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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1235/2025 R.G. sul ricorso depositato il 10/03/2025 proposto da (difeso dall'avv. Mario Zoccali) Parte_1
nei confronti di (difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria); all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e annulla il licenziamento impugnato .
Condanna parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto eventualmente il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo .
Condanna la parte resistente , per il medesimo periodo di cui sopra , al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali .
Dispone la rideterminazione della sanzione disciplinare e commina al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi due .
Compensa a metà le spese del giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 2700,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi . “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità della sanzione disciplinare del
“Rimprovero scritto” comminata al Sig. con il provvedimento emesso dalla Dirigenza Pt_1
Scolastica dell'ITT prot. n. 1174 del 01/02/2023 (doc.39);
2) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità del licenziamento disciplinare intimato con il provvedimento del 23.7.2024 (“prot. 0008908/E del
23/07/2024 13:00 V.5 – Procedimenti disciplinari”) (doc.02) per i motivi tutti esposti in ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art.63 del TUPI, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura massima di 24 mensilità, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra (ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia);
3) in via subordinata, accertata la sproporzione dalla sanzione irrogata, dichiarare l'annullamento del licenziamento impugnato e, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della condotta effettivamente tenuta dal ricorrente e dello specifico interesse pubblico violato, disporre l'applicazione di una sanzione conservativa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze da corrispondersi al difensore distrattario.
Il resistente si costituiva e contestava la domanda , insistendo nel rigetto del ricorso e nella CP_1 legittimità del licenziamento
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto .
La causa concerne la contestazione ad un licenziamento disciplinare senza preavviso ricevuto dal ricorrente in data 25.7.2024 per avere tenuto una condotta ( tocco delle natiche con la mano ad una studentessa dell'Istituto scolastico ) in danno di una allieva ( ) dell'istituto presso cui Persona_1 il ricorrente lavorava .Il fatto controverso è avvenuto in data 03/05/2024 durante il turno di lavoro del ricorrente quale collaboratore scolastico e poi denunciato dalla allieva il 6.5.2024 alla dirigenza scolastica,
MERITO
2 Il ricorrente – sentito anche in giudizio – ha negato di aver toccato le natiche della allieva Per_1
, asserendo che passando attraverso una porta dell'istituto scolastico era stato urtato e
[...] comunque si sarebbe trattato di un tocco senza altri fini .
La difesa del ricorrente di negazione del fatto non trova riscontro .
Sulla sussistenza del fatto del tocco di una natica della vi è innanzitutto la dichiarazione Per_1 precisa della allieva che nel corso dell'esame testimoniale in sede penale ( v. estratto Persona_1 resoconto dell'udienza del 7.2.2025 dinanzi al Tribunale sezione penale collegio ) ha escluso che fosse stata palpata ma ha confermato il tocco con la mano di una natica allorchè si erano incrociati passando per una porta.
Interrogata sul punto ha infatti riferito < AVVOCATO DIF. . Va bene, va bene. Lei poco CP_2 fa ha detto che si è sentita toccata.
ST -. Sì. Tes_1
AVVOCATO DIF. -. Ecco. Ci può chiarire semplicemente, ecco, senza voler, come dire, CP_2 farle ripercorrere un momento spiacevole, ma semplicemente per capire in che cosa è consistito questo contatto, cioè a dire, mi spiego: è stata una palpazione, cioè è stata afferrata per la natica, le hanno dato un pizzicotto…
ST A. EL -. No, no, è stato un tocco.
AVVOCATO DIF. -. Uno schiaffo… CP_2
ST A. EL -. Un tocco, una ma…
AVVOCATO DIF. -. E' stata sfiorata semplice… CP_2
ST A. EL -. Mi ha appoggiato la mano nel sede… nelle natiche.
AVVOCATO DIF. -. Sì, chiedo scusa, dicevo, è stata pizzicata… CP_2
ST A. EL -. No.
AVVOCATO DIF. -. E' stata palpata o è stata semplicemente sfiorata? CP_2
ST -. No, sono stata toccata, no palpata, toccata con la mano. Non so come dirvi. Tes_1
AVVOCATO DIF. -. Toccata con la mano e basta, non… Va bene. CP_2
ST -. Non so come dirvi. Tes_1
AVVOCATO DIF. -. Quindi, comunque, non è stata palpata. CP_2 3 ST A. . No, non è stata palpazione. Per_1
AVVOCATO DIF. -. E quanto è durato questo contatto? CP_2
ST -. Ma il tempo di passare, il tempo... quant'è, un secondo? Non lo so.>. Tes_1
La nel descrivere il gesto del ricorrente ha riferito che < Sì, mi tocca, caccia la mano dal Per_1 giubbotto, mi tocca e rimette la mano nel giubbotto.
P.M. -. Quindi lui aveva le mani in tasca?
ST -. Sì. Tes_1
P.M. -. Le mette una mano si ricorda dove? Dov'è che la tocca?
ST -. Nella natica.> Tes_1
La ha pure riferito che < ST A. EL -. Gli ho chiesto spiegazioni di quanto è Per_1 successo, e mi ha detto… all'inizio dicendo comunque no e dopo mi ha confermato quanto… Sì, mi ha detto sì, che l'aveva…
P.M. -. E le ha chiesto perché l'aveva fatto? Come mai?
ST -. Gli ho chiesto io: “Ma scusa, queste qua sono cose da fare?”. “No, io non Tes_1 ho fatto niente, non sono stato io. Non è vero - qua e là – Ti giuro sui miei nipoti”, e poi, alla fine, mi ha detto: “Sì, è vero, l'ho fatto, però era un gesto a fin di bene”.
P.M. -. “Era un gesto a fin di bene”?
ST -. Che mi voleva bene.> Tes_1
La deposizione della è precisa e circostanziata , frutto di diretta percezione e resa davanti Per_1 all'Autorità giudiziaria con impegno testimoniale , per cui non vi sono ragioni né elementi che possano far ritenere inattendibile il narrato.
In disparte la valutazione anche di altre dichiarazioni rese da due allievi presenti nel luogo dell'accaduto , a rafforzare la veridicità di quanto riferito dalla vi sono le immagini di un Per_1 video estratto dal sistema di ripresa della video sorveglianza della scuola .
Pur se la ripresa non focalizza e non riproduce esattamente l'attimo del tocco della natica perché coperto dal corpo del ricorrente , tuttavia appare ben distintamente percepibile il movimento del 4 braccio del ricorrente in concomitanza con il passaggio vicino alla e poi ancor Persona_1 significativa è la reazione della che dopo essere passata di fianco al ricorrente si volta indietro Per_1 come a manifestare stupore , stizza e disappunto , evidenziando in tale modo che certamente era avvenuto qualcosa particolare e sgradita .
La prova testimoniale assunta in questa sede escutendo il teste , persona che dal filmato ( Tes_2 con maglietta rosa a righe bianche ) risulta presente nel locale in cui è avvenuto il fatto sanzionato., non ha offerto elementi di prova contraria alla responsabilità del ricorrente.
IL teste collaboratore scolastico , pur ricordando di essere stato presente nei locali quando Tes_2 avvenuto il fatto addebitato al ricorrente nonchè di aver assistito all'aggressione subìta dal Pt_1 da parte di un allievo intervenuto , non ha offerto però elementi idonei a chiarire l'effettiva modalità del contatto per escludere il tocco sgradito.
Ha dichiarato < Adr : in merito a quanto accaduto il 3 maggio 2024 alle ore 20:02 tra la studentessa ed il signor io non ho visto nulla di un contatto tra loro. (…) Persona_1 Pt_1
In merito al fotogramma delle ore 20 02 min e 14 sec, io ribadisco non mi sono accorto di nulla e non ricordo nulla della scena del passaggio dal cancello della e del Pertanto, non so Per_1 Pt_1 se si sono toccati oppure no, io ho appreso del tocco solo dopo, quando si sono litigati come ho detto sopra. Posso dire pure che non ho visto una reazione della che abbia potuto attirare la mia Per_1 attenzione. ) >
Il compendio probatorio acquisito, a parere del decidente, porta a ritenere quindi con ragionevole certezza acclarato il tocco da parte del ricorrente di una natica della . Per_1
Tuttavia occorre nel contempo precisare che sia le dichiarazioni della e sia quanto si trae Per_1 dalle immagini , offrono un contesto d'azione caratterizzato dal casuale incontro del ricorrente con la , avente una durata brevissima, e con esclusione della palpazione il che persuade che il Per_1 toccamento , pur avvenuto da parte del ricorrente, per le condizioni anzidette non appare diretto a realizzare un desiderio sessuale ma al più appare configurare un gesto confidenziale, certamente non opportuno , improprio , sgradito e non accettato dalla persona altrui , tale però da escludere un gesto diretto a esercitare una violenza alla persona e tanto più da escludere che fosse sorretto da finalità di natura sessuale .
Ne discende che il fatto non appare inquadrabile nella violenza sessuale né in un fatto avente rilevanza penale , pur se non giustificabile e contrario ai doveri di comportamento dell'individuo
5 nella comunità e , tanto più , nell'esercizio di un pubblico servizio in assenza di un rapporto tra i due soggetti interessati che giustificasse in qualche modo una confidenza o affetto .
Ne consegue che non sussiste la violazione disciplinare ex art 25 comma 9 punto II, lett b) del
CCNL di Comparto ove prevede < gravi fatti illeciti di rilevanza penale > ( fattispecie applicata dall'Ufficio disciplinare ) e il fatto però può essere ricondotto meglio alla previsione disciplinare dell'art 25 CCNL di Comparto che al comma 8 lett c) dispone < 8.La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(….) c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;>
Va poi aggiunto che in ordine ad altro episodio avvenuto in precedenza il Ministero ha depositato un provvedimento disciplinare del 1.2.2023 di rimprovero scritto per un fatto avvenuto il 31.1.2023 in cui risulta che il ricorrente aveva espresso apprezzamento verso una studentessa ( dicendole < sei bella >) , nonché averla abbracciata e il giorno successivo toccandole un braccio .
Anche tale fatto – che il ricorrente non ha provato insussistente - si inquadra in un ambito di violazione delle regole di comportamento all'interno del luogo di lavoro manifestando anche qui un approccio con un'altra allieva non consono al decoro e all'etica propria del pubblico dipendente tanto da essere stato sanzionato .
Ne discende allora che il precedente disciplinare aggrava la posizione del ricorrente e la gravità del fatto da lui compiuto oggetto in questa sede di giudizio disciplinare e se ne deve tener conto nella commisurazione della sanzione disciplinare da irrogare.
TUTELA
Ad avviso del decidente la reale portata dei fatti commessi merita non il licenziamento ma una sanzione conservativa , stimando l'entità della sanzione per via anche della recidiva, in mesi due di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Va pertanto annullato il licenziamento impugnato e ordinata , ai sensi dell'art 63 dlgs 165/2001 come modificato, la reintegrazione nel rapporto di lavoro con tutela economica e contributiva spettante per legge .
Nondimeno in ragione del potere- dovere di rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis d.lgs 165/2001 ( v.in argomento Cass 18846/2024 ), può derubricarsi il titolo della infrazione disciplinare e rimodulare la sanzione in ragione del comportamento del ricorrente – che pur sempre 6 appare contrario ai doveri propri del suo ruolo di pubblico dipendente - con l'applicazione di una sanzione meno afflittiva e conservativa quale la sospensione dal servizio e con privazione della retribuzione per mesi due graduandosi la sanzione tenuto conto dei precedenti disciplinari e della imputabilità soggettiva dei fatti non come intenzionali .
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente per metà e nel resto poste a carico della parte resistente per la prevalente fondatezza della domanda che ha escluso la grave misura disciplinare del licenziamento e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore della domanda e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ed all'uso di collegamenti ipertestuali .
