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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AR BORTOT Presidente
Dr. GA CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 30.9.2024 da:
a socio unico (c.f. e p. iva ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore generale, dott. (proc. n. 13188 del repertorio e n. 9730 CP_2
della raccolta del notaio dott.ssa cfr. all. A) Persona_1
(c.f. ), nato in [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Peschiera del Garda (VR) rappresentati e difesi, giusta mandati in calce al ricorso in opposizione alle ordinanze - ingiunzione n. 814/2022 (rif. 837/18) e n. 815/2022 (rif. 838/18), dagli avv.ti Andrea Dell'Omarino (c.f. , n. fax C.F._2
045/591322, e Camilla Perusi Email_1 Email_2
(c.f. , n. fax 045/591322, C.F._3 Email_3 2
entrambi procuratori e domiciliatari in 37123 – Verona, Email_4
Stradone A. Provolo n. 2
- appellanti - contro
, (C.F. Controparte_3
) in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. , C.F._4
domiciliataria presso i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale
n. 63 (fax: 0415224105; PEC: . Email_5
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Verona.
In punto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni degli appellanti:
Nel merito: riformarsi la sentenza n. 246/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Verona del 05.04.2024, non notificata, relativamente ai punti nn. 4.-5.-6.-7. della stessa (con conseguente assorbimento del punto 8. di detta pronuncia, che da essi discende) relativi agli addebiti contestati agli appellanti nei punti 4., 5. e 6. delle Ordinanze Ingiunzione nn.
814/2022 (rif. 837/18) del 15.02.2023 e 815/2022 (rif. 838/18) del 15.02.2023, per le ragioni esposte nei motivi di appello spiegati nei punti 1 e 2 del presente gravame (ovvero in forza dell'espressa riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle censure relative all'illegittimità e/o invalidità dell'atto amministrativo impugnato) e, conseguentemente, accogliere
l'opposizione proposta da e dal sig. relativamente agli addebiti CP_1 Parte_1
sollevati circa la scopertura delle quote riservate ai disabili e, per l'effetto, revocare e/o annullare 3
e/o dichiarare nulle le Ordinanze Ingiunzione nn. 814/2022 (rif. 837/18) del 15.02.2023 Co e 815/2022 (rif. 838/18) del 15.02.2023 emesse dall' di Verona, nonché ogni atto ad esse presupposto, connesso e/o correlato, con accertamento della piena legittimità del comportamento tenuto dagli appellanti anche in relazione ai fatti contestati sub nn. 4., 5. e 6. delle predette Ordinanze Ingiunzione.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: pur ritenendo la presente controversia avente natura documentale, si confermano tutte le conclusioni, istanze e deduzioni istruttorie, oltre che le indicazioni testimoniali già formulate nel ricorso in opposizione alle succitate O.I. in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo per il loro accoglimento anche in questa fase di gravame.
Conclusioni dell'appellato: in via principale nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità in toto dell'appello di cui si discute, e dell'originario ricorso;
in ogni caso: rigettare le istanze istruttorie proposte dall'appellante in quanto inutili e generiche;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla p.a. in primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio. Svolgimento del processo.
L'Ispettorato Territoriale di Verona (ITL) ha emesso nei confronti di CP_1
e del legale rappresentante due ordinanze ingiunzione (nei Parte_1 confronti una della società e l'altra del legale rappresentante), per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi € 1.414.124,73, contestando la mancata copertura delle quote di lavoratori riservate alle categorie protette, per il periodo dal 28.5.2015 a 31.12.2017, e la mancata copertura delle quote riservate ai lavoratori disabili, per il periodo dall'1.1.2016 al 21.12.2017.
All'esito del giudizio di opposizione, promosso dalla società e dal signor , Pt_1 il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 264/2024, emessa il 5.4.2024, ha 4
parzialmente accolto l'opposizione, riducendo di conseguenza la sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni relative ai lavoratori disabili, determinata in €
389.727,03, mentre ha escluso l'illecito relativamente agli illeciti attinenti ai lavoratori appartenenti alle categorie protette.
In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente l'illecito amministrativo con riferimento ai lavoratori disabili e ha rideterminato la sanzione Con tenendo conto di quella prevista all'epoca dell'illecito, mentre aveva applicato importi determinati da norma successiva. Ha invece escluso l'illecito relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie protette.
A fondamento della decisione, la sentenza ha preso le mosse dai dati risultanti dalla documentazione trasmessa dalla stessa società opponente su cui si era fondato l'accertamento amministrativo. Da questi dati ha ritenuto non contestato il numero delle scoperture per lavoratori disabili.
Ha quindi ritenuto la sussistenza dell'illecito valorizzando l'incompletezza dei prospetti informativi inviati a norma di legge dalla società, dal momento che non era stata data alcuna indicazione in merito a mansioni e qualifiche dei posti da coprire con i lavoratori disabili. Richiamando in proposito l'art. 9 comma 6 l.
68/1999, che richiede questa indicazione, e la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 30138/2021), ha ritenuto che gli uffici competenti non avrebbero potuto attivarsi per avviare disabili al lavoro nei 60 giorni successivi al ricevimento dei prospetti. La sentenza ha ritenuto necessaria questa indicazione, attesa la particolarità della disciplina, dettata per una categoria di lavoratori dalle condizioni psicofisiche invalidanti, per ritenere l'obbligo del datore di lavoro integralmente assolto.
Nel determinare la sanzione, ha ritenuto che, in ragione dell'epoca di verificazione dei fatti, fosse applicabile la sanzione precedente alla modifica normativa e l'ha rideterminata nell'importo riportato in precedenza.
Da ultimo, ha escluso l'illecito riferito ai lavoratori appartenenti alle categorie protette, ritenendo che la mancata indicazione di qualifiche e mansioni non avesse quella cogenza riferibile ai lavoratori disabili.
La sentenza di primo grado viene impugnata da e dal signor Controparte_1
sulla base dei seguenti motivi: Pt_1 5
1. Con il primo motivo la sentenza di primo grado viene censurata perché avrebbe accertato un illecito che non era stato oggetto di preventiva contestazione.
A supporto di questo motivo, gli appellanti muovono dal contenuto del verbale unico, laddove a pag. 2 e nell'incipit di pag. 3, pur contestando la violazione della disciplina dettata per i lavoratori disabili, non viene fatto riferimento al contenuto dei prospetti e alle carenze riscontrate dalla sentenza impugnata. In questo senso, il carente contenuto dei prospetti viene accertato dal verbale solo con riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. In sostanza, il verbale unico non contiene alcuna censura che abbia ad oggetto la trasmissione da parte della società dei prospetti informativi di cui all'art. 9 comma 6 l. 68/1999 incompleti. Con Solo la difesa dell' in giudizio aveva dedotto, inammissibilmente, questa violazione come oggetto dell'illecito.
All'interno dello stesso motivo d'impugnazione gli appellanti inseriscono la censura della parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto che l'incompletezza dei prospetti non facesse decorrere il termine di 60 giorni per l'avvio al lavoro dei lavoratori disabili. Sul punto gli appellanti richiamano la sentenza del 5.5.2022 del Tribunale di La Spezia, per cui la violazione amministrativa ci sarebbe solo ove all'avvio di un lavoratore disabile nei sessanta giorni successivi all'invio dei prospetti da parte del datore di lavoro, non sia seguita l'assunzione.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia in merito alle contestazioni del verbale unico, riferite alla “non reiterazione dell'istanza di esonero per il periodo dal 01/04/2016 al
21/12/17 e da un lato agli incrementi della base di computo risultanti dai prospetti informativi inviati nel corso degli anni”, questa essendo l'unica contestazione tratta dal verbale.
