Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 229/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Michele Manfrini di Ferrara (C.F.
), presso il cui Studio in Ferrara Corso Giovecca n. 37 hanno eletto domicilio C.F._3
(PEC: ) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 gennaio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario il
29/04/1979 e che il loro atto di matrimonio è stato trascritto nell'apposito registro tenuto dal Comune di Portomaggiore (FE) al n. 13 Parte II Serie B (doc. 3); - che dalla loro unione sono CP_3
nati due figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati
CONDIZIONI:
1) si obbliga a cedere al marito, che a propria volta si obbliga ad acquistare, la quota Controparte_2
di proprietà pari al 50% del fabbricato ad uso abitativo sito in Portoverrara di Portomaggiore (FE)
Via Fernando Santi, identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 107 particella
237 sub. 7 classe 1 vani 11 mq 229 nonché dei terreni agricoli siti in Agro di Portomaggiore identificati catastalmente al CT del predetto Comune al Foglio 108 con i mappali 370 di mq 4628 e
374 di mq 2216 (doc. 8) per il prezzo di complessivi € 70.000,00 che il signor dovrà Controparte_1 corrispondere, in un'unica soluzione, al momento della stipula notarile da effettuarsi entro il termine di mesi 2 dalla pronuncia della sentenza che definirà il presente procedimento;
2) Controparte_1 si obbliga a cedere a , che si obbliga all'acquisto, la quota di proprietà pari al 50% Controparte_2 dell'intero, pervenutagli in forza di acquisito effettuato dalla moglie in comunione legale dei beni, relativa all'immobile abitativo sito in Siracusa Via Mar Nero n. 8 e catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 160 part. 710 e al Catasto Terreni Foglio 160 mapp.
710 (doc. 9); immobile classificato A7, vani 5,5, rendita catastale 610,81, senza corrispettivo alcuno, in guisa da determinare il consolidamento della piena ed esclusiva proprietà in capo alla signora a cui l'immobile è già catastalmente intestato;
pratica da definire con atto notarile Controparte_2
entro il termine di mesi 2 dalla pronuncia della sentenza che definirà il presente procedimento, precisando, fin d'ora, che il signor rinuncia a qualsiasi diritto sull'immobile di cui Controparte_1
sopra; 3) I coniugi convengono di rimanere, allo stato, in comunione relativamente all'immobile ad uso negozio sito in località Marmorta di Molinella (BO) Via Fiume Vecchio n. 210 identificato al
C.F. del predetto Comune al Foglio 84 particella 104 sub. 6 Categoria C/1 Classe 4, consistenza 46 mq (doc. 10), obbligandosi l'uno verso l'altra a proporre in vendita detto bene conferendo incarico a due agenzie immobiliari sulla piazza di Molinella al prezzo che queste riterranno congruo ed appetibile per il mercato, impegnandosi a dividere tra loro, al netto di eventuali spese, quanto verrà ricavato dalla sua vendita.
***
All'udienza in data 20 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza di omologa del 20 febbraio 2024.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Argenta il 29 aprile
1979 fra , nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1 Controparte_2
Conselice (RA) il 24/02/1962 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Portomaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1979 Atto n. 13 Parte II Serie B
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri