TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46/2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Via Ruggiero N. 9 MO Di RI, rappresentata e difesa dall'Avv. Vigilante Maria Pia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Q. Sella n. 5, BARI, P.E.C.:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...] C.F._2
Villa N.20 47855 Gemmano (RN), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Gasperini, con Studio ivi, in Via
Rubbiani, 2 (Pec: , nonché, congiuntamente e disgiuntamente, Email_2 dall'Avvocato Gianfranco Di Florio, (Pec: , elettivamente domiciliato Email_3 presso lo studio dell'Avv. Lucia Gasperini, sito in Via Rubbiani, 2, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 30.01.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 16 Con ricorso per separazione depositato in data 7.01.2022 la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. , esponendo di aver contratto matrimonio il 5.10.2013 e che dalla loro unione CP_2 sono nati i loro due figli gemelli e (17.10.2010). Per_1 Per_2
La ricorrente ha riferito che la coppia, convivente a partire dal 2007, aveva stabilito la propria residenza, dapprima a Milano, e, poi, nel Comune di Rimini.
Narrando di una relazione caratterizzata da frequenti litigi, prevalentemente scaturiti da questioni di natura economica, la sig.ra ha dichiarato che nel 2019 è stata costretta a rivolgersi al centro Parte_1 antiviolenza “Chiama Chiama” di Cattolica poiché il marito, già solito ad eccessi di ira e comportamenti ossessivi, aveva tenuto condotte violente non solo in suo danno ma anche dei figli. Nel marzo 2020, divenuta definitivamente intollerabile la convivenza, la sig.ra ha abbandonato la casa coniugale e si Parte_1
è trasferita con i minori a MO di RI, ospite di sua madre. La ricorrente ha lamentato il fatto che, dal momento del suo allontanamento dalla residenza familiare, il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli con i quali ha avuto sporadici contatti telefonici, stante il rifiuto dei minori di incontrare, anche solo a mezzo di videochiamata, il padre.
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, la sig.ra ha preliminarmente esposto che lei e il Parte_1
CP_ sig. non hanno mai avuto un lavoro stabile ed hanno vissuto di espedienti (lavoretti stagionali e occasionali) e iniziative imprenditoriali (tolettatura self-service per animali, gestione ristorante) rivelatisi fallimentari. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che proprio le loro difficoltà economiche sono state la causa di taluni sfratti esecutivi e frequenti cambi di residenza. Ha proseguito la sig.ra Parte_1 evidenziando che, successivamente alla nascita dei suoi figli, ha conseguito il diploma di onicoteca ed ha intrapreso una attività domiciliare in proprio, così potendo reperire le risorse per fare fronte alle primarie esigenze economiche della sua famiglia.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso di lei e diritto di visita del padre rimesso alla valutazione giudiziale;
obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della prole non inferiore a complessivi euro 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in suo favore di euro 100,00 mensili.
Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. che, concordando sulla domanda di CP_2 separazione, ha tuttavia contestato la narrazione dei fatti di parte ricorrente, opponendosi all'accoglimento delle domande da questa formulate. CP_ In particolare, il sig. ha negato di avere avuto condotte di violenza fisica o verbale nei confronti della moglie e dei suoi figli, documentando all'uopo l'archiviazione dei procedimenti penali instaurati dalla sig.ra in suo danno ed ha dichiarato di avere, per ciò stesso, sporto denuncia per calunnia nei Parte_1 confronti della odierna ricorrente. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata da pagina 2 di 16 controparte proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale di addebito, fondata sul fatto, a suo dire incontestato ed ingiustificato, dell'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale. Parte_1
CP_ Con riferimento alla disciplina relativa alla prole, il sig. ha chiesto l'affidamento dei figli minori ai servizi Sociali di MO di RI (in conformità a provvedimento del Tribunale dei minori di RI) e il loro collocamento in struttura, con ripristino del diritto di visita paterno.
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, il resistente ha chiesto che venga disposto un suo contributo al mantenimento dei figli, commisurato alla sua difficile condizione economica o, in subordine, la conferma di quello disposto dal Presidente del Tribunale di RI, da versare su C/C aperto a nome del
Servizio Sociale e a beneficio dei figli;
lo stesso ha concluso affermando che nulla dovrà essere previsto a titolo di mantenimento della ricorrente.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 5.03.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Più nel dettaglio ha adottato le seguenti disposizioni: “a) richiama e conferma le disposizioni relative all'affidamento dei minori contenute nel decreto del Tribunale dei Minorenni di RI dell'aprile 2021; dispone che i Servizi Sociali di MO di RI, affidatari, riferiscano periodicamente , inviando le loro relazione, anche al GI di questa causa;
b) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 340,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno, regolamentate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.” All'udienza del 12.05.2022, celebrata da remoto, sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 30.05.2023 è stata accolta la richiesta di interpello del resistente e la prova orale del teste . Nelle more del procedimento sono Tes_1 state acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di MO di RI, divenuti affidatari dei minori e , giusto provvedimento del T.M. di RI n. 4238 del 30.09.2020. All'udienza del Per_2 Persona_3
30.01.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 19.05.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione del provvedimento definitivo del Tribunale dei minori di RI e all'udienza del 27.05.2025 la causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati dalle parti.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 07.04.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla pagina 3 di 16 modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto
Normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
La domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente, alla quale ha aderito il resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, il comportamento delle parti e le dichiarazioni dalle stesse rese innanzi al
Presidente del Tribunale, unitamente alla produzione documentale ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse - ivi compresa la separazione di fatto già in atto da tempo (marzo 2020) all'epoca del deposito del ricorso (7.01.2022) e le reciproche denunce penali - hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo le condizioni previste dall'art 151 c.c., reputa il presente Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di separazione personale tra i coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Le parti, in sede di atti introduttivi, hanno formulato domanda reciproca di addebito della separazione.
Giova tuttavia precisare che parte resistente non ha reiterato detta domanda in sede di precisazioni delle conclusioni, rinunciandovi espressamente nella successiva comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (“ritiene,
d'altronde, di evidenziare la rinuncia della Parte convenuta alla richiesta, avanzata con Domanda riconvenzionale, interna alla propria Memoria, datata 28 aprile 2022, di addebito della separazione, alla odierna Parte ricorrente”)
La sig.ra ha dedotto che ricorrono i presupposti per addebitare la separazione al marito, il quale Parte_1 ha commesso plurime vessazioni sia psicologiche che fisiche sia in suo danno che in danno dei loro figli, precisando che le citate condotte sono state la causa determinante del fallimento della loro unione. Più nel dettaglio, la ricorrente ha motivato la domanda di addebito evidenziando che le condotte maltrattanti sono state confermate dalle dichiarazioni rese dai minori e dalla sentenza n. 1761/2024 del presente Tribunale dalla quale risultano provati taluni specifici episodi di violenza tra i quali quello del 18 novembre 2018.
Preliminarmente, in punto di addebito, giova evidenziare che costituisce orientamento pacifico quello secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la pagina 4 di 16 dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024,
n. 22294).
Con riferimento alla prova dell'addebito della separazione, la Corte di Cassazione ha sottolineato che per fondare domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. Civ. Sez. 1 del 08.11.2022 n. 32837). Ed ancora, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35296/2023 ha ribadito il principio secondo il quale grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione della intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale. CP_ Nel caso di specie, la sig.ra ha sottolineato di avere subito reiterati maltrattamenti dal sig. , e Parte_1 in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha dichiarato “delle continue violenze fisiche e psicologiche, dei soprusi, CP_ Per_ delle prevaricazioni e delle intimidazioni perpetrate dal Sig. ai danni della ricorrente, sono stati testimoni i gemelli
e i quali, assistendo in prima persona ad alcune di tali manifestazioni, sono a loro volta divenuti vittime incolpevoli Per_2 della c.d. violenza assistita”.
Sebbene dalla disamina degli atti processuali non emerga alcuna pronuncia di condanna per il delitto di maltrattamenti o di altri reati contro la persona nei confronti dell'odierno resistente né la presenza di documentazione medica attestante le lesioni subite, tuttavia, ritiene il presente Tribunale che le deduzioni svolte dalla sig.ra siano veritiere e attendibili, in quanto comprovate sia dalle dichiarazioni rese dai Parte_1 minori che dalla ulteriore documentazione in atti che verrà di seguito analizzata.
Più nel dettaglio, dalla disamina delle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che ascoltato dagli Per_2 assistenti sociali, ha dichiarato: “noi li abbiamo visti una o due volte litigare, perché papà a Gemmano, ci lasciava nella sua stanza con i film a tutto volume, così non sentivamo che accadeva e che chiamava i carabinieri, ma questo glielo diceva la Per_ Per_ mamma” e, riferendosi al padre, “…ho avuto più botte di perché intervenivo di più, mentre se ne scappava a nascondersi” (relazione del 24.05.22). In sede di ascolto, presso il Tribunale dei Minorenni di RI, Per_2 ha ribadito: “… posso affermare che per il futuro non voglio più avere rapporti con mio padre;
ogni volta che si riprende il pagina 5 di 16 discorso su di lui io rivivo psicologicamente dei traumi del passato che riguardano lui;
…. Preferisco rinunciare a mio padre, piuttosto che vivere stati di ansia e traumatici;
non si tratta di un solo episodio ma di molti (all'incirca venti), episodi di violenza fisica, verbale e psicologica, contro mamma e verso di me, mentre mio fratello li ha solo visti, ma ugualmente per lui traumatico”. Le medesime circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni rese da il quale ha Per_1 riferito: “non conta tanto per me mio padre, questo per i trascorsi che non sono stati buoni per il passato;
lui aveva degli atteggiamenti violenti contro nostra madre, personalmente mi minacciava ed io ho assistito una sola volta alla violenza contro mamma, …. non ho nessuna voglia di vedere e riprendere un rapporto con o padre;
attualmente non ne sento il bisogno di frequentare mio padre” (pag. 6 provvedimento T.M. n. 8271/23 del 31.10.2023).
Il timore che e nutrono nei confronti del padre, anche in correlazione alle violenze alle Per_2 Per_1 quali nel corso del tempo hanno assistito, è stato qualificato dagli assistenti sociali quale causa della interruzione dei loro rapporti con la figura paterna. In particolare, a verbale di assunzione di informazioni del 22.01.21 del Tribunale per i minori di RI (allegato 7 comparsa di costituzione e risposta), la Dott.ssa ha dichiarato che , riferendosi al padre, ha affermato “ad ogni chiamata ci sentiamo paralizzati CP_3 Per_1 quando parliamo con lui” e che il minore ha ricordato con ansia un episodio in cui il padre metteva le mani al collo della madre. Nella medesima circostanza anche, la sig.ra ha affermato di avere subito Parte_1 aggressioni fisiche e verbali da parte del sig. alle quali spesso hanno assistito anche i minori. CP_2
La ricorrente in sede di ascolto ha altresì precisato che, dopo l'episodio di violenza fisica del 2.11.2018, ha CP_ desistito dall'intento di denunciare il marito solamente a seguito dell'intervento del legale del sig. che le ha rappresentato la possibilità che i minori le sarebbero stati sottratti qualora lei avesse sporto denuncia.
Con particolare riferimento alla ricostruzione del citato episodio, dall'analisi della documentazione in atti, risulta che il giorno 2.11.2018, dopo che la ricorrente aveva fatto ritorno a casa, è nata una discussione CP_ con il sig. il quale, “l'ha presa e sbattuta ovunque, le ha dato un calcio sul fianco, facendola cadere per terra, dopodiché l'ha trascinata per le scale passando davanti ai bambini, che hanno assistito terrorizzati alla scena. Lei, in tale contesto, ha preso telefono il cellulare e ha mandato un messaggio vocale sulla chat whatsapp di gruppo che aveva con le sue clienti, chiedendo aiuto, ma lui, sferrandole un calcio, le ha fatto volare via il telefono. Dopodiché, come già accaduto in altra occasione, le ha versato addosso una intera bottiglia da 1,5 litri di acqua. Sul posto, seguendo la richiesta di aiuto dell'imputata, è giunta tale , che l'ha vista in effetti particolarmente vede agitata, mentre tornando alla Per_4 CP_1 normalità, si è mostrato calmo e tranquillo. Con l'aiuto di tale , ha portato con sé i figli e si è recata Per_4 Parte_1 dall'amica ; sul posto sono giunti anche i Carabinieri, allertati da , e , che è Persona_5 Controparte_4 Persona_6 andata via insieme ad si è recata in P.S. dove le sono stati riconosciuti 5 giorni di prognosi, a riscontro delle CP_1 Parte_1 lesioni patite;
dopodiché, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri, ma non ha sporto denuncia”. A conferma della veridicità di detto evento giova esaminare le motivazioni rese dal Dott. Gessaroli nella sentenza n.
1761/2024 (allegato unico comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. parte ricorrente) dalla quale risulta che
“l'istruttoria ha permesso di riscontrare con certezza l'episodio lesivo del 2.11.2018 (lo hanno riferito la madre, le amiche e gli pagina 6 di 16 stessi minori agli assistenti sociali), che invece ha falsamente descritto come lite verbale, ma anche di fornire parziali CP_1 riscontri agli episodi precedenti: la madre di ha infatti assistito a molte liti in cui silente, subiva le CP_1 Parte_1 denigrazioni del marito, che le dava della incapace;
ha pressoché assistito ad un episodio in cui le ha dato uno schiaffo in faccia;
ancora, ha saputo da che l'episodio del 2.11.2018 non era la prima occasione in cui avrebbe usato CP_4 Parte_1 CP_1 violenza contro di lei”. A riguardo, nell'ambito di tale procedimento, il teste sig.ra ha riferito che: Persona_6
“è stata spettatrice unicamente dell'episodio occorso in data 2.11.2018, rimastole impresso perché l'imputata era estremamente provata, urlava con voce isterica, a suo dire, con occhi sgranati e, nel fare ciò, agitava una bottiglietta d'acqua, anche bagnandosi. Era stato a chiederle di raggiungerlo per portarlo via, sì da evitare una escalation nel litigio”. La stessa CP_1 madre della odierna ricorrente, sentita anche lei quale teste in sede penale, ha dichiarato che i minori le hanno raccontato: “che aveva afferrato per il collo, sbattendola contro il forno e il muro, anche facendole del CP_1 Parte_1 male, nonché infine versandole dell'acqua addosso”.
Con riferimento alla rilevanza nell'ambito di un giudizio civile delle prove assunte nell'ambito un procedimento penale, si osserva che, in ragione del principio generale della separatezza dei due giudizi ed in assenza di dipendenza tecnica del giudizio civile dalla definizione di quello penale di cui agli artt. 295 c.p.c.,
654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.., è facoltà del giudice utilizzare i predetti documenti quali prove atipiche concorrenti nella formazione del proprio libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c., i cui esiti restano sindacabili solo sul piano della motivazione. Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare, costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale” (Corte appello, Ancona, sez. I,
07.05.2021, n. 541).
Ritiene il presente Collegio che dalla disamina delle relazioni dei Servizi Sociali, delle dichiarazioni rese dai minori agli assistenti sociali e dalle risultanze della attività istruttoria svolta nel giudizio penale CP_ conclusosi con sentenza n. n. 1761/2024, possa dirsi provata la condotta violenta commessa dal sig. in danno della odierna ricorrente in data 2.11.2018. CP_ Difetta, al contrario, la prova di ulteriori condotte violente perpetrate dal sig. , tuttavia, a riguardo è opportuno evidenziare che la Cassazione ha affermato che in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora pagina 7 di 16 risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. Civ. 22294/24; in senso conf. Cass. civ. n. 31351/2022 e n. 16740/2020). Sicché anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal coniuge ai danni dell'altro o dei figli giustifica la pronuncia di addebito. Il comportamento violento, infatti, è considerato in sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Le violenze perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, infatti, giustificano non solo l'abbandono della casa coniugale da parte della vittima, ma altresì costituiscono violazioni talmente gravi, da rendere totalmente irrilevante, ai fini dell'affermazione dell'addebitabilità della separazione, la sua eventuale posteriorità temporale rispetto alla crisi coniugale.