In questo senso, il secondo motivo d'appello viene svolto come conseguenza dell'accoglimento del primo. Infatti, una volta accertata l'erroneità della sentenza di primo grado circa la sussistenza di un illecito non contestato (l'incompleta redazione dei prospetti concernenti i lavoratori disabili), gli appellanti sottopongono alla Corte l'accertamento della sussistenza dell'illecito effettivamente contestato, riportato nel virgolettato, ciò in quanto questione che la sentenza di primo grado ha ritenuto assorbita e non ha esaminato. 6
Sul punto gli appellanti richiamano le difese svolte negli scritti difensivi di primo grado e, in particolare, sostengono che gravava sulla società un unico obbligo ai fini dell'assolvimento della l. 68/1999, costituito dall'invio dei prospetti, che equivale alla richiesta di avviamento, obbligo pacificamente assolto. Dalla data di ricevimento dei prospetti decorreva il termine di legge di 60 giorni per l'ente pubblico per avviare al lavoro i lavoratori disabili, per cui, una volta trascorso inutilmente questo termine, come nel caso in esame, nessuna conseguenza avrebbe potuto essere tratta nei confronti della società.
Con riferimento al verbale di accertamento (cfr. il virgolettato di cui sopra), gli appellanti sostengono che costituiva mera facoltà reiterare l'istanza di esonero per i 7 lavoratori disabili precedentemente ottenuto, per cui la copertura della quota avrebbe dovuto essere trattata mediante assunzione numerica. Riguardo alla base di calcolo di cui alla convenzione di programma con la Provincia del 22.4.2015, pur ammettendo la mancata copertura dei posti incrementati nel corso degli anni
(passati pacificamente da 47 a 53 unità), gli appellanti sostengono che la situazione era concordata con l'ente territoriale e se nessuna delle parti della convenzione aveva ritenuto necessario adeguare alla nuova situazione il numero dei lavoratori cui è destinato il programma, ciò esclude qualsiasi responsabilità della società. Con
si è costituita nel giudizio di appello, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, ha richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione dell'11.9.2025 .
Motivi della decisione.
L'appello non è fondato e va respinto.
Va preliminarmente osservato che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento dell'illecito attinente alla violazione dell'art. 3 l. 68/1999 e successive modifiche, relativamente alla mancata copertura delle quote riservate ai lavoratori disabili (cfr. i punti 4, 5 e 6 delle ordinanze ingiunzione opposte).
Non vengono più in considerazione, per la mancata impugnazione dei relativi capi della sentenza di primo grado, l'illecito attinente alla mancata copertura delle quote riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie protette e l'entità della 7
sanzione pecuniaria applicata per l'illecito relativo alla copertura delle quote per i lavoratori disabili.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la sussistenza dell'illecito attraverso l'analisi dei prospetti informativi inviati dalla società appellante agli uffici competenti.
Ha preliminarmente accertato che i dati numerici relativi alla mancata copertura non fossero in contestazione, perché tratti dai documenti di provenienza della società appellante
Ha poi accertato che l'omissione dell'indicazione dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per i lavoratori appartenenti alla categoria disabile, non consentisse di ritenere assolto l'obbligo del datore di lavoro di copertura delle relative quote.
Si ritiene opportuno delineare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 9 comma 6 della l. 68/1999 stabilisce che “I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all' articolo 3 , nonché' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all' articolo
1”.
L'art. 9 comma 3 della stessa legge stabilisce che “La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.”.
Come ha correttamente affermato la sentenza di primo grado, la norma impone che il prospetto debba contenere l'indicazione dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili (cfr. Cass. 30138/2021) ed è pacifico e non contestato che i prospetti inviati dalla società fossero privi di questa indicazione.
L'art. 11 l. 68/1999 disciplina il sistema delle convenzioni tra datori di lavoro e gli uffici competenti “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo 8
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.”. Peraltro anche queste convenzioni devono indicare le mansioni da attribuire ai lavoratori.
L'art. 7 l. 68/1999 disciplina, infine, il sistema dell'avviamento al lavoro, stabilendo;
“Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11.
La richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilita' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalita' concordate dagli uffici con il datore di lavoro.
1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita' di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta
o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata
a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro”.
L'art. 15 comma 4 della stessa legge stabilisce le sanzioni alle violazioni della disciplina, stabilendo “Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
Così ricostruito il dato normativo, occorre esaminare il primo motivo d'appello.
Occorre prendere le mosse dai dati di fatto evidenziati nel verbale di accertamento che ha originato le ordinanze ingiunzione opposte.
Come ha condivisibilmente sottolineato la sentenza di primo grado, si tratta di dati di fatto non contestati, tanto che l'istruttoria nel giudizio di primo grado è stata esclusivamente documentale. In particolare: 9
1) la società ha stipulato con la Provincia di Verona 3 convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge. La prima, del 12.1.2010, prevedeva l'assunzione progressiva di 13 lavoratori disabili con scadenza il 28.2.2014; la seconda, del 22.4.2015,
l'assunzione progressiva di 25 lavoratori disabili, con scadenza il 30.4.2020, la terza, del 22.12.2017, l'assunzione progressiva di 34 lavoratori disabili con scadenza al 31.12.2022. Con 2) Sulla base della documentazione trasmessa dalla società, l' ha accertato la mancata copertura della quota obbligatoria pari a 32 disabili alla data del
31.12.2014, data cui era riferito il prospetto informativo della seconda convenzione (del 2015). Questa scopertura veniva sanata parzialmente, con le 25 unità della convenzione del 2015, mentre per le restanti 7 la società aveva ottenuto un esonero parziale fino al 31.3.2016.
3) Successivamente a questa scadenza e fino alla data di stipulazione dell'ultima Con convenzione (22.12.2017), l' ha accertato le scoperture riportate nelle ordinanze ingiunzione, il cui dato numerico non è oggetto di contestazione.
In specifico, le scoperture sono state determinate: a) dalla mancata proroga dell'esonero dall'assunzione delle 7 unità di cui al punto 2; b) dagli incrementi della base di calcolo risultanti dai prospetti informativi nel corso degli anni
(circostanza non contestata e peraltro ammessa dalla società).
Di conseguenze, emerge l'esistenza di una scopertura nelle assunzioni delle quote dei lavoratori disabili.
Nel giudizio di primo grado, gli opponenti, attuali appellanti, hanno incentrato le proprie difese sui seguenti passaggi argomentativi, ripresi nel ricorso in appello:
1) il proprio obbligo si sarebbe esaurito con l'invio dei prospetti di cui all'art. 9.
Di conseguenza, avrebbe dovuto l'ente competente avviare al lavoro il personale mancante entro i 60 giorni dal ricevimento dei prospetti. L'omesso avvio entro questo termine dei lavoratori da assumere comporta quindi l'insussistenza dell'illecito (cfr. pag. da 22 a 24 del ricorso di primo grado;
pag. 19 del ricorso in appello).
2) con riferimento alla non reiterazione dell'esonero, gli appellanti sostengono l'insussistenza dell'obbligo di richiederlo e che i 7 lavoratori mancanti avrebbero 10
potuto essere assunti con avviamento numerico su iniziativa della provincia (cfr. pag. 25 del ricorso di primo grado;
pag. 22 del ricorso in appello);
3) con riferimento ai dati risultanti dai prospetti, sostengono che si trattava di dati risultanti dalle convenzioni stipulate con la Provincia, che non ha mai avanzato obiezioni o richieste specifiche (cfr. pag. 27 del ricorso di primo grado;
pag. 23 e seguenti del ricorso in appello).
La tesi degli appellanti è che la sentenza avrebbe valorizzato una circostanza, costituita dall'omessa indicazione dei posti e delle qualifiche riservate ai lavoratori disabili nei prospetti inviati all'autorità competente, non presente nella contestazione dell'illecito.
A questo proposito, se è vero che le ordinanze ingiunzione hanno contestato non la violazione consistita nel mancato invio dei prospetti, che risultano inviati ma in modo incompleto (violazione sanzionata dal comma 1 dell'art. 15), ma la violazione dell'art. 3 della legge (mancata copertura delle quote riservate ai disabili), sanzionata appunto dal comma 4 dell'art. 15, è altrettanto vero che la questione dell'incompletezza dei prospetti è stata introdotta nel giudizio proprio dagli appellanti, che su questo invio hanno incentrato la propria difesa diretta a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di legge.
In sostanza, a fronte della contestazione contenuta nel verbale di accertamento della mancata copertura delle quote riservate ai lavoratori disabili, la difesa degli appellanti è stata incentrata sull'assolvimento dell'unico obbligo di legge individuato, costituito appunto dall'invio dei prospetti di cui all'art. 9 l. 68/1999. Con Di conseguenza, le difese dell' e le argomentazioni della sentenza impugnata nell'esame dei prospetti si sono incentrate non su un elemento estraneo alla fattispecie, ma sul contenuto delle difese degli appellanti.
A questo proposito, muovendosi sul piano degli oneri di allegazione e di prova Con nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, mentre ha dimostrato la mancata copertura delle quote riservate ai lavoratori disabili, attraverso i dati risultanti dalla documentazione richiamata nel verbale e non specificamente contestata nel dato numerico, gli opponenti, attuali appellanti, hanno eccepito l'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla l. 68/1999 attraverso il richiamo ai prospetti inviati ai sensi dell'art.
9. A fronte di questa difesa, introdotta in giudizio 11
Con dagli opponenti, ha formulato l'eccezione di incompletezza dei prospetti, allo scopo di contestare l'adempimento dell'obbligo di legge.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha esaminato la completezza dei prospetti, non ha esorbitato dal thema decidendum come risultante dalle difese delle parti, ma ha analizzato le difese degli attuali appellanti incentrate Con sull'adempimento dell'obbligo di legge e l'eccezione di in ordine all'idoneità dei prospetti a fondare tale adempimento.
Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere che la sentenza di primo grado non abbia esteso l'oggetto del giudizio a una contestazione diversa da quella oggetto del verbale di accertamento prima e delle ordinanze ingiunzione poi, ma si sia attenuta al contenuto delle difese delle parti e alle eccezioni da esse svolte.
Pertanto, riguardo all'adempimento dell'obbligo di legge da parte degli appellanti, attraverso l'invio dei prospetti di cui all'art. 9 l. 68/1999, l'omessa indicazione dei posti disponibili e delle qualifiche per la copertura delle quote riservate ai lavoratori disabili è ostativa all'avviamento al lavoro del personale nei 60 giorni conseguenti. In questo senso non è solo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata (cfr. Cass. 31138/2021), ma anche di parte della giurisprudenza di legittimità, condivisa anche da questa Corte (cfr.
Corte appello Milano sez. lav., 17/02/2022, n.1491, per cui “L'invio da parte del datore di lavoro di prospetti informativi limitati alla specificazione della mera "qualifica" corrispondente al posto di lavoro disponibile per il disabile devono considerarsi incompleti, così da rendere a lui imputabile il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d'obbligo.”.).
Il rigetto del primo motivo d'impugnazione comporta pertanto il rigetto dell'appello.
Va infatti considerato che l'esame del secondo motivo è stato dagli appellanti condizionato all'accoglimento del primo. Come si legge a pag. 17 del ricorso in appello, “Al fine di non incorrere in qualsivoglia declaratoria di inammissibilità del presente ricorso in appello, una volta ritenuto fondato il primo motivo di gravame, come sopra delineato…all'adito Collegio è richiesto di accertare la fondatezza delle censure sollevate dagli appellanti con riferimento contestazione del Verbale Unico”. 12
Il rigetto del primo motivo d'appello è ostativo all'esame del secondo motivo d'impugnazione, per cui, di conseguenza, l'appello va respinto la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono il dispositivo e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.9991,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11.9.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
GA CA AR RT