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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 410/2023 emessa dal
Tribunale di La Spezia
promossa da
– nuova denominazione di Parte_1 [...]
C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Bonalume, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano,
Corso Magenta 84, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo
Birga, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in La Spezia, Via del Carmine n. 8, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 410/23 emessa dal Tribunale di La Spezia e pubblicata il 5 giugno 2023 nel giudizio RG 1490/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti del e non Parte_2 Controparte_1
notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di La Spezia ha
Parte rigettato la domanda avanzata da volta ad ottenere la condanna del al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto CP_1
del presente appello:
• € 422,04 per sorte capitale, portata dalle seguenti 4 fatture emesse da
EL EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate in favore del Comune e cedute a Controparte_2
Parte e da quest'ultima, a propria volta, cedute a fatture riportate da ultimo Parte nell'elenco prodotto da in sede di precisazione delle conclusioni sub
ALL. B:
− n. 48010157889/17 di € 20,13 (sul presupposto che sarebbe stata pagata dal con mandato del 26.07.18) CP_1 − n. 4800157886/17 di € 51,51 (sul presupposto che sarebbe stata pagata dal con mandato del 26.07.18) CP_1
− n. 4800305356/17 di € 198,06 (sul presupposto che sarebbe stata compensata mediante la nota di credito del 21.11.18)
− n. 4800398220/17 di € 17,46 (sul presupposto che sarebbe stata compensata mediante la nota di credito del 21.11.18)
− n. 4800305370/17 di € 134,88 (sul presupposto che sarebbe stata compensata mediante la nota di credito del 21.11.18)
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e CP_1 portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti CP_1
da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal
CP_3
[..
VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei Parte_1
confronti del condannare il al Controparte_1 Controparte_1
relativo pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che Parte_1
è creditrice nei confronti del della diversa somma Controparte_1
ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare Controparte_1
a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello, adversis reiectis, respingere l' avversario appello siccome inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- (ora conveniva in giudizio il Parte_2 Pt_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento delle Controparte_1
seguenti somme:
A) euro 27.597,71 a titolo di capitale per crediti ceduti dalle società ON
EN S.p.a., EL Sole S.r.l., NA IC S.r.l. ed EL EN S.p.a.
a e successivamente cedute a vantati Controparte_2 Pt_1
per servizi di energia elettrica erogati nei confronti del CP_1
convenuto;
B) euro 7.133,59 a titolo di interessi di mora calcolati sul capitale (€
27.597,71) nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di introduzione del giudizio
(30.7.2020);
C) gli interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c., al medesimo tasso di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dall'introduzione del giudizio sino al saldo;
D) euro 640,00 ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di rimborso forfetario spettante al creditore e calcolato in misura pari ad euro
40,00 per ciascuna delle sedici fatture azionate;
E) euro 2.407,23 a titolo di ulteriori interessi di mora determinati dal ritardo nel pagamento di crediti individuati da fatture diverse da quelle di cui sub A) e documentati da apposite note di debito allegate, nonché gli interessi anatocistici calcolati sui medesimi interessi di mora al tasso di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, nonché euro 2.200,00 ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2002 calcolati sulle 55 note di debito.
Il si costituiva in giudizio contestando sia l'esistenza Controparte_1
dei crediti azionati, sia la correttezza dei calcoli eseguiti dalla medesima.
In particolare, il negava qualsivoglia rapporto contrattuale con le CP_1
società ON EN e NA IC;
allegava che alcune delle fatture emesse da EL EN S.p.A. erano state compensate con note di credito del fornitore, mentre altre erano state regolarmente pagate, e altre respinte in quanto prive dei requisiti di forma indispensabili per procedere al loro pagamento.
Circa le fatture emesse da EL Sole S.r.l. il allegava che erano CP_1
state tempestivamente respinte dall'Ente in quanto non pagabili perché relative a prestazioni di servizio non correttamente concluse da EL Sole.
Pertanto, insisteva per il rigetto delle domande di eccependo Pt_1
in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Il Giudice di primo grado ammetteva i capitoli di prova 2, 3 e 4 proposti da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In sede di precisazione delle conclusioni riduceva l'importo Pt_1
richiesto a titolo di capitale alla minor somma di euro 992,80, ferma la richiesta degli interessi moratori e degli interessi anatocistici calcolati sull'importo originariamente richiesto di euro 27.597,71.
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 401/2023, così statuiva:
“Accoglie parzialmente la domanda svolta da Parte_2
(ora nei confronti del e per
[...] Parte_1 Controparte_1
l'effetto condanna il al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme in favore di parte attrice:
- Euro 697,09 a titolo di capitale insoluto per le fatture richiamate in parte motiva, nonché:
a) gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 2 e art. 5 D. Lgs. n.
231/2002, da calcolarsi sulla sorte capitale dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, con esclusione degli interessi sulla fatt.
4800305897;
b) gli interessi anatocistici calcolati su tali interessi moratori al medesimo tasso sub. a) dall'introduzione del presente giudizio (30.7.2020) al saldo effettivo;
c) Euro 200,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 D. Lgs. n. 231/2002;
d) Euro 2.407,23 quali interessi di mora nella misura di cui all'art. 2 e art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 maturati in danno del convenuto per il CP_1
tardivo pagamento di ulteriori fatture indicate in atti (docc. 4 e 5 atto di citazione), oltre a interessi anatocistici calcolati su tali interessi di mora al medesimo tasso sub. a) dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo;
e) Euro 2.200,00 ex art. 6 co. 2 D. Lgs. n. 231/2002 per tardivo pagamento delle ulteriori fatture indicate nelle note di debito allegate agli atti;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”.
In particolare, il primo Giudice riteneva correttamente provata dall'attrice l'intervenuta cessione dei crediti vantati nei confronti del CP_1
da parte delle società ON EN, EL Sole, NA IC ed
[...]
EL EN.
Rilevava, d'altro lato, che aveva fortemente ridimensionato le Pt_1
proprie richieste senza fornire una valida giustificazione giuridica al riguardo, come ad esempio la prova di un pagamento medio tempore intervenuto da parte del Controparte_1
Dunque, ad avviso del Tribunale:
- il aveva provato l'intervenuto pagamento delle fatture emesse CP_1
da EL EN n. 48010157889 e n. 4800157886 con la determina di liquidazione n. 75 del 3.4.2017 e il mandato di pagamento del 26.7.2018;
- il aveva provato la compensazione delle fatture emesse da EL CP_1
EN n. 4800305356, n. 4800398220 e n. 4800305370 con la nota di credito del 21.11.2018;
- la fattura n. 4800305897 era stata rifiutata per aver il fornitore emesso la medesima con codice CIG errato, impedendone di fatto il pagamento di euro 126,33;
- non era stata specificamente contestata la fattura n. 4800305081, insoluta per euro 156,49; - il credito della in linea capitale per le fatture emesse da EL Pt_2
EN doveva quindi essere ridimensionato alla minor somma di euro
282,82;
- non erano condivisibili le contestazioni del convenuto circa le CP_1
ulteriori fatture emesse da ON EN per euro 414,27;
- il credito totale che doveva riconoscersi a in linea capitale era, Pt_1
quindi, di euro 697,09;
- le ulteriori domande accessorie (interessi moratori, anatocistici e risarcimento ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002) non potevano essere calcolate sull'importo originariamente azionato di euro 27.597,71, bensì sul minor importo di euro 697,09.
- circa le note di debito prodotte dall'attrice, il si era limitato a CP_1
generiche contestazioni, senza offrire prova dei pagamenti nei termini o della non imputabilità dei ritardi;
- l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto di giudizio era infondata, intervenendo nel caso di specie il termine ordinario decennale e venendo in rilievo fatture emesse tra il 2015 e il 2017.
2.- Avverso la sentenza n. 401/2023 proponeva appello Parte_1
affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la
Parte domanda di in relazione alla sorte capitale di € 71,64 e somme ad essa correlate, per avere il Tribunale ritenuto pagate dal le CP_1
seguenti 2 fatture - n. 48010157889/17 di € 20,13 e n. 4800157886/17 Parte di € 51,51 - con efficacia liberatoria nei confronti di Il primo motivo di appello riguarda le fatture n. 48010157889/17 di €
20,13 e n. 4800157886/17 di € 51,51 le quali, secondo il Tribunale, sarebbero state pagate dal con mandato di pagamento del 26 CP_1
luglio 2018, con conseguente efficacia liberatoria nei confronti di Pt_1
[...]
Sul punto l'appellante assume che il non avrebbe provato di aver CP_1
effettuato tali pagamenti, e che l'emissione del mandato di pagamento non costituirebbe prova dell'adempimento del CP_1
Il mandato di pagamento, infatti, sarebbe un ordine amministrativo del competente organo della pubblica amministrazione, la cui emissione dovrebbe essere comunicata al creditore mediante l'avviso di pagamento, così che possa provvedere alla riscossione.
Tuttavia, mancherebbe nel caso di specie la prova dell'avvenuta comunicazione al creditore dell'emissione del mandato.
2.2- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la Parte domanda di in relazione alla sorte capitale di € 350,40 e somme ad essa correlate, per avere il Tribunale ritenuto compensate le seguenti 3 fatture - n. 4800305356/17 di € 198,06, n. 4800398220/17 di
€ 17,46, n. 4800305370/17 di € 134,88 - con la nota di credito del 21 novembre 2018.
Il secondo motivo di appello riguarda le fatture n. 4800305356/17 di €
198,06, n. 4800398220/17 di € 17,46, n. 4800305370/17 di € 134,88 che sono state ritenute dal Tribunale compensate con la nota di credito emessa da EL EN il 21 novembre 2018.
Ad avviso dell'appellante, il non avrebbe sollevato l'eccezione CP_1
di compensazione con la comparsa di costituzione in primo grado. Inoltre, le note di credito prodotte dal medesimo (doc. 18) CP_1
sarebbero relative a fatture diverse dalle predette tre fatture;
pertanto, il non potrebbe compensare le note di credito con le fatture oggetto CP_1
del presente motivo di appello.
2.3- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la Parte domanda di volta ad ottenere la condanna del al CP_1
pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale azionata con la citazione e pagata in ritardo dal CP_1
allega che il avrebbe pagato, nel corso del Pt_1 Controparte_1
giudizio di primo grado, parte della somma capitale originariamente chiesta dalla Pt_2
Quest'ultima, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe chiesto la condanna del al pagamento degli interessi di mora CP_1
maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, in ritardo, dal i conseguenti interessi anatocistici CP_1
e, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, l'importo di euro
40,00 moltiplicato per il numero di fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata in ritardo.
Il Tribunale avrebbe ritenuto infondata tale domanda senza motivarne il rigetto, e avrebbe omesso di considerare che la ha indicato la data Pt_2
di scadenza del termine di pagamento di ogni fattura (termine da cui iniziano a decorrere gli interessi) e che il non ha contestato tali CP_1
date.
Confrontando, quindi, le date di scadenza dei termini di pagamento delle fatture con le date dei mandati di pagamento prodotti dal CP_1 emergerebbe che le fatture in questione sono state pagate in ritardo
[...]
dall'Ente.
3.- Il si costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_1
l'atto d'appello avversario.
Con riguardo al primo motivo, l'appellato osservava che:
- la Banca confonde tra amministrazioni statali, alle quali si riferisce la giurisprudenza citata dall'appellante, ed enti locali, che non sono soggetti alla stessa normativa e per i quali non è previsto l'invio di alcun avviso al creditore;
- i mandati di pagamento prodotti dal indicano come modalità di CP_1
pagamento l'accredito sul conto corrente del beneficiario;
inoltre anche i testi escussi hanno dato atto dell'avvenuto pagamento delle fatture.
Con riguardo al secondo motivo osservava che:
- nella comparsa di costituzione in primo grado il ha eccepito che CP_1
le fatture “sono state compensate con le note di credito del fornitore, con atto di liquidazione del Responsabile Ufficio Ambiente n. 130 del 28 agosto 2018”;
- le fatture cui si riferiscono le note di credito sono fatture indebitamente pagate dall i cui importi non gli sono mai stati restituiti dal fornitore Pt_3
di energia, e che per questo motivo è stata emanata la determina del
Responsabile Ufficio Ambiente n. 130 del 28/8/2018 in cui si compensa l''importo di una serie di fatture (tra cui quelle in esame) con il credito in restituzione vantato dal CP_1
Infine, circa il terzo motivo di appello, evidenziava che la riduzione della pretesa della Banca da euro 27.597,71 ad euro 992,80 non è intervenuta perché medio tempore il ha effettuato dei pagamenti, ma in CP_1
ragione dell'insussistenza del maggior credito;
pertanto, la sentenza ha correttamente escluso il pagamento degli interessi su somme che non erano dovute e che sono state rinunciate dall'attore.
4.- All'esito dell'udienza del 13.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
5.- Questa Corte ritiene l'appello privo di fondamento.
5.1- Col primo motivo di appello, lamenta che il pagamento da Pt_1
parte del delle fatture n. 4800157889/17 e n. Controparte_1
4800157886/17, non sarebbe provato avendo il emesso il relativo CP_1
mandato di pagamento senza però averne dato avviso al creditore .
Il appellato sostiene che le Amministrazioni locali non sono CP_1
tenute a dare tale avviso, valendo tale obbligo solo per le Amministrazioni
Statali.
Questa Corte rileva che con riguardo agli enti locali, quali i Comuni, la
Corte di Cassazione ha affermato che : “ L'ente locale esegue i propri pagamenti mediante il proprio tesoriere e nella sede di questo, attraverso la liquidazione della spesa, l'emissione e trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere (artt. 28 e 29 D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), che provvede ad estinguerlo, nei modi previsti dagli artt. 59 e 60, ricevendo la quietanza del creditore cui è eseguito il versamento o è accreditata la somma corrispondente e, mentre nessuna norma prevede che al creditore debba essere trasmessa copia del mandato, della emissione e trasmissione del mandato deve essere dato avviso al creditore perché possa provvedere alla sua riscossione” ( v. Cass. Sentenza n. 23084 del 2005 in motivazione).
Si deve quindi ritenere che l'incombente della comunicazione al creditore dell'emissione del mandato di pagamento riguardi anche i debiti degli enti locali.
Nel caso di specie, con la determina del Controparte_1 CP_4
n. 75 del 3/4/2017 il Responsabile ha determinato di liquidare
[...]
ad EL EN S.p.A. alcune fatture, tra cui proprio la n. 4800157889/17
e la n. 4800157886/17, e di corrispondere l'importo “mediante pagamento sul conto dedicato di cui agli estremi già agli atti d'ufficio” (doc. 5 di parte convenuta/appellata).
E ancora, nel mandato di pagamento n. 1530 del 26/07/2018 del CP_1
che per comodità si riporta di seguito, è indicata la modalità di
[...]
pagamento dell'accredito sul conto corrente del beneficiario (doc. 8 di parte convenuta/appellata). Tanto premesso occorre evidenziare che la questione oggetto di doglianza dell'appellante è stata da questa sollevata per asserire che non vi sarebbe la prova del pagamento da parte del delle due anzidette fatture n. CP_1
48010157889/17 di € 20,13 e n. 4800157886/17 di € 51,51.
Tuttavia si rileva che dalle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado
è comunque risultato provato l'avvenuto pagamento di tali fatture.
Infatti, la teste , dipendente del dal Testimone_1 Controparte_1
2013 al 2018, alla domanda del Giudice “Le fatture oggetto di causa sono state saldate dall'Ente?” ha risposto: “Confermo” (v. verbale udienza del
30 settembre 2021).
Tale teste appare particolarmente attendibile, in quanto le sue dichiarazioni sono confortate anche da quelle della teste Tes_2
funzionario responsabile dell del . Controparte_4 Controparte_1
Quest'ultima ha affermato che la dott.ssa “ aveva predisposto un Tes_1
elenco sotto la mia” ( sua) “supervisione con indicazione di pod e relativa fattura e importo da EL e altri fornitori..”
La teste ha confermato le “verifiche espletate sulle fatture Tes_2
pervenute, sulle fatture pagate, sulle fatture compensate e sulle note di credito”.
Pertanto è risultato dimostrato che a seguito delle verifiche espletate, anche le fatture in questione, oggetto di causa erano state saldate dal
CP_1
5.2- Il secondo motivo di appello è infondato.
Questa Corte ritiene che il Tribunale di La Spezia abbia correttamente ritenuto compensate le fatture nn. 4800305356/17, 4800398220/17 e
4800305370/17. Diversamente da quanto allegato da nell'atto di appello, il Pt_1
ha tempestivamente eccepito la compensazione di tali fatture CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio.
L'Ente appellato ha eccepito, in particolare, la compensazione delle fatture “con le note di credito del fornitore, con atto di liquidazione del
Responsabile Ufficio Ambiente n. 130 del 28 agosto 2018, da cui residua un credito dell' di euro 8,82”. CP_5
È vero che le note di credito del fornitore EL EN si riferiscono a fatture diverse dalle tre fatture di cui al secondo motivo d'appello.
Tuttavia, quelle a cui si riferiscono le note di credito (doc. 18 di parte convenuta/appellata) sono fatture indebitamente pagate dal i cui CP_1
importi non sono mai stati restituiti dal fornitore. Circostanza questa non contestata dall'appellante.
Inoltre, il ha documentalmente provato – con l'Atto di Controparte_1
liquidazione del Responsabile dell n. 130 del Controparte_4
28/08/2018, avente ad oggetto la chiusura del contratto di fornitura di energia elettrica con EL EN – di aver compensato una serie di fatture
(tra cui la n. 4800305356/17, la n. 4800398220/17 e la n. 4800305370/17) con l'importo dovuto da EL EN al quale somma Controparte_1
degli importi delle suddette note di credito (v. allegati alla Determina n.
130 del 28/08/2018).
Ciò detto, risulta provato che l'Ente appellato ha compensato, tramite la
Delibera n. 130 del 28/08/2018, proprio le tre fatture di cui al secondo motivo di appello, specificamente indicate nell'allegato di tale Delibera, che non è stato contestato dall'appellante.
5.3- Il terzo motivo di appello è ugualmente infondato. L'appellante, con il terzo motivo, vuole sostenere di avere diritto al pagamento degli interessi di mora e anatocistici, nonché delle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2, d.lgs. n. 231/2002, calcolati sull'importo capitale azionato con la citazione in primo grado.
Tale pretesa si basa sull'assunto per cui il durante il giudizio di CP_1
primo grado, avrebbe spontaneamente pagato gran parte dell'originario credito di euro 27.597,71, residuando un minor credito di euro 992,80.
Tuttavia, il ha contestato di aver pagato in ritardo parte del CP_1
credito, ed ha sempre tempestivamente allegato che la Banca ha ridotto la propria pretesa semplicemente sulla base della verificata insussistenza del maggior credito, in quanto relativo a somme non dovute da parte del
CP_1
Ad avviso di questo Collegio, la domanda dell'appellante risulta priva di fondamento in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, la ha semplicemente ridimensionato la propria richiesta, senza però Pt_2
fornire una giustificazione al riguardo, come ad esempio la prova di un pagamento intervenuto medio tempore, e limitandosi ad affermare, nella comparsa conclusionale in primo grado, che la sorte capitale dovuta dal ammontava ad euro 992,80. CP_1
A nulla rilevano poi gli ulteriori assunti dell'appellante relativi alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture, perché trattandosi di fatture relative a somme non dovute dal non rilevano le scadenze CP_1
dei termini di pagamento delle stesse.
6.- L'appello deve quindi essere respinto.
A ciò consegue la condanna dell'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, secondo il valore della causa, ai minimi data la semplicità della stessa, ai sensi del D.M. 13.8.2022 n. 147.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza n. Parte_1
410/2023 emessa dal Tribunale di La Spezia che per l'effetto conferma;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro €
1.458,00 oltre spese generali al 15 % e accessori di legge;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 19/2/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni