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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/10/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c., presentato congiuntamente, in data 16/07/2025, da:
, con il proc. e dom. avv. VITTOR MASSIMO per mandato a margine del ricorso;
Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. STEFANUTTO SIMONA per mandato a margine del Parte_2 ricorso;
- con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi del P.M.;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi:
- settimana 1: sabato e domenica, oltre martedì e giovedì pomeriggio dal dopo scuola fino dopo cena ore 21.00; - settimana 2: venerdì pomeriggio fino a sabato mattina, martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
I genitori precisano che, per risparmiare sui costi della baby-sitter, si accorderanno per
l'accudimento dei bambini in base ai rispettivi orari di lavoro e con l'aiuto dei nonni. All'uopo la madre avrà cura di comunicare il cambio dei suoi orari lavorativi.
Durante il periodo estivo, fermo il calendario di cui sopra, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno;
fermo l'impegno alla frequentazione dei centri estivi. Per Natale e Pasqua i genitori si accordano per alternare 24 con 25/12 e per Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo, le parti accorderanno di alternare le de giornate tra di loro;
3) Assegnazione della casa familiare di proprietà del signor alla sig.ra Pt_1 Parte_2
4) Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 dei minori la somma mensile complessiva di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) - rivalutabili annualmente ex indici Istat - entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine.
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra per entrambi i figli. Pt_2
6) I genitori si impegnano a non coinvolgere i figli minori nelle loro discussioni e ad intrattenere le stesse in assenza di persone estranee;
7) Per i tre cani, le parti stabiliscono che essendo stati acquistati da entrambi e in costanza di convivenza li terrà in custodia la sig.ra che firmerà i relativi e necessari documenti e i costi Pt_2 veterinari e di mantenimento verranno divisi al 50%;
8) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE Per_ Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli , il 04/03/2016, e , il 25/03/2022, riconosciuti da entrambi i genitori.
Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da e Parte_1
Per_ Per_
e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di e Parte_2 siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati:
1) dispone l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Dispone il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi:
- settimana 1: sabato e domenica, oltre martedì e giovedì pomeriggio dal dopo scuola fino dopo cena ore 21.00;
- settimana 2: venerdì pomeriggio fino a sabato mattina, martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Prende atto che i genitori hanno precisato che, per risparmiare sui costi della baby-sitter, si accorderanno per l'accudimento dei bambini in base ai rispettivi orari di lavoro e con l'aiuto dei nonni. All'uopo la madre avrà cura di comunicare il cambio dei suoi orari lavorativi.
Dispone che, durante il periodo estivo, fermo il calendario di cui sopra, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno;
fermo l'impegno alla frequentazione dei centri estivi. Per Natale e Pasqua dispone che i genitori alterneranno tra di loro i giorni 24 e 25/12 e i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
3) Assegna la casa familiare, di proprietà del signor alla sig.ra . Pt_1 Parte_2
4) Dispone che il signor corrisponda alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 dei minori, la somma mensile complessiva di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) - rivalutabili annualmente ex indici Istat - entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
dispone, inoltre, che ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine.
5) Dà atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra per entrambi i figli. Pt_2
6) Prende atto che i genitori si impegnano a non coinvolgere i figli minori nelle loro discussioni e ad intrattenere le stesse in assenza di persone estranee.
7) Prende atto che per i tre cani, le parti stabiliscono che essendo stati acquistati da entrambi e in costanza di convivenza li terrà in custodia la sig.ra che firmerà i relativi e necessari documenti Pt_2
e i costi veterinari e di mantenimento verranno divisi al 50%.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025 Il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c., presentato congiuntamente, in data 16/07/2025, da:
, con il proc. e dom. avv. VITTOR MASSIMO per mandato a margine del ricorso;
Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. STEFANUTTO SIMONA per mandato a margine del Parte_2 ricorso;
- con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi del P.M.;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi:
- settimana 1: sabato e domenica, oltre martedì e giovedì pomeriggio dal dopo scuola fino dopo cena ore 21.00; - settimana 2: venerdì pomeriggio fino a sabato mattina, martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
I genitori precisano che, per risparmiare sui costi della baby-sitter, si accorderanno per
l'accudimento dei bambini in base ai rispettivi orari di lavoro e con l'aiuto dei nonni. All'uopo la madre avrà cura di comunicare il cambio dei suoi orari lavorativi.
Durante il periodo estivo, fermo il calendario di cui sopra, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno;
fermo l'impegno alla frequentazione dei centri estivi. Per Natale e Pasqua i genitori si accordano per alternare 24 con 25/12 e per Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo, le parti accorderanno di alternare le de giornate tra di loro;
3) Assegnazione della casa familiare di proprietà del signor alla sig.ra Pt_1 Parte_2
4) Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 dei minori la somma mensile complessiva di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) - rivalutabili annualmente ex indici Istat - entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine.
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra per entrambi i figli. Pt_2
6) I genitori si impegnano a non coinvolgere i figli minori nelle loro discussioni e ad intrattenere le stesse in assenza di persone estranee;
7) Per i tre cani, le parti stabiliscono che essendo stati acquistati da entrambi e in costanza di convivenza li terrà in custodia la sig.ra che firmerà i relativi e necessari documenti e i costi Pt_2 veterinari e di mantenimento verranno divisi al 50%;
8) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE Per_ Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli , il 04/03/2016, e , il 25/03/2022, riconosciuti da entrambi i genitori.
Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da e Parte_1
Per_ Per_
e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di e Parte_2 siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati:
1) dispone l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Dispone il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi:
- settimana 1: sabato e domenica, oltre martedì e giovedì pomeriggio dal dopo scuola fino dopo cena ore 21.00;
- settimana 2: venerdì pomeriggio fino a sabato mattina, martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Prende atto che i genitori hanno precisato che, per risparmiare sui costi della baby-sitter, si accorderanno per l'accudimento dei bambini in base ai rispettivi orari di lavoro e con l'aiuto dei nonni. All'uopo la madre avrà cura di comunicare il cambio dei suoi orari lavorativi.
Dispone che, durante il periodo estivo, fermo il calendario di cui sopra, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno;
fermo l'impegno alla frequentazione dei centri estivi. Per Natale e Pasqua dispone che i genitori alterneranno tra di loro i giorni 24 e 25/12 e i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
3) Assegna la casa familiare, di proprietà del signor alla sig.ra . Pt_1 Parte_2
4) Dispone che il signor corrisponda alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 dei minori, la somma mensile complessiva di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) - rivalutabili annualmente ex indici Istat - entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
dispone, inoltre, che ciascun genitore si farà carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine.
5) Dà atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra per entrambi i figli. Pt_2
6) Prende atto che i genitori si impegnano a non coinvolgere i figli minori nelle loro discussioni e ad intrattenere le stesse in assenza di persone estranee.
7) Prende atto che per i tre cani, le parti stabiliscono che essendo stati acquistati da entrambi e in costanza di convivenza li terrà in custodia la sig.ra che firmerà i relativi e necessari documenti Pt_2
e i costi veterinari e di mantenimento verranno divisi al 50%.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025 Il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini