Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 682/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Vecchio Macello n. 1, c.f. ai fini del presente atto elettivamente domiciliato C.F._1 in Catania, Via Gabriele D'Annunzio 46, presso lo studio dell'avv. Lusyana Guccione (c.f.
, pec. , che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. EP Rota (C.F. C.F._3
), giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 10.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con “atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed al precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (artt. 163,615 cpc)”, notificato il 7.9.2022, Parte_1
e convenivano in giudizio davanti il Tribunale di Catania,
[...] Parte_2 [...]
, per sentire: preliminarmente, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia CP_1
1
5951/2022 R.G. per l'importo di euro 50.000,00 oltre interessi e spese); nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere con ingiunzione di pagamento e pedissequo precetto, attesa la nullità/invalidità/inefficacia della scrittura privata posta alla base dell'azione recuperatoria, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, contestando in fatto e in diritto il fondamento della proposta opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 31 maggio 2023 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. e assegnava alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183, 6° co c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183, 6° co c.p.c. la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 17 aprile 2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1914/2024 pubblicata in data 17.04.2024, il Giudice Unico della Quarta Sezione
Civile del Tribunale di Catania ha così statuito:
“rigetta l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da e Parte_1 [...]
Pt_2
Condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si Parte_1 dirà appresso.
Costituitosi, ha resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 29.10.2024, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della predetta sentenza e della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviato per la discussione.
Sentite le parti, all'udienza di discussione del 10.06.2025 la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note difensive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che opponente in primo grado, rimasto soccombente Parte_2 quale condebitore solidale, non ha proposto appello e, di conseguenza, nei suoi confronti si è formato il giudicato in ordine agli accertamenti e alle statuizioni del primo giudice.
Con il primo motivo di appello, si contesta la qualificazione giuridica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, secondo la prospettazione dell'appellante, a differenza di quanto invece
2 ritenuto dal Tribunale, deve intendersi quale opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Il motivo è fondato alla luce di un più approfondito esame del contenuto dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi.
E' compito del giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi. Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all'esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Innanzitutto, il giudice non è vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma è chiamato a indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr. Cass. Sez. III, 21 maggio 2019 n.
13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007
n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute nell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte (cfr. Cass., 21 luglio 2006 n.
16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).
Si deve, altresì, dare rilevanza allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione) proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte (cfr. Cass. Sez. Un., 24 luglio 1981, n. 4779).
La Suprema Corte afferma, inoltre, che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del www.eclegal.it Page 1/4 Edizione di martedì 8 ottobre 2019 provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis
Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908).
Nel caso in esame, aldilà dell'equivoca e incompleta intestazione dell'atto di citazione, parte attrice in più occasioni, fa riferimento e contesta il diritto di procedere con ingiunzione di pagamento, il
3 contenuto e la fonte del preteso diritto di credito, la validità e l'efficacia della scrittura privata posta a sostegno dell'ingiunzione opposta e ne chiede espressamente (v. conclusioni) la revoca, oltre che la dichiarazione di nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificatogli unitamente al titolo esecutivo.
Anche il convenuto, nelle premesse della memoria di costituzione, riferisce espressamente dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2918/2022 emesso il 5.7.2022 proposto da Parte_1
e e imposta le sue eccezioni e difese in ordine al contenuto e alla fonte
[...] Parte_2 contrattuale del diritto di credito dallo stesso vantato.
Con l'atto introduttivo, pertanto, tempestivamente notificato nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., parte attrice ha inteso opporre sia il decreto ingiuntivo che il pedissequo atto di precetto (sul simultaneus processus, vedi Cass. Sez. III, 22.11.2018 n. 30183).
La sentenza va, pertanto, riformata nella parte in cui non ha esaminato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_2
Con il secondo motivo, parte appellante deduce la nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutivo del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c.
Secondo l'assunto difensivo, il primo giudice avrebbe dovuto garantire il pieno contraddittorio sulla interpretazione della domanda introduttiva del giudizio e la possibilità agli attori di difendersi sul punto.
Il motivo non è fondato, atteso che con la contestata ordinanza del 31.05.2023 il G.I., nel rispetto dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fornendo adeguata motivazione sulla mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per le ulteriore memorie difensive.
L'ordinanza è stata impugnata in sede di reclamo (v. ordinanza di rigetto del 5.7.2023) e le parti hanno avuto, pertanto, ampia possibilità di difendersi sulla questione che è stata, altresì, esaminata e decisa con la sentenza conclusiva del giudizio.
Non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa e/o del principio del contraddittorio.
Con il successivo articolato motivo di appello, vengono riproposte tutte le questioni di merito già avanzate in primo grado inerenti all'inesistenza di alcun diritto di credito in favore di
[...]
. CP_1
Parte appellante contesta la validità della delibera del consiglio direttivo dell'A.S.D.
[...]
del 18.12.2019, con la quale sono stati ammessi tre nuovi soci (tra i quali lo stesso Controparte_2
4 appellante, ), per avere convocato per il giorno successivo Parte_1
l'assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale senza un adeguato termine di preavviso.
Altra contestazione attiene alla validità della delibera assembleare del 19.12.2019, nell'ambito della quale l'assemblea, in relazione al punto 1) dell'ordine del giorno, ha accettato all'unanimità le dimissioni del Presidente e, sul punto n. 2), ha eletto all'unanimità l'odierno Controparte_1 appellante - peraltro presente e consenziente - nuovo Presidente dell'A.S.D. Calcio . Controparte_2
La delibera sarebbe non valida perché non sono stati identificati i soci presenti (nel numero di 8), non sarebbero state verbalizzate le modalità di convocazione di tutti i soci e non ci sarebbe prova della effettiva presenza dei soci e . Parte_3 Persona_1
L'eccepita invalidità delle predette delibere renderebbe, secondo la difesa dell'appellante, invalida e inefficace la scrittura privata del 19.12.2019 sottoscritta da , Controparte_1 Parte_1
e posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
[...] Parte_2
Il motivo non è fondato.
Premesso che, aldilà delle generiche doglianze sollevate dall'appellante, presente e consenziente rispetto alla sua ammissione quale socio dell'associazione sportiva e, il giorno successivo, alla sua nomina di Presidente della stessa, le due delibere di cui sopra non sono mai state tempestivamente impugnate e/o annullate dal Tribunale competente con la partecipazione necessaria della stessa
Associazione, quale soggetto passivo (art. 23 c.c.).
Le doglianze inerenti alla omessa assunzione della carica di Presidente per la stagione calcistica
2019/2020 sono smentite dallo stesso tenore e contenuto della scrittura privata in atti, il cui contenuto e le relative firme non sono mai state disconosciute.
La reale successione della Presidenza tra e trova Controparte_1 Parte_1 ulteriore e documentale conferma nei due provvedimenti disciplinari emessi dal Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C. (decisione n. 86/TFN-SD 2020/2021 del 21.01.2021
e decisione n. 92/TFN-SD 2020/2021 del 27.01.2021) nei confronti del quale copresidente CP_1 dell'A.S.D. Calcio Biancavilla 1990, fino alla data del 19.12.2019 e di Parte_1
, quale nuovo presidente dal 19.12.2019.
[...]
Detti provvedimenti disciplinari, peraltro, emessi nel mese di gennaio del 2021, presuppongono e fanno ragionevolmente presumere che sia rimasto presidente Parte_1 dell'associazione sportiva in oggetto anche nella stagione calcistica 2020/2021. Nessuna prova contraria sul punto è stata fornita dalla difesa degli opponenti in primo grado o dall'attuale appellante.
5 La scrittura privata oggetto di contestazione, sottoscritta dalle parti dopo la nomina del , Pt_1 quale del nuovo Presidente dell'associazione sportiva, per quanto rileva nella vicenda in esame, ha il seguente contenuto:
“…2) A far data dal 19/12/2019 il Sig. nella qualità di Presidente Parte_1 dell'associazione A.S.D. Calcio Biancavilla 1990, assume l'onere di tutti i costi di gestione, compresi stipendi e ogni altro emolumento dei giocatori, detti oneri partono dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
3) Il costo della transazione è stabilito in euro 0 (zero/00). Il Sig. e Parte_1 il sig. accettano e si impegnano di salvaguardare il valore del titolo societario che Parte_2 viene stabilito dalle parti oggi in € 50.000,00 Cinquantamila/00 (intendendosi per valore del titolo la categoria della serie D);
4) In caso di retrocessione del titolo sportivo nella stagione agonistica 2019/2020 i Sig.ri
[...]
e dovranno corrispondere la somma di € 50.000,00 Parte_1 Parte_2
(Cinquantamila/00) al Sig. che ritornerà nella disponibilità della associazione Controparte_1
A.S.D. Calcio Biancavilla 1990, impegnandosi già da adesso, i soci subentranti in data odierna ad eleggere il medesimo di nuovo Presidente dell'associazione;
5) Alla fine della stagione calcistica, l'A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 ritornerà, per tanto, per espresso impegno di tutti i nuovi soci oggi subentranti, nella disponibilità del Sig. . Controparte_1
In caso di accordo fra le parti, rimarrà l'attuale assetto societario e sarà corrisposto al Sig.
[...]
il valore del titolo sportivo, da concordare, che sarà compreso tra € 50.000,00 CP_1
(Cinquantamila/00) e € 200.000,00 (Duecentomila/00);
6) Il Sig. è esonerato da ogni responsabilità civile, penale e tributaria per ogni Controparte_1 accadimento riguardante la gestione dell'associazione a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata. Il Sig. è esonerato da ogni responsabilità civile, Parte_1 penale e tributaria per ogni accadimento riguardante la gestione dell'associazione fino alla data di sottoscrizione della presente scrittura privata”.
Dal complessivo esame degli atti prodotti dalle parti e dal tenore delle difese svolte si evince che non si è verificata né l'ipotesi di cui all'art. 4 (retrocessione del titolo sportivo nella stagione agonistica
2019/2020), né quella prevista dalla prima parte dell'art. 5 (ritorno dell'A.S.D. Calcio Biancavilla
1990 - alla fine della stagione calcistica - nella disponibilità di ); piuttosto, invece, Controparte_1 risulta adeguatamente dimostrato, in conformità alla seconda parte dell'art. 5, che la compagine sociale dell'associazione sportiva è rimasta invariata nella stagione calcistica 2020/2021 e che Part
ha acquisito il diritto a percepire da e da Controparte_1 Parte_1
6 EP (impegnatosi al pagamento unitamente al primo) il valore del titolo sportivo quantificato dalle parti in euro 50.000,00 (importo non contestato).
Quanto dedotto dalla difesa dell'appellante circa il ritorno della proprietà dell'associazione sportiva in capo a non ha trovato alcun riscontro probatorio. Controparte_3
L'opposizione a decreto ingiuntivo e, pertanto, la contestuale opposizione a precetto, non possono trovare accoglimento.
In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, sia pure in relazione alla qualificazione giuridica della domanda e dell'opposizione proposta in primo grado, questa Corte ritiene di dovere procedere ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite che vede sostanzialmente soccombenti i due originari opponenti e l'odierno appellante che saranno tenuti a pagare le spese della controparte nella misura di 3/4, con compensazione della quota residua di 1/4 ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Tali spese, dunque, si liquidano come in dispositivo, confermando, per il primo grado, quanto già liquidato dal Tribunale, tenendo conto dell'effettivo valore della controversia (scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00).
Inoltre, considerata la non complessa attività difensiva svolta dalle parti nel corso del giudizio di appello (non hanno neppure depositato note conclusive) e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. 1914/2024, Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 17.04.2024, emessa dal Giudice monocratico della Quarta Sezione Civile del
Tribunale di Catania in data 15.04.2024, nel giudizio iscritto al n. 11695/2022 R.G. e in riforma della predetta sentenza, qualifica l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado proposto da e quale opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
2918/2022 del 5.7.2022 (emesso nel proc. iscritto al n. 5951/2022) ex art. 645 c.p.c. e contestuale opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata dagli attori in primo grado.
Compensa tra le parti - in ragione di 1/4 - le spese di lite già liquidate dal Tribunale nella misura di euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese generali, ponendo solidalmente a carico dei due opponenti la restante quota di 3/4.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di di 3/4 delle spese di lite relative Controparte_1
7 al grado d'appello che liquida, per l'intero, in complessivi euro 4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro
1.735,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali, compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
8