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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
- partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di P.IVA_1
conferitaria del ramo di azienda da parte di (oggi Controparte_1 [...]
) -codice fiscale - partita IVA numero di iscrizione al Registro Controparte_2
delle imprese di Firenze in forza di atto del 19.12.2016 ai rogiti del P.IVA_2
Notaio Acquisti di Firenze - Rep. 43489;
rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabrizio Tognato
appellante
contro – partita Iva : in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Galizia del Foro di Teramo
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 26 giugno 2024.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare l'inadempimento della agli obblighi contrattualmente Controparte_3
assunti di cui in premessa;
- conseguentemente accertare i danni subiti dalla nella misura Controparte_1 complessiva di € 376.354,64 (€ 35.036,64 per extracosti di spedizione + € 300.000 per fermo produzione + € 41.318,00 per annullamento ordini), ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero da liquidarsi in via equitativa ex art.
1126 c.c., oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione e per l'effetto:
- compensare fino alla concorrenza di € 69.890,56 il credito vantato dalla CP_3
nei confronti della con il maggior credito vantato da
[...] Controparte_1 quest'ultima nei confronti della e conseguentemente revocare il Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 620/2015 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento in favore della dell'eccedenza dovuta a quest'ultima a Parte_1 titolo di risarcimento del danno ulteriore all'esito della compensazione di cui sopra;
pag. 2/18 - condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
alla restituzione integrale delle somme versate da in esecuzione del Parte_1
dispositivo della sentenza impugnata per capitale, interessi e spese legali, pari a complessivi € 146.982,97.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis:
1) Confermare la sentenza nr. 716/2024 resa dal Tribunale di Teramo;
2) Con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 716/2024 pubblicata in data 18.07.2023 il
Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 620/2015 emesso in favore della con il quale veniva ingiunto all'opponente Controparte_3 Parte_1
il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 69.890,56, vantata in
[...]
forza di quattro fatture (- n. 885/2014 del 30.09.2014 per euro 20.583,94; - n. 1020/2014 del 30.10.2014 per euro 33.533,96 somma cui doveva detrarsi l'importo di euro
1.187,84 giusta nota di credito numero 932- 2014 del 31 10. 2014; - n. 1148/2014 del
30.11.2014 per euro 17.331,99, - n. 1002/2014 del 30.12.2014 per euro 362,95 somma cui doveva detrarsi l'importo di euro 734,44 giusta nota credito n. 1191 senso/2014 del
22.12.2014) emesse a titolo di fornitura di etichette da apporre su capi di abbigliamento in virtù del contratto di fornitura intercorrente tra le parti.
Eccepita in via preliminare la litispendenza o continenza della causa dinanzi al
Tribunale di Lucca, l'odierna appellante a fondamento dell'opposizione proposta deduceva, relativamente alle fatture azionate in monitorio, l'inadempimento della società opposta consistente nel ritardo nella consegna delle etichette di oltre quaranta pag. 3/18 giorni rispetto ai tempi di consegna previsti nonché la presenza di gravi difetti di produzione in n. 636 pezzi, che ne impedivano l'utilizzo.
L'opponente sosteneva, inoltre, di aver subito a causa del suddetto inadempimento ingenti danni derivanti in particolare dai costi sostenuti per contenere i ritardi nella consegna della merce ai clienti finali per un importo di euro 35.036,64, oltre che danni all'immagine quantificabili in euro 100.000,00.
Chiedeva, per tali ragioni, di accertare l'inadempimento della rispetto Controparte_3
agli obblighi contrattuali assunti e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, così come quantificati, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c. c., oltre interessi e rivalutazione Istat con vittoria delle spese di lite.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Riteneva il primo giudice infondata l'opposizione proposta sulla base delle seguenti motivazioni.
2.1 In primo luogo, il primo giudice, rigettava l'eccezione di litispendenza o continenza di cause rilevando che in base alla data del deposito del ricorso monitorio il Tribunale di
Teramo risultava preventivamente adìto rispetto al Tribunale di Lucca.
2.2 Nel merito della domanda formulata riteneva in primo luogo dimostrata in giudizio la pretesa creditoria della società opposta avendo la stessa provato il rapporto contrattuale e non avendo l'opponente contestato la produzione documentale allegata.
2.3 Relativamente alle eccezioni dell'opponente riteneva il ritardo nella consegna un inadempimento sostanzialmente irrilevante in virtù dell'esigua quantità di merce consegnata oltre il termine concordato, termine non qualificabile come essenziale.
2.4. Riteneva poi infondata l'eccezione relativa alla qualità della merce accertando sì la presenza di merce non conforme, ma altresì il ristoro della società opponente per tali inesattezze tramite le note di credito emesse a tal fine dalla società opposta.
pag. 4/18 2.5 Disattendeva, poi, il primo giudice anche la domanda risarcitoria proposta dall'opponente accertando a riguardo il mancato assolvimento da parte dell'odierna appellante dell'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare, riteneva non provato dall'opponente l'effettivo pagamento dei costi in ipotesi sostenuti per la spedizione veloce prevista per limitare il ritardo nella consegna della merce, avendo la stessa prodotto esclusivamente le relative fatture.
Relativamente alla somma di euro 300.000,00, richiesta a titolo di danno da fermo di produzione, ha ritenuto il giudicante la documentazione prodotta (doc. n. 24 e 25) non idonea fonte di prova, in quanto atti di provenienza unilaterale della parte, così come, per le stesse ragioni, ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a sostegno probatorio della domanda relativa al risarcimento per lucro cessante, in ipotesi derivato dall'annullamento di ordini da parte dei clienti finali, per un pregiudizio quantificabile in euro 41.318,00.
Parimenti indimostrato in giudizio ha ritenuto il primo giudice il danno all'immagine lamentato dall'opponente, rilevando l'insufficienza probatoria in merito nonché la genericità delle allegazioni formulate.
In conclusione, l'opposizione proposta è stata rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso e condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_1
per i seguenti motivi.
3.1 “Violazione degli artt. 1218 – 1457 - 2697 c. c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.: erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato l'inadempimento di , ha ritenuto lo stesso irrilevante e CP_3
comunque non produttivo di danno, o comunque non suscettibile di ristoro patrimoniale per difetto di prova del pregiudizio”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza eccependo in primo luogo la contraddittorietà della motivazione, la quale emergerebbe pag. 5/18 dall'avere il primo giudice affermato l'esatto adempimento della prestazione da parte della società opposta nonostante l'accertato ritardo di oltre quaranta giorni nella consegna della merce e la presenza di “merce non conforme”.