La prova dell'episodio di violenza verificatosi in data 2.11.2018 e la circostanza che gli stessi minori hanno confermato la ricorrenza di ulteriori condotte maltrattanti del padre in danno della madre, CP_ giustificano l'addebito della separazione a carico del sig. alle cui condotte, quindi, è ascrivibile la intollerabilità della convivenza.
SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DEI MINORI
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva a sé ed il loro collocamento presso di lei.
Parte resistente, al contrario, ha domandato di “respingere la richiesta avversaria di affidamento dei due Figli minori alla odierna parte ricorrente, confermando, sul punto, l'affidamento degli Stessi al Servizio sociale di MO di RI
(RI)”.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, pagina 8 di 16 fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Il collocamento dei figli presso una terza persona (generalmente un familiare) costituisce una misura di carattere eccezionale che può essere adottata solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta deficienza morale e una totale inidoneità educativa e non siano in grado di realizzare compiutamente, nell'immediato, l'interesse morale e materiale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi e si prospetta nel caso in cui non sia possibile affidare i minori a terzi familiari ovvero laddove il giudice della famiglia reputi più opportuno conferire il mandato a operatori professionisti chiamati a supplire le carenze di genitori con interventi di sostegno e supporto alla famiglia (c.d. mandato di vigilanza e supporto) o con interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale.
Con particolare riferimento a detta ultima forma di affidamento la Cassazione ha recentemente affermato che i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art 333 c.c., tra cui rientra anche l'affidamento del minore ai Servizi Sociali richiamato dalla l. n. 184/1983 , sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e costituiscono sempre l'extrema ratio traducendosi in misure adottabili qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine. Risulta, pertanto, legittimo il collocamento in comunità del figlio se costituisce l'unico rimedio che possa preservarlo da una situazione conflittuale e manipolatoria per lui altamente pregiudizievole (Cassazione civile, sez. I, 27.10.2023, n. 29814). pagina 9 di 16 Nel caso di specie, i minori e (nati entrambi il 17.10.2010) risultano tutt'ora affidati ai Per_2 Per_1
Servizi Sociali di MO di RI (provvedimento provvisorio del Tribunale per i minori di RI n. 1859 del
14.04.21; confermato in decreto provvisorio n. 2080 del 13.04.22 e, definitivamente, in provvedimento n.
8271 del 31.10.23).
Il citato provvedimento è stato motivato evidenziando la necessità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e di compiere un approfondimento diagnostico sul possibile abuso di sostanze stupefacenti CP_ per parte del sig. e della sig.ra Parte_1
Le relazioni dei Servizi Sociali (espressamente richiamate dal T.M.) hanno registrato una adeguatezza e capacità della sig.ra che ha “sempre collaborato con il servizio, è molto attenta con i figli minori ed ha sempre Parte_1 favorito gli incontri tra padre e minori” (pag. 5 decreto T.M del 14.04.2022); “la madre, che è bene inserita nel territorio ed è autonoma, è sempre presente e collaborante e la comunicazione con lei è chiara ed efficace” (pag. 6 provvedimento
T.M del 31.10.23). CP_ Per quanto riguarda la figura paterna, gli operatori del Servizio hanno evidenziato che il sig. si è dimostrato collaborativo “non opponendosi neppure alla sospensione degli incontri con i figli ma comprendendo le motivazioni di tale decisione, per il bene dei minori…desideroso di riprendere i contatti con i figli…si dimostra collaborativo e puntuale, si svolgono con lui incontri settimanali ed egli reclama informazioni inerenti ai figli” (pagg.
5-7 provvedimento
T.M di RI del 31.10.23).
Ritiene il presente Collegio che, sebbene dalle relazioni dei Servizi di cui sopra emerga una dimostrazione di collaborazione con i Servizi da parte di entrambi i genitori, tuttavia, permane fra le parti una latente conflittualità declinata nell'assenza di comunicazione reciproca nell'interesse della prole.
Con riferimento alla incidenza della conflittualità genitoriale in punto di affidamento, la più recente giurisprudenza di merito ha sottolineato che, qualora tra i genitori sussista un'esacerbata conflittualità che si esprime in punti di vista e versioni diametralmente differenti ed anche in una sostanziale disfunzionalità della comunicazione, tale situazione osta all'affidamento condiviso della prole, posto che tale regime sarebbe pregiudizievole per gli stessi figli, attesa l'assoluta incapacità di dialogo fra le parti che impedisce ogni concertazione delle decisioni da assumere nell'interesse degli stessi. Pertanto in tali casi va preferita la soluzione di affidamento maggiormente rispondente all'interesse dei minori, ossia quella dell'affido al servizio sociale, che comporta che le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per i figli, invece (relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza), devono essere assunte di concerto coi genitori ed, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (Tribunale Torino, sez. VII, 03.04.2023, n. 1447). Nello stesso senso si è espresso il
Tribunale di Roma che ha sottolineato che l'altissima conflittualità tra i genitori, tale da escludere la possibilità che i due riescano a comunicare ed a condividere le decisioni di maggiore interesse relative alla pagina 10 di 16 crescita della prole, giustificano il rigetto delle domande di affido a ciascuno dei genitori ed, al contempo,
l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti (Tribunale Roma, sez. I,
07.02.2024, n. 2323).
Ciò posto, ad avviso del presente Collegio, deve essere confermato l'affidamento dei minori e Per_2
ai servizi Sociali territorialmente competenti, senza limitazione della responsabilità genitoriale, Persona_3 con mandato di vigilanza e supporto per come di seguito dettagliato, essendo questa la soluzione più conforme al loro interesse e volta ad evitare che la conflittualità presente tra le parti del presente procedimento possa essere di pregiudizio per il loro sviluppo.
Da ultimo, si evidenzia che deve essere altresì confermata la collocazione dei minori presso la madre, dovendosi dare atto che i Servizi Sociali hanno sottolineato che i minori hanno stabilito il loro centro di interessi presso l'abitazione materna sita in MO di RI e si trovano “in buone condizioni di vita”. Ciò esclude la ricorrenza dei presupposti per un loro collocamento in altra struttura (come domandato da parte resistente).
SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Sotto il profilo della disciplina relativa alle visite del padre con i minori, le parti hanno proposto soluzioni difformi.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che l'esercizio del diritto di visita da parte del padre debba essere esercitato “con modalità protetta ed a mezzo i Servizi Sociali di MO di RI solo ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori”.
Il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “ripristinare e regolamentare il diritto dell'Assistito dello scrivente Difensore di comunicazione audiovisiva, a distanza, con i due Figli minori, senza la presenza della odierna Parte ricorrente, eventualmente con l'ausilio del Servizio sociale di MO di RI (RI); nonché, il diritto del
Medesimo di visita, in presenza, ai due Figli minori, senza la presenza della odierna Parte Ricorrente, eventualmente con
l'ausilio del Servizio sociale di MO di RI (RI); nonché, il diritto del di tenere con sé i due Figli minori, CP_5 all'interno del territorio nazionale, se ce ne sarà la materiale possibilità, per almeno 15 giorni, durante le vacanze estive, a partire dal corrente anno 2025, comunicando al Servizio sociale di MO di RI (RI) il luogo di soggiorno;
nonché, il diritto del di trascorrere con i due Figli minori, se ce ne sarà la materiale possibilità, per almeno 7 giorni, le festività CP_5 natalizie, alternando, di anno in anno, a partire dal corrente anno 2025, queste e quelle pasquali, queste ultime in numero di almeno 3 giorni, comunicando, ogni volta, al Servizio sociale di MO di RI (RI) il luogo di soggiorno;
nonché, il diritto del di tenere con sé i due Figli minori, all'interno del territorio della Regione Puglia, se e quando ce ne sarà la materiale CP_5 possibilità, per almeno un fine settimana al mese, andando a prenderli all'uscita da scuola, il sabato, e riaccompagnandoli a scuola, il lunedì mattina, comunicando, ogni volta, al Servizio sociale di MO di RI (RI) il luogo di soggiorno”.
