Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2863 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott. Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 ,
promossa da
nat a GO (VI) il 12/11/1975 (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato RANDO FRANCESCA
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato FANTINI DANIELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
Conclusioni delle parti:
come da verbale del 14.11.24
1)-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2)- disporsi che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa familiare resta nella disponibilità del sig. , dandosi altresì atto che la sig.ra Controparte_1 [...]
si è già trasferita con i figli e e VE TT in via Grumello 36, Pt_1 Per_1 Per_2
portando con sé i mobili della camera matrimoniale e della camera dei figli;
i restanti arredi e complementi della casa coniugale rimarranno al sig. ; Controparte_1
3)- disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con suo collocamento prevalente e Per_2
residenza presso la casa della madre;
4)- disporsi che il sig. potrà tenere con sé il figlio minore con le Controparte_1 Per_2
modalità che verranno concordate tra i genitori, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di e del padre, e comunque a week end alternati, oltre ad una sera infra settimanale e ad Per_2
una parte delle vacanze (natalizie, pasquali ed estive) da concordare;
5)-disporsi che il sig. , a partire dal mese di luglio 2024, entro il giorno 15 di Controparte_1
ogni mese, corrisponda alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alla seguenti Parte_1
coordinate IBAN: [...], quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT Per_2
famiglie, , dandosi atto che il sig. ha già corrisposto alla signora le mensilità da CP_1 Pt_1
luglio a novembre 2024 compresi. Le spese straordinarie in favore del figlio così come Per_2
individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza (comprese le lezioni private di inglese), resteranno a carico dei genitori del minore nella misura del 505 ciascuno, dandosi atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla CP_1 Pt_1
stessa sostenute fino ad ottobre 2024 compreso;
6)-disporsi che l'assegno unico per il figlio verrà percepito dai due genitori per il 50% Per_2
ciascuno; 7)- nulla a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi del figlio maggiorenne che Per_1
sono autonomi dal punto di vista economico;
8)-spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
con ricorso depositato in data 02/07/2024 , posto di aver contratto Parte_1
matrimonio con a OV RO (VI) in data 20/05/2001; Controparte_1
che dall'unione erano nati i figli nato a [...] in data [...] e nato a [...] Per_1 Per_2
in data 26.2.2008;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi;
che la ricorrente si era trasferita assieme ai figli, in data 3.4.2024, presso un'abitazione sita a
VE TT;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con affido congiunto del figlio minore e collocamento prevalente presso di sè, con disciplina del diritto di visita paterno e obbligo a carico del padre di versare un contributo mensile di € 600,00, per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, essendo peraltro il primogenito autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 3.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione e di affido condiviso, ma chiedendo di contenere il contributo mensile nella misura di euro 250,00.
All'udienza del 17.10.2024 le parti comparivano personalmente avanti al giudice designato e chiedevano un differimento per perfezionare un accordo;
All'udienza dl 17.11.2024 rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al
Collegio; il pubblico ministero esprimeva parere favorevole rispetto a dette conclusioni;
Osserva:
va pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la
[...]
convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile.
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo;
Quanto alle condizioni della separazione, non vi sono motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: in particolare, appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale del minore l'affido condiviso, che costituisce il regime ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, come pure i tempi di permanenza del figlio con il padre assicurano un equilibrato apporto di entrambe le figure parentali;
Anche il contributo paterno al mantenimento del figlio minore appare congruo e proporzionato alle sostanze dei genitori;
sull'assegno unico si prende atto dell'accordo tra le parti;
non vi è luogo all'assegnazione della casa familiare, di proprietà del resistente, posto che madre e figli già vivono altrove.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda,
istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
12/11/1975 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
09/03/1974 (C.F. ) uniti in matrimonio concordatario in data 20/05/2001 C.F._2
, in OV RO (VI) trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di
OV RO (VI) al n.7, parte II serie A dell'anno 2001 ; Provvede sulle altre domande come da conclusioni congiunte, formulate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza il 14.1.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giovanna Sanfratello