Ha dedotto poi l'appellante l'erroneità della sentenza laddove, in violazione dell'articolo
1218 del codice civile, ha ritenuto irrilevante nel sinallagma contrattuale il ritardo della consegna non reputando il termine di consegna essenziale.
Ha sostenuto, al contrario, di aver compiutamente allegato e dimostrato in giudizio che il ritardo nella consegna era suscettibile di determinare pregiudizi rilevanti in termini sia di danno emergente che di lucro cessante a causa dello slittamento dei termini di consegna ai clienti finali, evidenziando come la giurisprudenza in tema di vendita di capi di abbigliamento abbia più volte qualificato la natura del termine di consegna come essenziale, anche se non specificatamente indicato come tale nel contratto.
Ha censurato poi la violazione dell'articolo 1218 del codice civile per aver il primo giudice ritenuto già ristorati dalla società opposta i difetti derivanti dalla produzione di etichette e non conformi, sostenendo di contro che i danni causati da tale inadempimento non potessero ritenersi risarciti attraverso il solo storno parziale delle fatture da parte del fornitore.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza anche relativamente alla violazione dell'art. 2697
c.c. laddove ha affermato che i testi di parte opponente non avrebbero riferito di essere a conoscenza dell'esistenza di documenti giustificativi degli annullamenti degli ordini da parte dei clienti finali, sostenendo invece che dalle risultanze testimoniali sarebbe al contrario emersa la conferma di tale circostanza da parte dei testi.
3.2 “Violazione degli artt. 1218- 1223- 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.: erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma l'irrilevanza e/o non dannosità dei ritardi di consegna da parte di , nonché CP_3
nella parte in cui ritiene non provato il pregiudizio relativo agli extra costi di spedizione sostenuti da . Controparte_4
pag. 6/18 Con tale motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto non provato il danno lamentato da a causa dei costi extra di Controparte_1
spedizione veloce dalla Cina, resisi necessari unicamente in conseguenza dell'inadempimento da ritardo della società appellata. Ha sostenuto, a riguardo, che il primo giudice avrebbe ritenuto non provata la circostanza non tenendo conto delle testimonianze rese dal teste e dal teste i quali avrebbero invece Tes_1 Tes_2
confermato le fatture relative a tali costi di spedizione.
3.3 “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.: erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non provato il danno relativo al fermo di produzione”.
Con tale doglianza l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza anche relativamente al mancato riconoscimento del danno relativo al fermo di produzione, ritenendo anche in tal caso che il primo giudice avesse omesso di valutare a riguardo le testimonianze rese dai testi già citati, dalle quali sarebbe emersa la prova della necessità di acquistare ulteriori spazi produttivi presso altro fornitore a causa del ritardo della società appellata nell'adempimento.
3.4 “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4 c.p.c.: erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non provato il danno relativo al mancato guadagno conseguente agli annullamenti degli ordini dovuti ai ritardi di consegna”.
Con tale ultimo motivo la società appellante ha impugnato la sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo anche laddove ha ritenuto non provato il danno relativo al mancato guadagno derivante dagli annullamenti degli ordini da parte dei clienti finali.
A riguardo, ha dedotto l'appellante di aver compiutamente allegato le varie proposte di acquisto sottoscritte dai propri clienti e di aver dimostrato in giudizio, anche tramite le testimonianze escusse, l'effettività degli annullamenti ricevuti come da documentazione allegata.
pag. 7/18 Per tali ragioni, ha sostenuto di aver completamente assolto al proprio onere probatorio anche relativamente alla domanda risarcitoria proposta chiedendo la riforma della sentenza in tal senso.
4. Si è costituita in giudizio la società appellata impugnando e contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
5.1. Il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto adempiuta la prestazione da parte della società appellata nonostante fosse stato accertato il ritardo nella consegna della merce e la presenza di vizi di parte di quella consegnata è infondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente deve ricordarsi che per consolidato orientamento giurisprudenziale il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti adottate dal primo giudice, tali da non permettere di comprendere il percorso logico - giuridico che sorregge la decisione adottata, per cui la motivazione non può ritenersi contraddittoria qualora dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza si evince il percorso logico giuridico che ha condotto il primo giudice a ritenere adempiuta la prestazione della società opposta nonostante vi fosse stato un ritardo nella consegna della merce e la presenza di difformità in alcune partite.
Non risulta contraddittorio, infatti, l'accertamento di tali circostanze con la fondatezza della pretesa creditoria emergendo limpidamente che il giudice ha ritenuto, sulla base della quantità della merce non consegnata nei tempi o consegnata con la presenza di difformità, irrilevanti nel sinallagma contrattuale tali circostanze ai fini dell'adempimento della complessiva prestazione.
pag. 8/18 Risulta infatti evidente che il primo giudice ha ritenuto il ritardo e i difetti riscontrati, seppur sussistenti, di scarsa importanza, e dunque, non integranti l'inadempimento della prestazione dovuta con conseguente accertamento della pretesa creditoria azionata in monitorio.
La decisione impugnata risulta pertanto certa e lineare nel motivare il rigetto dell'eccepito inadempimento con conseguente insussistenza dei vizi motivazionali lamentati.
5.1.1. Nel merito, l'appellante contesta l'impugnata sentenza lamentando la violazione dell'art. 1218 e 1457 c.c. da parte del primo giudice, sostenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto accertare l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della società appellata per violazione del termine essenziale e dei vizi della merce consegnata.
L'eccezione di inadempimento ribadita dall'appellante deve essere respinta.
L'appellante deduce la sussistenza dell'inadempimento della società appellata relativamente a due profili: a causa del ritardo nella consegna di parte della merce, sostenendo che il termine a tal fine pattuito fosse essenziale per le parti, e relativamente alla consegna di merce con vizi di difformità per alcune partite consegnate.
A riguardo giova premettere che ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza”.
La norma impone al giudice di valutare l'importanza dell'inadempimento posto alla base della domanda di risoluzione del contratto, al fine preservare la conservazione dei rapporti contrattuali laddove questi potrebbero essere compromessi da cause determinanti un pregiudizio irrilevante per le parti.
Laddove, pertanto, l'inadempimento sia di scarsa importanza è precluso dalla norma il rimedio risolutorio di estrema gravità previsto dall'ordinamento, residuando, qualora ne siano compiutamente dimostrati in giudizio i presupposti, la risarcibilità del danno eventualmente causato.
Relativamente alla valutazione della gravità dell'inadempimento la suprema Corte ha affermato: “Il giudice, per valutare la gravità, deve tenere conto di un criterio
pag. 9/18 oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità, e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale” (da ultimo Cass. civ. 6364/2019).
La gravità del ritardo, poi, è prevista solo qualora, per effetto di esso, sia notevolmente scemata l'utilità della prestazione per il creditore, in vista dello scopo che egli si era proposto stipulando il contratto.
