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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2419/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio - P.Iva
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o Ufficio Legale Interconsortile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3921/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201900018680316000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201900018680316000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente ha impugnato la sentenza n. 3921/2022 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la Cartella di pagamento, meglio distinta in atti, per contributi del Consorzio di Consorzio (cfr. provvedimento originariamente impugnato e appello in atti).
Il primo Giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di ricorso e legittimo il provvedimento in contestazione
(cfr. sentenza di I grado in atti)
Il Contribuente ha dedotto l'erroneità - per i motivi che di seguito saranno esaminati - della sentenza di
I grado ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Consorzio di Bonifica il quale ha contro dedotto.
Il Contribuente ha versato in atti memoria, documentazione e giurisprudenza a proprio sostegno
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il difetto di motivazione non può ritenersi sussistente qualora l'atto ponga il Contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (an e quantum) che hanno indotto l'ente Impositore ad emetterlo (Cassazione,
Sez. I n. 9058/87, 4740/85).
La Cartella in parola richiama l' iscrizione a ruolo del contributo irriguo (cfr. cartella in atti).
Il provvedimento di che trattasi un contenuto vincolato: è, pertanto, sufficiente il riferimento agli estremi dell'atto impositivo (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018).
In base agli elementi contenuti nella cartella il Contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità del presente giudizio e nella molteplicità e varietà delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2419/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio - P.Iva
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o Ufficio Legale Interconsortile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3921/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201900018680316000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201900018680316000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente ha impugnato la sentenza n. 3921/2022 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la Cartella di pagamento, meglio distinta in atti, per contributi del Consorzio di Consorzio (cfr. provvedimento originariamente impugnato e appello in atti).
Il primo Giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di ricorso e legittimo il provvedimento in contestazione
(cfr. sentenza di I grado in atti)
Il Contribuente ha dedotto l'erroneità - per i motivi che di seguito saranno esaminati - della sentenza di
I grado ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Consorzio di Bonifica il quale ha contro dedotto.
Il Contribuente ha versato in atti memoria, documentazione e giurisprudenza a proprio sostegno
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il difetto di motivazione non può ritenersi sussistente qualora l'atto ponga il Contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (an e quantum) che hanno indotto l'ente Impositore ad emetterlo (Cassazione,
Sez. I n. 9058/87, 4740/85).
La Cartella in parola richiama l' iscrizione a ruolo del contributo irriguo (cfr. cartella in atti).
Il provvedimento di che trattasi un contenuto vincolato: è, pertanto, sufficiente il riferimento agli estremi dell'atto impositivo (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018).
In base agli elementi contenuti nella cartella il Contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità del presente giudizio e nella molteplicità e varietà delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR