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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 427 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, decisa all'udienza dell'11.6.2025,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Magna Grecia n. 52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Mastrocinque dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione trasferimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1943/2020) il Tribunale di Taranto rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
volta ad ottenere, quale dipendente, Controparte_1
l'annullamento del trasferimento, disposto il 31.5.2019, dalla filiale di via Cesare
Battisti di Taranto all'Agenzia di Palagiano. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Riteneva il Tribunale confermata, dall'espletata prova testimoniale, la sussistenza in concreto delle ragioni giustificative del trasferimento.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Non si costituiva l'appellata. L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato e all'udienza odierna non compariva.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro, non risultando notificato l'appello all'appellata, non costituita.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
Tuttavia, trova applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del
2012: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello
Ulteriore contributo a carico dell'appellante.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 427 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, decisa all'udienza dell'11.6.2025,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Magna Grecia n. 52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Mastrocinque dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione trasferimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1943/2020) il Tribunale di Taranto rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
volta ad ottenere, quale dipendente, Controparte_1
l'annullamento del trasferimento, disposto il 31.5.2019, dalla filiale di via Cesare
Battisti di Taranto all'Agenzia di Palagiano. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Riteneva il Tribunale confermata, dall'espletata prova testimoniale, la sussistenza in concreto delle ragioni giustificative del trasferimento.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Non si costituiva l'appellata. L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato e all'udienza odierna non compariva.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro, non risultando notificato l'appello all'appellata, non costituita.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
Tuttavia, trova applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del
2012: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello
Ulteriore contributo a carico dell'appellante.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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