Il ritardo nell'adempimento della prestazione, infatti, comporta la risoluzione di diritto del contratto qualora le parti abbiano previsto un termine essenziale per l'esecuzione della prestazione, mentre nell'ipotesi in cui il termine previsto non possa essere considerato tale, il ritardo può integrare l'inadempimento della parte, e dunque legittimare la risoluzione del contratto, solo qualora diventi intollerabile rispetto alle prestazioni da eseguire.
In particolare, è necessario che a causa del ritardo sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente all'esecuzione del contratto e sempre che l'inadempimento riguardi un aspetto non marginale del contratto, ossia non si tratti di un inadempimento di scarsa importanza, ma attenga a un punto centrale dell'accordo.
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, deve escludersi che le parti abbiano pattuito un termine essenziale per l'esecuzione delle singole prestazioni.
Il termine per l'adempimento indicato nel contratto deve, infatti, ritenersi essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti anche senza l'uso di formule sacramentali ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilità economica avuta presente dai contraenti sarebbe perduta per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che :“L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai
pag. 10/18 contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo,
l'utilità prefissatasi” (Cass. civ. n. 14426/2016).
Per accertare l'essenzialità del termine previsto, pertanto, deve valutarsi se dalle espressioni utilizzate dalle parti risulti inequivocabilmente tale volontà ovvero se l'essenzialità dell'esecuzione della prestazione entro il termine derivi dalla natura del contratto per cui l'adempimento oltre il termine comporterebbe la perdita dell'utilità economica prevista con l'esecuzione del contratto.
Nel caso in esame, confermata l'esclusione dell'essenzialità per volontà delle parti, non risultando in maniera inequivoca dagli scritti che le parti abbiano voluto considerare la data di consegna prevista come tale, deve escludersi anche che l'essenzialità del termine derivi dalla natura del contratto di fornitura come sostenuto dall'appellante.
La giurisprudenza richiamata dalla società appellante non risulta applicabile al caso di cui occupa.
Infatti, la Corte Cassazione con sentenza n.18646 del 28/08/06 ha affermato che, qualora le merci destinate alla vendita, oggetto di un contratto di fornitura (nella specie, capi di abbigliamento), siano per loro natura legate alle esigenze stagionali della clientela, il termine di consegna può ritenersi essenziale anche se non specificatamente qualificato in tal modo dalle parti nel contratto.
Tale principio risponde alla ratio già espressa di valutare l'utilità economica concreta secondo la natura del contratto, risultando dunque che nell'ipotesi in cui il contratto di fornitura abbia ad oggetto dei capi di abbigliamento legati alla stagionalità in base alla natura stessa del contratto stipulato il ritardo nella consegna comporta l'inutilità della fornitura prevista e conseguentemente il termine deve considerarsi essenziale perché le pag. 11/18 tempistiche di consegna risultano legate all'utilità della prestazione in base alla merce oggetto del contratto.
Il caso di specie, tuttavia, non è assimilabile all'ipotesi innanzi richiamata dall'appellante poiché la merce oggetto di consegna consisteva in etichette da apporre ai vari capi di abbigliamento che, per la loro natura non sono strettamente legate alla stagionalità del periodo, potendo infatti essere utilizzate per ogni tipo di capo di abbigliamento, non avendo l'appellante dedotto il contrario in merito. Sicché la stagionalità non risulta essere un elemento dirimente circa l'utilità della prestazione patrimoniale con la conseguenza che il ritardo nella consegna non comporta l'inutilità della prestazione e conseguentemente la possibilità di considerare il termine individuato dalle parti come essenziale in base alla natura del contratto.
La tesi difensiva della società appellata risulta, inoltre, confermata sia dalla mancata costituzione in mora da parte della società appellante, sia dall'accettazione dell'adempimento tardivo lamentato, che devono essere ritenute circostanze idonee a confermare l'utilità della prestazione eseguita dalla società appellata.
Posto dunque che le prestazioni eseguite dalla società appellata non erano soggette ad un termine essenziale deve essere inoltre confermata l'irrilevanza del ritardo accertata dal primo giudice in virtù dell'esigua quantità di merce non consegnata entro i termini previsti e della scarsa importanza rispetto al sinallagma contrattuale atteso che ciò non ha fatto venire meno l'interesse della società appellante all'esecuzione del contratto costituendo una parte marginale dell'accordo.
Anche relativamente alla presenza di difetti di conformità di alcune partite di etichette deve confermarsi la decisione del primo giudice circa il rigetto dell'eccezione.
A riguardo deve osservarsi che oggetto del presente giudizio, trattandosi di opposizione ad ingiunzione di pagamento, è la fondatezza della pretesa creditoria azionata, e dunque, del corrispettivo richiesto per le prestazioni effettuate dal fornitore.
In tale ottica il primo giudice ha dunque correttamente ritenuto dimostrato l'adempimento della società fornitrice avendo la stessa agito per il pagamento della pag. 12/18 merce effettivamente consegnata dal cui computo sono state escluse le somme relative alle partite difformi.
Non avendo, infatti, la società appellata richiesto le somme derivanti dalle partite viziate correttamente il giudice ha accertato la prova dell'adempimento della prestazione, la quale deve infatti essere valutata in base alle fatture azionate e alla somma richiesta che non include somme per la merce difettosa.
Ne consegue che neppure tale inesattezza nell'adempimento risulta di una gravità tale da poter travolgere l'intero contratto e dunque anche la debenza delle prestazioni correttamente eseguite.
In tema di contratti di fornitura l'art. 1456 c.c. infatti prevede che “In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”.
Conseguentemente, qualora l'inadempimento non sia tale da minare la fiducia tra le parti la conseguenza della inesattezza dell'adempimento relativamente ad una singola partita comporta esclusivamente la non debenza della controprestazione della stessa non travolgendo l'intero contratto.
Sicché l'inadempimento derivante dai vizi di n. 636 etichette non ha travolto l'intero contratto, dovendo ritenersi di scarsa importanza nel sinallagma contrattuale delle parti.
Non risulta pertanto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società appellante dovendo ritenersi verificate delle mere inesattezze nell'adempimento, astrattamente idonee esclusivamente a legittimare il risarcimento del danno qualora compiutamente dimostrato.
Pertanto, in virtù dell'assenza di richiesta di pagamento delle partite di etichette difettose, e della non essenzialità del termine di consegna previsto, la prestazione eseguita dalla società appellante deve ritenersi adempiuta con conseguente infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società appellante e conferma della pretesa creditoria azionata in monitorio.
pag. 13/18 Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo deve essere confermata sul punto con rigetto del primo motivo di appello.
