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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 522/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 89/2022 pubblicata in data 19.01.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI NI (pec: Email_1
appellante
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Milardi (pec:
Email_2 appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.09.2019, esponeva: Parte_1
- di essere stata dipendente della società con sede Controparte_1 in Reggio Calabria, dal 06.10.2015 al 29.07.2016, con la qualifica di operaio specializzato, con le mansioni di sarta, livello IV, addetta alle riparazioni e modifiche capi di abbigliamento;
- di avere lavorato presso il negozio “Artichoke”, di proprietà della predetta società, sito in Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele n. 47, articolando la propria attività settimanale dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lavorando anche di domenica e negli altri giorni festivi;
- che durante il periodo di Natale 2015 nelle giornate dell'8-23- 24-30-31 dicembre aveva effettuato attività lavorativa continuata fino alle ore 14,30;
-di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL
Commercio e Terziario;
- che il rapporto di lavoro in oggetto non era stato formalizzato presso i competenti
Istituti previdenziali ed assistenziali;
- di essere stata pagata brevi manu dalla sig.ra dipendente della Parte_2 società B.B. Trading s.r.l. e responsabile del negozio “Artichoke”, con una somma di € 400,00 al mese versata in contanti e senza busta paga in violazione della normativa vigente;
- che, in data 29.07.2016, era stata licenziata, senza alcun preavviso, per il solo fatto di avere richiesto un periodo legittimo di ferie, mai concesso e/o riconosciuto dal titolare;
- di aver diffidato il datore di lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive, a tutt'oggi, non corrisposte;
- che, in particolare, aveva diritto al pagamento delle differenze retributive dal mese di ottobre 2015 al mese di giugno 2016, mensilità del mese di luglio 2016, maturata e non corrisposta, della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie non godute, del TFR, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- che, a causa del mancato riconoscimento dei crediti di lavoro, in data 14.10.2016, aveva presentato alla Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria richiesta di intervento cui erano seguiti accertamenti ispettivi all'esito dei quali era stato appurato, in virtù delle testimonianze raccolte, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della B.B. Trading s.r.l. dal 06.10.2015 al
29.07.2016, per 24 ore di lavoro settimanali, con le mansioni di sarta addetta alle riparazioni e modifiche capi di abbigliamento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che la società in sigla B.B. Trading Srl, con sede in Reggio Controparte_1 Calabria, alla Via Francesco Baracca, Trav. , 8/B, era datrice di lavoro Per_1 della ricorrente;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società Controparte_1 in sigla B.B. Trading Srl dal 06.10.2015 al 29.07.2016; c) accertare e
[...] dichiarare che le mansioni di sarta, svolte dalla ricorrente, sono correttamente inquadrabili nel livello IV, operaio specializzato, del C.C.N.L. Commercio e
Terziario sottoscritto in data 18 luglio 2008 e successive modifiche;
d) conseguentemente condannare la società Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla
[...] ricorrente la somma complessiva di € 4.897,20, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
e) condannare la società in sigla B.B. Trading Srl, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa e nel merito ne contestava la fondatezza, allegando che la ricorrente: ha svolto la propria attività non in favore della società resistente, bensì esclusivamente in favore dei clienti che, al momento dell'acquisto dei capi, manifestavano la loro volontà di avvalersi dell'attività della stessa per le piccole riparazioni ed adattamenti;
ha svolto il servizio di riparazione ed adattamento dei capi in via occasionale, utilizzando gli attrezzi di propria proprietà, al proprio domicilio, senza alcun vincolo di subordinazione e né alcun potere di coordinamento da parte della società resistente, che ha avuto un ruolo di mero “intermediario” tra il cliente (acquirente del capo nelle sedi della medesima) e la , cui il primo avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere una somma ulteriore rispetto a quella del capo acquistato) per la modifica richiesta.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 89/2022, pubblicata il 19.01.2022 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita.
In sintesi, osservava il Tribunale che:
- la domanda proposta era carente già sul piano assertivo, prima ancora che probatorio, mancando qualunque allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico del soggetto indicato come datore di lavoro;
-la ricorrente si era limitata a indicare il luogo, il periodo e gli orari in cui avrebbe lavorato , di aver ricevuto una retribuzione mensile di € 400,00 corrisposti in contanti da una dipendente responsabile di un esercizio commerciale della società , deducendo che la subordinazione dovrebbe desumersi dalla circostanza che “vi è stata una messa a disposizione delle energie lavorative della ricorrente in favore della società B.B. Trading Srl”;
-tali deduzioni, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533; Cass. 10/09/2019 n. 22634; Cass. Sez. lav. 2728/2010; Cass. lav. 24/02/2006, n. 4171; Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379) non erano sufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assumoerebbero connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere;
- inoltre la ricorrente nulla aveva dedotto con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, al contenuto e alle modalità di svolgimento delle mansioni disimpegnate, all'obbligo di richiedere previa autorizzazione o giustificare eventuali assenze, ritardi o permessi, all'uso di locali, mezzi o strumenti del datore di lavoro e via dicendo;
. tali lacune, in punto di allegazione, avevano conseguentemente precluso anche l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente che vertevano su circostanze “neutre” rispetto ai connotati tipici della subordinazione.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma, in via preliminare reiterando l'istanza di ammissione della prova testimoniale, già avanzata in primo grado.
Nel merito, la stessa ha ribadito che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2015 ed il 29 luglio 2016, con mansioni di sarta addetta alle riparazioni e modifiche di capi di abbigliamento, era stata oggetto di specifico accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro, che, sulla base delle dichiarazioni raccolte, avevano infatti rilevato la mancata regolarizzazione del rapporto e l'effettivo svolgimento, per l'intera durata del rapporto stesso, di un orario lavorativo pari ad almeno 24 ore settimanali. Dell'esito di tali accertamenti era stata data comunicazione all' , al fine dell'adozione dei CP_3 provvedimenti di competenza per il recupero dei contributi previdenziali omessi.
Secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso di specie ricorrevano tutti gli elementi tipici della subordinazione, desumibili dall'inserimento effettivo della lavoratrice nell'organizzazione aziendale della B.B. Trading S.r.l., dalla messa a disposizione, in favore di quest'ultima, delle proprie energie lavorative, nonché dal contestuale assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente compressione della propria autonomia.
Ha inoltre evidenziato che il licenziamento, intimato senza alcun preavviso, si configurava come atto ritorsivo, posto in essere unicamente in ragione della legittima richiesta di fruizione del periodo di ferie estive, avanzata dalla lavoratrice in data 29 luglio 2016 e mai riconosciuta dalla società.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Resisteva all'appello avversario la chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'esito dell'udienza del 6.11.2024, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti;
assunta la prova, la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. , verificato il deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
La ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della Pt_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la
[...]
a far data dal 06.10.2015 fino al 29.07.2016, con la Controparte_1 mansione di sarta, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda in ragione della mancata allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della lavoratrice al potere gerarchico dei soggetti indicati come datori di lavoro. In sede di gravame è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, insistita dalla ricorrente, che non ha però fatto emergere elementi sufficienti a superare le argomentazioni del primo giudice, né a dimostrare la natura subordinata del rapporto intercorso.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021).
Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo ( Cass. S.U.
379/1999 , Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018).
Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione.
Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti:
1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Orbene, nella fattispecie in esame non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il vincolo di eterodirezione, non essendo stato individuato un soggetto che impartisse direttive alla , né è emerso l'assoggettamento della stessa ai Pt_1 poteri datoriali di controllo e disciplina.
La teste a riferito che la svolgeva la gran parte delle riparazioni Pt_2 Pt_1 presso la propria abitazione, utilizzando attrezzatura propria (taglia e cuci, manichino graduato, ecc.), ed accedendo ai locali del negozio solo per le modifiche più semplici (“La lavorava presso il negozio Artichoke dove effettuava le Pt_1 riparazioni di sarta anche per altri punti vendita del gruppo , BB CP_1
Trading; eseguiva le modifiche più semplici in una stanza di Artichoke dove
c'erano una macchina da cucire e ferro da stiro;
mi sembra che la macchina da cucire l'avesse portata la ma non ne sono certa. Tutte le altre modifiche che Pt_1 richiedevano attrezzatura professionale le effettuava a casa sua…c'era una stanza nel negozio Artichoke usata sia da noi dipendenti (ad es. deposito temporaneo di merce appena arrivata, stiro di abiti ove necessario etc.) che dalla , la quale Pt_1 in relazione al tipo di riparazioni da fare portava i capi a casa sua (dove diceva di avere l'attrezzatura professionale necessaria: taglia e cuci;
manichino graduato ecc.) o provvedeva in negozio per quelle più semplici”), senza che fosse richiesto il rispetto di un orario prestabilito o la giustificazione di eventuali assenze (“non ricordo se la avesse un orario fisso per come si chiede (da martedì a sabato: Pt_1
9-13) di presenza in negozio ma non credo dovendo effettuare molte riparazioni da casa propria….la poteva gestirsi il lavoro, ad es. se non veniva in negozio Pt_1 non occorreva che giustificasse, bastava una telefonata per avvisare. I clienti volevano che fosse presente, anche prima dell'acquisto dei capi e comunque si prendevano appuntamenti in negozio….sulla mancata presenza in alcuni giorni o periodi ho già precisato che era necessario che avvisasse, per poter provvedere sulle esigenze dei clienti, sicchè o lavorava da casa, oppure si fissava un nuovo appuntamento”).
La stessa teste ha precisato che la gestiva in autonomia il lavoro, fissava gli Pt_1 importi delle prestazioni e riceveva i relativi corrispettivi sulla base di una propria nota contabile, con compensi variabili in funzione del numero e della tipologia delle riparazioni, del materiale utilizzato e della complessità degli interventi (“Non consegnavo alla una somma fissa di € 400.00 al mese su disposizione della Pt_1
, ma ogni mese chiedevo alla l'importo dovutole per le riparazioni Pt_3 Pt_1 effettuate, che variava in base al numero di riparazioni, alla loro tipologia (ad es. per abiti da cerimonia c'era un maggiore lavoro e il costo aumentava) e anche al materiale di sartoria volta per volta necessario. Era la che teneva una nota
Pt_1 con le riparazioni e i costi per ciascuna e in base ad essa mi diceva l'importo da corrisponderle, i costi per ciascun capo modificato li fissava la , l'importo
Pt_1 complessivo lo consegnavo all' incirca una volta al mese…il prezzo della riparazione non veniva comunicato volta per volta dalla al cliente, ma su
Pt_1 indicazione della noi del negozio dicevamo al cliente il costo della
Pt_1 riparazione, questo per lavori più complessi, perché il costo di semplici modifiche, quali un orlo, stringere un capo, un rammendo e simili sapevamo già noi del negozio, non ricordo se per queste modifiche più semplici il costo è rimasto nel tempo invariato e che già prima del periodo in cui lavorò la le riparazioni
Pt_1 venivano effettuate da altre sarte con analoghe modalità…Alla
Pt_1 consegnavamo somme ricevute dai clienti in una cassetta all'interno di un cassetto posto nella zona della cassa separatamente dalle somme ricevute per acquisto capi…Le riparazioni erano a carico del cliente, l'importo lo stabiliva la , in
Pt_1 base al tipo di modifiche, le somme versate venivano conservate separatamente in un cassetto dove si trova anche la cassa, una volta al mese tutte queste somme venivano consegnate alla , non avevamo una nota specifica delle somme, per
Pt_1
i diversi capi, annotavamo solo che la modifica era stata pagata, la nota specifica
l'aveva la ”). Pt_1
Analoghe circostanze sono state confermate dal teste , secondo cui: Tes_1
la presenza della in negozio era discontinua e limitata ad appuntamenti con Pt_1
i clienti (“Non era presente la tutti i giorni, ma ricordo la sua presenza Pt_1 specie quando c'era un appuntamento con i clienti;
nel negozio vi era un magazzino con merce non in esposizione. C'era una macchina da cucire e la vi eseguiva Pt_1 lavori più semplici per gli altri diceva che preferiva lavorare a casa perché aveva tutte le sue attrezzature;
in un periodo lavorò quasi sempre da casa perché disse aveva problemi con la figlia, forse per gravidanza, talvolta i capi riparati li portava in negozio il marito e lei veniva solo per appuntamenti con qualche cliente… Non ho ricordo preciso ma non era presente tutti i giorni come noi dipendenti;
non ricordo che la abbia lavorato nel periodo di Natale 2015 in giorni festivi, Pt_1 ma lo escluderei, non è capitato neanche con altre sarte… La si portava i Pt_1 capi da riparare a casa, quando veniva in negozio, alcune volte, 1 o 2, io stesso li ho portati a casa della , a Salice di Catona”),; Pt_1
i compensi venivano corrisposti sulla base delle somme pagate dai clienti e conservate separatamente rispetto agli incassi della società (“Non so nulla di un importo mensile fisso corrisposto alla , ma posso dire che le somme per le Pt_1 riparazioni erano versate dai clienti e conservate in un cassetto nei pressi della cassa del negozio e la pagava la ogni tanto prelevando i soldi Pt_2 Pt_1 dalla busta che riportava la scritta “sartoria”, collocata nel cassetto separato di cui ho detto”).
