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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2089/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in Acireale (CT) Via Piemonte n.25/C, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Salvatore Costarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 03.03.2025, ha impugnato: l'intimazione di pagamento n.29320249029386133000, limitatamente ai seguenti sottostanti avvisi di addebito anch'essi oggetto di impugnazione e precisamente: n.59320160006395563000; n.59320170004550005000;
n.59320170006234214000; n.59320190006154823000 n.59320190010144523000 e n.59320230004649561000. Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per: difetto di motivazione e mancata allegazione degli avvisi di addebito;
omessa notifica degli avvisi di addebito;
omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione. Ha, inoltre, eccepito la nullità degli avvisi di addebito per: omessa notifica degli avvisi di accertamento;
inesistenza della notifica;
violazione dell'art.25 DPR 602/73 e l'insussistenza dei presupposti contributivi, avendo egli cessato la partita Iva in data in data 31-12-2020. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con le relative sanzioni ed interessi. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio, ed eventuale rimborso delle somme che il ricorrente potrà esser tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione.
Si è costituito, con memorie depositate il 11.09.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva dell' in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24
D.Lgs. n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, e per i vizi formali sollevati in ricorso in relazione agli avvisi di addebito. Ha eccepito l'Infondatezza e l'inammissibilità dell'eccezione di violazione dell'art. 25 DPR 602/73 stante la tardività della stessa ed ha, comunque chiesto di accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, così come quantificati nell'intimazione di pagamento, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di CP_1 addebito, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla CP_1 formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al titolare del servizio di riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa Covid -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito Controparte_3
non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e CP_1 pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente CP_1 giudizio non avendone l' causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , Controparte_4 CP_1 essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca sebbene e regolarmente citata non ha curato di Controparte_2 costituirsi
Con ordinanza del 14.10.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 20.11.2025. Con provvedimento del 15.10.2025. è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata non ha curato di costituirsi.
2.1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati e l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. CP_ L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.
L'eccezione è fondata. l' ha prodotto le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna dalle CP_1 quali è data evincere la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito impugnati, a mezzo pec, nelle seguenti date: il 17.11.2016, l'avviso di addebito n.59320160006395563000; il 12.10.2017,
l'avviso di addebito n.59320170004550005000; il 18.10.2017, l'avviso di addebito n.59320170006234214000; il 30.07.2019, l'avviso di addebito n.59320190006154823000, il
22.12.2019, l'avviso di addebito n.59320190010144523000 e il 16.12.2023, l'avviso di addebito n.59320230004649561000.
La notifica dei sopracitati avvisi di addebito è avvenuta a mezzo pec. Le comunicazioni di posta elettronica, validamente prodotte in formato elettronico, risultano ritualmente accettate e consegnate e non v'è censura di mancata corrispondenza dell'indirizzo PEC del destinatario.
Va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione, di nullità della notifica, per essere stata eseguita tramite indirizzo Pec non indicato nei Pubblici Registri, formulata dal ricorrente con le note di trattazione depositate il 19.11.2020. Si osserva che nella fattispecie in esame la notifica degli avvisi di addebito
è stata correttamente effettuata, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa di riferimento.
L'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, infatti, prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della p.e.c. che non deve, pertanto, essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente.
Del pari irrilevanti sono da ritenersi le generiche contestazioni mosse dalla parte ricorrente in ordine alla produzione in fotocopia della documentazione depositata, atteso che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che la genuinità della copia di un documento non può essere negata soltanto perché depositato non in originale o in fotocopia certificata (v. tra le tante, Cass. 13.12.2017, n.29993; Cass.
3.04.2014, n.7775.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito impugnati si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 03.03.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Del pari inammissibili in quanto tardive sono da ritenersi tutte le eccezioni riguardanti i vizi formali dell'avviso di addebito. Le stesse costituendo ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Quanto ai denunciati vizi di forma dell'intimazione di pagamento l'opposizione va dichiarata inammissibili stente che parte ricorrente non ha provato, come era suo preciso onere, la tempestività dell'opposizione.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono solo limitatamente agli avvisi di addebito n.59320160006395563000, n.59320170004550005000 e n.59320170006234214000. Si osserva che, in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, come sopra indicata, il termine di prescrizione sarebbe venuto alla sua scadenza naturale, rispettivamente il 17.11.2021, il 12.10.2022 e il 18.10.2022
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di formazione della intimazione di pagamento impugnata, 04.10.2024, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dai sopra citati avvisi di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320160006395563000;
n.59320170004550005000 e n.59320170006234214000
Nessuna prescrizione risulta invece essersi maturata con riferimento agli avvisi di addebito n.59320190006154823000, n.59320190010144523000 e n.59320230004649561000. Con riferimento a detti atti, in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione, il termine di prescrizione, tenuto conto della data di notifica come sopra indicata, sarebbe venuto in scadenza, rispettivamente il 30.07.2024, il 22.12.2024 e il 16.12.2023.
Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che nessun termine di prescrizione risulta perfezionato alla data di deposito del ricorso, 03.03.2025, pertanto i crediti portati dai suddetti avvisi di addebito n.59320190006154823000,
n.59320190010144523000 e n.59320230004649561000, in quanto non prescritti sono dovuti.
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite le stesse possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara contumace;
Controparte_2 dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320160006395563000; n.59320170004550005000 e CP_ n.59320170006234214000, e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 20 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2089/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in Acireale (CT) Via Piemonte n.25/C, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Salvatore Costarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 03.03.2025, ha impugnato: l'intimazione di pagamento n.29320249029386133000, limitatamente ai seguenti sottostanti avvisi di addebito anch'essi oggetto di impugnazione e precisamente: n.59320160006395563000; n.59320170004550005000;
n.59320170006234214000; n.59320190006154823000 n.59320190010144523000 e n.59320230004649561000. Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per: difetto di motivazione e mancata allegazione degli avvisi di addebito;
omessa notifica degli avvisi di addebito;
omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione. Ha, inoltre, eccepito la nullità degli avvisi di addebito per: omessa notifica degli avvisi di accertamento;
inesistenza della notifica;
violazione dell'art.25 DPR 602/73 e l'insussistenza dei presupposti contributivi, avendo egli cessato la partita Iva in data in data 31-12-2020. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con le relative sanzioni ed interessi. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio, ed eventuale rimborso delle somme che il ricorrente potrà esser tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione.
Si è costituito, con memorie depositate il 11.09.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva dell' in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24
D.Lgs. n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, e per i vizi formali sollevati in ricorso in relazione agli avvisi di addebito. Ha eccepito l'Infondatezza e l'inammissibilità dell'eccezione di violazione dell'art. 25 DPR 602/73 stante la tardività della stessa ed ha, comunque chiesto di accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, così come quantificati nell'intimazione di pagamento, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di CP_1 addebito, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla CP_1 formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al titolare del servizio di riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa Covid -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito Controparte_3
non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e CP_1 pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente CP_1 giudizio non avendone l' causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , Controparte_4 CP_1 essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca sebbene e regolarmente citata non ha curato di Controparte_2 costituirsi
Con ordinanza del 14.10.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 20.11.2025. Con provvedimento del 15.10.2025. è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata non ha curato di costituirsi.
2.1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati e l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. CP_ L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.
L'eccezione è fondata. l' ha prodotto le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna dalle CP_1 quali è data evincere la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito impugnati, a mezzo pec, nelle seguenti date: il 17.11.2016, l'avviso di addebito n.59320160006395563000; il 12.10.2017,
l'avviso di addebito n.59320170004550005000; il 18.10.2017, l'avviso di addebito n.59320170006234214000; il 30.07.2019, l'avviso di addebito n.59320190006154823000, il
22.12.2019, l'avviso di addebito n.59320190010144523000 e il 16.12.2023, l'avviso di addebito n.59320230004649561000.
La notifica dei sopracitati avvisi di addebito è avvenuta a mezzo pec. Le comunicazioni di posta elettronica, validamente prodotte in formato elettronico, risultano ritualmente accettate e consegnate e non v'è censura di mancata corrispondenza dell'indirizzo PEC del destinatario.
Va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione, di nullità della notifica, per essere stata eseguita tramite indirizzo Pec non indicato nei Pubblici Registri, formulata dal ricorrente con le note di trattazione depositate il 19.11.2020. Si osserva che nella fattispecie in esame la notifica degli avvisi di addebito
è stata correttamente effettuata, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa di riferimento.
L'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, infatti, prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della p.e.c. che non deve, pertanto, essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente.
Del pari irrilevanti sono da ritenersi le generiche contestazioni mosse dalla parte ricorrente in ordine alla produzione in fotocopia della documentazione depositata, atteso che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che la genuinità della copia di un documento non può essere negata soltanto perché depositato non in originale o in fotocopia certificata (v. tra le tante, Cass. 13.12.2017, n.29993; Cass.
3.04.2014, n.7775.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito impugnati si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 03.03.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Del pari inammissibili in quanto tardive sono da ritenersi tutte le eccezioni riguardanti i vizi formali dell'avviso di addebito. Le stesse costituendo ipotesi di opposizione agli atti esecutivi andavano proposte entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Quanto ai denunciati vizi di forma dell'intimazione di pagamento l'opposizione va dichiarata inammissibili stente che parte ricorrente non ha provato, come era suo preciso onere, la tempestività dell'opposizione.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono solo limitatamente agli avvisi di addebito n.59320160006395563000, n.59320170004550005000 e n.59320170006234214000. Si osserva che, in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, come sopra indicata, il termine di prescrizione sarebbe venuto alla sua scadenza naturale, rispettivamente il 17.11.2021, il 12.10.2022 e il 18.10.2022
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di formazione della intimazione di pagamento impugnata, 04.10.2024, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dai sopra citati avvisi di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320160006395563000;
n.59320170004550005000 e n.59320170006234214000
Nessuna prescrizione risulta invece essersi maturata con riferimento agli avvisi di addebito n.59320190006154823000, n.59320190010144523000 e n.59320230004649561000. Con riferimento a detti atti, in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione, il termine di prescrizione, tenuto conto della data di notifica come sopra indicata, sarebbe venuto in scadenza, rispettivamente il 30.07.2024, il 22.12.2024 e il 16.12.2023.
Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che nessun termine di prescrizione risulta perfezionato alla data di deposito del ricorso, 03.03.2025, pertanto i crediti portati dai suddetti avvisi di addebito n.59320190006154823000,
n.59320190010144523000 e n.59320230004649561000, in quanto non prescritti sono dovuti.
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite le stesse possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara contumace;
Controparte_2 dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320160006395563000; n.59320170004550005000 e CP_ n.59320170006234214000, e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 20 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi