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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
D'Apice, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Controparte_1
Renzulli, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2018 notificatogli dalla CP_1 per il pagamento di euro 34.676,51 oltre accessori, quale residuo
[...] debito risultante: 1) da un primo contratto di finanziamento n.
20069149048601 sottoscritto in data 05.03.2012 in forza del quale la predetta banca metteva a disposizione del soggetto finanziato l'apertura di una linea di credito rotativo, utilizzabile mediante carta di credito revolving, la quale veniva attivata in data 28.12.2012 a seguito del suo primo utilizzo costituito dall'erogazione di un finanziamento per un importo di euro 3.000,00 (TAN
15,36% - TAEG 21,13%); a seguito di successivi utilizzi della carta revolving, effettuati nel corso dell'intera durata del rapporto (circa tre anni), decorrente dal mese di dicembre 2012 sino al mese di ottobre 2015,
l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati dalla banca in favore del era stata pari ad euro 6.400,35, rimborsabili in rate mensili;
da tale Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 rapporto era scaturito un credito compromesso che, alla data del passaggio a sofferenza e contenzioso (29.10.2015), ammontava ad euro 3.535,03 azionato in sede ingiuntiva, come da estratto conto certificato;
2) un secondo contratto di finanziamento n. 20069149048613 sottoscritto in data 08.06.2012 avente ad oggetto un prestito personale di tipo classico, in forza del quale la banca erogava in favore del soggetto finanziato la somma di euro 35.913,00
(TAN 09,96% - TAEG 10,43%), rimborsabile in n. 108 rate mensili di euro
537,80 ciascuna;
da tale secondo rapporto è scaturito un credito compromesso azionato in sede ingiuntiva di euro 31.141,48 come da estratto conto certificato. L'opponente deduceva a motivi la nullità dei contratti per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso legale effettivamente applicato, l'usurarietà dei tassi di interessi considerati gli alti tassi di mora e la penale del 10% sul capitale residuo dovuto prevista per il ritardo nel pagamento delle rate;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi insiti nel sistema di ammortamento alla francese. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale affermava la Controparte_1 legittimità dei contratti e del calcalo del debito residuo dovuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice, concessa la provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice nominava ctu contabile il dott. per l'analisi del solo Persona_1 rapporto finanziamento classico personale, il quale rilevava la discrasia tra il
TAEG contrattualmente indicato e quello effettivo, rideterminando ex art. 125 bis Tub il credito maturato in favore della previa applicazione dei soli CP_1 tassi sostitutivi, in euro 17.995,85. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero con riferimento all'apertura della linea di credito revolving
(contratto n. 20069149048601 del 05.03.2012) (attivazione carta 28.12.2012), dichiarata a termini di legge e di contratto (art. 40 TUB e art. 22 C.G.C.) in data 05.11.2015 la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora, il risulta moroso e inadempiente per Parte_1 la residua somma di €. 3.535,03, così determinata: €. 5.768,44 per importo rate scadute;
€. 2.013,34 per capitale residuo dovuto. La banca ha poi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 richiesto €. 161,00 per applicazione di una penale all'8% sul capitale residuo dovuto, laddove in contratto è prevista dall'art. 22 delle C.G.C. nella misura del 10% dell'importo del capitale. Detta penale appare eccessiva e rappresenta un duplicato degli interessi di mora fissati al 14,60% annui, per cui questo giudicante ritiene di ridurla a zero e rideterminare il residuo credito della banca, alla data del 29.10.2015, da euro 3.535,03 ad euro 3.374,03 vale a dire detraendo euro 161,00 applicati a titolo di penale per ritardato pagamento.
Con riferimento al prestito personale (contratto n. 20069149048613 del
08.06.2012) il , su n. 38 rate mensili scadute alla data del passaggio Pt_1
a contenzioso (29.09.2015) risulta aver provveduto al rimborso parziale di n.
34 rate mensili, per cui, stante la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora, l'opponente, secondo la banca, risulta moroso e inadempiente per la residua somma di €. 31.141,48, così determinata: €. 20.436,40 per importo n. 38 rate scadute (€. 537,80 x 38 = €. 20.436,40); €. 129,06 per indennità di ritardo (€. 43,02 pari all'8% della rata di €. 537,80) per mancato o ritardato pagamento applicata sull'importo di n. 3 rate mensili scadute e rimaste insolute, calcolando la penale o indennità di ritardo prevista dall'art. 19 delle C.G.C. nella misura del 10% dell'importo nella minor misura dell'8%; €. 26.723,42 per capitale residuo dovuto in corrispondenza della rata mensile n. 38; €. 2.137,80 per penale all'8% sul capitale residuo dovuto, in luogo della la penale o indennità sul capitale residuo prevista dall'art. 20 delle C.G.C. nella misura del 10% dell'importo del capitale. La banca dà atto della detrazione, già in sede monitoria, di €.
18.285,20 per pagamenti ricevuti sino alla data del 29.09.2015 pari appunto a n. 34 rate mensili previste dal piano di ammortamento (€. 537,80 x 34 = €.
18.285,20).
Per il contratto di finanziamento prestito personale n. 20069149048613 il ctu dott. nella sua relazione peritale, avente ad oggetto solo tale Per_1 contratto, ha rilevato che il taeg effettivamente applicato al finanziamento è pari al 13,04097% a fronte di un taeg indicato in contratto al 10,43%, conseguentemente, ai sensi dell'art. 125 bis Tub, ha applicato i soli interessi sostitutivi Bot di cui all'art. 117 Tub. Tale rideterminazione del credito risponde alla legge 108/1996 a alla consolidata giurisprudenza, per la quale contribuiscono al calcolo del taeg tutte le somme richieste dalla banca collegate all'erogazione del credito, quindi anche le somme per polizze assicurative stipulate dal consumatore contestualmente al contratto di finanziamento e strettamente connesse e commisurate ad esso, senza che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 abbia rilievo la distinzione tra polizze obbligatorie e polizze facoltative. Il ctu ha quindi rideterminato il residuo debito dell'opponente nella minor somma di euro 17.995,85 in luogo di euro 31.141,48 come da saldo conto della banca.
La banca, in via subordinata, per il caso della revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto l'applicazione sulla diversa minor somma dovuta, del tasso convenzionale di mora del 14,60% annuo e non al tasso legale come invece disposto in decreto ingiuntivo dal giudice del monitorio. Tale richiesta può essere accolto con riferimento al contratto di finanziamento collegato all'uso della carta revolving, ma non anche per il contratto di prestito personale, atteso che la difformità del taeg indicato in contratto va sanzionato con l'applicazione del tasso sostitutivo bot nella misura individuata dal ctu nella sua relazione di consulenza.
Esclusa l'usura dalla verifica fatta dal ctu, riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
Riguardo alla presunta vessatorietà degli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni contrattuali, va innanzi tutto evidenziato che dette clausole risultano approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Soddisfatto il requisito di forma, le clausole nel contenuto non rientrano tra quelle considerate invalide dal Codice del Consumo all'art. 33, che reca un elenco di clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie laddove comportino un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 degli obblighi derivanti dal contratto. La misura degli interessi moratori convenuti e applicati dall'opposta non implicano tale disequilibrio tra le parti atteso che la prestazione posta in capo alla parte “debole” era sostanzialmente identica tanto nel caso di una evoluzione fisiologica del contratto tanto in quello di un andamento patologico dei rapporti. La previsione della decadenza dal beneficio del termine si inserisce nella previsione dell'art. 1186
c.c. che individua, in capo alla società che ha concesso il finanziamento, il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito dalla condanna dell'opponente al pagamento delle minori somme indicate in motivazione.
La reciproca parziale soccombenza induce a compensare tra le parti le spese di giudizio e quelle di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle seguenti minori somme: A) euro 3.374,03 oltre interessi moratori convenzionali dal 29/10/2015 fino al soddisfo per il contratto n.
20069149048613; B) euro 17.995,85 oltre interessi sostituitivi bot dal
29/09/2015 fino all'effettivo soddisfo per il contratto n. 20069149048613
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 7/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
D'Apice, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Controparte_1
Renzulli, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2018 notificatogli dalla CP_1 per il pagamento di euro 34.676,51 oltre accessori, quale residuo
[...] debito risultante: 1) da un primo contratto di finanziamento n.
20069149048601 sottoscritto in data 05.03.2012 in forza del quale la predetta banca metteva a disposizione del soggetto finanziato l'apertura di una linea di credito rotativo, utilizzabile mediante carta di credito revolving, la quale veniva attivata in data 28.12.2012 a seguito del suo primo utilizzo costituito dall'erogazione di un finanziamento per un importo di euro 3.000,00 (TAN
15,36% - TAEG 21,13%); a seguito di successivi utilizzi della carta revolving, effettuati nel corso dell'intera durata del rapporto (circa tre anni), decorrente dal mese di dicembre 2012 sino al mese di ottobre 2015,
l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati dalla banca in favore del era stata pari ad euro 6.400,35, rimborsabili in rate mensili;
da tale Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 rapporto era scaturito un credito compromesso che, alla data del passaggio a sofferenza e contenzioso (29.10.2015), ammontava ad euro 3.535,03 azionato in sede ingiuntiva, come da estratto conto certificato;
2) un secondo contratto di finanziamento n. 20069149048613 sottoscritto in data 08.06.2012 avente ad oggetto un prestito personale di tipo classico, in forza del quale la banca erogava in favore del soggetto finanziato la somma di euro 35.913,00
(TAN 09,96% - TAEG 10,43%), rimborsabile in n. 108 rate mensili di euro
537,80 ciascuna;
da tale secondo rapporto è scaturito un credito compromesso azionato in sede ingiuntiva di euro 31.141,48 come da estratto conto certificato. L'opponente deduceva a motivi la nullità dei contratti per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso legale effettivamente applicato, l'usurarietà dei tassi di interessi considerati gli alti tassi di mora e la penale del 10% sul capitale residuo dovuto prevista per il ritardo nel pagamento delle rate;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi insiti nel sistema di ammortamento alla francese. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale affermava la Controparte_1 legittimità dei contratti e del calcalo del debito residuo dovuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice, concessa la provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice nominava ctu contabile il dott. per l'analisi del solo Persona_1 rapporto finanziamento classico personale, il quale rilevava la discrasia tra il
TAEG contrattualmente indicato e quello effettivo, rideterminando ex art. 125 bis Tub il credito maturato in favore della previa applicazione dei soli CP_1 tassi sostitutivi, in euro 17.995,85. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero con riferimento all'apertura della linea di credito revolving
(contratto n. 20069149048601 del 05.03.2012) (attivazione carta 28.12.2012), dichiarata a termini di legge e di contratto (art. 40 TUB e art. 22 C.G.C.) in data 05.11.2015 la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora, il risulta moroso e inadempiente per Parte_1 la residua somma di €. 3.535,03, così determinata: €. 5.768,44 per importo rate scadute;
€. 2.013,34 per capitale residuo dovuto. La banca ha poi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 richiesto €. 161,00 per applicazione di una penale all'8% sul capitale residuo dovuto, laddove in contratto è prevista dall'art. 22 delle C.G.C. nella misura del 10% dell'importo del capitale. Detta penale appare eccessiva e rappresenta un duplicato degli interessi di mora fissati al 14,60% annui, per cui questo giudicante ritiene di ridurla a zero e rideterminare il residuo credito della banca, alla data del 29.10.2015, da euro 3.535,03 ad euro 3.374,03 vale a dire detraendo euro 161,00 applicati a titolo di penale per ritardato pagamento.
Con riferimento al prestito personale (contratto n. 20069149048613 del
08.06.2012) il , su n. 38 rate mensili scadute alla data del passaggio Pt_1
a contenzioso (29.09.2015) risulta aver provveduto al rimborso parziale di n.
34 rate mensili, per cui, stante la decadenza dal beneficio del termine con contestuale costituzione in mora, l'opponente, secondo la banca, risulta moroso e inadempiente per la residua somma di €. 31.141,48, così determinata: €. 20.436,40 per importo n. 38 rate scadute (€. 537,80 x 38 = €. 20.436,40); €. 129,06 per indennità di ritardo (€. 43,02 pari all'8% della rata di €. 537,80) per mancato o ritardato pagamento applicata sull'importo di n. 3 rate mensili scadute e rimaste insolute, calcolando la penale o indennità di ritardo prevista dall'art. 19 delle C.G.C. nella misura del 10% dell'importo nella minor misura dell'8%; €. 26.723,42 per capitale residuo dovuto in corrispondenza della rata mensile n. 38; €. 2.137,80 per penale all'8% sul capitale residuo dovuto, in luogo della la penale o indennità sul capitale residuo prevista dall'art. 20 delle C.G.C. nella misura del 10% dell'importo del capitale. La banca dà atto della detrazione, già in sede monitoria, di €.
18.285,20 per pagamenti ricevuti sino alla data del 29.09.2015 pari appunto a n. 34 rate mensili previste dal piano di ammortamento (€. 537,80 x 34 = €.
18.285,20).
Per il contratto di finanziamento prestito personale n. 20069149048613 il ctu dott. nella sua relazione peritale, avente ad oggetto solo tale Per_1 contratto, ha rilevato che il taeg effettivamente applicato al finanziamento è pari al 13,04097% a fronte di un taeg indicato in contratto al 10,43%, conseguentemente, ai sensi dell'art. 125 bis Tub, ha applicato i soli interessi sostitutivi Bot di cui all'art. 117 Tub. Tale rideterminazione del credito risponde alla legge 108/1996 a alla consolidata giurisprudenza, per la quale contribuiscono al calcolo del taeg tutte le somme richieste dalla banca collegate all'erogazione del credito, quindi anche le somme per polizze assicurative stipulate dal consumatore contestualmente al contratto di finanziamento e strettamente connesse e commisurate ad esso, senza che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 abbia rilievo la distinzione tra polizze obbligatorie e polizze facoltative. Il ctu ha quindi rideterminato il residuo debito dell'opponente nella minor somma di euro 17.995,85 in luogo di euro 31.141,48 come da saldo conto della banca.
La banca, in via subordinata, per il caso della revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto l'applicazione sulla diversa minor somma dovuta, del tasso convenzionale di mora del 14,60% annuo e non al tasso legale come invece disposto in decreto ingiuntivo dal giudice del monitorio. Tale richiesta può essere accolto con riferimento al contratto di finanziamento collegato all'uso della carta revolving, ma non anche per il contratto di prestito personale, atteso che la difformità del taeg indicato in contratto va sanzionato con l'applicazione del tasso sostitutivo bot nella misura individuata dal ctu nella sua relazione di consulenza.
Esclusa l'usura dalla verifica fatta dal ctu, riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
Riguardo alla presunta vessatorietà degli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni contrattuali, va innanzi tutto evidenziato che dette clausole risultano approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Soddisfatto il requisito di forma, le clausole nel contenuto non rientrano tra quelle considerate invalide dal Codice del Consumo all'art. 33, che reca un elenco di clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie laddove comportino un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 degli obblighi derivanti dal contratto. La misura degli interessi moratori convenuti e applicati dall'opposta non implicano tale disequilibrio tra le parti atteso che la prestazione posta in capo alla parte “debole” era sostanzialmente identica tanto nel caso di una evoluzione fisiologica del contratto tanto in quello di un andamento patologico dei rapporti. La previsione della decadenza dal beneficio del termine si inserisce nella previsione dell'art. 1186
c.c. che individua, in capo alla società che ha concesso il finanziamento, il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito dalla condanna dell'opponente al pagamento delle minori somme indicate in motivazione.
La reciproca parziale soccombenza induce a compensare tra le parti le spese di giudizio e quelle di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle seguenti minori somme: A) euro 3.374,03 oltre interessi moratori convenzionali dal 29/10/2015 fino al soddisfo per il contratto n.
20069149048613; B) euro 17.995,85 oltre interessi sostituitivi bot dal
29/09/2015 fino all'effettivo soddisfo per il contratto n. 20069149048613
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 7/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5