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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 30889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30889/2023 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., in qualità di erede Parte_1 C.F._1 nonché esecutore testamentario di elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO N. 7 Persona_1
20121 MILANO presso il proprio studio
ATTORE contro già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 CP_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDI OSVALDO e ( ) VIALE MASIA, 26 CP_3 C.F._2
COMO; elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 133 00196 ROMA presso il difensore avv.
LOMBARDI OSVALDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISO LUCA e elettivamente Controparte_4 domiciliato in VIA CUGIA, 29 09129 CAGLIARI presso il difensore avv. PISO LUCA
AR EV TE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALVAGNO MARCO e elettivamente domiciliato in PIAZZA MEDICI, 16 14100 ASTI presso il difensore avv. GALVAGNO MARCO
CONVENUTI
(C.F. ), Controparte_5
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 L'avv. , in proprio, quale erede nonché esecutore testamentario di ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare a Partita IVA n° - Codice CP_2 CP_1 P.IVA_2
Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, P.IVA_1
Viale Bodio 37, Palazzo 4 di depositare dichiarazione saldi Daniele ON aggiornata;
- IN VIA PRINCIPALE: condannare Partita IVA n° - Codice CP_2 CP_1 P.IVA_2
Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, P.IVA_1 Viale Bodio 37, Palazzo 4, a trasferire all'attore tutte le attività detenute e intestate al Parte_1 defunto e suo dante causa , ivi comprese quelle seguenti: Persona_1
1) € 48,47 detenuti nel c/c IBAN IT74 Z030 5801 6041 0057 2254 254 denominato “Conto corrente in Euro”;
2) € 68,47 detenuti nel c/c IBAN IT74 Z030 5801 6041 0057 2254 254 denominato “Conto Premium”:
3) n.
1.268.000 Buoni Ordinari del Tesoro descrizione “BTP 22.05. 13-44 4,750”, cod. ISIN: [...], controvalore in € alla data della dichiarazione € 1.515.572,44 detenuti nel c/c IBAN IT74 Z030 5801 6041 0057 2254 254 denominato “Conto Titoli Premier al portatore n. 4198073”; oltre eventuali interessi, cedole e altre attività medio tempore pervenute e/o maturate;
- IN VIA SUBORDINATA: condannare Partita IVA n° - Codice CP_2 CP_1 P.IVA_2
Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, P.IVA_1 Viale Bodio 37, Palazzo 4, a trasferire all'attore in ragione della quota 16,66% del totale Parte_1
a lui spettante in forza del testamento del 2/06/2022 e pubblicato il 30/06/2022 dal notaio
[...] pari (doc. 7) ovvero in ragione di quanto disposto dall'art. 581 c.c. Persona_2
(22,22%).
Il 6 novembre 2023 si è costituita la ! instando: CP_2 CP_1 in via preliminare, previa integrazione del contradditorio nei confronti dei coeredi dell'attore Sig. Per_1 ex art. 102 c.p.c., disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al
R.G. n. 4103/2023 di questo stesso Tribunale;
- in via principale nel merito, respingere le domande tutte formulate in via principale e subordinata dal Sig. perché inammissibili e/o improcedibili ovvero comunque infondate sia in fatto sia in Parte_1 diritto, oltre che sfornite di prova.
Il g.i. con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 28 novembre 2023 ha disposto l'integrazione del contraddittorio in confronto di , e MA EV TE Controparte_4 CP_5 CP_5 fissando una nuova udienza di comparizione personale per il 22 maggio 2024.
Il 18 dicembre 2023 si è costituita con comparsa di risposta instando: Controparte_4
1) dichiarare illegittimo il diniego opposto da Partita IVA n° - CP_2 CP_1 P.IVA_2
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° con sede legale in P.IVA_1 IL, Viale Bodio 37, Palazzo 4 al trasferimento dell'intero asse ereditario a come da Parte_1 sue richieste,
2) condannare Partita IVA n° - Codice Fiscale e Iscrizione al CP_2 CP_1 P.IVA_2
Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, Viale Bodio 37, Palazzo P.IVA_1
4, a trasferire alla concludente in ragione della quota 50% del totale a Controparte_6 lei spettante in forza del testamento del 2/06/2022 e pubblicato il 30/06/2022 dal notaio
[...]
(doc. 1) ovvero in ragione di quanto disposto dall'art. 581 c.c.. Persona_2
Non si sono costituite e MA EV TE. Controparte_5 pagina 2 di 8 Il g.i. con il secondo decreto ex art. 171 – bis c.p.c. del 15 marzo 2024, ha dichiarato la contumacia delle due chiamate confermando la data dell'udienza.
In udienza le parti costituite hanno dato atto della necessità di verificare un esito conciliativo della causa ed il g.i. l'ha aggiornata al 27 giugno 2024 (da celebrarsi in forma cartolare). Constatato l'infruttuoso esito ha fissato l'udienza del 12 marzo 2025 ore 11.00 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
Il 28 ottobre 2024 si è costituita MA EV TE chiedendo Cont In via istruttoria: ordinare a ! , P.IVA e C.F. n. con sede legale in CP_2 P.IVA_2
IL, Via Boido 37, Palazzo 4, di depositare la dichiarazione saldi aggiornata di;
Persona_1 Cont
- In via Principale: condannare , P.IVA e C.F. n. con sede legale in CP_2 P.IVA_2
IL, Via Boido 37, Palazzo 4, a trasferire ai coeredi (c.f. Controparte_6
) il 50%, (c.f. ) il C.F._3 CP_5 CP_5 C.F._4
16,66%; (c.f. ) il 16,66% e AR EV TE (c.f. Parte_1 C.F._1
il 16,66% di tutte le attività detenute ed intestate al defunto C.F._5 Persona_1 come indicato nel testamento versato in atti;
Successivamente il g.i. ha rigettato l'istanza ingiuntiva ex art. 186 – ter c.p.c. formulata dall'attore per le ragioni di cui al decreto del 21 gennaio 2025.
Alla citata udienza sono comparsi l'avv. , la s..a. e Parte_1 CP_2 [...]
precisando le conclusioni come da verbale e il g.i. ha trattenuto la causa in decisione. CP_4
In via pregiudiziale di rito va revocata la dichiarazione di contumacia di MA EV TE.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e termini di cui appresso. Sono note alle parti le coordinate pretorie della materia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione.
Non sovvengono, al contrario, gli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, che concernono il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (infra Cass. III, 18 aprile 2024 n. 10585; Cass. III, 11 luglio
2024, n. 15894; Cass. I, 9 dicembre 2015, n. 24865);
Ne segue che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato pagina 3 di 8 consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. VI-II, 20 novembre 2017, n. 27417; conf. Cass. III, 6 maggio 2020, n. 8508).
Questa affermazione perentoria non viene condivisa dal presente Tribunale nella sua completezza in quanto finisce per sovrapporre il piano della comunione ereditaria, e dei beni che vi ricadono per successione, con quello creditorio di una qualsiasi azione di pagamento. Autorevole dottrina ha da sempre sottolineato – anche successivamente alle SS.UU. del 2007 – che il fondato diritto del coerede di esercitare un credito relitto “da solo” nei confronti del debitore del de cuius – non poteva essere assimilato ad una normale azione di pagamento nella quale modulare il petitum sulla scorta della quota di eredità in cui sarebbe astrattamente succeduto.
Militano in tal senso due elementi strutturali della fattispecie:
- la partecipazione alla comunione ereditaria non attribuisce al coerede la quota di ogni singolo bene in esse caduto per incidens a seguito dell'apertura della successione. E' noto che essa costituisca una universalità di diritto nella quale si concorre in via astratta, sulla totalità dei beni dei quali si diverrà titolari esclusi, di alcuni soltanto, a seguito della divisione (trasformazione della pars quota in pars tanta). Non possiede dignità giuridica autonoma la c.d. quotina cosicchè non può chiedersi una parte di un bene ereditario ad un terzo pima che sia intervenuta la divisione;
- i crediti ereditari, come detto, sono beni indivisibili rispetto alle quote interne dei coeredi prima della divisione. La richiesta e, soprattuto, la condanna al trasferimento di una sua parte, o al pagamento di un importo corrispondente alla quota dell'erede istante, configurerebbe una divisione parziale adottata in violazione del principio di universalità della divisione ereditaria e della unanimità tra i coeredi per poterla deliberare ex art. 785 c.p.c.. Da qui l'evidente corollario che il coerede deve agire per l'intero al fine di conseguire o il pagamento del tantundem monetario o il trasferimento di titoli in deposito amministrato presso un altro conto (non la vendita di titoli o strumenti finanziari quale atto dispositivo del bene ereditario implicante una divisione parziale con la partecipazione di tutti i coeredi condividenti). Da ciò non deriva alcun inconveniente per il terzo debitore del de cuius e, quindi, dei coeredi, in quanto egli “paga bene” a fronte della verifica della mera legittimazione del richiedente ovvero della sua qualità ereditaria in quel momento. Alcun rilievo, quindi, assume il rapporto interno tra gli eredi quale, ad esempio, l'ampiezza delle quote, non avendo il debitore alcun interesse a dirimere degli eventuali contrasti di tal fatta. A questo proposito il terzo non assume un ruolo di garanzia rispetto ai diritti dei singoli eredi o sedicenti tali (in caso di contrasto sul titolo di delazione) dovendo questi attivarsi, nel caso, per far valere in sede cautelare o nel merito le doglianze inerenti tali questioni. L'unico interesse concerne l'esistenza e la quantificazione del credito del de cuius.
Si tratta di coordinate ermeneutiche sviscerate, in parte, dallo stesso attore sia in via stragiudiziale che giudiziale e che possono trovare accoglimento nell'odierna causa. I presupposti di fatto sono pacifici e documentati:
- il 7 giugno 2022 è morto (doc. 2 fas. ; Persona_1 Per_1
- il 30 giugno 2022 è stato pubblicato il testamento olografo steso dal de cuius il 2 giugno 2022
(doc. 7 fasc. il quale così disponeva Per_1
pagina 4 di 8 − l'attore era sia chiamato all'eredità (doc. 1 fasc. , poi divenuto erede per accettazione Per_1 tacita visti i contegni tenuti, sia esecutore testamentario in virtù dell'accettazione della nomina del 7 luglio 2022 (doc. 8 fasc. ; Per_1
− gli ulteriori chiamati testamentari erano , e Controparte_4 Controparte_5
MA EV TE da qualificarsi eredi sia per comportamento concludente, i primi due, sia per accettazione espressa dalla terza il 23 settembre 2022 (doc. 3 fasc. ; Per_1
− l'istituto di credito (già ebbe a riconoscere con la Controparte_1 CP_2 CP_1 lettera di consistenza del 30 giugno 2022 (poi ribadita il 3 dicembre 2024) tanto il saldo del conto corrente quanto la sussistenza di BTP nel deposito amministrato del de cuius (oggetto del petitum in citazione – doc. 6 fasc. . Per_1
In sintesi, l'attore ha il diritto di chiedere la riscossione delle somme giacenti sui c/c del de cuius nonché il diritto di trasferire dal conto deposito ed amministrazione i titoli custoditi dalla convenuta in quanto erede. A questa legittimazione si giustappone, peraltro, quella “speciale” della carica rivestita dall'attore ovvero quale esecutore testamentario a seguito della pubblicazione del testamento olografo. Si tratta, tuttavia, di un aspetto “recessivo” nell'odierna causa in quanto, questa, sì, oggetto di pregiudizialità tecnico – giuridica rispetto all'impugnativa testamentaria esperita dalla coerede MA EV TE.
pagina 5 di 8 Quest'ultima fonte di legittimazione rappresenta, in effetti, una quaestio iuris prima che facti per l'istituto di credito in quanto non consente di ritenere “certo” l'an soggettivo della richiesta. L'eventuale declaratoria di nullità o annullamento del testamento olografo farebbe venir meno la
“carica” gestoria dell'attore quale esecutore rendendolo privo di legittimazione ad amministrare i beni ereditari ab initio.
Per il resto invece la difesa della Banca si incentra su un unico aspetto di fondo: l'intervenuta diffida ricevuta dalla coerede impugnante MA EV TE il 3 settembre 2022 (doc. 4 fasc. ) CP_2 che ha palesato una incertezza soggettiva del titolo di delazione ereditaria: testamentaria o legittima. Rammenta l'istituto di credito che la citata coerede la diffidò:” qualsivoglia attività di svincolo e/o ripartizione tra i coeredi… di somme depositate sui Vs. conti correnti o investite su Titoli e/o strumenti finanziari fino alla definizione della situazione conflittuale venutasi a creare con gli altri chiamati all'eredità. Invero, la sta per instaurare un procedimento giudiziale per l'impugnazione CP_7 del testamento olografo, pubblicato in data 29 giugno 2022…nonché la proposizione dell'azione di riduzione ex artt. 553 e ss. c.c.”. Da qui “anche in ragione di formali contestazioni in merito alla successione, non ha pertanto potuto procedere ad alcuna liquidazione pro quota delle somme avanzata dall'erede e a seguito della “effettiva attivazione del procedimento per l'impugnazione Parte_1 del testamento del Sig. - che tuttora pende innanzi al Tribunale di IL, Sez. IV, Dott. Persona_1
Petrucci, R.G. n. 4103/2023.. ha così cautelativamente deciso di trattenere gli importi e i titoli in questione, in attesa del definitivo accertamento sulle contestazioni avanzate dalla Sig.ra MA EV
ON (doc.5) ovvero sulla effettiva successione del Sig. e sui diritti degli effettivi eredi, Persona_1 come saranno accertati all'esito del predetto giudizio.”.
Orbene agli odierni fini non appare fondata la c.d. cautela opposta dalla banca, anche rispetto alla citata diffida, atteso che la controversia prospettata da una delle coeredi non avrebbe avuto alcuna incidenza sul rapporto giuridico di debito che legava l'istituto di credito al de cuius.. Né l'an né il quantum del rapporto venivano in contestazione privando l'istituto di credito di qualsivoglia interesse all'accertamento o all'attesa dell'accertamento prospettato. Peraltro, nella controversia de qua l'istituto di credito era pienamente a conoscenza della identità della delazione tanto legittima che testamentaria avendo ricevuto:
- le dichiarazioni sostitutive degli atti notori che indicavano la qualità tanto di eredi legittimi che testamentari;
- il testamento con relativo verbale di pubblicazione
- la dichiarazione di successione con la prova di pagamento della relativa imposta (docc. 9 e 10 fasc. , Per_1 dai quali traspariva de plano che anche l'accoglimento dell'impugnativa testamentaria,o di un'azione di riduzione (nel caso, che peraltro ha carattere di accertamento – costitutivo e non di condanna) avrebbe inciso unicamente sull'entità delle quote spettanti ai coeredi, non certo sulla loro individuazione. Il tutto, lo si ripete, saldato alla circostanza della indifferenza giuridica, e pratica, per la banca di tale conformazione quotistica atteso che non doveva, ne deve tuttora, sovraintendere alla “divisione” tra gli eredi secondo i rispettivi diritti o, addirittura, svolgere una sorta di ufficio privato di garanzia della soddisfazione di quelli.
L'unico limite di esigibilità della prestazione era costituito dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte di almeno uno dei coeredi ai fini della liquidazione della relativa imposta atteso che l'art. 48 commi terzo e quarto del d.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”), da un lato, vieta ai debitori del defunto di disporre di qualsivoglia pagamento in favore degli eredi prima di aver ricevuto tale evidenza e, dall'altro, vieta alle aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di “provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture pagina 6 di 8 ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”. Fatto pacificamente avvenuto, e documentato dall'attore.
In definitiva la soluzione “in rima obbligata” della causa si invera nella condanna della
[...]
(già al pagamento delle somme giacenti sui conti corrente di CP_1 CP_2 CP_1 corrispondenza intestati al de cuius (di cui alla lettera di consistenza del 3 dicembre 2024, salvo successivi incrementi o decrementi) nonché al trasferimento dei titoli custoditi nel conto in deposto amministrato n. 4198073 (salvi successivi incrementi o decrementi) in favore di quale Parte_1 coerede di . Persona_1
Va da sé che la domanda parallela di condanna “frazionata” proposta dalla coerede
[...]
non può essere accolta in quanto si invera nella richiesta di divisione di alcuni dei CP_4 cespiti (quelli mobili) secondo le quote di delazione testamentaria come tali non governabili nell'ambito nel mero rapporto fra il debitore del de cuius e gli eredi. La soddisfazione di tali diritti dovrà avvenire nell'abito della divisione ereditaria fra gli eredi.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda proposta da MA EV TE per tardività essendosi costituita durante la causa, senza il rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. Peraltro sarebbe una domanda infondata atteso che l'erede può agire, per le ragioni su esposte, soltanto per l'interno.
Ogni altra questione di fatto e diritto appare irrilevante.
Le spese di lite nel rapporto tra l'avv. , in proprio, e la (già Parte_1 Controparte_1
sono poste a carico di questa secondo il principio della soccombenza. L'esercizio CP_2 CP_1 della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (infra. Cass. VI-II, Ord. 18 febbraio 2019, n. 4698). Esse vengono liquidate tenendo dei valori minimi per le fasi studio e decisoria e dei medi per quella introduttiva (escludendo quella di trattazione ed istruttoria in quanto assenti) sulla base degli scaglioni del dichiarato in citazione ovvero in € 759,00 per anticipazioni non imponibili, € 5.031,00 per compensi, e C.P.A.. È esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio;
pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito (infra Cass. L., 19 marzo 2024, n. 7356).
Vanno poi riconosciute – quale posta di danno emergente- le spese vive e per attività defensionale stragiudiziale (anche se svolta in proprio), sostenute in sede di mediazione e tempestivamente richieste con la citazione (docc.21, 23 e 24 fasc. . Lo studio della controversia su di un piano fattuale e Per_1 giuridico nell'ambito di tale fase stragiudiziale ha reso di minor pregio e di minor impegno lo sforzo pagina 7 di 8 defensionale poi profuso per preparare la causa di merito. Esse vengono liquidate in complessivi €
1.117,00 (€ 109 - € € 1.008,00).
Le spese di lite vanno compensate fra le altre parti atteso che non si è stata una causalità nel loro sostenimento cagionata dal contengo di una di esse, come tale da far sorgere il diritto alla loro rifusione.
Vanno infine dichiarate irripetibili le spese di lite in confronto della convenuta contumace
[...]
CP_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna la (già al pagamento delle Controparte_1 CP_2 CP_1 somme giacenti sui conti corrente di corrispondenza intestati al de cuius (di cui alle lettere di consistenza del 3 dicembre 2024, salvo successivi incrementi o decrementi) nonché al trasferimento dei titoli custoditi nel conto in deposto amministrato n. 4198073 (salvi successivi incrementi o decrementi).in favore di quale coerede di;
Parte_1 Persona_1
• rigetta ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti;
• condanna la (già alla rifusione delle Controparte_1 CP_2 CP_1 spese di lite sostenute dall'avv. , liquidate in € 759,00 per anticipazioni non Parte_1 imponibili, € 5.031,00 per compensi, e C.P.A.;
• condanna la già al rimborso delle spese Controparte_1 CP_2 CP_1 di mediazione sostenute dall'avv. , liquidate in € 1.117,00; Parte_1
• compensa le spese di lite tra (già , Controparte_1 CP_2 CP_1 [...]
e MA EV TE;
CP_4
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite in confronto di . Controparte_5
IL, 19 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30889/2023 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., in qualità di erede Parte_1 C.F._1 nonché esecutore testamentario di elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO N. 7 Persona_1
20121 MILANO presso il proprio studio
ATTORE contro già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 CP_1 P.IVA_1 dell'avv. LOMBARDI OSVALDO e ( ) VIALE MASIA, 26 CP_3 C.F._2
COMO; elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 133 00196 ROMA presso il difensore avv.
LOMBARDI OSVALDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISO LUCA e elettivamente Controparte_4 domiciliato in VIA CUGIA, 29 09129 CAGLIARI presso il difensore avv. PISO LUCA
AR EV TE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALVAGNO MARCO e elettivamente domiciliato in PIAZZA MEDICI, 16 14100 ASTI presso il difensore avv. GALVAGNO MARCO
CONVENUTI
(C.F. ), Controparte_5
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 L'avv. , in proprio, quale erede nonché esecutore testamentario di ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare a Partita IVA n° - Codice CP_2 CP_1 P.IVA_2
Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, P.IVA_1
Viale Bodio 37, Palazzo 4 di depositare dichiarazione saldi Daniele ON aggiornata;
- IN VIA PRINCIPALE: condannare Partita IVA n° - Codice CP_2 CP_1 P.IVA_2
Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, P.IVA_1 Viale Bodio 37, Palazzo 4, a trasferire all'attore tutte le attività detenute e intestate al Parte_1 defunto e suo dante causa , ivi comprese quelle seguenti: Persona_1
1) € 48,47 detenuti nel c/c IBAN IT74 Z030 5801 6041 0057 2254 254 denominato “Conto corrente in Euro”;
2) € 68,47 detenuti nel c/c IBAN IT74 Z030 5801 6041 0057 2254 254 denominato “Conto Premium”:
3) n.
1.268.000 Buoni Ordinari del Tesoro descrizione “BTP 22.05. 13-44 4,750”, cod. ISIN: [...], controvalore in € alla data della dichiarazione € 1.515.572,44 detenuti nel c/c IBAN IT74 Z030 5801 6041 0057 2254 254 denominato “Conto Titoli Premier al portatore n. 4198073”; oltre eventuali interessi, cedole e altre attività medio tempore pervenute e/o maturate;
- IN VIA SUBORDINATA: condannare Partita IVA n° - Codice CP_2 CP_1 P.IVA_2
Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, P.IVA_1 Viale Bodio 37, Palazzo 4, a trasferire all'attore in ragione della quota 16,66% del totale Parte_1
a lui spettante in forza del testamento del 2/06/2022 e pubblicato il 30/06/2022 dal notaio
[...] pari (doc. 7) ovvero in ragione di quanto disposto dall'art. 581 c.c. Persona_2
(22,22%).
Il 6 novembre 2023 si è costituita la ! instando: CP_2 CP_1 in via preliminare, previa integrazione del contradditorio nei confronti dei coeredi dell'attore Sig. Per_1 ex art. 102 c.p.c., disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al
R.G. n. 4103/2023 di questo stesso Tribunale;
- in via principale nel merito, respingere le domande tutte formulate in via principale e subordinata dal Sig. perché inammissibili e/o improcedibili ovvero comunque infondate sia in fatto sia in Parte_1 diritto, oltre che sfornite di prova.
Il g.i. con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 28 novembre 2023 ha disposto l'integrazione del contraddittorio in confronto di , e MA EV TE Controparte_4 CP_5 CP_5 fissando una nuova udienza di comparizione personale per il 22 maggio 2024.
Il 18 dicembre 2023 si è costituita con comparsa di risposta instando: Controparte_4
1) dichiarare illegittimo il diniego opposto da Partita IVA n° - CP_2 CP_1 P.IVA_2
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di IL n° con sede legale in P.IVA_1 IL, Viale Bodio 37, Palazzo 4 al trasferimento dell'intero asse ereditario a come da Parte_1 sue richieste,
2) condannare Partita IVA n° - Codice Fiscale e Iscrizione al CP_2 CP_1 P.IVA_2
Registro delle Imprese di IL n° , con sede legale in IL, Viale Bodio 37, Palazzo P.IVA_1
4, a trasferire alla concludente in ragione della quota 50% del totale a Controparte_6 lei spettante in forza del testamento del 2/06/2022 e pubblicato il 30/06/2022 dal notaio
[...]
(doc. 1) ovvero in ragione di quanto disposto dall'art. 581 c.c.. Persona_2
Non si sono costituite e MA EV TE. Controparte_5 pagina 2 di 8 Il g.i. con il secondo decreto ex art. 171 – bis c.p.c. del 15 marzo 2024, ha dichiarato la contumacia delle due chiamate confermando la data dell'udienza.
In udienza le parti costituite hanno dato atto della necessità di verificare un esito conciliativo della causa ed il g.i. l'ha aggiornata al 27 giugno 2024 (da celebrarsi in forma cartolare). Constatato l'infruttuoso esito ha fissato l'udienza del 12 marzo 2025 ore 11.00 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
Il 28 ottobre 2024 si è costituita MA EV TE chiedendo Cont In via istruttoria: ordinare a ! , P.IVA e C.F. n. con sede legale in CP_2 P.IVA_2
IL, Via Boido 37, Palazzo 4, di depositare la dichiarazione saldi aggiornata di;
Persona_1 Cont
- In via Principale: condannare , P.IVA e C.F. n. con sede legale in CP_2 P.IVA_2
IL, Via Boido 37, Palazzo 4, a trasferire ai coeredi (c.f. Controparte_6
) il 50%, (c.f. ) il C.F._3 CP_5 CP_5 C.F._4
16,66%; (c.f. ) il 16,66% e AR EV TE (c.f. Parte_1 C.F._1
il 16,66% di tutte le attività detenute ed intestate al defunto C.F._5 Persona_1 come indicato nel testamento versato in atti;
Successivamente il g.i. ha rigettato l'istanza ingiuntiva ex art. 186 – ter c.p.c. formulata dall'attore per le ragioni di cui al decreto del 21 gennaio 2025.
Alla citata udienza sono comparsi l'avv. , la s..a. e Parte_1 CP_2 [...]
precisando le conclusioni come da verbale e il g.i. ha trattenuto la causa in decisione. CP_4
In via pregiudiziale di rito va revocata la dichiarazione di contumacia di MA EV TE.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e termini di cui appresso. Sono note alle parti le coordinate pretorie della materia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione.
Non sovvengono, al contrario, gli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, che concernono il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (infra Cass. III, 18 aprile 2024 n. 10585; Cass. III, 11 luglio
2024, n. 15894; Cass. I, 9 dicembre 2015, n. 24865);
Ne segue che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato pagina 3 di 8 consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. VI-II, 20 novembre 2017, n. 27417; conf. Cass. III, 6 maggio 2020, n. 8508).
Questa affermazione perentoria non viene condivisa dal presente Tribunale nella sua completezza in quanto finisce per sovrapporre il piano della comunione ereditaria, e dei beni che vi ricadono per successione, con quello creditorio di una qualsiasi azione di pagamento. Autorevole dottrina ha da sempre sottolineato – anche successivamente alle SS.UU. del 2007 – che il fondato diritto del coerede di esercitare un credito relitto “da solo” nei confronti del debitore del de cuius – non poteva essere assimilato ad una normale azione di pagamento nella quale modulare il petitum sulla scorta della quota di eredità in cui sarebbe astrattamente succeduto.
Militano in tal senso due elementi strutturali della fattispecie:
- la partecipazione alla comunione ereditaria non attribuisce al coerede la quota di ogni singolo bene in esse caduto per incidens a seguito dell'apertura della successione. E' noto che essa costituisca una universalità di diritto nella quale si concorre in via astratta, sulla totalità dei beni dei quali si diverrà titolari esclusi, di alcuni soltanto, a seguito della divisione (trasformazione della pars quota in pars tanta). Non possiede dignità giuridica autonoma la c.d. quotina cosicchè non può chiedersi una parte di un bene ereditario ad un terzo pima che sia intervenuta la divisione;
- i crediti ereditari, come detto, sono beni indivisibili rispetto alle quote interne dei coeredi prima della divisione. La richiesta e, soprattuto, la condanna al trasferimento di una sua parte, o al pagamento di un importo corrispondente alla quota dell'erede istante, configurerebbe una divisione parziale adottata in violazione del principio di universalità della divisione ereditaria e della unanimità tra i coeredi per poterla deliberare ex art. 785 c.p.c.. Da qui l'evidente corollario che il coerede deve agire per l'intero al fine di conseguire o il pagamento del tantundem monetario o il trasferimento di titoli in deposito amministrato presso un altro conto (non la vendita di titoli o strumenti finanziari quale atto dispositivo del bene ereditario implicante una divisione parziale con la partecipazione di tutti i coeredi condividenti). Da ciò non deriva alcun inconveniente per il terzo debitore del de cuius e, quindi, dei coeredi, in quanto egli “paga bene” a fronte della verifica della mera legittimazione del richiedente ovvero della sua qualità ereditaria in quel momento. Alcun rilievo, quindi, assume il rapporto interno tra gli eredi quale, ad esempio, l'ampiezza delle quote, non avendo il debitore alcun interesse a dirimere degli eventuali contrasti di tal fatta. A questo proposito il terzo non assume un ruolo di garanzia rispetto ai diritti dei singoli eredi o sedicenti tali (in caso di contrasto sul titolo di delazione) dovendo questi attivarsi, nel caso, per far valere in sede cautelare o nel merito le doglianze inerenti tali questioni. L'unico interesse concerne l'esistenza e la quantificazione del credito del de cuius.
Si tratta di coordinate ermeneutiche sviscerate, in parte, dallo stesso attore sia in via stragiudiziale che giudiziale e che possono trovare accoglimento nell'odierna causa. I presupposti di fatto sono pacifici e documentati:
- il 7 giugno 2022 è morto (doc. 2 fas. ; Persona_1 Per_1
- il 30 giugno 2022 è stato pubblicato il testamento olografo steso dal de cuius il 2 giugno 2022
(doc. 7 fasc. il quale così disponeva Per_1
pagina 4 di 8 − l'attore era sia chiamato all'eredità (doc. 1 fasc. , poi divenuto erede per accettazione Per_1 tacita visti i contegni tenuti, sia esecutore testamentario in virtù dell'accettazione della nomina del 7 luglio 2022 (doc. 8 fasc. ; Per_1
− gli ulteriori chiamati testamentari erano , e Controparte_4 Controparte_5
MA EV TE da qualificarsi eredi sia per comportamento concludente, i primi due, sia per accettazione espressa dalla terza il 23 settembre 2022 (doc. 3 fasc. ; Per_1
− l'istituto di credito (già ebbe a riconoscere con la Controparte_1 CP_2 CP_1 lettera di consistenza del 30 giugno 2022 (poi ribadita il 3 dicembre 2024) tanto il saldo del conto corrente quanto la sussistenza di BTP nel deposito amministrato del de cuius (oggetto del petitum in citazione – doc. 6 fasc. . Per_1
In sintesi, l'attore ha il diritto di chiedere la riscossione delle somme giacenti sui c/c del de cuius nonché il diritto di trasferire dal conto deposito ed amministrazione i titoli custoditi dalla convenuta in quanto erede. A questa legittimazione si giustappone, peraltro, quella “speciale” della carica rivestita dall'attore ovvero quale esecutore testamentario a seguito della pubblicazione del testamento olografo. Si tratta, tuttavia, di un aspetto “recessivo” nell'odierna causa in quanto, questa, sì, oggetto di pregiudizialità tecnico – giuridica rispetto all'impugnativa testamentaria esperita dalla coerede MA EV TE.
pagina 5 di 8 Quest'ultima fonte di legittimazione rappresenta, in effetti, una quaestio iuris prima che facti per l'istituto di credito in quanto non consente di ritenere “certo” l'an soggettivo della richiesta. L'eventuale declaratoria di nullità o annullamento del testamento olografo farebbe venir meno la
“carica” gestoria dell'attore quale esecutore rendendolo privo di legittimazione ad amministrare i beni ereditari ab initio.
Per il resto invece la difesa della Banca si incentra su un unico aspetto di fondo: l'intervenuta diffida ricevuta dalla coerede impugnante MA EV TE il 3 settembre 2022 (doc. 4 fasc. ) CP_2 che ha palesato una incertezza soggettiva del titolo di delazione ereditaria: testamentaria o legittima. Rammenta l'istituto di credito che la citata coerede la diffidò:” qualsivoglia attività di svincolo e/o ripartizione tra i coeredi… di somme depositate sui Vs. conti correnti o investite su Titoli e/o strumenti finanziari fino alla definizione della situazione conflittuale venutasi a creare con gli altri chiamati all'eredità. Invero, la sta per instaurare un procedimento giudiziale per l'impugnazione CP_7 del testamento olografo, pubblicato in data 29 giugno 2022…nonché la proposizione dell'azione di riduzione ex artt. 553 e ss. c.c.”. Da qui “anche in ragione di formali contestazioni in merito alla successione, non ha pertanto potuto procedere ad alcuna liquidazione pro quota delle somme avanzata dall'erede e a seguito della “effettiva attivazione del procedimento per l'impugnazione Parte_1 del testamento del Sig. - che tuttora pende innanzi al Tribunale di IL, Sez. IV, Dott. Persona_1
Petrucci, R.G. n. 4103/2023.. ha così cautelativamente deciso di trattenere gli importi e i titoli in questione, in attesa del definitivo accertamento sulle contestazioni avanzate dalla Sig.ra MA EV
ON (doc.5) ovvero sulla effettiva successione del Sig. e sui diritti degli effettivi eredi, Persona_1 come saranno accertati all'esito del predetto giudizio.”.
Orbene agli odierni fini non appare fondata la c.d. cautela opposta dalla banca, anche rispetto alla citata diffida, atteso che la controversia prospettata da una delle coeredi non avrebbe avuto alcuna incidenza sul rapporto giuridico di debito che legava l'istituto di credito al de cuius.. Né l'an né il quantum del rapporto venivano in contestazione privando l'istituto di credito di qualsivoglia interesse all'accertamento o all'attesa dell'accertamento prospettato. Peraltro, nella controversia de qua l'istituto di credito era pienamente a conoscenza della identità della delazione tanto legittima che testamentaria avendo ricevuto:
- le dichiarazioni sostitutive degli atti notori che indicavano la qualità tanto di eredi legittimi che testamentari;
- il testamento con relativo verbale di pubblicazione
- la dichiarazione di successione con la prova di pagamento della relativa imposta (docc. 9 e 10 fasc. , Per_1 dai quali traspariva de plano che anche l'accoglimento dell'impugnativa testamentaria,o di un'azione di riduzione (nel caso, che peraltro ha carattere di accertamento – costitutivo e non di condanna) avrebbe inciso unicamente sull'entità delle quote spettanti ai coeredi, non certo sulla loro individuazione. Il tutto, lo si ripete, saldato alla circostanza della indifferenza giuridica, e pratica, per la banca di tale conformazione quotistica atteso che non doveva, ne deve tuttora, sovraintendere alla “divisione” tra gli eredi secondo i rispettivi diritti o, addirittura, svolgere una sorta di ufficio privato di garanzia della soddisfazione di quelli.