Nel caso di specie, giova ribadire che entrambi i minori, in sede di ascolto presso i Servizi Sociali, hanno fermamente escluso di voler rivedere il padre. In particolare, come già esposto, ha dichiarato “posso Per_2 pagina 11 di 16 affermare che per il futuro non voglio più avere rapporti con mio padre;
ogni volta che si riprende il discorso su di lui io rivivo psicologicamente dei traumi del passato che riguardano lui;
…. Preferisco rinunciare a mio padre, piuttosto che vivere stati di ansia e traumatici”. Lo stesso PI ha ribadito: “non ho nessuna voglia di vedere e riprendere un rapporto con mio padre;
attualmente non ne sento il bisogno di frequentare mio padre” (pag. 6 provvedimento T.M. n. 8271/23 del
31.10.2023).
Da ultimo, la relazione dei Servizi sociali, depositata in data 1.06.2023, ha evidenziato l'atteggiamento di chiusura dei minori nei confronti della figura paterna (“i minori hanno rifiutato categoricamente di leggere il contenuto delle lettere, adducendo di essere provati dalla situazione che il padre gli ha fatto vivere all'interno del nucleo”).
Reputa il presente Collegio che, allo stato attuale, non ricorrano i presupposti per stabilire un calendario di visite padre/figli in forma libera ma gli incontri dovranno avvenire in modalità protetta e in uno spazio neutro, subordinandoli alla condizione che le condizioni psicologiche dei minori lo consentano, anche all'esito del loro percorso di sostegno psicologico. Resta altresì ferma la possibilità che in una prima fase gli incontri si svolgano a mezzo di videochiamate con facoltà dei Servizi di interromperle ove risultino pregiudizievoli per e . Per_2 Per_1
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DI E Per_2
ET
Parte ricorrente ha dedotto che venga stabilito a carico del padre per il mantenimento dei figli un contributo di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, al contrario, motivando in ordine alla riduzione della sua capacità reddituale ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento dei minori o, in subordine, la conferma di quello già disposto in misura pari a euro 340,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Orbene, nel caso di specie non vi è alcuna contestazione in ordine all'an del mantenimento, pertanto il solo profilo contestato che dovrà essere esaminato dal presente collegio è quello relativo al quantum.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei pagina 12 di 16 tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455).
Da ultimo giova precisare con riferimento ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore. Si precisa altresì che in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cassazione civile, sez. I, 11.12.2023, n. 34382).
Con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale della sig.ra dalla disamina della Parte_1 documentazione in atti è emerso che l'anno 2018 e l'anno 2019 ha percepito un reddito di euro 139,00. La citata documentazione, tuttavia, non rispecchia la sua effettiva posizione reddituale in quanto lei stessa ha ammesso che, a seguito della nascita dei figli, ha intrapreso una attività irregolare a domicilio di onicoteca dalla quale ha tratto fonte di sostentamento per sé e per la famiglia. Sempre la sig.ra ha dato atto Parte_1 che, recentemente, beneficiando di un programma di sostegno attivo per le donne vittima di violenza domestica, ha trovato occupazione presso la biblioteca comunale. Da ciò, quindi, è dato desumere una posizione reddituale difforme rispetto a quella emergente dalle certificazioni reddituali allegate.
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, dalla documentazione in atti risulta che il sig. CP_
ha sino all'anno 2020 percepito un reddito complessivo lordo inferiore ai 3.000,00 euro. È tuttavia plausibile che anche il resistente percepisca redditi non dichiarati in quanto lui stesso ha riferito di aver svolto attività legate alla cinofilia o attività di tolettatura per animali domestici e ha affermato di aver regolarmente pagato l'assegno di mantenimento in favore dei figli (euro 340,00 mensili). Vista la età del ricorrente e la assenza di forme di invalidità documentalmente certificate deve ritenersi altresì incontestata la sua capacità lavorativa generica.
Alla luce di tale quadro economico e, vista la permanenza dei minori esclusivamente presso la madre, considerato che non sono state documentate variazioni significative delle capacità economico reddituali delle parti e ritenute le maggiori esigenze dei figli in ragione dell'età, il presente Collegio ritiene congruo CP_ rideterminare in euro 400,00 mensili il contributo che il sig. dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Per_2 Per_1
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
pagina 13 di 16 Nulla deve disporsi in ordine all'assegno unico familiare per i figli di spettanza, per legge, alla madre collocataria prevalente della prole affidata ai Servizi Sociali.
Da ultimo, con riferimento alla domanda di parte resistente relativa alla apertura di un Conto corrente postale/bancario sul quale accreditare le somme oggetto di mantenimento, questa deve essere rigettata, trattandosi di somme ad immediata spendita nell'interesse dei minori beneficiari e rispetto alle quali il coniuge destinatario del versamento non è tenuto a rendere conto (Cassazione civile, sez. I, sentenza
18/06/2015 n. 12645).
SULLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE DI PERCEPIRE IL MANTENIMENTO EX ART. 156 C.C.
Parte ricorrente ha dedotto che stante la situazione di squilibrio reddituale presente tra le parti, ricorrono i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un contributo per il suo mantenimento da CP_ parte del sig. da determinarsi in euro 100,00 mensili.
Sul piano normativo giova evidenziare che l'art. 156 c.c. dispone che il Giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale che permane anche a seguito della separazione. Dato atto che l'assegno sul piano funzionale non ha finalità sanzionatoria ma assistenziale non è necessario ai fini della condanna al mantenimento che la sentenza sia stata necessariamente addebitata al coniuge obbligato alla sua somministrazione.
Sotto il profilo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, questi sono rappresentati dallo stato di disagio economico del richiedente e dalla possibilità economica del coniuge tenuto a corrisponderlo.
Per stato di disagio economico si intende l'assenza di mezzi capaci a consentire al coniuge richiedente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione relativa alla assenza di mezzi rientra anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente, la quale si correla all'età e allo stato di salute. L'assegno di mantenimento deve essere negato nel caso in cui lo stato di disagio economico sia escluso dalla presenza di una rete di familiari tale da garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per possibilità economica del coniuge gravato dell'obbligo di corrispondere l'assegno si intente la titolarità di redditi tali da consentirgli di sopportarne il carico economico.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, questo deve essere determinato sulla base della situazione economico-reddituale dell'obbligato e, per altro verso, alle necessità dell'altro coniuge. È il coniuge richiedente a dover provare lo stato di disagio economico nel quale versa.
Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento ha evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del pagina 14 di 16 matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (Cassazione civile sez. I, 12.12.2023, n. 34728).
Alla luce del quadro narrativo e probatorio offerto, ritiene il presente Collegio che la domanda di parte ricorrente debba essere rigettata per le ragioni che verranno di seguito esposte. CP_ Come già evidenziato, il sig. ha depositato documentazione attestante la titolarità di redditi inferiori agli euro 3.000,00 annui sino al 2020. In sede di comparsa di costituzione e risposta il resistente ha affermato di percepire quale unica forma di sussidio economico il reddito di cittadinanza per un importo pari ad euro 547,00. Sebbene tale situazione reddituale, presumibilmente, allo stato, non sia veritiera, vista anche la capacità lavorativa del resistente, ritiene tuttavia il presente Collegio che, considerato anche CP_ l'importo stabilito per il mantenimento dei figli, difetti la possibilità economica del sig. di corrispondere un contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata. Si precisa che stante la ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio come da delibera n.
1527/2021 allegata in atti le spese verranno distratte in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi sig.ra , nata a [...] il Parte_1
16.09.1978, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a AN CP_1
(RN) in data 05.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 12, Parte II,
Serie A, Anno 2013, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
pagina 15 di 16 ➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. ; CP_2
➢ Affida i minori e ai servizi Sociali territorialmente competenti, senza Per_2 Persona_3 limitazione della responsabilità genitoriale, con mandato di proseguire negli interventi in atto, anche di sostegno psicologico, in favore della prole e della coppia genitoriale, in vista di un recupero di dialogo non conflittuale della coppia e del riavvicinamento del recupero del rapporto genitoriale padre/figli. Conferma la collocazione dei minori presso l'abitazione materna;
➢ Delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti la predisposizione di un calendario di incontri tra il padre e i figli in modalità protetta e alla condizione che la situazione psicologica che dei minori lo consenta;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno sette di ogni mese, alla CP_2 sig.ra , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro Parte_1
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da
Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Rigetta la domanda della sig.ra di riconoscimento di assegno di mantenimento ex Parte_1 art. 156 c.c.;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_2
7.616,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46/2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Via Ruggiero N. 9 MO Di RI, rappresentata e difesa dall'Avv. Vigilante Maria Pia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Q. Sella n. 5, BARI, P.E.C.:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...] C.F._2
Villa N.20 47855 Gemmano (RN), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Gasperini, con Studio ivi, in Via
Rubbiani, 2 (Pec: , nonché, congiuntamente e disgiuntamente, Email_2 dall'Avvocato Gianfranco Di Florio, (Pec: , elettivamente domiciliato Email_3 presso lo studio dell'Avv. Lucia Gasperini, sito in Via Rubbiani, 2, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 30.01.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 16 Con ricorso per separazione depositato in data 7.01.2022 la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. , esponendo di aver contratto matrimonio il 5.10.2013 e che dalla loro unione CP_2 sono nati i loro due figli gemelli e (17.10.2010). Per_1 Per_2
La ricorrente ha riferito che la coppia, convivente a partire dal 2007, aveva stabilito la propria residenza, dapprima a Milano, e, poi, nel Comune di Rimini.
