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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 14 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 21 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2394 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata l'[...] ad [...] e residente ad Parte_1
AR (AG), in via Fratelli Di Benedetto n. 32, C.F. , CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 24/07/2024, dagli Avv.ti Giuseppe Giglionee
Giuseppe Scerra, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo sito ad Agrigento, nella via Mazzini n. 12,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 24 Luglio 2014 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di Parte_1
dissenso contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n.
118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 5 Settembre 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto da entrambe le parti il 14 Marzo
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U.
richiesta dalla ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetta la signora sono tali da Parte_1
renderla invalida civile in misura pari al 67%. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successivi chiarimenti a seguito delle osservazioni dei legali della istante). Quindi, la ricorrente non presenta i requisiti sanitari stabiliti dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
2 Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, la signora ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a Parte_1
fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto,
l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la stessa ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. Tale
osservazione è stata puntualmente riscontrata dal Dott. confutando le Persona_1
affermazioni che la istante ha formulato con le controdeduzioni avverso la bozza della relazione tecnica d'ufficio in commento.
A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al
comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, la signora non ha depositato agli atti del presente Parte_1
giudizio nessuna nuova certificazione sanitaria attestante l'aggravamento delle patologie da cui
è affetta, verificatosi dopo il deposito della richiamata C.T.U.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla ricorrente.
La signora seppure soccombente, deve essere esonerata dal Parte_1
pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo essa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del
30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 21 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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