Reggio Calabria 29.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1235/2025 R.G. sul ricorso depositato il 10/03/2025 proposto da (difeso dall'avv. Mario Zoccali) Parte_1
nei confronti di (difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria); all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e annulla il licenziamento impugnato .
Condanna parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto eventualmente il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo .
Condanna la parte resistente , per il medesimo periodo di cui sopra , al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali .
Dispone la rideterminazione della sanzione disciplinare e commina al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi due .
Compensa a metà le spese del giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 2700,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi . “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità della sanzione disciplinare del
“Rimprovero scritto” comminata al Sig. con il provvedimento emesso dalla Dirigenza Pt_1
Scolastica dell'ITT prot. n. 1174 del 01/02/2023 (doc.39);
2) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità del licenziamento disciplinare intimato con il provvedimento del 23.7.2024 (“prot. 0008908/E del
23/07/2024 13:00 V.5 – Procedimenti disciplinari”) (doc.02) per i motivi tutti esposti in ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art.63 del TUPI, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura massima di 24 mensilità, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra (ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia);
3) in via subordinata, accertata la sproporzione dalla sanzione irrogata, dichiarare l'annullamento del licenziamento impugnato e, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della condotta effettivamente tenuta dal ricorrente e dello specifico interesse pubblico violato, disporre l'applicazione di una sanzione conservativa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze da corrispondersi al difensore distrattario.
Il resistente si costituiva e contestava la domanda , insistendo nel rigetto del ricorso e nella CP_1 legittimità del licenziamento
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto .
La causa concerne la contestazione ad un licenziamento disciplinare senza preavviso ricevuto dal ricorrente in data 25.7.2024 per avere tenuto una condotta ( tocco delle natiche con la mano ad una studentessa dell'Istituto scolastico ) in danno di una allieva ( ) dell'istituto presso cui Persona_1 il ricorrente lavorava .Il fatto controverso è avvenuto in data 03/05/2024 durante il turno di lavoro del ricorrente quale collaboratore scolastico e poi denunciato dalla allieva il 6.5.2024 alla dirigenza scolastica,
MERITO
2 Il ricorrente – sentito anche in giudizio – ha negato di aver toccato le natiche della allieva Per_1
, asserendo che passando attraverso una porta dell'istituto scolastico era stato urtato e
[...] comunque si sarebbe trattato di un tocco senza altri fini .
La difesa del ricorrente di negazione del fatto non trova riscontro .
Sulla sussistenza del fatto del tocco di una natica della vi è innanzitutto la dichiarazione Per_1 precisa della allieva che nel corso dell'esame testimoniale in sede penale ( v. estratto Persona_1 resoconto dell'udienza del 7.2.2025 dinanzi al Tribunale sezione penale collegio ) ha escluso che fosse stata palpata ma ha confermato il tocco con la mano di una natica allorchè si erano incrociati passando per una porta.
Interrogata sul punto ha infatti riferito < AVVOCATO DIF. . Va bene, va bene. Lei poco CP_2 fa ha detto che si è sentita toccata.
ST -. Sì. Tes_1
AVVOCATO DIF. -. Ecco. Ci può chiarire semplicemente, ecco, senza voler, come dire, CP_2 farle ripercorrere un momento spiacevole, ma semplicemente per capire in che cosa è consistito questo contatto, cioè a dire, mi spiego: è stata una palpazione, cioè è stata afferrata per la natica, le hanno dato un pizzicotto…
ST A. EL -. No, no, è stato un tocco.
AVVOCATO DIF. -. Uno schiaffo… CP_2
ST A. EL -. Un tocco, una ma…
AVVOCATO DIF. -. E' stata sfiorata semplice… CP_2
ST A. EL -. Mi ha appoggiato la mano nel sede… nelle natiche.
AVVOCATO DIF. -. Sì, chiedo scusa, dicevo, è stata pizzicata… CP_2
ST A. EL -. No.
