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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4166/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4166 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Esposito Lauri Biagio, come da procura in atti;
ricorrente
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Cacciatore Assunta, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande giudiziali di cui alla memoria di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/06/2022, , nato ad [...] Parte_1 il 21/11/1972, premesso di aver contratto matrimonio con nata ad Parte_2 TT (NA) il 15/02/1979, in data 06/08/2000 in TT (NA) (atto di matrimonio n. 57, parte II, serie A, anno 2000), dalla cui unione nasceva una nata a Persona_1 Napoli il 25/11/2002- chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale quanto all'abitazione dei coniugi ed all'assegno di mantenimento della prole, di cui ne richiedeva una riduzione in € 300,00. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le condizioni omologate in sede di separazione.
1 Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09/01/2023, confermava le disposizioni della separazione consensuale, regolamentando le modalità di versamento dell'assegno di mantenimento della prole. Accertata la corretta instaurazione del contradditorio tra le parti a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 19/11/2024, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento della figlia ventiduenne. Va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza Per_2 di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso in esame, la figlia ha conseguito il diploma di laurea triennale in Per_2 ingegneria chimica a marzo 2025 ed intende proseguire gli studi al fine di conseguire anche il diploma di laurea magistrale (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta). Pertanto, la non autosufficienza economica della medesima conduce a ritenere sussistenti i presupposti legali per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si rileva che:
-parte ricorrente svolge il lavoro di carpentiere alle dipendenze della Società Palumbo Costruzioni S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/03/2022, percependo uno stipendio di € 1.500,00 (cfr. comunicazione UniLav e verbale d'udienza del 09/01/2023); al fine di conseguire una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole convenuto in sede di separazione (€ 500,00), il ricorrente ha dedotto (ma non provato): a) di aver instaurato una nuova convivenza more uxorio dopo l'avvenuta separazione coniugale, la cui compagna è disoccupata;
b) di essere in procinto di trasferirsi in una casa in locazione (circostanza non comprovata);
-parte convenuta vive in un immobile in locazione per cui versa un canone di €380,00 (cfr. contratto di locazione registrato il 09/03/2018), non dispone di alcun patrimonio immobiliare (cfr. l'autocertificazione delle capacità reddituali prodotta agli atti); ha poi dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza nella misura di € 980,00 da novembre 2019 a novembre 2022, prestazione che risulta sospesa all'attualità; ella, inoltre, è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 76% con decreto di omologa del 17/03/2017, emesso dal Tribunale di Nola, percentuale di invalidità aumentata all'80% a decorrere dal 30/06/2023 (cfr. verbale di accertamento della Commissione medica Inps), dunque, percepisce l'assegno di invalidità, il quale importo- sulla base degli
2 indici legali previsti- ammonta a circa €330,00. La parte convenuta ha, altresì, dimostrato l'avvio di un procedimento penale nei confronti di R.G.N.R. Parte_1 n.1559/2020- innanzi al Tribunale di Nola per l'accertamento del reato di cui all'art.570 bis c.p., il cui esito non è stato reso noto. Alla luce delle circostanze esaminate (da cui, in particolare, emerge che l'unico mezzo di sostentamento economico di parte convenuta risulta essere l'emolumento assistenziale Inps), il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della figlia in € 500,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Per_2 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_2 giorno venti di ogni mese, oltre la contribuzione in pari misura tra i coniugi alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola).
*** 4. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale (sita in Somma Vesuviana (NA), alla via Macedonia n. 21), viste la richiesta concorde di entrambe le parti del giudizio e la rilevata convivenza della figlia ma non Persona_3 economicamente autosufficiente, con la madre, nulla osta al recepimento di quanto già statuito in sede di separazione.
