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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6802/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
2 Parte_3
[...]
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 CP_7 CP_8
9 CP_9 CP_8
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12
Controparte_12 minorenne
13
Controparte_13 minorenne
14 Controparte_14
15
Controparte_15 minorenne
16 Persona_1
17 Controparte_16
18
Controparte_17 minorenne
19
Controparte_18 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Verbale di causa Udienza 22.01.2024 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi
Dott. Giovanni Calasso 1
dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al Pt_2 Pt_4 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 17,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 6802/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6802 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
2 Parte_3
[...]
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 Controparte_20
9 Controparte_21
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12
Controparte_12 minorenne
13
Controparte_13 minorenne
14 Controparte_14
15
Controparte_15 minorenne
16 Persona_1
17 Controparte_16
18
Controparte_17 minorenne
19
Controparte_18 minorenne
Dott. Giovanni Calasso 3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 22.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.04.2024
1) (C.F. ) nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 settembre 1958 e ivi residente a[...];
2) (C.F. ) nato a [...] Parte_3 C.F._2
(Brasile) il 15 aprile 1987 e ivi residente a[...];
3) (C.F. ) nata a [...] il 14 Controparte_2 C.F._3 giugno 1991 e residente a [...], n. 2189;
4) (C.F. ) nata a [...] il 5 maggio Controparte_3 C.F._4
1963 e ivi residente a[...];
5) (C.F. ) nato a [...] il 4 Controparte_4 C.F._5 gennaio 1996 e ivi residente a[...];
6) (C.F. ) nata a [...] il 2 Controparte_5 C.F._6 settembre 1999 e ivi residente a[...];
7) (C.F. ) nata a [...] il [...] CP_6 C.F._7 e ivi residente a[...];
8) (C.F. ) nata a [...] il 1° Controparte_20 C.F._8 giugno 1991 e ivi residente a[...];
9) (C.F. ) nata a [...] il 21 Controparte_21 C.F._9 luglio 1988 e ivi residente a[...];
10) (C.F. ) nata a [...] il 13 Controparte_10 C.F._10 maggio 1950 e ivi residente a[...];
11) (C.F. ) nata a [...] Controparte_11 C.F._11 (Brasile) il 29 aprile 1977 e ivi residente a[...], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente al Signor Controparte_22
– sui figli minori:
[...]
Dott. Giovanni Calasso 4
12) (C.F. ) nato a [...] Controparte_12 C.F._12
(Brasile) il 24 gennaio 2011 e ivi residente a[...], nonchè su:
13) (C.F. ) nato a [...] il Controparte_13 C.F._13 2 luglio 2012 e ivi residente a[...];
14) (C.F. ) nata a [...] Controparte_14 C.F._14 (Brasile) il 19 giugno 1971 e residente a [...]-40, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente al Signor
[...]
– sulla figlia minore: Controparte_23 15) (C.F. ) nata a [...] il 2 Controparte_15 C.F._15 aprile 2007 e residente a [...]-40;
16) (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._16 il 16 agosto 2004 e residente a [...]-40;
17) (C.F. ) nato a [...] il 20 Controparte_16 C.F._17 ottobre 1980 e ivi residente a[...], in proprio ed in CP_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente alla Signora Parte_5
– sui figli minori:
[...]
18) (C.F. ) nata a [...] il 21 Controparte_17 C.F._18 ottobre 2013 e ivi residente a[...] nonchè su:
19) (C.F. ) nato a [...] Controparte_18 C.F._19 l'11 giugno 2020 e ivi residente a[...];
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_19 formulando le seguenti conclusioni:
- ACCERTARE E DICHIARARE lo status di cittadini italiani dei Signori Controparte_10
,
[...] CP_6 Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13 Controparte_14 Persona_1
, ,
[...] Controparte_15 Parte_6 Controparte_18
, Controparte_17 Controparte_21 Controparte_20 [...]
Parte_1 Controparte_3 Parte_3 [...]
, e, per l'effetto, CP_2 Controparte_5 Controparte_4 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa competente di Controparte_19 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza ed anagrafici, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti;
IN OGNI CASO, condannare controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di tutte le successive e relative occorse ed occorrende.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_2 17 maggio 1866, emigrato in Brasile ed ivi deceduto, figlio di e Persona_3 [...]
. Per_4
- a seguito di matrimonio contratto nell'anno 1888 con generava – in data 15 CP_25 febbraio 1891 – il quale si univa in matrimonio nel 1913 con Parte_7 [...]
. Dalla predetta unione nascevano: Per_5
Dott. Giovanni Calasso 5
• (nata nel 1921) che si univa in nozze nel 1949 con Parte_8 CP_26 generando 2 figlie, odierne richiedenti:
➢ (nata nel 1950) che si univa in matrimonio con Controparte_10 dando alla luce i richiedenti: Persona_6
✓ che, unitasi in matrimonio con Controparte_11
dava alla luce gli ulteriori richiedenti: CP_22 CP_22
❖ Controparte_12
❖ Controparte_13
✓ che, unitasi in matrimonio con Controparte_14 dava alla luce gli ulteriori Controparte_23 richiedenti:
❖ Persona_1
❖ Controparte_15
✓ che, unitosi in matrimonio con Parte_6 [...]
dava alla luce gli ulteriori richiedenti: Persona_7
❖ Controparte_18
❖ Controparte_17
➢ (nata nel 1961) che si univa in matrimonio con CP_6 Persona_8
(doc. 23) dando alla luce le richiedenti:
[...]
✓ che si univa in matrimonio con Controparte_21
Controparte_27
✓ Controparte_20
• (nata nel 1931) si univa in nozze nel 1957 con Controparte_28 Parte_1 generando 2 figli, odierni richiedenti:
➢ (nato nel 1958) che si univa, successivamente, in Parte_1 matrimonio con dando alla luce i richiedenti: Controparte_29
✓ Parte_3
✓ Controparte_2
➢ (nata nel 1963) che si univa in matrimonio con Controparte_3 [...]
dando alla luce i richiedenti: Parte_9
✓ TO CP_5
✓ JO LO CP_4
Il Signor non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana e pertanto gli Persona_2 odierni richiedenti erano a tutti gli effetti cittadini italiani.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 6
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del
Pt_4 cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato
Pt_4 dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento
Pt_4 in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non
Pt_4 avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2 nato a [...] il [...] nato prima della nascita del Regno d' ,
Pt_4 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866 -regio decreto 04.11.1866- non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_19 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
Maggiore (TV) il 17 maggio 1866
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 7
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_19 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_19 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 17,55
Lecce-Venezia, 22.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6802/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
2 Parte_3
[...]
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 CP_7 CP_8
9 CP_9 CP_8
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12
Controparte_12 minorenne
13
Controparte_13 minorenne
14 Controparte_14
15
Controparte_15 minorenne
16 Persona_1
17 Controparte_16
18
Controparte_17 minorenne
19
Controparte_18 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Verbale di causa Udienza 22.01.2024 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi
Dott. Giovanni Calasso 1
dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al Pt_2 Pt_4 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 17,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 6802/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6802 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 [...]
Parte_2
2 Parte_3
[...]
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 Controparte_20
9 Controparte_21
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12
Controparte_12 minorenne
13
Controparte_13 minorenne
14 Controparte_14
15
Controparte_15 minorenne
16 Persona_1
17 Controparte_16
18
Controparte_17 minorenne
19
Controparte_18 minorenne
Dott. Giovanni Calasso 3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 22.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.04.2024
1) (C.F. ) nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 settembre 1958 e ivi residente a[...];
2) (C.F. ) nato a [...] Parte_3 C.F._2
(Brasile) il 15 aprile 1987 e ivi residente a[...];
3) (C.F. ) nata a [...] il 14 Controparte_2 C.F._3 giugno 1991 e residente a [...], n. 2189;
4) (C.F. ) nata a [...] il 5 maggio Controparte_3 C.F._4
1963 e ivi residente a[...];
5) (C.F. ) nato a [...] il 4 Controparte_4 C.F._5 gennaio 1996 e ivi residente a[...];
6) (C.F. ) nata a [...] il 2 Controparte_5 C.F._6 settembre 1999 e ivi residente a[...];
7) (C.F. ) nata a [...] il [...] CP_6 C.F._7 e ivi residente a[...];
8) (C.F. ) nata a [...] il 1° Controparte_20 C.F._8 giugno 1991 e ivi residente a[...];
9) (C.F. ) nata a [...] il 21 Controparte_21 C.F._9 luglio 1988 e ivi residente a[...];
10) (C.F. ) nata a [...] il 13 Controparte_10 C.F._10 maggio 1950 e ivi residente a[...];
11) (C.F. ) nata a [...] Controparte_11 C.F._11 (Brasile) il 29 aprile 1977 e ivi residente a[...], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente al Signor Controparte_22
– sui figli minori:
[...]
Dott. Giovanni Calasso 4
12) (C.F. ) nato a [...] Controparte_12 C.F._12
(Brasile) il 24 gennaio 2011 e ivi residente a[...], nonchè su:
13) (C.F. ) nato a [...] il Controparte_13 C.F._13 2 luglio 2012 e ivi residente a[...];
14) (C.F. ) nata a [...] Controparte_14 C.F._14 (Brasile) il 19 giugno 1971 e residente a [...]-40, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente al Signor
[...]
– sulla figlia minore: Controparte_23 15) (C.F. ) nata a [...] il 2 Controparte_15 C.F._15 aprile 2007 e residente a [...]-40;
16) (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._16 il 16 agosto 2004 e residente a [...]-40;
17) (C.F. ) nato a [...] il 20 Controparte_16 C.F._17 ottobre 1980 e ivi residente a[...], in proprio ed in CP_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente alla Signora Parte_5
– sui figli minori:
[...]
18) (C.F. ) nata a [...] il 21 Controparte_17 C.F._18 ottobre 2013 e ivi residente a[...] nonchè su:
19) (C.F. ) nato a [...] Controparte_18 C.F._19 l'11 giugno 2020 e ivi residente a[...];
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_19 formulando le seguenti conclusioni:
- ACCERTARE E DICHIARARE lo status di cittadini italiani dei Signori Controparte_10
,
[...] CP_6 Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13 Controparte_14 Persona_1
, ,
[...] Controparte_15 Parte_6 Controparte_18
, Controparte_17 Controparte_21 Controparte_20 [...]
Parte_1 Controparte_3 Parte_3 [...]
, e, per l'effetto, CP_2 Controparte_5 Controparte_4 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa competente di Controparte_19 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza ed anagrafici, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti;
IN OGNI CASO, condannare controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di tutte le successive e relative occorse ed occorrende.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_2 17 maggio 1866, emigrato in Brasile ed ivi deceduto, figlio di e Persona_3 [...]
. Per_4
- a seguito di matrimonio contratto nell'anno 1888 con generava – in data 15 CP_25 febbraio 1891 – il quale si univa in matrimonio nel 1913 con Parte_7 [...]
. Dalla predetta unione nascevano: Per_5
Dott. Giovanni Calasso 5
• (nata nel 1921) che si univa in nozze nel 1949 con Parte_8 CP_26 generando 2 figlie, odierne richiedenti:
➢ (nata nel 1950) che si univa in matrimonio con Controparte_10 dando alla luce i richiedenti: Persona_6
✓ che, unitasi in matrimonio con Controparte_11
dava alla luce gli ulteriori richiedenti: CP_22 CP_22
❖ Controparte_12
❖ Controparte_13
✓ che, unitasi in matrimonio con Controparte_14 dava alla luce gli ulteriori Controparte_23 richiedenti:
❖ Persona_1
❖ Controparte_15
✓ che, unitosi in matrimonio con Parte_6 [...]
dava alla luce gli ulteriori richiedenti: Persona_7
❖ Controparte_18
❖ Controparte_17
➢ (nata nel 1961) che si univa in matrimonio con CP_6 Persona_8
(doc. 23) dando alla luce le richiedenti:
[...]
✓ che si univa in matrimonio con Controparte_21
Controparte_27
✓ Controparte_20
• (nata nel 1931) si univa in nozze nel 1957 con Controparte_28 Parte_1 generando 2 figli, odierni richiedenti:
➢ (nato nel 1958) che si univa, successivamente, in Parte_1 matrimonio con dando alla luce i richiedenti: Controparte_29
✓ Parte_3
✓ Controparte_2
➢ (nata nel 1963) che si univa in matrimonio con Controparte_3 [...]
dando alla luce i richiedenti: Parte_9
✓ TO CP_5
✓ JO LO CP_4
Il Signor non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana e pertanto gli Persona_2 odierni richiedenti erano a tutti gli effetti cittadini italiani.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 6
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del
Pt_4 cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato
Pt_4 dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento
Pt_4 in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non
Pt_4 avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2 nato a [...] il [...] nato prima della nascita del Regno d' ,
Pt_4 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866 -regio decreto 04.11.1866- non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_19 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
Maggiore (TV) il 17 maggio 1866
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 7
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_19 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_19 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 17,55
Lecce-Venezia, 22.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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