AVVOCATO DIF. -. E' stata palpata o è stata semplicemente sfiorata? CP_2
ST -. No, sono stata toccata, no palpata, toccata con la mano. Non so come dirvi. Tes_1
AVVOCATO DIF. -. Toccata con la mano e basta, non… Va bene. CP_2
ST -. Non so come dirvi. Tes_1
AVVOCATO DIF. -. Quindi, comunque, non è stata palpata. CP_2 3 ST A. . No, non è stata palpazione. Per_1
AVVOCATO DIF. -. E quanto è durato questo contatto? CP_2
ST -. Ma il tempo di passare, il tempo... quant'è, un secondo? Non lo so.>. Tes_1
La nel descrivere il gesto del ricorrente ha riferito che < Sì, mi tocca, caccia la mano dal Per_1 giubbotto, mi tocca e rimette la mano nel giubbotto.
P.M. -. Quindi lui aveva le mani in tasca?
ST -. Sì. Tes_1
P.M. -. Le mette una mano si ricorda dove? Dov'è che la tocca?
ST -. Nella natica.> Tes_1
La ha pure riferito che < ST A. EL -. Gli ho chiesto spiegazioni di quanto è Per_1 successo, e mi ha detto… all'inizio dicendo comunque no e dopo mi ha confermato quanto… Sì, mi ha detto sì, che l'aveva…
P.M. -. E le ha chiesto perché l'aveva fatto? Come mai?
ST -. Gli ho chiesto io: “Ma scusa, queste qua sono cose da fare?”. “No, io non Tes_1 ho fatto niente, non sono stato io. Non è vero - qua e là – Ti giuro sui miei nipoti”, e poi, alla fine, mi ha detto: “Sì, è vero, l'ho fatto, però era un gesto a fin di bene”.
P.M. -. “Era un gesto a fin di bene”?
ST -. Che mi voleva bene.> Tes_1
La deposizione della è precisa e circostanziata , frutto di diretta percezione e resa davanti Per_1 all'Autorità giudiziaria con impegno testimoniale , per cui non vi sono ragioni né elementi che possano far ritenere inattendibile il narrato.
In disparte la valutazione anche di altre dichiarazioni rese da due allievi presenti nel luogo dell'accaduto , a rafforzare la veridicità di quanto riferito dalla vi sono le immagini di un Per_1 video estratto dal sistema di ripresa della video sorveglianza della scuola .
Pur se la ripresa non focalizza e non riproduce esattamente l'attimo del tocco della natica perché coperto dal corpo del ricorrente , tuttavia appare ben distintamente percepibile il movimento del 4 braccio del ricorrente in concomitanza con il passaggio vicino alla e poi ancor Persona_1 significativa è la reazione della che dopo essere passata di fianco al ricorrente si volta indietro Per_1 come a manifestare stupore , stizza e disappunto , evidenziando in tale modo che certamente era avvenuto qualcosa particolare e sgradita .
La prova testimoniale assunta in questa sede escutendo il teste , persona che dal filmato ( Tes_2 con maglietta rosa a righe bianche ) risulta presente nel locale in cui è avvenuto il fatto sanzionato., non ha offerto elementi di prova contraria alla responsabilità del ricorrente.
IL teste collaboratore scolastico , pur ricordando di essere stato presente nei locali quando Tes_2 avvenuto il fatto addebitato al ricorrente nonchè di aver assistito all'aggressione subìta dal Pt_1 da parte di un allievo intervenuto , non ha offerto però elementi idonei a chiarire l'effettiva modalità del contatto per escludere il tocco sgradito.