L'unico limite di esigibilità della prestazione era costituito dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte di almeno uno dei coeredi ai fini della liquidazione della relativa imposta atteso che l'art. 48 commi terzo e quarto del d.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”), da un lato, vieta ai debitori del defunto di disporre di qualsivoglia pagamento in favore degli eredi prima di aver ricevuto tale evidenza e, dall'altro, vieta alle aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di “provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture pagina 6 di 8 ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”. Fatto pacificamente avvenuto, e documentato dall'attore.
In definitiva la soluzione “in rima obbligata” della causa si invera nella condanna della
[...]
(già al pagamento delle somme giacenti sui conti corrente di CP_1 CP_2 CP_1 corrispondenza intestati al de cuius (di cui alla lettera di consistenza del 3 dicembre 2024, salvo successivi incrementi o decrementi) nonché al trasferimento dei titoli custoditi nel conto in deposto amministrato n. 4198073 (salvi successivi incrementi o decrementi) in favore di quale Parte_1 coerede di . Persona_1
Va da sé che la domanda parallela di condanna “frazionata” proposta dalla coerede
[...]
non può essere accolta in quanto si invera nella richiesta di divisione di alcuni dei CP_4 cespiti (quelli mobili) secondo le quote di delazione testamentaria come tali non governabili nell'ambito nel mero rapporto fra il debitore del de cuius e gli eredi. La soddisfazione di tali diritti dovrà avvenire nell'abito della divisione ereditaria fra gli eredi.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda proposta da MA EV TE per tardività essendosi costituita durante la causa, senza il rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. Peraltro sarebbe una domanda infondata atteso che l'erede può agire, per le ragioni su esposte, soltanto per l'interno.
Ogni altra questione di fatto e diritto appare irrilevante.
Le spese di lite nel rapporto tra l'avv. , in proprio, e la (già Parte_1 Controparte_1
sono poste a carico di questa secondo il principio della soccombenza. L'esercizio CP_2 CP_1 della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (infra. Cass. VI-II, Ord. 18 febbraio 2019, n. 4698). Esse vengono liquidate tenendo dei valori minimi per le fasi studio e decisoria e dei medi per quella introduttiva (escludendo quella di trattazione ed istruttoria in quanto assenti) sulla base degli scaglioni del dichiarato in citazione ovvero in € 759,00 per anticipazioni non imponibili, € 5.031,00 per compensi, e C.P.A.. È esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio;
pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito (infra Cass. L., 19 marzo 2024, n. 7356).
Vanno poi riconosciute – quale posta di danno emergente- le spese vive e per attività defensionale stragiudiziale (anche se svolta in proprio), sostenute in sede di mediazione e tempestivamente richieste con la citazione (docc.21, 23 e 24 fasc. . Lo studio della controversia su di un piano fattuale e Per_1 giuridico nell'ambito di tale fase stragiudiziale ha reso di minor pregio e di minor impegno lo sforzo pagina 7 di 8 defensionale poi profuso per preparare la causa di merito. Esse vengono liquidate in complessivi €
1.117,00 (€ 109 - € € 1.008,00).
Le spese di lite vanno compensate fra le altre parti atteso che non si è stata una causalità nel loro sostenimento cagionata dal contengo di una di esse, come tale da far sorgere il diritto alla loro rifusione.
Vanno infine dichiarate irripetibili le spese di lite in confronto della convenuta contumace
[...]
CP_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna la (già al pagamento delle Controparte_1 CP_2 CP_1 somme giacenti sui conti corrente di corrispondenza intestati al de cuius (di cui alle lettere di consistenza del 3 dicembre 2024, salvo successivi incrementi o decrementi) nonché al trasferimento dei titoli custoditi nel conto in deposto amministrato n. 4198073 (salvi successivi incrementi o decrementi).in favore di quale coerede di;
Parte_1 Persona_1
• rigetta ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti;
• condanna la (già alla rifusione delle Controparte_1 CP_2 CP_1 spese di lite sostenute dall'avv. , liquidate in € 759,00 per anticipazioni non Parte_1 imponibili, € 5.031,00 per compensi, e C.P.A.;
• condanna la già al rimborso delle spese Controparte_1 CP_2 CP_1 di mediazione sostenute dall'avv. , liquidate in € 1.117,00; Parte_1
• compensa le spese di lite tra (già , Controparte_1 CP_2 CP_1 [...]
e MA EV TE;
CP_4
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite in confronto di . Controparte_5
IL, 19 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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