Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2022, proposto da
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agsm Aim S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biondaro, Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Verona, Provincia di Verona, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 25 dell'1 aprile 2022 (pubblicato sul BUR n. 50 del 19/04/2022) emesso dal Direttore della Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso della Regione Veneto avente ad oggetto la “proroga della validità temporale del provvedimento di VIA (rilasciato con DGR n. 1143 del 12.7.2016)” relativo al progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona proposto dalla società AGSM AIM S.p.a. (già A.G.S.M. Verona S.P.A.);
- del verbale della riunione del 23.3.2022 del Comitato tecnico regionale VIA del Veneto, oltre che per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa, la D.G.R. Veneto n. 94 del 31 gennaio 2017 (recante le modalità procedurali della proroga della VIA) e il decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 565 del 16 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e di Agsm Aim Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. NI DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di San Giovanni Lupatoto impugna il decreto n. 25 del 1° aprile 2022 con cui la Direzione Ambiente della Regione Veneto ha concesso la proroga della validità temporale del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dei connessi titoli rilasciati con D.G.R. n. 1143 del 12 luglio 2016, relativi al “revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanicobiologico” del complesso impiantistico di Ca’ del Bue, sito nel territorio del Comune di Verona; la proroga estende l’efficacia sino al 23 agosto 2026.
2. Il ricorrente lamenta, in sintesi, i seguenti vizi: la violazione del principio di anteriorità della proroga (che sarebbe stata richiesta dopo la scadenza del termine); l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti (non essendo ravvisabili cause di forza maggiore); la mancata rinnovazione della VIA alla luce delle modifiche progettuali intervenute; la violazione delle regole procedimentali per mancata indizione della conferenza di servizi e per non essere stato coinvolto il Comune; l’omessa valutazione di sopravvenienze pianificatorie e dell’aggravio della pressione ambientale (in specie quanto alla qualità dell’aria nell’agglomerato veronese); nonché la pretesa decadenza ex art. 24 L.R. n. 3/2000 del titolo originario.
3. Si sono costituite in giudizio la Regione del Veneto e AGSM AIM S.p.A. che hanno resistito nel merito ed eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse per assenza del requisito della vicinitas .
4. Chiamata all’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse a ricorrere.
Pur potendosi riconoscere in astratto la legittimazione del Comune ad agire iure proprio a tutela di posizioni differenziate connesse a possibili ricadute ambientali nell’ambito territoriale amministrato, difetta, nel caso di specie, la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e specifico, causalmente ricollegabile al decreto impugnato.
La mera prossimità geografica dell’impianto al confine comunale (circa 400 metri) non è, di per sé, idonea a soddisfare il requisito dell’interesse, occorrendo che l’ente alleghi e provi – soprattutto in presenza di contestazione – un effettivo vulnus suscettibile di essere rimosso mediante l’annullamento del provvedimento.
Tale principio è stato ribadito, in un giudizio inter partes , dal Consiglio di Stato, sez. VII, che, con sentenza n. 619/2025 – richiamando un orientamento consolidato –, ha sottolineato come la sola vicinitas non basti ad integrare l’interesse all’azione ove non sia dimostrato uno specifico pregiudizio; nel medesimo arresto si è, altresì, valorizzata l’evidenza istruttoria di un miglioramento dell’impatto ambientale complessivo dell’impianto a valle delle varianti autorizzate, escludendo ricadute negative sul territorio del Comune odierno ricorrente.
6. Le affermazioni della sentenza citata, pertinenti e condivisibili, vanno qui reiterate, trattandosi di causa che coinvolge le stesse parti e il medesimo impianto.
Invero, l’onere dimostrativo che incombe sul ricorrente non può dirsi assolto mediante generiche allegazioni circa il potenziale aggravio emissivo dell’impianto: il Comune non fornisce una efficace analisi tecnicoquantitativa riferita al proprio territorio, tale da rappresentare, con sufficiente concretezza, un incremento delle concentrazioni di inquinanti (e, in particolare, di polveri sottili) causalmente ascrivibile alla proroga impugnata o alle varianti che ne hanno scandito l’ iter . La documentazione tecnica, come già rimarcato nella predetta sentenza del Consiglio di Stato, si concentra piuttosto sulla maggiore o minore capacità emissiva astratta degli impianti, senza calibrare l’analisi sugli effetti reali nel territorio di San Giovanni Lupatoto; ne discende l’assenza di un’utilità concreta conseguibile dall’auspicato annullamento, anche perché – come rilevato dal giudice d’appello – l’eventuale caducazione dei provvedimenti determinerebbe un regresso ambientale rispetto all’assetto tecnologico più recente reputato migliorativo dagli organi tecnici regionali.
7. Alla luce di quanto precede e del richiamo alla statuizione d’appello pronunciata inter partes , il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non risultando comprovato un concreto pregiudizio ricollegabile all’atto impugnato, né un’utilità specifica discendente dall’eventuale annullamento.
Rimane così assorbito l’esame nel merito delle censure formulate nel ricorso.
Le spese, infine, vanno compensate in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO Di MA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NI DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DI | TO Di MA |
IL SEGRETARIO