (anno 2010, atto n. 4, parte II, serie C);
[...]
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 4 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. MAGNOLI LARA
e
Controparte_1 nato a [...], l'[...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 4 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. MAGNOLI LARA
i quali hanno contratto matrimonio, in Meda, in data 17.4.2010 (anno 2010 - atto n. 4, parte II, serie C)
con i seguenti figli , nata a [...] il [...] Per_1 Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9.1.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso la madre, in Mariano Comense (CO), via Primo Maggio, 4, ove manterrà la residenza;
2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì alle 19:00 sino CP_1 alla domenica alle 19:00, con riaccompagnamento a casa;
il Sig. terrà con sé la figlia, i giorni martedì CP_1
e giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:30; inoltre, la minore starà con il padre per gli ulteriori periodi in cui manifesterà la voglia di passare del tempo con lo stesso;
3) Durante il periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà un periodo di vacanza con il padre, di tre settimane anche non consecutive. I coniugi provvederanno a comunicarsi, con congruo preavviso e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno, i recapiti dei luoghi di villeggiatura prescelti da trascorrere in compagnia della figlia;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse dalla figlia alternandosi con l'uno e l'altro genitore, su accordo degli stessi;
4) I giorni del Santo Natale il minore trascorrerà con un genitore dal primo giorno di vacanza scolastica al 27 dicembre e con l'altro genitore dal 28 dicembre sino al rientro a scuola e, ciò, ad anni alterni. I giorni della
Santa Pasqua e ET, invece, saranno trascorsi dalla figlia minorenne della coppia, ad anni alterni, rispettivamente con la madre e con il padre;
durante i restanti giorni delle vacanze pasquali rimarrà, invece, invariato il calendario di visita come sopra meglio precisato;
5) Si conviene si da ora che Pasqua 2025 verrà trascorso con la madre, Sig.ra e Natale 2024 con Parte_1 il padre, Sig. Parte_3
6) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 400,00, rivalutabile CP_1 Pt_1 annualmente Istat, a titolo di concorso al mantenimento della minore, sino alla maggiore età o comunque sino a quando finanziariamente autonoma, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee guida della Corte
d'Appello di Milano;
l'assegno unico verrà preso al 100% dal padre, che provvederà a corrispondere alla madre il 50%;
7) Le detrazioni Irpef per i figli a carico, una volta raggiunti i 21 anni della figlia, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
8) Le parti si danno sin da ora reciproca autorizzazione a richiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità della figlia minorenne, valido ai fini dell'espatrio;
9) la casa coniugale sita in Mariano Comense via Primo Maggio n. 4, di proprietà del Sig. verrà CP_1 assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con la figlia, il ricorrente provvederà a spostare la residenza entro Pt_1 agosto 2025;
10) Con la firma del presente atto le parti dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza di natura economica e di non aver altro a cui pretendere in ragione dell'impegno matrimoniale;
i ricorrenti, pertanto, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro, con le summenzionate condizioni, ogni altro rapporto patrimoniale.
11) Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
, sposati in data 17.4.2010, in Meda (anno 2010, atto n. 4, parte II, serie C);
[...]
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao