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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13382/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 05/01/1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f./p.iva ), con sede in Napoli, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marco Aurelio Severino n. 76, in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Emanuela
Romaniello e Giovanni Ferraro
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro affinché fossero accolte nei suoi confronti le seguenti conclusioni: « 1) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro descritto in narrativa dal 09/01/2024 al 04/07/2024 senza soluzione di continuità; accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento disciplinare erogato al ricorrente in quanto in violazione della procedura garantistica dettata dall'art. 7
1 della L. 300/70, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata sulla retribuzione dovuta sino alla scadenza del termine del contratto fissato al 31/08/2024..”.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha contestato le censure del ricorrente e ribadito la legittimità del licenziamento chiedendo il rigetto della domanda attorea.
*** *** ***
Deve precisarsi, preliminarmente, che il ricorrente ha promosso, con un medesimo ricorso, sia l'impugnativa del licenziamento oggetto di causa sia la domanda di differenze retributive per la quale è stata disposta la separazione ed è stato introdotto separato giudizio.
Ritenuta la causa avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa) matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza del 25.3.2025 e decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico, all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
– in quanto non contestata – e comunque documentalmente provata è la Pt_2
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso.
Il ricorrente è stato, invero, assunto in data 9.1.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (con termine ab origine fissato al 09.02.2024 – poi prorogato sino al
09.05.2024 e successivamente sino al 31.08.2024 - in regime di full-time (n. 40 ore settimanali), con qualifica e mansioni di operaio ed inquadramento nel livello I del CCNL
Pelli e Cuoio (PMI Industria) (cfr. doc. n.
4 - Unilav di Assunzione, in atti).
Nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente ha ricevuto lettera datata del seguente tenore
«Oggetto: licenziamento ad nutum senza preavviso. Egregio Signore, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, degli artt. 62 e ss. del CCNL Pelli
e Cuoio - PMI, applicato al Suo rapporto di lavoro, nonché del Regolamento vigente in
Azienda, Le rappresentiamo quanto segue. In data 04 luglio 2024, alcuni operai ed il responsabile del Suo reparto, presenti durante il Suo turno di lavoro, l'hanno sentita proferire la seguente frase “non vedo l'ora che arrivi il 31 agosto, mi sono proprio scocciato di lavorare per questi”. A quel punto il sig. , legale rapp.te p.t. ed CP_2
Amministratore Unico della società, dopo averLa convocata nel suo ufficio Le chiedeva chiarimenti e spiegazioni. In tale occasione, EL brutalmente comunicava che non aveva
2 più intenzione di lavorare per conto della scrivente Azienda e soprattutto, EL abbandonava il Suo posto di lavoro, non terminando il Suo turno. Circostanza ancora più grave è che EL - alle legittime richieste del Suo datore di lavoro - si rivolgeva al sig.
[...]
con toni violenti ed estremamente offensivi - senza giustificato motivo. I fatti CP_2
innanzi esposti si rivelano gravemente rilevanti sotto il profilo disciplinare, poiché le condotte come innanzi evidenziate, oltre a recare un gravissimo danno economico e di immagine alla società, violano - con ogni evidenza - tutti i doveri che il lavoratore è tenuto ad osservare in ordine al proprio rapporto di lavoro dipendente, e precisamente: dovere di diligenza, dovere di obbedienza, dovere di trasparenza, dovere di correttezza e buona fede, che devono sempre caratterizzare un rapporto di lavoro di tipo subordinato. La condotta da EL assunta, che sostanzia una grave insubordinazione, ha compromesso - in modo irreversibile - il vincolo fiduciario che - sempre - deve governare il rapporto tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro. Per quanto sopra, a norma delle disposizioni vigenti e dopo attenta e necessaria riflessione, posto che la condotta da Lei osservata costituisce Suo gravissimo inadempimento rispetto agli obblighi cui EL è - contrattualmente - tenuta e che essa, per gravità oggettiva, determina l'irreversibile perdita di fiducia nelle Sue future prestazioni, così che non ci è dato di consentirLe neanche la prestazione del periodo di preavviso contrattualmente previsto, Le comminiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 c.c., licenziamento per giusta causa con effetto immediato dalla ricezione della presente, in conformità a quanto disposto dall'art. 64 del CCNL di settore. Nei termini di legge,Le verranno corrisposti gli importi ad EL spettanti, sia a titolo di TFR sia le competenze di fine rapporto. La invitiamo, altresì, a ritirare i Suoi effetti personali. Distinti saluti IM e firma” (cfr. doc. n. 11 - lettera di licenziamento ed Unilav).
Il ricorrente ha lamentato innanzitutto la violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 della l. n. 300/70, avendo la parte datoriale comunicato il recesso in data 4.7.2024, senza la previa contestazione disciplinare.
Tale motivo è fondato per le seguenti ragioni.
Non vi è dubbio che la lettera di cui sopra non possa essere intesa come contestazione disciplinare e contestuale sospensione cautelare ma come vero e proprio licenziamento per motivi disciplinari, in considerazione della espressione di intimazione del licenziamento con effetto immediato e tenuto conto altresì del fatto che alla medesima lettera non è seguito altro provvedimento datoriale.
Premesso che la illegittimità del licenziamento durante il contratto a termine, qualunque sia il vizio, dà luogo alla medesima tutela, non vi è dubbio che il licenziamento intimato è
3 illegittimo e pertanto deve essere annullato, non essendo stato preceduto da contestazione disciplinare, con la conseguenza che non sussiste alcun fatto contestato, ed in ogni caso il procedimento di irrogazione della massima sanzione disciplinare è viziato.
Invero a norma dell'art. 7 L. 300/1970 «Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa» (co. 2) ed «In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa» (co. 5).
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. «(...) ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
15. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art.
18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.
In conclusione, (...), si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato"
(fatto materiale contestato nel regime del d. Igs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale. In tale direzione, nel senso della parziale svalutazione della regolarità procedurale ove questa incida in maniera significativa sui diritti di difesa del lavoratore, si pongono, del resto anche Cass. s. u. 30985 del 2017 in tema di tardività di contestazione disciplinare, Cass. 24.7.2018, n. 19632 Cass. 14.2.2016 n. 25745 sopra citate, Cass. 11159/2018 (...)» (v. ex plurimis in motivazione Cass. Sez. L -, Sentenza n.
4879 del 24/02/2020).
Orbene, ritiene questo Giudice che l'atto di recesso in esame integri un licenziamento ontologicamente disciplinare, con conseguente sua illegittimità per inosservanza della procedura di garanzia prescritta dall'art. 7 l.300/70.
4 Infatti, è disciplinare il licenziamento motivato da inadempienze del lavoratore, siano esse tali da assurgere a giustificato motivo soggettivo ovvero a giusta causa di recesso.
In altri termini, è “ontologicamente” disciplinare il licenziamento che sia volto in concreto a sanzionare inadempienze del lavoratore, assurte dal datore a motivi di licenziamento.
Infatti, accanto al licenziamento “formalmente” disciplinare, previsto quale specifica sanzione dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali, la giurisprudenza ha elaborato la figura del licenziamento “ontologicamente” disciplinare, al fine di garantire anche in questa ipotesi il rispetto della procedura ex art. 7 Statuto lavoratori.
Sul punto, in conformità ad un orientamento pacifico e consolidato, la Suprema Corte ha affermato che “va qualificato come "ontologicamente disciplinare" il licenziamento che, pur motivato formalmente come dovuto a ragioni obiettive, sia in realtà dovuto a mancanze ed in particolare ad insubordinazione del lavoratore” (Cass., sez. lav., n. 5580/2009); analogamente Cass. n. 17652/2007 ha ritenuto che “che "il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore della L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa” (conforme, ex plurimis, Cass., n.
3618/2007).
Nella presente controversia, il recesso è stato intimato e motivato dalla condotta di “grave insubordinazione” imputata al ricorrente e dai fatti “gravemente rilevanti sotto il profilo disciplinare” indicati nella lettera di licenziamento di cui sopra. Il contenuto motivazionale dell'atto di recesso rende palese che il licenziamento abbia costituito la reazione del datore alla condotta, asseritamente violativa dei doveri incombenti sul lavoratore;
donde la sua configurazione in termini di licenziamento disciplinare.
Tale qualificazione induce tale Giudice a dichiarare la illegittimità dell'atto di recesso in quanto posto in essere senza le garanzie procedimentali prescritte dall'art. 7, comma V, legge 300 del 1970.
Quanto alle conseguenze, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, come nel caso di specie, in ipotesi di illegittimo recesso datoriale ante tempus, il dipendente non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno che può legittimamente quantificarsi sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine (ex plurimis, Cass. n. 12092/2004, 11692/2005, 24335/2013); in tal caso, invero, in ipotesi di licenziamento illegittimo intimato prima della scadenza del
5 termine di durata apposto al contratto di lavoro, al dipendente può in ipotesi competere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione, derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia posto in una condizione di mora accipiendi (per tutte: Cass., sez. un., 8 ottobre 2002 n.
14381).
E, invero, nel caso di rapporto a termine, ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
in assenza della giusta causa – come nel caso in esame – la fattispecie si risolve in un recesso illegittimo ante tempus con obbligo del datore di lavoro di risarcire il lavoratore di tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla scadenza naturale del contratto.
In questo senso, si veda ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 («Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro»).
Alla stregua delle predette argomentazioni, il ricorso va accolto nei termini sopra esposti e, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti in causa dal 9.01.2024 al 4.7.2024, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 4.7.2024 e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dal
4.7.2024 al 31.8.2024, sulla base delle buste paga in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 4.7.2024 e per l'effetto condanna la al Controparte_1
risarcimento del danno pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dal
6 4.7.2024 al 31.8.2024, come indicato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 26.3.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13382/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 05/01/1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIO NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f./p.iva ), con sede in Napoli, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marco Aurelio Severino n. 76, in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Emanuela
Romaniello e Giovanni Ferraro
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro affinché fossero accolte nei suoi confronti le seguenti conclusioni: « 1) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro descritto in narrativa dal 09/01/2024 al 04/07/2024 senza soluzione di continuità; accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento disciplinare erogato al ricorrente in quanto in violazione della procedura garantistica dettata dall'art. 7
1 della L. 300/70, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata sulla retribuzione dovuta sino alla scadenza del termine del contratto fissato al 31/08/2024..”.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha contestato le censure del ricorrente e ribadito la legittimità del licenziamento chiedendo il rigetto della domanda attorea.
*** *** ***
Deve precisarsi, preliminarmente, che il ricorrente ha promosso, con un medesimo ricorso, sia l'impugnativa del licenziamento oggetto di causa sia la domanda di differenze retributive per la quale è stata disposta la separazione ed è stato introdotto separato giudizio.
Ritenuta la causa avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa) matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza del 25.3.2025 e decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico, all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
– in quanto non contestata – e comunque documentalmente provata è la Pt_2
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso.
Il ricorrente è stato, invero, assunto in data 9.1.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (con termine ab origine fissato al 09.02.2024 – poi prorogato sino al
09.05.2024 e successivamente sino al 31.08.2024 - in regime di full-time (n. 40 ore settimanali), con qualifica e mansioni di operaio ed inquadramento nel livello I del CCNL
Pelli e Cuoio (PMI Industria) (cfr. doc. n.
4 - Unilav di Assunzione, in atti).
Nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente ha ricevuto lettera datata del seguente tenore
«Oggetto: licenziamento ad nutum senza preavviso. Egregio Signore, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, degli artt. 62 e ss. del CCNL Pelli
e Cuoio - PMI, applicato al Suo rapporto di lavoro, nonché del Regolamento vigente in
Azienda, Le rappresentiamo quanto segue. In data 04 luglio 2024, alcuni operai ed il responsabile del Suo reparto, presenti durante il Suo turno di lavoro, l'hanno sentita proferire la seguente frase “non vedo l'ora che arrivi il 31 agosto, mi sono proprio scocciato di lavorare per questi”. A quel punto il sig. , legale rapp.te p.t. ed CP_2
Amministratore Unico della società, dopo averLa convocata nel suo ufficio Le chiedeva chiarimenti e spiegazioni. In tale occasione, EL brutalmente comunicava che non aveva
2 più intenzione di lavorare per conto della scrivente Azienda e soprattutto, EL abbandonava il Suo posto di lavoro, non terminando il Suo turno. Circostanza ancora più grave è che EL - alle legittime richieste del Suo datore di lavoro - si rivolgeva al sig.
[...]
con toni violenti ed estremamente offensivi - senza giustificato motivo. I fatti CP_2
innanzi esposti si rivelano gravemente rilevanti sotto il profilo disciplinare, poiché le condotte come innanzi evidenziate, oltre a recare un gravissimo danno economico e di immagine alla società, violano - con ogni evidenza - tutti i doveri che il lavoratore è tenuto ad osservare in ordine al proprio rapporto di lavoro dipendente, e precisamente: dovere di diligenza, dovere di obbedienza, dovere di trasparenza, dovere di correttezza e buona fede, che devono sempre caratterizzare un rapporto di lavoro di tipo subordinato. La condotta da EL assunta, che sostanzia una grave insubordinazione, ha compromesso - in modo irreversibile - il vincolo fiduciario che - sempre - deve governare il rapporto tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro. Per quanto sopra, a norma delle disposizioni vigenti e dopo attenta e necessaria riflessione, posto che la condotta da Lei osservata costituisce Suo gravissimo inadempimento rispetto agli obblighi cui EL è - contrattualmente - tenuta e che essa, per gravità oggettiva, determina l'irreversibile perdita di fiducia nelle Sue future prestazioni, così che non ci è dato di consentirLe neanche la prestazione del periodo di preavviso contrattualmente previsto, Le comminiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 c.c., licenziamento per giusta causa con effetto immediato dalla ricezione della presente, in conformità a quanto disposto dall'art. 64 del CCNL di settore. Nei termini di legge,Le verranno corrisposti gli importi ad EL spettanti, sia a titolo di TFR sia le competenze di fine rapporto. La invitiamo, altresì, a ritirare i Suoi effetti personali. Distinti saluti IM e firma” (cfr. doc. n. 11 - lettera di licenziamento ed Unilav).
Il ricorrente ha lamentato innanzitutto la violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 della l. n. 300/70, avendo la parte datoriale comunicato il recesso in data 4.7.2024, senza la previa contestazione disciplinare.
Tale motivo è fondato per le seguenti ragioni.
Non vi è dubbio che la lettera di cui sopra non possa essere intesa come contestazione disciplinare e contestuale sospensione cautelare ma come vero e proprio licenziamento per motivi disciplinari, in considerazione della espressione di intimazione del licenziamento con effetto immediato e tenuto conto altresì del fatto che alla medesima lettera non è seguito altro provvedimento datoriale.
Premesso che la illegittimità del licenziamento durante il contratto a termine, qualunque sia il vizio, dà luogo alla medesima tutela, non vi è dubbio che il licenziamento intimato è
3 illegittimo e pertanto deve essere annullato, non essendo stato preceduto da contestazione disciplinare, con la conseguenza che non sussiste alcun fatto contestato, ed in ogni caso il procedimento di irrogazione della massima sanzione disciplinare è viziato.
Invero a norma dell'art. 7 L. 300/1970 «Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa» (co. 2) ed «In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa» (co. 5).
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. «(...) ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
15. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art.
18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.
In conclusione, (...), si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato"
(fatto materiale contestato nel regime del d. Igs. 23/2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale. In tale direzione, nel senso della parziale svalutazione della regolarità procedurale ove questa incida in maniera significativa sui diritti di difesa del lavoratore, si pongono, del resto anche Cass. s. u. 30985 del 2017 in tema di tardività di contestazione disciplinare, Cass. 24.7.2018, n. 19632 Cass. 14.2.2016 n. 25745 sopra citate, Cass. 11159/2018 (...)» (v. ex plurimis in motivazione Cass. Sez. L -, Sentenza n.
4879 del 24/02/2020).
Orbene, ritiene questo Giudice che l'atto di recesso in esame integri un licenziamento ontologicamente disciplinare, con conseguente sua illegittimità per inosservanza della procedura di garanzia prescritta dall'art. 7 l.300/70.
4 Infatti, è disciplinare il licenziamento motivato da inadempienze del lavoratore, siano esse tali da assurgere a giustificato motivo soggettivo ovvero a giusta causa di recesso.
In altri termini, è “ontologicamente” disciplinare il licenziamento che sia volto in concreto a sanzionare inadempienze del lavoratore, assurte dal datore a motivi di licenziamento.
Infatti, accanto al licenziamento “formalmente” disciplinare, previsto quale specifica sanzione dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali, la giurisprudenza ha elaborato la figura del licenziamento “ontologicamente” disciplinare, al fine di garantire anche in questa ipotesi il rispetto della procedura ex art. 7 Statuto lavoratori.
Sul punto, in conformità ad un orientamento pacifico e consolidato, la Suprema Corte ha affermato che “va qualificato come "ontologicamente disciplinare" il licenziamento che, pur motivato formalmente come dovuto a ragioni obiettive, sia in realtà dovuto a mancanze ed in particolare ad insubordinazione del lavoratore” (Cass., sez. lav., n. 5580/2009); analogamente Cass. n. 17652/2007 ha ritenuto che “che "il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore della L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa” (conforme, ex plurimis, Cass., n.
3618/2007).
Nella presente controversia, il recesso è stato intimato e motivato dalla condotta di “grave insubordinazione” imputata al ricorrente e dai fatti “gravemente rilevanti sotto il profilo disciplinare” indicati nella lettera di licenziamento di cui sopra. Il contenuto motivazionale dell'atto di recesso rende palese che il licenziamento abbia costituito la reazione del datore alla condotta, asseritamente violativa dei doveri incombenti sul lavoratore;
donde la sua configurazione in termini di licenziamento disciplinare.
Tale qualificazione induce tale Giudice a dichiarare la illegittimità dell'atto di recesso in quanto posto in essere senza le garanzie procedimentali prescritte dall'art. 7, comma V, legge 300 del 1970.
Quanto alle conseguenze, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, come nel caso di specie, in ipotesi di illegittimo recesso datoriale ante tempus, il dipendente non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno che può legittimamente quantificarsi sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine (ex plurimis, Cass. n. 12092/2004, 11692/2005, 24335/2013); in tal caso, invero, in ipotesi di licenziamento illegittimo intimato prima della scadenza del
5 termine di durata apposto al contratto di lavoro, al dipendente può in ipotesi competere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione, derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia posto in una condizione di mora accipiendi (per tutte: Cass., sez. un., 8 ottobre 2002 n.
14381).
E, invero, nel caso di rapporto a termine, ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
in assenza della giusta causa – come nel caso in esame – la fattispecie si risolve in un recesso illegittimo ante tempus con obbligo del datore di lavoro di risarcire il lavoratore di tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla scadenza naturale del contratto.
In questo senso, si veda ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 («Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro»).
Alla stregua delle predette argomentazioni, il ricorso va accolto nei termini sopra esposti e, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti in causa dal 9.01.2024 al 4.7.2024, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 4.7.2024 e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dal
4.7.2024 al 31.8.2024, sulla base delle buste paga in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 4.7.2024 e per l'effetto condanna la al Controparte_1
risarcimento del danno pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dal
6 4.7.2024 al 31.8.2024, come indicato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 26.3.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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