Ha dichiarato < Adr : in merito a quanto accaduto il 3 maggio 2024 alle ore 20:02 tra la studentessa ed il signor io non ho visto nulla di un contatto tra loro. (…) Persona_1 Pt_1
In merito al fotogramma delle ore 20 02 min e 14 sec, io ribadisco non mi sono accorto di nulla e non ricordo nulla della scena del passaggio dal cancello della e del Pertanto, non so Per_1 Pt_1 se si sono toccati oppure no, io ho appreso del tocco solo dopo, quando si sono litigati come ho detto sopra. Posso dire pure che non ho visto una reazione della che abbia potuto attirare la mia Per_1 attenzione. ) >
Il compendio probatorio acquisito, a parere del decidente, porta a ritenere quindi con ragionevole certezza acclarato il tocco da parte del ricorrente di una natica della . Per_1
Tuttavia occorre nel contempo precisare che sia le dichiarazioni della e sia quanto si trae Per_1 dalle immagini , offrono un contesto d'azione caratterizzato dal casuale incontro del ricorrente con la , avente una durata brevissima, e con esclusione della palpazione il che persuade che il Per_1 toccamento , pur avvenuto da parte del ricorrente, per le condizioni anzidette non appare diretto a realizzare un desiderio sessuale ma al più appare configurare un gesto confidenziale, certamente non opportuno , improprio , sgradito e non accettato dalla persona altrui , tale però da escludere un gesto diretto a esercitare una violenza alla persona e tanto più da escludere che fosse sorretto da finalità di natura sessuale .
Ne discende che il fatto non appare inquadrabile nella violenza sessuale né in un fatto avente rilevanza penale , pur se non giustificabile e contrario ai doveri di comportamento dell'individuo
5 nella comunità e , tanto più , nell'esercizio di un pubblico servizio in assenza di un rapporto tra i due soggetti interessati che giustificasse in qualche modo una confidenza o affetto .
Ne consegue che non sussiste la violazione disciplinare ex art 25 comma 9 punto II, lett b) del
CCNL di Comparto ove prevede < gravi fatti illeciti di rilevanza penale > ( fattispecie applicata dall'Ufficio disciplinare ) e il fatto però può essere ricondotto meglio alla previsione disciplinare dell'art 25 CCNL di Comparto che al comma 8 lett c) dispone < 8.La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(….) c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;>
Va poi aggiunto che in ordine ad altro episodio avvenuto in precedenza il Ministero ha depositato un provvedimento disciplinare del 1.2.2023 di rimprovero scritto per un fatto avvenuto il 31.1.2023 in cui risulta che il ricorrente aveva espresso apprezzamento verso una studentessa ( dicendole < sei bella >) , nonché averla abbracciata e il giorno successivo toccandole un braccio .
Anche tale fatto – che il ricorrente non ha provato insussistente - si inquadra in un ambito di violazione delle regole di comportamento all'interno del luogo di lavoro manifestando anche qui un approccio con un'altra allieva non consono al decoro e all'etica propria del pubblico dipendente tanto da essere stato sanzionato .
Ne discende allora che il precedente disciplinare aggrava la posizione del ricorrente e la gravità del fatto da lui compiuto oggetto in questa sede di giudizio disciplinare e se ne deve tener conto nella commisurazione della sanzione disciplinare da irrogare.
TUTELA
Ad avviso del decidente la reale portata dei fatti commessi merita non il licenziamento ma una sanzione conservativa , stimando l'entità della sanzione per via anche della recidiva, in mesi due di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Va pertanto annullato il licenziamento impugnato e ordinata , ai sensi dell'art 63 dlgs 165/2001 come modificato, la reintegrazione nel rapporto di lavoro con tutela economica e contributiva spettante per legge .
Nondimeno in ragione del potere- dovere di rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis d.lgs 165/2001 ( v.in argomento Cass 18846/2024 ), può derubricarsi il titolo della infrazione disciplinare e rimodulare la sanzione in ragione del comportamento del ricorrente – che pur sempre 6 appare contrario ai doveri propri del suo ruolo di pubblico dipendente - con l'applicazione di una sanzione meno afflittiva e conservativa quale la sospensione dal servizio e con privazione della retribuzione per mesi due graduandosi la sanzione tenuto conto dei precedenti disciplinari e della imputabilità soggettiva dei fatti non come intenzionali .
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente per metà e nel resto poste a carico della parte resistente per la prevalente fondatezza della domanda che ha escluso la grave misura disciplinare del licenziamento e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore della domanda e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ed all'uso di collegamenti ipertestuali .
Reggio Calabria 29.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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