Narrando di una relazione caratterizzata da frequenti litigi, prevalentemente scaturiti da questioni di natura economica, la sig.ra ha dichiarato che nel 2019 è stata costretta a rivolgersi al centro Parte_1 antiviolenza “Chiama Chiama” di Cattolica poiché il marito, già solito ad eccessi di ira e comportamenti ossessivi, aveva tenuto condotte violente non solo in suo danno ma anche dei figli. Nel marzo 2020, divenuta definitivamente intollerabile la convivenza, la sig.ra ha abbandonato la casa coniugale e si Parte_1
è trasferita con i minori a MO di RI, ospite di sua madre. La ricorrente ha lamentato il fatto che, dal momento del suo allontanamento dalla residenza familiare, il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli con i quali ha avuto sporadici contatti telefonici, stante il rifiuto dei minori di incontrare, anche solo a mezzo di videochiamata, il padre.
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, la sig.ra ha preliminarmente esposto che lei e il Parte_1
CP_ sig. non hanno mai avuto un lavoro stabile ed hanno vissuto di espedienti (lavoretti stagionali e occasionali) e iniziative imprenditoriali (tolettatura self-service per animali, gestione ristorante) rivelatisi fallimentari. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che proprio le loro difficoltà economiche sono state la causa di taluni sfratti esecutivi e frequenti cambi di residenza. Ha proseguito la sig.ra Parte_1 evidenziando che, successivamente alla nascita dei suoi figli, ha conseguito il diploma di onicoteca ed ha intrapreso una attività domiciliare in proprio, così potendo reperire le risorse per fare fronte alle primarie esigenze economiche della sua famiglia.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso di lei e diritto di visita del padre rimesso alla valutazione giudiziale;
obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della prole non inferiore a complessivi euro 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in suo favore di euro 100,00 mensili.
Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. che, concordando sulla domanda di CP_2 separazione, ha tuttavia contestato la narrazione dei fatti di parte ricorrente, opponendosi all'accoglimento delle domande da questa formulate. CP_ In particolare, il sig. ha negato di avere avuto condotte di violenza fisica o verbale nei confronti della moglie e dei suoi figli, documentando all'uopo l'archiviazione dei procedimenti penali instaurati dalla sig.ra in suo danno ed ha dichiarato di avere, per ciò stesso, sporto denuncia per calunnia nei Parte_1 confronti della odierna ricorrente. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata da pagina 2 di 16 controparte proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale di addebito, fondata sul fatto, a suo dire incontestato ed ingiustificato, dell'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale. Parte_1
CP_ Con riferimento alla disciplina relativa alla prole, il sig. ha chiesto l'affidamento dei figli minori ai servizi Sociali di MO di RI (in conformità a provvedimento del Tribunale dei minori di RI) e il loro collocamento in struttura, con ripristino del diritto di visita paterno.
Sotto il profilo delle statuizioni economiche, il resistente ha chiesto che venga disposto un suo contributo al mantenimento dei figli, commisurato alla sua difficile condizione economica o, in subordine, la conferma di quello disposto dal Presidente del Tribunale di RI, da versare su C/C aperto a nome del
Servizio Sociale e a beneficio dei figli;
lo stesso ha concluso affermando che nulla dovrà essere previsto a titolo di mantenimento della ricorrente.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 5.03.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Più nel dettaglio ha adottato le seguenti disposizioni: “a) richiama e conferma le disposizioni relative all'affidamento dei minori contenute nel decreto del Tribunale dei Minorenni di RI dell'aprile 2021; dispone che i Servizi Sociali di MO di RI, affidatari, riferiscano periodicamente , inviando le loro relazione, anche al GI di questa causa;
b) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 340,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno, regolamentate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.” All'udienza del 12.05.2022, celebrata da remoto, sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 30.05.2023 è stata accolta la richiesta di interpello del resistente e la prova orale del teste . Nelle more del procedimento sono Tes_1 state acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di MO di RI, divenuti affidatari dei minori e , giusto provvedimento del T.M. di RI n. 4238 del 30.09.2020. All'udienza del Per_2 Persona_3
30.01.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 19.05.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione del provvedimento definitivo del Tribunale dei minori di RI e all'udienza del 27.05.2025 la causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati dalle parti.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 07.04.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla pagina 3 di 16 modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto
Normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
La domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente, alla quale ha aderito il resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, il comportamento delle parti e le dichiarazioni dalle stesse rese innanzi al
Presidente del Tribunale, unitamente alla produzione documentale ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse - ivi compresa la separazione di fatto già in atto da tempo (marzo 2020) all'epoca del deposito del ricorso (7.01.2022) e le reciproche denunce penali - hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo le condizioni previste dall'art 151 c.c., reputa il presente Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di separazione personale tra i coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Le parti, in sede di atti introduttivi, hanno formulato domanda reciproca di addebito della separazione.
Giova tuttavia precisare che parte resistente non ha reiterato detta domanda in sede di precisazioni delle conclusioni, rinunciandovi espressamente nella successiva comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (“ritiene,
d'altronde, di evidenziare la rinuncia della Parte convenuta alla richiesta, avanzata con Domanda riconvenzionale, interna alla propria Memoria, datata 28 aprile 2022, di addebito della separazione, alla odierna Parte ricorrente”)
La sig.ra ha dedotto che ricorrono i presupposti per addebitare la separazione al marito, il quale Parte_1 ha commesso plurime vessazioni sia psicologiche che fisiche sia in suo danno che in danno dei loro figli, precisando che le citate condotte sono state la causa determinante del fallimento della loro unione. Più nel dettaglio, la ricorrente ha motivato la domanda di addebito evidenziando che le condotte maltrattanti sono state confermate dalle dichiarazioni rese dai minori e dalla sentenza n. 1761/2024 del presente Tribunale dalla quale risultano provati taluni specifici episodi di violenza tra i quali quello del 18 novembre 2018.
Preliminarmente, in punto di addebito, giova evidenziare che costituisce orientamento pacifico quello secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la pagina 4 di 16 dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024,
n. 22294).
Con riferimento alla prova dell'addebito della separazione, la Corte di Cassazione ha sottolineato che per fondare domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. Civ. Sez. 1 del 08.11.2022 n. 32837). Ed ancora, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35296/2023 ha ribadito il principio secondo il quale grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione della intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale. CP_ Nel caso di specie, la sig.ra ha sottolineato di avere subito reiterati maltrattamenti dal sig. , e Parte_1 in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha dichiarato “delle continue violenze fisiche e psicologiche, dei soprusi, CP_ Per_ delle prevaricazioni e delle intimidazioni perpetrate dal Sig. ai danni della ricorrente, sono stati testimoni i gemelli
e i quali, assistendo in prima persona ad alcune di tali manifestazioni, sono a loro volta divenuti vittime incolpevoli Per_2 della c.d. violenza assistita”.
Sebbene dalla disamina degli atti processuali non emerga alcuna pronuncia di condanna per il delitto di maltrattamenti o di altri reati contro la persona nei confronti dell'odierno resistente né la presenza di documentazione medica attestante le lesioni subite, tuttavia, ritiene il presente Tribunale che le deduzioni svolte dalla sig.ra siano veritiere e attendibili, in quanto comprovate sia dalle dichiarazioni rese dai Parte_1 minori che dalla ulteriore documentazione in atti che verrà di seguito analizzata.
Più nel dettaglio, dalla disamina delle relazioni dei Servizi Sociali è emerso che ascoltato dagli Per_2 assistenti sociali, ha dichiarato: “noi li abbiamo visti una o due volte litigare, perché papà a Gemmano, ci lasciava nella sua stanza con i film a tutto volume, così non sentivamo che accadeva e che chiamava i carabinieri, ma questo glielo diceva la Per_ Per_ mamma” e, riferendosi al padre, “…ho avuto più botte di perché intervenivo di più, mentre se ne scappava a nascondersi” (relazione del 24.05.22). In sede di ascolto, presso il Tribunale dei Minorenni di RI, Per_2 ha ribadito: “… posso affermare che per il futuro non voglio più avere rapporti con mio padre;
ogni volta che si riprende il pagina 5 di 16 discorso su di lui io rivivo psicologicamente dei traumi del passato che riguardano lui;
…. Preferisco rinunciare a mio padre, piuttosto che vivere stati di ansia e traumatici;
non si tratta di un solo episodio ma di molti (all'incirca venti), episodi di violenza fisica, verbale e psicologica, contro mamma e verso di me, mentre mio fratello li ha solo visti, ma ugualmente per lui traumatico”. Le medesime circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni rese da il quale ha Per_1 riferito: “non conta tanto per me mio padre, questo per i trascorsi che non sono stati buoni per il passato;
lui aveva degli atteggiamenti violenti contro nostra madre, personalmente mi minacciava ed io ho assistito una sola volta alla violenza contro mamma, …. non ho nessuna voglia di vedere e riprendere un rapporto con o padre;
attualmente non ne sento il bisogno di frequentare mio padre” (pag. 6 provvedimento T.M. n. 8271/23 del 31.10.2023).
Il timore che e nutrono nei confronti del padre, anche in correlazione alle violenze alle Per_2 Per_1 quali nel corso del tempo hanno assistito, è stato qualificato dagli assistenti sociali quale causa della interruzione dei loro rapporti con la figura paterna. In particolare, a verbale di assunzione di informazioni del 22.01.21 del Tribunale per i minori di RI (allegato 7 comparsa di costituzione e risposta), la Dott.ssa ha dichiarato che , riferendosi al padre, ha affermato “ad ogni chiamata ci sentiamo paralizzati CP_3 Per_1 quando parliamo con lui” e che il minore ha ricordato con ansia un episodio in cui il padre metteva le mani al collo della madre. Nella medesima circostanza anche, la sig.ra ha affermato di avere subito Parte_1 aggressioni fisiche e verbali da parte del sig. alle quali spesso hanno assistito anche i minori. CP_2
La ricorrente in sede di ascolto ha altresì precisato che, dopo l'episodio di violenza fisica del 2.11.2018, ha CP_ desistito dall'intento di denunciare il marito solamente a seguito dell'intervento del legale del sig. che le ha rappresentato la possibilità che i minori le sarebbero stati sottratti qualora lei avesse sporto denuncia.
Con particolare riferimento alla ricostruzione del citato episodio, dall'analisi della documentazione in atti, risulta che il giorno 2.11.2018, dopo che la ricorrente aveva fatto ritorno a casa, è nata una discussione CP_ con il sig. il quale, “l'ha presa e sbattuta ovunque, le ha dato un calcio sul fianco, facendola cadere per terra, dopodiché l'ha trascinata per le scale passando davanti ai bambini, che hanno assistito terrorizzati alla scena. Lei, in tale contesto, ha preso telefono il cellulare e ha mandato un messaggio vocale sulla chat whatsapp di gruppo che aveva con le sue clienti, chiedendo aiuto, ma lui, sferrandole un calcio, le ha fatto volare via il telefono. Dopodiché, come già accaduto in altra occasione, le ha versato addosso una intera bottiglia da 1,5 litri di acqua. Sul posto, seguendo la richiesta di aiuto dell'imputata, è giunta tale , che l'ha vista in effetti particolarmente vede agitata, mentre tornando alla Per_4 CP_1 normalità, si è mostrato calmo e tranquillo. Con l'aiuto di tale , ha portato con sé i figli e si è recata Per_4 Parte_1 dall'amica ; sul posto sono giunti anche i Carabinieri, allertati da , e , che è Persona_5 Controparte_4 Persona_6 andata via insieme ad si è recata in P.S. dove le sono stati riconosciuti 5 giorni di prognosi, a riscontro delle CP_1 Parte_1 lesioni patite;
dopodiché, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri, ma non ha sporto denuncia”. A conferma della veridicità di detto evento giova esaminare le motivazioni rese dal Dott. Gessaroli nella sentenza n.
1761/2024 (allegato unico comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. parte ricorrente) dalla quale risulta che
“l'istruttoria ha permesso di riscontrare con certezza l'episodio lesivo del 2.11.2018 (lo hanno riferito la madre, le amiche e gli pagina 6 di 16 stessi minori agli assistenti sociali), che invece ha falsamente descritto come lite verbale, ma anche di fornire parziali CP_1 riscontri agli episodi precedenti: la madre di ha infatti assistito a molte liti in cui silente, subiva le CP_1 Parte_1 denigrazioni del marito, che le dava della incapace;
ha pressoché assistito ad un episodio in cui le ha dato uno schiaffo in faccia;
ancora, ha saputo da che l'episodio del 2.11.2018 non era la prima occasione in cui avrebbe usato CP_4 Parte_1 CP_1 violenza contro di lei”. A riguardo, nell'ambito di tale procedimento, il teste sig.ra ha riferito che: Persona_6
“è stata spettatrice unicamente dell'episodio occorso in data 2.11.2018, rimastole impresso perché l'imputata era estremamente provata, urlava con voce isterica, a suo dire, con occhi sgranati e, nel fare ciò, agitava una bottiglietta d'acqua, anche bagnandosi. Era stato a chiederle di raggiungerlo per portarlo via, sì da evitare una escalation nel litigio”. La stessa CP_1 madre della odierna ricorrente, sentita anche lei quale teste in sede penale, ha dichiarato che i minori le hanno raccontato: “che aveva afferrato per il collo, sbattendola contro il forno e il muro, anche facendole del CP_1 Parte_1 male, nonché infine versandole dell'acqua addosso”.
Con riferimento alla rilevanza nell'ambito di un giudizio civile delle prove assunte nell'ambito un procedimento penale, si osserva che, in ragione del principio generale della separatezza dei due giudizi ed in assenza di dipendenza tecnica del giudizio civile dalla definizione di quello penale di cui agli artt. 295 c.p.c.,
654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.., è facoltà del giudice utilizzare i predetti documenti quali prove atipiche concorrenti nella formazione del proprio libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c., i cui esiti restano sindacabili solo sul piano della motivazione. Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare, costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale” (Corte appello, Ancona, sez. I,
07.05.2021, n. 541).
Ritiene il presente Collegio che dalla disamina delle relazioni dei Servizi Sociali, delle dichiarazioni rese dai minori agli assistenti sociali e dalle risultanze della attività istruttoria svolta nel giudizio penale CP_ conclusosi con sentenza n. n. 1761/2024, possa dirsi provata la condotta violenta commessa dal sig. in danno della odierna ricorrente in data 2.11.2018. CP_ Difetta, al contrario, la prova di ulteriori condotte violente perpetrate dal sig. , tuttavia, a riguardo è opportuno evidenziare che la Cassazione ha affermato che in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora pagina 7 di 16 risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. Civ. 22294/24; in senso conf. Cass. civ. n. 31351/2022 e n. 16740/2020). Sicché anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal coniuge ai danni dell'altro o dei figli giustifica la pronuncia di addebito. Il comportamento violento, infatti, è considerato in sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Le violenze perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, infatti, giustificano non solo l'abbandono della casa coniugale da parte della vittima, ma altresì costituiscono violazioni talmente gravi, da rendere totalmente irrilevante, ai fini dell'affermazione dell'addebitabilità della separazione, la sua eventuale posteriorità temporale rispetto alla crisi coniugale.