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.4166/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1
e contratto in data 06/08/2000 in TT (NA) (atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 57, parte II, serie A, anno 2000);
2) dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di euro 500,00 mensili, entro il giorno 20 Per_2 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) assegna la casa coniugale in locazione, situata in Somma Vesuviana (NA), alla via Macedonia, n.21, a Parte_2
5)dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 13/06/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4166 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Esposito Lauri Biagio, come da procura in atti;
ricorrente
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Cacciatore Assunta, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande giudiziali di cui alla memoria di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/06/2022, , nato ad [...] Parte_1 il 21/11/1972, premesso di aver contratto matrimonio con nata ad Parte_2 TT (NA) il 15/02/1979, in data 06/08/2000 in TT (NA) (atto di matrimonio n. 57, parte II, serie A, anno 2000), dalla cui unione nasceva una nata a Persona_1 Napoli il 25/11/2002- chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale quanto all'abitazione dei coniugi ed all'assegno di mantenimento della prole, di cui ne richiedeva una riduzione in € 300,00. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le condizioni omologate in sede di separazione.
1 Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09/01/2023, confermava le disposizioni della separazione consensuale, regolamentando le modalità di versamento dell'assegno di mantenimento della prole. Accertata la corretta instaurazione del contradditorio tra le parti a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 19/11/2024, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento della figlia ventiduenne. Va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza Per_2 di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso in esame, la figlia ha conseguito il diploma di laurea triennale in Per_2 ingegneria chimica a marzo 2025 ed intende proseguire gli studi al fine di conseguire anche il diploma di laurea magistrale (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta). Pertanto, la non autosufficienza economica della medesima conduce a ritenere sussistenti i presupposti legali per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si rileva che:
-parte ricorrente svolge il lavoro di carpentiere alle dipendenze della Società Palumbo Costruzioni S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/03/2022, percependo uno stipendio di € 1.500,00 (cfr. comunicazione UniLav e verbale d'udienza del 09/01/2023); al fine di conseguire una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole convenuto in sede di separazione (€ 500,00), il ricorrente ha dedotto (ma non provato): a) di aver instaurato una nuova convivenza more uxorio dopo l'avvenuta separazione coniugale, la cui compagna è disoccupata;
b) di essere in procinto di trasferirsi in una casa in locazione (circostanza non comprovata);
-parte convenuta vive in un immobile in locazione per cui versa un canone di €380,00 (cfr. contratto di locazione registrato il 09/03/2018), non dispone di alcun patrimonio immobiliare (cfr. l'autocertificazione delle capacità reddituali prodotta agli atti); ha poi dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza nella misura di € 980,00 da novembre 2019 a novembre 2022, prestazione che risulta sospesa all'attualità; ella, inoltre, è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 76% con decreto di omologa del 17/03/2017, emesso dal Tribunale di Nola, percentuale di invalidità aumentata all'80% a decorrere dal 30/06/2023 (cfr. verbale di accertamento della Commissione medica Inps), dunque, percepisce l'assegno di invalidità, il quale importo- sulla base degli
2 indici legali previsti- ammonta a circa €330,00. La parte convenuta ha, altresì, dimostrato l'avvio di un procedimento penale nei confronti di R.G.N.R. Parte_1 n.1559/2020- innanzi al Tribunale di Nola per l'accertamento del reato di cui all'art.570 bis c.p., il cui esito non è stato reso noto. Alla luce delle circostanze esaminate (da cui, in particolare, emerge che l'unico mezzo di sostentamento economico di parte convenuta risulta essere l'emolumento assistenziale Inps), il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della figlia in € 500,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Per_2 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_2 giorno venti di ogni mese, oltre la contribuzione in pari misura tra i coniugi alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola).
*** 4. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale (sita in Somma Vesuviana (NA), alla via Macedonia n. 21), viste la richiesta concorde di entrambe le parti del giudizio e la rilevata convivenza della figlia ma non Persona_3 economicamente autosufficiente, con la madre, nulla osta al recepimento di quanto già statuito in sede di separazione.
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.4166/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1
e contratto in data 06/08/2000 in TT (NA) (atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 57, parte II, serie A, anno 2000);
2) dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di euro 500,00 mensili, entro il giorno 20 Per_2 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) assegna la casa coniugale in locazione, situata in Somma Vesuviana (NA), alla via Macedonia, n.21, a Parte_2
5)dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 13/06/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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