5.2. Passando dunque all'esame della richiesta risarcitoria deve osservarsi quanto segue.
In tema di risarcimento del danno giova preliminarmente ricordare che per consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, essendo a tal fine necessario che il creditore dimostri in termini più che probabilistici l'effettivo pregiudizio subito, consistente nella perdita subita o nel mancato guadagno, nonché il nesso causale tra fatto e danno. In atri termini, è necessario dimostrare che la diminuzione patrimoniale subita (come ad esempio l'esborso di costi non preventivati) sia conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento del debitore, e che tale diminuzione non sarebbe avvenuta qualora il debitore avesse adempiuto esattamente la prestazione richiesta.
5.2.1. Orbene, l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto non provato il pregiudizio subìto a causa del ritardo nella consegna della merce relativamente all'esborso dei costi extra di spedizione veloce dalla Cina.
Nel caso di specie, pertanto, la società appellante, con riferimento a tale voce di danno aveva il preciso onere di dimostrare di aver sostenuto costi di spedizione ulteriori e non preventivati nonché che tali costi si siano resi necessari direttamente ed esclusivamente in virtù del ritardo nella consegna delle etichette interfasiche da parte della società appellata.
La società appellante deduce a riguardo che le risultanze testimoniali, erroneamente valutate dal primo giudice, avrebbero confermato l'effettivo esborso degli extracosti dovuti all'inadempimento della società appellata di cui alle fatture allegate, ritenendo, dunque, di aver fornito piena prova della suddetta voce di danno.
Tuttavia, tale prova non risulta raggiunta in giudizio.
Dall'esame delle risultanze probatorie emerge che la società appellante usufruiva delle spedizioni cosiddette “fast” in molteplici occasioni ricorrendo a tale mezzo di trasporto pag. 14/18 per numerose spedizioni (sino alla somma complessiva di costi in quel periodo di
121.122,03 p. 39 del documento 15) e non esclusivamente per quelle che assume essere derivate dalla ritardata consegna delle etichette da parte della , non CP_3
dimostrando così la mancata previsione di tali costi né la necessità degli stessi a causa del ritardo della società appellata.
Anche le risultanze testimoniali non risultano, a parere di questa Corte, utili a confermare il necessario nesso causale tra ritardo nella consegna da parte dell'appellata delle etichette commissionate e i costi di spedizione non preventivati risultando sul punto generiche e contraddittorie.
Il teste si è infatti limitato a confermare la circostanza relativa ai costi di Tes_1
spedizione di cui al capitolo di prova 19 della seconda memoria di parte attrice dalla quale emerge semplicemente che tali spedizioni “fast” di cui alla spesa di euro
35.036,64 sono state effettuate “ai fini di ridurre il ritardo”; anche il teste Tes_2
sempre di parte attrice, ha laconicamente affermato che le spedizioni “fast” erano “utili per il recupero del tempo”, non specificando alcunché in merito alla necessità di tali costi e alla mancata preventivazione degli stessi, qualora le etichette fossero arrivate nei termini presunti di consegna.
Tale mancata precisazione, unitamente all'evidente frequente ricorso a tale modalità di trasporto, non consentono di ritenere dimostrato che in assenza del ritardo la società appellante non si sarebbe avvalsa di tale modalità di spedizione in ogni caso, come risulta per altre spedizioni prive di problematiche, sicché deve ritenersi non dimostrato il nesso causale tra ritardo nella consegna e i costi sostenuti con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria avanzata con il secondo motivo di appello.
5.2.3 Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di appello con il quale l'appellante sostiene di aver assolto l'onere probatorio relativo alla perdita subita di euro
300.000,00 per aver dovuto acquisire nuovi spazi produttivi presso la società bulgara
YM Ltd a causa del ritardo nella consegna di parte delle etichette commissionate.
pag. 15/18 Deduce anche in tal caso l'appellante che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la prova del danno relativo all'acquisto di nuovi spazi produttivi presso altri fornitori, in quanto a causa del ritardo il produttore cinese non avrebbe avuto più spazi disponibili.
Sul punto deve osservarsi che dalla documentazione fornita doc. 24 – 25 e 18 e 19 emergono elementi contraddittori rispetto alla tesi sostenuta.
Risulta infatti da un lato che la merce spedita al nuovo fornitore bulgaro era notevolmente superiore rispetto al numero di etichette consegnate successivamente ai termini previsti, sia che nelle mensilità successive la società appellante ha continuato a spedire merce presso il produttore cinese.
Tali circostanze non consentono di ritenere in termini di più che probabilità che gli spazi produttivi ulteriori siano stati acquistati a causa del lamentato ritardo, essendo più probabile che l'acquisto fosse derivato da altra causa.
Le risultanze testimoniali confliggono con la suddetta circostanza emergente dalla documentazione prodotta, sicché non risultano esaustive circa la prova del nesso causale che dunque non deve ritenersi nemmeno in tale ipotesi fornita in giudizio.
5.2.4 Da ultimo anche la prova del mancato guadagno derivante dall'annullamento di ordini da parte dei clienti non risulta sufficientemente fornita.
L'appellante sostiene che l'annullamento degli ordini di cui alla documentazione allegata relativa alle proposte di acquisto da parte di clienti finali e alle giacenze presso i magazzini sarebbe stato dimostrato tramite le risultanze testimoniali dei testi escussi.
A riguardo deve tuttavia osservarsi come dall'analisi delle stesse non risulta invero dimostrata la circostanza che gli annullamenti da parte dei clienti fossero riconducibili ai ritardi nella consegna delle etichette da parte della società appellata, avendo i testi confermato genericamente che gli annullamenti derivavano da ritardi nella consegna dei capi ed avendo addirittura precisato il teste “che i clienti non facevano Tes_2 riferimento alla motivazione sottesa all'annullamento, che era stata invece indicata dal
Custom care Peuterey” e dunque di provenienza unilaterale della parte.
pag. 16/18 Per tali ragioni e in virtù dei principi suesposti deve ritenersi anche in tale ipotesi non assolto l'onere probatorio della società appellante relativamente ai necessari presupposti richiesti per il risarcimento in particolare non essendo direttamente collegabile il ritardo, si ricorda di scarsa importanza in termini di quantità, alle spese sostenute con i precedenti motivi e ai mancati guadagni dedotti con l'annullamento degli ordini.
Per tali ragioni anche le richieste risarcitorie formulate dalla società appellante devono essere respinte con conseguente rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
5.7. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta,
l'appello principale deve essere rigettati con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società appellata come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 26.06.2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata, che liquida in € 9.991,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge;
pag. 17/18 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
- partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di P.IVA_1
conferitaria del ramo di azienda da parte di (oggi Controparte_1 [...]
) -codice fiscale - partita IVA numero di iscrizione al Registro Controparte_2
delle imprese di Firenze in forza di atto del 19.12.2016 ai rogiti del P.IVA_2
Notaio Acquisti di Firenze - Rep. 43489;
rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabrizio Tognato
appellante
contro – partita Iva : in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Galizia del Foro di Teramo
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 26 giugno 2024.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare l'inadempimento della agli obblighi contrattualmente Controparte_3
assunti di cui in premessa;
- conseguentemente accertare i danni subiti dalla nella misura Controparte_1 complessiva di € 376.354,64 (€ 35.036,64 per extracosti di spedizione + € 300.000 per fermo produzione + € 41.318,00 per annullamento ordini), ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero da liquidarsi in via equitativa ex art.
1126 c.c., oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione e per l'effetto:
- compensare fino alla concorrenza di € 69.890,56 il credito vantato dalla CP_3
nei confronti della con il maggior credito vantato da
[...] Controparte_1 quest'ultima nei confronti della e conseguentemente revocare il Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 620/2015 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento in favore della dell'eccedenza dovuta a quest'ultima a Parte_1 titolo di risarcimento del danno ulteriore all'esito della compensazione di cui sopra;
pag. 2/18 - condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
alla restituzione integrale delle somme versate da in esecuzione del Parte_1
dispositivo della sentenza impugnata per capitale, interessi e spese legali, pari a complessivi € 146.982,97.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis:
1) Confermare la sentenza nr. 716/2024 resa dal Tribunale di Teramo;
2) Con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 716/2024 pubblicata in data 18.07.2023 il
Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 620/2015 emesso in favore della con il quale veniva ingiunto all'opponente Controparte_3 Parte_1
il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 69.890,56, vantata in
[...]
forza di quattro fatture (- n. 885/2014 del 30.09.2014 per euro 20.583,94; - n. 1020/2014 del 30.10.2014 per euro 33.533,96 somma cui doveva detrarsi l'importo di euro
1.187,84 giusta nota di credito numero 932- 2014 del 31 10. 2014; - n. 1148/2014 del
30.11.2014 per euro 17.331,99, - n. 1002/2014 del 30.12.2014 per euro 362,95 somma cui doveva detrarsi l'importo di euro 734,44 giusta nota credito n. 1191 senso/2014 del
22.12.2014) emesse a titolo di fornitura di etichette da apporre su capi di abbigliamento in virtù del contratto di fornitura intercorrente tra le parti.
Eccepita in via preliminare la litispendenza o continenza della causa dinanzi al
Tribunale di Lucca, l'odierna appellante a fondamento dell'opposizione proposta deduceva, relativamente alle fatture azionate in monitorio, l'inadempimento della società opposta consistente nel ritardo nella consegna delle etichette di oltre quaranta pag. 3/18 giorni rispetto ai tempi di consegna previsti nonché la presenza di gravi difetti di produzione in n. 636 pezzi, che ne impedivano l'utilizzo.
L'opponente sosteneva, inoltre, di aver subito a causa del suddetto inadempimento ingenti danni derivanti in particolare dai costi sostenuti per contenere i ritardi nella consegna della merce ai clienti finali per un importo di euro 35.036,64, oltre che danni all'immagine quantificabili in euro 100.000,00.
Chiedeva, per tali ragioni, di accertare l'inadempimento della rispetto Controparte_3
agli obblighi contrattuali assunti e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, così come quantificati, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c. c., oltre interessi e rivalutazione Istat con vittoria delle spese di lite.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Riteneva il primo giudice infondata l'opposizione proposta sulla base delle seguenti motivazioni.
2.1 In primo luogo, il primo giudice, rigettava l'eccezione di litispendenza o continenza di cause rilevando che in base alla data del deposito del ricorso monitorio il Tribunale di
Teramo risultava preventivamente adìto rispetto al Tribunale di Lucca.
2.2 Nel merito della domanda formulata riteneva in primo luogo dimostrata in giudizio la pretesa creditoria della società opposta avendo la stessa provato il rapporto contrattuale e non avendo l'opponente contestato la produzione documentale allegata.
2.3 Relativamente alle eccezioni dell'opponente riteneva il ritardo nella consegna un inadempimento sostanzialmente irrilevante in virtù dell'esigua quantità di merce consegnata oltre il termine concordato, termine non qualificabile come essenziale.
2.4. Riteneva poi infondata l'eccezione relativa alla qualità della merce accertando sì la presenza di merce non conforme, ma altresì il ristoro della società opponente per tali inesattezze tramite le note di credito emesse a tal fine dalla società opposta.
pag. 4/18 2.5 Disattendeva, poi, il primo giudice anche la domanda risarcitoria proposta dall'opponente accertando a riguardo il mancato assolvimento da parte dell'odierna appellante dell'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare, riteneva non provato dall'opponente l'effettivo pagamento dei costi in ipotesi sostenuti per la spedizione veloce prevista per limitare il ritardo nella consegna della merce, avendo la stessa prodotto esclusivamente le relative fatture.
Relativamente alla somma di euro 300.000,00, richiesta a titolo di danno da fermo di produzione, ha ritenuto il giudicante la documentazione prodotta (doc. n. 24 e 25) non idonea fonte di prova, in quanto atti di provenienza unilaterale della parte, così come, per le stesse ragioni, ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a sostegno probatorio della domanda relativa al risarcimento per lucro cessante, in ipotesi derivato dall'annullamento di ordini da parte dei clienti finali, per un pregiudizio quantificabile in euro 41.318,00.
Parimenti indimostrato in giudizio ha ritenuto il primo giudice il danno all'immagine lamentato dall'opponente, rilevando l'insufficienza probatoria in merito nonché la genericità delle allegazioni formulate.
In conclusione, l'opposizione proposta è stata rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo emesso e condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_1
per i seguenti motivi.
3.1 “Violazione degli artt. 1218 – 1457 - 2697 c. c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.: erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato l'inadempimento di , ha ritenuto lo stesso irrilevante e CP_3
comunque non produttivo di danno, o comunque non suscettibile di ristoro patrimoniale per difetto di prova del pregiudizio”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza eccependo in primo luogo la contraddittorietà della motivazione, la quale emergerebbe pag. 5/18 dall'avere il primo giudice affermato l'esatto adempimento della prestazione da parte della società opposta nonostante l'accertato ritardo di oltre quaranta giorni nella consegna della merce e la presenza di “merce non conforme”.
Ha dedotto poi l'appellante l'erroneità della sentenza laddove, in violazione dell'articolo
1218 del codice civile, ha ritenuto irrilevante nel sinallagma contrattuale il ritardo della consegna non reputando il termine di consegna essenziale.
Ha sostenuto, al contrario, di aver compiutamente allegato e dimostrato in giudizio che il ritardo nella consegna era suscettibile di determinare pregiudizi rilevanti in termini sia di danno emergente che di lucro cessante a causa dello slittamento dei termini di consegna ai clienti finali, evidenziando come la giurisprudenza in tema di vendita di capi di abbigliamento abbia più volte qualificato la natura del termine di consegna come essenziale, anche se non specificatamente indicato come tale nel contratto.
Ha censurato poi la violazione dell'articolo 1218 del codice civile per aver il primo giudice ritenuto già ristorati dalla società opposta i difetti derivanti dalla produzione di etichette e non conformi, sostenendo di contro che i danni causati da tale inadempimento non potessero ritenersi risarciti attraverso il solo storno parziale delle fatture da parte del fornitore.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza anche relativamente alla violazione dell'art. 2697
c.c. laddove ha affermato che i testi di parte opponente non avrebbero riferito di essere a conoscenza dell'esistenza di documenti giustificativi degli annullamenti degli ordini da parte dei clienti finali, sostenendo invece che dalle risultanze testimoniali sarebbe al contrario emersa la conferma di tale circostanza da parte dei testi.
3.2 “Violazione degli artt. 1218- 1223- 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.: erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma l'irrilevanza e/o non dannosità dei ritardi di consegna da parte di , nonché CP_3
nella parte in cui ritiene non provato il pregiudizio relativo agli extra costi di spedizione sostenuti da . Controparte_4
pag. 6/18 Con tale motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto non provato il danno lamentato da a causa dei costi extra di Controparte_1
spedizione veloce dalla Cina, resisi necessari unicamente in conseguenza dell'inadempimento da ritardo della società appellata. Ha sostenuto, a riguardo, che il primo giudice avrebbe ritenuto non provata la circostanza non tenendo conto delle testimonianze rese dal teste e dal teste i quali avrebbero invece Tes_1 Tes_2
confermato le fatture relative a tali costi di spedizione.
3.3 “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.: erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non provato il danno relativo al fermo di produzione”.
Con tale doglianza l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza anche relativamente al mancato riconoscimento del danno relativo al fermo di produzione, ritenendo anche in tal caso che il primo giudice avesse omesso di valutare a riguardo le testimonianze rese dai testi già citati, dalle quali sarebbe emersa la prova della necessità di acquistare ulteriori spazi produttivi presso altro fornitore a causa del ritardo della società appellata nell'adempimento.
3.4 “Violazione degli artt. 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4 c.p.c.: erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non provato il danno relativo al mancato guadagno conseguente agli annullamenti degli ordini dovuti ai ritardi di consegna”.
Con tale ultimo motivo la società appellante ha impugnato la sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo anche laddove ha ritenuto non provato il danno relativo al mancato guadagno derivante dagli annullamenti degli ordini da parte dei clienti finali.
A riguardo, ha dedotto l'appellante di aver compiutamente allegato le varie proposte di acquisto sottoscritte dai propri clienti e di aver dimostrato in giudizio, anche tramite le testimonianze escusse, l'effettività degli annullamenti ricevuti come da documentazione allegata.
pag. 7/18 Per tali ragioni, ha sostenuto di aver completamente assolto al proprio onere probatorio anche relativamente alla domanda risarcitoria proposta chiedendo la riforma della sentenza in tal senso.
4. Si è costituita in giudizio la società appellata impugnando e contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
5.1. Il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto adempiuta la prestazione da parte della società appellata nonostante fosse stato accertato il ritardo nella consegna della merce e la presenza di vizi di parte di quella consegnata è infondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente deve ricordarsi che per consolidato orientamento giurisprudenziale il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti adottate dal primo giudice, tali da non permettere di comprendere il percorso logico - giuridico che sorregge la decisione adottata, per cui la motivazione non può ritenersi contraddittoria qualora dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza si evince il percorso logico giuridico che ha condotto il primo giudice a ritenere adempiuta la prestazione della società opposta nonostante vi fosse stato un ritardo nella consegna della merce e la presenza di difformità in alcune partite.
Non risulta contraddittorio, infatti, l'accertamento di tali circostanze con la fondatezza della pretesa creditoria emergendo limpidamente che il giudice ha ritenuto, sulla base della quantità della merce non consegnata nei tempi o consegnata con la presenza di difformità, irrilevanti nel sinallagma contrattuale tali circostanze ai fini dell'adempimento della complessiva prestazione.
pag. 8/18 Risulta infatti evidente che il primo giudice ha ritenuto il ritardo e i difetti riscontrati, seppur sussistenti, di scarsa importanza, e dunque, non integranti l'inadempimento della prestazione dovuta con conseguente accertamento della pretesa creditoria azionata in monitorio.
La decisione impugnata risulta pertanto certa e lineare nel motivare il rigetto dell'eccepito inadempimento con conseguente insussistenza dei vizi motivazionali lamentati.
5.1.1. Nel merito, l'appellante contesta l'impugnata sentenza lamentando la violazione dell'art. 1218 e 1457 c.c. da parte del primo giudice, sostenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto accertare l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della società appellata per violazione del termine essenziale e dei vizi della merce consegnata.
L'eccezione di inadempimento ribadita dall'appellante deve essere respinta.
L'appellante deduce la sussistenza dell'inadempimento della società appellata relativamente a due profili: a causa del ritardo nella consegna di parte della merce, sostenendo che il termine a tal fine pattuito fosse essenziale per le parti, e relativamente alla consegna di merce con vizi di difformità per alcune partite consegnate.
A riguardo giova premettere che ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza”.
La norma impone al giudice di valutare l'importanza dell'inadempimento posto alla base della domanda di risoluzione del contratto, al fine preservare la conservazione dei rapporti contrattuali laddove questi potrebbero essere compromessi da cause determinanti un pregiudizio irrilevante per le parti.
Laddove, pertanto, l'inadempimento sia di scarsa importanza è precluso dalla norma il rimedio risolutorio di estrema gravità previsto dall'ordinamento, residuando, qualora ne siano compiutamente dimostrati in giudizio i presupposti, la risarcibilità del danno eventualmente causato.
Relativamente alla valutazione della gravità dell'inadempimento la suprema Corte ha affermato: “Il giudice, per valutare la gravità, deve tenere conto di un criterio
pag. 9/18 oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità, e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale” (da ultimo Cass. civ. 6364/2019).
La gravità del ritardo, poi, è prevista solo qualora, per effetto di esso, sia notevolmente scemata l'utilità della prestazione per il creditore, in vista dello scopo che egli si era proposto stipulando il contratto.
Il ritardo nell'adempimento della prestazione, infatti, comporta la risoluzione di diritto del contratto qualora le parti abbiano previsto un termine essenziale per l'esecuzione della prestazione, mentre nell'ipotesi in cui il termine previsto non possa essere considerato tale, il ritardo può integrare l'inadempimento della parte, e dunque legittimare la risoluzione del contratto, solo qualora diventi intollerabile rispetto alle prestazioni da eseguire.
In particolare, è necessario che a causa del ritardo sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente all'esecuzione del contratto e sempre che l'inadempimento riguardi un aspetto non marginale del contratto, ossia non si tratti di un inadempimento di scarsa importanza, ma attenga a un punto centrale dell'accordo.
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, deve escludersi che le parti abbiano pattuito un termine essenziale per l'esecuzione delle singole prestazioni.
Il termine per l'adempimento indicato nel contratto deve, infatti, ritenersi essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti anche senza l'uso di formule sacramentali ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilità economica avuta presente dai contraenti sarebbe perduta per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che :“L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai
pag. 10/18 contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo,
l'utilità prefissatasi” (Cass. civ. n. 14426/2016).
Per accertare l'essenzialità del termine previsto, pertanto, deve valutarsi se dalle espressioni utilizzate dalle parti risulti inequivocabilmente tale volontà ovvero se l'essenzialità dell'esecuzione della prestazione entro il termine derivi dalla natura del contratto per cui l'adempimento oltre il termine comporterebbe la perdita dell'utilità economica prevista con l'esecuzione del contratto.
Nel caso in esame, confermata l'esclusione dell'essenzialità per volontà delle parti, non risultando in maniera inequivoca dagli scritti che le parti abbiano voluto considerare la data di consegna prevista come tale, deve escludersi anche che l'essenzialità del termine derivi dalla natura del contratto di fornitura come sostenuto dall'appellante.
La giurisprudenza richiamata dalla società appellante non risulta applicabile al caso di cui occupa.
Infatti, la Corte Cassazione con sentenza n.18646 del 28/08/06 ha affermato che, qualora le merci destinate alla vendita, oggetto di un contratto di fornitura (nella specie, capi di abbigliamento), siano per loro natura legate alle esigenze stagionali della clientela, il termine di consegna può ritenersi essenziale anche se non specificatamente qualificato in tal modo dalle parti nel contratto.
Tale principio risponde alla ratio già espressa di valutare l'utilità economica concreta secondo la natura del contratto, risultando dunque che nell'ipotesi in cui il contratto di fornitura abbia ad oggetto dei capi di abbigliamento legati alla stagionalità in base alla natura stessa del contratto stipulato il ritardo nella consegna comporta l'inutilità della fornitura prevista e conseguentemente il termine deve considerarsi essenziale perché le pag. 11/18 tempistiche di consegna risultano legate all'utilità della prestazione in base alla merce oggetto del contratto.
Il caso di specie, tuttavia, non è assimilabile all'ipotesi innanzi richiamata dall'appellante poiché la merce oggetto di consegna consisteva in etichette da apporre ai vari capi di abbigliamento che, per la loro natura non sono strettamente legate alla stagionalità del periodo, potendo infatti essere utilizzate per ogni tipo di capo di abbigliamento, non avendo l'appellante dedotto il contrario in merito. Sicché la stagionalità non risulta essere un elemento dirimente circa l'utilità della prestazione patrimoniale con la conseguenza che il ritardo nella consegna non comporta l'inutilità della prestazione e conseguentemente la possibilità di considerare il termine individuato dalle parti come essenziale in base alla natura del contratto.
La tesi difensiva della società appellata risulta, inoltre, confermata sia dalla mancata costituzione in mora da parte della società appellante, sia dall'accettazione dell'adempimento tardivo lamentato, che devono essere ritenute circostanze idonee a confermare l'utilità della prestazione eseguita dalla società appellata.
Posto dunque che le prestazioni eseguite dalla società appellata non erano soggette ad un termine essenziale deve essere inoltre confermata l'irrilevanza del ritardo accertata dal primo giudice in virtù dell'esigua quantità di merce non consegnata entro i termini previsti e della scarsa importanza rispetto al sinallagma contrattuale atteso che ciò non ha fatto venire meno l'interesse della società appellante all'esecuzione del contratto costituendo una parte marginale dell'accordo.
Anche relativamente alla presenza di difetti di conformità di alcune partite di etichette deve confermarsi la decisione del primo giudice circa il rigetto dell'eccezione.
A riguardo deve osservarsi che oggetto del presente giudizio, trattandosi di opposizione ad ingiunzione di pagamento, è la fondatezza della pretesa creditoria azionata, e dunque, del corrispettivo richiesto per le prestazioni effettuate dal fornitore.
In tale ottica il primo giudice ha dunque correttamente ritenuto dimostrato l'adempimento della società fornitrice avendo la stessa agito per il pagamento della pag. 12/18 merce effettivamente consegnata dal cui computo sono state escluse le somme relative alle partite difformi.
Non avendo, infatti, la società appellata richiesto le somme derivanti dalle partite viziate correttamente il giudice ha accertato la prova dell'adempimento della prestazione, la quale deve infatti essere valutata in base alle fatture azionate e alla somma richiesta che non include somme per la merce difettosa.
Ne consegue che neppure tale inesattezza nell'adempimento risulta di una gravità tale da poter travolgere l'intero contratto e dunque anche la debenza delle prestazioni correttamente eseguite.
In tema di contratti di fornitura l'art. 1456 c.c. infatti prevede che “In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”.
Conseguentemente, qualora l'inadempimento non sia tale da minare la fiducia tra le parti la conseguenza della inesattezza dell'adempimento relativamente ad una singola partita comporta esclusivamente la non debenza della controprestazione della stessa non travolgendo l'intero contratto.
Sicché l'inadempimento derivante dai vizi di n. 636 etichette non ha travolto l'intero contratto, dovendo ritenersi di scarsa importanza nel sinallagma contrattuale delle parti.
Non risulta pertanto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società appellante dovendo ritenersi verificate delle mere inesattezze nell'adempimento, astrattamente idonee esclusivamente a legittimare il risarcimento del danno qualora compiutamente dimostrato.
Pertanto, in virtù dell'assenza di richiesta di pagamento delle partite di etichette difettose, e della non essenzialità del termine di consegna previsto, la prestazione eseguita dalla società appellante deve ritenersi adempiuta con conseguente infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società appellante e conferma della pretesa creditoria azionata in monitorio.
pag. 13/18 Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo deve essere confermata sul punto con rigetto del primo motivo di appello.
5.2. Passando dunque all'esame della richiesta risarcitoria deve osservarsi quanto segue.
In tema di risarcimento del danno giova preliminarmente ricordare che per consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, essendo a tal fine necessario che il creditore dimostri in termini più che probabilistici l'effettivo pregiudizio subito, consistente nella perdita subita o nel mancato guadagno, nonché il nesso causale tra fatto e danno. In atri termini, è necessario dimostrare che la diminuzione patrimoniale subita (come ad esempio l'esborso di costi non preventivati) sia conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento del debitore, e che tale diminuzione non sarebbe avvenuta qualora il debitore avesse adempiuto esattamente la prestazione richiesta.
5.2.1. Orbene, l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto non provato il pregiudizio subìto a causa del ritardo nella consegna della merce relativamente all'esborso dei costi extra di spedizione veloce dalla Cina.
Nel caso di specie, pertanto, la società appellante, con riferimento a tale voce di danno aveva il preciso onere di dimostrare di aver sostenuto costi di spedizione ulteriori e non preventivati nonché che tali costi si siano resi necessari direttamente ed esclusivamente in virtù del ritardo nella consegna delle etichette interfasiche da parte della società appellata.
La società appellante deduce a riguardo che le risultanze testimoniali, erroneamente valutate dal primo giudice, avrebbero confermato l'effettivo esborso degli extracosti dovuti all'inadempimento della società appellata di cui alle fatture allegate, ritenendo, dunque, di aver fornito piena prova della suddetta voce di danno.
Tuttavia, tale prova non risulta raggiunta in giudizio.
Dall'esame delle risultanze probatorie emerge che la società appellante usufruiva delle spedizioni cosiddette “fast” in molteplici occasioni ricorrendo a tale mezzo di trasporto pag. 14/18 per numerose spedizioni (sino alla somma complessiva di costi in quel periodo di
121.122,03 p. 39 del documento 15) e non esclusivamente per quelle che assume essere derivate dalla ritardata consegna delle etichette da parte della , non CP_3
dimostrando così la mancata previsione di tali costi né la necessità degli stessi a causa del ritardo della società appellata.
Anche le risultanze testimoniali non risultano, a parere di questa Corte, utili a confermare il necessario nesso causale tra ritardo nella consegna da parte dell'appellata delle etichette commissionate e i costi di spedizione non preventivati risultando sul punto generiche e contraddittorie.
Il teste si è infatti limitato a confermare la circostanza relativa ai costi di Tes_1
spedizione di cui al capitolo di prova 19 della seconda memoria di parte attrice dalla quale emerge semplicemente che tali spedizioni “fast” di cui alla spesa di euro
35.036,64 sono state effettuate “ai fini di ridurre il ritardo”; anche il teste Tes_2
sempre di parte attrice, ha laconicamente affermato che le spedizioni “fast” erano “utili per il recupero del tempo”, non specificando alcunché in merito alla necessità di tali costi e alla mancata preventivazione degli stessi, qualora le etichette fossero arrivate nei termini presunti di consegna.
Tale mancata precisazione, unitamente all'evidente frequente ricorso a tale modalità di trasporto, non consentono di ritenere dimostrato che in assenza del ritardo la società appellante non si sarebbe avvalsa di tale modalità di spedizione in ogni caso, come risulta per altre spedizioni prive di problematiche, sicché deve ritenersi non dimostrato il nesso causale tra ritardo nella consegna e i costi sostenuti con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria avanzata con il secondo motivo di appello.
5.2.3 Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di appello con il quale l'appellante sostiene di aver assolto l'onere probatorio relativo alla perdita subita di euro
300.000,00 per aver dovuto acquisire nuovi spazi produttivi presso la società bulgara
YM Ltd a causa del ritardo nella consegna di parte delle etichette commissionate.
pag. 15/18 Deduce anche in tal caso l'appellante che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la prova del danno relativo all'acquisto di nuovi spazi produttivi presso altri fornitori, in quanto a causa del ritardo il produttore cinese non avrebbe avuto più spazi disponibili.
Sul punto deve osservarsi che dalla documentazione fornita doc. 24 – 25 e 18 e 19 emergono elementi contraddittori rispetto alla tesi sostenuta.
Risulta infatti da un lato che la merce spedita al nuovo fornitore bulgaro era notevolmente superiore rispetto al numero di etichette consegnate successivamente ai termini previsti, sia che nelle mensilità successive la società appellante ha continuato a spedire merce presso il produttore cinese.
Tali circostanze non consentono di ritenere in termini di più che probabilità che gli spazi produttivi ulteriori siano stati acquistati a causa del lamentato ritardo, essendo più probabile che l'acquisto fosse derivato da altra causa.
Le risultanze testimoniali confliggono con la suddetta circostanza emergente dalla documentazione prodotta, sicché non risultano esaustive circa la prova del nesso causale che dunque non deve ritenersi nemmeno in tale ipotesi fornita in giudizio.
5.2.4 Da ultimo anche la prova del mancato guadagno derivante dall'annullamento di ordini da parte dei clienti non risulta sufficientemente fornita.
L'appellante sostiene che l'annullamento degli ordini di cui alla documentazione allegata relativa alle proposte di acquisto da parte di clienti finali e alle giacenze presso i magazzini sarebbe stato dimostrato tramite le risultanze testimoniali dei testi escussi.
A riguardo deve tuttavia osservarsi come dall'analisi delle stesse non risulta invero dimostrata la circostanza che gli annullamenti da parte dei clienti fossero riconducibili ai ritardi nella consegna delle etichette da parte della società appellata, avendo i testi confermato genericamente che gli annullamenti derivavano da ritardi nella consegna dei capi ed avendo addirittura precisato il teste “che i clienti non facevano Tes_2 riferimento alla motivazione sottesa all'annullamento, che era stata invece indicata dal
Custom care Peuterey” e dunque di provenienza unilaterale della parte.
pag. 16/18 Per tali ragioni e in virtù dei principi suesposti deve ritenersi anche in tale ipotesi non assolto l'onere probatorio della società appellante relativamente ai necessari presupposti richiesti per il risarcimento in particolare non essendo direttamente collegabile il ritardo, si ricorda di scarsa importanza in termini di quantità, alle spese sostenute con i precedenti motivi e ai mancati guadagni dedotti con l'annullamento degli ordini.
Per tali ragioni anche le richieste risarcitorie formulate dalla società appellante devono essere respinte con conseguente rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
5.7. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta,
l'appello principale deve essere rigettati con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società appellata come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 26.06.2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata, che liquida in € 9.991,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge;
pag. 17/18 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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