La prova dell'episodio di violenza verificatosi in data 2.11.2018 e la circostanza che gli stessi minori hanno confermato la ricorrenza di ulteriori condotte maltrattanti del padre in danno della madre, CP_ giustificano l'addebito della separazione a carico del sig. alle cui condotte, quindi, è ascrivibile la intollerabilità della convivenza.
SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DEI MINORI
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva a sé ed il loro collocamento presso di lei.
Parte resistente, al contrario, ha domandato di “respingere la richiesta avversaria di affidamento dei due Figli minori alla odierna parte ricorrente, confermando, sul punto, l'affidamento degli Stessi al Servizio sociale di MO di RI
(RI)”.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, pagina 8 di 16 fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Il collocamento dei figli presso una terza persona (generalmente un familiare) costituisce una misura di carattere eccezionale che può essere adottata solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta deficienza morale e una totale inidoneità educativa e non siano in grado di realizzare compiutamente, nell'immediato, l'interesse morale e materiale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi e si prospetta nel caso in cui non sia possibile affidare i minori a terzi familiari ovvero laddove il giudice della famiglia reputi più opportuno conferire il mandato a operatori professionisti chiamati a supplire le carenze di genitori con interventi di sostegno e supporto alla famiglia (c.d. mandato di vigilanza e supporto) o con interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale.
Con particolare riferimento a detta ultima forma di affidamento la Cassazione ha recentemente affermato che i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art 333 c.c., tra cui rientra anche l'affidamento del minore ai Servizi Sociali richiamato dalla l. n. 184/1983 , sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e costituiscono sempre l'extrema ratio traducendosi in misure adottabili qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine. Risulta, pertanto, legittimo il collocamento in comunità del figlio se costituisce l'unico rimedio che possa preservarlo da una situazione conflittuale e manipolatoria per lui altamente pregiudizievole (Cassazione civile, sez. I, 27.10.2023, n. 29814). pagina 9 di 16 Nel caso di specie, i minori e (nati entrambi il 17.10.2010) risultano tutt'ora affidati ai Per_2 Per_1
Servizi Sociali di MO di RI (provvedimento provvisorio del Tribunale per i minori di RI n. 1859 del
14.04.21; confermato in decreto provvisorio n. 2080 del 13.04.22 e, definitivamente, in provvedimento n.
8271 del 31.10.23).
Il citato provvedimento è stato motivato evidenziando la necessità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e di compiere un approfondimento diagnostico sul possibile abuso di sostanze stupefacenti CP_ per parte del sig. e della sig.ra Parte_1
Le relazioni dei Servizi Sociali (espressamente richiamate dal T.M.) hanno registrato una adeguatezza e capacità della sig.ra che ha “sempre collaborato con il servizio, è molto attenta con i figli minori ed ha sempre Parte_1 favorito gli incontri tra padre e minori” (pag. 5 decreto T.M del 14.04.2022); “la madre, che è bene inserita nel territorio ed è autonoma, è sempre presente e collaborante e la comunicazione con lei è chiara ed efficace” (pag. 6 provvedimento
T.M del 31.10.23). CP_ Per quanto riguarda la figura paterna, gli operatori del Servizio hanno evidenziato che il sig. si è dimostrato collaborativo “non opponendosi neppure alla sospensione degli incontri con i figli ma comprendendo le motivazioni di tale decisione, per il bene dei minori…desideroso di riprendere i contatti con i figli…si dimostra collaborativo e puntuale, si svolgono con lui incontri settimanali ed egli reclama informazioni inerenti ai figli” (pagg.
5-7 provvedimento
T.M di RI del 31.10.23).
Ritiene il presente Collegio che, sebbene dalle relazioni dei Servizi di cui sopra emerga una dimostrazione di collaborazione con i Servizi da parte di entrambi i genitori, tuttavia, permane fra le parti una latente conflittualità declinata nell'assenza di comunicazione reciproca nell'interesse della prole.
Con riferimento alla incidenza della conflittualità genitoriale in punto di affidamento, la più recente giurisprudenza di merito ha sottolineato che, qualora tra i genitori sussista un'esacerbata conflittualità che si esprime in punti di vista e versioni diametralmente differenti ed anche in una sostanziale disfunzionalità della comunicazione, tale situazione osta all'affidamento condiviso della prole, posto che tale regime sarebbe pregiudizievole per gli stessi figli, attesa l'assoluta incapacità di dialogo fra le parti che impedisce ogni concertazione delle decisioni da assumere nell'interesse degli stessi. Pertanto in tali casi va preferita la soluzione di affidamento maggiormente rispondente all'interesse dei minori, ossia quella dell'affido al servizio sociale, che comporta che le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per i figli, invece (relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza), devono essere assunte di concerto coi genitori ed, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (Tribunale Torino, sez. VII, 03.04.2023, n. 1447). Nello stesso senso si è espresso il
Tribunale di Roma che ha sottolineato che l'altissima conflittualità tra i genitori, tale da escludere la possibilità che i due riescano a comunicare ed a condividere le decisioni di maggiore interesse relative alla pagina 10 di 16 crescita della prole, giustificano il rigetto delle domande di affido a ciascuno dei genitori ed, al contempo,
l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti (Tribunale Roma, sez. I,
07.02.2024, n. 2323).
Ciò posto, ad avviso del presente Collegio, deve essere confermato l'affidamento dei minori e Per_2
ai servizi Sociali territorialmente competenti, senza limitazione della responsabilità genitoriale, Persona_3 con mandato di vigilanza e supporto per come di seguito dettagliato, essendo questa la soluzione più conforme al loro interesse e volta ad evitare che la conflittualità presente tra le parti del presente procedimento possa essere di pregiudizio per il loro sviluppo.
Da ultimo, si evidenzia che deve essere altresì confermata la collocazione dei minori presso la madre, dovendosi dare atto che i Servizi Sociali hanno sottolineato che i minori hanno stabilito il loro centro di interessi presso l'abitazione materna sita in MO di RI e si trovano “in buone condizioni di vita”. Ciò esclude la ricorrenza dei presupposti per un loro collocamento in altra struttura (come domandato da parte resistente).
SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Sotto il profilo della disciplina relativa alle visite del padre con i minori, le parti hanno proposto soluzioni difformi.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che l'esercizio del diritto di visita da parte del padre debba essere esercitato “con modalità protetta ed a mezzo i Servizi Sociali di MO di RI solo ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori”.
Il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “ripristinare e regolamentare il diritto dell'Assistito dello scrivente Difensore di comunicazione audiovisiva, a distanza, con i due Figli minori, senza la presenza della odierna Parte ricorrente, eventualmente con l'ausilio del Servizio sociale di MO di RI (RI); nonché, il diritto del
Medesimo di visita, in presenza, ai due Figli minori, senza la presenza della odierna Parte Ricorrente, eventualmente con
l'ausilio del Servizio sociale di MO di RI (RI); nonché, il diritto del di tenere con sé i due Figli minori, CP_5 all'interno del territorio nazionale, se ce ne sarà la materiale possibilità, per almeno 15 giorni, durante le vacanze estive, a partire dal corrente anno 2025, comunicando al Servizio sociale di MO di RI (RI) il luogo di soggiorno;
nonché, il diritto del di trascorrere con i due Figli minori, se ce ne sarà la materiale possibilità, per almeno 7 giorni, le festività CP_5 natalizie, alternando, di anno in anno, a partire dal corrente anno 2025, queste e quelle pasquali, queste ultime in numero di almeno 3 giorni, comunicando, ogni volta, al Servizio sociale di MO di RI (RI) il luogo di soggiorno;
nonché, il diritto del di tenere con sé i due Figli minori, all'interno del territorio della Regione Puglia, se e quando ce ne sarà la materiale CP_5 possibilità, per almeno un fine settimana al mese, andando a prenderli all'uscita da scuola, il sabato, e riaccompagnandoli a scuola, il lunedì mattina, comunicando, ogni volta, al Servizio sociale di MO di RI (RI) il luogo di soggiorno”.
Nel caso di specie, giova ribadire che entrambi i minori, in sede di ascolto presso i Servizi Sociali, hanno fermamente escluso di voler rivedere il padre. In particolare, come già esposto, ha dichiarato “posso Per_2 pagina 11 di 16 affermare che per il futuro non voglio più avere rapporti con mio padre;
ogni volta che si riprende il discorso su di lui io rivivo psicologicamente dei traumi del passato che riguardano lui;
…. Preferisco rinunciare a mio padre, piuttosto che vivere stati di ansia e traumatici”. Lo stesso PI ha ribadito: “non ho nessuna voglia di vedere e riprendere un rapporto con mio padre;
attualmente non ne sento il bisogno di frequentare mio padre” (pag. 6 provvedimento T.M. n. 8271/23 del
31.10.2023).
Da ultimo, la relazione dei Servizi sociali, depositata in data 1.06.2023, ha evidenziato l'atteggiamento di chiusura dei minori nei confronti della figura paterna (“i minori hanno rifiutato categoricamente di leggere il contenuto delle lettere, adducendo di essere provati dalla situazione che il padre gli ha fatto vivere all'interno del nucleo”).
Reputa il presente Collegio che, allo stato attuale, non ricorrano i presupposti per stabilire un calendario di visite padre/figli in forma libera ma gli incontri dovranno avvenire in modalità protetta e in uno spazio neutro, subordinandoli alla condizione che le condizioni psicologiche dei minori lo consentano, anche all'esito del loro percorso di sostegno psicologico. Resta altresì ferma la possibilità che in una prima fase gli incontri si svolgano a mezzo di videochiamate con facoltà dei Servizi di interromperle ove risultino pregiudizievoli per e . Per_2 Per_1
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DI E Per_2
ET
Parte ricorrente ha dedotto che venga stabilito a carico del padre per il mantenimento dei figli un contributo di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, al contrario, motivando in ordine alla riduzione della sua capacità reddituale ha chiesto la riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento dei minori o, in subordine, la conferma di quello già disposto in misura pari a euro 340,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Orbene, nel caso di specie non vi è alcuna contestazione in ordine all'an del mantenimento, pertanto il solo profilo contestato che dovrà essere esaminato dal presente collegio è quello relativo al quantum.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei pagina 12 di 16 tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455).
Da ultimo giova precisare con riferimento ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore. Si precisa altresì che in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cassazione civile, sez. I, 11.12.2023, n. 34382).
Con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale della sig.ra dalla disamina della Parte_1 documentazione in atti è emerso che l'anno 2018 e l'anno 2019 ha percepito un reddito di euro 139,00. La citata documentazione, tuttavia, non rispecchia la sua effettiva posizione reddituale in quanto lei stessa ha ammesso che, a seguito della nascita dei figli, ha intrapreso una attività irregolare a domicilio di onicoteca dalla quale ha tratto fonte di sostentamento per sé e per la famiglia. Sempre la sig.ra ha dato atto Parte_1 che, recentemente, beneficiando di un programma di sostegno attivo per le donne vittima di violenza domestica, ha trovato occupazione presso la biblioteca comunale. Da ciò, quindi, è dato desumere una posizione reddituale difforme rispetto a quella emergente dalle certificazioni reddituali allegate.
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, dalla documentazione in atti risulta che il sig. CP_
ha sino all'anno 2020 percepito un reddito complessivo lordo inferiore ai 3.000,00 euro. È tuttavia plausibile che anche il resistente percepisca redditi non dichiarati in quanto lui stesso ha riferito di aver svolto attività legate alla cinofilia o attività di tolettatura per animali domestici e ha affermato di aver regolarmente pagato l'assegno di mantenimento in favore dei figli (euro 340,00 mensili). Vista la età del ricorrente e la assenza di forme di invalidità documentalmente certificate deve ritenersi altresì incontestata la sua capacità lavorativa generica.
Alla luce di tale quadro economico e, vista la permanenza dei minori esclusivamente presso la madre, considerato che non sono state documentate variazioni significative delle capacità economico reddituali delle parti e ritenute le maggiori esigenze dei figli in ragione dell'età, il presente Collegio ritiene congruo CP_ rideterminare in euro 400,00 mensili il contributo che il sig. dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Per_2 Per_1
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
pagina 13 di 16 Nulla deve disporsi in ordine all'assegno unico familiare per i figli di spettanza, per legge, alla madre collocataria prevalente della prole affidata ai Servizi Sociali.
Da ultimo, con riferimento alla domanda di parte resistente relativa alla apertura di un Conto corrente postale/bancario sul quale accreditare le somme oggetto di mantenimento, questa deve essere rigettata, trattandosi di somme ad immediata spendita nell'interesse dei minori beneficiari e rispetto alle quali il coniuge destinatario del versamento non è tenuto a rendere conto (Cassazione civile, sez. I, sentenza
18/06/2015 n. 12645).
SULLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE DI PERCEPIRE IL MANTENIMENTO EX ART. 156 C.C.
Parte ricorrente ha dedotto che stante la situazione di squilibrio reddituale presente tra le parti, ricorrono i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un contributo per il suo mantenimento da CP_ parte del sig. da determinarsi in euro 100,00 mensili.
Sul piano normativo giova evidenziare che l'art. 156 c.c. dispone che il Giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale che permane anche a seguito della separazione. Dato atto che l'assegno sul piano funzionale non ha finalità sanzionatoria ma assistenziale non è necessario ai fini della condanna al mantenimento che la sentenza sia stata necessariamente addebitata al coniuge obbligato alla sua somministrazione.
Sotto il profilo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, questi sono rappresentati dallo stato di disagio economico del richiedente e dalla possibilità economica del coniuge tenuto a corrisponderlo.
Per stato di disagio economico si intende l'assenza di mezzi capaci a consentire al coniuge richiedente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione relativa alla assenza di mezzi rientra anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente, la quale si correla all'età e allo stato di salute. L'assegno di mantenimento deve essere negato nel caso in cui lo stato di disagio economico sia escluso dalla presenza di una rete di familiari tale da garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per possibilità economica del coniuge gravato dell'obbligo di corrispondere l'assegno si intente la titolarità di redditi tali da consentirgli di sopportarne il carico economico.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, questo deve essere determinato sulla base della situazione economico-reddituale dell'obbligato e, per altro verso, alle necessità dell'altro coniuge. È il coniuge richiedente a dover provare lo stato di disagio economico nel quale versa.
Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento ha evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del pagina 14 di 16 matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (Cassazione civile sez. I, 12.12.2023, n. 34728).
Alla luce del quadro narrativo e probatorio offerto, ritiene il presente Collegio che la domanda di parte ricorrente debba essere rigettata per le ragioni che verranno di seguito esposte. CP_ Come già evidenziato, il sig. ha depositato documentazione attestante la titolarità di redditi inferiori agli euro 3.000,00 annui sino al 2020. In sede di comparsa di costituzione e risposta il resistente ha affermato di percepire quale unica forma di sussidio economico il reddito di cittadinanza per un importo pari ad euro 547,00. Sebbene tale situazione reddituale, presumibilmente, allo stato, non sia veritiera, vista anche la capacità lavorativa del resistente, ritiene tuttavia il presente Collegio che, considerato anche CP_ l'importo stabilito per il mantenimento dei figli, difetti la possibilità economica del sig. di corrispondere un contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata. Si precisa che stante la ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio come da delibera n.
1527/2021 allegata in atti le spese verranno distratte in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi sig.ra , nata a [...] il Parte_1
16.09.1978, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a AN CP_1
(RN) in data 05.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 12, Parte II,
Serie A, Anno 2013, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
pagina 15 di 16 ➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. ; CP_2
➢ Affida i minori e ai servizi Sociali territorialmente competenti, senza Per_2 Persona_3 limitazione della responsabilità genitoriale, con mandato di proseguire negli interventi in atto, anche di sostegno psicologico, in favore della prole e della coppia genitoriale, in vista di un recupero di dialogo non conflittuale della coppia e del riavvicinamento del recupero del rapporto genitoriale padre/figli. Conferma la collocazione dei minori presso l'abitazione materna;
➢ Delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti la predisposizione di un calendario di incontri tra il padre e i figli in modalità protetta e alla condizione che la situazione psicologica che dei minori lo consenta;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno sette di ogni mese, alla CP_2 sig.ra , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro Parte_1
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da
Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Rigetta la domanda della sig.ra di riconoscimento di assegno di mantenimento ex Parte_1 art. 156 c.c.;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_2
7.616,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 16 di 16