Sempre con riferimento ai compensi il teste , dipendente in uno Testimone_2 dei punti vendita BB trading, ha dichiarato : “Una volta prese in negozio le misure per le riparazioni dei capi li portavamo dalla al negozio Artichoke;
Pt_2 comunicavamo prima ai clienti il costo delle riparazioni in base a quanto ci indicava la la quale riferiva che erano i prezzi stabiliti dalla sarta;
al Pt_2 momento del ritiro sul singolo capo era riportato il biglietto con la modifica e il costo, il cliente pagava e le somme venivano conservate in un cassettino separato dalla cassa, nel quale venivano inserite le note delle singole riparazioni;
non ricordo se queste buste le consegnavamo presso Artichoke ma certamente non le trattenevamo in negozio”.; tale circostanza è stata confermata anche dalla teste
. Testimone_3
Sempre il teste ha ribadito che i tempi di consegna dei capi venivano Tes_1 concordati direttamente tra la ed i clienti, a riprova dell'assenza di qualsiasi Pt_1 vincolo di eterodirezione (“Per i tempi di consegna dipendevano da quando il cliente aveva necessità di avere il capo finito;
salvo lavori semplici come orli ecc. si prendeva appuntamento tra cliente anche per la prova abito e si Pt_1 accordavano per la data di consegna finale e cliente”). Pt_1
Dalle risultanze istruttorie risulta quindi escluso sia il requisito fondamentale della subordinazione, ossia l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo, sia la ricorrenza degli indici sussidiari richiamati dall'appellante.
Non è, infatti, emersa una continuità delle prestazioni tale da configurare inserimento stabile nell'organizzazione aziendale;
non è emersa l'osservanza di un orario predeterminato;
non risulta corrisposta una retribuzione fissa e predeterminata;
non è stata infine dimostrata alcuna forma di coordinamento stabile e sistematico con l'attività imprenditoriale della società.
Resta, pertanto, confermata la carenza probatoria già evidenziata dal giudice di prime cure, la quale non consente di addivenire ad una diversa qualificazione del rapporto, né può assumere rilievo dirimente quanto accertato in sede ispettiva, posto che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno piena prova unicamente dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per il resto costituiscono meri elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice e suscettibili di integrare una prova sufficiente solo ove corroborati da ulteriori riscontri.
In conclusione, dato sfogo in questo grado alle istanze istruttorie disattese dal
Tribunale, come invocato dall'appellante, l'esito della prova non ha confermato la natura subordinata del rapporto , per le ragioni viste, sicchè l'appello deve essere rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (II scaglione del DM n. 147/2022), con riduzione del 30 % sui valori medi, considerata la non complessità delle questioni trattate .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
89/2022 pubblicata in data 19.01.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese di Controparte_1 questo grado, che liquida in € 2.040,5 , oltre accessori di legge.
Dà atto che è stata emessa sentenza di integrale rigetto del gravame ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 89/2022 pubblicata in data 19.01.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI NI (pec: Email_1
appellante
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Milardi (pec:
Email_2 appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.09.2019, esponeva: Parte_1
- di essere stata dipendente della società con sede Controparte_1 in Reggio Calabria, dal 06.10.2015 al 29.07.2016, con la qualifica di operaio specializzato, con le mansioni di sarta, livello IV, addetta alle riparazioni e modifiche capi di abbigliamento;
- di avere lavorato presso il negozio “Artichoke”, di proprietà della predetta società, sito in Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele n. 47, articolando la propria attività settimanale dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lavorando anche di domenica e negli altri giorni festivi;
- che durante il periodo di Natale 2015 nelle giornate dell'8-23- 24-30-31 dicembre aveva effettuato attività lavorativa continuata fino alle ore 14,30;
-di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL
Commercio e Terziario;
- che il rapporto di lavoro in oggetto non era stato formalizzato presso i competenti
Istituti previdenziali ed assistenziali;
- di essere stata pagata brevi manu dalla sig.ra dipendente della Parte_2 società B.B. Trading s.r.l. e responsabile del negozio “Artichoke”, con una somma di € 400,00 al mese versata in contanti e senza busta paga in violazione della normativa vigente;
- che, in data 29.07.2016, era stata licenziata, senza alcun preavviso, per il solo fatto di avere richiesto un periodo legittimo di ferie, mai concesso e/o riconosciuto dal titolare;
- di aver diffidato il datore di lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive, a tutt'oggi, non corrisposte;
- che, in particolare, aveva diritto al pagamento delle differenze retributive dal mese di ottobre 2015 al mese di giugno 2016, mensilità del mese di luglio 2016, maturata e non corrisposta, della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie non godute, del TFR, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- che, a causa del mancato riconoscimento dei crediti di lavoro, in data 14.10.2016, aveva presentato alla Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria richiesta di intervento cui erano seguiti accertamenti ispettivi all'esito dei quali era stato appurato, in virtù delle testimonianze raccolte, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della B.B. Trading s.r.l. dal 06.10.2015 al
29.07.2016, per 24 ore di lavoro settimanali, con le mansioni di sarta addetta alle riparazioni e modifiche capi di abbigliamento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che la società in sigla B.B. Trading Srl, con sede in Reggio Controparte_1 Calabria, alla Via Francesco Baracca, Trav. , 8/B, era datrice di lavoro Per_1 della ricorrente;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società Controparte_1 in sigla B.B. Trading Srl dal 06.10.2015 al 29.07.2016; c) accertare e
[...] dichiarare che le mansioni di sarta, svolte dalla ricorrente, sono correttamente inquadrabili nel livello IV, operaio specializzato, del C.C.N.L. Commercio e
Terziario sottoscritto in data 18 luglio 2008 e successive modifiche;
d) conseguentemente condannare la società Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla
[...] ricorrente la somma complessiva di € 4.897,20, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
e) condannare la società in sigla B.B. Trading Srl, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa e nel merito ne contestava la fondatezza, allegando che la ricorrente: ha svolto la propria attività non in favore della società resistente, bensì esclusivamente in favore dei clienti che, al momento dell'acquisto dei capi, manifestavano la loro volontà di avvalersi dell'attività della stessa per le piccole riparazioni ed adattamenti;
ha svolto il servizio di riparazione ed adattamento dei capi in via occasionale, utilizzando gli attrezzi di propria proprietà, al proprio domicilio, senza alcun vincolo di subordinazione e né alcun potere di coordinamento da parte della società resistente, che ha avuto un ruolo di mero “intermediario” tra il cliente (acquirente del capo nelle sedi della medesima) e la , cui il primo avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere una somma ulteriore rispetto a quella del capo acquistato) per la modifica richiesta.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 89/2022, pubblicata il 19.01.2022 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita.
In sintesi, osservava il Tribunale che:
- la domanda proposta era carente già sul piano assertivo, prima ancora che probatorio, mancando qualunque allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico del soggetto indicato come datore di lavoro;
-la ricorrente si era limitata a indicare il luogo, il periodo e gli orari in cui avrebbe lavorato , di aver ricevuto una retribuzione mensile di € 400,00 corrisposti in contanti da una dipendente responsabile di un esercizio commerciale della società , deducendo che la subordinazione dovrebbe desumersi dalla circostanza che “vi è stata una messa a disposizione delle energie lavorative della ricorrente in favore della società B.B. Trading Srl”;
-tali deduzioni, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533; Cass. 10/09/2019 n. 22634; Cass. Sez. lav. 2728/2010; Cass. lav. 24/02/2006, n. 4171; Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379) non erano sufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assumoerebbero connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere;
- inoltre la ricorrente nulla aveva dedotto con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, al contenuto e alle modalità di svolgimento delle mansioni disimpegnate, all'obbligo di richiedere previa autorizzazione o giustificare eventuali assenze, ritardi o permessi, all'uso di locali, mezzi o strumenti del datore di lavoro e via dicendo;
. tali lacune, in punto di allegazione, avevano conseguentemente precluso anche l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente che vertevano su circostanze “neutre” rispetto ai connotati tipici della subordinazione.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma, in via preliminare reiterando l'istanza di ammissione della prova testimoniale, già avanzata in primo grado.
Nel merito, la stessa ha ribadito che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2015 ed il 29 luglio 2016, con mansioni di sarta addetta alle riparazioni e modifiche di capi di abbigliamento, era stata oggetto di specifico accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro, che, sulla base delle dichiarazioni raccolte, avevano infatti rilevato la mancata regolarizzazione del rapporto e l'effettivo svolgimento, per l'intera durata del rapporto stesso, di un orario lavorativo pari ad almeno 24 ore settimanali. Dell'esito di tali accertamenti era stata data comunicazione all' , al fine dell'adozione dei CP_3 provvedimenti di competenza per il recupero dei contributi previdenziali omessi.
Secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso di specie ricorrevano tutti gli elementi tipici della subordinazione, desumibili dall'inserimento effettivo della lavoratrice nell'organizzazione aziendale della B.B. Trading S.r.l., dalla messa a disposizione, in favore di quest'ultima, delle proprie energie lavorative, nonché dal contestuale assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente compressione della propria autonomia.
Ha inoltre evidenziato che il licenziamento, intimato senza alcun preavviso, si configurava come atto ritorsivo, posto in essere unicamente in ragione della legittima richiesta di fruizione del periodo di ferie estive, avanzata dalla lavoratrice in data 29 luglio 2016 e mai riconosciuta dalla società.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Resisteva all'appello avversario la chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'esito dell'udienza del 6.11.2024, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti;
assunta la prova, la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. , verificato il deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
La ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della Pt_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la
[...]
a far data dal 06.10.2015 fino al 29.07.2016, con la Controparte_1 mansione di sarta, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda in ragione della mancata allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della lavoratrice al potere gerarchico dei soggetti indicati come datori di lavoro. In sede di gravame è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale, insistita dalla ricorrente, che non ha però fatto emergere elementi sufficienti a superare le argomentazioni del primo giudice, né a dimostrare la natura subordinata del rapporto intercorso.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021).
Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo ( Cass. S.U.
379/1999 , Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018).
Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione.
Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti:
1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Orbene, nella fattispecie in esame non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il vincolo di eterodirezione, non essendo stato individuato un soggetto che impartisse direttive alla , né è emerso l'assoggettamento della stessa ai Pt_1 poteri datoriali di controllo e disciplina.
La teste a riferito che la svolgeva la gran parte delle riparazioni Pt_2 Pt_1 presso la propria abitazione, utilizzando attrezzatura propria (taglia e cuci, manichino graduato, ecc.), ed accedendo ai locali del negozio solo per le modifiche più semplici (“La lavorava presso il negozio Artichoke dove effettuava le Pt_1 riparazioni di sarta anche per altri punti vendita del gruppo , BB CP_1
Trading; eseguiva le modifiche più semplici in una stanza di Artichoke dove
c'erano una macchina da cucire e ferro da stiro;
mi sembra che la macchina da cucire l'avesse portata la ma non ne sono certa. Tutte le altre modifiche che Pt_1 richiedevano attrezzatura professionale le effettuava a casa sua…c'era una stanza nel negozio Artichoke usata sia da noi dipendenti (ad es. deposito temporaneo di merce appena arrivata, stiro di abiti ove necessario etc.) che dalla , la quale Pt_1 in relazione al tipo di riparazioni da fare portava i capi a casa sua (dove diceva di avere l'attrezzatura professionale necessaria: taglia e cuci;
manichino graduato ecc.) o provvedeva in negozio per quelle più semplici”), senza che fosse richiesto il rispetto di un orario prestabilito o la giustificazione di eventuali assenze (“non ricordo se la avesse un orario fisso per come si chiede (da martedì a sabato: Pt_1
9-13) di presenza in negozio ma non credo dovendo effettuare molte riparazioni da casa propria….la poteva gestirsi il lavoro, ad es. se non veniva in negozio Pt_1 non occorreva che giustificasse, bastava una telefonata per avvisare. I clienti volevano che fosse presente, anche prima dell'acquisto dei capi e comunque si prendevano appuntamenti in negozio….sulla mancata presenza in alcuni giorni o periodi ho già precisato che era necessario che avvisasse, per poter provvedere sulle esigenze dei clienti, sicchè o lavorava da casa, oppure si fissava un nuovo appuntamento”).
La stessa teste ha precisato che la gestiva in autonomia il lavoro, fissava gli Pt_1 importi delle prestazioni e riceveva i relativi corrispettivi sulla base di una propria nota contabile, con compensi variabili in funzione del numero e della tipologia delle riparazioni, del materiale utilizzato e della complessità degli interventi (“Non consegnavo alla una somma fissa di € 400.00 al mese su disposizione della Pt_1
, ma ogni mese chiedevo alla l'importo dovutole per le riparazioni Pt_3 Pt_1 effettuate, che variava in base al numero di riparazioni, alla loro tipologia (ad es. per abiti da cerimonia c'era un maggiore lavoro e il costo aumentava) e anche al materiale di sartoria volta per volta necessario. Era la che teneva una nota
Pt_1 con le riparazioni e i costi per ciascuna e in base ad essa mi diceva l'importo da corrisponderle, i costi per ciascun capo modificato li fissava la , l'importo
Pt_1 complessivo lo consegnavo all' incirca una volta al mese…il prezzo della riparazione non veniva comunicato volta per volta dalla al cliente, ma su
Pt_1 indicazione della noi del negozio dicevamo al cliente il costo della
Pt_1 riparazione, questo per lavori più complessi, perché il costo di semplici modifiche, quali un orlo, stringere un capo, un rammendo e simili sapevamo già noi del negozio, non ricordo se per queste modifiche più semplici il costo è rimasto nel tempo invariato e che già prima del periodo in cui lavorò la le riparazioni
Pt_1 venivano effettuate da altre sarte con analoghe modalità…Alla
Pt_1 consegnavamo somme ricevute dai clienti in una cassetta all'interno di un cassetto posto nella zona della cassa separatamente dalle somme ricevute per acquisto capi…Le riparazioni erano a carico del cliente, l'importo lo stabiliva la , in
Pt_1 base al tipo di modifiche, le somme versate venivano conservate separatamente in un cassetto dove si trova anche la cassa, una volta al mese tutte queste somme venivano consegnate alla , non avevamo una nota specifica delle somme, per
Pt_1
i diversi capi, annotavamo solo che la modifica era stata pagata, la nota specifica
l'aveva la ”). Pt_1
Analoghe circostanze sono state confermate dal teste , secondo cui: Tes_1
la presenza della in negozio era discontinua e limitata ad appuntamenti con Pt_1
i clienti (“Non era presente la tutti i giorni, ma ricordo la sua presenza Pt_1 specie quando c'era un appuntamento con i clienti;
nel negozio vi era un magazzino con merce non in esposizione. C'era una macchina da cucire e la vi eseguiva Pt_1 lavori più semplici per gli altri diceva che preferiva lavorare a casa perché aveva tutte le sue attrezzature;
in un periodo lavorò quasi sempre da casa perché disse aveva problemi con la figlia, forse per gravidanza, talvolta i capi riparati li portava in negozio il marito e lei veniva solo per appuntamenti con qualche cliente… Non ho ricordo preciso ma non era presente tutti i giorni come noi dipendenti;
non ricordo che la abbia lavorato nel periodo di Natale 2015 in giorni festivi, Pt_1 ma lo escluderei, non è capitato neanche con altre sarte… La si portava i Pt_1 capi da riparare a casa, quando veniva in negozio, alcune volte, 1 o 2, io stesso li ho portati a casa della , a Salice di Catona”),; Pt_1
i compensi venivano corrisposti sulla base delle somme pagate dai clienti e conservate separatamente rispetto agli incassi della società (“Non so nulla di un importo mensile fisso corrisposto alla , ma posso dire che le somme per le Pt_1 riparazioni erano versate dai clienti e conservate in un cassetto nei pressi della cassa del negozio e la pagava la ogni tanto prelevando i soldi Pt_2 Pt_1 dalla busta che riportava la scritta “sartoria”, collocata nel cassetto separato di cui ho detto”).
Sempre con riferimento ai compensi il teste , dipendente in uno Testimone_2 dei punti vendita BB trading, ha dichiarato : “Una volta prese in negozio le misure per le riparazioni dei capi li portavamo dalla al negozio Artichoke;
Pt_2 comunicavamo prima ai clienti il costo delle riparazioni in base a quanto ci indicava la la quale riferiva che erano i prezzi stabiliti dalla sarta;
al Pt_2 momento del ritiro sul singolo capo era riportato il biglietto con la modifica e il costo, il cliente pagava e le somme venivano conservate in un cassettino separato dalla cassa, nel quale venivano inserite le note delle singole riparazioni;
non ricordo se queste buste le consegnavamo presso Artichoke ma certamente non le trattenevamo in negozio”.; tale circostanza è stata confermata anche dalla teste
. Testimone_3
Sempre il teste ha ribadito che i tempi di consegna dei capi venivano Tes_1 concordati direttamente tra la ed i clienti, a riprova dell'assenza di qualsiasi Pt_1 vincolo di eterodirezione (“Per i tempi di consegna dipendevano da quando il cliente aveva necessità di avere il capo finito;
salvo lavori semplici come orli ecc. si prendeva appuntamento tra cliente anche per la prova abito e si Pt_1 accordavano per la data di consegna finale e cliente”). Pt_1
Dalle risultanze istruttorie risulta quindi escluso sia il requisito fondamentale della subordinazione, ossia l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo, sia la ricorrenza degli indici sussidiari richiamati dall'appellante.
Non è, infatti, emersa una continuità delle prestazioni tale da configurare inserimento stabile nell'organizzazione aziendale;
non è emersa l'osservanza di un orario predeterminato;
non risulta corrisposta una retribuzione fissa e predeterminata;
non è stata infine dimostrata alcuna forma di coordinamento stabile e sistematico con l'attività imprenditoriale della società.
Resta, pertanto, confermata la carenza probatoria già evidenziata dal giudice di prime cure, la quale non consente di addivenire ad una diversa qualificazione del rapporto, né può assumere rilievo dirimente quanto accertato in sede ispettiva, posto che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno piena prova unicamente dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per il resto costituiscono meri elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice e suscettibili di integrare una prova sufficiente solo ove corroborati da ulteriori riscontri.
In conclusione, dato sfogo in questo grado alle istanze istruttorie disattese dal
Tribunale, come invocato dall'appellante, l'esito della prova non ha confermato la natura subordinata del rapporto , per le ragioni viste, sicchè l'appello deve essere rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (II scaglione del DM n. 147/2022), con riduzione del 30 % sui valori medi, considerata la non complessità delle questioni trattate .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
89/2022 pubblicata in data 19.01.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese di Controparte_1 questo grado, che liquida in € 2.040,5 , oltre accessori di legge.
Dà atto che è stata emessa sentenza di integrale rigetto del gravame ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)