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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 1485/2024 Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto “Stato civile rettifica del nome e altri atti dello Stato civile”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato il seguente
DECRETO
a seguito di ricorso presentato in data 21.03.2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dagli avv.ti Roberto Eustachio Sisto e Antonia Sacchetti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Luciano Martucci;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, (d'ora innanzi anche solo ricorrente) Parte_1 deduceva di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. dalla Controparte_1 quale, in data 10.12.2017, erano nati i figli e che entrambi avevano riconosciuto. ER Per_2
Dopo pochi mesi, i rapporti tra i conviventi cominciavano a incrinarsi e nel 2018 la convivenza cessava.
Rappresentava parte ricorrente che in data 21.08.2021, dalla relazione sentimentale intrattenuta con il sig. veniva alla luce il quale, entrato a far parte del nuovo nucleo familiare, recava il Pt_2 Per_3 doppio cognome;
sicché chiedeva all'odierno resistente di poter aggiungere anche il suo cognome ai figli e ma questi non vi acconsentiva. Pertanto, stante il disaccordo dei genitori, ER Per_2 entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, il ricorrente adiva l'intestato tribunale chiedendo di: “1) Adottare i provvedimenti necessari ed opportuni affinché venga aggiunto per i minori e al cognome del padre ) quello della madre ( e, per Per_2 ER CP_1 Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari, ove risiedono i minori, la modifica dello stato di nascita, con l'aggiunta del cognome materno. 2) Condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori. Con comparsa di costituzione e risposta del 19.07.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale sollevava eccezione di improcedibilità per la mancata presentazione, da parte della ricorrente, di idonea istanza di aggiunta del cognome materno presso la;
instava quindi per il rigetto del ricorso col favore delle CP_2 spese. All'udienza del 06.03.25, il sottoscritto giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito meglio specificate. E' indubbio, come rileva parte resistente, che la fattispecie de qua non rientra sotto la diretta applicazione dell'art.262, primo comma, c.c., quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.131 del 2022, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi di entrambi i genitori, qualora lo vogliano;
invero, la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha spiegato i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, risultando evidente come non possa applicarsi al caso di specie essendo i minori nati in epoca anteriore alla pronuncia.
Di contro, tuttavia, va rilevato che la citata pronuncia ha ribadito principi fondamentali relativi all'eguaglianza tra i genitori nel trasmettere il proprio cognome ai figli, già enunciati in passato dalla stessa Corte che, con sentenza n. 61 del 2006, aveva rilevato l'incompatibilità del sistema di attribuzione del cognome paterno con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, definendolo come il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Premesso quanto sopra, va verificato che l'aggiunta del matronimico sia rispondente all'interesse dei minori.
Ad avviso del Collegio, nella fattispecie de qua, la modifica richiesta non appare contraria all'interesse dei minori e , risultando, piuttosto, evidente l'interesse degli stessi a non vedersi ER Per_2 attribuito un cognome diverso rispetto a quello del fratello con cui coabitano e a cui sono Per_3 affezionati.
Altresì, non si ritiene che sussistano allo stato ragioni ostative di sorta, o situazioni pregiudizievoli per i minori tali da sconsigliare l'adozione del provvedimento richiesto e che, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, non si ravvisa il rischio di svalutazione della figura paterna in quanto il cognome materno sarebbe aggiuntivo al cognome paterno e non sostitutivo.
Nel caso in esame, risulta evidente la necessità di assicurare la fruizione, da parte di e ER
, della loro nuova identità anagrafica, così come oggi attribuitagli, anche nel contesto Per_2 scolastico, identità, questa, di cui sembrano avere piena contezza (come si evince dalla documentazione fotografica prodotta), il che consente di escludere in maniera pacifica il pericolo di creare turbamento e confusione negli interessati.
Si rileva, inoltre, che la modifica richiesta non appare, dagli atti di causa, contraria agli interessi dei figli. Da ultimo, si specifica che gli stessi minori non abbiano ancora acquisito, con l'attuale cognome paterno, una definitiva e formata identità nella trama dei rapporti personali e sociali, sicché nulla osta, allo stato, all'aggiunta, del matronimico “ , nel senso dell'anteposizione del Parte_1 patronimico ” al matronimico . CP_1 Parte_1
Rilevato in ultimo che è stata ritualmente disposta la trasmissione del fascicolo processuale al P.M. il quale ha rassegnato il proprio parere positivo all'accoglimento del ricorso in data 12.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso proposto in data
21.03.2024 da , visti gli artt. 262 c.c. e 95 D.P.R. n. 396/2000, 737 c.p.c. Parte_3
e 473-ter c.p.c., così provvede, in accoglimento della richiesta avanzata:
-DISPONE che venga attribuito, ai figli minori , nato a [...] il Persona_4
10.12.2017 (atto di nascita n. 785 parte I Serie A anno 2017 del Registro degli atti di nascita del
Comune di Bari), e , nato a [...] il [...] (atto di nascita n. N.786 Parte_4 parte I Serie A anno 2017 del Registro degli atti di nascita del Comune di Bari), in aggiunta al patronimico ”, il matronimico “ , nel senso dell'anteposizione del CP_1 Parte_1 patronimico ” al matronimico;
CP_1 Parte_1 -DISPONE, quindi, che i minori e , entrambi nati a Persona_4 Parte_4
Bari (BA) il 10.12.2017, assumano, d'ora innanzi, rispettivamente i seguenti nomi: “
[...]
” e “ ”; Parte_5 Parte_6
-DICHIARA immediatamente efficace il presente decreto, a norma dell'art. 741 comma 2 c.p.c.;
-CONDANNA al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si quantificano in € 1.630,00.
-MANDA alla Cancelleria ed al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 15 aprile
2025.
Il Giudice estensore
Dr. Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 1485/2024 Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto “Stato civile rettifica del nome e altri atti dello Stato civile”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato il seguente
DECRETO
a seguito di ricorso presentato in data 21.03.2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dagli avv.ti Roberto Eustachio Sisto e Antonia Sacchetti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Luciano Martucci;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, (d'ora innanzi anche solo ricorrente) Parte_1 deduceva di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. dalla Controparte_1 quale, in data 10.12.2017, erano nati i figli e che entrambi avevano riconosciuto. ER Per_2
Dopo pochi mesi, i rapporti tra i conviventi cominciavano a incrinarsi e nel 2018 la convivenza cessava.
Rappresentava parte ricorrente che in data 21.08.2021, dalla relazione sentimentale intrattenuta con il sig. veniva alla luce il quale, entrato a far parte del nuovo nucleo familiare, recava il Pt_2 Per_3 doppio cognome;
sicché chiedeva all'odierno resistente di poter aggiungere anche il suo cognome ai figli e ma questi non vi acconsentiva. Pertanto, stante il disaccordo dei genitori, ER Per_2 entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, il ricorrente adiva l'intestato tribunale chiedendo di: “1) Adottare i provvedimenti necessari ed opportuni affinché venga aggiunto per i minori e al cognome del padre ) quello della madre ( e, per Per_2 ER CP_1 Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari, ove risiedono i minori, la modifica dello stato di nascita, con l'aggiunta del cognome materno. 2) Condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori. Con comparsa di costituzione e risposta del 19.07.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale sollevava eccezione di improcedibilità per la mancata presentazione, da parte della ricorrente, di idonea istanza di aggiunta del cognome materno presso la;
instava quindi per il rigetto del ricorso col favore delle CP_2 spese. All'udienza del 06.03.25, il sottoscritto giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito meglio specificate. E' indubbio, come rileva parte resistente, che la fattispecie de qua non rientra sotto la diretta applicazione dell'art.262, primo comma, c.c., quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.131 del 2022, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi di entrambi i genitori, qualora lo vogliano;
invero, la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha spiegato i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, risultando evidente come non possa applicarsi al caso di specie essendo i minori nati in epoca anteriore alla pronuncia.
Di contro, tuttavia, va rilevato che la citata pronuncia ha ribadito principi fondamentali relativi all'eguaglianza tra i genitori nel trasmettere il proprio cognome ai figli, già enunciati in passato dalla stessa Corte che, con sentenza n. 61 del 2006, aveva rilevato l'incompatibilità del sistema di attribuzione del cognome paterno con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, definendolo come il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Premesso quanto sopra, va verificato che l'aggiunta del matronimico sia rispondente all'interesse dei minori.
Ad avviso del Collegio, nella fattispecie de qua, la modifica richiesta non appare contraria all'interesse dei minori e , risultando, piuttosto, evidente l'interesse degli stessi a non vedersi ER Per_2 attribuito un cognome diverso rispetto a quello del fratello con cui coabitano e a cui sono Per_3 affezionati.
Altresì, non si ritiene che sussistano allo stato ragioni ostative di sorta, o situazioni pregiudizievoli per i minori tali da sconsigliare l'adozione del provvedimento richiesto e che, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, non si ravvisa il rischio di svalutazione della figura paterna in quanto il cognome materno sarebbe aggiuntivo al cognome paterno e non sostitutivo.
Nel caso in esame, risulta evidente la necessità di assicurare la fruizione, da parte di e ER
, della loro nuova identità anagrafica, così come oggi attribuitagli, anche nel contesto Per_2 scolastico, identità, questa, di cui sembrano avere piena contezza (come si evince dalla documentazione fotografica prodotta), il che consente di escludere in maniera pacifica il pericolo di creare turbamento e confusione negli interessati.
Si rileva, inoltre, che la modifica richiesta non appare, dagli atti di causa, contraria agli interessi dei figli. Da ultimo, si specifica che gli stessi minori non abbiano ancora acquisito, con l'attuale cognome paterno, una definitiva e formata identità nella trama dei rapporti personali e sociali, sicché nulla osta, allo stato, all'aggiunta, del matronimico “ , nel senso dell'anteposizione del Parte_1 patronimico ” al matronimico . CP_1 Parte_1
Rilevato in ultimo che è stata ritualmente disposta la trasmissione del fascicolo processuale al P.M. il quale ha rassegnato il proprio parere positivo all'accoglimento del ricorso in data 12.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso proposto in data
21.03.2024 da , visti gli artt. 262 c.c. e 95 D.P.R. n. 396/2000, 737 c.p.c. Parte_3
e 473-ter c.p.c., così provvede, in accoglimento della richiesta avanzata:
-DISPONE che venga attribuito, ai figli minori , nato a [...] il Persona_4
10.12.2017 (atto di nascita n. 785 parte I Serie A anno 2017 del Registro degli atti di nascita del
Comune di Bari), e , nato a [...] il [...] (atto di nascita n. N.786 Parte_4 parte I Serie A anno 2017 del Registro degli atti di nascita del Comune di Bari), in aggiunta al patronimico ”, il matronimico “ , nel senso dell'anteposizione del CP_1 Parte_1 patronimico ” al matronimico;
CP_1 Parte_1 -DISPONE, quindi, che i minori e , entrambi nati a Persona_4 Parte_4
Bari (BA) il 10.12.2017, assumano, d'ora innanzi, rispettivamente i seguenti nomi: “
[...]
” e “ ”; Parte_5 Parte_6
-DICHIARA immediatamente efficace il presente decreto, a norma dell'art. 741 comma 2 c.p.c.;
-CONDANNA al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si quantificano in € 1.630,00.
-MANDA alla Cancelleria ed al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 15 aprile
2025.
Il Giudice estensore
Dr. Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato