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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6505 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2443/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2443/2022 avente ad oggetto: appello proposto da avverso la sentenza n. 3927 resa dal Tribunale di Napoli in Parte_1
data 21 aprile 2022, promossa da:
(P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Gerardo Bonifacio (C.F. ) e Massimo Bonifacio C.F._1
(C.F. ) e domiciliata presso il loro studio sito in Castellammare C.F._2
di Stabia al Viale Europa n. 41
APPELLANTE contro
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F. e domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Napoli al Viale Augusto n. 162
APPELLATA
pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 3927/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio nrg. 12980/2019 in data 21 aprile 2022.
Chiedeva così provvedere: “accertare e dichiarare la obbligata a Controparte_1
provvedere all'indennizzo del danno conseguente al furto dell'autoveicolo assicurato;
condannare, conseguentemente, al pagamento della somma di € Controparte_1
31.326,86, valore del veicolo, o a quella diversa maggiore o minore che si riterrà dovuta, con interessi e rivalutazione monetaria;
condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio;
in via gradata, riformare, comunque il punto b) del dispositivo e per l'effetto compensare le spese di lite del primo grado di giudizio”.
Si costituiva la società la quale chiedeva così provvedere: Controparte_1
“In via preliminare:
1. In via preliminare e del tutto assorbente, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., visto che appare evidente che l'unico motivo di appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito:
2. rigettare i motivi di appello proposto, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, stante l'evidente carenza di legittimazione attiva dell' 3. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, Parte_1
CPA e spese forfetarie come per legge da corrispondere alla Controparte_2
anche del secondo grado di giudizio 4. emettere ogni altro provvedimento del caso;
5. in via gradata, laddove l'Ill.ma Corte ritenga di accogliere il primo ed unico motivo di appello, accertare e dichiarare la non operatività della polizza invocata per tutti i motivi esposti in atti;
6. sempre in via gradata, in caso di accoglimento dei motivi di appello, dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto”.
pagina 2 di 4 con atto depositato il 15 ottobre 2025, esponeva che: “in Parte_1
ragione dell'accordo di composizione della controversia recentemente raggiunto con
per il tramite dell'Avv. Francesco Napolitano Controparte_3
chiedono all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler rinviare la causa ad una nuova udienza, onde consentire alle parti la stesura e la sottoscrizione dell'accordo”.
La con atto depositato il 15 ottobre 2025, chiedeva: Controparte_1
“rinviarsi il giudizio in prosieguo, pendendo trattative di bonario componimento”.
A seguito delle suddette istanze delle parti costituite, la Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 17 ottobre 2025, rinviava in prosieguo udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025.
Con provvedimento del 26 ottobre 2025 veniva disposta “la sostituzione della già fissata udienza del 20.11.2025 con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c.”.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181, comma
1, e 309 c.p.c. all'11.12.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta.
All'udienza del 11.12.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3927/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio nrg. 12980/2019 in data 21 aprile
2022, contro la società così provvede: Controparte_1
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
pagina 3 di 4 DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2443/2022 avente ad oggetto: appello proposto da avverso la sentenza n. 3927 resa dal Tribunale di Napoli in Parte_1
data 21 aprile 2022, promossa da:
(P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Gerardo Bonifacio (C.F. ) e Massimo Bonifacio C.F._1
(C.F. ) e domiciliata presso il loro studio sito in Castellammare C.F._2
di Stabia al Viale Europa n. 41
APPELLANTE contro
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F. e domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Napoli al Viale Augusto n. 162
APPELLATA
pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 3927/2022 emessa Parte_1
dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio nrg. 12980/2019 in data 21 aprile 2022.
Chiedeva così provvedere: “accertare e dichiarare la obbligata a Controparte_1
provvedere all'indennizzo del danno conseguente al furto dell'autoveicolo assicurato;
condannare, conseguentemente, al pagamento della somma di € Controparte_1
31.326,86, valore del veicolo, o a quella diversa maggiore o minore che si riterrà dovuta, con interessi e rivalutazione monetaria;
condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio;
in via gradata, riformare, comunque il punto b) del dispositivo e per l'effetto compensare le spese di lite del primo grado di giudizio”.
Si costituiva la società la quale chiedeva così provvedere: Controparte_1
“In via preliminare:
1. In via preliminare e del tutto assorbente, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., visto che appare evidente che l'unico motivo di appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito:
2. rigettare i motivi di appello proposto, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, stante l'evidente carenza di legittimazione attiva dell' 3. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, Parte_1
CPA e spese forfetarie come per legge da corrispondere alla Controparte_2
anche del secondo grado di giudizio 4. emettere ogni altro provvedimento del caso;
5. in via gradata, laddove l'Ill.ma Corte ritenga di accogliere il primo ed unico motivo di appello, accertare e dichiarare la non operatività della polizza invocata per tutti i motivi esposti in atti;
6. sempre in via gradata, in caso di accoglimento dei motivi di appello, dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto”.
pagina 2 di 4 con atto depositato il 15 ottobre 2025, esponeva che: “in Parte_1
ragione dell'accordo di composizione della controversia recentemente raggiunto con
per il tramite dell'Avv. Francesco Napolitano Controparte_3
chiedono all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler rinviare la causa ad una nuova udienza, onde consentire alle parti la stesura e la sottoscrizione dell'accordo”.
La con atto depositato il 15 ottobre 2025, chiedeva: Controparte_1
“rinviarsi il giudizio in prosieguo, pendendo trattative di bonario componimento”.
A seguito delle suddette istanze delle parti costituite, la Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 17 ottobre 2025, rinviava in prosieguo udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025.
Con provvedimento del 26 ottobre 2025 veniva disposta “la sostituzione della già fissata udienza del 20.11.2025 con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c.”.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181, comma
1, e 309 c.p.c. all'11.12.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta.
All'udienza del 11.12.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3927/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio nrg. 12980/2019 in data 21 aprile
2022, contro la società così provvede: Controparte_1
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
pagina 3 di 4 DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4