TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2143 /2024
Oggi 11/02/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. LO PRESTI nonché della Parte_1
memoria di costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2143/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Enzo Lo Presti per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Serena CP_2
Montanti, funzionario ministeriale in servizio presso l' per la provincia Controparte_3
di Trapani Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 1) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 756,60 a titolo di retribuzione professionale docenti per il rapporto di lavoro a termine nel periodo 1.2.2019-11.6.2019 con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Cont 2) condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 258,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio dall'a.s. 2018/2019
quale docente di scuola dell'infanzia dal 22/12/2018 al 21/02/2019, dal 22/02/2019 al
22/05/2019 e dal 23/05/2019 all'11/06/2019, presso lo stesso istituto scolastico: V Circolo
“Strasatti Nuovo” di Marsala in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della
Retribuzione Professionale Docente (RDP) così come prevista dall'art. 7 CCNL 2001
corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti che hanno ricoperto delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno, ciò in aperto spregio del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D. Lgs n. 368 del 2001, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 762,42.
Il , con memoria difensiva tardivamente depositata, Controparte_1
ha contestato la fondatezza del ricorso ed il quantum debeatur.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
149/2021.
3 La questione proposta verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
Tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 del
Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola, in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Tale art. 7 del Ccnl ha, difatti,
istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in
tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva (e non, invece, al fine dell'individuazione dei destinatari del compenso in esame, come erroneamente mostra di ritenere il ) la norma in commento richiama, quindi, l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 CP_1
che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 4 che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere
a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale chiaro quadro normativo è stato oggetto di interpretazione da parte della Suprema
Corte che, con orientamento ormai costante ( già assolutamente dominante anche nella
4 giurisprudenza di merito), ha stabilito :“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto
scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione
anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. ordinanza n. 20015 del
27 luglio 2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020).
Vale richiamare, a sostegno della tesi della ricorrente, alcuni passi della motivazione con cui si è espressa la Suprema Corte: “
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha
inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella
base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai
sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive»;
5. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto
questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo
determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla
interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del
comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
5 Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
(…) 6. Nel caso di specie
la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione
fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il
supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente
a quella del lavoratore sostituito» e ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. Una volta
escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni
nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non
discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001,
deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che,
come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve
essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
eurounitario;
8. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale, sia pure sulla
base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e
non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9.
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (v. ordinanza n.
20015/2018).
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale
Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto,
ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, a nulla rilevando in contrario la
6 circostanza che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente, nonché al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente- quanto a mansioni e funzioni - a quella del lavoratore sostituito, sì
da doversi disattendere la tesi del , secondo cui la durata temporalmente limitata CP_1
dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della Retribuzione Professionale
Docenti.
Cont In conclusione, il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Cont In ordine al quantum, si condivide il calcolo effettuato dal , che si riporta, considerato che la retribuzione professionale docenti è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali. Ai sensi dell'art. 25 comma 8 CCNI del 31.8.1999, infatti, nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
Pertanto, il docente che presta servizio su una cattedra non completa dovrà rapportarla al numero di ore prestate nell'arco della settimana. Per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18
oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto. Nel caso di specie, nell'anno scolastico 2019/2020, come si evince anche dallo stato matricolare che si allega, la ricorrete ha prestato servizio con orario settimanale non completo, per un totale di 12 ore settimanali.
Di conseguenza, l'importo della retribuzione professionale nell'anno scolastico indicato deve essere ricalibrato sulla base del numero di ore settimanalmente prestate. Per calcolare la retribuzione professionale del docente della scuola elementare che presta servizio per sole
12 ore a settimana, invece delle 24 ore previste per l'orario completo, occorre considerare la seguente proporzione: 12/24 * 174.50 € = 87,25 € (RPD mensile con orario ridotto a 12 ore settimanali). Nell'anno scolastico 2019/2020, quindi, il calcolo della retribuzione
7 professionale docenti per i 184 giorni lavorati con orario settimanale ridotto va calibrato sulla base della suddetta proporzione, dalla quale si ricava la retribuzione professionale mensile spettante, pari a 87.25 €.
Di conseguenza, se con l'orario settimanale completo di 24 ore l'importo giornaliero dovuto
è pari a 5,82 €, con orario ridotto da 24 a 12 ore l'importo giornaliero sarà pari a 2,91 € (5,82:2).
Per il periodo in considerazione - 01/02/2019-11/06/2019 – è dovuta una retribuzione professionale docenti di € 756,60, determinata sottraendo alla somma indicata in ricorso la giornata di malattia dichiarata in sede di note da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Marsala, 11.2.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8